set 2007

TAR PUGLIA, Bari, Sez. III, 11 settembre 2007, sentenza n. 2107 - ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - D.Lgs. n. 387/2003 -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione III

N. 2107/2007 Reg. Sent.
N. 963/05-1213/05
Reg. Ric.


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi riuniti n. 963/2005 e 1213/2005 proposti da
EOLICA ENERGIA S.r.l., con sede in Lucera, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giulio Gentile ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Andrea da Bari n. 55/a, presso lo studio dell’avv. Francesco Mazzacane, per mandato a margine di ciascun ricorso;

CONTRO

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Massa ed elettivamente domiciliata in Bari al corso Vittorio Emanuele II n. 52, presso lo studio dell’avv. Luca Alberto Clarizio, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso n. 963/2005 e a margine dell’atto di costituzione in giudizio quanto al ricorso n. 1213/2005;

per l’annullamento
quanto al ricorso n. 963/2005:
- della determinazione del dirigente del settore industria della Regione Puglia n. 151 del 29 marzo 2005, comunicata con nota di prot. 38/3002 del 28 aprile 2005, che in riscontro all’atto d’invito e diffida a concludere il procedimento, ha denegato il rilascio di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eoliche (progetto “San Giacomo 1” in agro del comune di Alberona);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
quanto al ricorso n. 1213/2005:
- delle note del dirigente del settore industria della Regione Puglia n. 38/4219 e n. 38/4263 del 10 giugno 2005, che in riscontro all’atto d’invito e diffida a concludere il procedimento, ha significato l’invito a ripresentare istanze adeguate alle prescrizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 716 del 31 maggio 2005, relativamente alle chieste autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di due impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eoliche (progetti “San Giacomo 2” e “San Giacomo 3” in agro del comune di Alberona);
- nonché di ogni atto connesso e presupposto, ivi comprese le note n. 38/793 e n. 38/794 del 31 gennaio 2005, recanti richiesta di documentazione integrativa

e per l’accertamento
quanto al ricorso n. 963/2005:
- del diritto al conseguimento dell’ autorizzazione denegata;
- del diritto al risarcimento dei danni cagionati dal diniego, da liquidarsi in separata sede, con condanna generica della Regione Puglia
quanto al ricorso n. 1213/2005:
- del diritto all’avvio del procedimento inteso al rilascio delle autorizzazioni;
- del diritto al risarcimento dei danni cagionati dalle note impugnate, da liquidarsi in separata sede, con condanna generica della Regione Puglia
Visti i ricorsi in epigrafe con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia ;
Viste le memorie prodotte dalla Regione Puglia a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 6 luglio 2007, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con i ricorsi in epigrafe n. 913/2005 (notificato il 26 maggio 2005 e depositato il 17 giugno 2005) e n. 1213/2005 (notificato il 25 luglio 2005 e depositato il 29 luglio 2005), la società Eolica Energia S.r.l., con sede in Lucera, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto le cumulative domande di annullamento, accertamento e condanna in epigrafe meglio precisate.

Giova premettere che:
• La società ricorrente ha presentato tre distinte istanze in data 29 luglio, 15 novembre e 21 dicembre 2004 relative alla richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di tre impianti di produzione di energia da fonte eolica rinnovabile, rispettivamente denominato “San Giacomo 1” (1 aerogeneratore), “San Giacomo 2” (3 aerogeneratori) e “San Giacomo 3” (17 aerogeneratori), da ubicare nel territorio del Comune di Alberona, tutte parte “…di un complessivo progetto per l’impianto di 21 aerogeneratori che per strategia aziendale era stato suddiviso, al fine di vagliare le opportunità di carattere burocratico e aprire un varco dal punto di vista ambientale in tre progetti” (cfr. ricorso n. 1213/2005 pag. 2 nelle premesse in fatto);

• Avviato a istruttoria il primo progetto (“San Giacomo 1”), mediante l’apposita conferenza di servizi relativa al procedimento unico di cui all’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e dell’art.- 14 della legge n. 241 del 1990, ivi richiamata, con determinazione del dirigente del settore industria della Regione Puglia n. 151 del 29 marzo 2005, in riscontro ad atto d’invito e diffida a concludere il procedimento, veniva negato il rilascio dell’autorizzazione in base al rilievo della mancata rituale attivazione del sub procedimento di verifica di V.I.A. (non essendo stata richiesta dalla società interessata la pubblicazione della richiesta all’albo comunale al fine dell’acquisizione di eventuali osservazioni e opposizioni), della mancata produzione di documentazione relativa a titoli giuridici di disponibilità dell’area interessata (diritti di superficie, di servitù o contratto di locazione), della pendenza dell’emanazione di vari pareri (Agenzia regionale di protezione ambientale, Ente nazionale civile per l’aviazione, Ispettorato ripartimentale delle foreste), della mancata produzione di convenzione con il Comune di Alberona (secondo le previsioni delle delibere consiliari di quel comune n. 36 del 22 dicembre 2003 e n. 23 del 10 agosto 2004) e del certificato della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato attestante attività di produzione di energia;

• Con riguardo ai progetti “San Giacomo 2” e “San Giacomo 3”, invece, dopo richiesta interlocutoria di documentazione (titolo di disponibilità giuridica delle aree interessate, certificato C.C.I.A.A., convenzione con il Comune di Alberona), e a cospetto di ulteriori specifici atti d’invito e diffida intesi alla conclusione del procedimento, con le note dirigenziali n. 38/4219 e n. 38/4263 del 10 giugno 2005, si significava l’invito a ripresentare istanze adeguate alle prescrizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 716 del 31 maggio 2005.

