TAR EMILIA ROMAGNA - Gli scarti delle barbabietole non sono rifiuti
20/08/07 18:23
FONTE:http://www.greenreport.it
Gli scarti delle barbabietole da zucchero non sono rifiuti perché importanti risorse da non dissipare. Lo stabilisce la sentenza del Tar Emilia Romagna per l’annullamento di un ordinanza del Comune di Colombo.
Il provvedimento comunale intimava all’azienda agricola Arcari Manghi la rimozione da una determinata area, del terriccio residuo di operazioni di pulizia di barbabietole e delle calci di defecazione residuate da tale attività e utilizzate per il ritombamento di una cava dimessa.
L’ordinanza comunale si fondava sul presupposto che i residui costituissero rifiuti, e dunque che se rifiuti, dovessero essere sottoposti alla disciplina specifica di settore.
La normativa infatti vieta e sanziona l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti, prevede il loro trasporto in impianti autorizzati al trattamento e una serie di oneri per la loro gestione.
Indicazioni quindi che considerando come rifiuto i materiali di lavorazione delle barbabietole e delle calci di defecazione, erano state tutte violate dall’azienda agricola, e che invece il Tar ha rimesso nella giusta posizione.
Del resto sull’argomento si era già pronunciata la Regione con una circolare del 1999, in cui aveva decisamente escluso che il terriccio e le calci che residuano al termine di due diverse fasi della lavorazione secondo le normali pratiche agronomiche del suddetto prodotto agricolo, costituissero “rifiuti”.
Anzi, affermava l’importanza di questi materiali come di una vera e propria risorsa: le terre di restituzione infatti rendono il terreno più fertile di quello di provenienza, e quindi non attribuendo valore di rifiuto ai residui manca il presupposto essenziale per l’applicazione della disciplina.
In realtà su questo punto la legislazione italiana è piuttosto “ballerina”. La parte quarta del Dlgs 152/2006 infatti detta le regole sulla corretta gestione dei rifiuti e definisce che cosa è un rifiuto. Ma pur identificando un elenco di materiali che possono essere definiti come tali, prevede una categoria aperta per la quale, in pratica tutto può essere rifiuto. Ecco, dunque che il criterio soggettivo – e in particolare del concetto di “disfarsi” - acquista un valore prevalente al fine della identificazione di rifiuto.
Nel caso emiliano però si è ragionato sulla natura del residuo valutando le sue caratteristiche di non nocività per il suolo, guardando agli scarti delle barbabietole da zucchero come risorse da non dissipare
Ecco quindi che il tribunale ha escluso in modo assoluto che si potesse parlare di rifiuti, escludendo anche la validità dell’ordinanza e annullandola.
Gli scarti delle barbabietole da zucchero non sono rifiuti perché importanti risorse da non dissipare. Lo stabilisce la sentenza del Tar Emilia Romagna per l’annullamento di un ordinanza del Comune di Colombo.
Il provvedimento comunale intimava all’azienda agricola Arcari Manghi la rimozione da una determinata area, del terriccio residuo di operazioni di pulizia di barbabietole e delle calci di defecazione residuate da tale attività e utilizzate per il ritombamento di una cava dimessa.
L’ordinanza comunale si fondava sul presupposto che i residui costituissero rifiuti, e dunque che se rifiuti, dovessero essere sottoposti alla disciplina specifica di settore.
La normativa infatti vieta e sanziona l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti, prevede il loro trasporto in impianti autorizzati al trattamento e una serie di oneri per la loro gestione.
Indicazioni quindi che considerando come rifiuto i materiali di lavorazione delle barbabietole e delle calci di defecazione, erano state tutte violate dall’azienda agricola, e che invece il Tar ha rimesso nella giusta posizione.
Del resto sull’argomento si era già pronunciata la Regione con una circolare del 1999, in cui aveva decisamente escluso che il terriccio e le calci che residuano al termine di due diverse fasi della lavorazione secondo le normali pratiche agronomiche del suddetto prodotto agricolo, costituissero “rifiuti”.
