CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 13 Giugno 2007, (C.C. 30/01/2007) Sentenza n. 3160
19/06/07 08:52
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Governo del
territorio - Regolamento edilizio comunale -
Competenze dei Comuni - Principio di
ragionevolezza - Competenze urbanistico-edilizie
- Art. 8, 6° c. L. n. 36/2001. L’introduzione di
misure tipicamente di governo del territorio
(distanze, altezze, localizzazioni, ecc….)
tramite un regolamento edilizio comunale trova
giustificazione solo se sia conforme al principio
di ragionevolezza e alla natura delle competenze
urbanistico-edilizie esercitate, e sia sorretta
da una sufficiente motivazione sulla base di
risultanze acquisite attraverso un’istruttoria
idonea a dimostrare la ragionevolezza della
misura e la sua idoneità rispetto al fine
perseguito; e ciò vale anche alla luce dell’art.
8, 6° comma L. n. 36/2001 per il quale alle
competenze dei Comuni, dirette ad assicurare il
corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti, si aggiunge quella di
“minimizzare l’esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici” in quanto anche tali
misure di minimizzazione (distinte dalla norma
anzidetta rispetto a quelle urbanistico-edilizie)
non possono in alcun modo prevedere limiti
generalizzati di esposizione diversi da quelli
previsti dallo Stato, né possono di fatto
costituire una deroga generalizzata a tali
limiti. (cfr. in tal senso Cons. St. VI, 3 giugno
2002, n. 3095 e 16 novembre 2004, n. 7502).
(Conf.: C.d.S. Sez. VI, 13/06/2007 Sent. nn. 3159
- 3158 - 3157 - 3156). Pres. Varrone - Est.
Balucani (non sottoscrivente in quanto sospeso
dalle funzioni a tempo indeterminato) - Comune di
Padova (Avv.ti Lorenzoni, Sichel, De Simoni e
Laverda) c. Nokia Italia S.p.a. e Blu S.p.a.
(nn.cc.) (conferma T.A.R. Veneto, Sez. II
24/9/2001, n. 2764). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI,
13 Giugno 2007, (C.C. 30/01/2007) Sentenza n.
3160
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Tutela della salute - Localizzazione degli impianti di telefonia mobile - Divieto d’installazione su specifici edifici - Legittimità - Regolamento comunale - Prescrizione generalizzate di distanze minime - Indebito impedimento - Art. 8, 6° c., L. n. 36/2001. Ai sensi dell’art. 8, 6° comma, L. n. 36/2001, i Comuni, mentre possono legittimamente vietare l’installazione degli impianti di telefonia mobile su specifici edifici (quali ospedali, case di riposo, scuole, ecc.), non possono invece stabilire <<criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nella installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, e luoghi di lavoro ….>>, non essendo consentito introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti. Tuttavia, come non può essere imposto, mediante il regolamento edilizio comunale, l’osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti, ugualmente, ed anzi a maggior ragione, non si può pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di previsione che appare priva di giustificazione alcuna, e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni. (Conf.: C.d.S. Sez. VI, 13/06/2007 Sent. nn. 3159 - 3158 - 3157 - 3156). Pres. Varrone - Est. Balucani (non sottoscrivente in quanto sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato) - Comune di Padova (Avv.ti Lorenzoni, Sichel, De Simoni e Laverda) c. Nokia Italia S.p.a. e Blu S.p.a. (nn.cc.) (conferma T.A.R. Veneto, Sez. II 24/9/2001, n. 2764). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 13 Giugno 2007, (C.C. 30/01/2007) Sentenza n. 3160
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Tutela della salute - Localizzazione degli impianti di telefonia mobile - Divieto d’installazione su specifici edifici - Legittimità - Regolamento comunale - Prescrizione generalizzate di distanze minime - Indebito impedimento - Art. 8, 6° c., L. n. 36/2001. Ai sensi dell’art. 8, 6° comma, L. n. 36/2001, i Comuni, mentre possono legittimamente vietare l’installazione degli impianti di telefonia mobile su specifici edifici (quali ospedali, case di riposo, scuole, ecc.), non possono invece stabilire <<criteri distanziali generici ed eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nella installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, e luoghi di lavoro ….>>, non essendo consentito introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti. Tuttavia, come non può essere imposto, mediante il regolamento edilizio comunale, l’osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti, ugualmente, ed anzi a maggior ragione, non si può pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di previsione che appare priva di giustificazione alcuna, e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni. (Conf.: C.d.S. Sez. VI, 13/06/2007 Sent. nn. 3159 - 3158 - 3157 - 3156). Pres. Varrone - Est. Balucani (non sottoscrivente in quanto sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato) - Comune di Padova (Avv.ti Lorenzoni, Sichel, De Simoni e Laverda) c. Nokia Italia S.p.a. e Blu S.p.a. (nn.cc.) (conferma T.A.R. Veneto, Sez. II 24/9/2001, n. 2764). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 13 Giugno 2007, (C.C. 30/01/2007) Sentenza n. 3160
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
19/06/07 08:51
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Opera edilizia in
zona vincolata - Diniego di sanatoria -
Motivazione succinta - Illegittimità - Esclusione
- Fondamento - L. n. 1497/1939 - Art. 9 Cost.. Il
vincolo paesaggistico, disciplinato dalla l. n.
