ORDINANZA MINISTERIALE A TUTELA DEI CANI AFFIDATI AI COMUNI
ANIMALI
E’ entrata in vigore il 7 settembre 2009,
l’Ordinanza contingibile ed urgente recante misure
per garantire la tutela e il benessere degli
animali di affezione anche in applicazione degli
articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. (09A10570) (GU n. 207 del 7-9-2009 ).
L’ Ordinanza valida per 24 mesi, garantisce misure
specifiche per la tutela e il benessere degli
animali d’affezione stabilendo che l’affidamento
del servizio di mantenimento e gestione, da parte
dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro
responsabilità tenga conto della natura di esseri
senzienti degli animali, applicando i requisiti di
cui al comma 2 dell’ Ordinanza anche alle procedure
di cui agli articoli 55 e 56 del Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L’articolo 2 stabilisce che i cani, non ancora
sterilizzati all'entrata in vigore dell'ordinanza,
presenti in strutture convenzionate con i Comuni,
devono essere sottoposti all'intervento di
sterilizzazione entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente ordinanza a cura del
servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale
territorialmente competente o di medici veterinari
liberi professionisti convenzionati, con spese a
carico dei Comuni proprietari dei cani.
I Comuni, in base al provvedimento, sono tenuti ad
assicurare:
a) la microchippatura dei cani e la contestuale
iscrizione nell'anagrafe canina a nome del Comune
di ritrovamento e la sterilizzazione entro il
termine di sessanta giorni e, comunque, sempre
prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune,
avvalendosi del servizio veterinario dell'azienda
sanitaria locale competente per territorio o di
medici veterinari liberi professionisti
convenzionati;
b) evitare lo stress degli animali di affezione
dovuto a trasporti su lunga distanza che comunque
devono essere effettuati nel rispetto del
Regolamento (CE) 1/2005 e del Decreto legislativo
25 luglio 2007, n. 151;
c) il possesso da parte della struttura individuata
di requisiti strutturali e condizioni di
mantenimento almeno non inferiori a quelli previsti
dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi
del territorio di provenienza dei cani;
d) il possesso da parte della struttura individuata
dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un
medico veterinario libero professionista come
responsabile sanitario;
e) la struttura individuata per il mantenimento dei
cani, inclusi eventuali moduli contigui alla
struttura, non deve avere una capacita superiore o
superare le duecento unite di animali;
f) la capacita di restituzione dell'animale al
proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la
precisa indicazione delle procedure e delle
modalità per assicurare tale restituzione;
g) la struttura individuata per il mantenimento dei
cani, deve prevedere l'accesso alla struttura e la
presenza delle associazioni riconosciute in
conformista alla vigente normativa regionale, onlus
o enti morali aventi come finalista la protezione
degli animali, al fine di favorire l'adozione dei
cani;
h) garantire attività che aumentino l'adottabilita'
dei cani e l'apertura al pubblico della struttura
almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o
prefestivo, per almeno quattro ore al giorno.
i) implementazione di ulteriori iniziative utili a
incentivare l'adozione dei cani anche attraverso
l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi
pubblici o apposite pagine sul proprio sito
internet.
Inoltre il Sindaco del Comune rimane responsabile
dei cani prelevati sul proprio territorio e
collocati in strutture site in altri Comuni ed in
altre regioni di provenienza , deve informare del
trasferimento dei cani il servizio veterinario
dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio della struttura individuata.
Deve altresì effettuare verifiche periodiche sullo
stato di salute e benessere dei propri animali non
meno di una volta l'anno e dare comunicazione dei
risultati ottenuti e dello stato di salute e
benessere degli animali al Consiglio comunale anche
nel rendiconto della gestione.
Il Servizio Veterinario dell'azienda sanitaria
locale competente per territorio ( N.d.R.: Zone
Territoriali ASUR per la nostra regione) sulla
struttura individuata, resta comunque responsabile
della vigilanza sulla struttura stessa, sulle
condizioni igienico sanitarie e di benessere degli
animali e sulle azioni di prevenzione e di
profilassi effettuate.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il regolamento di polizia veterinaria
approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.
320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.
833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente
«Legge quadro in
materia di animali d'affezione e prevenzione del
randagismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28
febbraio 2003, concernente «Recepimento
dell'accordo tra il Ministro
della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e di
Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni
in materia di
benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo
1979;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Vista la Convenzione europea per la protezione
degli animali da
compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre
1987, firmata anche
dall'Italia;
Visto il Trattato di Lisbona ratificato ed eseguito
con legge 2
agosto 2008, n. 130, il quale sancisce che l'Unione
europea e gli
Stati membri tengono conto delle esigenze in
materia di benessere
degli animali in quanto esseri senzienti;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza, in attesa di
intervenire in via
legislativa, di individuare specifiche ed
appropriate misure
sanitarie a garanzia della salute, della tutela e
del benessere degli
animali nel caso in cui gli stessi siano affidati
secondo le
procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
Ravvisata, altresi', la necessita' e l'urgenza di
evitare che
animali di affezione possano essere trasferiti, in
alcuni casi anche
per lunghe distanze, in assenza di misure e
prescrizioni sanitarie
idonee a garantirne la tutela e il benessere ed
evitarne lo stress;
Visto l'art. 650 del codice penale;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008
recante «Delega delle
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza
dell'Amministrazione al
Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini»,
registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4,
foglio n. 27;
Ordina:
Art. 1.