Con il ricorso n. 913/2005, avverso la determinazione dirigenziale n. 151 del 29 marzo 2005, la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per violazione dell’art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 12 comma 4 del d.lgs. n. 387/2003, in relazione all’ingiustificato aggravamento del procedimento connesso all’invito a trasmettere la documentazione progettuale ai vari enti ancorché partecipanti alla conferenza di servizi.
2) Violazione dell’art. 6 lettere a-e) della legge n. 241/1990, sempre in relazione all’elusione del dovere di procedere ex officio all’inoltro della documentazione ai vari enti.
3) Eccesso di potere sotto il profilo della violazione dell’art. 12 comma 7 del d.lgs. n. 387/2003, non assumendo alcuna valenza il rilievo, contenuto nella determinazione, della destinazione agricola della zona interessata dal progetto dell’impianto.
4) Eccesso di potere per violazione dell’art. 12 comma 1 del d.lgs. n. 387/2003, non essendo necessaria alcuna convenzione con l’amministrazione comunale nel cui territorio ricade l’impianto, né rilevando l’intervenuta stipulazione di analoga convenzione da parte di altre imprese interessate alla realizzazione di impianti eolici nella medesima zona.
5) Violazione dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387/2003, in relazione alla violazione del termine per l’avvio del procedimento.
6) Violazione dell’art. 14 commi 2 bis, 3 bis e 4, (della legge n. 241/1990: n.d.e.), perché scaduti i termini stabiliti dall’invocata disposizione nulla impediva all’amministrazione regionale di concludere il procedimento in senso positivo, posto che la mancata acquisizione dei vari pareri costituiva ex lege motivato dissenso non preclusivo del provvedimento favorevole, e quanto alla V.I.A. doveva considerarsi quale tacita esclusione del progetto dalla relativa verifica.
7) Violazione dell’art. 12 comma 14 ultimo capoverso del d.lgs. n. 387/2003, in relazione alla conclusione del procedimento ben oltre il termine stabilito dalla epigrafata disposizione.
8) Eccesso di potere per violazione dell’art. 12 comma 4 del d.lgs. n. 387/2003, dell’art. 14 comma 3 e comma 4 della legge n. 241/1990, dovendosi considerare acquisito l’assenso delle amministrazioni che, regolarmente convocate, non hanno partecipato alla conferenza di servizi e non abbiano significato e motivato il proprio dissenso, con riguardo alle assenze dei vari enti interessati volta a volta registratesi nelle tre sedute della conferenza.
9) Violazione sia dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387/2003 che dell’art. 16 commi 2, 6 e 7 nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 16 commi 3 e 5 della l.r. n. 11/2001, non essendo stata richiesta, ai fini della procedura di verifica di V.I.A., documentazione integrativa e dovendosi essa intendere esclusa in ragione del decorso del termine stabilito dalle epigrafate disposizioni; si ribadisce la completezza della documentazione prodotta, l’illegittimità della richiesta di titolo giuridico di disponibilità dell’area, stante la possibilità della sua espropriazione costituendo gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili opere di pubblica utilità, nonché l’illegittimità della chiesta stipulazione di convenzione con l’amministrazione comunale, non prescritta né prevista dalla normativa statale in materia.

Con il ricorso n. 1213/2005, avverso le note dirigenziali n. 38/4219 e n. 38/4263 del 10 giugno 2005, la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per violazione dell’art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 12 comma 4 del d.lgs. n. 387/2003, trattasi di censure analoghe a quelle svolte nel motivo sub 1) del ricorso n. 963/2005.
2) Eccesso di potere per violazione dell’art. 12 comma 1 del d.lgs. n. 387/2003, trattasi di censure analoghe a quelle svolte nel motivo sub 4) del ricorso n. 963/2005.
3) Violazione dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387/2003, trattasi di censure analoghe a quelle svolte nel motivo sub 5) del ricorso n. 963/2005.
4) Violazione art. 2 legge n. 241/1990, sempre in relazione alla violazione del termine per la conclusione del procedimento.
5) Violazione sia dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387/2003 che dell’art. 16 commi 2, 6 e 7 nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 16 commi 3 e 5 della l.r. n. 11/2001, trattasi di censure analoghe a quelle svolte nel motivo sub 9) del ricorso n. 963/2005.
6) Violazione dell’art. 12 comma 3 sotto altro profilo, perché le richieste d’integrazioni documentali dovevano essere formulate dalla conferenza di servizi, e non dal dirigente regionale.

Costituitasi in giudizio, la Regione Puglia con unica memoria difensiva depositata il 25 giugno 2007 ha dedotto:
a) l’inammissibilità dei due ricorsi perché non notificati anche a tutti gli enti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi, e in specie al Comune di Alberona;
b) l’improcedibilità dei ricorsi per carenza d’interesse poiché comunque le istanza autorizzatorie, anche in ipotesi di rinnovazione del procedimento, andrebbero integrate e valutate alla stregua del modificato quadro di riferimento normativo, come integrato tra l’altro dalla deliberazione di Giunta regionale n. 716 del 31 maggio 2005 (poi sostituita dalla deliberazione n. 35 del 23 gennaio 2007), rimasta inoppugnata ancorché comunicata alla società ricorrente, e recante prescrizioni analoghe a quelle censurate;
c) l’infondatezza dei ricorsi sia con riguardo alle censure afferenti al procedimento (quanto alla natura ordinatoria del termine di conclusione, all’inconfigurabilità di atti di assenso tacito in ordine ai vari pareri da acquisire, all’ammissibilità delle chieste integrazioni documentali, al mancato rituale svolgimento del subprocedimento di v.i.a. per fatti imputabili alla società ricorrente).

All’udienza pubblica del 6 luglio 2007 i due ricorsi sono stati discussi e riservati per la decisione.

D I R I T T O

1.) Il Tribunale, in limine, ritiene opportuno disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe stante la loro connessione soggettiva e oggettiva: sotto quest’ultimo profilo occorre rilevare che le censure dedotte nel ricorso n. 1213/2005 sono analoghe, se non addirittura identiche, a quelle svolte nel ricorso n. 963/2005 e che, secondo quanto dichiarato dalla stessa società ricorrente, gli impianti di cui ai tre progetti denominati “San Giacomo 1”, “San Giacomo 2” e “San Giacomo 3”, sono in effetti parte “…di un complessivo progetto per l’impianto di 21 aerogeneratori che per strategia aziendale era stato suddiviso, al fine di vagliare le opportunità di carattere burocratico e aprire un varco dal punto di vista ambientale in tre progetti” (cfr. ricorso n. 1213/2005 pag. 2 nelle premesse in fatto).