1497 del 1939, non comporta normalmente la
inedificabilità assoluta, sicché non ogni opera
edilizia in zona vincolata deve ritenersi
preclusa, ma solo quelle opere che, a seguito di
accertamento, risultino in contrasto con il
valore tutelato. Ne consegue che non è
illegittima una motivazione anche succinta di un
diniego di sanatoria di opere realizzate in loco
in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico
della p.a. l'obbligo di indicare, in una logica
comparativa degli interessi in gioco,
prescrizioni tese a rendere l'intervento
compatibile con la bellezza d'insieme tutelata,
la cui protezione risponde ad un interesse
pubblico normalmente prevalente su quello
privato, anche per la rilevanza costituzionale
che il primo presenta (art. 9 Cost.), (T.A.R.
Toscana Firenze, sez. III, 22 marzo 2005, n.
1429). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric.
Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli
(avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges,
Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo,
Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR
CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C.
23/05/ 2007), n. 6142
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico-ambientale - Area compromessa da preesistenti realizzazioni - Nuove costruzioni - Ulteriore deturpazione - Maggiore tutela - Necessità. In materia di tutela paesaggistica, la situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni non impedisce ed, anzi, maggiormente richiede per la legittimità dell'azione amministrativa che ulteriori costruzioni non deturpino ulteriormente l'ambiente protetto. (TAR Campania, Sez. IV, 17 febbraio 2003, n. 876). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate - Parere della commissione edilizia - Tutela paesistica - Motivazione scarna e sintetica - Sufficienza. Il parere della commissione edilizia integrata in ordine alla sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate è da ritenersi sufficientemente motivato dall'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo. Anche una motivazione scarna e sintetica, laddove rilevi gli estremi logici dell'apprezzamento negativo è, quindi, da ritenersi sufficiente. (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3542). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione edilizia in sanatoria - Iniziativa ad istanza di parte - Rigetto dell'istanza - Avviso dell'inizio del procedimento - Necessità - Esclusione. Il rigetto dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria non deve essere preceduto dall'avviso dell'inizio del procedimento, essendo questo iniziato ad istanza di parte (T.A.R. Campania, sez. IV, 24 luglio 2001, n. 3540). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico-ambientale - Area compromessa da preesistenti realizzazioni - Nuove costruzioni - Ulteriore deturpazione - Maggiore tutela - Necessità. In materia di tutela paesaggistica, la situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni non impedisce ed, anzi, maggiormente richiede per la legittimità dell'azione amministrativa che ulteriori costruzioni non deturpino ulteriormente l'ambiente protetto. (TAR Campania, Sez. IV, 17 febbraio 2003, n. 876). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate - Parere della commissione edilizia - Tutela paesistica - Motivazione scarna e sintetica - Sufficienza. Il parere della commissione edilizia integrata in ordine alla sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate è da ritenersi sufficientemente motivato dall'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo. Anche una motivazione scarna e sintetica, laddove rilevi gli estremi logici dell'apprezzamento negativo è, quindi, da ritenersi sufficiente. (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3542). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione edilizia in sanatoria - Iniziativa ad istanza di parte - Rigetto dell'istanza - Avviso dell'inizio del procedimento - Necessità - Esclusione. Il rigetto dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria non deve essere preceduto dall'avviso dell'inizio del procedimento, essendo questo iniziato ad istanza di parte (T.A.R. Campania, sez. IV, 24 luglio 2001, n. 3540). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
TRGA TRENTINO-ALTO ADIGE, Bolzano, 22 maggio 2007, sentenza n. 188
17/06/07 11:33
CACCIA - Provincia Autonoma di Bolzano - L.P. n.
14/87, art. 4 - Piano di abbattimento -
Pregiudizio per l'equilibrio ecologico o per
l'agricoltura - Natura - Concretezza e attualità
- Grado di dannosità notevole - Strumento
eccezionale - Tassatività della previsione.
L’art. 4 della legge provinciale n. 14 del 1987
(piani di abbattimento per specie non cacciabili,
in presenza di pregiudizio per l'equilibrio
ecologico o per l'agricoltura) va interpretato
nel senso che il pregiudizio che legittima la
deroga al divieto di caccia non deve essere
ipotetico, ma concreto e attuale. Non solo: una
volta accertata, attraverso un’adeguata
istruttoria, l’esistenza di un effettivo
pregiudizio, l’Amministrazione è tenuta a
verificare la sussistenza di un grado di
dannosità che possa considerarsi, come la legge
richiede, “notevole”. E’ evidente che il
legislatore si preoccupa di raggiungere un
contemperamento fra la necessità di conservare
una specie protetta della nostra fauna selvatica
e la necessità di tutelare l’agricoltura e
l’equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di
abbattimento, da considerarsi uno strumento
eccezionale, va autorizzato tassativamente nei
casi e modi stabiliti dal legislatore. Pres.