1. L'affidamento del servizio di mantenimento e
gestione, da parte
dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro
responsabilita'
secondo le norme vigenti, deve tener conto della
natura di esseri
senzienti degli animali, applicando i requisiti di
cui al comma 2
anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56
del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. I Comuni, ai fini dell'attuazione del comma 1,
quali livelli
essenziali di tutela e benessere degli animali sono
tenuti ad
assicurare:
a) la microchippatura dei cani e la contestuale
iscrizione
nell'anagrafe canina a nome del Comune di
ritrovamento e la
sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni
e, comunque,
sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro
Comune avvalendosi
del servizio veterinario dell'azienda sanitaria
locale competente per
territorio o di medici veterinari liberi
professionisti
convenzionati;
b) evitare lo stress degli animali di affezione
dovuto a trasporti
su lunga distanza che comunque devono essere
effettuati nel rispetto
del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto
legislativo 25 luglio 2007,
n. 151;
c) il possesso da parte della struttura individuata
di requisiti
strutturali e condizioni di mantenimento almeno non
inferiori a
quelli previsti dalle leggi regionali e dei
regolamenti attuativi del
territorio di provenienza dei cani;
d) il possesso da parte della struttura individuata
dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un
medico veterinario
libero professionista come responsabile sanitario;
e) la struttura individuata per il mantenimento dei
cani, inclusi
eventuali moduli contigui alla struttura, non deve
avere una
capacita' superiore o superare le duecento unita'
di animali;
f) la capacita' di restituzione dell'animale al
proprietario che
ne faccia richiesta, prevedendo la precisa
indicazione delle
procedure e delle modalita' per assicurare tale
restituzione;
g) la struttura individuata per il mantenimento dei
cani, deve
prevedere l'accesso alla struttura e la presenza
delle associazioni
riconosciute in conformita' alla vigente normativa
regionale, onlus o
enti morali aventi come finalita' la protezione
degli animali, al
fine di favorire l'adozione dei cani;
h) garantire attivita' che aumentino
l'adottabilita' dei cani e
l'apertura al pubblico della struttura almeno tre
giorni a settimana,
di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro
ore al giorno.
L'orario di apertura al pubblico deve essere
comunicato all'azienda
sanitaria locale competente per il territorio di
ritrovamento e di
arrivo degli animali e deve essere esposto in modo
ben visibile
tramite apposita cartellonistica all'ingresso della
struttura;
i) implementazione di ulteriori iniziative utili a
incentivare
l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione
presso l'albo
pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine
sul proprio sito
internet.
3. I Comuni in sede di bando di gara o di
convenzione e di
valutazione delle offerte economiche devono
prevedere principi di
prelazione a favore delle strutture che:
a) comportino minimi spostamenti degli animali
preferendo ove
possibile strutture sul proprio territorio
provinciale o regionale;
b) si avvalgono di servizi prestati da associazioni
riconosciute
in conformita' alla vigente normativa regionale,
onlus o enti morali
aventi come finalita' la protezione degli animali;
c) siano gestite da associazioni riconosciute in
conformita' alla
vigente normativa regionale, onlus o enti morali
aventi come
finalita' la protezione degli animali.
4. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei
cani prelevati sul
proprio territorio e collocati in strutture site in
altri Comuni ed
in altre regioni di provenienza e deve:
a) informare del trasferimento dei cani il servizio
veterinario
dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio della
struttura individuata;
b) effettuare verifiche periodiche sullo stato di
salute e
benessere dei propri animali non meno di una volta
l'anno;
c) dare comunicazione dei risultati ottenuti e
dello stato di
salute e benessere degli animali al Consiglio
comunale anche nel
Rendiconto della gestione.
5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria
locale competente
per territorio sulla struttura individuata resta
comunque
responsabile della vigilanza sulla struttura
stessa, sulle condizioni
igienico sanitarie e di benessere degli animali e
sulle azioni di
prevenzione e di profilassi effettuate.
Art. 2.
I cani, non ancora sterilizzati all'entrata in
vigore della
presente ordinanza, presenti in strutture
convenzionate con i Comuni,
devono essere sottoposti all'intervento di
sterilizzazione entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente ordinanza a cura
del servizio veterinario dell'azienda sanitaria
locale
territorialmente competente o di medici veterinari
liberi
professionisti convenzionati, con spese a carico
dei Comuni
proprietari dei cani.
Art. 3.
1. Il Prefetto esercita potere di vigilanza
sull'applicazione della
presente ordinanza e ha facolta' di esercitare
potere sostitutivo nei
confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della
presente ordinanza.
2. La presente ordinanza ha efficacia per
ventiquattro mesi a
decorrere dal giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei
conti per la
registrazione.
Roma, 16 luglio 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei
servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio
n. 289