2.) I ricorsi riuniti in epigrafe risultano peraltro destituiti di fondamento giuridico, onde può prescindersi dall’approfondimento delle eccezioni pregiudiziali spiegate dal difensore della Regione Puglia.

2.1) Com’è noto con il d.lgs. 29 marzo 2003, n. 387 sono state dettate disposizioni attuative della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno comunitario, intendendosi per fonti energetiche rinnovabili non fossili quelle eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, da biomasse, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas, con l’ulteriore distinzione tra fonti rinnovabili programmabili (biomasse e fonte idraulica) e non programmabili (tutte le altre, ivi compresa la fonte eolica), secondo le definizioni dell’art. 2.
L’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 -dopo aver riconosciute e dichiarate opere di pubblica utilità e indifferibili e urgenti “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti” (comma 1)-, ha stabilito l’assoggettamento della costruzione ed esercizio degli impianti produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi, le opere connesse e le relative infrastrutture “…ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico…”, con indizione di apposita conferenza di servizi “…convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione…” (comma 2), in esito ad un “un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni”, con termine massimo per la conclusione del procedimento non superiore comunque a centottanta giorni (comma 3),
L’autorizzazione “…costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato…” (comma 4) e “…non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province” (comma 6).
In forza del richiamo e del rinvio di cui al comma 2 dell’art. 12 al “…rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico…”, è peraltro evidente che il procedimento autorizzativo ivi disciplinato deve coordinarsi ad eventuali subprocedimenti intesi alla verifica della conformità dell’impianto ai vari interessi pubblici incisi dalla sua realizzazione e anzitutto al subprocedimento inteso alla verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale, come disciplinata dalla normativa statale e regionale, e in particolare dalle disposizioni della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11.

2.2) Orbene, la determinazione negativa impugnata con il ricorso n. 963 del 2005 scaturisce, essenzialmente, dal mancato apporto collaborativo della società interessata che non ha provveduto a inoltrare copia della documentazione ai vari enti partecipanti alla conferenza di servizi pur non avendo formulato nella prima riunione della conferenza di servizi dell’11 novembre 2004 alcuna riserva e/o opposizione all’invito formulato dal responsabile del procedimento a trasmettere “…a tutti gli Enti interessati presenti alla Conferenza di Servizi, copia degli atti progettuali compreso la VIA, per la valutazione di propria competenza”.
Tale rilievo è preliminare e assorbente, rispetto alle altri capi di motivazione enunciati nel provvedimento dirigenziale gravato, perché è evidente che esso profila lacune istruttorie tali da non consentire comunque una diversa definizione favorevole sull’istanza di autorizzazione; ed infatti, nella determinazione si precisa che “…allo stato degli atti dalle relative conferenze di servizi espletate, l’unico parere favorevole acquisito è quello relativo all’Aeronautica militare”.
D’altro canto è evidente che, nell’assenza della documentata e tempestiva conoscenza, da parte dei vari enti interessati e invitati alla conferenza di servizi, della documentazione progettuale essenziale per formulare le proprie valutazioni, è del tutto insostenibile l’assunto che il loro comportamento sia stato “inerte” e che il loro “silenzio” potesse assumere qualsivoglia valore giuridico secondo quanto dedotto invece nei motivi sub 6), 8) e 9) del ricorso n. 963/2005 (e riproposta nel motivo sub 5) del ricorso n. 1213/2005).
Né del pari, e in via consequenziale, può invocarsi la violazione del termine massimo del procedimento, come dedotta nel motivo sub 7) del ricorso n. 963/2005 (e riproposta nel motivo sub 4) del ricorso n. 1213/2005).
In effetti risulta privo di fondamento giuridico il presupposto sul quale poggia l’intero impianto dei due ricorsi, come estrinsecato nelle censure di cui ai motivi sub 1) e 2) (riproposte nel motivo sub 1) del ricorso n. 1213/2005).
L’introduzione, a cura dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387 del 2003, di un luogo procedimentale di valutazione e confronto dei vari interessi pubblici incisi e/o coinvolti nella realizzazione di un impianto produttivo di energia elettrica da fonti rinnovabili, quale la apposita conferenza di servizi, costituisce infatti mezzo di semplificazione e accelerazione delle procedure ma non esime l’interessato dall’onere di fornire i necessari apporti collaborativi e anzitutto di consentire ai vari enti invitati alla conferenza di servizi di poter formulare le proprie valutazioni in un quadro di effettiva e approfondita conoscenza di tutti gli aspetti progettuali dell’impianto stesso, che presuppone lo studio e l’approfondimento da parte dei rispettivi uffici muniti della specifica competenza tecnica.
La conferenza di servizi è momento di confronto delle diverse valutazioni in contraddittorio con l’interessato, che presuppone la piena conoscenza da parte dei vari enti della documentazione progettuale, di certo non sviluppabile illico et immediato nelle sue riunioni.
E’ significativo d’altro canto che, come già rilevato, la società istante non ebbe a formulare riserva alcuna nella prima riunione della conferenza di servizi dell’11 novembre 2004 circa l’invito formulato dal responsabile del procedimento a trasmettere agli enti partecipanti alla conferenza la documentazione progettuale; né risulta che ciò sia accaduto successivamente, mediante sollecitazione al responsabile del procedimento a provvedere d’ufficio alla trasmissione degli atti, di cui non è nemmeno documentato che siano state fornite ulteriori copie adeguate al numero degli enti coinvolti.
E’ evidente, quindi, che la conclusione negativa “allo stato degli atti” del procedimento autorizzatorio, gravata con il ricorso n. 963/2005, non meno che la dilazione dei tempi procedimentali relativi alle altre due istanze autorizzative, e la conseguente sospensione con invito a riformulare le istanze in adeguamento alla sopravvenuta disciplina regionale, gravate con il ricorso n. 1213/2005 sono da imputare esclusivamente al mancato apporto collaborativo della società ricorrente, e di esso sono state conseguenze legittime e ineluttabili.
D’altro canto di tale carente (e leale) apporto collaborativo è indice, in qualche misura, anche la presentazione “frazionata” di tre progetti per impianto dichiaratamente unitario, “…al fine di vagliare le opportunità di carattere burocratico e aprire un varco dal punto di vista ambientale in tre progetti”.
Da quanto precede consegue anche l’improcedibilità per carenza d’interesse della censura d’incompetenza del dirigente in favore della conferenza di servizi, dedotta nel motivo sub 6) del ricorso n. 1213/2005 che, ove anche fondata (ciò che appare oltremodo dubbio, tenuto conto che la conferenza di servizi relativa all’altro impianto “San Giacomo 1” aveva già condiviso l’omologa esigenza d’integrazione documentale), non potrebbe comunque condurre in sede di rinnovazione del procedimento a esito maggiormente satisfattivo.

