«Inadempimento di uno Stato – Appalti pubblici di servizi – Direttiva 92/50/CEE – Convenzioni relative al trattamento di rifiuti urbani – Qualificazione – Appalto pubblico – Concessione di servizi – Misure di pubblicità»
27/07/07 09:29
FONTE:www.curia.europa.eu.it
Nella causa C‑382/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 20 ottobre 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Aresu e X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris, K. Schiemann (relatore), L. Bay Larsen e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 marzo 2007,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di decidere la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, dato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile – Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha indetto la procedura per la stipula delle convenzioni per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione Siciliana e ha concluso le dette convenzioni senza applicare le procedure previste dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 92/50»), e, in particolare, senza la pubblicazione dell’apposito bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della predetta direttiva e, in particolare, dei suoi artt. 11, 15 e 17.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
2 L’art. 1, lett. a), della direttiva 92/50 stabilisce:
«a) “appalti pubblici di servizi”, i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice (…)»
3 L’art. 8 di tale direttiva dispone:
«Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell’allegato I A vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI».
4 L’art. 15, n. 2, della direttiva 92/50, il quale figura nel titolo V di quest’ultima, recita:
«Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di servizi mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti nell’art. 11, negoziata, rendono nota tale intenzione con un bando di gara».
5 Ai sensi dell’art. 17 della direttiva 92/50:
«1. I bandi o avvisi vanno redatti conformemente ai modelli contenuti negli allegati III e IV e devono fornire le informazioni richieste in tali modelli.
(…)
4. I bandi di gara di cui all’art. 15, nn. 2 e 3, sono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l’unico facente fede.
(…)».
6 L’allegato I A della direttiva 92/50, intitolato «Servizi a norma dell’art. 8», comprende segnatamente la categoria 16, denominata «Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi», alla quale corrisponde il numero di riferimento CPC 94.
7 L’allegato III di detta direttiva contiene in particolare i modelli di «avviso indicativo» e di «bando di gara d’appalto».
Normativa nazionale
8 L’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1999, n. 2983 (GURI n. 132 dell’8 giugno 1999), come modificata dall’ordinanza 22 marzo 2002, n. 3190 (in prosieguo: l’«ordinanza n. 2983/99»), dispone:
«Il Commissario delegato, Presidente della Regione Siciliana, sentito il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, stipula convenzioni per la durata massima di venti anni per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione Siciliana (…). A tal fine il Commissario delegato, Presidente della Regione Siciliana, individua gli operatori industriali in base a procedure di evidenza pubblica, in deroga alle procedure di gara comunitarie (…)».
9 Le parole «in deroga alle procedure di gara comunitarie» di cui alla predetta disposizione sono state soppresse per effetto dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2004, n. 3334 (GURI n. 26 del 2 febbraio 2004).
Fatti di causa e procedimento precontenzioso
10 Con ordinanza 5 agosto 2002, n. 670, il Presidente della Regione Siciliana, agendo nella sua qualità di Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia (in prosieguo : il «Commissario delegato») e in base all’art. 4 dell’ordinanza n. 2983/99, ha approvato un documento intitolato «Avviso pubblico per la stipula di convenzioni per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nella Regione Siciliana» (in prosieguo: l’«avviso controverso»). L’avviso controverso comprende tre allegati. L’allegato A enuncia le «[l]inee guida per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata prodotta nei Comuni della Regione Siciliana». L’allegato B s’intitola «Piano finanziario riassuntivo» e l’allegato C contiene una convenzione tipo da stipulare con gli operatori prescelti (in prosieguo: la «convenzione tipo»).
11 Il 7 agosto 2002, un avviso relativo alle convenzioni summenzionate, predisposto sulla base del modello di avviso denominato «Avviso indicativo» contenuto nell’allegato III della direttiva 92/50, è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni. Tale avviso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU S 158, versione elettronica) in data 16 agosto 2002.
12 L’avviso controverso è stato invece pubblicato il 9 agosto sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
13 Avendo ricevuto un reclamo riguardante tale procedura, il 15 novembre 2002 la Commissione ha trasmesso alle autorità italiane una lettera di richiesta di informazioni, alla quale queste ultime hanno risposto con lettera del 2 maggio 2003.
14 Il 17 giugno 2003, il Commissario delegato ha stipulato quattro convenzioni, ricalcate sostanzialmente sulla convenzione tipo, rispettivamente con la Tifeo Energia Ambiente S.c.p.a., la Palermo Energia Ambiente S.c.p.a., la Sicil Power SpA e la Platani Energia Ambiente S.c.p.a. (in prosieguo: le «convenzioni controverse»).
15 Il 17 ottobre 2003, la Commissione, ai sensi dell’art. 226 CE, ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di diffida imputando a tale Stato membro una violazione della direttiva 92/50, in particolare degli artt. 11, 15 e 17 di quest’ultima. Non soddisfatta della risposta del 1°aprile 2004 a tale diffida, in data 9 luglio 2004 la Commissione ha trasmesso alla Repubblica italiana un parere motivato invitando quest’ultima a porre fine all’inadempimento contestatole entro il termine di due mesi.
16 Nella loro risposta al predetto parere motivato, intervenuta il 24 settembre 2004, le autorità italiane hanno contestato l’inadempimento sopra citato.
17 Non giudicando soddisfacente siffatta risposta, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
18 La Commissione sostiene che le convenzioni controverse costituiscono appalti pubblici di servizi ai sensi dell’art. 1 della direttiva 92/50 e che non sono state concluse nel rispetto dei requisiti di pubblicità derivanti da tale direttiva. Essa rileva, in particolare, che l’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee non è stato pubblicato mediante il modello di bando di gara d’appalto prescritto dall’allegato III di suddetta direttiva per l’aggiudicazione di appalti pubblici, bensì facendo uso del modello cosiddetto «indicativo» di cui al medesimo allegato. I prestatori di servizi non nazionali sarebbero stati inoltre discriminati rispetto agli operatori nazionali che hanno beneficiato di un bando di gara d’appalto dettagliato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
19 Secondo la Commissione, le convenzioni controverse non possono essere qualificate come concessioni di servizi escluse, come sostenuto dalla Repubblica italiana, dall’ambito di applicazione della direttiva 92/50. Infatti, la remunerazione degli operatori non consisterebbe nel loro diritto di sfruttare la propria prestazione riscuotendo proventi presso l’utente e assumendosi nel contempo tutti i rischi legati a detta attività.
20 Da un lato, la remunerazione dell’operatore consisterebbe, nella fattispecie, in una tariffa versatagli direttamente dal Commissario delegato, tariffa il cui importo viene fissato, dalle convenzioni controverse, in euro per tonnellata di rifiuti trasferita all’operatore dai comuni. Per quanto riguarda i redditi che l’operatore sarebbe, peraltro, in grado di trarre dalla vendita di energia elettrica prodotta in occasione della termovalorizzazione dei rifiuti, essi non costituirebbero un elemento del corrispettivo di detto operatore.
21 D’altro lato, l’operatore non sopporterebbe il rischio inerente a tale attività, poiché, in particolare, le convenzioni controverse gli garantiscono il conferimento di un quantitativo annuo minimo di rifiuti, mentre prevedono l’adeguamento annuo dell’importo della tariffa al fine di tener conto dell’evoluzione dei costi da lui sostenuti. Inoltre, tali convenzioni contemplerebbero un adeguamento di suddetta tariffa nell’ipotesi in cui la quantità annua effettiva di rifiuti conferita risulti minore del 95% ovvero maggiore del 115% rispetto alla quantità minima garantita, e ciò al fine di garantire l’equilibrio economico e finanziario dell’operatore.
22 Il governo italiano sostiene, all’opposto, così come emerge in particolare dalla giurisprudenza nazionale, che le convenzioni controverse configurano concessioni di servizi escluse dal campo di applicazione della direttiva 92/50.
23 In primo luogo, tali convenzioni avrebbero ad oggetto la delega di un servizio di interesse generale la cui continuità dev’essere garantita dall’operatore.
24 In secondo luogo, i servizi in questione sarebbero erogati direttamente agli utenti, ossia alla collettività degli abitanti dei comuni che producono i rifiuti, abitanti sui quali graverebbe alla fine il costo della tariffa versata all’operatore, dovendo essi pagare ai comuni una tariffa che copre tanto la raccolta quanto il trattamento dei rifiuti, e i quali remunerebbero dunque tali servizi. Il Commissario delegato svolgerebbe, a tal riguardo, unicamente un ruolo di intermediario.
25 In terzo luogo, l’obbligo di smaltire i rifiuti con produzione di energia e, pertanto, la vendita di quest’ultima, rientrerebbe appunto nell’oggetto delle convenzioni controverse. Sarebbe d’altronde tipico che la remunerazione di una concessione provenga non solamente dal prezzo pagato dall’utente, ma anche da altre attività connesse al servizio erogato.
26 In quarto luogo, e tenuto conto dell’importanza finanziaria degli investimenti effettuati dall’operatore, che sarebbero vicini ad un miliardo di euro, nonché alla lunga durata delle convenzioni controverse, vale a dire 20 anni, i proventi da realizzare da parte dell’operatore presenterebbero carattere aleatorio tanto più che una parte di essi deriverebbe dalla vendita dell’energia prodotta.
27 In quinto luogo, la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dei servizi in tal modo delegati graverebbe esclusivamente sull’operatore, visto che l’amministrazione si limita ad un mero ruolo di vigilanza.
28 Per quanto riguarda le concessioni di servizi, la trasparenza richiesta potrebbe essere garantita con ogni mezzo appropriato, fra cui la pubblicazione, come nella specie, di un avviso in quotidiani nazionali specializzati.
Giudizio della Corte
29 Come risulta da una giurisprudenza costante, le concessioni di servizi sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 92/50 (v., in particolare, sentenze 21 luglio 2005, causa C‑231/03, Coname, Racc. pag. I‑7287, punto 9, nonché 13 ottobre 2005, causa C‑458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I‑8585, punto 42).
30 Poiché il governo italiano ha insistito diverse volte sul fatto che, secondo la giurisprudenza nazionale, convenzioni come quelle controverse devono essere qualificate come concessioni di servizi, è opportuno rammentare, in via preliminare, che la definizione di appalto pubblico di servizi rientra nella sfera del diritto comunitario, per cui la qualificazione delle convenzioni controverse nell’ordinamento italiano non è pertinente al fine di accertare se queste ultime rientrino nell’ambito d’applicazione della direttiva 92/50 (v., in tal senso, sentenze 20 ottobre 2005, causa C‑264/03, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑8831, punto 36, e 18 gennaio 2007, causa C‑220/05, Auroux e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40).
31 Di conseguenza, la questione se le convenzioni controverse debbano o meno essere qualificate come concessioni di servizi va valutata esclusivamente alla luce del diritto comunitario.
32 A tal proposito occorre rilevare, da un lato, che dette convenzioni prevedono il versamento, da parte del Commissario delegato all’operatore, di una tariffa il cui importo è fissato in euro per tonnellata di rifiuti conferita a quest’ultimo dai comuni interessati.
33 Orbene, come statuito in precedenza dalla Corte, dalla definizione di cui all’art. 1, lett. a), della direttiva 92/50 discende che un appalto pubblico di servizi ai sensi di tale direttiva comporta un corrispettivo che è pagato direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi (citata sentenza Parking Brixen, punto 39). Ne consegue che una tariffa del tipo di quella prevista dalle convenzioni controverse può caratterizzare un contratto a titolo oneroso ai sensi dell’art. 1, lett. a), e quindi un appalto pubblico (v., per quanto riguarda il pagamento di un importo fisso per ogni bidone o cassonetto da parte di un comune ad una società incaricata in via esclusiva della raccolta e del trattamento di rifiuti, sentenza 10 novembre 2005, causa C‑29/04, Commissione/Austria, Racc. pag. I‑9705, punti 8 e 32).
34 D’altra parte, dalla giurisprudenza della Corte emerge che si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione (v. sentenza 7 dicembre 2000, causa C‑324/98, Telaustria e Telefonadress, Racc. pag. I‑10745, punto 58, e ordinanza 30 maggio 2002, causa C‑358/00, Buchhändler‑Vereinigung, Racc. pag. I‑4685, punti 27-28, nonché sentenza Parking Brixen, citata, punto 40).
35 Orbene, a tal proposito è giocoforza constatare che le modalità di remunerazione previste dalle convenzioni controverse non rientrano nel diritto di gestire i servizi di cui trattasi, né implicano l’assunzione, da parte dell’operatore, del rischio legato a tale gestione.
36 Infatti, non solo detto operatore risulta, in sostanza, remunerato dal Commissario delegato mediante una tariffa fissa conferitagli per tonnellata di rifiuti, come ricordato al punto 32 della presente sentenza, ma risulta assodato che, in forza delle convenzioni controverse, il Commissario delegato s’impegna, da una parte, a far sì che tutti i comuni interessati conferiscano all’operatore l’integralità della loro frazione residua di rifiuti e, dall’altra, a far sì che un quantitativo annuo minimo di rifiuti sia conferito a quest’ultimo. Tali convenzioni prevedono inoltre l’adeguamento dell’importo della tariffa nell’ipotesi in cui la quantità annua effettiva di rifiuti conferiti sia minore del 95% o maggiore del 115% rispetto alla suddetta quantità minima garantita, ciò al fine di garantire l’equilibrio finanziario ed economico dell’operatore. Esse prevedono altresì che l’importo della tariffa sia annualmente rivalutato in relazione all’andamento dei costi relativi al personale, ai materiali di consumo e alle manutenzioni, nonché in relazione ad un indicatore finanziario. Queste stesse convenzioni prevedono, inoltre, che la tariffa sia rinegoziata qualora, per conformarsi ad un mutamento del quadro normativo, l’operatore debba affrontare investimenti eccedenti un certo livello.
37 Sulla scorta di quanto precede, le convenzioni controverse devono essere considerate come appalti pubblici di servizi soggetti alla direttiva 92/50 e non come concessioni di servizi da essa esclusi.
38 Peraltro, nessuno degli argomenti addotti dal governo italiano per contestare tale qualificazione risulta convincente.
39 Anzitutto, per quanto riguarda la circostanza che gli operatori sono in grado, oltre alla riscossione della tariffa pattuita, di beneficiare di proventi finanziari derivanti dalla rivendita dell’energia elettrica prodotta a seguito della termovalorizzazione dei rifiuti, giova ricordare che l’art. 1, lett. a), della direttiva 92/50, il quale definisce la nozione di appalto pubblico, parla di un «contratto a titolo oneroso» e che l’onerosità di un contratto si riferisce alla controprestazione offerta al prestatore a motivo della prestazione di servizi prevista dall’amministrazione aggiudicatrice (v., in tal senso, citata sentenza Auroux e a., punto 45).
40 Nella fattispecie, è evidente che la controprestazione ottenuta dall’operatore a fronte della prestazione di servizi prevista dal Commissario delegato, ossia il trattamento dei rifiuti conferiti con recupero di energia, consiste essenzialmente nel pagamento, da parte del Commissario delegato, dell’importo della tariffa.
41 Anche supponendo che il prodotto della vendita di energia elettrica possa essere parimenti interpretato come corrispettivo dei servizi previsti dal Commissario delegato, in particolare, in ragione del fatto che nelle convenzioni controverse quest’ultimo si impegna ad agevolare tale vendita presso terzi, la sola circostanza che l’operatore, oltre alla remunerazione percepita a titolo oneroso dal detto Commissario delegato, sia così in grado di ricavare accessoriamente determinati proventi da terzi come corrispettivo della sua prestazione di servizi non può essere sufficiente a privare le convenzioni controverse della loro qualifica di appalti pubblici (v., per analogia, sentenza Auroux e a., citata, punto 45).
42 Neppure la lunga durata delle convenzioni controverse e il fatto che la loro esecuzione sia accompagnata da rilevanti investimenti iniziali a carico dell’operatore costituiscono poi circostanze determinanti ai fini della qualificazione di siffatte convenzioni, giacché tali caratteristiche possono riscontarsi tanto negli appalti pubblici quanto nelle concessioni di servizi.
43 Lo stesso vale per il fatto che il trattamento di rifiuti rientra nell’interesse generale. A tal proposito occorre d’altronde ricordare che, come emerge dall’allegato I A della direttiva 92/50, tra i «[s]ervizi a norma dell’art. 8», ai quali si può applicare la direttiva, figura la categoria dei servizi di «[e]liminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi», rispetto alla quale la Corte ha in precedenza stabilito che essa ricomprende i servizi di raccolta e di trattamento dei rifiuti (v., in tal senso, citata sentenza Commissione/Austria, punto 32).
44 Infine, neppure la circostanza che le prestazioni erogate dall’operatore siano eventualmente tali da richiedere, da parte di quest’ultimo, una notevole autonomia esecutiva risulta determinante per la qualificazione del contratto come appalto pubblico ovvero come concessione di servizi.
45 Poiché le convenzioni controverse danno luogo ad appalti pubblici di servizi ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 92/50, la loro aggiudicazione poteva intervenire soltanto in osservanza delle disposizioni della predetta direttiva, in particolare dei suoi artt. 11, 15 e 17. Orbene, in forza di queste ultime l’amministrazione aggiudicatrice interessata era tenuta a pubblicare un avviso di bando di gara d’appalto conforme al modello previsto dall’allegato III della suddetta direttiva, cosa che essa non ha fatto.
46 Ne consegue che il ricorso della Commissione dev’essere accolto e che occorre dichiarare che, dato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile – Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha indetto la procedura per la stipula delle convenzioni per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione Siciliana e ha concluso le dette convenzioni senza applicare le procedure previste dalla direttiva 92/50 e, in particolare, senza la pubblicazione dell’apposito bando di gara d’appalto nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della predetta direttiva e, in particolare, dei suoi artt. 11, 15 e 17.
Sulle spese
47 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è rimasta soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Dato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile – Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha indetto la procedura per la stipula delle convenzioni per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione Siciliana e ha concluso le dette convenzioni senza applicare le procedure previste dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE, e, in particolare, senza la pubblicazione dell’apposito bando di gara d’appalto nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della predetta direttiva e, in particolare, dei suoi artt. 11, 15 e 17.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme
18 luglio 2007
Nella causa C‑382/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 20 ottobre 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Aresu e X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris, K. Schiemann (relatore), L. Bay Larsen e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 marzo 2007,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di decidere la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, dato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile – Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha indetto la procedura per la stipula delle convenzioni per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione Siciliana e ha concluso le dette convenzioni senza applicare le procedure previste dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 92/50»), e, in particolare, senza la pubblicazione dell’apposito bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della predetta direttiva e, in particolare, dei suoi artt. 11, 15 e 17.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
2 L’art. 1, lett. a), della direttiva 92/50 stabilisce:
«a) “appalti pubblici di servizi”, i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice (…)»
3 L’art. 8 di tale direttiva dispone:
«Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell’allegato I A vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli da III a VI».
4 L’art. 15, n. 2, della direttiva 92/50, il quale figura nel titolo V di quest’ultima, recita:
«Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di servizi mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti nell’art. 11, negoziata, rendono nota tale intenzione con un bando di gara».
5 Ai sensi dell’art. 17 della direttiva 92/50:
«1. I bandi o avvisi vanno redatti conformemente ai modelli contenuti negli allegati III e IV e devono fornire le informazioni richieste in tali modelli.
(…)
4. I bandi di gara di cui all’art. 15, nn. 2 e 3, sono pubblicati per esteso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella banca di dati TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l’unico facente fede.
(…)».
6 L’allegato I A della direttiva 92/50, intitolato «Servizi a norma dell’art. 8», comprende segnatamente la categoria 16, denominata «Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi», alla quale corrisponde il numero di riferimento CPC 94.
7 L’allegato III di detta direttiva contiene in particolare i modelli di «avviso indicativo» e di «bando di gara d’appalto».
Normativa nazionale
8 L’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1999, n. 2983 (GURI n. 132 dell’8 giugno 1999), come modificata dall’ordinanza 22 marzo 2002, n. 3190 (in prosieguo: l’«ordinanza n. 2983/99»), dispone:
«Il Commissario delegato, Presidente della Regione Siciliana, sentito il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, stipula convenzioni per la durata massima di venti anni per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione Siciliana (…). A tal fine il Commissario delegato, Presidente della Regione Siciliana, individua gli operatori industriali in base a procedure di evidenza pubblica, in deroga alle procedure di gara comunitarie (…)».
