giu 2007

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 13 Giugno 2007, (C.C. 30/01/2007) Sentenza n. 3160

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Governo del territorio - Regolamento edilizio comunale - Competenze dei Comuni - Principio di ragionevolezza - Competenze urbanistico-edilizie - Art. 8, 6° c. L. n. 36/2001. L’introduzione di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni, ecc….) tramite un regolamento edilizio comunale trova giustificazione solo se sia conforme al principio di ragionevolezza e alla natura delle competenze urbanistico-edilizie esercitate, e sia sorretta da una sufficiente motivazione sulla base di risultanze acquisite attraverso un’istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della misura e la sua idoneità rispetto al fine perseguito; e ciò vale anche alla luce dell’art. 8, 6° comma L. n. 36/2001 per il quale alle competenze dei Comuni, dirette ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, si aggiunge quella di “minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” in quanto anche tali misure di minimizzazione (distinte dalla norma anzidetta rispetto a quelle urbanistico-edilizie) non possono in alcun modo prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata a tali limiti. (cfr. in tal senso Cons. St. VI, 3 giugno 2002, n. 3095 e 16 novembre 2004, n. 7502). (Conf.: C.d.S. Sez. VI, 13/06/2007 Sent. nn. 3159 - 3158 - 3157 - 3156). Pres. Varrone - Est. Balucani (non sottoscrivente in quanto sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato) - Comune di Padova (Avv.ti Lorenzoni, Sichel, De Simoni e Laverda) c. Nokia Italia S.p.a. e Blu S.p.a. (nn.cc.) (conferma T.A.R. Veneto, Sez. II 24/9/2001, n. 2764). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 13 Giugno 2007, (C.C. 30/01/2007) Sentenza n. 3160

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Tutela della salute - Localizzazione degli impianti di telefonia mobile - Divieto d’installazione su specifici edifici - Legittimità - Regolamento comunale - Prescrizione generalizzate di distanze minime - Indebito impedimento - Art. 8, 6° c., L. n. 36/2001. Ai sensi dell’art. 8, 6° comma, L. n. 36/2001, i Comuni, mentre possono legittimamente vietare l’installazione degli impianti di telefonia mobile su specifici edifici (quali ospedali, case di riposo, scuole, ecc.), non possono invece stabilire <<criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nella installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, e luoghi di lavoro ….>>, non essendo consentito introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti. Tuttavia, come non può essere imposto, mediante il regolamento edilizio comunale, l’osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti, ugualmente, ed anzi a maggior ragione, non si può pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di previsione che appare priva di giustificazione alcuna, e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni. (Conf.: C.d.S. Sez. VI, 13/06/2007 Sent. nn. 3159 - 3158 - 3157 - 3156). Pres. Varrone - Est. Balucani (non sottoscrivente in quanto sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato) - Comune di Padova (Avv.ti Lorenzoni, Sichel, De Simoni e Laverda) c. Nokia Italia S.p.a. e Blu S.p.a. (nn.cc.) (conferma T.A.R. Veneto, Sez. II 24/9/2001, n. 2764). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 13 Giugno 2007, (C.C. 30/01/2007) Sentenza n. 3160

TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Opera edilizia in zona vincolata - Diniego di sanatoria - Motivazione succinta - Illegittimità - Esclusione - Fondamento - L. n. 1497/1939 - Art. 9 Cost.. Il vincolo paesaggistico, disciplinato dalla l. n. 1497 del 1939, non comporta normalmente la inedificabilità assoluta, sicché non ogni opera edilizia in zona vincolata deve ritenersi preclusa, ma solo quelle opere che, a seguito di accertamento, risultino in contrasto con il valore tutelato. Ne consegue che non è illegittima una motivazione anche succinta di un diniego di sanatoria di opere realizzate in loco in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico della p.a. l'obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l'intervento compatibile con la bellezza d'insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta (art. 9 Cost.), (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 22 marzo 2005, n. 1429). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico-ambientale - Area compromessa da preesistenti realizzazioni - Nuove costruzioni - Ulteriore deturpazione - Maggiore tutela - Necessità. In materia di tutela paesaggistica, la situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni non impedisce ed, anzi, maggiormente richiede per la legittimità dell'azione amministrativa che ulteriori costruzioni non deturpino ulteriormente l'ambiente protetto. (TAR Campania, Sez. IV, 17 febbraio 2003, n. 876). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate - Parere della commissione edilizia - Tutela paesistica - Motivazione scarna e sintetica - Sufficienza. Il parere della commissione edilizia integrata in ordine alla sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate è da ritenersi sufficientemente motivato dall'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo. Anche una motivazione scarna e sintetica, laddove rilevi gli estremi logici dell'apprezzamento negativo è, quindi, da ritenersi sufficiente. (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3542). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione edilizia in sanatoria - Iniziativa ad istanza di parte - Rigetto dell'istanza - Avviso dell'inizio del procedimento - Necessità - Esclusione. Il rigetto dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria non deve essere preceduto dall'avviso dell'inizio del procedimento, essendo questo iniziato ad istanza di parte (T.A.R. Campania, sez. IV, 24 luglio 2001, n. 3540). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142