Rossi Dordi, Est. Pantozzi Lerjefors - W.W.F.
Italia Onlus (avv. De Pascalis) c. Provincia
Autonoma di Bolzano (avv. ti von Guggenberg,
Fadanelli, Beikircher) - T.R.G.A. Bolzano - 22
maggio 2007, n. 188
CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. II, 14 Giugno 2007, causa C-342/05
17/06/07 11:21
FAUNA E FLORA - CACCIA - Caccia al lupo -
Conservazione degli habitat naturali
-Inadempimento di uno Stato - Direttiva
92/43/CEE. Autorizzando la caccia al lupo in via
preventiva, senza che sia accertata la sua
idoneità a prevenire gravi danni ai sensi
dell'art. 16, n. 1, lett. b), della direttiva del
Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa
alla conservazione degli habitat naturali nonché
della flora e della fauna selvatiche, la
Repubblica di Finlandia è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza degli artt.
12, n. 1, e 16, n. 1, lett. b), di detta
direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA'
EUROPEA Sez. II, 14 Giugno 2007, causa C-342/05
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/1/2007), Sentenza n. 10478
17/06/07 11:16
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interventi aventi
un'oggettiva possibilità d'impatto sul paesaggio
- URBANISTICA E EDILIZIA - Difformità parziale e
totale - Art. 44 lett. C) D.P.R. n. 380/2001 -
Art. 181 D L.vo n. 42/2004. In materia di
violazione paesaggistica, l'articolo 181 del
decreto legislativo del 22 gennaio del 2004 n. 42
punisce con la pena ora prevista dall'articolo 44
lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001 chiunque,
senza la prescritta autorizzazione o in
difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi
genere su beni paesaggistici. La norma non
distingue tra difformità totale e difformità
parziale per cui, escluse le attività
consentite,qualsiasi difformità rispetto
all'autorizzazione è idonea a configurare il
reato purché abbia un'oggettiva possibilità
d'impatto sul paesaggio. Pertanto è logica la
previsione di un'unica sanzione applicabile sia
per la mancanza dell'autorizzazione che per la
difformità da essa. Pres. Papa, Est. Petti, Ric.
Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12
marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Variazioni essenziali - Definizione - Sanzione applicabile su immobili vincolati - Parificazione alla difformità totale. In materia edilizia l'articolo 32, D.P.R. n. 380/2001 affida alle regioni il compito di definire le variazioni essenziali nel rispetto dei principi fissati dalla legge statale. In base a tali principi non possono comunque considerarsi variazioni essenziali le situazioni che l'articolo 31 riconduce alle ipotersi di totale difformità e che l'essenzialità ricorre quando si verificano una o più delle situazioni indicate nell'articolo 32. La variazione essenziale, a differenza della totale difformità, è sanzionata a norma dell'articolo 44 lettera a). Se però l'intervento con variazioni essenziali è effettuato su immobili vincolati, come è avvenuto nella fattispecie, la variazione essenziale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 del testo unico sull'edilizia, è parificata alla difformità totale. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478
URBANISTICA E EDILIZIA - Difformità parziale e totale - Differenza e qualificazione - Duplice requisito - Autonoma utilizzabilità e specifica rilevanza - Nozione - Art. 31, D.P.R. n. 380/2001. A norma dell'articolo 31 del testo unico edilizia (D.P.R. n. 380/2001), si verifica la difformità totale allorché l'opera realizzata è diversa per caratteristiche topologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quella oggetto del permesso stesso ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. In linea di massima sussiste la totale difformità allorché i lavori riguardino un'opera diversa per conformazione, struttura, destinazione o ubicazione rispetto a quella assentita ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti del progetto approvato. In quest'ultimo caso però l'opera abusiva deve presentare il duplice requisito dell'autonoma utilizzabilità e della specifica rilevanza. Per l'autonoma utilizzabilità non si richiede però che la struttura difforme sia separata da quella assentita, ma solo che sia suscettibile di un uso diverso o indipendente da quello dell'opera autorizzata (ad esempio trasformazione di un sottotetto in mansarda - Cass. 5891 del 1990). Con riferimento alla specifica rilevanza la norma si riferisce non ad una qualsiasi difformità ma a quella che abbia una rilevanza apprezzabile, sia in modo oggettivo che con riferimento alla struttura realizzata (Cfr. Cass. sez. III 3350 del 2004). Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478
URBANISTICA E EDILIZIA - Traslazione delle unità abitative - Domanda di condono - Atti urgenti - Sequestro preventivo. La presentazione della domanda di condono per la traslazione delle unità abitative non impedisce, il compimento di atti urgenti, quale può essere un sequestro preventivo ( cfr per tutte Cass sez III 18 maggio del 2005 n 18426. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478