9 Le parole «in deroga alle procedure di gara comunitarie» di cui alla predetta disposizione sono state soppresse per effetto dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2004, n. 3334 (GURI n. 26 del 2 febbraio 2004).
Fatti di causa e procedimento precontenzioso
10 Con ordinanza 5 agosto 2002, n. 670, il Presidente della Regione Siciliana, agendo nella sua qualità di Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia (in prosieguo : il «Commissario delegato») e in base all’art. 4 dell’ordinanza n. 2983/99, ha approvato un documento intitolato «Avviso pubblico per la stipula di convenzioni per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nella Regione Siciliana» (in prosieguo: l’«avviso controverso»). L’avviso controverso comprende tre allegati. L’allegato A enuncia le «[l]inee guida per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata prodotta nei Comuni della Regione Siciliana». L’allegato B s’intitola «Piano finanziario riassuntivo» e l’allegato C contiene una convenzione tipo da stipulare con gli operatori prescelti (in prosieguo: la «convenzione tipo»).
11 Il 7 agosto 2002, un avviso relativo alle convenzioni summenzionate, predisposto sulla base del modello di avviso denominato «Avviso indicativo» contenuto nell’allegato III della direttiva 92/50, è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni. Tale avviso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU S 158, versione elettronica) in data 16 agosto 2002.
12 L’avviso controverso è stato invece pubblicato il 9 agosto sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
13 Avendo ricevuto un reclamo riguardante tale procedura, il 15 novembre 2002 la Commissione ha trasmesso alle autorità italiane una lettera di richiesta di informazioni, alla quale queste ultime hanno risposto con lettera del 2 maggio 2003.
14 Il 17 giugno 2003, il Commissario delegato ha stipulato quattro convenzioni, ricalcate sostanzialmente sulla convenzione tipo, rispettivamente con la Tifeo Energia Ambiente S.c.p.a., la Palermo Energia Ambiente S.c.p.a., la Sicil Power SpA e la Platani Energia Ambiente S.c.p.a. (in prosieguo: le «convenzioni controverse»).
15 Il 17 ottobre 2003, la Commissione, ai sensi dell’art. 226 CE, ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di diffida imputando a tale Stato membro una violazione della direttiva 92/50, in particolare degli artt. 11, 15 e 17 di quest’ultima. Non soddisfatta della risposta del 1°aprile 2004 a tale diffida, in data 9 luglio 2004 la Commissione ha trasmesso alla Repubblica italiana un parere motivato invitando quest’ultima a porre fine all’inadempimento contestatole entro il termine di due mesi.
16 Nella loro risposta al predetto parere motivato, intervenuta il 24 settembre 2004, le autorità italiane hanno contestato l’inadempimento sopra citato.
17 Non giudicando soddisfacente siffatta risposta, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
18 La Commissione sostiene che le convenzioni controverse costituiscono appalti pubblici di servizi ai sensi dell’art. 1 della direttiva 92/50 e che non sono state concluse nel rispetto dei requisiti di pubblicità derivanti da tale direttiva. Essa rileva, in particolare, che l’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee non è stato pubblicato mediante il modello di bando di gara d’appalto prescritto dall’allegato III di suddetta direttiva per l’aggiudicazione di appalti pubblici, bensì facendo uso del modello cosiddetto «indicativo» di cui al medesimo allegato. I prestatori di servizi non nazionali sarebbero stati inoltre discriminati rispetto agli operatori nazionali che hanno beneficiato di un bando di gara d’appalto dettagliato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
19 Secondo la Commissione, le convenzioni controverse non possono essere qualificate come concessioni di servizi escluse, come sostenuto dalla Repubblica italiana, dall’ambito di applicazione della direttiva 92/50. Infatti, la remunerazione degli operatori non consisterebbe nel loro diritto di sfruttare la propria prestazione riscuotendo proventi presso l’utente e assumendosi nel contempo tutti i rischi legati a detta attività.
20 Da un lato, la remunerazione dell’operatore consisterebbe, nella fattispecie, in una tariffa versatagli direttamente dal Commissario delegato, tariffa il cui importo viene fissato, dalle convenzioni controverse, in euro per tonnellata di rifiuti trasferita all’operatore dai comuni. Per quanto riguarda i redditi che l’operatore sarebbe, peraltro, in grado di trarre dalla vendita di energia elettrica prodotta in occasione della termovalorizzazione dei rifiuti, essi non costituirebbero un elemento del corrispettivo di detto operatore.
21 D’altro lato, l’operatore non sopporterebbe il rischio inerente a tale attività, poiché, in particolare, le convenzioni controverse gli garantiscono il conferimento di un quantitativo annuo minimo di rifiuti, mentre prevedono l’adeguamento annuo dell’importo della tariffa al fine di tener conto dell’evoluzione dei costi da lui sostenuti. Inoltre, tali convenzioni contemplerebbero un adeguamento di suddetta tariffa nell’ipotesi in cui la quantità annua effettiva di rifiuti conferita risulti minore del 95% ovvero maggiore del 115% rispetto alla quantità minima garantita, e ciò al fine di garantire l’equilibrio economico e finanziario dell’operatore.
22 Il governo italiano sostiene, all’opposto, così come emerge in particolare dalla giurisprudenza nazionale, che le convenzioni controverse configurano concessioni di servizi escluse dal campo di applicazione della direttiva 92/50.
23 In primo luogo, tali convenzioni avrebbero ad oggetto la delega di un servizio di interesse generale la cui continuità dev’essere garantita dall’operatore.
24 In secondo luogo, i servizi in questione sarebbero erogati direttamente agli utenti, ossia alla collettività degli abitanti dei comuni che producono i rifiuti, abitanti sui quali graverebbe alla fine il costo della tariffa versata all’operatore, dovendo essi pagare ai comuni una tariffa che copre tanto la raccolta quanto il trattamento dei rifiuti, e i quali remunerebbero dunque tali servizi. Il Commissario delegato svolgerebbe, a tal riguardo, unicamente un ruolo di intermediario.
25 In terzo luogo, l’obbligo di smaltire i rifiuti con produzione di energia e, pertanto, la vendita di quest’ultima, rientrerebbe appunto nell’oggetto delle convenzioni controverse. Sarebbe d’altronde tipico che la remunerazione di una concessione provenga non solamente dal prezzo pagato dall’utente, ma anche da altre attività connesse al servizio erogato.
26 In quarto luogo, e tenuto conto dell’importanza finanziaria degli investimenti effettuati dall’operatore, che sarebbero vicini ad un miliardo di euro, nonché alla lunga durata delle convenzioni controverse, vale a dire 20 anni, i proventi da realizzare da parte dell’operatore presenterebbero carattere aleatorio tanto più che una parte di essi deriverebbe dalla vendita dell’energia prodotta.
27 In quinto luogo, la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dei servizi in tal modo delegati graverebbe esclusivamente sull’operatore, visto che l’amministrazione si limita ad un mero ruolo di vigilanza.
28 Per quanto riguarda le concessioni di servizi, la trasparenza richiesta potrebbe essere garantita con ogni mezzo appropriato, fra cui la pubblicazione, come nella specie, di un avviso in quotidiani nazionali specializzati.
Giudizio della Corte
29 Come risulta da una giurisprudenza costante, le concessioni di servizi sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 92/50 (v., in particolare, sentenze 21 luglio 2005, causa C‑231/03, Coname, Racc. pag. I‑7287, punto 9, nonché 13 ottobre 2005, causa C‑458/03, Parking Brixen, Racc. pag. I‑8585, punto 42).
30 Poiché il governo italiano ha insistito diverse volte sul fatto che, secondo la giurisprudenza nazionale, convenzioni come quelle controverse devono essere qualificate come concessioni di servizi, è opportuno rammentare, in via preliminare, che la definizione di appalto pubblico di servizi rientra nella sfera del diritto comunitario, per cui la qualificazione delle convenzioni controverse nell’ordinamento italiano non è pertinente al fine di accertare se queste ultime rientrino nell’ambito d’applicazione della direttiva 92/50 (v., in tal senso, sentenze 20 ottobre 2005, causa C‑264/03, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑8831, punto 36, e 18 gennaio 2007, causa C‑220/05, Auroux e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 40).
31 Di conseguenza, la questione se le convenzioni controverse debbano o meno essere qualificate come concessioni di servizi va valutata esclusivamente alla luce del diritto comunitario.
32 A tal proposito occorre rilevare, da un lato, che dette convenzioni prevedono il versamento, da parte del Commissario delegato all’operatore, di una tariffa il cui importo è fissato in euro per tonnellata di rifiuti conferita a quest’ultimo dai comuni interessati.
33 Orbene, come statuito in precedenza dalla Corte, dalla definizione di cui all’art. 1, lett. a), della direttiva 92/50 discende che un appalto pubblico di servizi ai sensi di tale direttiva comporta un corrispettivo che è pagato direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi (citata sentenza Parking Brixen, punto 39). Ne consegue che una tariffa del tipo di quella prevista dalle convenzioni controverse può caratterizzare un contratto a titolo oneroso ai sensi dell’art. 1, lett. a), e quindi un appalto pubblico (v., per quanto riguarda il pagamento di un importo fisso per ogni bidone o cassonetto da parte di un comune ad una società incaricata in via esclusiva della raccolta e del trattamento di rifiuti, sentenza 10 novembre 2005, causa C‑29/04, Commissione/Austria, Racc. pag. I‑9705, punti 8 e 32).
34 D’altra parte, dalla giurisprudenza della Corte emerge che si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione (v. sentenza 7 dicembre 2000, causa C‑324/98, Telaustria e Telefonadress, Racc. pag. I‑10745, punto 58, e ordinanza 30 maggio 2002, causa C‑358/00, Buchhändler‑Vereinigung, Racc. pag. I‑4685, punti 27-28, nonché sentenza Parking Brixen, citata, punto 40).
35 Orbene, a tal proposito è giocoforza constatare che le modalità di remunerazione previste dalle convenzioni controverse non rientrano nel diritto di gestire i servizi di cui trattasi, né implicano l’assunzione, da parte dell’operatore, del rischio legato a tale gestione.
36 Infatti, non solo detto operatore risulta, in sostanza, remunerato dal Commissario delegato mediante una tariffa fissa conferitagli per tonnellata di rifiuti, come ricordato al punto 32 della presente sentenza, ma risulta assodato che, in forza delle convenzioni controverse, il Commissario delegato s’impegna, da una parte, a far sì che tutti i comuni interessati conferiscano all’operatore l’integralità della loro frazione residua di rifiuti e, dall’altra, a far sì che un quantitativo annuo minimo di rifiuti sia conferito a quest’ultimo. Tali convenzioni prevedono inoltre l’adeguamento dell’importo della tariffa nell’ipotesi in cui la quantità annua effettiva di rifiuti conferiti sia minore del 95% o maggiore del 115% rispetto alla suddetta quantità minima garantita, ciò al fine di garantire l’equilibrio finanziario ed economico dell’operatore. Esse prevedono altresì che l’importo della tariffa sia annualmente rivalutato in relazione all’andamento dei costi relativi al personale, ai materiali di consumo e alle manutenzioni, nonché in relazione ad un indicatore finanziario. Queste stesse convenzioni prevedono, inoltre, che la tariffa sia rinegoziata qualora, per conformarsi ad un mutamento del quadro normativo, l’operatore debba affrontare investimenti eccedenti un certo livello.
37 Sulla scorta di quanto precede, le convenzioni controverse devono essere considerate come appalti pubblici di servizi soggetti alla direttiva 92/50 e non come concessioni di servizi da essa esclusi.
38 Peraltro, nessuno degli argomenti addotti dal governo italiano per contestare tale qualificazione risulta convincente.
39 Anzitutto, per quanto riguarda la circostanza che gli operatori sono in grado, oltre alla riscossione della tariffa pattuita, di beneficiare di proventi finanziari derivanti dalla rivendita dell’energia elettrica prodotta a seguito della termovalorizzazione dei rifiuti, giova ricordare che l’art. 1, lett. a), della direttiva 92/50, il quale definisce la nozione di appalto pubblico, parla di un «contratto a titolo oneroso» e che l’onerosità di un contratto si riferisce alla controprestazione offerta al prestatore a motivo della prestazione di servizi prevista dall’amministrazione aggiudicatrice (v., in tal senso, citata sentenza Auroux e a., punto 45).
40 Nella fattispecie, è evidente che la controprestazione ottenuta dall’operatore a fronte della prestazione di servizi prevista dal Commissario delegato, ossia il trattamento dei rifiuti conferiti con recupero di energia, consiste essenzialmente nel pagamento, da parte del Commissario delegato, dell’importo della tariffa.
41 Anche supponendo che il prodotto della vendita di energia elettrica possa essere parimenti interpretato come corrispettivo dei servizi previsti dal Commissario delegato, in particolare, in ragione del fatto che nelle convenzioni controverse quest’ultimo si impegna ad agevolare tale vendita presso terzi, la sola circostanza che l’operatore, oltre alla remunerazione percepita a titolo oneroso dal detto Commissario delegato, sia così in grado di ricavare accessoriamente determinati proventi da terzi come corrispettivo della sua prestazione di servizi non può essere sufficiente a privare le convenzioni controverse della loro qualifica di appalti pubblici (v., per analogia, sentenza Auroux e a., citata, punto 45).
42 Neppure la lunga durata delle convenzioni controverse e il fatto che la loro esecuzione sia accompagnata da rilevanti investimenti iniziali a carico dell’operatore costituiscono poi circostanze determinanti ai fini della qualificazione di siffatte convenzioni, giacché tali caratteristiche possono riscontarsi tanto negli appalti pubblici quanto nelle concessioni di servizi.
43 Lo stesso vale per il fatto che il trattamento di rifiuti rientra nell’interesse generale. A tal proposito occorre d’altronde ricordare che, come emerge dall’allegato I A della direttiva 92/50, tra i «[s]ervizi a norma dell’art. 8», ai quali si può applicare la direttiva, figura la categoria dei servizi di «[e]liminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi», rispetto alla quale la Corte ha in precedenza stabilito che essa ricomprende i servizi di raccolta e di trattamento dei rifiuti (v., in tal senso, citata sentenza Commissione/Austria, punto 32).
44 Infine, neppure la circostanza che le prestazioni erogate dall’operatore siano eventualmente tali da richiedere, da parte di quest’ultimo, una notevole autonomia esecutiva risulta determinante per la qualificazione del contratto come appalto pubblico ovvero come concessione di servizi.
45 Poiché le convenzioni controverse danno luogo ad appalti pubblici di servizi ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva 92/50, la loro aggiudicazione poteva intervenire soltanto in osservanza delle disposizioni della predetta direttiva, in particolare dei suoi artt. 11, 15 e 17. Orbene, in forza di queste ultime l’amministrazione aggiudicatrice interessata era tenuta a pubblicare un avviso di bando di gara d’appalto conforme al modello previsto dall’allegato III della suddetta direttiva, cosa che essa non ha fatto.
46 Ne consegue che il ricorso della Commissione dev’essere accolto e che occorre dichiarare che, dato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile – Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha indetto la procedura per la stipula delle convenzioni per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione Siciliana e ha concluso le dette convenzioni senza applicare le procedure previste dalla direttiva 92/50 e, in particolare, senza la pubblicazione dell’apposito bando di gara d’appalto nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della predetta direttiva e, in particolare, dei suoi artt. 11, 15 e 17.
Sulle spese
47 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, che è rimasta soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Dato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la protezione civile – Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha indetto la procedura per la stipula delle convenzioni per l’utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei comuni della Regione Siciliana e ha concluso le dette convenzioni senza applicare le procedure previste dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE, e, in particolare, senza la pubblicazione dell’apposito bando di gara d’appalto nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della predetta direttiva e, in particolare, dei suoi artt. 11, 15 e 17.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Firme
18 luglio 2007
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 13 Aprile 2007 (Cc. 27/02/2007), Sentenza n. 15074
26/07/07 22:46
CACCIA - Attività venatoria illecita in danno di
fauna protetta - Sequestro di fucili effettuato
da Guardie volontarie - Illegittimità - Qualifica
di agenti o ufficiali di p.g. - Necessità - Artt.
354, 355 cpp. - Violazione - Fattispecie - L.
n.157/92. E’ illegittimo il sequestro di fucili
effettuato da soggetti che non hanno la qualifica
di agenti o ufficiali di p. g., riconosciuta o
dalla Legge n. 157/92, o da altra normativa
speciale, (fattispecie: guardie giurate
appartenenti al Nucleo di Vigilanza WWF). Pres.
De Maio - Est. Gentile - Ric. Zanola. CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 13 aprile 2007
(Cc. 27/02/2007), Sentenza n. 15074
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni venatorie e di protezione dell'ambiente - Guardie giurate - Compiti e poteri - Qualifica di Polizia Giudiziaria - Esclusione - Artt. 27 lett. b), 28, 1° 2° e 5° L. 157/92. Alle guardie giurate delle associazioni venatorie e di protezione ambientali nazionali (nella specie, appartenenti al Nucleo di Vigilanza WWF), spetta, ai sensi degli artt. 27 lett. b), 28, 1° 2° e 5° comma, L. n.157/92, la vigilanza sull'applicazione della legge sulla caccia e delle leggi regionali attinenti alla materia venatoria. Nell'ambito dei poteri e dei compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, è prevista per tutti soggetti indicati nell'art. 27 citata legge), il potere di chiedere - nei confronti di qualsiasi persona trovata in possesso d'armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia - la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all'art. 12, comma 12: del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata. Tuttavia, non esercitando funzioni di polizia giudiziaria, non possono effettuare il sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (artt. 30 e 28, 2° comma, Legge citata). Pres. De Maio - Est. Gentile - Ric. Zanola. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 13/04/2007 (Cc. 27/02/2007), Sentenza n. 15074
ASSOCIAZIONI E COMITATI - CACCIA - Violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria - Organi di vigilanza - Guardie volontarie - Funzioni - Compiti di P.G. - Esclusione. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono i relativi verbali e li trasmettono all'Ente da cui dipendono; nonché all'Autorità competente secondo le disposizioni vigenti (art. 28, 5° comma, citata legge). Pertanto, va affermato che le guardie volontarie del WWF non sono agenti /o ufficiali di P.G. [conformi:Cass. Sez. III Sent. n. 4408 del 16/02/97, rv209862; Cass. Sez. III Sent. n. 1519 del 27/03/96, rv 205449; Cass. Sez. III Sent. n. 613 del 27/02/1995 rv 201998; Cass. Sez. V Sent. n. 4898 del 23/05/97, rv 207896; contra: Cass. Sez. III Sent. n. 6454 del 2006 rv 233561]. Pres. De Maio - Est. Gentile - Ric. Zanola. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 13 aprile 2007 (Cc. 27 feb. 2007), Sentenza n. 15074
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni venatorie e di protezione dell'ambiente - Guardie giurate - Compiti e poteri - Qualifica di Polizia Giudiziaria - Esclusione - Artt. 27 lett. b), 28, 1° 2° e 5° L. 157/92. Alle guardie giurate delle associazioni venatorie e di protezione ambientali nazionali (nella specie, appartenenti al Nucleo di Vigilanza WWF), spetta, ai sensi degli artt. 27 lett. b), 28, 1° 2° e 5° comma, L. n.157/92, la vigilanza sull'applicazione della legge sulla caccia e delle leggi regionali attinenti alla materia venatoria. Nell'ambito dei poteri e dei compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, è prevista per tutti soggetti indicati nell'art. 27 citata legge), il potere di chiedere - nei confronti di qualsiasi persona trovata in possesso d'armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia - la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all'art. 12, comma 12: del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata. Tuttavia, non esercitando funzioni di polizia giudiziaria, non possono effettuare il sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (artt. 30 e 28, 2° comma, Legge citata). Pres. De Maio - Est. Gentile - Ric. Zanola. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 13/04/2007 (Cc. 27/02/2007), Sentenza n. 15074
ASSOCIAZIONI E COMITATI - CACCIA - Violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria - Organi di vigilanza - Guardie volontarie - Funzioni - Compiti di P.G. - Esclusione. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono i relativi verbali e li trasmettono all'Ente da cui dipendono; nonché all'Autorità competente secondo le disposizioni vigenti (art. 28, 5° comma, citata legge). Pertanto, va affermato che le guardie volontarie del WWF non sono agenti /o ufficiali di P.G. [conformi:Cass. Sez. III Sent. n. 4408 del 16/02/97, rv209862; Cass. Sez. III Sent. n. 1519 del 27/03/96, rv 205449; Cass. Sez. III Sent. n. 613 del 27/02/1995 rv 201998; Cass. Sez. V Sent. n. 4898 del 23/05/97, rv 207896; contra: Cass. Sez. III Sent. n. 6454 del 2006 rv 233561]. Pres. De Maio - Est. Gentile - Ric. Zanola. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 13 aprile 2007 (Cc. 27 feb. 2007), Sentenza n. 15074
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I, 13 luglio 2007, sentenza n. 2749
26/07/07 22:45
V.I.A. - Modifica sostanziale di attività già
esistente - Sottoposizione a valutazione di
impatto ambientale - Art. 1, c. 2 D.P.C.M. n.