TRGA TRENTINO-ALTO ADIGE, Bolzano, 22 maggio 2007, sentenza n. 188

CACCIA - Provincia Autonoma di Bolzano - L.P. n. 14/87, art. 4 - Piano di abbattimento - Pregiudizio per l'equilibrio ecologico o per l'agricoltura - Natura - Concretezza e attualità - Grado di dannosità notevole - Strumento eccezionale - Tassatività della previsione. L’art. 4 della legge provinciale n. 14 del 1987 (piani di abbattimento per specie non cacciabili, in presenza di pregiudizio per l'equilibrio ecologico o per l'agricoltura) va interpretato nel senso che il pregiudizio che legittima la deroga al divieto di caccia non deve essere ipotetico, ma concreto e attuale. Non solo: una volta accertata, attraverso un’adeguata istruttoria, l’esistenza di un effettivo pregiudizio, l’Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di un grado di dannosità che possa considerarsi, come la legge richiede, “notevole”. E’ evidente che il legislatore si preoccupa di raggiungere un contemperamento fra la necessità di conservare una specie protetta della nostra fauna selvatica e la necessità di tutelare l’agricoltura e l’equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va autorizzato tassativamente nei casi e modi stabiliti dal legislatore. Pres. Rossi Dordi, Est. Pantozzi Lerjefors - W.W.F. Italia Onlus (avv. De Pascalis) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv. ti von Guggenberg, Fadanelli, Beikircher) - T.R.G.A. Bolzano - 22 maggio 2007, n. 188


CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. II, 14 Giugno 2007, causa C-342/05

FAUNA E FLORA - CACCIA - Caccia al lupo - Conservazione degli habitat naturali -Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE. Autorizzando la caccia al lupo in via preventiva, senza che sia accertata la sua idoneità a prevenire gravi danni ai sensi dell'art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12, n. 1, e 16, n. 1, lett. b), di detta direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. II, 14 Giugno 2007, causa C-342/05


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/1/2007), Sentenza n. 10478

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interventi aventi un'oggettiva possibilità d'impatto sul paesaggio - URBANISTICA E EDILIZIA - Difformità parziale e totale - Art. 44 lett. C) D.P.R. n. 380/2001 - Art. 181 D L.vo n. 42/2004. In materia di violazione paesaggistica, l'articolo 181 del decreto legislativo del 22 gennaio del 2004 n. 42 punisce con la pena ora prevista dall'articolo 44 lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001 chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. La norma non distingue tra difformità totale e difformità parziale per cui, escluse le attività consentite,qualsiasi difformità rispetto all'autorizzazione è idonea a configurare il reato purché abbia un'oggettiva possibilità d'impatto sul paesaggio. Pertanto è logica la previsione di un'unica sanzione applicabile sia per la mancanza dell'autorizzazione che per la difformità da essa. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Variazioni essenziali - Definizione - Sanzione applicabile su immobili vincolati - Parificazione alla difformità totale. In materia edilizia l'articolo 32, D.P.R. n. 380/2001 affida alle regioni il compito di definire le variazioni essenziali nel rispetto dei principi fissati dalla legge statale. In base a tali principi non possono comunque considerarsi variazioni essenziali le situazioni che l'articolo 31 riconduce alle ipotersi di totale difformità e che l'essenzialità ricorre quando si verificano una o più delle situazioni indicate nell'articolo 32. La variazione essenziale, a differenza della totale difformità, è sanzionata a norma dell'articolo 44 lettera a). Se però l'intervento con variazioni essenziali è effettuato su immobili vincolati, come è avvenuto nella fattispecie, la variazione essenziale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 del testo unico sull'edilizia, è parificata alla difformità totale. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478

