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<title>Feed RSS</title><link>http://www.fefeambiente.com/sito/index.html</link><description>Normativa</description><dc:language>it</dc:language><dc:creator>FefeAmbiente.com</dc:creator><dc:rights>Copyright 2006 FefeAmbiente</dc:rights><dc:date>2012-01-09T22:08:38+01:00</dc:date><admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.realmacsoftware.com/" />
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<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2008 14:27:42 +0100</lastBuildDate><item><title>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2011.Riorganizzazione della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. (GU n. 304 del 31-12-2011)&#xa;</title><dc:creator>FefeAmbiente.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2012-01-09T22:08:38+01:00</dc:date><link>http://www.fefeambiente.com/sito/page7/page7.html#unique-entry-id-17</link><guid isPermaLink="true">http://www.fefeambiente.com/sito/page7/page7.html#unique-entry-id-17</guid><content:encoded><![CDATA[IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br /><br />Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante &laquo;Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile&raquo;;<br />Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante &laquo;Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile&raquo;, ed in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-bis e 3-quater, concernenti la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;<br />Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, recante &laquo;Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile&raquo;, che, nel definire la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile, rinvia, per la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione stessa, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;<br />Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2006, n. 1250, con il quale sono stati definiti la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;<br />Ravvisata la necessita' di riorganizzazione la sopra richiamata Commissione anche attraverso una sua articolazione per singoli settori di rischio;<br />Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;<br /><br /> Decreta:<br /><br /> Art. 1<br /> Articolazione e composizione<br /> 1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi si articola in un Ufficio di Presidenza e in cinque settori inerenti le diverse tipologie di rischio, di seguito elencati:<br />settore rischio sismico;<br />settore rischio vulcanico;<br />settore rischi meteo-idrologico, idraulico e di frana;<br />settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti;<br />settore rischio ambientale e incendi boschivi.<br />2. L'Ufficio di Presidenza e' composto da un presidente emerito, da un presidente e da un vicepresidente con funzione anche di presidente vicario, scelti tra indiscusse e riconosciute personalita' di alto prestigio scientifico, culturale ed istituzionale, e dai referenti dei settori di rischio, di cui al successivo comma 3.<br />3. Ogni settore di rischio, di cui al comma 1, e' composto da rappresentanti dei Centri di competenza, di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile n. 3593 del 20 luglio 2011, e da altri esperti di comprovata esperienza in materia, per un numero complessivo compreso tra 5 e 12. Per ogni settore verra' individuato un referente.<br />4. Alla nomina dei componenti della Commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo decreto si procede, altresi', alla designazione dei referenti dei settori, di cui al comma 3.<br /><br /><br /> Art. 2<br />Compiti<br /> 1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi fornisce al Dipartimento della protezione civile pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio.<br />2. In relazione alle problematiche affrontate per rispondere ai quesiti suddetti la Commissione puo' fornire al Dipartimento anche indicazioni per migliorare le capacita' di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi.<br /><br /><br /> Art. 3<br />Organizzazione e funzionamento<br /> 1. La Commissione si riunisce di regola per singoli settori di rischio o, per l'esame di questioni interdisciplinari o di particolare rilevanza, a settori congiunti. La Commissione, inoltre, si riunisce in seduta plenaria almeno una volta l'anno per la verifica delle attivita' svolte e per la programmazione annuale delle iniziative.<br />2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile oppure con decisione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di esposizione al pericolo di rischi nei settori di cui al comma 1 dell'art. 1, per i quali la Commissione puo' essere convocata con urgenza. Negli stessi termini e' resa disponibile la relativa documentazione.<br />3. Il Capo del Dipartimento puo', altresi', richiedere in ogni momento al Presidente di dare mandato alla Commissione o ad alcuni suoi componenti di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini.<br />4. Qualora si rilevi la necessita' di approfondire problematiche specifiche e territorialmente localizzate, e' prevista la partecipazione alle riunioni di rappresentanti delle competenti Commissioni grandi rischi regionali o degli equivalenti comitati o organismi di consulenza tecnico-scientifica.<br />5. Al fine di disporre di ulteriori contributi-tecnico scientifici, il Presidente puo' invitare a partecipare alle riunioni senza diritto di voto anche esperti esterni.<br />6. Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle relative funzioni in caso di suo impedimento o assenza.