Anzi, affermava l’importanza di questi materiali come di una vera e propria risorsa: le terre di restituzione infatti rendono il terreno più fertile di quello di provenienza, e quindi non attribuendo valore di rifiuto ai residui manca il presupposto essenziale per l’applicazione della disciplina.
In realtà su questo punto la legislazione italiana è piuttosto “ballerina”. La parte quarta del Dlgs 152/2006 infatti detta le regole sulla corretta gestione dei rifiuti e definisce che cosa è un rifiuto. Ma pur identificando un elenco di materiali che possono essere definiti come tali, prevede una categoria aperta per la quale, in pratica tutto può essere rifiuto. Ecco, dunque che il criterio soggettivo – e in particolare del concetto di “disfarsi” - acquista un valore prevalente al fine della identificazione di rifiuto.
Nel caso emiliano però si è ragionato sulla natura del residuo valutando le sue caratteristiche di non nocività per il suolo, guardando agli scarti delle barbabietole da zucchero come risorse da non dissipare
Ecco quindi che il tribunale ha escluso in modo assoluto che si potesse parlare di rifiuti, escludendo anche la validità dell’ordinanza e annullandola.
Corte costituzionale: attività di stoccaggio - stazioni ecologiche
20/08/07 18:19
FONTE:http://www.greenreport.it
Le ecopiazzole (dette anche stazioni o isole ecologiche) per la raccolta dei rifiuti urbani sono attività di stoccaggio che necessitano di autorizzazione. Lo ribadisce la Corte costituzionale con una sentenza di giugno di questo anno; l’ultima di una serie di pronunce basate sul tenore letterale delle disposizioni che regolano la materia.
Le ecopiazzole sono aree attrezzate che consentono ai cittadini di collocare i rifiuti in spazi cittadini deputati per la raccolta dei rifiuti urbani o assimilati avviati successivamente, al recupero o allo smaltimento. In pratica sono aree che, se controllate e gestite correttamente, consentono di razionalizzare la raccolta dei rifiuti con risultati positivi.
Ma da qualche tempo rappresentano più un rischio che un vantaggio per quei comuni che cercano di adeguarsi in tutti i modi alla normativa: rischia una condanna penale l’amministrazione pubblica che predispone queste aree senza essere in possesso dell’autorizzazione prevista per la gestione dei rifiuti.
Questo perché la giurisprudenza ritiene che l’ecopiazzola sia una modalità di raccolta della gestione e non deposito temporaneo.
Il deposito temporaneo è definito dalla normativa come il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti. Non necessita di autorizzazione in quanto attività che si colloca al di fuori della gestione dei rifiuti intesa come la raccolta, il trasporto e il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il loro controllo e quello delle discariche dopo la chiusura.
Lo stoccaggio, al contrario, è attività della gestione che va autorizzata Infatti, secondo la normativa, lo stoccaggio comprende operazioni di smaltimento e di recupero che, in quanto tali, devono essere autorizzate dall’ente competente. Se svolte senza l’autorizzazione sono sanzionate, e la sanzione può essere di tipo penale.
Per scongiurare l’illecito e per evitare che la gestione dei rifiuti diventi un affare su cui lucrare, come può avvenire, per esempio con la finta raccolta differenziata fatta predisponendo i contenitori e i mezzi ma smaltendo poi alla rinfusa i rifiuti in discarica, rischia di penalizzare quei comuni virtuosi che cercano di dare una soluzione concreta e legale ai rifiuti.
Le ecopiazzole (dette anche stazioni o isole ecologiche) per la raccolta dei rifiuti urbani sono attività di stoccaggio che necessitano di autorizzazione. Lo ribadisce la Corte costituzionale con una sentenza di giugno di questo anno; l’ultima di una serie di pronunce basate sul tenore letterale delle disposizioni che regolano la materia.