377/1988 - Art. 6 c. 7 D.P.C.M. 27 dicembre 1988.
Ai sensi dell’art. 1, secondo comma del D.P.C.M.
10 Agosto 1988 n° 377, e dell’art. 6, c. 7 del
D.P.C.M. 27 dicembre 1988, va reputata corretta
la valutazione discrezionale dell’amministrazione
di sottoporre a procedura di impatto ambientale
la soluzione progettuale implicante una modifica
sostanziale (e non meramente formale) di attività
già esistente rientrante nella categoria
contemplata dalla lettera “i” dell’art. 1 primo
comma del D.P.C.M. citato (nella specie: scarico
a mare delle acque reflue industriali di una
piattaforma polifunzionale, già esistente, per lo
stoccaggio, la depurazione e lo smaltimento di
rifiuti speciali liquidi pericolosi e non
pericolosi, derivanti prevalentemente da attività
marittimo-portuali ). E ciò, indipendentemente da
ogni questione sulle attuali condizioni di
inquinamento del mare nella zona portuale
interessata determinate dagli sversamenti di
altre realtà industriali (che, comunque,
renderebbero la zona ancora più sensibile dal
punto di vista della tutela ambientale) , dalla
precedente pronuncia di compatibilità ambientale
dell’originaria ipotesi progettuale relativamente
ai valori di immissione, e dalla mancata
previsione della realizzazione ex novo di opere
edilizie o impiantistiche. Pres. Ravalli, Est.
d’Arpe - H.S. s.r.l. (avv. Pellegrino) c.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (Avv. Stato) - T.A.R.
PUGLIA, Lecce, Sez. I - 13 luglio 2007, n. 2749
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 12/07/2007, causa C‑507/04
26/07/07 22:45
FAUNA E FLORA - Conservazione degli uccelli
selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Misure di
trasposizione - Inadempimento di uno Stato. Non
avendo provveduto alla corretta trasposizione
delle disposizioni seguenti: l'art. 1, nn. 1 e 2
della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979,
79/409/CEE, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici nel Burgenland, in Carinzia, in
Bassa Austria, in Alta Austria e in Stiria;
l'art. 5 della direttiva 79/409 nel Burgenland,
in Carinzia, in Bassa Austria, in Alta Austria e
in Stiria; l'art. 6, n. 1 della direttiva 79/409
in Alta Austria; l'art. 7, n. 1 della direttiva
79/409 in Carinzia, in Bassa Austria ed in Alta
Austria; l'art. 7, n. 4 della direttiva 79/409
nei Länder seguenti e con riguardo alle seguenti
specie: in Carinzia per quanto attiene al
tetraone, al fagiano di monte, alla folaga, alla
beccaccia, al colombaccio e alla tortora dal
collare orientale, in Bassa Austria per quanto
attiene al colombaccio, al tetraone, al fagiano
di monte ed alla beccaccia, in Alta Austria per
quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte
ed alla beccaccia, nel Land di Salisburgo per
quanto attiene al tetraone, al fagiano di monte
ed alla beccaccia, in Stiria per quanto attiene
al tetraone, al fagiano di monte ed alla
beccaccia, in Tirolo per quanto attiene al
tetraone ed al fagiano di monte, nel Vorarlberg
per quanto attiene al fagiano di monte, e nel
Land di Vienna per quanto attiene alla beccaccia;
l'art. 8 della direttiva 79/409 in Bassa Austria;
l'art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409 nel
Burgenland, in Bassa Austria con riguardo
all'art. 20, quarto comma, della Legge della
Bassa Austria sulla protezione della natura
(Niederösterreichisches Naturschutzgesetz), in
Alta Austria, nel Land di Salisburgo, in Tirolo e
in Stiria; l'art. 11 della direttiva 79/409 in
Bassa Austria, la Repubblica d'Austria è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi
degli artt. 10 CE e 249 CE, nonché dell'art. 18
della direttiva 79/409. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 12/07/2007, causa
C‑507/04
TAR SICILIA, Catania, Sez. II, 20 luglio 2007, sentenza n. 1254
26/07/07 22:42
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Conferenza di Servizi
- L. n. 241/90, art. 14 ter, c. 6 bis - Adozione
del provvedimento finale da parte
dell’Amministrazione responsabile del
procedimento - Valenza - Determinazioni della
conferenza e atto conclusivo - Impugnazione. Nel
configurare il modulo procedimentale della
Conferenza dei servizi, il legislatore della
riforma della l. 241/90, operata con la l.
15/2005, ha previsto (art. 14 ter, c. 6) che,
all’esito dei lavori della Conferenza
l’Amministrazione responsabile del procedimento
adotti un “provvedimento finale” che “adotti”,
con valenza costitutiva, le determinazioni
conclusive del procedimento: non è escluso nella
decisione finale il rappresentante
dell’Amministrazione decidente possa
disattenderne motivatamente in tutto o in parte
il contenuto, naturalmente fatto salvo il
riferimento agli orientamenti “prevalenti” che
sono elemento necessario della motivazione e che
quindi non vincolano, ma obbligano (in caso di
decisione difforme) ad una penetrante
motivazione. Conseguentemente, laddove accada che
le determinazioni della conferenza dei servizi
siano in sé vincolanti ed autoesecutive (per come
formulate), ferma restando la loro immediata
impugnabilità, ciò non esclude che debbano
comunque tradursi nel provvedimento finale.
Quest’ultimo, anche laddove recepisca (anche se
mediante un mero rinvio e quindi senza autonomia
di giudizio) le determinazioni delle conferenze
dei servizi, costituisce atto autonomamente
lesivo, e inoltre sostituisce interamente le
determinazioni (già) autoesecutive delle
conferenze richiamate, ne rinnova il contenuto
facendo decorrere nuovamente i termini per
l’esecuzione degli obblighi imposti e,
correlativamente, obbliga i destinatari a
riproporre un nuovo gravame, a pena di
acquiescenza e conseguente inammissibilità dei
ricorsi proposti avverso le determinazioni della
conferenza dei servizi. Pres. Zingales, Est.
Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e
Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato),
Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri
(n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa),
riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania,
Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Siti di interesse nazionale - Bonifica - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006 - Coordinamento interministeriale - Conferenza di servizi - Adeguatezza. Il coordinamento interministeriale presupposto dall’art. 252 del dlgs 152/2006 è sicuramente garantito dal modulo procedimentale della conferenza dei servizi, la quale, non a caso, è convocata “Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo” (art. 14 comma 1 l. 241/90); formula, questa, che il legislatore ha coniato per ricomprendere al suo interno qualsiasi forma di collaborazione tra le Amministrazioni pubbliche, dalla quale non vi sono ragioni formali o sostanziali per escludere il “concerto” o l’”intesa” presupposti dall’art. 252 citato. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Bonifica - Conferenza di servizi - Prescrizioni - Natura - Espressione di indirizzo politico - Esclusione - Incompetenza del direttore generale - Inconfigurabilità. Le prescrizioni adottate nella conferenza di servizi convocata ai fini della determinazione degli interventi di bonifica in un sito di interesse nazionale, pur presupponendo una profonda incidenza nell’ambito dei livelli produttivi ed occupazionali dell’area interessata, non possiedono quella valenza generale tale da far loro assurgere ad espressione di indirizzo politico, posto che si prefiggono obiettivi gestionali di diretta attuazione delle previsioni normative in materia. Pertanto, tutte le prescrizioni adottate nelle Conferenze dei servizi in esame sono atti amministrativi gestionali, come tali interamente soggetti alle regole procedimentali di cui agli artt. 2 e ss. della l. 241/90, con particolare riferimento all’obbligo di motivazione ed agli istituti della partecipazione, e per essi non si può ritenere la sussistenza, ai fini dell’adozione, della competenza del Ministro: questa rimane radicata nella persona del Direttore generale. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Bonifica - Costi e oneri di bonifica - Imposizione a carico del proprietario o del detentore del fondo - Responsabilità e apporto causale all’inquinamento riconducibile all’attività di questi - Accertamento - Necessità - Inquinamento diffuso - Impossibilità dell’accertamento - Bonifica a carico della P.A. - Vantaggio del proprietario del fondo in termini di aumento di valore - Azione di arricchimento - Procedimento amministrativo per l’adozione dei provvedimenti di bonifica - Partecipazione al procedimento del titolare di diritti reali sul fondo - Necessità. Sono illegittime le determinazioni amministrative che pongono in tutto o in parte a carico del proprietario o del detentore di un fondo i costi e gli oneri, anche procedurali, di bonifica dei suoli o dell’ambiente dai danni derivanti dall’inquinamento se non ne viene accertata rigorosamente la responsabilità e quindi al di fuori dello specifico apporto causale all’inquinamento riconducibile alla sua attività; in tema di inquinamento “diffuso”, ossia in quei casi in cui detto accertamento non sia possibile, la bonifica resta a carico della P.A. ed i relativi vantaggi dei privati proprietari o detentori dei fondi bonificati, in termini di aumento di valore del fondo, potranno costituire giusta causa di recupero delle corrispondenti somme a carico dei titolari dei diritti reali sui fondi medesimi, nei limiti ordinari delle azioni di arricchimento; in ogni caso è da ritenersi necessaria ed inderogabile la partecipazione dei privati titolari di diritti reali sui fondi oggetto di bonifica (o comunque sui fondi nei quali sono localizzate o localizzabili le fonti di inquinamento) al procedimento amministrativo per l’adozione dei provvedimenti di bonifica e disinquinamento, sia al fine dell’accertamento della responsabilità, che a quello della determinazione delle modalità e dei costi della bonifica. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - D.Lgs. n. 152/2006 - D.Lgs. n. 22/97 - Mutamento della norma regolatrice del potere amministrativo - Ius superveniens - Intangibilità delle situazioni giuridiche definite - Disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 152/2006 - Art. 264, lett. i) d.lgs. n. 152/2006. Nel caso di mutamento della norma regolatrice del potere amministrativo, restano soggetti alla previgente normativa solo quei sub-procedimenti che hanno prodotto effetti consolidati o comunque legittimamente esteriorizzati e portati concretamente ad esecuzione ed allorché, comunque, quest’ultima non sia più suscettibile di revisione o modificazione. Ne deriva che l’applicabilità dello ius superveniens (costituito, nella specie, dalle disposizioni di cui a D. Lgs. n. 152/2006, per un procedimento avviato sotto il vigore della disciplina di cui al d.lgs. n. 22/97) in virtù della corretta interpretazione del principio “tempus regit actum” , incontra il solo limite della intangibilità delle situazioni giuridiche ormai definite o, in altri termini, delle fasi procedimentali dotate di piena autonomia e definitività degli effetti. (Consiglio di Stato, VI, 18 giugno 2004, nr. 4163; cfr. anche TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 29 aprile 2003, nr. 161; Consiglio di Stato, VI, 27 dicembre 2000, n. 6890; T.A.R. Campania Napoli, 24 febbraio 1986 , n. 107). Va tuttavia osservato che il D.Lgs. n. 152/2006 contiene diverse tipologie di istituti e corrispondenti disposizioni normativa, con altrettante regole transitorie di diverso tipo in ordine alla loro entrata in vigore ed applicazione ai procedimenti in corso (ad esempio, artt. 52, 135, 146 e 149). In questo quadro generale, va osservato che l’art. 264 alla lettera “i” prevede che, alla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto, è abrogato “il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”. Il riferimento alla “data di entrata in vigore” rende chiaro all’interprete che continuano a trovare applicazione non già i procedimenti amministrativi (come invece è espressamente previsto, ad esempio, nel citato art. 52), ma quei “provvedimenti” correlati all’esercizio delle funzioni ed adempimenti “normativi” previsti dagli artt. 195 e ss. a carico dello Stato, Regioni, Provincie e Comuni, ed i provvedimenti pianificatori di cui agli artt. 199 - 201 in tema di piani di smaltimento dei rifiuti. In definitiva, l’art. 264 lett. “i” non consente di ritenere che possano trovare applicazione le norme di cui al dlgs 22/97 laddove queste siano riferite a procedimenti amministrativi o anche programmi, piani, o procedure amministrative contenenti ordini di bonifica veri e propri contenute in piani, programmi, obiettivi di risanamento ed atti di competenza Ministeriale, specie, poi, se non si sono neppure tradotti in un provvedimento finale vero e proprio: è, infatti, la stessa norma a presupporre, con assoluta evidenza, che - comunque si vogliano intendere - i provvedimenti esecutivi che continuano ad applicarsi sono quelli che sono entrati in vigore prima dell’aprile del 2006. A tacere di qualsiasi dubbio sulla loro natura, non potranno quindi essere presi in considerazione procedimenti di qualsiasi genere che, pur se culminati in conferenze di servizi, non si sono tradotti in nessun atto finale, posto che in ogni caso solamente quest’ultimo può conferire l’efficacia esterna alle determinazioni della conferenza (e come tale determinarne l’”entrata in vigore”). In base a questa disposizione, non può non ritenersi che sono fatti salvi solo i procedimenti che si sono conclusi con una espressa autorizzazione degli interventi di bonifica. Il provvedimento finale intervenuto in data successiva alla entrata in vigore del decreto legislativo 152/2006 deve invece essere adottato in conformità alle disposizioni di quest’ultimo. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - D.Lgs. n. 152/2006 - Principio “chi inquina paga” - Introduzione formale nell’ordinamento - Accollo indifferenziato delle attività e degli oneri di bonifica - Preventivo accertamento della responsabilità per l’inquinamento. A seguito dell’ entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, non può più dubitarsi della piena vigenza del principio “chi inquina paga”. Invero, prima della riforma della materia operata per mezzo del Decreto legislativo 3-4-2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) emanato in attuazione alla legge delega 15.12.2004, nr. 308, non mancavano oscillazioni tra pronunce tese a sostenere che tale principio avesse meramente valore programmatico e fosse insuscettibile di trovare applicazione nell’Ordinamento statuale interno, e pronunciamenti di segno opposto, questi ultimi prevalenti soprattutto nella giurisprudenza penale (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 03 marzo 1999 , n. 86, in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti; TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 05 aprile 2001 nr. 300; favorevole, Cass. Penale, III, 24 aprile 1995, nr. 7690; 13 ottobre 1995, nr. 11336). Essendo stato però introdotto, anche formalmente, con il predetto d.lgs 152/2006, nell’Ordinamento statuale interno, in recepimento di specifica direttiva comunitaria, (direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina paga», a sua volta fondata sull’art. 174,comma 2, del Trattato istitutivo delle Comunità Europee), il principio “chi inquina paga”, proprio in quanto principio, deve trovare applicazione in tutti i procedimenti amministrativi. Quindi anche sotto questo profilo, non può considerarsi legittimo l’accollo indifferenziato delle attività e degli oneri di bonifica di un sito contaminato sui produttori che in esso operano, senza il preventivo accertamento, con procedimento partecipato, delle relative responsabilità per l’inquinamento riscontrato. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Bonifica - Art. 253 D.Lgs. n. 152/2006 - Art. 17 D.Lgs. n. 22/97 - Responsabilità del proprietario del suolo - Natura - Responsabilità aquiliana - Fondamento - Proprietario incolpevole - Onere reale - Rapporto con l’incremento di valore del fondo bonificato - Autore dell’inquinamento - Valore dell’obbligazione - Rapporto con l’effettivo costo di bonifica. Il modello di responsabilità che il legislatore ha accolto nella disciplina della tutela ambientale dai rischi di inquinamento non e’ riconducibile alla responsabilità oggettiva, ma, al contrario, specie in virtù della nuova normativa di cui al dlgs 152/06, ma già per effetto della previgente disposizione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 22/97, è qualificabile come vera e propria responsabilità soggettiva (pienamente di tipo aquiliano). Si deve, pertanto, affermare che, quanto alla responsabilità per l’inquinamento, il proprietario incolpevole (che non ha nessuna prova da offrire posto che spetta all’Amministrazione accertare e dunque provare la responsabilità dell’inquinamento) sarà chiamato a rifondere i costi della bonifica solo in relazione al suo rapporto con il bene, che si traduce in termini di incremento di utilità da comprovarsi (onere della prova a carico dell’Amministrazione: si tratta di una azione che rientra nell’alveo dell’art. 2041 del codice civile e, in conseguenza, la prova dell’arricchimento - sia nell’an che nel quantum - incombe sull’attore - cfr. Cass. Civile, I, 28 ottobre 2005, nr. 21096; Corte di Appello Reggio Calabria, 17 luglio 2004; TAR Puglia, Bari, I, 05 novembre 2002, nr. 4833). Più precisamente, il recupero dei costi da parte dell’Amministrazione potrà avvenire solo nei limiti del valore dell’immobile o comunque nei limiti della concreta utilità che lo stesso ha percepito (come aumento di valore del fondo bonificato): a tale fine, però, l’onere reale deve risultare dai registri immobiliari (art. 253 dlgs 152/06) se riferito ad interventi già effettuati e precedenti il titolo dell’acquisito immobiliare o della costituzione del diritto reale sul bene, e deve essere altresì iscritto in relazione al valore dell’intervento di bonifica i cui costi sono andati a vantaggio del fondo. L’autore dell’inquinamento, invece, non incontra limiti di valore nella sua obbligazione, la quale dovrà necessariamente corrispondere all’intero importo delle operazioni di bonifica per inquinamenti a lui imputabili, in relazione al nesso causale ed anche oltre i limiti della ordinaria prevedibilità dei danni (trattandosi di illecito extracontrattuale), e ciò anche se non abbia più il possesso, o la proprietà o comunque la disponibilità dei suoli inquinati, (secondo TAR Liguria, I, 12 ottobre 2005, n. 1348, e 10 febbraio 2004, nr. 141, la relativa responsabilità è imprescrittibile). Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Bonifica - Procedimento amministrativo preordinato alla predisposizione degli interventi di bonifica - Responsabile dell’inquinamento e proprietario incolpevole del fondo - Interesse partecipativo - Sussistenza. Sia il responsabile dell’inquinamento che il proprietario incolpevole hanno titolo a partecipare al procedimento amministrativo che è preordinato alla predisposizione degli interventi di bonifica ed alla loro esecuzione. Quanto al proprietario incolpevole, il suo interesse partecipativo al procedimento ove si determinano le modalità della bonifica deriva dalla possibile sottoposizione a subirne i costi, non essendo logicamente pretendibile che costi sproporzionati o inutili (in quanto connessi a procedimenti di cui si contesti l’efficacia e l’efficienza), o comunque determinati senza il responsabile apporto partecipativo del proprietario incolpevole, siano posti a carico del privato medesimo. Pertanto, non è legittimo addossare al privato incolpevole gli oneri della bonifica, per interventi resisi necessari dopo l’acquisto dell’immobile, o comunque laddove questi ultimi non risultino in tutto o in parte dalle iscrizioni immobiliari, senza che costui abbia avuto la possibilità di offrire i propri apporti collaborativi (e conseguentemente che l’Amministrazione abbia motivato in maniera idonea l’eventuale decisione difforme, in tutto o in parte, dalle proposte dell’avente interesse). Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Bonifica - Titolare di diritti reali sull’area interessata - Acquisto dell’area in epoca successiva agli interventi di bonifica - Privilegio in favore dell’amministrazione - Limiti - Obblighi di intervento sorti in epoca successiva all’acquisto - Interesse alla partecipazione al procedimento preordinato all’adozione dei provvedimenti di bonifica. Se il titolare del diritto reale sull’area ha acquistato quest’ultimo diritto in epoca successiva all’esecuzione degli interventi di bonifica, allora il limite della sua sottoposizione al privilegio in favore dell’Amministrazione sarà dato dalle risultanze dei registri immobiliari, ossia dalla esistenza della iscrizione formale e costitutiva verso terzi dell’onere reale (e del relativo importo); laddove, invece, non sia stata annotata nei registri immobiliari l’esistenza e l’importo del privilegio oppure l’evidenza dell’inquinamento ed i relativi obblighi di intervento siano sorti in un momento successivo all’acquisto dell’immobile o dei diritti su di esso, allora sussiste l’interesse alla partecipazione al procedimento preordinato all’adozione dei provvedimenti di bonifica necessari al disinquinamento, secondo gli ordinari criteri di cui alla legge 241/90. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Bonifica - Procedimento amministrativo volto alla predisposizione degli interventi di bonifica - Proprietario del suolo - Titolo di responsabilità principale o sussidiaria - Partecipazione al procedimento - Diritto - Preventiva identificazione del responsabile dell’inquinamento - Amministrazione procedente - Obbligo di adeguato riscontro motivazionale sul punto. Il proprietario del suolo deve comunque essere coinvolto nel procedimento al fine di accertare l’esistenza dei fattori di inquinamento oltre soglia e la relativa quantità, e ciò qualsiasi possa essere il titolo della responsabilità (principale o sussidiaria) che incombe in capo ad esso (Consiglio di Stato, VI, 05 settembre 2005, n. 4525). Correlativamente, l’imposizione dell’onere reale sui terreni oggetto di intervento di bonifica presuppone non solo il pieno coinvolgimento del proprietario incolpevole nel procedimento, ma, prima ancora, che sia stato compiuto ogni esigibile sforzo per identificare il responsabile dell’abuso e imporgli l’intervento di ripristino e/o il relativo costo, e di tali presupposti deve esistere nel provvedimento congrua illustrazione e corrispondente obbligo motivazionale. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Bonifica - Recupero delle somme - Apporto partecipativo in punto di modalità dell’intervento di bonifica - Proprietario incolpevole - Limite dell’arricchimento di valore. Alla luce del dlgs 152/06 (artt. 250, 253 e 245), l’Amministrazione o accerta la responsabilità dell’inquinamento o procede direttamente alla bonifica, per poi operare il recupero delle somme a carico delle imprese, in relazione al rapporto che esse hanno con il sito bonificato, ma salvaguardando in questo caso l’apporto partecipativo di queste ultime, specie in punto di modalità dell’intervento, e fermo restando, comunque, che a carico del proprietario incolpevole il recupero degli oneri della bonifica potrà avvenire solo nel limite dell’arricchimento di valore che il disinquinamento avrà apportato al fondo; aspetto questo che consente di ricondurre il diritto dell’amministrazione al recupero delle somme, nell’alveo delle azioni di ingiustificato arricchimento, rispetto alle quali essa si differenzia essenzialmente per l’esistenza di particolari forme di garanzia (onere reale e privilegio speciale immobiliare) che assicurano il recupero dei costi di intervento. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