<br />7. La Commissione si riunisce di norma presso la sede del Dipartimento della protezione civile, opera con la meta' dei componenti convocati e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono essere svolte anche per via telematica.<br />8. Le risultanze di ciascuna riunione sono sintetizzate in un verbale che verra' consegnato al Capo del Dipartimento della protezione civile, con l'urgenza del caso e comunque non oltre una settimana dalla data della riunione. In caso di particolari esigenze di comunicazione, gli esiti saranno sintetizzati in un comunicato, che rappresenta l'unica forma ufficiale di rappresentazione all'esterno del parere della Commissione.<br />9. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della Commissione decadono dall'incarico qualora non partecipino, senza motivate ragioni, a tre riunioni consecutive alle quali siano stati regolarmente invitati.<br />10. La Commissione, contestualmente al suo insediamento, puo' approvare un regolamento organizzativo e di funzionamento della Commissione stessa, indicando compiti, requisiti, obblighi e procedure necessarie al suo corretto funzionamento.<br />11. Un'apposita struttura composta da tre unita' di personale del Dipartimento della protezione civile, con il coordinamento dell'Ufficio relazioni istituzionali, assicura il supporto tecnico-organizzativo alle attivita' della Commissione.<br />12. Ai componenti della commissione compete unicamente il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Alle relative spese si provvede a carico del Fondo per la protezione civile, che presenta le necessarie disponibilita'.<br /><br /><br /> Art. 4<br /> Abrogazione<br /> 1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2006, n. 1250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2006, n. 235, e' abrogato.<br />Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<br /> Roma, 7 ottobre 2011<br /><br /><br />Il Presidente: Berlusconi<br />Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2011 P]]></content:encoded></item><item><title>Ato&#x2c; &#x22;Milleproroghe&#x22; rinvia soppressione </title><dc:creator>FefeAmbiente.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2011-12-28T22:18:13+01:00</dc:date><link>http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/dec-2011#unique-entry-id-16</link><guid isPermaLink="true">http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/dec-2011#unique-entry-id-16</guid><content:encoded><![CDATA[Rinviata al 31 dicembre 2012 la soppressione delle Autorit&agrave; d'ambito da parte del decreto-legge "milleproroghe" approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre. ]]></content:encoded></item><item><title>Agenzia del Demanio. Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici.</title><dc:creator>FefeAmbiente.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2011-12-28T21:38:55+01:00</dc:date><link>http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/dec-2011#unique-entry-id-15</link><guid isPermaLink="true">http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/dec-2011#unique-entry-id-15</guid><content:encoded><![CDATA[<br />Decreto 30 novembre 2011<br /><br />(GU n. 290 del 14-12-2011)<br /><br /> <br />IL DIRETTORE<br />dell'agenzia del demanio<br /> <br />Visto l'art. 2, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il  quale i sovracanoni  annui,  previsti  dall'art.  53  del  Testo  Unico  11 dicembre 1933, n. 1775 e  successive  modificazioni,  sono  stabiliti nella misura di &pound; 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale  media concessa e  riconosciuta  per  le  derivazioni  d'acqua  con  potenza superiore a chilowatt 220;<br />Visto l'art. 3 della citata legge con  il  quale  si  demandava  al Ministero delle finanze il compito di provvedere  ogni  biennio,  con decorrenza dal 1&deg; gennaio 1982, alla revisione della predetta  misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento  del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;<br />Considerato  che  dal  1&deg;  gennaio  2001  tale  revisione   compete all'Agenzia del Demanio, istituita con decreto legislativo n.  300/99 e resa esecutiva in virtu' del  decreto  ministeriale prot.  1390  in data 28 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001);<br />Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488 - art. 27, comma 10, con la quale la base di calcolo del  sovracanone  prevista  dalla  legge  22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1&deg; gennaio 2002 viene fissata  in &euro; 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale  media  da  aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22  dicembre  1980,  n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;<br />Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 31, comma 10, con la quale la base di calcolo del  sovracanone  prevista  dalla  legge  22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1&deg; gennaio 2003 viene fissato  in &euro; 4,50 annui per ogni kW di potenza  nominale  media  da  aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22  dicembre  1980,  n. 925, sulla base di successivi decreti ministeriali;<br />Visti i  decreti  ministeriali  28  novembre  1981,  n.  33199;  19 novembre 1983, n. 34096; 26 novembre  1985,  n.  34404;  25  novembre 1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992,  n.  30042; 1&deg; febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996,  n.  55055;  16  gennaio 1998, n. 54504; 30 novembre 1999, n.  78879;  26  novembre  2001,  n. 32482; 27 novembre 2003, n. 45223;  31  gennaio  2006,  n.  5439;  21 dicembre 2007, n. 46797 e 20 gennaio 2010, n. 2383  con  i  quali  la suddetta misura fissa e' stata elevata, ai sensi del  citato  art.  3 della legge n. 925/80, come segue:<br />  dal 1&deg; gennaio 1982 al 31 dicembre 1983: &pound;. 