PROCEDURE E VARIE - Ricorso per cassazione - Violazione di legge - Nozione. A norma dell'articolo 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge. Nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto entrambe correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'articolo 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze , ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento nell'articolo 606 lett. e) (Cass. Sez. Un. sentenza n. 2 del 2004, Ferrazzi),. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Variazioni essenziali - Definizione - Sanzione applicabile su immobili vincolati - Parificazione alla difformità totale. In materia edilizia l'articolo 32, D.P.R. n. 380/2001 affida alle regioni il compito di definire le variazioni essenziali nel rispetto dei principi fissati dalla legge statale. In base a tali principi non possono comunque considerarsi variazioni essenziali le situazioni che l'articolo 31 riconduce alle ipotersi di totale difformità e che l'essenzialità ricorre quando si verificano una o più delle situazioni indicate nell'articolo 32. La variazione essenziale, a differenza della totale difformità, è sanzionata a norma dell'articolo 44 lettera a). Se però l'intervento con variazioni essenziali è effettuato su immobili vincolati, come è avvenuto nella fattispecie, la variazione essenziale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 del testo unico sull'edilizia, è parificata alla difformità totale. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478
URBANISTICA E EDILIZIA - Difformità parziale e totale - Differenza e qualificazione - Duplice requisito - Autonoma utilizzabilità e specifica rilevanza - Nozione - Art. 31, D.P.R. n. 380/2001. A norma dell'articolo 31 del testo unico edilizia (D.P.R. n. 380/2001), si verifica la difformità totale allorché l'opera realizzata è diversa per caratteristiche topologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quella oggetto del permesso stesso ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. In linea di massima sussiste la totale difformità allorché i lavori riguardino un'opera diversa per conformazione, struttura, destinazione o ubicazione rispetto a quella assentita ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti del progetto approvato. In quest'ultimo caso però l'opera abusiva deve presentare il duplice requisito dell'autonoma utilizzabilità e della specifica rilevanza. Per l'autonoma utilizzabilità non si richiede però che la struttura difforme sia separata da quella assentita, ma solo che sia suscettibile di un uso diverso o indipendente da quello dell'opera autorizzata (ad esempio trasformazione di un sottotetto in mansarda - Cass. 5891 del 1990). Con riferimento alla specifica rilevanza la norma si riferisce non ad una qualsiasi difformità ma a quella che abbia una rilevanza apprezzabile, sia in modo oggettivo che con riferimento alla struttura realizzata (Cfr. Cass. sez. III 3350 del 2004). Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478
URBANISTICA E EDILIZIA - Traslazione delle unità abitative - Domanda di condono - Atti urgenti - Sequestro preventivo. La presentazione della domanda di condono per la traslazione delle unità abitative non impedisce, il compimento di atti urgenti, quale può essere un sequestro preventivo ( cfr per tutte Cass sez III 18 maggio del 2005 n 18426. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478
PROCEDURE E VARIE - Ricorso per cassazione - Violazione di legge - Nozione. A norma dell'articolo 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge. Nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto entrambe correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'articolo 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze , ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento nell'articolo 606 lett. e) (Cass. Sez. Un. sentenza n. 2 del 2004, Ferrazzi),. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478
TRGA TRENTINO-ALTO ADIGE, Bolzano, 22 maggio 2007, sentenza n. 188
17/06/07 11:16
CACCIA - Provincia Autonoma di Bolzano - L.P. n.
14/87, art. 4 - Piano di abbattimento -
Pregiudizio per l'equilibrio ecologico o per
l'agricoltura - Natura - Concretezza e attualità
- Grado di dannosità notevole - Strumento
eccezionale - Tassatività della previsione.
L’art. 4 della legge provinciale n. 14 del 1987
(piani di abbattimento per specie non cacciabili,
in presenza di pregiudizio per l'equilibrio
ecologico o per l'agricoltura) va interpretato
nel senso che il pregiudizio che legittima la
deroga al divieto di caccia non deve essere
ipotetico, ma concreto e attuale. Non solo: una
volta accertata, attraverso un’adeguata
istruttoria, l’esistenza di un effettivo
pregiudizio, l’Amministrazione è tenuta a
verificare la sussistenza di un grado di
dannosità che possa considerarsi, come la legge
richiede, “notevole”. E’ evidente che il
legislatore si preoccupa di raggiungere un
contemperamento fra la necessità di conservare
una specie protetta della nostra fauna selvatica
e la necessità di tutelare l’agricoltura e
l’equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di
abbattimento, da considerarsi uno strumento
eccezionale, va autorizzato tassativamente nei
casi e modi stabiliti dal legislatore. Pres.
Rossi Dordi, Est. Pantozzi Lerjefors - W.W.F.