URBANISTICA E EDILIZIA - Difformità parziale e totale - Differenza e qualificazione - Duplice requisito - Autonoma utilizzabilità e specifica rilevanza - Nozione - Art. 31, D.P.R. n. 380/2001. A norma dell'articolo 31 del testo unico edilizia (D.P.R. n. 380/2001), si verifica la difformità totale allorché l'opera realizzata è diversa per caratteristiche topologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quella oggetto del permesso stesso ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. In linea di massima sussiste la totale difformità allorché i lavori riguardino un'opera diversa per conformazione, struttura, destinazione o ubicazione rispetto a quella assentita ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti del progetto approvato. In quest'ultimo caso però l'opera abusiva deve presentare il duplice requisito dell'autonoma utilizzabilità e della specifica rilevanza. Per l'autonoma utilizzabilità non si richiede però che la struttura difforme sia separata da quella assentita, ma solo che sia suscettibile di un uso diverso o indipendente da quello dell'opera autorizzata (ad esempio trasformazione di un sottotetto in mansarda - Cass. 5891 del 1990). Con riferimento alla specifica rilevanza la norma si riferisce non ad una qualsiasi difformità ma a quella che abbia una rilevanza apprezzabile, sia in modo oggettivo che con riferimento alla struttura realizzata (Cfr. Cass. sez. III 3350 del 2004). Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478

URBANISTICA E EDILIZIA - Traslazione delle unità abitative - Domanda di condono - Atti urgenti - Sequestro preventivo. La presentazione della domanda di condono per la traslazione delle unità abitative non impedisce, il compimento di atti urgenti, quale può essere un sequestro preventivo ( cfr per tutte Cass sez III 18 maggio del 2005 n 18426. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478

PROCEDURE E VARIE - Ricorso per cassazione - Violazione di legge - Nozione. A norma dell'articolo 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge. Nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto entrambe correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'articolo 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze , ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento nell'articolo 606 lett. e) (Cass. Sez. Un. sentenza n. 2 del 2004, Ferrazzi),. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478





TRGA TRENTINO-ALTO ADIGE, Bolzano, 22 maggio 2007, sentenza n. 188

CACCIA - Provincia Autonoma di Bolzano - L.P. n. 14/87, art. 4 - Piano di abbattimento - Pregiudizio per l'equilibrio ecologico o per l'agricoltura - Natura - Concretezza e attualità - Grado di dannosità notevole - Strumento eccezionale - Tassatività della previsione. L’art. 4 della legge provinciale n. 14 del 1987 (piani di abbattimento per specie non cacciabili, in presenza di pregiudizio per l'equilibrio ecologico o per l'agricoltura) va interpretato nel senso che il pregiudizio che legittima la deroga al divieto di caccia non deve essere ipotetico, ma concreto e attuale. Non solo: una volta accertata, attraverso un’adeguata istruttoria, l’esistenza di un effettivo pregiudizio, l’Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di un grado di dannosità che possa considerarsi, come la legge richiede, “notevole”. E’ evidente che il legislatore si preoccupa di raggiungere un contemperamento fra la necessità di conservare una specie protetta della nostra fauna selvatica e la necessità di tutelare l’agricoltura e l’equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va autorizzato tassativamente nei casi e modi stabiliti dal legislatore. Pres. Rossi Dordi, Est. Pantozzi Lerjefors - W.W.F. Italia Onlus (avv. De Pascalis) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv. ti von Guggenberg, Fadanelli, Beikircher) - T.R.G.A. Bolzano - 22 maggio 2007, n. 188


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/04/2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 14557

RIFIUTI - Interpretazione autentica della definizione di rifiuto - Nozione di rifiuto alla luce della nuova disciplina comunitaria - Distinzione del "sottoprodotto" dal rifiuto - Dir. 2006/12/CE. Ai sensi della definizione comunitaria contenuta nell'art. 1 della direttiva 75/442/CEE, come sostituito dall'art. 1 della direttiva 91/156/CEE, è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Secondo la definizione contenuta nella recente direttiva 2006/12/CE, entrata in vigore il 17.5.2006, e quindi successivamente al D.L. 8 luglio 2002, n. 138 nonchè al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. Sicché, può esulare dalla nozione comunitaria di rifiuto solo un materiale derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo, quando lo stesso produttore lo riutilizza, senza trasformazione preliminare, nel corso dello stesso processo produttivo: in tal caso non si tratta di un residuo, bensì di un "sottoprodotto", che non ha la qualifica di rifiuto proprio perchè il produttore non intende "disfarsene", ma vuole invece riutilizzarlo nel medesimo ciclo produttivo, (C.G.E. Sezione 2^ dell’11.11.2004, Causa C-457/02, Niselli, che riprende sul punto la precedente sentenza Palin Granit Oy del 18.4.2002, C-900). Pertanto, per distinguere il "sottoprodotto" dal rifiuto è comunque necessario che il riutilizzo sia certo, che avvenga nel medesimo processo produttivo e senza trasformazioni preliminari, cioè senza modificazioni del carattere chimico o merceologico della sostanza. Presidente Vitalone - Estensore Onorato. (Conferma, Sentenza del 17.11.2004 - Tribunale monocratico di Alba, sezione distaccata di Bra). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/04/2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 14557