1.614 per kW;<br />  dal 1&deg; gennaio 1984 al 31 dicembre 1985: &pound;. 2.141 per kW;<br />  dal 1&deg; gennaio 1986 al 31 dicembre 1987: &pound;. 2.532 per kW;<br />  dal 1&deg; gennaio 1988 al 31 dicembre 1989: &pound;. 2.802 per kW;<br />  dal 1&deg; gennaio 1990 al 31 dicembre 1991: &pound;. 3.135 per kW;<br />  dal 1&deg; gennaio 1992 al 31 dicembre 1993: &pound;. 3.535 per kW;<br />  dal 1&deg; gennaio 1994 al 31 dicembre 1995: &pound;. 3.871 per kW;<br />  dal 1&deg; gennaio 1996 al 31 dicembre 1997: &pound;. 4.250 per kW;<br />  dal 1&deg; gennaio 1998 al 31 dicembre 1999: &pound;. 4.445 per kW;<br />  dal 1&deg; gennaio 2000 al 31 dicembre 2001: &pound;. 4.601 per kW;<br />  dal 1&deg; gennaio 2002 al 31 dicembre 2003: &pound;. 4.845 per kW;<br />  dal 1&deg; gennaio 2004 al 31 dicembre 2005: &euro;. 4,73 per kW;<br />  dal 1&deg; gennaio 2006 al 31 dicembre 2007: &euro; 4,91 per kW;<br />  dal 1&deg; gennaio 2008 al 31 dicembre 2009: &euro; 5,09 per kW;<br />  dal 1&deg; gennaio 2010 al 31 dicembre 2011: &euro; 5,27 per kW.<br />Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122,  che, a decorrere dal 1&deg; gennaio 2010,  fissa  in  7,00  euro  la  base  di calcolo dei sovracanoni previsti all'art. 2 della legge  22  dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di  acqua  per uso idroelettrico, fermi restando gli aggiornamenti biennali, per gli anni a seguire, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima  legge n. 925/80;<br /> Visto l'art. 6, comma 2, lett. a) del R.D. n. 1775/1933,  che,  per le derivazioni d'acqua finalizzate alla produzione di forza  motrice, fissa il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua oltre  il quale queste sono considerate grandi derivazioni d'acqua;<br />Vista la  variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (gia'  indici del costo della vita), che nel periodo ottobre 2009 - ottobre 2011 e' stata + 5,00 per cento, come da comunicato  pubblicato  dall'ISTAT  - Istituto Nazionale di Statistica -  in  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie Generale - n. 276 del 26 novembre 2011;<br />Considerato, pertanto, che la misura fissa del  sovracanone  e'  da elevare, per il biennio 2012-2013, per le piccole derivazioni d'acqua da &euro; 5,27 a &euro; 5,53, mentre per le grandi  derivazioni  d'acqua  da  &euro; 7,00 a &euro; 7,35 per ogni chilowatt di potenza nominale media,  pertanto con un rispettivo incremento di &euro; 0,26 e di &euro; 0,35;<br /><br />Decreta:<br /><br />Art. 1<br />La misura del  sovracanone  annuo,  stabilita  dall'art.  2,  primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925,  viene  elevata  per  il periodo dal 1&deg; gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 a  &euro; 5,53,  per  ogni chilowatt di potenza  nominale  media  concessa  o  riconosciuta  per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica,  con potenza  nominale  media  annua  superiore  a  chilowatt  220  e  non eccedente il limite di chilowatt 3.000.<br /><br />Art. 2<br />La misura del  sovracanone  annuo,  stabilita  dall'art.  2,  primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925,  viene  elevata  per  il periodo dal 1&deg; gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 a  &euro; 7,35,  per  ogni chilowatt di potenza  nominale  media  concessa  o  riconosciuta  per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica,  con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000.<br /><br />Roma, 30 novembre 2011<br />Il direttore: Scalera <br /><br />http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/decreto-30-novembre-2011]]></content:encoded></item><item><title>Ministero della Salute. Buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali.</title><dc:creator>FefeAmbiente.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2011-12-28T21:37:54+01:00</dc:date><link>http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/dec-2011#unique-entry-id-14</link><guid isPermaLink="true">http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/dec-2011#unique-entry-id-14</guid><content:encoded><![CDATA[<br />Decreto 12 novembre 2011<br /><br />(GU n. 291 del 15-12-2011) <br /><br /><br />IL MINISTRO DELLA SALUTE<br /> Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, e successive modificazioni, recante determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati da parte del Ministero della salute sulla base di quanto disposto dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;<br /> Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, concernente l'attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;<br /> Vista la direttiva 92/18/CEE della Commissione del 20 marzo 1992, che modifica l'allegato della direttiva 81/852/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari;<br /> Vista la circolare del Ministro della sanita' 25 settembre 1996, n. 14, concernente le buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali;<br /> Viste le Linee guida comunitarie di armonizzazione delle procedure applicative Veterinary International Chemical Harmonisation - Good Clinical Practice (VICH GL9 - GCP) del giugno 2000 - VICH Topic GL9 (GCP);<br /> Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e in particolare gli articoli 9 e 116;<br /> Ritenuto necessario procedere ad una modificazione dei requisiti e delle procedure richiesti per lo svolgimento della sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali al fine di ridurre i tempi e i costi e agevolare lo sviluppo di nuovi farmaci veterinari; Acquisito il parere della Commissione consultiva del farmaco veterinario, espresso nella seduta del 24 giugno 2009;<br /> Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 5 maggio 2011;<br /> <br />Decreta:<br /> <br /> Art. 1<br /> 1. Lo svolgimento della sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali e ogni sua modifica sono autorizzate dal Ministero della salute, secondo le modalita' e le procedure di cui agli allegati I, II, III, IV e V, che sono parte integrante del presente decreto.