Italia Onlus (avv. De Pascalis) c. Provincia
Autonoma di Bolzano (avv. ti von Guggenberg,
Fadanelli, Beikircher) - T.R.G.A. Bolzano - 22
maggio 2007, n. 188
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/04/2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 14557
17/06/07 11:15
RIFIUTI - Interpretazione autentica della
definizione di rifiuto - Nozione di rifiuto alla
luce della nuova disciplina comunitaria -
Distinzione del "sottoprodotto" dal rifiuto -
Dir. 2006/12/CE. Ai sensi della definizione
comunitaria contenuta nell'art. 1 della direttiva
75/442/CEE, come sostituito dall'art. 1 della
direttiva 91/156/CEE, è rifiuto qualsiasi
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi
o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
Secondo la definizione contenuta nella recente
direttiva 2006/12/CE, entrata in vigore il
17.5.2006, e quindi successivamente al D.L. 8
luglio 2002, n. 138 nonchè al D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, è rifiuto qualsiasi sostanza od
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. Sicché, può
esulare dalla nozione comunitaria di rifiuto solo
un materiale derivante da un processo di
fabbricazione o di estrazione che non è
principalmente destinato a produrlo, quando lo
stesso produttore lo riutilizza, senza
trasformazione preliminare, nel corso dello
stesso processo produttivo: in tal caso non si
tratta di un residuo, bensì di un
"sottoprodotto", che non ha la qualifica di
rifiuto proprio perchè il produttore non intende
"disfarsene", ma vuole invece riutilizzarlo nel
medesimo ciclo produttivo, (C.G.E. Sezione 2^
dell’11.11.2004, Causa C-457/02, Niselli, che
riprende sul punto la precedente sentenza Palin
Granit Oy del 18.4.2002, C-900). Pertanto, per
distinguere il "sottoprodotto" dal rifiuto è
comunque necessario che il riutilizzo sia certo,
che avvenga nel medesimo processo produttivo e
senza trasformazioni preliminari, cioè senza
modificazioni del carattere chimico o
merceologico della sostanza. Presidente Vitalone
- Estensore Onorato. (Conferma, Sentenza del
17.11.2004 - Tribunale monocratico di Alba,
sezione distaccata di Bra). CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, 11/04/2007 (Ud. 21/12/2006),
Sentenza n. 14557
RIFIUTI - Deposito temporaneo e stoccaggio di rifiuti - Configurazione - Operazione di smaltimento - Fase di gestione dei rifiuti - Deposito preliminare - Intermediazione non autorizzata di rifiuti non pericolosi. E' da escludere la configurazione di deposito temporaneo, quando i materiali genericamente depositati non sono raggruppati per categorie omogenee nel luogo di produzione (anche se rispettino i requisiti quantitativi e temporanei richiesti alternativamente dalla specifica disciplina: v. Cass. Sez. 3^, ud. 11.10.2006, Tesolat). Per conseguenza, essi configurano propriamente uno stoccaggio, cioè una fase di gestione dei rifiuti, sotto forma di deposito preliminare prima di una specifica operazione di smaltimento (ai sensi della lettera D 15 dell'allegato B) ovvero di messa in riserva prima di un'operazione specifica di recupero (ai sensi della lettera R 13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22 del 1997 nonchè della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006). Come tale, questa forma di gestione, in quanto pacificamente priva di autorizzazione, va punita a norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, e ora del D.Lgs. n. 151 del 2006, art. 256, comma 1. Presidente Vitalone - Estensore Onorato. (Conferma, Sentenza del 17.11.2004 - Tribunale monocratico di Alba, sezione distaccata di Bra). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/04/2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 14557
RIFIUTI - Sottoprodotto - Nuova categoria - Definizione - Esclusione dalla disciplina sui rifiuti - Condizioni - D.Lgs. n.152/2006 - Dir. 75/442/CEE. Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 introduce la nuova categoria legislativa di "sottoprodotto". Essa comprende i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo produttivo e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo (art. 183, lett. n). In ogni caso, per escludere la disciplina sui rifiuti, è necessario che a destinare il sottoprodotto al riutilizzo senza trattamenti di tipo recuperatorio sia lo stesso produttore e non un semplice detentore cui la sostanza sia stata conferita a qualche titolo. Presidente Vitalone - Estensore Onorato. (Conferma, Sentenza del 17.11.2004 - Tribunale monocratico di Alba, sezione distaccata di Bra). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/04/2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 14557
RIFIUTI - Deposito temporaneo e stoccaggio di rifiuti - Configurazione - Operazione di smaltimento - Fase di gestione dei rifiuti - Deposito preliminare - Intermediazione non autorizzata di rifiuti non pericolosi. E' da escludere la configurazione di deposito temporaneo, quando i materiali genericamente depositati non sono raggruppati per categorie omogenee nel luogo di produzione (anche se rispettino i requisiti quantitativi e temporanei richiesti alternativamente dalla specifica disciplina: v. Cass. Sez. 3^, ud. 11.10.2006, Tesolat). Per conseguenza, essi configurano propriamente uno stoccaggio, cioè una fase di gestione dei rifiuti, sotto forma di deposito preliminare prima di una specifica operazione di smaltimento (ai sensi della lettera D 15 dell'allegato B) ovvero di messa in riserva prima di un'operazione specifica di recupero (ai sensi della lettera R 13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 22 del 1997 nonchè della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006). Come tale, questa forma di gestione, in quanto pacificamente priva di autorizzazione, va punita a norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, e ora del D.Lgs. n. 151 del 2006, art. 256, comma 1. Presidente Vitalone - Estensore Onorato. (Conferma, Sentenza del 17.11.2004 - Tribunale monocratico di Alba, sezione distaccata di Bra). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/04/2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 14557
RIFIUTI - Sottoprodotto - Nuova categoria - Definizione - Esclusione dalla disciplina sui rifiuti - Condizioni - D.Lgs. n.152/2006 - Dir. 75/442/CEE. Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 introduce la nuova categoria legislativa di "sottoprodotto". Essa comprende i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo produttivo e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo (art. 183, lett. n). In ogni caso, per escludere la disciplina sui rifiuti, è necessario che a destinare il sottoprodotto al riutilizzo senza trattamenti di tipo recuperatorio sia lo stesso produttore e non un semplice detentore cui la sostanza sia stata conferita a qualche titolo. Presidente Vitalone - Estensore Onorato. (Conferma, Sentenza del 17.11.2004 - Tribunale monocratico di Alba, sezione distaccata di Bra). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/04/2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 14557
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 9 marzo 2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 10258
17/06/07 11:15
RIFIUTI - Discarica abusiva - Gestione dei
rifiuti - Zona interna al luogo di produzione dei
rifiuti - Definizione di discarica - Art. 2, c. 1
lett. g), D. L.vo n. 36/2003 attuazione Dir.