2.3) Sono inammissibili per carenza d’interesse (essendo stato comunque avviato il procedimento), nonché infondate (non trattandosi di termine perentorio ma all’evidenza acceleratorio) le censure relative alla violazione del termine di convocazione della conferenza di servizi (motivo sub 5) del ricorso n. 963/2005 e motivo sub 3) del ricorso n. 1213/2005); del pari è infondata la doglianza esposta nel motivo sub 3) del ricorso n. 963/2005, poiché il rilievo sulla destinazione agricola dell’area, contenuto nella determinazione negativa gravata, ha valenza meramente descrittiva e nessuna effettiva incidenza sulle ragioni del diniego.

2.4) Sono altresì destituite di fondamento giuridico le residue censure di cui ai motivi sub 4) e 9) del ricorso n. 963/2005 (riproposte nei motivi sub 2) e 5) del ricorso n. 1213/2005): quanto alla richiesta di convenzione con il Comune di Alberona, è appena il caso di notare che l’art. 12 comma 6 del d.lgs. n. 387 del 2003 esclude che l’autorizzazione sia subordinata a misure compensative a favore di regioni e Province, e non anche dei comuni, e in ogni caso non risultano impugnate le deliberazioni del Consiglio comunale di Alberona n. 36 del 22 dicembre 2003 e n. 23 del 10 agosto 2004 (espressamente richiamate nella determinazione dirigenziale negativa e quindi agevolmente acquisibili a cura della società istante) che hanno individuato le aree relative alla realizzazione dei parchi eolici e approvato lo schema di convenzione con le aziende interessate alla realizzazione di impianti produttivi da fonte eolica; quanto alla richiesta di titoli giuridici di disponibilità dell’area interessata dalla costruzione degli impianti, essa trova piena e logica giustificazione nella presentazione di altra/e istanze da parte di altra/e imprese per la costruzione di analoghi impianti sulla medesima area e quindi nell’esigenza di verificare l’esistenza di eventuali titoli giuridici potiori in ordine all’utilizzazione delle aree.

2.5) Non può, da ultimo obliterarsi, che la società ricorrente non ha dedotto alcuna specifica censura avverso le note dirigenziali gravate con il ricorso n. 1213/2005 per la parte relativa all’invito a ripresentare le istanze autorizzative secondo le sopravvenute disposizioni regionali.

3.) In conclusione, il Tribunale deve rigettare i ricorsi riuniti di cui in epigrafe, siccome infondati.

4.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione III, rigetta i ricorsi riuniti in epigrafe n. 963/2005 e n. 1213/2005 e condanna la società Eolica Energia S.r.l., con sede in Lucera, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore della Regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, delle spese ed onorari del giudizio, liquidati in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2007, con l’intervento dei magistrati:
Amedeo URBANO Presidente
Leonardo SPAGNOLETTI Componente est.
Roberto BUCCHI Componente

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 11 settembre 2007
(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)




TAR UMBRIA, 4 settembre 2007, sentenza n. 661

INQUINAMENTO – Industrie insalubri – Installazione nell’abitato – Limiti – Industria insalubre di prima e di seconda classe – Prova del nocumento. L’installazione nell’abitato di una industria insalubre non è di per sè vietata in assoluto, dal momento che l’art. 216 del T.u.l.s. 1265/1934 lo consente se accompagnata dall’introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato. In particolare, l’ubicazione delle industrie insalubri di seconda classe non è sottoposta a particolari limitazioni territoriali essendo sufficiente che siano adottate idonee cautele per l'incolumità del vicinato, diversamente dalle industrie insalubri di prima classe che devono essere isolate nella campagna e tenute lontane dalle abitazioni, salvo che non sia provato che il loro esercizio non rechi nocumento alla salute del vicinato. Nel primo caso è chi lamenta un nocumento dall’attività (potenzialmente) insalubre a doverlo provare, per poter impedire l’insediamento, o pretendere la delocalizzazione o l’imposizione di dispositivi o accorgimenti tecnici volti ad eliminare ogni pregiudizio; nel secondo, è chi esercita l’attività a dover provare l’assenza di nocumento, per potersi insediare o rimanere nell’abitato (cioè, in una zona dove vi sia una significativa presenza residenziale). Pres. Lignani, Est. Ungari – T.M. e altro (avv. Colombo) c. Comune di Montefalco (avv. Marcucci) e ARPA Umbria (n.c.) - T.A.R. UMBRIA – 4 settembre 2007, n. 661
FONTE:www.ambientediritto.it


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA
ha pronunciato la seguente