<br /> 2. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, occorre allegare l'originale dell'attestazione del versamento della tariffa di cui all' allegato I del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 e successive modificazioni.<br /> 3. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 1, riguardi specialita' medicinali veterinarie immunologiche o autorizzate tramite procedura centralizzata, la domanda deve essere inviata anche all'Istituto Superiore di Sanita', al fine dell'acquisizione del parere tecnico, allegando l'originale dell'attestazione del versamento della tariffa di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 14 febbraio 1991, e successive modificazioni.<br /> 4. Il presente decreto non si applica alla sperimentazione finalizzata alla verifica della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali veterinari che hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia e negli altri paesi membri, ai sensi della direttiva 2004/28/CE.<br /> Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.<br /><br /><br /> Roma, 12 novembre 2011<br /> <br /> Il Ministro: Fazio<br /><br /><br /> Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2011<br /><br /><br /> Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro, registro n. 14, foglio n. 181.<br /><br /><br /> ALLEGATO I<br /><br />PROCEDURE AUTORIZZATIVE<br /><br />I soggetti interessati allo svolgimento di prove cliniche relative a medicinali veterinari negli animali devono presentare domanda di autorizzazione al Ministero della salute, Dipartimento per la sanit&agrave; pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, Direzione Generale della sanit&agrave; animale e del farmaco veterinario, Ufficio IV (di seguito denominato &ldquo;Ministero&rdquo;). Nel caso di prove cliniche relative a specialit&agrave; medicinali veterinarie immunologiche o autorizzate tramite procedura centralizzata, la domanda deve essere presentata anche all&rsquo;Istituto Superiore di Sanit&agrave;, Dipartimento Sanit&agrave; Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (di seguito denominato &ldquo;Istituto&rdquo;), al fine di acquisirne il parere tecnico.<br /> La sperimentazione &egrave; subordinata all'acquisizione della suddetta autorizzazione da parte del richiedente, che dovr&agrave; comunicare la data iniziale e finale al Ministero, alla Regione ed all&rsquo;Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.<br /> La domanda, compilata secondo il modello riportato nell&rsquo;allegato III ed inviata su supporto cartaceo ed informatico, deve essere corredata dei seguenti documenti:<br /> 1. copia della comunicazione inoltrata sessanta giorni prima dell'inizio della sperimentazione all'Assessorato alla sanit&agrave; della regione interessata alla sperimentazione, all&rsquo;Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, o, in caso di studio multicentrico, a tutte le Aziende Sanitarie Locali e Regioni competenti;<br /> 2. protocollo sperimentale conforme a quanto indicato negli allegati al presente decreto, datato e sottoscritto dal responsabile della sperimentazione e dallo sponsor richiedente la sperimentazione stessa;<br /> 3. dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi del responsabile della sperimentazione redatta secondo il modello riportato nell&rsquo;Allegato IV;<br /> 4. dettagliato progetto sperimentale che contenga, per tutte le specie animali, almeno le seguenti informazioni:<br /> a) nominativo del responsabile della sperimentazione e relativo curriculum vitae;<br /> b) nominativo dello sponsor e del monitor;<br /> c) durata indicativa della sperimentazione;<br /> d) descrizione degli animali da sottoporre alla sperimentazione: numero degli animali inseriti nella sperimentazione, specie, razza, attitudine, et&agrave;, sesso, stato fisiologico, identificazione degli animali, se prevista, ai sensi della normativa vigente, modalit&agrave; di allevamento e conduzione, numero degli animali trattati e numero degli animali che costituiscono il gruppo di controllo;<br /> e) descrizione del medicinale veterinario da utilizzare: dati relativi all'impatto ambientale ed ai requisiti di qualit&agrave; del prodotto in sperimentazione ai sensi delle linee guida (EMEA) vigenti, dichiarazione sulla sicurezza del prodotto evidenziata a seguito dell'esecuzione di prove pre-cliniche, descrizioni rilevanti ai fini della farmacovigilanza, eventuale prima stesura del sommario delle caratteristiche del prodotto;<br /> f) indicazione del luogo dove verr&agrave; condotta la sperimentazione: indicazione del sito o dei siti, dell&rsquo;eventuale codice aziendale previsto dalla normativa vigente e ruolo della relativa all&rsquo;Azienda Sanitaria Locale o delle alle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio e delle Regioni in cui verr&agrave; effettuata la sperimentazione; indicazione e ruolo di mangimifici eventualmente coinvolti;<br /> g) modalit&agrave; di trattamento: numero dei trattamenti previsti, posologia e quantit&agrave; di medicinali veterinari da utilizzare;<br /> h) consenso informato del o dei proprietari degli animali allo svolgimento della sperimentazione;<br /> i) per i soli animali destinati al consumo umano: indicazione motivata dei tempi di attesa proposti, identificazione del laboratorio incaricato della determinazione dei residui; indicazione della destinazione degli animali sottoposti alla sperimentazione (distruzione o invio al macello) e dei loro prodotti e sottoprodotti.