1999/3l/CE. In materia di gestione dei rifiuti,
rientra anche nella definizione di discarica, ai
sensi dell'art. 2, comma I lett. g), del D. L.vo
13.1.2003 n. 36, emanato in attuazione della
Direttiva 1999/31/CE, anche la zona interna al
luogo di produzione dei rifiuti destinata
stabilmente allo smaltimento degli stessi. Nella
specie, è stato affermato inoltre che
l’inesistenza nel territorio della Provincia di
discariche autorizzate per lo smaltimento dei
fanghi di depurazione non giustifica la
realizzazione di una discarica abusiva,
risolvendosi peraltro tale carenza solo in una
maggiore onerosità e non nella impossibilità
delle operazioni di smaltimento. Pres. Papa, Est.
Lombardi, Ric. Bonfiglio. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III del 9 marzo 2007 (Ud.
26/01/2007), Sentenza n. 10258
RIFIUTI - Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata - Nozione di discarica abusiva - Art. 51, c. 3°, D. L.vo n. 22/1997 - D.L.vo n. 152/2006. Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui all'art. 51, comma terzo, del D. L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, è necessario l'accumulo, più o meno sistematico ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in un'area determinata, la eterogeneità dell'ammasso dei materiali, la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione. (sez. III,17.6.2004 n. 27296, Micheletti, RV 229062; conf. sez. 111, 8.9.2004 n. 36062, Tornasoni, RV 229484). Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Bonfiglio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 9 marzo 2007 (Ud. 26 gen. 2007), Sentenza n. 10258
RIFIUTI - Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata - Nozione di discarica abusiva - Art. 51, c. 3°, D. L.vo n. 22/1997 - D.L.vo n. 152/2006. Ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, di cui all'art. 51, comma terzo, del D. L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, è necessario l'accumulo, più o meno sistematico ma comunque ripetuto e non occasionale, di rifiuti in un'area determinata, la eterogeneità dell'ammasso dei materiali, la definitività del loro abbandono ed il degrado, anche solo tendenziale, dello stato dei luoghi per effetto della presenza dei materiali in questione. (sez. III,17.6.2004 n. 27296, Micheletti, RV 229062; conf. sez. 111, 8.9.2004 n. 36062, Tornasoni, RV 229484). Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Bonfiglio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 9 marzo 2007 (Ud. 26 gen. 2007), Sentenza n. 10258
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9 marzo 2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 10257
17/06/07 11:12
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni gassose in
atmosfera - Salubrità dell'aria - Esercizio di un
impianto di combustione - Inosservanza di
provvedimenti emessi dall’autorità comunale -
Tutela dell'ambiente - Provvedimenti coercitivi.
Il responsabile del settore ambientale di un
comune può adottare provvedimenti coercitivi a
tutela dell'ambiente diretti ad ottenere la
conformità delle emissioni gassose in atmosfera
alle prescrizioni della legge e dei provvedimenti
autorizzativi e che l'inosservanza di tali
provvedimenti, se non sanzionata da altre nome ,
possa essere punita a norma dell'articolo 650
c.p. giacché la salubrità dell'aria incide
sull'igiene e quindi sulla sanità pubblica.
(Nella specie è stato posto in esercizio un
impianto di combustione finalizzato al recupero
di rifiuti quali segatura e truciolame di legno).
Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Albertani. CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9 marzo 2007 (Ud.
26/01/2007), Sentenza n. 10257
TAR SARDEGNA, Sez. II, 18 maggio 2007, sentenza n. 977
17/06/07 11:12
ENERGIA - Impianti eolici - Regione Sardegna -
Art. 8 L.R. 8/2004 - Divieto di realizzazione di
impianti eolici fino all’approvazione del Piano
paesaggistico regionale - Impianti sottoposti a
VIA favorevole antecedentemente all’entrata in
vigore della L.R. - Ipotesi derogatoria. In
materia di impianti eolici, l’art. 8 della L.R.