RIFIUTI - Deposito temporaneo e stoccaggio di rifiuti - Configurazione - Operazione di smaltimento - Fase di gestione dei rifiuti - Deposito preliminare - Intermediazione non autorizzata di rifiuti non pericolosi. E' da escludere la configurazione di deposito temporaneo, quando i materiali genericamente depositati non sono raggruppati per categorie omogenee nel luogo di produzione (anche se rispettino i requisiti quantitativi e temporanei richiesti alternativamente dalla specifica disciplina: v. Cass. Sez. 3^, ud. 11.10.2006, Tesolat). Per conseguenza, essi configurano propriamente uno stoccaggio, cioè una fase di gestione dei rifiuti, sotto forma di deposito preliminare prima di una specifica operazione di smaltimento (ai sensi della lettera D 15 dell'allegato B) ovvero di messa in riserva prima di un'operazione specifica di recupero (ai sensi della lettera R 13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22 del 1997 nonchè della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006). Come tale, questa forma di gestione, in quanto pacificamente priva di autorizzazione, va punita a norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, e ora del D.Lgs. n. 151 del 2006, art. 256, comma 1. Presidente Vitalone - Estensore Onorato. (Conferma, Sentenza del 17.11.2004 - Tribunale monocratico di Alba, sezione distaccata di Bra). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/04/2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 14557

RIFIUTI - Sottoprodotto - Nuova categoria - Definizione - Esclusione dalla disciplina sui rifiuti - Condizioni - D.Lgs. n.152/2006 - Dir. 75/442/CEE. Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 introduce la nuova categoria legislativa di "sottoprodotto". Essa comprende i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo produttivo e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo (art. 183, lett. n). In ogni caso, per escludere la disciplina sui rifiuti, è necessario che a destinare il sottoprodotto al riutilizzo senza trattamenti di tipo recuperatorio sia lo stesso produttore e non un semplice detentore cui la sostanza sia stata conferita a qualche titolo. Presidente Vitalone - Estensore Onorato. (Conferma, Sentenza del 17.11.2004 - Tribunale monocratico di Alba, sezione distaccata di Bra). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/04/2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 14557


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 9 marzo 2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 10258

RIFIUTI - Discarica abusiva - Gestione dei rifiuti - Zona interna al luogo di produzione dei rifiuti - Definizione di discarica - Art. 2, c. 1 lett. g), D. L.vo n. 36/2003 attuazione Dir. 1999/3l/CE. In materia di gestione dei rifiuti, rientra anche nella definizione di discarica, ai sensi dell'art. 2, comma I lett. g), del D. L.vo 13.1.2003 n. 36, emanato in attuazione della Direttiva 1999/31/CE, anche la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi. Nella specie, è stato affermato inoltre che l’inesistenza nel territorio della Provincia di discariche autorizzate per lo smaltimento dei fanghi di depurazione non giustifica la realizzazione di una discarica abusiva, risolvendosi peraltro tale carenza solo in una maggiore onerosità e non nella impossibilità delle operazioni di smaltimento. Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Bonfiglio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 9 marzo 2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 10258

RIFIUTI - Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata - Nozione di discarica abusiva - Art. 51, c. 3°, D. L.vo n. 22/1997 - D.L.vo n. 152/2006. Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui all'art. 51, comma terzo, del D. L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, è necessario l'accumulo, più o meno sistematico ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in un'area determinata, la eterogeneità dell'ammasso dei materiali, la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione. (sez. III,17.6.2004 n. 27296, Micheletti, RV 229062; conf. sez. 111, 8.9.2004 n. 36062, Tornasoni, RV 229484). Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Bonfiglio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 9 marzo 2007 (Ud. 26 gen. 2007), Sentenza n. 10258


CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9 marzo 2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 10257

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni gassose in atmosfera - Salubrità dell'aria - Esercizio di un impianto di combustione - Inosservanza di provvedimenti emessi dall’autorità comunale - Tutela dell'ambiente - Provvedimenti coercitivi. Il responsabile del settore ambientale di un comune può adottare provvedimenti coercitivi a tutela dell'ambiente diretti ad ottenere la conformità delle emissioni gassose in atmosfera alle prescrizioni della legge e dei provvedimenti autorizzativi e che l'inosservanza di tali provvedimenti, se non sanzionata da altre nome , possa essere punita a norma dell'articolo 650 c.p. giacché la salubrità dell'aria incide sull'igiene e quindi sulla sanità pubblica. (Nella specie è stato posto in esercizio un impianto di combustione finalizzato al recupero di rifiuti quali segatura e truciolame di legno). Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Albertani. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9 marzo 2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 10257

TAR SARDEGNA, Sez. II, 18 maggio 2007, sentenza n. 977

ENERGIA - Impianti eolici - Regione Sardegna - Art. 8 L.R. 8/2004 - Divieto di realizzazione di impianti eolici fino all’approvazione del Piano paesaggistico regionale - Impianti sottoposti a VIA favorevole antecedentemente all’entrata in vigore della L.R. - Ipotesi derogatoria. In materia di impianti eolici, l’art. 8 della L.R. Sardegna n. 8/2004, nella prima parte, prevede un generale divieto di realizzazione di impianti eolici (eccetto quelli che, con lavori iniziati, abbiano già prodotto una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi) fino all’approvazione del Piano paesaggistico Regionale; nella seconda parte parametra diversamente la realizzabilità delle opere, facendo riferimento all’espletamento favorevole della procedura di V.I.A. acquisibile anche successivamente. Il legislatore regionale ha cioè ritenuto essenziale, per gli impianti già autorizzati, ai fini dell’individuazione di un discrimine -per la realizzabilità o meno-, l’espletamento favorevole della fondamentale procedura di VIA dell’impianto eolico. La realizzabilità di un impianto sottoposto a VIA favorevole antecedentemente all’entrata in vigore della L.R. 8/2004, quindi, rientra nell’ipotesi derogatoria, la quale non richiede che sia avvenuta anche la modificazione dello stato dei luoghi. Pres. f.f. Panunzio, Est. Flaim - G. s/a (avv.ti Congiu, Berruti, Manili, Mastroianni e Fois) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Campus e Contu) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 18 maggio 2007, n. 977

TAR VENETO, Sez. III, 4 giugno 2007, sentenza n. 1753

ACQUA - Inquinamento idrico - Scarichi - Laguna di Venezia - Disciplina speciale - DD.MM. 9.2.99 e 3.7.99 - Parametri delle acque di attingimento superiori ai valori limite - Utilizzo tale da non determinare variazioni nella qualità dell’acqua di attingimento - Possibilità di scarico in laguna - Esclusione. In materia di scarico di acque reflue, la laguna di Venezia - a causa della sua particolarità - è disciplinata da norme speciali in parte derogatorie alla disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 152/06. Per cui, ove le acque prelevate da un corpo idrico presentino parametri superiori ai valori-limite di emissione, troverà applicazione non già l’art. 101, c. 6 del citato d.lgs., ma l’art. 28 del D.M. 9.2.99, in relazione agli obiettivi di qualità definiti dal D.M. 3.7.99. Ne deriva che nessuno scarico può sversare in laguna acque che superano la soglia limite determinata dalla disciplina da ultimo riferita, dipenda o meno il superamento dall’attività compiuta dai soggetti che tali acque utilizzano (nella specie, l’acqua utilizzata per il raffreddamento degli impianti del ricorrente presentava un eccesso di ferro rispetto ai limiti di legge già al momento dell’attingimento, a prescindere dal successivo impiego industriale: il collegio ha chiarito che la norma non ne impone la bonifica, ma ne vieta l’utilizzo, in quanto già inquinata e, come tale, non sversabile nel bacino lagunare). Pres. De Zotti, Est. De Piero - I. s.r.l. e altro (avv.ti Ribolzi, Invernizzi e Cesari) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e altri (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. III - 4 giugno 2007, n. 1753

CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. VIII, 14 Giugno 2007, causa C‑82/06

