mag 2007

T.A.R Emilia Romagna - Bologna , Sezione II, Sentenza 26 gennaio 2007, n. 82

Illegittimità di un ordinanza di demolizione di una recinzione con rete metallica installata attorno ad un fondo

In linea di diritto va osservato che la recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia in quanto costituisce non già una trasformazione urbanistica, in quanto non comporta una trasformazione morfologica del territorio, ma estrinsecazione lecita dello jus excludendi alios immanente al diritto di proprietà.
Non sono necessari titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica, senza cordolo in cemento, di una superficie.
Conseguentemente l’impugnata ordinanza di demolizione è illegittima e ne va disposto l’annullamento.

TAR LECCE: SENTENZA IMPUGNAZIONE DIA INAMMISSIBILE MA NON TRAVOLGIMENTO MOTIVI AGGIUNTI


Pur non essendo la D.I.A. suscettibile di impugnativa, la declaratoria di inammissibilità del giudizio non comporta anche il travolgimento dei motivi aggiunti.
E' questo l'orientamento con cui il TAR Lecce con sentenza n. 1652/07 ha, da un lato, ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso nella parte relativa alla impugnazione di una D.I.A. e, dall'altro, accolto i motivi aggiunti proposti in corso di causa avverso un successivo atto della PA, statuendo che "l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, rivolto contro un'entità giuridica (D.I.A) non avente natura provvedimentale, non comporta anche il travolgimento dei motivi aggiunti".
Si tratta, secondo i Giudici leccesi, di una questione giuridica le cui soluzioni interpretative, offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza, delineano un quadro caratterizzato da profonde incertezze.
Infatti, alla tesi di chi riconosce nella D.I.A. un titolo edilizio vero e proprio che si forma tacitamente in presenza di determinati presupposti formali e sostanziali (Cons. St. VI sez. 20/10/04 n. 6910; T.A.R. Veneto II sez. 20/6/03 n. 3405; T.A.R. Abruzzo - Pescara 1/9/05 n. 494) si contrappone, sostanzialmente, il diverso indirizzo secondo cui la D.I.A. si configurerebbe come mero atto di iniziativa privata capace soltanto di giustificare, in difetto dei presupposti, un intervento di tipo inibitorio della P.A. (Cons. St. IV sez. 22/7/05 n. 3916; Cons. St. VI sez. 4/9/02 n. 4453).
Quest'ultima soluzione interpretativa, ad avviso del TAR salentino, deve essere condivisa in quanto maggiormente aderente a principi di logica ed alle esigenze del sistema.
In particolare secondo il TAR Lecce "Al riguardo occorre rilevare innanzitutto come l'istituto (D.I.A.), comportando il venir meno del controllo preventivo attraverso cui si esprime il potere autorizzatorio, sia stato concepito anche in funzione di una liberalizzazione delle attività private; inoltre, come non possa essere riconosciuto un suo valore provvedimentale in quanto il principio di legalità e di conseguente tipicità dei provvedimenti amministrativi esclude che possano essere inseriti nella sequenza procedimentale provvedimenti non espressione di poteri tipici previsti dalla legge (Cons. St. IV sez. 22/7/05 n. 3916)".
Prosegue ancora il TAR salentino, "Né può condurre a diverse conclusioni la circostanza che la L. n. 80 del 14/5/05, innovando il precedente sistema, abbia attribuito alla Amministrazione, rimasta inerte dopo la presentazione della D.I.A., il potere di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies. Il potere di autotutela, infatti, non si esaurisce nella possibilità per la Amministrazione di rimuovere i propri atti, ove riconosciuti inopportuni o illegittimi, ma si estende a tutti i casi in cui l'ordinamento consente ad essa di intervenire direttamente a tutela della propria sfera giuridica".
Per quanto riguarda, poi, le esigenze di tutela del terzo, per il TAR Lecce "il meccanismo della D.I.A. non incide in modo significativo sul principio della effettività della tutela giurisdizionale, posto che il soggetto contrario all'intervento sarà comunque legittimato a chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio (Cons. St. IV sez. 22/7/05 n. 3916)".
In ogni caso, ha concluso il TAR, "l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, rivolto contro un'entità giuridica (D.I.A.) non avente natura provvedimentale, non comporta anche il travolgimento dei motivi aggiunti, atteso che l'art. 1 della L. n. 205/2000, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, ha inteso perseguire esclusivamente il fine della concentrazione del processo, ma non ha inciso ontologicamente sulla eventuale autonomia delle successive impugnazioni (Cons. St. VI sez. 22/6/04 n. 4448; T.A.R Campania - Napoli VII sez. 17/2/06 n. 2131)".
(Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce - Sezione III, Sentenza 3 aprile 2007, n.1652).
www.filodiritto.com
Avv.Alfredo Matranga