Sardegna n. 8/2004, nella prima parte, prevede un
generale divieto di realizzazione di impianti
eolici (eccetto quelli che, con lavori iniziati,
abbiano già prodotto una modificazione
irreversibile dello stato dei luoghi) fino
all’approvazione del Piano paesaggistico
Regionale; nella seconda parte parametra
diversamente la realizzabilità delle opere,
facendo riferimento all’espletamento favorevole
della procedura di V.I.A. acquisibile anche
successivamente. Il legislatore regionale ha cioè
ritenuto essenziale, per gli impianti già
autorizzati, ai fini dell’individuazione di un
discrimine -per la realizzabilità o meno-,
l’espletamento favorevole della fondamentale
procedura di VIA dell’impianto eolico. La
realizzabilità di un impianto sottoposto a VIA
favorevole antecedentemente all’entrata in vigore
della L.R. 8/2004, quindi, rientra nell’ipotesi
derogatoria, la quale non richiede che sia
avvenuta anche la modificazione dello stato dei
luoghi. Pres. f.f. Panunzio, Est. Flaim - G. s/a
(avv.ti Congiu, Berruti, Manili, Mastroianni e
Fois) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti
Campus e Contu) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 18
maggio 2007, n. 977
TAR VENETO, Sez. III, 4 giugno 2007, sentenza n. 1753
17/06/07 11:11
ACQUA - Inquinamento idrico - Scarichi - Laguna
di Venezia - Disciplina speciale - DD.MM. 9.2.99
e 3.7.99 - Parametri delle acque di attingimento
superiori ai valori limite - Utilizzo tale da non
determinare variazioni nella qualità dell’acqua
di attingimento - Possibilità di scarico in
laguna - Esclusione. In materia di scarico di
acque reflue, la laguna di Venezia - a causa
della sua particolarità - è disciplinata da norme
speciali in parte derogatorie alla disciplina
generale di cui al D.Lgs. n. 152/06. Per cui, ove
le acque prelevate da un corpo idrico presentino
parametri superiori ai valori-limite di
emissione, troverà applicazione non già l’art.
101, c. 6 del citato d.lgs., ma l’art. 28 del
D.M. 9.2.99, in relazione agli obiettivi di
qualità definiti dal D.M. 3.7.99. Ne deriva che
nessuno scarico può sversare in laguna acque che
superano la soglia limite determinata dalla
disciplina da ultimo riferita, dipenda o meno il
superamento dall’attività compiuta dai soggetti
che tali acque utilizzano (nella specie, l’acqua
utilizzata per il raffreddamento degli impianti
del ricorrente presentava un eccesso di ferro
rispetto ai limiti di legge già al momento
dell’attingimento, a prescindere dal successivo
impiego industriale: il collegio ha chiarito che
la norma non ne impone la bonifica, ma ne vieta
l’utilizzo, in quanto già inquinata e, come tale,
non sversabile nel bacino lagunare). Pres. De
Zotti, Est. De Piero - I. s.r.l. e altro (avv.ti
Ribolzi, Invernizzi e Cesari) c. Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e altri (Avv.
Stato) - TAR VENETO, Sez. III - 4 giugno 2007, n.
1753
CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. VIII, 14 Giugno 2007, causa C‑82/06
17/06/07 11:11
RIFIUTI - Rifiuti pericolosi - Obbligo di
elaborare e comunicare piani di gestione dei
rifiuti - Ambiente - Direttive 75/442/CEE e
91/689/CEE - Inadempimento di uno Stato. Non
avendo elaborato: il piano di gestione dei
rifiuti per la Provincia di Rimini, conformemente
all’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio
15 luglio 1975, 75/442/CEE relativa ai rifiuti,
come modificata con direttiva del Consiglio 18
marzo 1991, 91/156/CEE; i piani di gestione dei
rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti
per lo smaltimento dei rifiuti per la Regione
Lazio, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto
trattino, della direttiva 75/442, come modificata
con direttiva 91/156; i piani di gestione dei
rifiuti per le Regioni Friuli‑Venezia Giulia e
Puglia nonché per la Provincia autonoma di
Bolzano‑Alto Adige e la Provincia di Rimini,
conformemente all’art. 6 della direttiva del
Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE relativa
ai rifiuti pericolosi, la Repubblica italiana è
venuta meno agli obblighi che le incombono in
forza di tali direttive. La Repubblica italiana è
condannata alle spese. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA
COMUNITA' EUROPEA Sez. VIII, 14 Giugno 2007,
causa C‑82/06
TRGA TRENTINO-ALTO ADIGE, Bolzano, 22 maggio 2007, sentenza n. 188
08/06/07 19:10
CACCIA - Provincia Autonoma di Bolzano - L.P. n.
14/87, art. 4 - Piano di abbattimento -
Pregiudizio per l'equilibrio ecologico o per
l'agricoltura - Natura - Concretezza e attualità
- Grado di dannosità notevole - Strumento
eccezionale - Tassatività della previsione.