<br /> j) Originale dell&rsquo;attestazione di pagamento della tariffa.<br /> Qualora nella sperimentazione vengano utilizzati farmaci destinati alla profilassi o alla terapia di malattie infettive, al fine di consentirne l&rsquo;avvio nel momento in cui le patologie si verificano, &egrave; possibile comunicare i siti di svolgimento della stessa e dei consensi informati in tempi successivi, comunque entro dieci giorni dall&rsquo;inizio del trattamento sperimentale.<br /> In ogni caso, tutti i siti dove si prevede lo svolgimento della sperimentazione devono essere comunicati entro i termini stabiliti al punto 1.<br /> Le comunicazioni, da inoltrare all'Assessorato alla sanit&agrave; della regione o delle regioni interessate alla sperimentazione e alla A.S.L. competente per territorio, devono contenere le seguenti informazioni: specie animale da sottoporre alla sperimentazione e numero degli animali da trattare, dati relativi all&rsquo;impatto ambientale del prodotto in sperimentazione e dati elencati al punto 4 lettere, a), b), c), d), f), h).<br /> La documentazione trasmessa ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad effettuare la sperimentazione deve essere trattata in maniera confidenziale, e non deve essere accessibile a soggetti non coinvolti nella gestione, nell'esecuzione e nel controllo della sperimentazione. Qualora nella sperimentazione clinica debbano essere utilizzati medicinali veterinari di provenienza estera, la richiesta di autorizzazione alla sperimentazione deve essere corredata della richiesta di cui all&rsquo;allegato V.<br /> Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 1 la A.S.L. competente, qualora sussistano fattori ostativi, comunica le proprie motivate osservazioni e prescrizioni al richiedente, al Ministero, alla Regione ed a tutti i soggetti coinvolti nella sperimentazione. Qualora decorra tale periodo senza che la Asl si sia espressa, nulla osta allo svolgimento della sperimentazione nell'ambito territoriale di cui trattasi.<br /> Il Ministero, previa verifica del disegno sperimentale, delle schede tecniche, degli eventuali rilievi ed osservazioni pervenuti dalle Aziende Sanitarie Locali, e successivamente all'acquisizione del parere favorevole dell'Istituto, o di altro centro tecnico autorizzato dal Ministero, entro cinquantacinque giorni dal ricevimento della domanda rilascia l&rsquo;autorizzazione alla sperimentazione, apportando eventuali modifiche o prescrizioni, e ne informa la Regione e la A.S.L. competente per territorio.<br /> Il Ministero pu&ograve; in qualsiasi momento sospendere i termini del procedimento al fine di acquisire ulteriore documentazione integrativa, anche nel caso di richiesta di variazione del protocollo sperimentale da parte del richiedente.<br /> Entro cinquanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, l&rsquo;Istituto esprime il proprio motivato parere in merito. La mancata emissione di tale parere nel suddetto termine costituisce assenso al rilascio dell&rsquo;autorizzazione.<br /> Il Ministero adotta il provvedimento finale, previa comunicazione all&rsquo;Istituto medesimo.<br /> Nel caso in cui, trascorso il termine di cinquantacinque giorni, il Ministero non abbia espresso il proprio diniego al rilascio dell&rsquo;autorizzazione alla sperimentazione, il richiedente pu&ograve; darvi inizio, previa comunicazione al Ministero stesso.<br /> Entro centottanta giorni dal rilascio dell&rsquo;autorizzazione alla sperimentazione i soggetti destinatari della stessa devono ritirare la documentazione cartacea presentata all&rsquo;Istituto a corredo della domanda.<br /> Al fine di ridurre i tempi necessari all&rsquo;espletamento dell&rsquo;iter istruttorio, le comunicazioni intercorrenti tra le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nelle procedure avvengono preferibilmente mediante posta elettronica, come previsto dall&rsquo;art. 14 del DPR 18.12.2000, n. 445, e successive modificazioni, e dall&rsquo;art. 47 del decreto legislativo 7.3.2005, n. 82 e successive modificazioni. A tal fine ciascuna di esse comunica preventivamente i propri punti di contatto.<br /> I medicinali impiegati nella sperimentazione devono essere inviati dallo sponsor al responsabile della sperimentazione, che provvede alla loro registrazione e conservazione ai sensi del decreto legislativo n. 193/2006 e successive modificazioni.<br /> La specialit&agrave; medicinale veterinaria utilizzata nella sperimentazione deve riportare sull&rsquo;etichetta almeno le seguenti indicazioni:<br /> 1 &ldquo;per uso esclusivo del medico veterinario nelle sperimentazioni cliniche&rdquo;;<br /> 2 nome del fabbricante o dello sponsor;<br /> 3 numero di codice dello studio;<br /> 4 codice identificativo del medicinale veterinario (nome, codice o simili);<br /> 5 specie animali a cui &egrave; destinato;<br /> 6 data di scadenza;<br /> 7 numero di lotto.<br /> Lo sponsor della sperimentazione trasmette al Ministero e all&rsquo;Istituto, al termine della sperimentazione, la relazione finale, come previsto al Cap.6 dell&rsquo;allegato II.<br /> Alle Aziende Sanitarie Locali spettano i compiti di controllo e vigilanza sulla sperimentazione clinica di campo.