Le ecopiazzole sono aree attrezzate che consentono ai cittadini di collocare i rifiuti in spazi cittadini deputati per la raccolta dei rifiuti urbani o assimilati avviati successivamente, al recupero o allo smaltimento. In pratica sono aree che, se controllate e gestite correttamente, consentono di razionalizzare la raccolta dei rifiuti con risultati positivi.
Ma da qualche tempo rappresentano più un rischio che un vantaggio per quei comuni che cercano di adeguarsi in tutti i modi alla normativa: rischia una condanna penale l’amministrazione pubblica che predispone queste aree senza essere in possesso dell’autorizzazione prevista per la gestione dei rifiuti.
Questo perché la giurisprudenza ritiene che l’ecopiazzola sia una modalità di raccolta della gestione e non deposito temporaneo.
Il deposito temporaneo è definito dalla normativa come il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti. Non necessita di autorizzazione in quanto attività che si colloca al di fuori della gestione dei rifiuti intesa come la raccolta, il trasporto e il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il loro controllo e quello delle discariche dopo la chiusura.
Lo stoccaggio, al contrario, è attività della gestione che va autorizzata Infatti, secondo la normativa, lo stoccaggio comprende operazioni di smaltimento e di recupero che, in quanto tali, devono essere autorizzate dall’ente competente. Se svolte senza l’autorizzazione sono sanzionate, e la sanzione può essere di tipo penale.
Per scongiurare l’illecito e per evitare che la gestione dei rifiuti diventi un affare su cui lucrare, come può avvenire, per esempio con la finta raccolta differenziata fatta predisponendo i contenitori e i mezzi ma smaltendo poi alla rinfusa i rifiuti in discarica, rischia di penalizzare quei comuni virtuosi che cercano di dare una soluzione concreta e legale ai rifiuti.
Multe ambientali non riscosse - responsabilità della Provincia - Corte dei Conti , Sezione Abruzzo , sentenza 432/2007
13/08/07 16:52
di Eleonora Santucci
FONTE: http://www.greenreport.it
La mancata riscossione di multe in materia ambientale è un danno erariale e ne risponde il dirigente del settore ambiente della Provincia. Lo ha affermato la Corte dei Conti Sezione Abruzzo con la sentenza 432/2007. Secondo la Corte infatti il dirigente del settore ambiente della Provincia che non cura la riscossione di contravvenzioni in materia ambientale risponde del danno erariale procurato all’Ente locale.
Non solo, ma è sintomo di una gestione amministrativa non efficiente e non efficace, vanifica le azioni di contrasto delle Forze di polizia delle violazioni ambientali e, in un certo senso, legittima a violare.
Lo scenario giuridico italiano, ad oggi, si presenta come caratterizzato da numerose norme di settore il più delle volte autonome e indipendenti l’una dalle altre che puniscono sì, determinati atteggiamenti, ma attraverso sanzioni per la maggior parte amministrative e pecuniarie. E là dove compaiono figure di reato queste sono quasi sempre contravvenzioni e raramente delitti.
Per ovviare a ciò gli operatori giuridici, di fronte a situazioni preoccupanti e gravi di inquinamento, si trovano costretti ad applicare fattispecie di reato “satellite”, contenute nel codice penale, non in una normativa ambientale e comunque non ad hoc per la tutela del bene giuridico ambiente.
E lo stesso danno ambientale non è mai stato tradotto in termini di reato diretto. Esiste una legge sul danno ambientale e una procedura definita per ottenere il risarcimento del danno, ma la procedura è di tipo amministrativo/civilistico e sicuramente non di tipo penale. Il che significa che nessuno in caso di danno all’ambiente verrà messo in carcere, e che il danno ambientale dovrà essere ricercato nelle varie normative di settore o attraverso l’operazione interpretativa delle disposizioni del codice penale. Il che significa anche che – in virtù della legge vigente - chi mette in pratica un certo tipo di comportamento illecito dovrà pagare una soma di denaro a titolo di sanzione.