Dec. n. 661
depositata il
4 settembre 2007


SENTENZA

sul ricorso n. 297/2006, proposto da Tonino MATANO e Emma STOCCHI, rappresentati e difesi dall’avv. Francesca Colombo, anche domiciliataria in Perugia, al Viale Indipendenza n. 49;

contro

il Comune di Montefalco, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Marcucci, anche domiciliatario in Perugia, alla Via Baglioni n. 10;
ARPA – Agenzia Regionale Per la Protezione Ambientale dell’Umbria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;

e nei confronti
- di Aldo Lezi e Rosa Apostoli Proietti, non costituiti in giudizio;
- della ditta L. & L. Falegnameria Artigianale di Lezi Ronnie, con sede in Montefalco, in persona del titolare, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Mariani ed Ermanno Ruggeri, anche domiciliatari in Perugia, alla Piazza Piccinino n. 10;

per l’annullamento
del provvedimento del responsabile dell’Area Tecnica prot. 7264 in data 24 maggio 2006, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso o conseguente (ivi compresi, per quanto possa occorrere: la concessione edilizia n. 108 in data 1 settembre 2003, il permesso di costruire n. 4 in data 10 febbraio 2006 e la nota dell’A.R.P.A. Umbria prot. FO/1477/OUT/ARPA/Sezione Territoriale in data 14 settembre 2004);

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 27 Giugno 2007 la relazione del dott. Pierfrancesco Ungari, uditi i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti lamentano che in un edificio realizzato sul terreno prospiciente la propria abitazione, sita in frazione Turrita del Comune di Montefalco, in zona classificata “B1 – residenziale di completamento e di ristrutturazione”, dal vigente Programma di fabbricazione, venga svolta un’attività produttiva di falegnameria.
L’edificio è stato realizzato sulla base della concessione edilizia n. 108/2001, relativa ad un “fabbricato artigianale e residenziale”, ed al permesso di costruire n. 4/2006, relativo al completamento dei lavori assentiti. Ad oggi risulta completato il piano terra, mentre deve ancora essere realizzata la sovrastante parte residenziale.
Sostengono che l’esercizio/insediamento di detta attività non è consentito dalle N.T.A. del P.d.F., posto che ai sensi dell’articolo 3, nelle zone residenziali sono consentiti, oltre ad abitazioni, negozi ed uffici, etc., anche “4) botteghe artigiane o laboratori artigiani in genere, purché esercenti attività non moleste o nocive e riferibili ad attività di servizio alla residenza e ad attività urbane” (comma primo), che “Le destinazioni suddette sono indicative e pertanto possono essere consentite destinazioni anche diverse purché compatibili con la residenza” (comma terzo), e che, ai sensi dell’articolo 6, nelle zone B1,“sono ammesse tutte le destinazioni indicate per le zone A” (tutte quelle indicate dall’articolo 3, ad esclusione delle autorimesse per autocarri) e “Destinazioni diverse da quelle residenziali non potranno occupare una superficie complessiva superiore al 50% della superficie utile complessiva di ciascun edificio e dovranno interessare soltanto i piani terreni, interrati o seminterrati, ad eccezione di uffici, studi, attività amministrative e di rappresentanza sia pubblica che privata e laboratori artigianali non nocivi né molesti che potranno essere realizzati anche ai piani superiori”.
Infatti, l’attività non potrebbe essere qualificata “bottega o laboratorio artigianale”, bensì concretizzerebbe una vera e propria attività produttiva, incompatibile con la destinazione residenziale e quindi insediabile soltanto nelle zone “D”, a ciò destinate, in quanto:
- comporta continuamente lo scarico ed il carico di materie prime e prodotti finiti mediante autocarri forniti di gru, l’intensa emissione di rumori, esalazioni di colle solventi e vernici, e di pulviscolo, pregiudizievoli della qualità della vita dei residenti circostanti.
- non è in alcun modo riferibile ad attività di servizio alla residenza o comunque ad attività urbana, posto che consiste per lo più (non nella riparazione o realizzazione di oggetti o mobilio, con prevalenza di mano d’opera ed utensili dell’arte, bensì) nella realizzazione, mediante l’impiego di macchinari industriali, di infissi e finestre per imprese che esercitano attività edilizia o forniscono a loro volta il materiale edile ad imprese di costruzione.
Pertanto, i ricorrenti, ritenendo che i controinteressati abbiano mutato la destinazione da laboratorio artigianale ad attività produttiva, in assenza di titolo abilitativi, hanno (reiteratamente) chiesto al Comune un intervento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 21/2004 (ordine di cessare l’utilizzazione abusiva dell’immobile).
Il Comune, con nota prot. 7264 in data 24 maggio 2006, ha riscontrato la loro (ultima) istanza, argomentando l’assenza di profili di contrasto con la normativa.
Pertanto, impugnano detta nota, deducendo vizi di:
- violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 6 delle N.T.A., nonché di eccesso di potere per difetto dei presupposti ed ingiustizia manifesta, alla luce delle suesposte considerazioni sul contrasto rispetto alle previsioni di piano.
- eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta ed erroneità, illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione, in quanto il Comune non ha proceduto ad accertare le caratteristiche dell’attività svolta, ma si è limitato a verificare mediante la Polizia Municipale il rispetto degli orari di lavoro e a richiamare la nota FO/1477/OUT/ARPA/Sezione Territoriale, trasmessa dall’A.R.P.A. Umbria in data 14 settembre 2004 (nel quale, a seguito di un sopralluogo, si affermava che non erano emerse problematiche ambientali, ma in modo generico e comunque relativo ad una situazione pregressa).
Per l’ipotesi che si ritenga invece assentito un insediamento di tale portata, impugnano la concessione edilizia n. 108/2001 ed il permesso di costruire n. 4/2006 (per completamento lavori), sulla base dei quali è stato realizzato l’edificio in questione, deducendo vizi di violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 6 delle N.T.A., nonché di eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, erroneità, illogicità e manifesta ingiustizia.
Deducono anche, nei confronti del permesso di costruire n. 4/2006, un ulteriore vizio di violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 delle N.T.A., secondo cui “Qualsiasi mutamento di destinazione d’uso di un immobile che comporti un aggravio del carico urbanistico è subordinato alla individuazione di spazi a parcheggio in conformità alle presenti norme”, in quanto detta individuazione (necessaria, in relazione alla continua presenza di autocarri) non risulta effettuata in sede di rilascio del provvedimento.

2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Montefalco e la ditta controinteressata, controdeducendo puntualmente.