L’art. 4 della legge provinciale n. 14 del 1987
(piani di abbattimento per specie non cacciabili,
in presenza di pregiudizio per l'equilibrio
ecologico o per l'agricoltura) va interpretato
nel senso che il pregiudizio che legittima la
deroga al divieto di caccia non deve essere
ipotetico, ma concreto e attuale. Non solo: una
volta accertata, attraverso un’adeguata
istruttoria, l’esistenza di un effettivo
pregiudizio, l’Amministrazione è tenuta a
verificare la sussistenza di un grado di
dannosità che possa considerarsi, come la legge
richiede, “notevole”. E’ evidente che il
legislatore si preoccupa di raggiungere un
contemperamento fra la necessità di conservare
una specie protetta della nostra fauna selvatica
e la necessità di tutelare l’agricoltura e
l’equilibrio tra le specie. Pertanto, il piano di
abbattimento, da considerarsi uno strumento
eccezionale, va autorizzato tassativamente nei
casi e modi stabiliti dal legislatore. Pres.
Rossi Dordi, Est. Pantozzi Lerjefors - W.W.F.
Italia Onlus (avv. De Pascalis) c. Provincia
Autonoma di Bolzano (avv. ti von Guggenberg,
Fadanelli, Beikircher) - T.R.G.A. Bolzano - 22
maggio 2007, n. 188
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047
08/06/07 19:09
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Reati ambientali -
C.d. minicondono ambientale - Opera realizzata in
violazione del vincolo paesaggistico - Sequestro
- Accertamento di compatibilità paesaggistica
della Soprintendenza - Dissequestro - Legittimità
- Poteri del giudice penale - D.Lgs. n. 42/2004 -
L. n. 308/2004. Il parere della soprintendenza,
che attestati la compatibilità paesaggistica di
un’opera (in specie, costruzione di una strada
sterrata e relativo sequestro), fa venir meno il
pericolo che la libera disponibilità della cosa
possa aggravare o protrarre le conseguenze del
reato ambientale e le ragioni giustificatrici di
un sequestro preventivo dei luoghi. Pertanto, le
conseguenze di tale reato, che si identificano
nella offesa all'equilibrio paesaggistico che è
oggetto finale della tutela della norma, sono
positivamente escluse dal parere legittimamente
rilasciato dall'autorità amministrativa
competente, che il giudice penale non può che
rispettare nel suo merito proprio. (v. Cass. Sez.
III, n. 2637 dei 20.1.2006, c.c. 13.10.2005,
Ziri). Presidente Grassi, Relatore Onorato. CORTE
DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007
(Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Accertamento di compatibilità paesaggistica - Sequestro preventivo dei luoghi - Limiti - Reati ambientali - C.d. minicondono ambientale - Effetti - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004. Ai sensi della norma transitoria art. 1, comma 37 della legge 15.12.2004 n. 308, l'accertamento di compatibilità paesaggistica comporta l'estinzione del reato contravvenzionale e di ogni altro reato in materia paesaggistica, purché si tratti di tipologie edilizie assentite dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o comunque compatibili con il contesto paesaggistico, e purché il contravventore abbia provveduto al versamento di determinate sanzioni pecuniarie previste dalla legge (c.d. minicondono ambientale). Presidente Grassi, Relatore Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Opera in violazione del vincolo paesaggistico - Compatibilità paesaggistica - Presupposti - Effetti - Causa di non punibilità - Poteri del giudice - Limiti - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004. L'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'autorità tutoria, previo parere vincolante della soprintendenza, configura una causa di non punibilità della contravvenzione ambientale prevista dal comma primo dell’art. 181, del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, quando questa consista in lavori non autorizzati di minima entità. In tali casi, l’accertamento positivo di compatibilità, non può essere disapplicato dal giudice penale se non invadendo arbitrariamente la sfera della discrezionalità tecnica riservata all'autorità amministrativa. Presidente Grassi, Relatore Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Accertamento di compatibilità paesaggistica - Sequestro preventivo dei luoghi - Limiti - Reati ambientali - C.d. minicondono ambientale - Effetti - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004. Ai sensi della norma transitoria art. 1, comma 37 della legge 15.12.2004 n. 308, l'accertamento di compatibilità paesaggistica comporta l'estinzione del reato contravvenzionale e di ogni altro reato in materia paesaggistica, purché si tratti di tipologie edilizie assentite dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o comunque compatibili con il contesto paesaggistico, e purché il contravventore abbia provveduto al versamento di determinate sanzioni pecuniarie previste dalla legge (c.d. minicondono ambientale). Presidente Grassi, Relatore Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Opera in violazione del vincolo paesaggistico - Compatibilità paesaggistica - Presupposti - Effetti - Causa di non punibilità - Poteri del giudice - Limiti - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004. L'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'autorità tutoria, previo parere vincolante della soprintendenza, configura una causa di non punibilità della contravvenzione ambientale prevista dal comma primo dell’art. 181, del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, quando questa consista in lavori non autorizzati di minima entità. In tali casi, l’accertamento positivo di compatibilità, non può essere disapplicato dal giudice penale se non invadendo arbitrariamente la sfera della discrezionalità tecnica riservata all'autorità amministrativa. Presidente Grassi, Relatore Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047