<br /> Al fine di ridurre i tempi autorizzativi ed operare secondo le norme di buona pratica clinica allegate, i responsabili della sperimentazione, presentano al Ministero, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, una relazione nella quale siano riportati almeno i seguenti dati:<br /> 1 indirizzo numero di telefono e-mail;<br /> 2 organigramma del personale operante nell'attivita' di sperimentazione;<br /> 3 organizzazione operativa delle attivit&agrave; sperimentali;<br /> 4 modalit&agrave; di gestione ed elaborazione dei dati.<br /><br /><br /> ALLEGATO II<br /> 1 GLOSSARIO<br /> 1.1 ANIMALE DELLO STUDIO<br /> Qualsiasi animale che partecipa ad uno studio clinico come animale di controllo o trattato con il prodotto veterinario sperimentale.<br /> 1.2 ANIMALE TARGET<br /> L&rsquo;animale specifico per specie, razza e attitudine, individuato come soggetto sul quale si intende impiegare il prodotto veterinario sperimentale.<br /> 1.3 ASSICURAZIONE DI QUALIT&Agrave; (AQ)<br /> Un processo pianificato e sistematico, approntato in modo da garantire che lo svolgimento dello studio, la raccolta, la documentazione e la relazione dei dati rispettino questa guida ed i requisiti normativi applicabili.<br /> 1.4 AUDIT<br /> Un controllo sistematico ed indipendente delle attivit&agrave; relative allo studio e della documentazione per verificare se uno studio &egrave;, o &egrave; stato condotto, correttamente, e se i dati sono, o sono stati, registrati, analizzati e riportati in modo accurato, in base al protocollo sperimentale, alle procedure operative standard (POS), alle Buone Pratiche Cliniche (BPC) ed ai requisiti normativi applicabili.<br /> 1.5 AUTORlTA&rsquo; REGOLATORIE<br /> Enti aventi potere normativo, i quali in tale contesto revisionano i dati clinici presentati ed eseguono le ispezioni.<br /> 1.6 BUONE PRATICHE CLINICHE (BPC)<br /> Uno standard per la progettazione, lo svolgimento, il monitoraggio, la documentazione, il controllo, l&rsquo;analisi e la relazione degli studi clinici. La conformit&agrave; con lo standard garantisce che i dati ed i risultati riportati siano completi, corretti ed accurati, che il benessere degli animali e la sicurezza del personale coinvolti nello studio siano garantiti, e che l'ambiente e le filiere alimentari umana e animale siano protette.<br /> 1.7 CONFORMITA&rsquo; (in relazione agli studi)<br /> Osservanza del protocollo di studio, delle pertinenti POS, BPC e dei requisiti di legge applicabili.<br /> 1.8 CONSENSO INFORMATO<br /> Documento tramite il quale il proprietario, o un suo rappresentante autorizzato, dopo essere stato informato su tutti gli aspetti inerenti lo studio e rilevanti per la sua decisione, manifesta la propria volont&agrave; di mettere a disposizione il suo animale(i) per un determinato studio.<br /> 1.9 CONTROLLO DI QUALIT&Agrave; (CQ)<br /> Le tecniche operative e le attivit&agrave; intraprese nell'ambito del sistema di assicurazione qualit&agrave; per verificare che i requisiti di qualit&agrave; delle attivit&agrave; relative allo studio siano rispettati.<br /> 1.10 COPIA AUTENTICATA<br /> Una copia, integralmente fedele al documento originale, contenente una dichiarazione firmata e datata dal soggetto(i) che la produce, che certifica che si tratta di una copia completa ed accurata.<br /> 1.11 DATI GREZZI<br /> Tutti i documenti originali (fogli di lavoro, dati di calibrazione, registri, memorandum e note) delle osservazioni &ldquo;di prima mano&rdquo; e delle attivit&agrave; di uno studio, che sono necessarie per la ricostruzione e la valutazione dello studio stesso. I dati grezzi comprendono, tra l&rsquo;altro, materiali fotografici, supporti magnetici, ottici o elettronici, informazioni registrate con strumenti automatizzati e fogli di dati compilati a mano. Fax e dati trascritti non sono considerati dati grezzi.<br /> 1.12 DESTINO DEGLI ANIMALI COINVOLTI NELLO STUDIO<br /> La sorte degli animali dello studio o dei loro prodotti commestibili, durante uno studio o dopo la sua conclusione. Ad esempio, dopo aver ottemperato alle restrizioni imposte dall&rsquo;eventuale impatto sulla salute pubblica, gli animali possono essere macellati, reinseriti nel gruppo d&rsquo;origine, venduti o resi al proprietario.<br /> 1.13 DESTINO DEI PRODOTTI VETERINARI SPERIMENTALI<br /> Il destino dei prodotti veterinari sperimentali e di controllo, durante uno studio o dopo la sua conclusione. Ad esempio, dopo aver ottemperato alle restrizioni imposte dall&rsquo;eventuale impatto sulla salute pubblica, i prodotti possono essere restituiti allo sponsor, inceneriti o smaltiti con altri metodi approvati.<br /> 1.14 DEVIAZIONE DAL PROTOCOLLO SPERIMENTALE<br /> Una deviazione rispetto alle procedure descritte nel protocollo sperimentale. Deve essere documentata sotto forma di relazione, firmata e datata dallo sperimentatore, nella quale sia descritta la deviazione e i motivi per i quali si &egrave; verificata (se identificabili).<br /> 1.15 EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO SPERIMENTALE<br /> Una modifica scritta al protocollo sperimentale stilata prima dell&rsquo;implementazione del protocollo o dell&rsquo;esecuzione dell&rsquo;attivit&agrave; modificata. Gli emendamenti al protocollo sperimentale devono essere firmati e datati dallo sperimentatore e dallo sponsor, ed incorporati nel protocollo sperimentale.<br /> 1.16 ISPEZIONE<br /> L'attivit&agrave; di un&rsquo;autorit&agrave; competente a condurre una revisione ufficiale della documentazione dello studio, delle strutture, delle attrezzature, dei materiali finiti e non (e relativa documentazione), della etichettatura, e di qualsiasi altro elemento relativo alla registrazione d&igrave; un prodotto veterinario sperimentale, custodito in qualsiasi luogo inerente lo studio.