3. Il Collegio, con ordinanza istruttoria n. 4 in data 20 dicembre 2006, ha disposto l’acquisizione di documentati chiarimenti in ordine alle caratteristiche dell’attività di falegnameria svolta nell’edificio in questione, nonché di copia integrale delle N.T.A. del Programma di Fabbricazione.
Il Comune di Montefalco ha depositato la nota prot. 5979 in data 11 maggio 2007, allegando, oltre ad uno stralcio del P.d.F. vigente ed alle relative N.T.A., una nota della ditta controinteressata in data 20 aprile 2007, nella quale lo stesso chiarisce che: “Le lavorazioni effettuate consistono nella realizzazione di portoni, porte e sportelli. Il legname giornaliero lavorato al grezzo è pari a Kg. 151,13 e il prodotto finito giornaliero corrisponde a circa una porta. La produzione è rivolta ad altre aziende di commercializzazione”.

4. Il ricorso è fondato e pertanto dev’essere accolto, nei sensi e limiti appresso indicati.
Si può premettere che le prescrizioni urbanistiche di cui i ricorrenti invocano il rispetto hanno lo scopo di indicare le condizioni alle quali, in una zona residenziale “a carattere prevalentemente abitativo”, possono coesistere destinazioni ad attività produttive di carattere artigianale.
La previsione dell’articolo 3, comma 3, delle N.T.A., laddove qualifica come indicative le destinazioni precedentemente elencate al comma 2 come allocabili in zona residenziale, non può essere interpretata nel senso di consentire la deroga a tale elencazione ed alle condizioni specificamente dettate in relazione alle tipologie allocabili; va invece intesa come previsione residuale, nel senso che l’elencazione tipologica non è esaustiva e che anche di eventuali tipologie diverse potrà (dovrà) essere valutata la compatibilità in concreto.
Può altresì sottolinearsi che la concessione n. 108/2001 e il permesso di costruire n. 4/2006 non contengono altra indicazione, circa le caratteristiche dell’attività insediabile, se non quella desumibile dal fatto che parte del fabbricato da costruire è “ad uso artigianale”.
Ciò stante, con riferimento all’alternativa prospettata dai ricorrenti, non sembra possibile affrontare la controversia sotto il profilo della legittimità o meno di un mutamento della destinazione d’uso. Occorrerà piuttosto valutare se il rilascio dei predetti titoli edilizi, nella loro genericità (quanto alla destinazione d’uso), sia stato preceduto da un adeguata considerazione dei presupposti urbanistici oggetto di censure.

4.1. E’ indubbio che le disposizioni urbanistiche invocate vietino l’insediamento di attività nocive o moleste.
Tuttavia, in ordine alla natura nociva o molesta dell’attività svolta dalla ditta controinteressata, non sono stati acquisiti elementi decisivi.
Sul punto, occorre sottolineare che l’installazione nell’abitato di una industria insalubre non è di per sè vietata in assoluto, dal momento che l’art. 216 del T.u.l.s. 1265/1934 lo consente se accompagnata dall’introduzione di particolari metodi produttivi o cautele in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato. In particolare, l’ubicazione delle industrie insalubri di seconda classe non è sottoposta a particolari limitazioni territoriali essendo sufficiente che siano adottate idonee cautele per l'incolumità del vicinato (diversamente dalle industrie insalubri di prima classe che devono essere isolate nella campagna e tenute lontane dalle abitazioni, salvo che non sia provato che il loro esercizio non rechi nocumento alla salute del vicinato).
In sostanza, nel primo caso è chi lamenta un nocumento dall’attività (potenzialmente) insalubre a doverlo provare, per poter impedire l’insediamento, o pretendere la delocalizzazione, o, quanto meno, l’imposizione di dispositivi o accorgimenti tecnici volti ad eliminare ogni pregiudizio; nel secondo, è chi esercita l’attività a dover provare l’assenza di nocumento, per potersi insediare o rimanere nell’abitato (cioè, in una zona dove vi sia una significativa presenza residenziale).
Le falegnamerie risultano inserite nell’elenco delle industrie insalubri di seconda classe di cui al d.m. 5 setembre 1994, n. 985000, attuativo dell’articolo 216 predetto, tra le “attività industriali”; ciò porterebbe a ritenere che sono considerate insalubri se e in quanto concretizzino una attività industriale, cioè superino determinate soglie quantitative nella produzione e nelle emissioni nocive correlate.
Non risultano peraltro normate soglie per le emissioni a tale specifico scopo; le uniche soglie previste dalla normativa sono contenute nelle discipline di tutela ambientale di settore (emissioni in atmosfera, scarichi nei corpi idrici, emissioni sonore), e sono di regola espresse sotto forma di valori massimi non superabili, a seconda dei casi, con riferimento all’attività, alla matrice ambientale da tutelare, alla zona urbanistica di collocazione dell’attività stessa.
Ora, i ricorrenti non sono in grado di dimostrare (e, per la verità, nemmeno argomentano) il superamento di una soglia di emissioni determinata dalle norme o in base alle norme.
L’A.R.P.A. competente, dal canto suo, ha affermato l’assenza di problematiche ambientali, sulla base dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del d.P.R. 203/1988 ed alla valutazione di impatto acustico ai sensi della legge 447/1995.
Di fronte a ciò, il Collegio non può che ritenere infondato il relativo profilo di censura. Ciò, sia per quanto riguarda il sostanziale diniego di attivare provvedimenti repressivi nell’esercizio del potere di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio e sulle attività produttive spettante al Comune, espresso con nota la prot. 7264/2006; sia per quanto riguarda la pretesa illegittimità della concessione edilizia n. 108/2001 e del permesso di costruire n. 4/2006 (per completamento lavori).