DANNO AMBIENTALE - Responsabile dell’inquinamento - Natura della responsabilità - Responsabilità extracontrattuale soggettiva ex art. 2043 c.c. - Ripristino dei siti inquinati - Artt. 311 e 242 d.lgs. n. 152/2006 - Responsabilità da posizione - Responsabilità imprenditoriale da danno all’ambiente. In materia di danno ambientale, il legislatore del 2006 ha operato una scelta decisa in favore della riconduzione della responsabilità nell’alveo della “tradizionale” responsabilità extracontrattuale soggettiva (c.d. “responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.), con il conseguente ripudio di una qualsiasi forma di responsabilità oggettiva. Infatti, il D. Lgs. n. 152 del 2006 all’ art. 311, comma 2, nel trattare della responsabilità per danni all’ambiente, costituisce e disciplina la situazione giuridica soggettiva di responsabilità, e serve ad orientare l’interprete nella ricostruzione dell’istituto più generale del ripristino dei siti inquinati: quando nelle norme variamente in esso previste, si fa riferimento al “responsabile dell’inquinamento”, non si potrà che, logicamente, considerare tale colui il quale è “responsabile” ai sensi del citato art. 311, a meno di non voler sostenere l’illogica prospettazione della esistenza di due tipologie di responsabilità, ossia quella soggettiva ex art. 311 cit. ed una sorta di “responsabilità oggettiva parallela” ex art. 242 e ss. aventi tuttavia identico contenuto quanto all’obbligo di ripristino. Deve quindi concludersi che il nuovo quadro normativo impone sotto differenti profili di escludere che il responsabile della bonifica - ovvero del danno ambientale - possa essere individuato solo in virtù del rapporto esistente tra un determinato soggetto e l’apparato produttivo esistente nel terreno inquinato. Va quindi esclusa qualsiasi responsabilità “da posizione” che non può configurarsi surrettiziamente neppure con riferimento ai “vantaggi” connessi all’esercizio di un’impresa. Anche volendo superare la natura di risarcimento in forma specifica degli obblighi di bonifica ed accentuandone l’aspetto sanzionatorio, la disciplina dell’illecito ambientale non può essere invocata per giustificare l’eventuale qualificazione della responsabilità ambientale in termini di responsabilità oggettiva, perché, in materia di sanzioni amministrative, la legge non la prevede, a differenza del codice civile, in nessuna tipologia o forma. A norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, infatti, la disciplina generale delle sanzioni amministrative, esclude qualsiasi forma di responsabilità oggettiva e riconduce (art. 3, 1° comma) la responsabilità amministrativa al dolo o alla colpa, con una formulazione che replica esattamente quella dettata dall’art. 42, 4° comma, del codice penale per le contravvenzioni, e che viene concordemente intesa da dottrina e giurisprudenza nel senso che l’affermazione della responsabilità richiede l’accertamento del dolo o della colpa. Sotto altro aspetto, una responsabilità imprenditoriale di stampo oggettivo si traduce in un onere reale imposto automaticamente all’imprenditore unicamente in virtù della posizione rivestita e del rapporto con la cosa inquinata ed indipendentemente dall’azione che l’amministrazione deve condurre per la preventiva individuazione del soggetto responsabile, ma si è visto sopra a quali limiti e con quali presupposti l’onere reale viene invece imposto, nel sistema del D. Lgs. n. 152 del 2006. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
DANNO AMBIENTALE - Responsabilità imprenditoriale - Natura - Responsabilità oggettiva ex artt. 2050 e 2051 c.c. - Esclusione - Ragioni - Criterio di specialità - D. Lgs. n. 152/2006. La responsabilità imprenditoriale per danno ambientale o per bonifica non può essere ricostruita in riferimento alle responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c. (relativi alla responsabilità per esercizio di attività pericolose ed alla responsabilità per danni da cose in custodia), in chiave di responsabilità oggettiva: a tacere del fatto che tali disposizioni operano nel campo dei rapporti tra privati, in ogni caso, l’applicazione al campo della responsabilità per danno ambientale delle norme di responsabilità presunta stabilite dal codice civile trova comunque ostacolo nel principio di specialità (che - com’è noto - è il criterio prioritario per individuare la norma applicabile in campo civilistico, anche sul terreno della responsabilità civile: cfr. Cass. N. 19975 del 2005). A fronte di più disposizioni (apparentemente) concorrenti nella stessa fattispecie (le norme di responsabilità presunta stabilite dal codice civile e le norme sulla responsabilità ambientale previste dalla parte sesta del D. Lgs. N. 152 del 2006), il criterio di specialità porta certamente ad applicare solo ed esclusivamente le disposizioni esaustivamente dettate dalla normativa ambientale, così come oggi chiarite dal D. Lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2005, n. 935; Sez. V, 16 luglio 2002, n. 3971; TAR Veneto, Sez. III, 19 gennaio 2006, n. 1443, e 6 dicembre 2006, n. 571). Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Imprese - Criterio di strict liability, contrapposto al sistema di due care - Accollo delle spese di bonifica ambientale a carico delle imprese per effetto della relazione con i suoli - Conseguenze - Effetti in tema di responsabilità sociale delle imprese. L’adozione di un criterio di “strict liability” (responsabilità rigorosa) in capo alle imprese, connesso a rischi oggettivi di impresa, non garantisce una migliore tutela del valore della difesa ambientale, rispetto ad un sistema di “due care” (cura doverosa). Infatti, la strict liability ed il correlativo principio, secondo cui sarebbe possibile l’ indifferenziato accollo degli oneri della bonifica ambientale a carico delle imprese per effetto della sola loro relazione con i suoli, finirebbe con l’incentivare il danno ambientale, invece di impedirlo o di portare a rimuoverne durevolmente le cause prima ancora che gli effetti, risultato che si ottiene solo promuovendo un corretto rapporto tra la produzione e l’ambiente. Infatti, la via semplice, “in discesa”, di accollare gli oneri di bonifica alle imprese incolpevoli, ma facilmente individuabili dalla loro attuale relazione con il bene, agevolerebbe, di fatto, l’impunità dei soggetti autori dell’inquinamento: questo perché, ipotizzando che la P.A. recuperi i costi integrali della bonifica a carico del proprietario-detentore incolpevole del suolo, ne deriverebbe che resterebbe a costui la rivalsa sul precedente proprietario-possessore inquinante, rivalsa che dovrebbe essere condotta sul piano della tutela civile, con l’evidente minore possibilità, mezzi e strumenti di tutela derivanti dalla natura dell’azione (che sarebbe riconducibile, in pratica, o ad una azione a tutela della compravendita, oppure, a seconda dei presupposti, ad una azione aquiliana, con relativi termini di proposizione e prescrizione), rispetto a quella che lo Stato invece può (e deve) porre in essere, a norma dell’art. 250, 252 comma 5 e 253 del dlgs 152/06. Quindi le Imprese “non attente” alle tematiche ambientali sarebbero incoraggiate nelle loro riprovevoli condotte dalla possibilità di sfuggire alla sanzione dopo aver sfruttato le risorse del suolo ed aver compromesso l’ambiente, semplicemente cedendo il sito e puntando, da un lato, sui “tempi lunghi” dell’Amministrazione e, dall’altro, sul minore rischio che per loro costituisce l’azione civile di rivalsa dei proprietari incolpevoli. In una prospettiva ancora più evoluta dell’istituto della responsabilità per danno all’ambiente, la cennata ed erronea ricostruzione dell’istituto della responsabilità per danni all’ambiente, contrasta gravemente - ledendolo - con il principio-valore della “responsabilità sociale delle imprese” che oramai si sta consolidando come lettura del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella maturata coscienza “diffusa” della società e degli operatori economici. In una amministrazione democraticamente orientata, infatti, la coazione è sempre uno strumento da “ultima risorsa”, mentre il coinvolgimento attivo, propositivo e qualificato dei privati nella tutela dell’ambiente è un “valore” prima ancora che uno strumento (di maggiore efficacia); ed esso si ottiene enfatizzando, appunto, la “responsabilità sociale” delle imprese e della produzione (nozione fondata sull’art. 41 comma 2 e 42 della Costituzione), secondo la quale le imprese hanno vantaggio (e devono essere incentivate) nel perseguire contestualmente il profitto economico, la funzione sociale della proprietà e la tutela ambientale, destinando a tale proposito adeguate risorse ed energie, poiché ne hanno un ritorno in termini di qualità della produzione e della immagine. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Tutela dell’ambiente e della salute - Valore costituzionalmente garantito - Art. 32 Cost. - Tutela di concomitanti interessi costituzionalmente protetti - Libertà di iniziativa economica e d’impresa - Adeguato contemperamento - Punto di equilibrio individuato dal legislatore nel principio “chi inquina paga”. La tutela della salute e dell’ambiente diviene effettiva solo laddove essa sia supportata da idonea istruttoria ed adeguata ponderazione degli interventi necessari, sotto il profilo scientifico, e sia altresì coordinata e contemperata con la tutela di altri valori costituzionali come la libertà di impresa e di iniziativa economica, i quali assicurano il substrato indispensabile alla efficace tutela della salute e della integrità psicofisica, perché permettono sia l’evoluzione tecnologica e produttiva, sia il diritto al lavoro ed allo sviluppo sociale della persona umana, nelle formazioni ove essa svolge la propria personalità. La doverosa attività repressiva (così come quella innanzitutto preventiva) degli scempi ambientali, anche se prevalentemente finalizzata dall’ordinamento alla tutela della salute umana, prima ancora che alla conservazione dell’ecosistema,non può certamente realizzarsi in spregio di altri principi e valori egualmente contemplati e protetti dalla Costituzione, né violando e sovvertendo le più elementari normative generali sul procedimento amministrativo e/o quelle settoriali e specifiche in tema di tutela e risanamento ambientale. Ed invero, il valore fondamentale della salute umana (art. 32 Cost), nonostante il suo carattere primario ed assoluto, deve necessariamente confrontarsi e coordinarsi con altri valori di eguale dignità costituzionale, rispetto ai quali può porsi in conflitto, di guisa che l’assolutezza e l’incomprimibilità del diritto alla salute non può giustificare il sacrificio (a volte totale) di ogni altro valore e bene giuridico in conflitto (potenziale o reale) con esso (cfr. tra le tante, Cass. Civ. II, 6.4.1983, n. 2396), proprio perché l’esistenza di concomitanti tutele di altri interessi costituzionalmente protetti costituisce un limite oggettivo alla assoluta ed illimitata prevalenza del bene salute, rispetto a tutti gli altri indicati dalla tavola di valori costituzionali (in tal senso, sostanzialmente, Corte Cost. 18.07.1983, nr. 212). Il valore, predominante, della tutela della salute, ex art. 32 Cost. (che comprende anche il diritto alla salubrità dell’ambiente), non può essere inteso, quindi, come ragione per sopprimere o svuotare di contenuto il diritto alla libertà di iniziativa economica e di impresa, così come quest’ultimo non può essere utilizzato a pretesto per depauperare il territorio, impoverendone le risorse e infliggendo gravi sofferenze alle persone ed alle comunità che vi risiedono; né può, in alcun modo, giustificare la violazione di altri principi e normative (che esigono eguale rispetto in uno Stato di diritto) in nome di un malinteso senso di assolutezza e preminenza del diritto alla salute ed alla salubrità dell’ambiente. Il giusto punto di equilibrio tra i valori costituzionali che si sono rappresentati è, pertanto, di competenza del legislatore e, nel caso della tutela ambientale, è stato individuato nel principio di origine comunitaria “chi inquina paga” e nella relativa disciplina. La P.A. è chiamata, con azione mirata, corretta, partecipata ed efficace, ad assicurare in pratica il rispetto della gerarchia dei valori costituzionali che fonda la giusta valorizzazione di ognuno di essi, in una armonica visione di insieme (cfr. Corte Costituzionale, 7 novembre 2003, nr. 331, in materia di legislazione urbanistica regionale; Consiglio di Stato, V, 22 settembre 1999 nr. 1138; Cass. Civile, II, 6 aprile 1983, nr. 2396). Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Tutela ambientale - Rapporto tra indagine scientifica e poteri politici o amministrativi - Istruttoria tecnica sui progetti di bonifica - Interventi del Ministero dell’ambiente - Limiti. Il presupposto essenziale di efficacia di una azione dei pubblici poteri nel campo della tutela ambientale, ove sono predominanti i contenuti tecnico-scientifici, è che essa nasca da una indagine del tutto autonoma dalle “direttive” politiche o amministrative: deve cioè trattarsi di una indagine scientifica “libera” di ricercare ed indagare i presupposti, le caratteristiche ed i rimedi da adottare per contrastare efficacemente le situazioni di inquinamento. E’ proprio dell’attività scientifica, infatti, ricercare le cause dei fenomeni naturali con i quali l’Uomo si confronta, e per farlo deve indagarne gli effetti, ai fini della cognizione delle cause, senza che sussistano condizionamenti del pensiero diversi da quelli propri delle sole regole del metodo scientifico. Correlativamente, spetta invece all’attività amministrativa adoperarsi affinchè si apprestino i mezzi, le risorse e le tecnologie necessarie al pubblico scopo ed interesse, avvalendosi dei risultati della ricerca, ma senza ovviamente poterne condizionare l’andamento, a pena di inaccettabili commistioni tra discrezionalità politico-amministrativa e rigore scientifico. In tal senso, è necessario che dapprima vengano posti in essere tutti gli studi necessari a fornire all’organo amministrativo o politico procedente la completa cognizione di causa, individuando cause ed effetti dei fenomeni scientifici sui quali devono essere assunte le determinazioni dell’Autorità; e poi che queste ultime vengano assunte dietro ponderata valutazione amministrativa delle risultanze degli studi scientifici, volta ad apprestare ed organizzare i mezzi tecnici e finanziari, ed a valutare altresì quegli apporti tecnici, scientifici e consultivi che le parti interessate o controinteressate possono fornire (le quali, a loro volta, devono essere messe, concretamente, in condizioni di farlo). Conseguentemente, in ordine allo svolgimento dell’istruttoria tecnica sui progetti di bonifica, (art. 15 D.M. n. 471/1999) al Ministero dell’Ambiente non è attribuito uno specifico potere di valutazione tecnica concernente l’efficacia delle previsioni progettuali prospettate dal proponente (responsabile dell’inquinamento o - come nel caso di specie - proprietario del terreno inquinato). Tale potere è invece affidato all’A.N.P.A. e alle diverse A.R.P.A. (in relazione alle regioni di volta in volta interessate) e all’Istituto Superiore di Sanità. Il Ministero, nella fase dell’istruttoria tecnica sui progetti in questione, è in una duplice posizione di natura doverosa: da un lato infatti deve necessariamente avvalersi delle figure soggettive sopra richiamate per la valutazione tecnica dei progetti; dall’altro, è tenuto ad acquisire i risultati dell’istruttoria ed a tener conto di questi nel provvedere all’approvazione definitiva degli elaborati progettuali. Non può invece interloquire attraverso la prescrizione di modifiche tecniche ai progetti presentati, modifiche che evidentemente presuppongono una preliminare valutazione tecnica che - come detto - appartiene invece agli enti di cui all’art. 15, comma 3, del d.m. n. 471/1999” (TAR Piemonte, Sez. II, 16 gennaio 2006, n. 89). Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Analisi e verifica dei contaminanti - Mancanza di specifici parametri normativi - Integrazione amministrativa - Modalità. In relazione al “metodo” scientifico di analisi e di verifica dei contaminanti, laddove non siano rinvenibili nel sistema normativo specifici parametri di analisi, o, se esistenti, si ritengano solo parziali e insufficienti, detti parametri dovranno essere adottati (o integrati) dall’Amministrazione, con atto da fondarsi sulle elaborazioni scientifiche corrispondenti al migliore apporto allo stato dell’arte e della tecnica, “nel” procedimento (e quindi con possibilità di partecipazione da parte dei privati interessati). (Nella specie, si dibatteva intorno alla possibilità di utilizzare i parametri di cui all’allegato 1 del DM n. 471/1999 agli studi dei sedimenti marini, laddove la disciplina regolamentare ivi contenuta è diretta solo alla campionatura dei suoli, del sottosuolo, delle acque di falda e delle acque superficiali: l’estensione delle relative misurazioni ed applicazione dei parametri ivi previsti ai sedimenti - da un punto di vista strettamente giuridico - non è stata ritenuta illegittima, ma, si è affermato, deve essere il frutto di una apposita valutazione condotta nel procedimento). Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Procedimento di bonifica e M.I.S.E. - Differenza - Contaminazione repentina e contenimento della matrice compromessa - Fenomeni di inquinamento storici e recupero dell’area inquinata. La Messa in Sicurezza di Emergenza (M.I.S.E.) non può essere utilizzata come una sorta di corsia preferenziale per ottenere nel minor tempo possibile l’intervento di disinquinamento al di fuori delle più complesse prescrizioni imposte per legge alla bonifica: l’art. 240 del d.lgs. n. 152/2006 prevede infatti che la M.I.SE. possa essere disposta solo in caso di eventi di contaminazione repentini, non invece a fronte di fenomeni di contaminazione storica. Le misure previste ai fini della bonifica sono di certo più gravose da un punto di vista procedimentale, ma lo sono perché il legislatore si pone di mira obiettivi di qualità ambientale e di recupero dell’ambiente dall’inquinamento molto più approfonditi, radicali, complessi e strutturati, di quelli ottenibili con una MISE, ossia quegli unici tipi di obiettivi che possono assicurare il reale recupero del tessuto ambientale compromesso, laddove la MISE è istituto (tecnico, prima che giuridico), volta al solo “contenimento” della matrice compromessa, ossia alla limitazione degli effetti dell’inquinamento allo scopo di impedirne l’ulteriore propagazione, non certamente idonea quindi al recupero di essa. Quindi, abusando della MISE come strumento alternativo alla procedura tipica ed effettiva, non solo si produce una attività amministrativa illegittima, ma si compromette gravemente, nel merito, la efficacia e la efficienza dell’azione amministrativa e la qualità del recupero ambientale che non può che essere gravemente sminuito da una azione affrettata e, come tale, superficiale. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Procedimento di bonifica ex D. Lgs. n. 152/2006 - Fasi - Individuazione. La prescrizione diretta alla trasmissione del progetto definitivo di bonifica dei suoli e all’adeguamento degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda nel termine di trenta giorni viola le procedure di cui al D. Lgs. n. 152/2006, il quale prevede, preliminarmente, la necessaria predisposizione di un “piano di caratterizzazione”, l’obbligo di procedere poi alla determinazione dei valori soglia ed infine un termine non inferiore a sei mesi per l’esecuzione della bonifica. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Bonifica - Progetto di bonifica approvato con decreto interministeriale - Modifiche - Condizioni - Fattispecie: imposizione di un sistema di barrieramento fisico in luogo di quello idraulico già approvato. Le modifiche ad un progetto di bonifica di aree ricadenti nell’ambito di un sito di interesse nazionale, già approvato con decreto interministeriale, possono essere deliberate solo con la rielaborazione degli obiettivi di bonifica, preceduta dall’analisi partecipata ed in contraddittorio con la società stessa del raggiungimento dei precedenti obiettivi (o delle cause del mancato raggiungimento) e della insufficienza di essi (poichè, se si impone un ripensamento della bonifica, è evidente che ciò può essere fatto solo laddove i precedenti obiettivi non sono stati raggiunti per insufficienza o inidoneità delle prescrizioni progettuali oppure, se sono stati raggiunti, erano gli stessi obiettivi ad essere inadeguati). (Nella specie, è stata ritenuta illegittima, relativamente ad un progetto di bonifica della falda già approvato, la richiesta modifica del barrieramento idraulico in barrieramento fisico ). Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Sedimenti contaminati - Natura di rifiuto anteriormente alla loro asportazione - Esclusione. I sedimenti, prima della loro eventuale asportazione, laddove eventualmente contaminati, non costituiscono ancora rifiuti, ma vanno qualificati come matrici ambientali, da sottoporre agli opportuni interventi di bonifica. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Classificazione di un rifiuto come pericoloso - Livello di concentrazione delle sostanze pericolose - Predeterminazione delle concentrazioni - Art. 252, c. 5 D.Lgs. n. 152/2006 - Interferenze decisionali ministeriali - Illegittimità. Laddove, ai fini della classificazione dei rifiuti, la normativa di riferimento va individuata nella Decisione UE 200/532/CE, nella Direttiva MATT del 9 Aprile 2002 e nel Dlgs. 152/06 parte quarta All.D., secondo la quale un rifiuto è classificato come pericoloso solo se le sostanze pericolose raggiungono determinate concentrazioni, tali concentrazioni vanno predeterminate (e poi riscontrate) ex art. 252, comma 5, del d.lgs n. 152 del 2006 tramite appositi organi tecnici e senza possibilità di interferenze decisionali del Ministero (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II - 16 gennaio 2006, n. 89, cit.). Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Gestione dei rifiuti prodotti nel corso delle opere di bonifica - Autorizzazione unica rilasciata nel decreto ministeriale di approvazione del progetto di bonifica - Sufficienza. Tutte le autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti prodotti nel corso delle opere di bonifica sono da ritenersi assorbite dall’autorizzazione rilasciata con il decreto interministeriale relativo all’intervento di bonifica, ai sensi dell’art. 10, comma 10, del d.m. n. 471 del 1999, come richiamato dal successivo art. 15, comma 6. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Caratterizzazione dei suoli - Frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm - Valore rappresentativo della totalità del terreno campionato - Esclusione - Illegittimità della relativa prescrizione. E’ illegittima la prescrizione con cui si imponga, in sede di caratterizzazione dei suoli, di effettuare le analisi sulla sola frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm e di confrontare i risultati delle analisi condotte su detta frazione, ai fini della successiva bonifica, con i limiti tabellari di cui agli allegati al d.m. n. 471 del 199. Seguendo tale procedura, infatti, la quantità di inquinante presente sul sito si determinerebbe solo in relazione alla frazione più fine, in contrasto con il DM 471/99 e il DM 13.9.1999 che prescrivono che, ai fini della rappresentazione dello stato di contaminazione di un terreno, sia considerato tutto il materiale secco del terreno medesimo e non solo una sua frazione, ottenuta per effetto di una operazione di concentrazione e che può essere percentualmente piccola. Se appare quindi giusto riferire il risultato ottenuto dall’analisi della frazione granulometrica passante al vaglio di 2 mm alla sola frazione fine del terreno, è invece inappropriato considerare tale valore come rappresentativo della totalità del terreno campionato. Il terreno campionato può infatti essere costituito da diverse granulometrie: quella inferiore a 2 mm, dove può concentrarsi la maggior parte dell’inquinamento; quella compresa tra 2 mm e 2 cm, che tendenzialmente può essere meno inquinata perché ha scarso potere assorbente sulle particelle organiche ed inorganiche ed infine quella superiore ai 2 cm che viene scartata al momento della composizione del campione da analizzare. Per l’esistenza di tali tipi di suddivisione non è corretto attribuire il valore misurato nella frazione inferiore a 2mm, più suscettibile all’inquinamento, a tutto il campione, perché si opererebbe una vera e propria operazione di concentrazione, non corrispondente alla reale situazione presente nel terreno. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Siti di interesse nazionale - Bonifica - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006 - Coordinamento interministeriale - Conferenza di servizi - Adeguatezza. Il coordinamento interministeriale presupposto dall’art. 252 del dlgs 152/2006 è sicuramente garantito dal modulo procedimentale della conferenza dei servizi, la quale, non a caso, è convocata “Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo” (art. 14 comma 1 l. 241/90); formula, questa, che il legislatore ha coniato per ricomprendere al suo interno qualsiasi forma di collaborazione tra le Amministrazioni pubbliche, dalla quale non vi sono ragioni formali o sostanziali per escludere il “concerto” o l’”intesa” presupposti dall’art. 252 citato. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Bonifica - Conferenza di servizi - Prescrizioni - Natura - Espressione di indirizzo politico - Esclusione - Incompetenza del direttore generale - Inconfigurabilità. Le prescrizioni adottate nella conferenza di servizi convocata ai fini della determinazione degli interventi di bonifica in un sito di interesse nazionale, pur presupponendo una profonda incidenza nell’ambito dei livelli produttivi ed occupazionali dell’area interessata, non possiedono quella valenza generale tale da far loro assurgere ad espressione di indirizzo politico, posto che si prefiggono obiettivi gestionali di diretta attuazione delle previsioni normative in materia. Pertanto, tutte le prescrizioni adottate nelle Conferenze dei servizi in esame sono atti amministrativi gestionali, come tali interamente soggetti alle regole procedimentali di cui agli artt. 2 e ss. della l. 241/90, con particolare riferimento all’obbligo di motivazione ed agli istituti della partecipazione, e per essi non si può ritenere la sussistenza, ai fini dell’adozione, della competenza del Ministro: questa rimane radicata nella persona del Direttore generale. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Bonifica - Costi e oneri di bonifica - Imposizione a carico del proprietario o del detentore del fondo - Responsabilità e apporto causale all’inquinamento riconducibile all’attività di questi - Accertamento - Necessità - Inquinamento diffuso - Impossibilità dell’accertamento - Bonifica a carico della P.A. - Vantaggio del proprietario del fondo in termini di aumento di valore - Azione di arricchimento - Procedimento amministrativo per l’adozione dei provvedimenti di bonifica - Partecipazione al procedimento del titolare di diritti reali sul fondo - Necessità. Sono illegittime le determinazioni amministrative che pongono in tutto o in parte a carico del proprietario o del detentore di un fondo i costi e gli oneri, anche procedurali, di bonifica dei suoli o dell’ambiente dai danni derivanti dall’inquinamento se non ne viene accertata rigorosamente la responsabilità e quindi al di fuori dello specifico apporto causale all’inquinamento riconducibile alla sua attività; in tema di inquinamento “diffuso”, ossia in quei casi in cui detto accertamento non sia possibile, la bonifica resta a carico della P.A. ed i relativi vantaggi dei privati proprietari o detentori dei fondi bonificati, in termini di aumento di valore del fondo, potranno costituire giusta causa di recupero delle corrispondenti somme a carico dei titolari dei diritti reali sui fondi medesimi, nei limiti ordinari delle azioni di arricchimento; in ogni caso è da ritenersi necessaria ed inderogabile la partecipazione dei privati titolari di diritti reali sui fondi oggetto di bonifica (o comunque sui fondi nei quali sono localizzate o localizzabili le fonti di inquinamento) al procedimento amministrativo per l’adozione dei provvedimenti di bonifica e disinquinamento, sia al fine dell’accertamento della responsabilità, che a quello della determinazione delle modalità e dei costi della bonifica. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - D.Lgs. n. 152/2006 - D.Lgs. n. 22/97 - Mutamento della norma regolatrice del potere amministrativo - Ius superveniens - Intangibilità delle situazioni giuridiche definite - Disciplina transitoria di cui al D.Lgs. n. 152/2006 - Art. 264, lett. i) d.lgs. n. 152/2006. Nel caso di mutamento della norma regolatrice del potere amministrativo, restano soggetti alla previgente normativa solo quei sub-procedimenti che hanno prodotto effetti consolidati o comunque legittimamente esteriorizzati e portati concretamente ad esecuzione ed allorché, comunque, quest’ultima non sia più suscettibile di revisione o modificazione. Ne deriva che l’applicabilità dello ius superveniens (costituito, nella specie, dalle disposizioni di cui a D. Lgs. n. 152/2006, per un procedimento avviato sotto il vigore della disciplina di cui al d.lgs. n. 22/97) in virtù della corretta interpretazione del principio “tempus regit actum” , incontra il solo limite della intangibilità delle situazioni giuridiche ormai definite o, in altri termini, delle fasi procedimentali dotate di piena autonomia e definitività degli effetti. (Consiglio di Stato, VI, 18 giugno 2004, nr. 4163; cfr. anche TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 29 aprile 2003, nr. 161; Consiglio di Stato, VI, 27 dicembre 2000, n. 6890; T.A.R. Campania Napoli, 24 febbraio 1986 , n. 107). Va tuttavia osservato che il D.Lgs. n. 152/2006 contiene diverse tipologie di istituti e corrispondenti disposizioni normativa, con altrettante regole transitorie di diverso tipo in ordine alla loro entrata in vigore ed applicazione ai procedimenti in corso (ad esempio, artt. 52, 135, 146 e 149). In questo quadro generale, va osservato che l’art. 264 alla lettera “i” prevede che, alla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto, è abrogato “il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”. Il riferimento alla “data di entrata in vigore” rende chiaro all’interprete che continuano a trovare applicazione non già i procedimenti amministrativi (come invece è espressamente previsto, ad esempio, nel citato art. 52), ma quei “provvedimenti” correlati all’esercizio delle funzioni ed adempimenti “normativi” previsti dagli artt. 195 e ss. a carico dello Stato, Regioni, Provincie e Comuni, ed i provvedimenti pianificatori di cui agli artt. 199 - 201 in tema di piani di smaltimento dei rifiuti. In definitiva, l’art. 264 lett. “i” non consente di ritenere che possano trovare applicazione le norme di cui al dlgs 22/97 laddove queste siano riferite a procedimenti amministrativi o anche programmi, piani, o procedure amministrative contenenti ordini di bonifica veri e propri contenute in piani, programmi, obiettivi di risanamento ed atti di competenza Ministeriale, specie, poi, se non si sono neppure tradotti in un provvedimento finale vero e proprio: è, infatti, la stessa norma a presupporre, con assoluta evidenza, che - comunque si vogliano intendere - i provvedimenti esecutivi che continuano ad applicarsi sono quelli che sono entrati in vigore prima dell’aprile del 2006. A tacere di qualsiasi dubbio sulla loro natura, non potranno quindi essere presi in considerazione procedimenti di qualsiasi genere che, pur se culminati in conferenze di servizi, non si sono tradotti in nessun atto finale, posto che in ogni caso solamente quest’ultimo può conferire l’efficacia esterna alle determinazioni della conferenza (e come tale determinarne l’”entrata in vigore”). In base a questa disposizione, non può non ritenersi che sono fatti salvi solo i procedimenti che si sono conclusi con una espressa autorizzazione degli interventi di bonifica. Il provvedimento finale intervenuto in data successiva alla entrata in vigore del decreto legislativo 152/2006 deve invece essere adottato in conformità alle disposizioni di quest’ultimo. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - D.Lgs. n. 152/2006 - Principio “chi inquina paga” - Introduzione formale nell’ordinamento - Accollo indifferenziato delle attività e degli oneri di bonifica - Preventivo accertamento della responsabilità per l’inquinamento. A seguito dell’ entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, non può più dubitarsi della piena vigenza del principio “chi inquina paga”. Invero, prima della riforma della materia operata per mezzo del Decreto legislativo 3-4-2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) emanato in attuazione alla legge delega 15.12.2004, nr. 308, non mancavano oscillazioni tra pronunce tese a sostenere che tale principio avesse meramente valore programmatico e fosse insuscettibile di trovare applicazione nell’Ordinamento statuale interno, e pronunciamenti di segno opposto, questi ultimi prevalenti soprattutto nella giurisprudenza penale (cfr. T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 03 marzo 1999 , n. 86, in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti; TAR Emilia Romagna, Bologna, I, 05 aprile 2001 nr. 300; favorevole, Cass. Penale, III, 24 aprile 1995, nr. 7690; 13 ottobre 1995, nr. 11336). Essendo stato però introdotto, anche formalmente, con il predetto d.lgs 152/2006, nell’Ordinamento statuale interno, in recepimento di specifica direttiva comunitaria, (direttiva 2004/35/CE del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, «istituisce un quadro per la responsabilità ambientale» basato sul principio «chi inquina paga», a sua volta fondata sull’art. 174,comma 2, del Trattato istitutivo delle Comunità Europee), il principio “chi inquina paga”, proprio in quanto principio, deve trovare applicazione in tutti i procedimenti amministrativi. Quindi anche sotto questo profilo, non può considerarsi legittimo l’accollo indifferenziato delle attività e degli oneri di bonifica di un sito contaminato sui produttori che in esso operano, senza il preventivo accertamento, con procedimento partecipato, delle relative responsabilità per l’inquinamento riscontrato. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Bonifica - Art. 253 D.Lgs. n. 152/2006 - Art. 17 D.Lgs. n. 22/97 - Responsabilità del proprietario del suolo - Natura - Responsabilità aquiliana - Fondamento - Proprietario incolpevole - Onere reale - Rapporto con l’incremento di valore del fondo bonificato - Autore dell’inquinamento - Valore dell’obbligazione - Rapporto con l’effettivo costo di bonifica. Il modello di responsabilità che il legislatore ha accolto nella disciplina della tutela ambientale dai rischi di inquinamento non e’ riconducibile alla responsabilità oggettiva, ma, al contrario, specie in virtù della nuova normativa di cui al dlgs 152/06, ma già per effetto della previgente disposizione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 22/97, è qualificabile come vera e propria responsabilità soggettiva (pienamente di tipo aquiliano). Si deve, pertanto, affermare che, quanto alla responsabilità per l’inquinamento, il proprietario incolpevole (che non ha nessuna prova da offrire posto che spetta all’Amministrazione accertare e dunque provare la responsabilità dell’inquinamento) sarà chiamato a rifondere i costi della bonifica solo in relazione al suo rapporto con il bene, che si traduce in termini di incremento di utilità da comprovarsi (onere della prova a carico dell’Amministrazione: si tratta di una azione che rientra nell’alveo dell’art. 2041 del codice civile e, in conseguenza, la prova dell’arricchimento - sia nell’an che nel quantum - incombe sull’attore - cfr. Cass. Civile, I, 28 ottobre 2005, nr. 21096; Corte di Appello Reggio Calabria, 17 luglio 2004; TAR Puglia, Bari, I, 05 novembre 2002, nr. 4833). Più precisamente, il recupero dei costi da parte dell’Amministrazione potrà avvenire solo nei limiti del valore dell’immobile o comunque nei limiti della concreta utilità che lo stesso ha percepito (come aumento di valore del fondo bonificato): a tale fine, però, l’onere reale deve risultare dai registri immobiliari (art. 253 dlgs 152/06) se riferito ad interventi già effettuati e precedenti il titolo dell’acquisito immobiliare o della costituzione del diritto reale sul bene, e deve essere altresì iscritto in relazione al valore dell’intervento di bonifica i cui costi sono andati a vantaggio del fondo. L’autore dell’inquinamento, invece, non incontra limiti di valore nella sua obbligazione, la quale dovrà necessariamente corrispondere all’intero importo delle operazioni di bonifica per inquinamenti a lui imputabili, in relazione al nesso causale ed anche oltre i limiti della ordinaria prevedibilità dei danni (trattandosi di illecito extracontrattuale), e ciò anche se non abbia più il possesso, o la proprietà o comunque la disponibilità dei suoli inquinati, (secondo TAR Liguria, I, 12 ottobre 2005, n. 1348, e 10 febbraio 2004, nr. 141, la relativa responsabilità è imprescrittibile). Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Bonifica - Procedimento amministrativo preordinato alla predisposizione degli interventi di bonifica - Responsabile dell’inquinamento e proprietario incolpevole del fondo - Interesse partecipativo - Sussistenza. Sia il responsabile dell’inquinamento che il proprietario incolpevole hanno titolo a partecipare al procedimento amministrativo che è preordinato alla predisposizione degli interventi di bonifica ed alla loro esecuzione. Quanto al proprietario incolpevole, il suo interesse partecipativo al procedimento ove si determinano le modalità della bonifica deriva dalla possibile sottoposizione a subirne i costi, non essendo logicamente pretendibile che costi sproporzionati o inutili (in quanto connessi a procedimenti di cui si contesti l’efficacia e l’efficienza), o comunque determinati senza il responsabile apporto partecipativo del proprietario incolpevole, siano posti a carico del privato medesimo. Pertanto, non è legittimo addossare al privato incolpevole gli oneri della bonifica, per interventi resisi necessari dopo l’acquisto dell’immobile, o comunque laddove questi ultimi non risultino in tutto o in parte dalle iscrizioni immobiliari, senza che costui abbia avuto la possibilità di offrire i propri apporti collaborativi (e conseguentemente che l’Amministrazione abbia motivato in maniera idonea l’eventuale decisione difforme, in tutto o in parte, dalle proposte dell’avente interesse). Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Bonifica - Titolare di diritti reali sull’area interessata - Acquisto dell’area in epoca successiva agli interventi di bonifica - Privilegio in favore dell’amministrazione - Limiti - Obblighi di intervento sorti in epoca successiva all’acquisto - Interesse alla partecipazione al procedimento preordinato all’adozione dei provvedimenti di bonifica. Se il titolare del diritto reale sull’area ha acquistato quest’ultimo diritto in epoca successiva all’esecuzione degli interventi di bonifica, allora il limite della sua sottoposizione al privilegio in favore dell’Amministrazione sarà dato dalle risultanze dei registri immobiliari, ossia dalla esistenza della iscrizione formale e costitutiva verso terzi dell’onere reale (e del relativo importo); laddove, invece, non sia stata annotata nei registri immobiliari l’esistenza e l’importo del privilegio oppure l’evidenza dell’inquinamento ed i relativi obblighi di intervento siano sorti in un momento successivo all’acquisto dell’immobile o dei diritti su di esso, allora sussiste l’interesse alla partecipazione al procedimento preordinato all’adozione dei provvedimenti di bonifica necessari al disinquinamento, secondo gli ordinari criteri di cui alla legge 241/90. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Bonifica - Procedimento amministrativo volto alla predisposizione degli interventi di bonifica - Proprietario del suolo - Titolo di responsabilità principale o sussidiaria - Partecipazione al procedimento - Diritto - Preventiva identificazione del responsabile dell’inquinamento - Amministrazione procedente - Obbligo di adeguato riscontro motivazionale sul punto. Il proprietario del suolo deve comunque essere coinvolto nel procedimento al fine di accertare l’esistenza dei fattori di inquinamento oltre soglia e la relativa quantità, e ciò qualsiasi possa essere il titolo della responsabilità (principale o sussidiaria) che incombe in capo ad esso (Consiglio di Stato, VI, 05 settembre 2005, n. 4525). Correlativamente, l’imposizione dell’onere reale sui terreni oggetto di intervento di bonifica presuppone non solo il pieno coinvolgimento del proprietario incolpevole nel procedimento, ma, prima ancora, che sia stato compiuto ogni esigibile sforzo per identificare il responsabile dell’abuso e imporgli l’intervento di ripristino e/o il relativo costo, e di tali presupposti deve esistere nel provvedimento congrua illustrazione e corrispondente obbligo motivazionale. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Bonifica - Recupero delle somme - Apporto partecipativo in punto di modalità dell’intervento di bonifica - Proprietario incolpevole - Limite dell’arricchimento di valore. Alla luce del dlgs 152/06 (artt. 250, 253 e 245), l’Amministrazione o accerta la responsabilità dell’inquinamento o procede direttamente alla bonifica, per poi operare il recupero delle somme a carico delle imprese, in relazione al rapporto che esse hanno con il sito bonificato, ma salvaguardando in questo caso l’apporto partecipativo di queste ultime, specie in punto di modalità dell’intervento, e fermo restando, comunque, che a carico del proprietario incolpevole il recupero degli oneri della bonifica potrà avvenire solo nel limite dell’arricchimento di valore che il disinquinamento avrà apportato al fondo; aspetto questo che consente di ricondurre il diritto dell’amministrazione al recupero delle somme, nell’alveo delle azioni di ingiustificato arricchimento, rispetto alle quali essa si differenzia essenzialmente per l’esistenza di particolari forme di garanzia (onere reale e privilegio speciale immobiliare) che assicurano il recupero dei costi di intervento. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
DANNO AMBIENTALE - Responsabile dell’inquinamento - Natura della responsabilità - Responsabilità extracontrattuale soggettiva ex art. 2043 c.c. - Ripristino dei siti inquinati - Artt. 311 e 242 d.lgs. n. 152/2006 - Responsabilità da posizione - Responsabilità imprenditoriale da danno all’ambiente. In materia di danno ambientale, il legislatore del 2006 ha operato una scelta decisa in favore della riconduzione della responsabilità nell’alveo della “tradizionale” responsabilità extracontrattuale soggettiva (c.d. “responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.), con il conseguente ripudio di una qualsiasi forma di responsabilità oggettiva. Infatti, il D. Lgs. n. 152 del 2006 all’ art. 311, comma 2, nel trattare della responsabilità per danni all’ambiente, costituisce e disciplina la situazione giuridica soggettiva di responsabilità, e serve ad orientare l’interprete nella ricostruzione dell’istituto più generale del ripristino dei siti inquinati: quando nelle norme variamente in esso previste, si fa riferimento al “responsabile dell’inquinamento”, non si potrà che, logicamente, considerare tale colui il quale è “responsabile” ai sensi del citato art. 311, a meno di non voler sostenere l’illogica prospettazione della esistenza di due tipologie di responsabilità, ossia quella soggettiva ex art. 311 cit. ed una sorta di “responsabilità oggettiva parallela” ex art. 242 e ss. aventi tuttavia identico contenuto quanto all’obbligo di ripristino. Deve quindi concludersi che il nuovo quadro normativo impone sotto differenti profili di escludere che il responsabile della bonifica - ovvero del danno ambientale - possa essere individuato solo in virtù del rapporto esistente tra un determinato soggetto e l’apparato produttivo esistente nel terreno inquinato. Va quindi esclusa qualsiasi responsabilità “da posizione” che non può configurarsi surrettiziamente neppure con riferimento ai “vantaggi” connessi all’esercizio di un’impresa. Anche volendo superare la natura di risarcimento in forma specifica degli obblighi di bonifica ed accentuandone l’aspetto sanzionatorio, la disciplina dell’illecito ambientale non può essere invocata per giustificare l’eventuale qualificazione della responsabilità ambientale in termini di responsabilità oggettiva, perché, in materia di sanzioni amministrative, la legge non la prevede, a differenza del codice civile, in nessuna tipologia o forma. A norma della legge 24 novembre 1981 n. 689, infatti, la disciplina generale delle sanzioni amministrative, esclude qualsiasi forma di responsabilità oggettiva e riconduce (art. 3, 1° comma) la responsabilità amministrativa al dolo o alla colpa, con una formulazione che replica esattamente quella dettata dall’art. 42, 4° comma, del codice penale per le contravvenzioni, e che viene concordemente intesa da dottrina e giurisprudenza nel senso che l’affermazione della responsabilità richiede l’accertamento del dolo o della colpa. Sotto altro aspetto, una responsabilità imprenditoriale di stampo oggettivo si traduce in un onere reale imposto automaticamente all’imprenditore unicamente in virtù della posizione rivestita e del rapporto con la cosa inquinata ed indipendentemente dall’azione che l’amministrazione deve condurre per la preventiva individuazione del soggetto responsabile, ma si è visto sopra a quali limiti e con quali presupposti l’onere reale viene invece imposto, nel sistema del D. Lgs. n. 152 del 2006. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
DANNO AMBIENTALE - Responsabilità imprenditoriale - Natura - Responsabilità oggettiva ex artt. 2050 e 2051 c.c. - Esclusione - Ragioni - Criterio di specialità - D. Lgs. n. 152/2006. La responsabilità imprenditoriale per danno ambientale o per bonifica non può essere ricostruita in riferimento alle responsabilità di cui agli artt. 2050 e 2051 c.c. (relativi alla responsabilità per esercizio di attività pericolose ed alla responsabilità per danni da cose in custodia), in chiave di responsabilità oggettiva: a tacere del fatto che tali disposizioni operano nel campo dei rapporti tra privati, in ogni caso, l’applicazione al campo della responsabilità per danno ambientale delle norme di responsabilità presunta stabilite dal codice civile trova comunque ostacolo nel principio di specialità (che - com’è noto - è il criterio prioritario per individuare la norma applicabile in campo civilistico, anche sul terreno della responsabilità civile: cfr. Cass. N. 19975 del 2005). A fronte di più disposizioni (apparentemente) concorrenti nella stessa fattispecie (le norme di responsabilità presunta stabilite dal codice civile e le norme sulla responsabilità ambientale previste dalla parte sesta del D. Lgs. N. 152 del 2006), il criterio di specialità porta certamente ad applicare solo ed esclusivamente le disposizioni esaustivamente dettate dalla normativa ambientale, così come oggi chiarite dal D. Lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2005, n. 935; Sez. V, 16 luglio 2002, n. 3971; TAR Veneto, Sez. III, 19 gennaio 2006, n. 1443, e 6 dicembre 2006, n. 571). Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Imprese - Criterio di strict liability, contrapposto al sistema di due care - Accollo delle spese di bonifica ambientale a carico delle imprese per effetto della relazione con i suoli - Conseguenze - Effetti in tema di responsabilità sociale delle imprese. L’adozione di un criterio di “strict liability” (responsabilità rigorosa) in capo alle imprese, connesso a rischi oggettivi di impresa, non garantisce una migliore tutela del valore della difesa ambientale, rispetto ad un sistema di “due care” (cura doverosa). Infatti, la strict liability ed il correlativo principio, secondo cui sarebbe possibile l’ indifferenziato accollo degli oneri della bonifica ambientale a carico delle imprese per effetto della sola loro relazione con i suoli, finirebbe con l’incentivare il danno ambientale, invece di impedirlo o di portare a rimuoverne durevolmente le cause prima ancora che gli effetti, risultato che si ottiene solo promuovendo un corretto rapporto tra la produzione e l’ambiente. Infatti, la via semplice, “in discesa”, di accollare gli oneri di bonifica alle imprese incolpevoli, ma facilmente individuabili dalla loro attuale relazione con il bene, agevolerebbe, di fatto, l’impunità dei soggetti autori dell’inquinamento: questo perché, ipotizzando che la P.A. recuperi i costi integrali della bonifica a carico del proprietario-detentore incolpevole del suolo, ne deriverebbe che resterebbe a costui la rivalsa sul precedente proprietario-possessore inquinante, rivalsa che dovrebbe essere condotta sul piano della tutela civile, con l’evidente minore possibilità, mezzi e strumenti di tutela derivanti dalla natura dell’azione (che sarebbe riconducibile, in pratica, o ad una azione a tutela della compravendita, oppure, a seconda dei presupposti, ad una azione aquiliana, con relativi termini di proposizione e prescrizione), rispetto a quella che lo Stato invece può (e deve) porre in essere, a norma dell’art. 250, 252 comma 5 e 253 del dlgs 152/06. Quindi le Imprese “non attente” alle tematiche ambientali sarebbero incoraggiate nelle loro riprovevoli condotte dalla possibilità di sfuggire alla sanzione dopo aver sfruttato le risorse del suolo ed aver compromesso l’ambiente, semplicemente cedendo il sito e puntando, da un lato, sui “tempi lunghi” dell’Amministrazione e, dall’altro, sul minore rischio che per loro costituisce l’azione civile di rivalsa dei proprietari incolpevoli. In una prospettiva ancora più evoluta dell’istituto della responsabilità per danno all’ambiente, la cennata ed erronea ricostruzione dell’istituto della responsabilità per danni all’ambiente, contrasta gravemente - ledendolo - con il principio-valore della “responsabilità sociale delle imprese” che oramai si sta consolidando come lettura del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, nella maturata coscienza “diffusa” della società e degli operatori economici. In una amministrazione democraticamente orientata, infatti, la coazione è sempre uno strumento da “ultima risorsa”, mentre il coinvolgimento attivo, propositivo e qualificato dei privati nella tutela dell’ambiente è un “valore” prima ancora che uno strumento (di maggiore efficacia); ed esso si ottiene enfatizzando, appunto, la “responsabilità sociale” delle imprese e della produzione (nozione fondata sull’art. 41 comma 2 e 42 della Costituzione), secondo la quale le imprese hanno vantaggio (e devono essere incentivate) nel perseguire contestualmente il profitto economico, la funzione sociale della proprietà e la tutela ambientale, destinando a tale proposito adeguate risorse ed energie, poiché ne hanno un ritorno in termini di qualità della produzione e della immagine. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Tutela dell’ambiente e della salute - Valore costituzionalmente garantito - Art. 32 Cost. - Tutela di concomitanti interessi costituzionalmente protetti - Libertà di iniziativa economica e d’impresa - Adeguato contemperamento - Punto di equilibrio individuato dal legislatore nel principio “chi inquina paga”. La tutela della salute e dell’ambiente diviene effettiva solo laddove essa sia supportata da idonea istruttoria ed adeguata ponderazione degli interventi necessari, sotto il profilo scientifico, e sia altresì coordinata e contemperata con la tutela di altri valori costituzionali come la libertà di impresa e di iniziativa economica, i quali assicurano il substrato indispensabile alla efficace tutela della salute e della integrità psicofisica, perché permettono sia l’evoluzione tecnologica e produttiva, sia il diritto al lavoro ed allo sviluppo sociale della persona umana, nelle formazioni ove essa svolge la propria personalità. La doverosa attività repressiva (così come quella innanzitutto preventiva) degli scempi ambientali, anche se prevalentemente finalizzata dall’ordinamento alla tutela della salute umana, prima ancora che alla conservazione dell’ecosistema,non può certamente realizzarsi in spregio di altri principi e valori egualmente contemplati e protetti dalla Costituzione, né violando e sovvertendo le più elementari normative generali sul procedimento amministrativo e/o quelle settoriali e specifiche in tema di tutela e risanamento ambientale. Ed invero, il valore fondamentale della salute umana (art. 32 Cost), nonostante il suo carattere primario ed assoluto, deve necessariamente confrontarsi e coordinarsi con altri valori di eguale dignità costituzionale, rispetto ai quali può porsi in conflitto, di guisa che l’assolutezza e l’incomprimibilità del diritto alla salute non può giustificare il sacrificio (a volte totale) di ogni altro valore e bene giuridico in conflitto (potenziale o reale) con esso (cfr. tra le tante, Cass. Civ. II, 6.4.1983, n. 2396), proprio perché l’esistenza di concomitanti tutele di altri interessi costituzionalmente protetti costituisce un limite oggettivo alla assoluta ed illimitata prevalenza del bene salute, rispetto a tutti gli altri indicati dalla tavola di valori costituzionali (in tal senso, sostanzialmente, Corte Cost. 18.07.1983, nr. 212). Il valore, predominante, della tutela della salute, ex art. 32 Cost. (che comprende anche il diritto alla salubrità dell’ambiente), non può essere inteso, quindi, come ragione per sopprimere o svuotare di contenuto il diritto alla libertà di iniziativa economica e di impresa, così come quest’ultimo non può essere utilizzato a pretesto per depauperare il territorio, impoverendone le risorse e infliggendo gravi sofferenze alle persone ed alle comunità che vi risiedono; né può, in alcun modo, giustificare la violazione di altri principi e normative (che esigono eguale rispetto in uno Stato di diritto) in nome di un malinteso senso di assolutezza e preminenza del diritto alla salute ed alla salubrità dell’ambiente. Il giusto punto di equilibrio tra i valori costituzionali che si sono rappresentati è, pertanto, di competenza del legislatore e, nel caso della tutela ambientale, è stato individuato nel principio di origine comunitaria “chi inquina paga” e nella relativa disciplina. La P.A. è chiamata, con azione mirata, corretta, partecipata ed efficace, ad assicurare in pratica il rispetto della gerarchia dei valori costituzionali che fonda la giusta valorizzazione di ognuno di essi, in una armonica visione di insieme (cfr. Corte Costituzionale, 7 novembre 2003, nr. 331, in materia di legislazione urbanistica regionale; Consiglio di Stato, V, 22 settembre 1999 nr. 1138; Cass. Civile, II, 6 aprile 1983, nr. 2396). Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Tutela ambientale - Rapporto tra indagine scientifica e poteri politici o amministrativi - Istruttoria tecnica sui progetti di bonifica - Interventi del Ministero dell’ambiente - Limiti. Il presupposto essenziale di efficacia di una azione dei pubblici poteri nel campo della tutela ambientale, ove sono predominanti i contenuti tecnico-scientifici, è che essa nasca da una indagine del tutto autonoma dalle “direttive” politiche o amministrative: deve cioè trattarsi di una indagine scientifica “libera” di ricercare ed indagare i presupposti, le caratteristiche ed i rimedi da adottare per contrastare efficacemente le situazioni di inquinamento. E’ proprio dell’attività scientifica, infatti, ricercare le cause dei fenomeni naturali con i quali l’Uomo si confronta, e per farlo deve indagarne gli effetti, ai fini della cognizione delle cause, senza che sussistano condizionamenti del pensiero diversi da quelli propri delle sole regole del metodo scientifico. Correlativamente, spetta invece all’attività amministrativa adoperarsi affinchè si apprestino i mezzi, le risorse e le tecnologie necessarie al pubblico scopo ed interesse, avvalendosi dei risultati della ricerca, ma senza ovviamente poterne condizionare l’andamento, a pena di inaccettabili commistioni tra discrezionalità politico-amministrativa e rigore scientifico. In tal senso, è necessario che dapprima vengano posti in essere tutti gli studi necessari a fornire all’organo amministrativo o politico procedente la completa cognizione di causa, individuando cause ed effetti dei fenomeni scientifici sui quali devono essere assunte le determinazioni dell’Autorità; e poi che queste ultime vengano assunte dietro ponderata valutazione amministrativa delle risultanze degli studi scientifici, volta ad apprestare ed organizzare i mezzi tecnici e finanziari, ed a valutare altresì quegli apporti tecnici, scientifici e consultivi che le parti interessate o controinteressate possono fornire (le quali, a loro volta, devono essere messe, concretamente, in condizioni di farlo). Conseguentemente, in ordine allo svolgimento dell’istruttoria tecnica sui progetti di bonifica, (art. 15 D.M. n. 471/1999) al Ministero dell’Ambiente non è attribuito uno specifico potere di valutazione tecnica concernente l’efficacia delle previsioni progettuali prospettate dal proponente (responsabile dell’inquinamento o - come nel caso di specie - proprietario del terreno inquinato). Tale potere è invece affidato all’A.N.P.A. e alle diverse A.R.P.A. (in relazione alle regioni di volta in volta interessate) e all’Istituto Superiore di Sanità. Il Ministero, nella fase dell’istruttoria tecnica sui progetti in questione, è in una duplice posizione di natura doverosa: da un lato infatti deve necessariamente avvalersi delle figure soggettive sopra richiamate per la valutazione tecnica dei progetti; dall’altro, è tenuto ad acquisire i risultati dell’istruttoria ed a tener conto di questi nel provvedere all’approvazione definitiva degli elaborati progettuali. Non può invece interloquire attraverso la prescrizione di modifiche tecniche ai progetti presentati, modifiche che evidentemente presuppongono una preliminare valutazione tecnica che - come detto - appartiene invece agli enti di cui all’art. 15, comma 3, del d.m. n. 471/1999” (TAR Piemonte, Sez. II, 16 gennaio 2006, n. 89). Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Analisi e verifica dei contaminanti - Mancanza di specifici parametri normativi - Integrazione amministrativa - Modalità. In relazione al “metodo” scientifico di analisi e di verifica dei contaminanti, laddove non siano rinvenibili nel sistema normativo specifici parametri di analisi, o, se esistenti, si ritengano solo parziali e insufficienti, detti parametri dovranno essere adottati (o integrati) dall’Amministrazione, con atto da fondarsi sulle elaborazioni scientifiche corrispondenti al migliore apporto allo stato dell’arte e della tecnica, “nel” procedimento (e quindi con possibilità di partecipazione da parte dei privati interessati). (Nella specie, si dibatteva intorno alla possibilità di utilizzare i parametri di cui all’allegato 1 del DM n. 471/1999 agli studi dei sedimenti marini, laddove la disciplina regolamentare ivi contenuta è diretta solo alla campionatura dei suoli, del sottosuolo, delle acque di falda e delle acque superficiali: l’estensione delle relative misurazioni ed applicazione dei parametri ivi previsti ai sedimenti - da un punto di vista strettamente giuridico - non è stata ritenuta illegittima, ma, si è affermato, deve essere il frutto di una apposita valutazione condotta nel procedimento). Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Procedimento di bonifica e M.I.S.E. - Differenza - Contaminazione repentina e contenimento della matrice compromessa - Fenomeni di inquinamento storici e recupero dell’area inquinata. La Messa in Sicurezza di Emergenza (M.I.S.E.) non può essere utilizzata come una sorta di corsia preferenziale per ottenere nel minor tempo possibile l’intervento di disinquinamento al di fuori delle più complesse prescrizioni imposte per legge alla bonifica: l’art. 240 del d.lgs. n. 152/2006 prevede infatti che la M.I.SE. possa essere disposta solo in caso di eventi di contaminazione repentini, non invece a fronte di fenomeni di contaminazione storica. Le misure previste ai fini della bonifica sono di certo più gravose da un punto di vista procedimentale, ma lo sono perché il legislatore si pone di mira obiettivi di qualità ambientale e di recupero dell’ambiente dall’inquinamento molto più approfonditi, radicali, complessi e strutturati, di quelli ottenibili con una MISE, ossia quegli unici tipi di obiettivi che possono assicurare il reale recupero del tessuto ambientale compromesso, laddove la MISE è istituto (tecnico, prima che giuridico), volta al solo “contenimento” della matrice compromessa, ossia alla limitazione degli effetti dell’inquinamento allo scopo di impedirne l’ulteriore propagazione, non certamente idonea quindi al recupero di essa. Quindi, abusando della MISE come strumento alternativo alla procedura tipica ed effettiva, non solo si produce una attività amministrativa illegittima, ma si compromette gravemente, nel merito, la efficacia e la efficienza dell’azione amministrativa e la qualità del recupero ambientale che non può che essere gravemente sminuito da una azione affrettata e, come tale, superficiale. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Procedimento di bonifica ex D. Lgs. n. 152/2006 - Fasi - Individuazione. La prescrizione diretta alla trasmissione del progetto definitivo di bonifica dei suoli e all’adeguamento degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda nel termine di trenta giorni viola le procedure di cui al D. Lgs. n. 152/2006, il quale prevede, preliminarmente, la necessaria predisposizione di un “piano di caratterizzazione”, l’obbligo di procedere poi alla determinazione dei valori soglia ed infine un termine non inferiore a sei mesi per l’esecuzione della bonifica. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Bonifica - Progetto di bonifica approvato con decreto interministeriale - Modifiche - Condizioni - Fattispecie: imposizione di un sistema di barrieramento fisico in luogo di quello idraulico già approvato. Le modifiche ad un progetto di bonifica di aree ricadenti nell’ambito di un sito di interesse nazionale, già approvato con decreto interministeriale, possono essere deliberate solo con la rielaborazione degli obiettivi di bonifica, preceduta dall’analisi partecipata ed in contraddittorio con la società stessa del raggiungimento dei precedenti obiettivi (o delle cause del mancato raggiungimento) e della insufficienza di essi (poichè, se si impone un ripensamento della bonifica, è evidente che ciò può essere fatto solo laddove i precedenti obiettivi non sono stati raggiunti per insufficienza o inidoneità delle prescrizioni progettuali oppure, se sono stati raggiunti, erano gli stessi obiettivi ad essere inadeguati). (Nella specie, è stata ritenuta illegittima, relativamente ad un progetto di bonifica della falda già approvato, la richiesta modifica del barrieramento idraulico in barrieramento fisico ). Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Sedimenti contaminati - Natura di rifiuto anteriormente alla loro asportazione - Esclusione. I sedimenti, prima della loro eventuale asportazione, laddove eventualmente contaminati, non costituiscono ancora rifiuti, ma vanno qualificati come matrici ambientali, da sottoporre agli opportuni interventi di bonifica. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Classificazione di un rifiuto come pericoloso - Livello di concentrazione delle sostanze pericolose - Predeterminazione delle concentrazioni - Art. 252, c. 5 D.Lgs. n. 152/2006 - Interferenze decisionali ministeriali - Illegittimità. Laddove, ai fini della classificazione dei rifiuti, la normativa di riferimento va individuata nella Decisione UE 200/532/CE, nella Direttiva MATT del 9 Aprile 2002 e nel Dlgs. 152/06 parte quarta All.D., secondo la quale un rifiuto è classificato come pericoloso solo se le sostanze pericolose raggiungono determinate concentrazioni, tali concentrazioni vanno predeterminate (e poi riscontrate) ex art. 252, comma 5, del d.lgs n. 152 del 2006 tramite appositi organi tecnici e senza possibilità di interferenze decisionali del Ministero (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II - 16 gennaio 2006, n. 89, cit.). Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Gestione dei rifiuti prodotti nel corso delle opere di bonifica - Autorizzazione unica rilasciata nel decreto ministeriale di approvazione del progetto di bonifica - Sufficienza. Tutte le autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti prodotti nel corso delle opere di bonifica sono da ritenersi assorbite dall’autorizzazione rilasciata con il decreto interministeriale relativo all’intervento di bonifica, ai sensi dell’art. 10, comma 10, del d.m. n. 471 del 1999, come richiamato dal successivo art. 15, comma 6. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
INQUINAMENTO - Caratterizzazione dei suoli - Frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm - Valore rappresentativo della totalità del terreno campionato - Esclusione - Illegittimità della relativa prescrizione. E’ illegittima la prescrizione con cui si imponga, in sede di caratterizzazione dei suoli, di effettuare le analisi sulla sola frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm e di confrontare i risultati delle analisi condotte su detta frazione, ai fini della successiva bonifica, con i limiti tabellari di cui agli allegati al d.m. n. 471 del 199. Seguendo tale procedura, infatti, la quantità di inquinante presente sul sito si determinerebbe solo in relazione alla frazione più fine, in contrasto con il DM 471/99 e il DM 13.9.1999 che prescrivono che, ai fini della rappresentazione dello stato di contaminazione di un terreno, sia considerato tutto il materiale secco del terreno medesimo e non solo una sua frazione, ottenuta per effetto di una operazione di concentrazione e che può essere percentualmente piccola. Se appare quindi giusto riferire il risultato ottenuto dall’analisi della frazione granulometrica passante al vaglio di 2 mm alla sola frazione fine del terreno, è invece inappropriato considerare tale valore come rappresentativo della totalità del terreno campionato. Il terreno campionato può infatti essere costituito da diverse granulometrie: quella inferiore a 2 mm, dove può concentrarsi la maggior parte dell’inquinamento; quella compresa tra 2 mm e 2 cm, che tendenzialmente può essere meno inquinata perché ha scarso potere assorbente sulle particelle organiche ed inorganiche ed infine quella superiore ai 2 cm che viene scartata al momento della composizione del campione da analizzare. Per l’esistenza di tali tipi di suddivisione non è corretto attribuire il valore misurato nella frazione inferiore a 2mm, più suscettibile all’inquinamento, a tutto il campione, perché si opererebbe una vera e propria operazione di concentrazione, non corrispondente alla reale situazione presente nel terreno. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I. s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric. - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
Consiglio di Stato , sentenza n. 3792/2007
19/07/07 11:17
FONTE:www.greenreport.it
Il Consiglio di Stato con sentenza 3792/2007 individua nell’ente comunale l’autorità abilitata al rilascio dei titoli autorizzativi necessari.
Il Consiglio si pronuncia a seguito di ricorso del Comune di Nola sull’annullamento della delibera della Giunta Regionale della Campania. Tale provvedimento individuava il Comune quale ente abilitato al rilascio dell’autorizzazione relativa all’istallazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e alla modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi. Il giudice di primo grado, invece annullava il provvedimento perché in contrasto con la legge regionale e con la normativa nazionale sulle comunicazione elettroniche (Dlgs 259/2003).
Il codice delle comunicazioni non indica con precisione quale ente debba avere tali competenze. Ma secondo il Consiglio di Stato l’interpretazione corretta di “ente pubblico” – locuzione usata dalla norma sulle telecomunicazioni - è quella che individua il comune come l’autorità preposta al rilascio.
Del resto la costituzione all’art. 118 dichiara una preferenza per il livello comunale nella gestione delle funzioni amministrative riguardanti lo stesso territorio. E’ infatti il comune l’ente che più degli altri favorisce la massima vicinanza tra i cittadini, destinatari delle funzioni pubbliche e l’istituzione. Dunque l’attribuzione della funzione al comune è la regola e non l’eccezione.
E una ulteriore conferma viene fornita dallo stesso codice sulle telecomunicazioni che equipara a tutti gli effetti gli impianti alle opere di urbanizzazione primaria. Allora se le opere di edilizia devono essere sempre autorizzate dal comune anche gli impianti di telecomunicazione dovranno ricevere lo stesso trattamento.
E non solo perché a seguito di futura modifica del Testo unico ambientale le opere di telefonia mobile rischiano di essere sottoposte alla procedura di valutazione d’impatto ambientale (Via).
E visto che essa mira a prevedere gli effetti diretti ed indiretti sull’ambiente dei progetti pubblici e privati in modo da prevenire, evitare o ridurre quelli dannosi, il rilascio dell’autorizzazione sarà condizionato dall’esito più o meno positivo della valutazione.
Lo schema di decreto riformula la parte II del Dlgs 152/06 dedicata anche alla Via e punta ad accogliere parte delle censure avanzate dall’Unione europea. Censure in merito alla non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie e nello specifico al mancato recepimento di alcune categorie di opere - previste nella disciplina comunitaria, ma non in quella statale del 2006 - da sottoporre a Via.
A seguito della revisione non solo si ammette il possibile impatto sull’ambiente dell’opera, ma si ammette che l’impatto debba essere valutato nella sua globalità La Via ha la funzione di valutare gli effetti che il progetto produce su una serie di fattori fra cui la salute dell’uomo, ma anche su fattori diversi come acqua, suolo, aria, paesaggio, beni materiali e culturali. In astratto si potrebbe quindi verificare che la costruzione non venga autorizzata sia perché nociva per la salute umana sia perché non in sintonia con il paesaggio circostante (cosa che avviene ed è avvenuto anche per le centrali eoliche).
Il Consiglio di Stato con sentenza 3792/2007 individua nell’ente comunale l’autorità abilitata al rilascio dei titoli autorizzativi necessari.
Il Consiglio si pronuncia a seguito di ricorso del Comune di Nola sull’annullamento della delibera della Giunta Regionale della Campania. Tale provvedimento individuava il Comune quale ente abilitato al rilascio dell’autorizzazione relativa all’istallazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e alla modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi. Il giudice di primo grado, invece annullava il provvedimento perché in contrasto con la legge regionale e con la normativa nazionale sulle comunicazione elettroniche (Dlgs 259/2003).
Il codice delle comunicazioni non indica con precisione quale ente debba avere tali competenze. Ma secondo il Consiglio di Stato l’interpretazione corretta di “ente pubblico” – locuzione usata dalla norma sulle telecomunicazioni - è quella che individua il comune come l’autorità preposta al rilascio.
Del resto la costituzione all’art. 118 dichiara una preferenza per il livello comunale nella gestione delle funzioni amministrative riguardanti lo stesso territorio. E’ infatti il comune l’ente che più degli altri favorisce la massima vicinanza tra i cittadini, destinatari delle funzioni pubbliche e l’istituzione. Dunque l’attribuzione della funzione al comune è la regola e non l’eccezione.
E una ulteriore conferma viene fornita dallo stesso codice sulle telecomunicazioni che equipara a tutti gli effetti gli impianti alle opere di urbanizzazione primaria. Allora se le opere di edilizia devono essere sempre autorizzate dal comune anche gli impianti di telecomunicazione dovranno ricevere lo stesso trattamento.
E non solo perché a seguito di futura modifica del Testo unico ambientale le opere di telefonia mobile rischiano di essere sottoposte alla procedura di valutazione d’impatto ambientale (Via).
E visto che essa mira a prevedere gli effetti diretti ed indiretti sull’ambiente dei progetti pubblici e privati in modo da prevenire, evitare o ridurre quelli dannosi, il rilascio dell’autorizzazione sarà condizionato dall’esito più o meno positivo della valutazione.
Lo schema di decreto riformula la parte II del Dlgs 152/06 dedicata anche alla Via e punta ad accogliere parte delle censure avanzate dall’Unione europea. Censure in merito alla non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie e nello specifico al mancato recepimento di alcune categorie di opere - previste nella disciplina comunitaria, ma non in quella statale del 2006 - da sottoporre a Via.
A seguito della revisione non solo si ammette il possibile impatto sull’ambiente dell’opera, ma si ammette che l’impatto debba essere valutato nella sua globalità La Via ha la funzione di valutare gli effetti che il progetto produce su una serie di fattori fra cui la salute dell’uomo, ma anche su fattori diversi come acqua, suolo, aria, paesaggio, beni materiali e culturali. In astratto si potrebbe quindi verificare che la costruzione non venga autorizzata sia perché nociva per la salute umana sia perché non in sintonia con il paesaggio circostante (cosa che avviene ed è avvenuto anche per le centrali eoliche).
TAR VENETO, Sez. III, 6 luglio 2007, sentenza n. 2290
17/07/07 08:40
INQUINAMENTO ACUSTICO - INQUINAMENTO ATMOSFERICO
- Industria insalubre di prima classe
(carrozzeria) - Danno e pericolo per la salute
pubblica - Ordinanza di cessazione dell'attività
- Natura - Ordinanza ex art. 38 L. n. 142/1990 -
Esclusione - Ordinanza ex art.t. 216 e 217
T.U.L.San. - Fondamento. Il provvedimento con la
quale il sindaco, dopo aver rilevato la
persistente inottemperanza alle prescrizioni
imposte dal Comune al fine di prevenire il danno
e il pericolo alla salute pubblica, imponga al
titolare la cessazione di un'attività di
carrozzeria causa di inquinamento acustico e
atmosferico, classificata come industria
insalubre di prima classe (d.m. 19 novembre 1981)
e situata nell'abitato, va correttamente
qualificato come ordinanza ex artt. 216 e 217 del
T.U.L.San., a prescindere dal richiamo all'art.
38 della L n. 142/1990, contenuto nelle premesse
dell'atto. Sicchè, ai fini della sua emanazione,
non è richiesta la sussistenza di un evento di
carattere eccezionale e imprevedibile, tale da
concretare un grave pericolo di danno imminente
al quale rimediare con provvedimenti extra
ordinem. Pres. f.f. Depiero, Est. Buricelli -
Z.V. (avv.ti Zago e Zambelli) c. Comune di
Albignasego (avv. Cartia), riunito ad altri ric.
- T.A.R. VENETO, Sez. III - 6 luglio 2007, n.
2290
TAR VENETO, Sez. III, 2 luglio 2007, sentenza n. 2114
17/07/07 08:39
INQUINAMENTO - Serbatoi interrati - D.lgs. 152/99
e d.m. 471/99 - Sostanze inquinanti - Idrocarburi
totali - Piombo tetraetile - Concentrazioni
massime ammissibili - Parametri aggiuntivi
introdotti dalla Regione - Illegittimità. I
parametri di riferimento fissati all’esito del
procedimento di approvazione previsto dal
legislatore delegato (d.lgs. n. 152/1999),
riportati nell’allegato 1, tab. 1 e 2 del d.m. n.
471/99, non possono essere modificati né in sede
di conferenze di servizi né in esito al solo
parere dell’Istituto superiore della sanità.
Sicchè, in assenza della prescritta
procedimentalizzazione, sono illegittimi tutti i
parametri aggiuntivi introdotti dalla Regione con
delibera della giunta regionale n. 3964/2004,
nonché i provvedimenti comunali applicativi,
trattandosi nella specie della materia della
distribuzione di carburanti che, pur rientrando
nella competenza regionale, intercetta ambiti di
attribuzione di materie quali quella ambientale
ove insistono anche competenze statali.
(Fattispecie in materia di rimozione di serbatoi
interrati presso gli impianti stradali di
carburanti: in conformità ad un parere ISS, la
regione aveva individuato per gli idrocarburi
totali un valore di concentrazione limite
ammissibile nelle acque sotterranee pari a 10
µg/1 - ossia quello previsto dal d.P.R. 24 maggio
1988, n. 236 per le acque potabili - , in luogo
dei 350 µg/1 previsti dalla tabella 2, voce 90,
dell'allegato 1 al d.m. n. 471/1999; per il
piombo tetraetile era stato assunto, sempre sulla
scorta delle indicazioni dell'ISS, un valore di
concentrazione limite ammissibile pari a 0,5
µg/1). Pres. De Zotti, Est. Savoia - E. s.r.l.
(avv.ti Zanchini, Angeloni e Pavanini ) c.
Regione Veneto (avv.ti Morra, Peagno e Munari) e
altro (n.c.), riunito ad altri ric. - T.A.R.
VENETO, Sez. III - 2 luglio 2007, n. 2114
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. I, 9 luglio 2007, n. 6586
17/07/07 08:39
PROCEDURE E VARIE - Provvedimenti cautelari -
Sospensioni di atti ad efficacia generale -
Limiti soggettivi - Efficacia erga omnes -
Fattispecie : sospensione del DM 25/03/2005 che
ha estromesso dal novero delle aree protette le
zone SIC e ZPS. Sui limiti soggettivi dei
provvedimenti cautelari che sospendono atti ad
efficacia generale si registrano opposti
orientamenti, ora sostenendosene l’efficacia erga
omnes, ora invece ritenendola limitata inter
partes siccome circoscritta al solo interesse
dedotto in giudizio. Corretta appare la prima
soluzione: per la sua funzione anticipatoria
degli effetti della decisione sul merito,
l’ordinanza cautelare di sospensione emanata ai
sensi degli artt. 21 e 33 l. 6 dicembre 1971 n.
1034, pur essendo provvisoria e temporanea, priva
di efficacia ex tunc gli atti impugnati con
conseguenze corrispondenti a quelle proprie delle
pronunce d’annullamento; perciò, se non
diversamente disposto, ogni qual volta gli
effetti demolitori della sentenza di annullamento
sono destinati a prodursi erga omnes per la
natura generale ed inscindibile dell'atto
caducato, anche la sospensione, in via cautelare,
dei suoi effetti opera non limitatamente alle
parti del giudizio, ma nei confronti della
generalità dei consociati. Il problema
dell’eccedenza degli effetti del pronunciamento
cautelare rispetto all’interesse azionato dal
ricorrente non può essere risolto al di fuori del
processo cui la pronuncia appartiene, ma va
prevenuto con la decisione stessa, avendo cura di
restringere la portata effettuale del
provvedimento giudiziale nei limiti
dell’interesse del ricorrente. Se una tale
limitazione non è desumibile dalla decisione, non
può essere introdotta dall’esterno. (Nella
specie, l’amministrazione regionale aveva
espresso parere favorevole di valutazione di
incidenza con esclusione della procedura di VIA,
per un progetto che avrebbe dovuto essere
realizzato in un’area SIC e ZPS. Con
deliberazione del Comitato per le Aree naturali
protette del 2/12/1996 le aree SIC e ZPS venivano
qualificate come rientranti nel novero delle aree
protette. Tale ultima deliberazione era
successivamente annullata con DM 25/03/2005, la
cui efficacia veniva tuttavia sospesa con
ordinanza del TAR Lazio n. 6856/2005, nel corso
di un giudizio non ancora definito nel merito:
sicchè al momento dell’adozione dei provvedimenti
impugnati il DM che aveva estromesso le zone SIC
e ZPS dal novero delle aree naturali protette era
già sospeso dalla decisione cautelare del T.A.R.
del Lazio). Pres. Guida, Est. Guarracino - W.W.F.
Onlus (avv. Balletta) c. Comune di Piano di
Sorrento (avv. Pinto), Regione Campania (avv.
Buondonno), Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 9 luglio 2007,
n. 6586
CORTE DI CASSAZIONE penale, Sez. III, 3/05/2007 (Ud. 16/01/2007), Sentenza n. 16846
17/07/07 08:38
RIFIUTI - Rifiuti non pericolosi - Rifiuti
accumulati lungo una scarpata - Deposito
temporaneo - Esclusione - Violazione degli artt.
14, c. 1 e 51, c. 2 del d.lgs. n. 22/1997
(Decreto Ronchi) ora D.Lgs. n. 152/2006, art.
183, lett. M) - Fattispecie. I rifiuti accumulati
lungo una scarpata non configurano un deposito
temporaneo, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997,
art. 6, lett. m), allorquando gli stessi si
trovano raccolti in un’area diversa dal loro
luogo di produzione e non sono raggruppati per
tipi o per categorie omogenee (contravvenendo
così ai requisiti ora richiesti anche dal D.Lgs.
n. 152 del 2006, art. 183, lett. m). Pres. Papa -
Est. Onorato- Ric. R.P.F. ed altri. CORTE DI
CASSAZIONE penale, Sez. III, 3/05/2007 (Ud.