<br /> 1.17 MONITOR<br /> Soggetto responsabile della supervisione di uno studio clinico, il quale garantisca che il medesimo sia svolto, documentato e relazionato secondo le Procedure Operative Standard (POS), le Buone Pratiche Cliniche (BPC) e la normativa vigente.<br /> 1.18 ORGANIZZAZIONE DI RICERCA A CONTRATTO (ORC)<br /> Un soggetto, o un&rsquo;organizzazione, impegnati per contratto dallo sponsor o dallo sperimentatore a svolgere una o pi&ugrave; funzioni spettanti allo sponsor o allo sperimentatore.<br /> 1.19 PROCEDURA OPERATIVA STANDARD (POS)<br /> Istruzione dettagliata e scritta per l&rsquo;esecuzione di una determinata operazione, al fine di agevolare la conformit&agrave; alle procedure prestabilite.<br /> 1.20 PRODOTTO DI CONTROLLO<br /> Qualsiasi prodotto autorizzato, impiegato nel rispetto delle indicazioni riportate sull'etichetta, o qualsiasi placebo utilizzato come prodotto di riferimento in uno studio clinico per il confronto con il prodotto veterinario sperimentale oggetto di valutazione.<br /> 1.21 PRODOTTO VETERINARIO<br /> Qualsiasi prodotto con indicazioni approvate, dotato di un effetto protettivo, terapeutico o diagnostico, o in grado di influire sulle funzioni fisiologiche, quando somministrato o applicato ad un animale. Il termine si riferisce a prodotti terapeutici, biologici, diagnostici e a modificatori delle funzioni fisiologiche.<br /> 1.22 PRODOTTO VETERINARIO SPERIMENTALE<br /> Qualsiasi forma biologica, farmaceutica o qualsiasi alimento per animali, contenente uno o pi&ugrave; principi attivi, che siano in corso di valutazione durante uno studio clinico, per ricercare qualsiasi effetto protettivo, terapeutico diagnostico o fisiologico, quando vengono somministrati o applicati ad un animale.<br /> 1.23 PROTOCOLLO SPERIMENTALE<br /> Un documento firmato e datato dallo sperimentatore e dallo sponsor che descrive interamente gli obiettivi, la progettazione, i metodi, le analisi statistiche e l&rsquo;organizzazione dello studio. Il protocollo sperimentale pu&ograve; inoltre fornire le premesse ed il razionale dello studio che possono essere anche forniti come riferimenti ad altri documenti. In questa guida il termine protocollo sperimentale comprende anche gli emendamenti al protocollo sperimentale.<br /> 1.24 RANDOMIZZAZIONE<br /> Il processo di assegnazione degli animali dello studio (o di gruppi di animali dello studio) al gruppo di trattamento o di controllo, che utilizzi un elemento di casualit&agrave; per determinare il gruppo di appartenenza, in modo da ridurre l&rsquo;errore sistematico.<br /> 1.25 REAZIONE AVVERSA (RA)<br /> Qualsiasi evento, sfavorevole e indesiderato, osservato sugli animali in seguito all&rsquo;utilizzo di un prodotto veterinario o di un prodotto veterinario sperimentale, indipendentemente dal fatto che possa essere messo in relazione al prodotto stesso.<br /> 1.26 RELAZIONE FINALE DELLO STUDIO (RFS)<br /> Descrizione completa di uno studio su un prodotto veterinario sperimentale redatta dopo aver completato la raccolta di tutti i dati grezzi, o dopo l&rsquo;interruzione dello studio, che descrive integralmente gli obiettivi, i materiali ed i metodi sperimentali (compresa l'analisi statistica), la quale riporta i risultati dello studio e ne contiene una valutazione critica.<br /> 1.27 REQUISITO NORMATIVO APPLICABILE<br /> Qualsiasi legge e regolamento concernente l&rsquo;esecuzione di studi che prevedono l'utilizzo di prodotti veterinari sperimentali.<br /> 1.28 SCHEDA RACCOLTA DATII REGISTRI<br /> Documenti stampati, ottici, elettronici o magnetici progettati specificatamente per registrare le informazioni richieste dal protocollo di studio, ulteriori osservazioni sugli animali o i risultati di laboratorio.<br /> 1.29 SPERIMENTATORE<br /> Individuo responsabile per tutti gli aspetti relativi allo svolgimento di uno studio in un sito sperimentale. Qualora in un sito sperimentale lo studio sia condotto da un gruppo di individui lo sperimentatore &egrave; il responsabile del gruppo.<br /> 1.30 SPONSOR<br /> Soggetto, societ&agrave;, istituzione o organizzazione che assume la responsabilit&agrave; dell'avvio, la gestione e il finanziamento di uno studio clinico su un prodotto veterinario in corso di sperimentazione.<br /><br />1.31 STUDIO CLINICO<br /> Esperimento scientifico singolo, svolto su una specie-bersaglio, per verificare almeno un&rsquo;ipotesi attinente all&rsquo;obiettivo di efficacia proposto, o la sicurezza di impiego nell&rsquo;animale-bersaglio, di un prodotto veterinario sperimentale. Il termine "studio clinico" e "studio" sono da considerarsi sinonimi.<br /> 1.32 STUDIO MULTICENTRICO<br /> Studio condotto in pi&ugrave; di un sito, in base ad un singolo protocollo sperimentale.<br /> 1.33 TEST CIECO<br /> Procedura per ridurre eventuali interferenze su uno studio, la quale prevede che il personale coinvolto sia mantenuto all'oscuro dell&rsquo;assegnazione ai trattamenti.<br /><br /><br /> 2 I PRINCIPI DELLE BPC-VICH<br /> 2.1 L'obiettivo delle BPC-VICH &egrave; quello di stabilire una guida per l'esecuzione degli studi clinici, che garantisca l&rsquo;accuratezza, l&rsquo;integrit&agrave; e la correttezza dei dati. Particolare attenzione deve essere riservata al benessere degli animali dello studio, all&rsquo;impatto sull'ambiente e sul personale dello studio, ai residui negli alimenti derivati dagli animali dello studio.<br /> 2.2 Per garantire la validit&agrave; dei dati e per assicurare la qualit&agrave;, scientifica e tecnica, e l&rsquo;eticit&agrave; degli studi sono necessarie procedure prestabilite, scritte e sistematiche, relative all&rsquo;organizzazione, l&rsquo;esecuzione, la raccolta dei dati, la documentazione e la verifica degli studi clinici. I dati raccolti da studi progettati, eseguiti, monitorati, registrati, controllati, analizzati e relazionati, possono facilitare il processo di revisione delle autorit&agrave; competenti.