4.2. Diverso il discorso per quanto attiene al rispetto degli altri parametri previsti dalle norme urbanistiche.

4.2.1. L’istruttoria effettuata dal Comune, nonostante l’indicazione contenuta nell’ordinanza n. 4/2006, non ha approfondito “le tipologie delle lavorazioni effettuate”, ciò che forse avrebbe fornito elementi di valutazione sulla riconducibilità dell’attività ai “laboratori artigiani”. A tal fine, comunque, non appare decisiva la riconosciuta utilizzazione di macchinari, posto che, per esperienza comune, oggigiorno la figura dell’artigiano che si avvale esclusivamente di utensili per il proprio lavoro manuale appare recessiva e limitata a lavorazioni di particolare pregio e delicatezza (quali, ad esempio, quelle relative al restauro dei mobili antichi o all’oreficeria), e che quindi anche attività strettamente artigianali prevedono l’impiego sistematico di macchinari; peraltro, nel caso in esame, viene sottolineato dal controinteressato che si tratta di macchinari che richiedono l’apporto determinante dell’operatore, e non di macchine seriali computerizzate programmabili.
Di nessuna utilità, poi, ai fini dell’applicazione della previsione urbanistica, appare la nozione di impresa artigiana ricavabile dagli articoli 3 e 4 della legge 443/1985, che attiene all’incidenza del lavoro personale ed altrui, stabilendo limiti numerici per i dipendenti che pacificamente non vengono superati dalla ditta in questione (in cui, secondo quanto affermato dal controinteressato, lavorano il titolare e il fratello, in posizione di apprendista; mentre i ricorrenti affermano la presenza di un terzo soggetto).
L’istruttoria ha invece permesso di accertare che i prodotti della ditta controinteressata sono destinati ad altre aziende di commercializzazione, presumibilmente imprese edili o imprese che distribuiscono materiale attinente all’attività edilizia.
Pertanto, deve ritenersi che l’attività in questione, non essendo svolta nei confronti di soggetti che utilizzano direttamente il prodotto per la residenza o per altra attività urbana - come avverrebbe, ad esempio, qualora le produzioni venissero destinate alla vendita diretta, ovvero venissero svolti lavori di manutenzione e riparazione per le abitazioni, gli uffici o i negozi della zona - bensì di imprese che commercializzano i prodotti, senza avere necessariamente un collegamento con la zona, esuli dalla previsione dell’articolo 3, punto 4 delle N.T.A., che consente l’insediamento nelle zone residenziali ai “laboratori artigiani “purché esercenti attività … riferibili ad attività di servizio alla residenza e ad attività urbane”.
Sotto tale profilo, deve ritenersi che il Comune abbia omesso di verificare, al momento del rilascio dei titoli edilizi impugnati, la insussistenza dei presupposti ai quali le disposizioni urbanistiche sopraricordate condizionano l’insediamento di attività artigianali in zona B1.
Conseguentemente, detti titoli edilizi risultano viziati e devono essere annullati.

4.2.2. Va aggiunto che, trascorsi quasi sei anni dal rilascio della concessione originaria n. 108/2001 e più di un anno dal rilascio del permesso 4/2006, relativo proprio al completamente dell’edificio per la parte residenziale non eseguita, non risultano ancora iniziati i relativi lavori di costruzione di tale parte.
La situazione di fatto si pone dunque in contrasto con le previsioni dell’articolo 6 delle N.T.A., secondo il quale ad attività artigianali non può essere destinata una superfice superiore al 50% di ciascun edificio (a destinazione mista) realizzato.
La ratio di una simile previsione può essere ravvisata, oltre che nell’obbiettivo di garantire la prevalenza della residenza nella zona B1, anche in quella di far sì che la coesistenza dei laboratori accanto alle abitazioni – di per sé problematica, come quella di qualsiasi attività produttiva, più o meno impattante - sia collegata ad una esigenza di concentrazione, della sede dei propri interessi e dei propri investimenti, dei titolari delle attività produttive.
A ben vedere, la previsione assicura una sorta di controllo sociale sulla compatibilità delle attività artigianali insediate con quelle residenziali. Infatti, al di là del rispetto di soglie e limiti difficili da quantificare, la migliore garanzia della compatibilità tra abitazioni e laboratori sta proprio nella valutazione, o nell’autolimitazione, di coloro i quali in un simile contesto di destinazioni miste si trova a vivere.
In altri termini, la garanzia sostanziale di compatibilità sta soprattutto nel fatto che vi sia una residenza soprastante.
La mancanza di tale residenza mette in dubbio la stessa compatibilità dell’attività artigianale.
Orbene, la parziale realizzazione dell’edificazione mista prevista dai titoli edilizi e l’esercizio del relativo laboratorio artigianale, senza che sia nemmeno iniziata la costruzione della parte destinata alla residenza, fa saltare l’equilibrio sotteso alla previsione urbanistica in esame e avrebbe dovuto indurre il Comune ad intervenire nell’esercizio del proprio potere di vigilanza sull’attività edilizia.

4.2.3. Quanto alla necessità di individuare nuovi spazi da adibire a parcheggio, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, delle N.T.A., sembra che – anche ipotizzando che un aggravio del carico urbanistico si sia effettivamente verificato – manchi il presupposto costituito dal mutamento della destinazione d’uso.
Infatti, come esposto, la concessione originaria è univoca nel prevedere una destinazione mista, comprensiva di quella artigianale.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti comunali impugnati.
Condanna in solido il Comune di Montefalco ed il controinteressato costituito al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di 2.000,00 (duemila/00) Euro ciascuno, per spese di giudizio.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 27 giugno 2007, con l’intervento dei magistrati:
Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente.
Avv. Annibale Ferrari Consigliere.
Dott. Pierfrancesco Ungari Consigliere, estensore.