CORTE COSTITUZIONALE , ordinanza 144/2007 Differenza tra abuso paesaggistico e abuso edilizio

CORTE COSTITUZIONALE , ordinanza 144/2007
Differenza tra abuso paesaggistico e abuso edilizio

Per la Corte Costituzionale è legittimo che la rimessione in pristino volontaria dei beni paesaggistici estingua il reato paesaggistico ma non quello edilizio, perché le due fattispecie hanno oggetti giuridici diversi.
La Corte Costituzionale (ordinanza 144/2007) ha ritenuto manifestamente infondata la questione costituzionale relativa all'articolo 181, comma 1-quinquies del Dlgs 42/2004 (come novellato dalla "legge-delega" 308/004), che nel caso di ripristino del bene paesaggistico da parte del trasgressore prevede l'estinzione del reato paesaggistico (comma 1° dello stesso articolo) ma non di quello edilizio (articolo 44, Dpr 380/2001).
Per la Consulta il differente trattamento è giustificato poiché essendo i due reati analoghi, ma non identici - in quanto uno tutela beni materiali, e l'altro beni astratti - "non sussiste tra le ipotesi criminose poste a raffronto la piena identità", requisito necessario per la violazione del principio costituzionale di uguaglianza.



CORTE DI CASSAZIONE , sentenza 17825/2007



La Cassazione conferma: anche ex Dlgs 152/2006 le ecopiazzole vanno autorizzate:l'accumulo di rifiuti lontano dal luogo di produzione - in attesa dello smaltimento o del recupero - rientra nello stoccaggio, un'attività di gestione dei rifiuti che va autorizzata.
La Corte di Cassazione (sentenza 17825/2007), interpellata in relazione al sequestro di un piazzale dove erano collocati degli scarrabili adibiti a deposito di rifiuti speciali provenienti da raccolta differenziata, ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Sassari che aveva qualificato la fattispecie come "deposito temporaneo" (non necessitante di autorizzazione) di rifiuti ex articolo 183, comma 1 del Dlgs 152/2006.
Sulla scorta di un filone giurisprudenziale della Suprema Corte oramai consolidato, tale attività integra la fattispecie dello "stoccaggio" di rifiuti - nella forma del deposito preliminare per lo smaltimento o della messa in riserva per il recupero - sia in quanto effettuata lontano dal luogo di produzione dei rifiuti, sia in quanto successiva alla fase della raccolta.

CORTE DI CASSAZIONE , sentenza 10362/2007

La Tarsu non si applica ai rifiuti industriali

Le zone dello stabilimento nelle quali si svolgono lavorazioni industriali non sono tassabili a fini Tarsu. Lo ha affermato la Corte di Cassazione.
La Corte (sentenza 10362/2007) si è rifatta all'articolo 68 Dlgs 507/1993, secondo cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è applicabile alle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani; ed ha affermato che i rifiuti speciali, rientrando tra i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, sono da considerarsi prodotti in superfici da considerarsi estranee al computo della tassa in questione.
Per questi motivi, il comportamento dell'azienda (cartotecnica, nel caso di specie) che provvede direttamente allo smaltimento dei suoi rifiuti industriali (residui di cartone, di pellicole fotografiche, di zinco e di collante, nel caso di specie) non è censurabile da parte del Comune.

T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217

URBANISTICA E EDILIZIA - Permesso di costruire - Cd. opere precarie, funzionali - Disciplina - Artt. 3 e 10 del d.p.r. 380/2001. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del d.p.r. 380/2001, è richiesto il permesso di costruire per tutte le attività qualificabili come interventi di nuova costruzione che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Tanto, però, deve ritenersi necessario solo in riferimento alle ipotesi di trasformazioni potenzialmente durevoli e non già nel caso di costruzioni provvisorie. Restano, invece, sottratte al regime autorizzatorio le opere cd. precarie, funzionali cioè ad esigenze contingenti e temporalmente circoscritte, cessate le quali sono destinate ad essere rimosse. Pres. D'Alessandro, Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217