RIFIUTI - Rifiuti pericolosi - Obbligo di elaborare e comunicare piani di gestione dei rifiuti - Ambiente - Direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE - Inadempimento di uno Stato. Non avendo elaborato: il piano di gestione dei rifiuti per la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata con direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE; i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti per la Regione Lazio, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442, come modificata con direttiva 91/156; i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Friuli‑Venezia Giulia e Puglia nonché per la Provincia autonoma di Bolzano‑Alto Adige e la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive. La Repubblica italiana è condannata alle spese. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. VIII, 14 Giugno 2007, causa C‑82/06



TRGA TRENTINO-ALTO ADIGE, Bolzano, 22 maggio 2007, sentenza n. 188

CACCIA - Provincia Autonoma di Bolzano - L.P. n. 14/87, art. 4 - Piano di abbattimento - Pregiudizio per l'equilibrio ecologico o per l'agricoltura - Natura - Concretezza e attualità - Grado di dannosità notevole - Strumento eccezionale - Tassatività della previsione. L’art. 4 della legge provinciale n. 14 del 1987 (piani di abbattimento per specie non cacciabili, in presenza di pregiudizio per l'equilibrio ecologico o per l'agricoltura) va interpretato nel senso che il pregiudizio che legittima la deroga al divieto di caccia non deve essere ipotetico, ma concreto e attuale. Non solo: una volta accertata, attraverso un’adeguata istruttoria, l’esistenza di un effettivo pregiudizio, l’Amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di un grado di dannosità che possa considerarsi, come la legge richiede, “notevole”. E’ evidente che il legislatore si preoccupa di raggiungere un contemperamento fra la necessità di conservare una specie protetta della nostra fauna selvatica e la necessità di tutelare l’agricoltura e l’equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di abbattimento, da considerarsi uno strumento eccezionale, va autorizzato tassativamente nei casi e modi stabiliti dal legislatore. Pres. Rossi Dordi, Est. Pantozzi Lerjefors - W.W.F. Italia Onlus (avv. De Pascalis) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv. ti von Guggenberg, Fadanelli, Beikircher) - T.R.G.A. Bolzano - 22 maggio 2007, n. 188


CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Reati ambientali - C.d. minicondono ambientale - Opera realizzata in violazione del vincolo paesaggistico - Sequestro - Accertamento di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza - Dissequestro - Legittimità - Poteri del giudice penale - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004. Il parere della soprintendenza, che attestati la compatibilità paesaggistica di un’opera (in specie, costruzione di una strada sterrata e relativo sequestro), fa venir meno il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ambientale e le ragioni giustificatrici di un sequestro preventivo dei luoghi. Pertanto, le conseguenze di tale reato, che si identificano nella offesa all'equilibrio paesaggistico che è oggetto finale della tutela della norma, sono positivamente escluse dal parere legittimamente rilasciato dall'autorità amministrativa competente, che il giudice penale non può che rispettare nel suo merito proprio. (v. Cass. Sez. III, n. 2637 dei 20.1.2006, c.c. 13.10.2005, Ziri). Presidente Grassi, Relatore Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Accertamento di compatibilità paesaggistica - Sequestro preventivo dei luoghi - Limiti - Reati ambientali - C.d. minicondono ambientale - Effetti - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004. Ai sensi della norma transitoria art. 1, comma 37 della legge 15.12.2004 n. 308, l'accertamento di compatibilità paesaggistica comporta l'estinzione del reato contravvenzionale e di ogni altro reato in materia paesaggistica, purché si tratti di tipologie edilizie assentite dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o comunque compatibili con il contesto paesaggistico, e purché il contravventore abbia provveduto al versamento di determinate sanzioni pecuniarie previste dalla legge (c.d. minicondono ambientale). Presidente Grassi, Relatore Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Opera in violazione del vincolo paesaggistico - Compatibilità paesaggistica - Presupposti - Effetti - Causa di non punibilità - Poteri del giudice - Limiti - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004. L'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'autorità tutoria, previo parere vincolante della soprintendenza, configura una causa di non punibilità della contravvenzione ambientale prevista dal comma primo dell’art. 181, del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, quando questa consista in lavori non autorizzati di minima entità. In tali casi, l’accertamento positivo di compatibilità, non può essere disapplicato dal giudice penale se non invadendo arbitrariamente la sfera della discrezionalità tecnica riservata all'autorità amministrativa. Presidente Grassi, Relatore Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047