L’ESTENSORE
F.to Pierfrancesco Ungari
IL PRESIDENTE
F.to Pier Giorgio Lignani

IL SEGRETARIO
F.to Rossella Cardoni




CLIMA: USA, NO A RICORSO CALIFORNIA CONTRO PRODUTTORI AUTO

(ANSA) - NEW YORK, 18 set - Un giudice federale di San Francisco, in California, ha respinto il ricorso dello Stato contro i produttori di auto, accusati di essere i principali responsabili dell'effetto serra. Il ricorso era stato inoltrato l'anno scorso dall'allora ministro della giustizia statale, Bill Lockyer, un democratico, con l'obiettivo di ottenere miliardi di dollari di risarcimenti. Nella sua sentenza, il giudice Martin Jenkins, ha stabilito che le corti americane non hanno il potere di occuparsi di cambiamenti climatici e di ''altre questioni politiche'' di carattere internazionale. Le principali case automobilistiche americane in questione (tra le quali Gm, Toyota America, Ford, American Honda, DaimlerChrysler e Nissan North America) hanno dal canto loro presentato un ricorso contro la California, per arginare il progetto di legge approvato nel 2002 per ridurre drasticamente le emissioni che provocano l'effetto serra, causate soprattutto dalle auto. La legge messa a punto dal Governatore Arnold Schwarzenegger e' stata fatta propria da altri 13 Stati Usa, soprattutto del New England, oltre a quello di New York. Ma per entrare in vigore, i provvedimenti devono ottenere il via libera dell'Epa (l'equivalente del nostro ministero dell'ambiente). La scorsa settimana un giudice federale del Vermont aveva di fatto dato un primo via libera alla legge, giudicando che lo Stato ha il diritto di prendere nuovi provvedimenti piu' severi in materia di ambiente, respingendo un ricorso dei produttori di auto analogo a quello californiano. (ANSA) RL

CASSAZIONE, DISCARICA ABUSIVA E' REATO PERMANENTE

(ANSA) - ROMA, 3 SET - Realizzare una discarica abusiva costituisce un reato permanente e con prescrizione a lungo termine. E' il parere della Corte di Cassazione, che chiarisce come il processo di realizzazione della discarica duri fino a quando continui l'attivita' di predisposizione e allestimento dell'area, mentre quella di gestione perduri durante tutta l'azione di conferimento e di manipolazione dei rifiuti. Il reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata e' dunque permanente: la prescrizione decorre quindi dalla data della sentenza di primo grado, o da una data precedente in cui risulti rimossa la situazione di fatto abusiva. La Cassazione ha inoltre analizzato la possibilita' di subordinare - prima del passaggio in giudicato della sentenza - la sospensione condizionale della pena alla bonifica dei terreni. La Corte era stata chiamata a pronunciarsi sulla sentenza del Tribunale d'Appello di Brescia, confermando la decisione con cui la ditta Com.Ber.Zoo era stata dichiarata colpevole di aver effettuato attivita' di raccolta, trasporto e gestione di rifiuti solidi urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, senza la previa autorizzazione. Rocchetti di filatura in plastica, materiali in polvere grigia, contenitori in plastica, terriccio rosso con una percentuale di cromo esavalente superiore alla soglia di 100mg/kg venivano scaricati in un sito che non essendo autorizzato assumeva la funzione di una vera e propria discarica abusiva. Per effettuare attivita' di gestione dei rifiuti, lo riconferma la Cassazione, occorre infatti una autorizzazione adeguata alla tipologia di rifiuti conferiti e trattati. (ANSA). XLO

L'elettrosmog può causare invalidità, la Corte Suprema USA riconosce i danni da sovraesposizione alle onde elettromagnetiche.

Fonte: Punto Informatico http://www.punto-informatico.it
Anchorage (Alaska) - L'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche è oggetto di ricorrenti diatribe: si affollano gli studi volti a dimostrarne l'incidenza sulla salute dell'uomo, prontamente contraddetti da altri report, talvolta sponsorizzati dall'industria di settore. Per la prima volta, però, segnala Engadget Mobile, è la magistratura ad assumere una posizione decisa, e a riconoscere l'invalidità totale ad un dipendente di AT&T, esposto per lavoro all'elettrosmog. Forti mal di testa e bruciore agli occhi, la sensazione di una mente meno pronta e repentini cambi di umore. Questi i sintomi riscontrati nel 1998 da John Orchitt, dipendente di AT&T che, in seguito ad un controllo di sicurezza, ha appreso di essere stato esposto per qualche minuto, il tempo di installare un'apparecchiatura informatica, a radiazioni ad una frequenza di 6 Gigahertz, 90 Watt di potenza, per un errore commesso dall'ingegnere incaricato di vigilare sulla sicurezza sul luogo di lavoro.
Orchitt, riporta EMR Policy Institute, un'organizzazione non profit che preme per la sensibilizzazione riguardo alle conseguenze dell'elettrosmog, si è rivolto al suo neurologo, che, mediante una risonanza magnetica, ha riscontrato l'esistenza di piccole aree di ipersensibilità, localizzate presso i lobi frontali del suo cervello. L'impressione di Orchitt è stata confermata da ripetuti esami e da numerosi medici, fra cui un membro della IEEE International Committee on Electromagnetic Safety (ICES): i malesseri che lo affliggevano erano dovuti alla sovraesposizione alle onde elettromagnetiche. Il dipendente di AT&T si è rivolto all'Alaska Workers Compensation Board per ottenere dal gigante delle telecomunicazioni il riconoscimento della causa di servizio e il pagamento delle spese mediche. Un'istanza approvata dall'ente, che ha però incontrato l'opposizione di AT&T, pronta a dichiarare che le emissioni alla quali Orchitt era stato esposto si collocavano al di sotto delle soglie stilate dalla Federal Communication Commission, oltrepassate le quali si può rilevare un pericolo per l'uomo.
È così che la questione, in un rimbalzare di risoluzioni che riconoscevano ad Orchitt la disabilità e richieste d'appello da parte di AT&T, è giunta fino alla Corte Suprema che, considerate le prove mediche presentate dagli avvocati di Orchitt, ha ribadito le scelte dei tribunali di ordine inferiore. A Orchitt verrà riconosciuta l'invalidità totale in seguito ai danni fisici, psicologici e cognitivi imputabili alla sovraesposizione alle radiazioni elettromagnetiche.
L'EMR Policy Institute è pronto a scommettere che il caso Orchitt costituirà il precedente capace di aprire la strada ad un progressivo riconoscimento dei rischi che corrono coloro che sono esposti quotidianamente all'elettrosmog, e all'adeguamento di un quadro legislativo ancora troppo incerto.
Gaia Bottà