URBANISTICA E EDILIZIA - P.R.G. - Deroga allo strumento urbanistico - Clausola di “precarieta” di un’opera - Esclusione - Profilo cd. Funzionale - Oggettiva destinazione impressa al manufatto - Permesso di costruire. E’ escluso dall’ordinamento la possibilità di apporre una clausola di “precarieta” ad un titolo autorizzatorio operante in deroga allo strumento urbanistico vigente ed alle sue previsioni. Diversamente opinando, anche la realizzazione di un consistente fabbricato potrebbe paradossalmente ottenere la qualificazione di opera precaria per il solo fatto che il relativo titolo di legittimazione venga rilasciato sotto l’irrituale condizione di un successivo riesame da condurre alla stregua dell’esito (peraltro del tutto incerto) del procedimento di approvazione di uno strumento urbanistico in itinere. Sicché, neppure valgono, a reggere il permesso di costruire oggetto di gravame le prescrizioni - ancorchè favorevoli - del P.R.G. in itinere. Pres. D'Alessandro, Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217

URBANISTICA E EDILIZIA - Opere precarie - Requisito della temporaneità - Criterio oggettivo - Fini specifici e cronologicamente delimitabili - Giurisprudenza. In tema di opere precarie, il requisito della temporaneità va apprezzato con criterio oggettivo avuto riguardo all’oggetto della costruzione nei suoi obiettivi dati tecnici e deve, dunque, ricollegarsi alla sua destinazione materiale, che ne evidenzi un uso realmente precario o temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitabili (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 986; Consiglio di Stato, Sez. V, n°5828 del 30 ottobre 2000; Consiglio Stato, sez. V, 24 febbraio 1996, n. 226; CdS Sez. V 23.1.1995; Cass. Sez. III 28.1.1997; Cass. Sez. III 4.10.1996). Pres. D'Alessandro, Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217

URBANISTICA E EDILIZIA - Iter PRG - Adozione del piano regolatore - Natura - Fattispecie complessa - Approvazione regionale - Efficacia - Cd. misure di salvaguardia - Termini. La delibera di adozione del piano regolatore si atteggia come elemento di una fattispecie complessa che si perfeziona solo con l'atto di approvazione regionale, cui consegue la piena efficacia delle prescrizioni urbanistiche volte a disciplinare l’uso del territorio. (cfr. Tar Campania, Seconda Sezione n°713 del 25.1.2007). E’ evidente, dunque, che eventuali prescrizioni favorevoli compendiate nella delibera di adozione del P.R.G., in quanto radicalmente prive di efficacia, non potrebbero giammai reggere determinazioni volitive dell’Amministrazione ad esse conformi. Prima di tale momento, è possibile assegnare alla delibera di adozione del P.R.G. una ridotta efficacia imperativa diretta e propria, che si risolve (in una prospettiva radicalmente diversa) nell’impedire interventi edilizi ed urbanistici contrastanti con esso. Ciò avviene per effetto dell’obbligatoria applicazione delle cd. misure di salvaguardia la cui efficacia, sotto il profilo temporale, resta circoscritta ad un periodo di tre anni elevabile a cinque anni per i piani tempestivamente inoltrati per l'approvazione. Pres. D'Alessandro, Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217

URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Rilascio di un titolo autorizzatorio di natura edilizia - Posizione legittimante all’impugnativa - Elementi. In materia edilizia, a seguito del rilascio di un titolo autorizzatorio di natura edilizia, la posizione legittimante all’impugnativa sussiste in capo a coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello della osservanza delle prescrizioni regolatrici dell'edificazione. Pertanto, non occorre procedere ad alcuna ulteriore indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione; infatti l'esistenza della posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche che assume violate, a prescindere da qualsivoglia esame sul tipo di lesione che i lavori in concreto potrebbero arrecare (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. V, 18 settembre 1998, n. 1289, Tar Campania, Seconda Sezione n°713 del 25.1.2007). Pres. D'Alessandro, Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Rilascio del permesso di costruire - Assenza della preventiva autorizzazione paesaggistico - ambientale, ex art. 146 del d. lgs. 42/2004 - Illegittimità - Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo - Esenzione - Art. 149 c. 1 lett. A) d. lgs. 42/2004 - Limite di applicabilità. E’ illegittimo il rilascio del permesso di costruire, quando non risulta preceduto dall’acquisizione della indispensabile autorizzazione paesaggistico - ambientale, ex art. 146 del d. lgs. 42/2004, che conferisce all'autorizzazione la dignità giuridica di atto autonomo e presupposto di legittimità del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. Né è possibile invocare l’esenzione di cui all’art. 149 comma 1 lett. A) del suindicato testo normativo, nella parte in cui prevede che non è comunque richiesta l'autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, quando le opere per natura, tipologia, forme e dimensioni, comportano un’apprezzabile e durevole trasformazione dello stato dei luoghi e, come tali, risultano manifestamente incompatibili con la suindicata deroga. Pres. D'Alessandro, Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217















CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3 Novembre 2006 (Ud. 21/9/2006), Sentenza n. 36502

ACQUE - VINCOLI (IDROGEOLOGICI) - Corso d'acqua - Esecuzione di opere di difese spondili - Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche R.D. 523/1904 - Divieti di cui all’art. 96 c. 1 lett. f) e lett. G) - Reato di pericolo e di danno - Differenza - Accertamento - Configurabilità - Fondamento. Ha natura di reato di pericolo, il reato di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 che vieta “le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”. Sicché, per la sussistenza della fattispecie contravvenzionale, essendo puniti comportamenti ritenuti dal legislatore potenzialmente lesivi dell'assetto idrogeologico del territorio e, quindi, del corrispondente interesse pubblico, non occorre l'ulteriore verifica che l'azione illecita abbia recato nocumento all'alveo del corso d'acqua o alle sue sponde. Mentre, configura un'ipotesi di reato di danno, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, comma 1, lett. g), del cui disposto è sanzionata l'esecuzione di "qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, e manufatti attinenti". In questi casi, per la configurazione del reato, sussiste la necessità di un concreto accertamento del danno arrecato agli argini e loro accessori, dovendosi escludere la sussistenza del reato ogniqualvolta l'esecuzione delle opere non abbia alterato in alcun modo il regime del corso d'acqua. Pres. Teresi A., Est. Lombardi AM., Imp. Ranzuglia, (Rigetta, App. Ancona, 24 Novembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3/11/2006 (Ud. 21/9/2006), Sentenza n. 36502





T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 Aprile 2007 (07 Marzo 2007), n. 3674




BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Protezione delle bellezze naturali - Autorizzazione paesaggistica - Potere di annullamento ed istruttorio dell'amministrazione statale - C.d. concorrenza di poteri - Limiti - D.Lvo n. 42/2004. In materia di protezione delle bellezze naturali, l’attuale sistema normativo prevede una concorrenza di poteri (non eguali o almeno non equivalenti) dello Stato e delle Regioni regolata dal principio di leale collaborazione. Di conseguenza, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione o dell’autorità subdelegata, fa riscontro, (ex procedimento disegnato dal D.Lvo n. 42/2004), un potere di annullamento del Ministero dei Beni e delle attività culturali dell’autorizzazione per soli motivi di legittimità (TAR Campania, sez.VI, n.4720/2005). Pres. Giamportone, Est. Abbruzzese, Ferrigno (avv. Di Meglio) c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 aprile 2007 (07 marzo 2007), n. 3674

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela paesistico ambientale - Rilascio dell’autorizzazione regionale o dell’ente locale delegato - Potere di annullamento - Potestà di cogestione dell’interesse paesistico - D.Lvo n. 42/2004. In materia di tutela paesistico ambientale, il rilascio dell’autorizzazione regionale o dell’ente locale delegato è il presupposto dell’esercizio doveroso del successivo potere statale, posto a garanzia estrema del vincolo paesaggistico; detto potere di annullamento è da considerarsi espressione di un’ulteriore fase necessaria e non autonoma del procedimento di autorizzazione che non si risolve in un mero potere di controllo di legittimità sugli atti autorizzativi quanto piuttosto in una potestà di cogestione dell’interesse paesistico, tutelato dallo Stato attraverso il procedimento di “riesame” delle autorizzazioni paesaggistiche, con il quale si incide sul momento costitutivo degli effetti delle autorizzazioni e sulla conseguente modificabilità delle aree sottoposte a salvaguardia (cf. Cons. di Stato, Ad. Pl. n.9/2001; sez.VI, n.685/2001). Pres. Giamportone, Est. Abbruzzese, Ferrigno (avv. Di Meglio) c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 aprile 2007 (07 marzo 2007), n. 3674