E delle volte neanche quella se l’istituzione preposta alla riscossione non compie il suo dovere.
Ciò comporta, non solo la perdita di un arricchimento delle casse dell’ente ma può comportare, come effetto, la perdita di credibilità dell’istituzione agli occhi del cittadino che perde fiducia nei confronti dell’istituzione.
Per poi finire per coinvolgere anche la certezza dello stesso diritto.
Oggi in Italia non esistono reati per prevenire e reprimere i grandi crimini ambientali e neanche un reato per contrastare gli illeciti ambientali “comuni”, la commissione ambientale sta lavorando alla modifica del testo unico ambientale e allo stesso tempo l’esame del disegno di legge sui reati ambientali continua il suo percorso legislativo.
Allora come si pensa di tutelare l’ambiente in questo periodo di confusione normativa dove anche qualche istituzione fa cilecca nell’esercitare le proprie competenze?
FONTE: http://www.greenreport.it
La mancata riscossione di multe in materia ambientale è un danno erariale e ne risponde il dirigente del settore ambiente della Provincia. Lo ha affermato la Corte dei Conti Sezione Abruzzo con la sentenza 432/2007. Secondo la Corte infatti il dirigente del settore ambiente della Provincia che non cura la riscossione di contravvenzioni in materia ambientale risponde del danno erariale procurato all’Ente locale.
Non solo, ma è sintomo di una gestione amministrativa non efficiente e non efficace, vanifica le azioni di contrasto delle Forze di polizia delle violazioni ambientali e, in un certo senso, legittima a violare.
Lo scenario giuridico italiano, ad oggi, si presenta come caratterizzato da numerose norme di settore il più delle volte autonome e indipendenti l’una dalle altre che puniscono sì, determinati atteggiamenti, ma attraverso sanzioni per la maggior parte amministrative e pecuniarie. E là dove compaiono figure di reato queste sono quasi sempre contravvenzioni e raramente delitti.
Per ovviare a ciò gli operatori giuridici, di fronte a situazioni preoccupanti e gravi di inquinamento, si trovano costretti ad applicare fattispecie di reato “satellite”, contenute nel codice penale, non in una normativa ambientale e comunque non ad hoc per la tutela del bene giuridico ambiente.
E lo stesso danno ambientale non è mai stato tradotto in termini di reato diretto. Esiste una legge sul danno ambientale e una procedura definita per ottenere il risarcimento del danno, ma la procedura è di tipo amministrativo/civilistico e sicuramente non di tipo penale. Il che significa che nessuno in caso di danno all’ambiente verrà messo in carcere, e che il danno ambientale dovrà essere ricercato nelle varie normative di settore o attraverso l’operazione interpretativa delle disposizioni del codice penale. Il che significa anche che – in virtù della legge vigente - chi mette in pratica un certo tipo di comportamento illecito dovrà pagare una soma di denaro a titolo di sanzione.
E delle volte neanche quella se l’istituzione preposta alla riscossione non compie il suo dovere.
Ciò comporta, non solo la perdita di un arricchimento delle casse dell’ente ma può comportare, come effetto, la perdita di credibilità dell’istituzione agli occhi del cittadino che perde fiducia nei confronti dell’istituzione.
Per poi finire per coinvolgere anche la certezza dello stesso diritto.
Oggi in Italia non esistono reati per prevenire e reprimere i grandi crimini ambientali e neanche un reato per contrastare gli illeciti ambientali “comuni”, la commissione ambientale sta lavorando alla modifica del testo unico ambientale e allo stesso tempo l’esame del disegno di legge sui reati ambientali continua il suo percorso legislativo.
Allora come si pensa di tutelare l’ambiente in questo periodo di confusione normativa dove anche qualche istituzione fa cilecca nell’esercitare le proprie competenze?