16/01/2007), Sentenza n. 16846
RIFIUTI - Rifiuti non pericolosi - Deposito incontrollato - Operazioni maldestre di movimentazione - Corresponsabilità dei soci coamministratori - Sussistenza - D.Lgs. n. 22/ 1997, art. 51. Ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, sussiste la corresponsabilità dei soci coamministratori che contravvengono all'obbligo di vigilanza che loro incombe. Nella specie, il deposito irregolare di rifiuti (consistenti in inerti provenienti da demolizioni, calcinacci, mattoni, pezzi di asfalto, terriccio etc) accumulati lungo una scarpata che di fatto non poteva qualificarsi episodio improvviso e imprevedibile ma era perdurante nel tempo, come dimostrato dalla circostanza che esso era il risultato di plurime operazioni maldestre di movimentazione effettuate e che fu oggetto di segnalazione alla polizia prima del sopralluogo effettuato da questa. Pres. Papa - Est. Onorato- Ric. R.P.F. ed altri. CORTE DI CASSAZIONE penale, Sez. III, 3/05/2007 (Ud. 16/01/2007), Sentenza n. 16846
RIFIUTI - Rifiuti non pericolosi - Deposito incontrollato - Operazioni maldestre di movimentazione - Corresponsabilità dei soci coamministratori - Sussistenza - D.Lgs. n. 22/ 1997, art. 51. Ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, sussiste la corresponsabilità dei soci coamministratori che contravvengono all'obbligo di vigilanza che loro incombe. Nella specie, il deposito irregolare di rifiuti (consistenti in inerti provenienti da demolizioni, calcinacci, mattoni, pezzi di asfalto, terriccio etc) accumulati lungo una scarpata che di fatto non poteva qualificarsi episodio improvviso e imprevedibile ma era perdurante nel tempo, come dimostrato dalla circostanza che esso era il risultato di plurime operazioni maldestre di movimentazione effettuate e che fu oggetto di segnalazione alla polizia prima del sopralluogo effettuato da questa. Pres. Papa - Est. Onorato- Ric. R.P.F. ed altri. CORTE DI CASSAZIONE penale, Sez. III, 3/05/2007 (Ud. 16/01/2007), Sentenza n. 16846
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 5 Aprile 2007 (Ud. 13/12/2006), Sentenza n. 14185
17/07/07 08:38
RIFIUTI - Attività di demolizioni edili -
Reimpiego - Materie prime secondarie - Disciplina
applicabile - Art. 7, 3° c. - lett. b), D.Lgs. n.
22/1997 - Art. 14 D.L. n. 138/2002 - Art. 184, 3°
c. lett. b), D.Lgs. n. 152/2006. In tema di
residui delle attività di demolizioni edili e del
loro reimpiego l’applicabilità dell’abrogato art.
14 D.L. 138/2002 era subordinata alla condizione
che risultasse certa : a) l’individuazione del
produttore e/o detentore dei materiali; b) la
provenienza degli stessi, c) la sede ove sono
destinati, il loro utilizzo in un ulteriore ciclo
produttivo. La situazione non muta alla stregua
della normativa introdotta dal D.Lgs. n.
152/2006, tenuto conto che il materiale
utilizzato (misto di mattoni e cemento
provenienti da demolizioni) non può qualificarsi
"materia prima secondaria", ai sensi dell'art.
181, contrai 6 e 13, del D.Lgs. n. 152/2006,
anche in mancanza del decreto ministeriale di
attuazione previsto dal 6 comma. Pres. papa Est.
Fiale Ric. Brugnera ed altro. CORTE DI CASSAZIONE
Penale Sez. III, del 5 aprile 2007 (Ud. 13 dic.
2006), Sentenza n. 14185
Sentenza della Corte di Cassazione 13754/2007 ridefinisce quando la sansa è rifiuto
13/07/07 08:11
( FONTE : www.greenreport.it )
LIVORNO. La sansa che necessita di trasformazione per essere utilizzata come combustibile è un rifiuto. Lo afferma la Corte di cassazione con sentenza 13754 del 2007 che esclude l’olio di sansa dalla nozione di sottoprodotto contenuta dal testo unico ambientale.
La suprema corte stabilisce espressamente che la sansa di oliva disoleata deve avere, tra le condizioni per il riutilizzo delle biomasse combustibili, determinate caratteristiche tecniche ottenibili tramite apposito e peculiare trattamento preliminare. La sentenza ha ribadito le condizioni che rendono possibile l’esclusione dei residui di lavorazione dall’applicazione della normativa sui rifiuti sottolineando la necessità dell’assenza di trasformazione preliminare e dell’utilizzo certo.
Ai sensi delle disposizioni sui rifiuti, il sottoprodotto è quello proveniente dall’attività dell’impresa che pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturisce in via continua dal processo industriale. E’ destinato, tale e quale, ad un ulteriore impiego o al consumo nella stessa impresa che lo ha prodotto o in altre. Per essere tale, il sottoprodotto non solo non deve essere modificato nella sua identità, nelle sue caratteristiche merceologiche di qualità, nelle sue proprietà attraverso operazioni preliminari, ma deve essere anche utilizzato in maniera certa e non eventuale. Il che significa che al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto deve essere verificata la corrispondenza agli standard merceologici alle norme tecniche di sicurezza e di settore.
Quindi, a parte le condizioni tecniche di utilizzo fornite dalla normativa di riferimento e la riproduzione del testo unico nella parte dell’aria della distinzione fra biomasse/combustibile – biomasse/rifiuto, resta il problema della definizione certa di rifiuto.
E nel frattempo in parlamento la revisione sul dlgs 152/06 continua. E’ stata presentata la proposta di allargare la nozione di “rifiuto” e di eliminare la definizione di sottoprodotto.
In assenza di una nozione certa e non equivoca di rifiuto non resta altro, quindi, che rifarsi ed affidarsi alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza con riferimento a singoli casi concreti.
LIVORNO. La sansa che necessita di trasformazione per essere utilizzata come combustibile è un rifiuto. Lo afferma la Corte di cassazione con sentenza 13754 del 2007 che esclude l’olio di sansa dalla nozione di sottoprodotto contenuta dal testo unico ambientale.
La suprema corte stabilisce espressamente che la sansa di oliva disoleata deve avere, tra le condizioni per il riutilizzo delle biomasse combustibili, determinate caratteristiche tecniche ottenibili tramite apposito e peculiare trattamento preliminare. La sentenza ha ribadito le condizioni che rendono possibile l’esclusione dei residui di lavorazione dall’applicazione della normativa sui rifiuti sottolineando la necessità dell’assenza di trasformazione preliminare e dell’utilizzo certo.
Ai sensi delle disposizioni sui rifiuti, il sottoprodotto è quello proveniente dall’attività dell’impresa che pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturisce in via continua dal processo industriale. E’ destinato, tale e quale, ad un ulteriore impiego o al consumo nella stessa impresa che lo ha prodotto o in altre. Per essere tale, il sottoprodotto non solo non deve essere modificato nella sua identità, nelle sue caratteristiche merceologiche di qualità, nelle sue proprietà attraverso operazioni preliminari, ma deve essere anche utilizzato in maniera certa e non eventuale. Il che significa che al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto deve essere verificata la corrispondenza agli standard merceologici alle norme tecniche di sicurezza e di settore.
Quindi, a parte le condizioni tecniche di utilizzo fornite dalla normativa di riferimento e la riproduzione del testo unico nella parte dell’aria della distinzione fra biomasse/combustibile – biomasse/rifiuto, resta il problema della definizione certa di rifiuto.
E nel frattempo in parlamento la revisione sul dlgs 152/06 continua. E’ stata presentata la proposta di allargare la nozione di “rifiuto” e di eliminare la definizione di sottoprodotto.
In assenza di una nozione certa e non equivoca di rifiuto non resta altro, quindi, che rifarsi ed affidarsi alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza con riferimento a singoli casi concreti.
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 19 giugno 2007 (C.C. 30/05/2007), n. 6205
05/07/07 15:55
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E
AMBIENTALI - Muro di sostegno in area vincolata -
Permesso di costruire - Necessità - Demolizione -
Art. 146 D.L.vo 42/2004 (“Codice Urbani”).
L’opera consistente nella costruzione di un
manufatto edilizio fuori terra, (nella specie
muro di sostegno in area vincolata) può
senz’altro qualificarsi “nuova costruzione”,
attesa la permanente trasformazione del
territorio indotta dalla edificazione, con la
conseguenza che l’intervento deve essere
previamente munito di permesso di costruire e la
sua edificazione abusiva è sanzionabile con la
demolizione. Pres. Giamportone, Eest. Abbruzzese
- Mele (avv. Artiaco) c. Comune di Pozzuoli (avv.
Starace). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 19 giugno
2007 (C.C. 30/05/2007), n. 6205
URBANISTICA E EDILIZIA - Opera abusiva - Muro di sostegno - Opera pertinenziale - Esclusione - Art.3, lett.e.1) del D.P.R. 380/2001. Rientra nella disciplina edilizia, art.3, lett.e.1) del D.P.R. 380/2001, la costruzione di un muro di sostegno, trattandosi di costruzione di manufatto edilizio fuori terra, non potendosi la costruzione qualificarsi opera pertinenziale stante l’autonoma funzione da esso svolta (di sostegno) rispetto al manufatto principale. Pres. Giamportone, Eest. Abbruzzese - Mele (avv. Artiaco) c. Comune di Pozzuoli (avv. Starace). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 19 giugno 2007 (C.C. 30/05/2007), n. 6205
URBANISTICA E EDILIZIA - Muro di recinzione e muro di sostegno - Distinzione e funzione. Il muro di recinzione ha funzione di delimitazione, protezione e eventualmente migliorativa sul piano estetico del manufatto principale, mentre il muro di sostegno, oltre all’eventualmente concomitante funzione di recinzione, ha specifica e autonoma funzione di contenimento (cfr.TAR Piemonte, sez.I, 26.4.2004, n.680; 7.5.2003, n.657; TAR Lazio, LT, 7.3.2002, n.285; Cons. di Stato, sez.V, 26.10.1998, n.1537), richiedente struttura idonea alla prevenzione di dissesti idrogeologici e vieppiù necessitante del previo controllo delle competenti Autorità. Pres. Giamportone, Eest. Abbruzzese - Mele (avv. Artiaco) c. Comune di Pozzuoli (avv. Starace). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 19 giugno 2007 (C.C. 30/05/2007), n. 6205
URBANISTICA E EDILIZIA - Opera abusiva - Muro di sostegno - Opera pertinenziale - Esclusione - Art.3, lett.e.1) del D.P.R. 380/2001. Rientra nella disciplina edilizia, art.3, lett.e.1) del D.P.R. 380/2001, la costruzione di un muro di sostegno, trattandosi di costruzione di manufatto edilizio fuori terra, non potendosi la costruzione qualificarsi opera pertinenziale stante l’autonoma funzione da esso svolta (di sostegno) rispetto al manufatto principale. Pres. Giamportone, Eest. Abbruzzese - Mele (avv. Artiaco) c. Comune di Pozzuoli (avv. Starace). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 19 giugno 2007 (C.C. 30/05/2007), n. 6205
URBANISTICA E EDILIZIA - Muro di recinzione e muro di sostegno - Distinzione e funzione. Il muro di recinzione ha funzione di delimitazione, protezione e eventualmente migliorativa sul piano estetico del manufatto principale, mentre il muro di sostegno, oltre all’eventualmente concomitante funzione di recinzione, ha specifica e autonoma funzione di contenimento (cfr.TAR Piemonte, sez.I, 26.4.2004, n.680; 7.5.2003, n.657; TAR Lazio, LT, 7.3.2002, n.285; Cons. di Stato, sez.V, 26.10.1998, n.1537), richiedente struttura idonea alla prevenzione di dissesti idrogeologici e vieppiù necessitante del previo controllo delle competenti Autorità. Pres. Giamportone, Eest. Abbruzzese - Mele (avv. Artiaco) c. Comune di Pozzuoli (avv. Starace). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 19 giugno 2007 (C.C. 30/05/2007), n. 6205
CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA - Tribunale di 1° Sez. IV, 27 Giugno 2007, causa T‑182/06
05/07/07 15:55
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - ARIA - Emissioni di
particelle prodotte dai veicoli con motore diesel
- Ravvicinamento delle legislazioni -
Disposizioni nazionali in deroga - Rigetto da
parte della Commissione di un progetto di decreto
che anticipa l’abbassamento del valore limite
comunitario delle emissioni di particelle
prodotte da taluni veicoli nuovi con motore
diesel - Obbligo di diligenza e di motivazione -
Specificità del problema del rispetto da parte
dello Stato membro notificatore dei valori limite
comunitari di concentrazione di particelle
nell’aria ambiente. È pacifico e non controverso
che il problema delle emissioni di particelle
prodotte dai veicoli con motore diesel si pone in
modo acuto e giustifica, al livello comunitario,
misure regolamentari opportune. È altrettanto
pacifico che la misura nazionale notificata dal
Regno dei Paesi Bassi tende ad anticipare sul
loro territorio l’introduzione nelle regole
armonizzate di un valore limite di emissioni di
particelle figurante in una proposta di
regolamento in corso di negoziazione. Un siffatto
modo di procedere non è, in linea di principio,
incompatibile con l’art. 95, n. 5, CE, purché lo
Stato membro interessato dimostri che il lasso di
tempo necessario per l’entrata in vigore del
nuovo dispositivo armonizzato implicherà su tutto
o parte del suo territorio problemi particolari
che lo differenziano dagli altri Stati membri e
che rendono necessaria una misura di
anticipazione. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA'
EUROPEA - Tribunale di 1° Sez. IV, 27 Giugno
2007, causa T‑182/06
PROCEDURE E VARIE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Ravvicinamento delle legislazioni - Disposizioni nazionali in deroga - Rigetto da parte della Commissione di un progetto di decreto che anticipa l’abbassamento del valore limite comunitario delle emissioni di particelle prodotte da taluni veicoli nuovi con motore diesel - Obbligo di diligenza e di motivazione - Specificità del problema del rispetto da parte dello Stato membro notificatore dei valori limite comunitari di concentrazione di particelle nell’aria ambiente - Dec. 2006/372/CE. I nn. 4‑7 dell’art. 95 CE conferiscono agli Stati membri e alla Commissione il potere di derogare dall’applicazione dei provvedimenti di armonizzazione adottati per l’istituzione o il funzionamento del mercato comune nella misura in cui la protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro rende necessaria una siffatta deroga. Poiché tale disposizione ha natura di clausola di salvaguardia, costituisce un adattamento dell’organizzazione comune di mercato introdotto per preservare le condizioni di vita e di lavoro delle persone nella Comunità, obiettivo del Trattato altrettanto fondamentale quanto quello dell’armonizzazione delle legislazioni. Essa si applica in particolare ai casi in cui su tutto o parte del territorio di uno Stato membro si produce un nuovo fenomeno, che incide negativamente sull’ambiente o sull’ambiente di lavoro, che non è stato preso in considerazione nell’elaborazione delle regole armonizzate e cui occorre portare subito rimedio a livello nazionale, senza attendere una modifica della normativa comunitaria. Questa potrebbe essere, infatti, inadatta a risolvere il problema constatato, sia in ragione del carattere puramente locale del fenomeno, sia in ragione delle modalità particolari che esso localmente riveste e che sono incompatibili con i termini inerenti alla negoziazione e all’entrata in vigore di una nuova regola armonizzata. Contemplando il caso di un problema specifico di uno Stato membro insorto dopo l’adozione di una misura comunitaria di armonizzazione, l’art. 95, n. 5, CE esclude pertanto la possibilità che siano introdotte sul suo fondamento disposizioni nazionali che derogano alla regola armonizzata per fare fronte ad un rischio ambientale che presenta un carattere generale nella Comunità. Presenta carattere generale, e pertanto non è specifico ai sensi dell’art. 95, n. 5, CE, ogni problema che si pone in termini complessivamente analoghi in tutti gli Stati membri e si presta, di conseguenza, a soluzioni armonizzate a livello comunitario. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA - Tribunale di 1° Sez. IV, 27 Giugno 2007, causa T‑182/06
PROCEDURE E VARIE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Ravvicinamento delle legislazioni - Disposizioni nazionali in deroga - Rigetto da parte della Commissione di un progetto di decreto che anticipa l’abbassamento del valore limite comunitario delle emissioni di particelle prodotte da taluni veicoli nuovi con motore diesel - Obbligo di diligenza e di motivazione - Specificità del problema del rispetto da parte dello Stato membro notificatore dei valori limite comunitari di concentrazione di particelle nell’aria ambiente - Dec. 2006/372/CE. I nn. 4‑7 dell’art. 95 CE conferiscono agli Stati membri e alla Commissione il potere di derogare dall’applicazione dei provvedimenti di armonizzazione adottati per l’istituzione o il funzionamento del mercato comune nella misura in cui la protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro rende necessaria una siffatta deroga. Poiché tale disposizione ha natura di clausola di salvaguardia, costituisce un adattamento dell’organizzazione comune di mercato introdotto per preservare le condizioni di vita e di lavoro delle persone nella Comunità, obiettivo del Trattato altrettanto fondamentale quanto quello dell’armonizzazione delle legislazioni. Essa si applica in particolare ai casi in cui su tutto o parte del territorio di uno Stato membro si produce un nuovo fenomeno, che incide negativamente sull’ambiente o sull’ambiente di lavoro, che non è stato preso in considerazione nell’elaborazione delle regole armonizzate e cui occorre portare subito rimedio a livello nazionale, senza attendere una modifica della normativa comunitaria. Questa potrebbe essere, infatti, inadatta a risolvere il problema constatato, sia in ragione del carattere puramente locale del fenomeno, sia in ragione delle modalità particolari che esso localmente riveste e che sono incompatibili con i termini inerenti alla negoziazione e all’entrata in vigore di una nuova regola armonizzata. Contemplando il caso di un problema specifico di uno Stato membro insorto dopo l’adozione di una misura comunitaria di armonizzazione, l’art. 95, n. 5, CE esclude pertanto la possibilità che siano introdotte sul suo fondamento disposizioni nazionali che derogano alla regola armonizzata per fare fronte ad un rischio ambientale che presenta un carattere generale nella Comunità. Presenta carattere generale, e pertanto non è specifico ai sensi dell’art. 95, n. 5, CE, ogni problema che si pone in termini complessivamente analoghi in tutti gli Stati membri e si presta, di conseguenza, a soluzioni armonizzate a livello comunitario. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA - Tribunale di 1° Sez. IV, 27 Giugno 2007, causa T‑182/06
TAR UMBRIA, 15 giugno 2007, sentenza n. 518
05/07/07 15:55
ENERGIA - Impianti eolici - Localizzazione -
Destinazione agricola dell’area interessata -
Compatibilità. L’utilizzazione delle fonti di
energia rinnovabile è considerata di pubblico
interesse e di pubblica utilità, e le opere
relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti
(articoli 1, comma 4, della legge 1991, 12, comma
1, del d.lgs. 387/2003), anche in considerazione
del fatto che la riduzione delle emissioni di gas
ad effetto serra attraverso la ricerca, la
promozione, lo sviluppo e la maggior
utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e
di tecnologie avanzate e compatibili con
l’ambiente costituisce un impegno internazionale
assunto dall’Italia con la sottoscrizione del
Protocollo di Kyoto. Espressione evidente di tale
favor legislativo per le fonti rinnovabili è la
previsione dell’articolo 12, comma 7, del d.lgs.
387/2003, che costituisce una sorta di
interpretazione autentica volta a chiarire
positivamente la questione della compatibilità
degli impianti eolici con la destinazione
agricola dei terreni, a scapito dell’opzione
interpretativa alternativa precedentemente
prospettata, consistente nel ritenere necessaria
per l’installazione la destinazione industriale
del sito (cfr. TAR Campania, Napoli, I, 10
gennaio 2005, n. 44). Peraltro, detta possibilità
non è senza limiti: i Comuni possono certamente
prevedere, nell’esercizio della propria
discrezionalità in materia di governo del
territorio, aree specificamente destinate ad
impianti eolici. In mancanza di una simile
previsione conformativa, è indubbio che detti
impianti possano essere localizzati, senza
distinzione (almeno, per quanto riguarda la
valutazione di compatibilità urbanistica) in
tutte le zone agricole. G. s.p.a. (avv. Pianesi)
c. Comune di Spoleto (avv. Marcucci) e altri
(n.c.) - Pres. Lignani, Est. Ungari - T.A.R.
UMBRIA - 15 giugno 2007, n. 518
Individuata dall'Avv.Luigi Pianesi
Individuata dall'Avv.Luigi Pianesi