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Principio di “leale collaborazione” - Valutazione di “incompletezza o inconferenza” - Concetto di “necessaria istruttoria” - Interruzione del termine perentorio - Effetti - D.Lvo n. 42/2004. Nell’ambito del procedimento, l’attività istruttoria pertiene primariamente all’autorità titolare del potere di rilasciare l’atto ampliativo, laddove l’autorità chiamata ad esercitare il controllo, proprio in applicazione del medesimo principio di “leale collaborazione”, opportunamente bilanciato con quello di effettività, che si concreta nella possibilità di “utile esercizio” della funzione attribuita, può svolgere ulteriore attività istruttoria, solo ove questa sia astrattamente ma strettamente necessaria, nel senso che la documentazione trasmessa a corredo dell’autorizzazione paesaggistica, per la sua incompletezza o inconferenza, non consenta l’esercizio della funzione (TAR Campania, sez.VI, n.4720/2005). La valutazione di “incompletezza o inconferenza” va svolta evidentemente ex ante ed è come tale sindacabile anche in via giurisdizionale, con la conseguenza che una richiesta istruttoria inidonea ad integrare il concetto di “necessaria istruttoria”, che giustifica anche la interruzione del termine perentorio per l’esercizio della facoltà eventuale di annullamento di sessanta giorni, non dispiega alcuna efficacia né sospensiva né interruttiva sul detto termine (cfr. Cons. di Stato, sez.VI, n.1740/2003). Pres. Giamportone, Est. Abbruzzese, Ferrigno (avv. Di Meglio) c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 aprile 2007 (07 marzo 2007), n. 3674











TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I, 19 aprile 2007, sentenza n. 1913



INQUINAMENTO – RIFIUTI – Art. 17 D.Lgs. n. 22/97 – Inquinamento cagionato negli anni ’60 da una società successivamente estinta per incorporazione – Responsabilità - Individuazione. Il fenomeno della fusione per incorporazione di una società in un'altra determina una successione inter vivos a titolo universale per cui, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., la società incorporante acquista i diritti e gli obblighi di quella incorporata; in particolare, la successione nei rapporti attivi e passivi dei quali era titolare la società incorporata si verifica al momento dell'estinzione di quest'ultima ed è, a sua volta, contestualmente determinata dalla produzione degli effetti dell'atto di fusione. Con specifico riferimento agli obblighi di bonifica di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 22/97, tuttavia, questi non possono considerarsi sussistenti in capo alla società, successivamente incorporata, che esercitava la propria attività in un periodo (nella specie, gli anni ’60) in cui non era stata ancora emanata la disciplina di cui al decreto Ronchi, né ne esisteva una analoga. La tesi della giurisprudenza che, riportandosi al concetto di reato permanente, afferma che la normativa di cui all’art. 17 cit. si applica a qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 22/97, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto generatore dell'attuale situazione patologica, può trovare applicazione a condizione che il soggetto che ha posto in essere la condotta all’epoca in cui non vigeva ancora il d.lgs. n. 22/97 sia lo stesso che opera al momento del verificarsi dell’inquinamento successivamente all’entrata in vigore di tale normativa, ma non quando l’inquinatore si è estinto, atteso che, altrimenti, si verrebbe arbitrariamente a scomporre la fattispecie dell’illecito, la cui porzione imputabile consisterebbe nel solo evento, che, isolatamente considerato, non può, invece, dar luogo ad alcuna responsabilità. D’altra parte, il principio dell’irretroattività, oltre ad essere sancito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, che ammette deroghe solo per espresse previsioni tassative, ritrova piena vigenza nella materia in questione anche per la doverosa applicazione nel nostro ordinamento della direttiva n. 2004/35/CE sul danno ambientale, con la quale è stato dettagliatamente disciplinato il principio “chi inquina paga” e che, all’art. 17, dispone l’irretroattività delle disposizioni della direttiva medesima ed in particolare la non applicabilità delle stesse “al danno in relazione al quale sono passati più di 30 anni dall’emissione, evento o incidente che l’ha causato”. Pres. Piacentini, Est. Quadri – E. s.p.a. (avv.ti Ribolzi e Invernizzo) c. Comune di Melegnano (avv. Borasi), riunito ad altri ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I – 19 aprile 2007, n. 1913

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Attività ispettiva diretta alla verifica del rispetto dei limiti massimi di inquinamento - Contraddittorio con le parti interessate - Principio di diritto vivente - Imparzialità dell'azione amministrativa. L’onere di effettuare gli accertamenti in contraddittorio con le parti interessate, anche nel caso di attività ispettiva o di vigilanza dirette alla verifica del rispetto dei limiti massimi di inquinamento previsti dalla normativa vigente, risponde ad evidenti ragioni di trasparenza e pubblicità, principi del diritto vivente cui l’amministrazione deve uniformarsi in ogni momento della propria azione, oltre che all'interesse pubblico all’imparzialità dell'azione amministrativa. Pres. Piacentini, Est. Quadri – E. s.p.a. (avv.ti Ribolzi e Invernizzo) c. Comune di Melegnano (avv. Borasi), riunito ad altri ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I – 19 aprile 2007, n. 1913