<br /> 2.3 Il rispetto delle suddette procedure scritte assicura allo sponsor maggiori possibilit&agrave; di evitare ripetizioni inutili di studi definitivi. Qualsiasi requisito per gli studi locali di efficacia, eventualmente da condursi per confermare i risultati degli studi definitivi, non &egrave; influenzato dal presente allegato. Per categorie specifiche di prodotti veterinari possono esistere altre guide che definiscono la progettazione di uno studio e i criteri di efficacia. Anche per questi studi devono essere rispettati i principi delle BPC.<br /> 2.4 Ogni individuo coinvolto nell&rsquo;esecuzione di uno studio clinico deve essere adeguatamente qualificato per istruzione, formazione e competenza a svolgere le proprie mansioni. Tali soggetti devono comprovare, attraverso la documentazione dello studio, il pi&ugrave; elevato livello di professionalit&agrave; possibile nel registrare e riportare le osservazioni dello studio.<br /> 2.5 Le autorit&agrave; competenti devono fornire procedure indipendenti per garantire la protezione degli animali dello studio e della filiera alimentare umana ed animale. Esse devono, inoltre, verificare l&rsquo;ottenimento del consenso informato del proprietario degli animali dello studio.<br /> 2.6 Tra le finalit&agrave; non sono compresi gli studi di Buona Pratica di Laboratorio (BPL), quelli esplorativi di base o quelli non destinati all'utilizzo come supporto a fini regolatori. I dati derivanti da studi preclinici e di sicurezza possono essere richiesti dalle autorit&agrave; competenti per fornire le autorizzazioni necessarie prima dell&rsquo;inizio di uno studio.<br /> 2.7 I prodotti veterinari sperimentali devono essere preparati, manipolati e conservati secondo i concetti delle &ldquo;Buone Pratiche di Fabbricazione&rdquo; (BPF) definite dalle autorit&agrave; competenti. I dettagli sulla preparazione, manipolazione e conservazione dei prodotti veterinari sperimentali, devono essere documentati ed i prodotti devono essere utilizzati secondo il protocollo sperimentale.<br /> 2.8 La garanzia della qualit&agrave; di ogni aspetto dello studio &egrave; una componente fondamentale di pratiche scientifiche consolidate. I principi delle BPC sostengono l&rsquo;adozione di procedure di AQ per gli studi clinici. Lo sponsor dovrebbe svolgere funzioni di AQ. Tutti i partecipanti agli studi clinici dovrebbero adottare ed aderire a pratiche consolidate e riconosciute di AQ.<br /><br /><br /> 3 LO SPERIMENTATORE<br /> 3.1 DEFINIZIONE<br /> 3.1.1 Lo sperimentatore &egrave; responsabile di tutti gli aspetti relativi all&rsquo;esecuzione dello studio. Essi comprendono: la distribuzione e la somministrazione dei prodotti veterinari sperimentali e di controllo, l'applicazione del protocollo sperimentale, la raccolta e la relazione dei dati dello studio, nonch&eacute; la salvaguardia della salute e del benessere del personale e degli animali coinvolti nello studio.<br /> 3.1.2 Per poter svolgere studi clinici di efficacia e di sicurezza di impiego di prodotti veterinari sperimentali nelle specie-bersaglio, lo sperimentatore deve essere laureato in Medicina Veterinaria, avere adeguate competenze, formazione scientifica ed esperienza, comprovate da un curriculum vitae aggiornato e da altre credenziali. Lo sperimentatore deve aver maturato esperienza con il razionale e i requisiti dello studio prima di ricevere il prodotto veterinario sperimentale.<br /> 3.1.3 Se uno studio viene condotto da un gruppo di soggetti, lo sperimentatore &egrave; il responsabile del gruppo.<br /> 3.1.4. Per la raccolta, la registrazione e la successiva elaborazione dei dati, lo sperimentatore pu&ograve; avvalersi della collaborazione di uno staff competente.<br /> 3.1.5 Un soggetto non pu&ograve; ricoprire il ruolo di sperimentatore e di monitor nell&rsquo;ambito di uno stesso studio.<br /> 3.2 RESPONSABILITA&rsquo;<br /> Lo sperimentatore deve:<br /> 3.2.1 Fornire allo sponsor, prima dell'inizio dello studio, un curriculum vitae aggiornato ed altre credenziali appropriate.<br /> 3.2.2 Impegnarsi con lo sponsor, firmando il protocollo sperimentale, a condurre lo studio in base al protocollo ed alle BPC, nonch&eacute; nel rispetto della normativa vigente.<br /> 3.2.3 Garantire che lo studio sia svolto rispettando il protocollo sperimentale, le POS pertinenti, le BPC ed i requisiti normativi vigenti.<br /> 3.2.4 Conservare nella documentazione dello studio una copia firmata e datata del protocollo sperimentale comprendente qualsiasi suo emendamento. Ogni emendamento al protocollo sperimentale, preparato dallo sponsor o dallo sperimentatore, deve essere firmato e datato da entrambi, e deve specificare che cosa &egrave; stato modificato e le ragioni di tale modifica.<br /> 3.2.5 Registrare, attraverso una dichiarazione firmata e datata da conservare nella documentazione dello studio, qualsiasi deviazione dal protocollo sperimentale ed il motivo per cui si &egrave; verificata (se identificabile).<br /> 3.2.6 Informare tempestivamente lo sponsor in merito a qualsiasi deviazione dal protocollo sperimentale.<br /> 3.2.7 Fornire personale adeguatamente qualificato per la corretta e puntuale esecuzione dello studio, compreso, se necessario, un veterinario che controlli gli animali; informare ed addestrare esaurientemente il personale coinvolto nello studio o nella gestione degli animali, al fine di garantire il rispetto del protocollo sperimentale e dei requisiti normativi applicabili.<br /> 3.2.8 Delegare qualsiasi competenza e attivit&agrave;, compresi gli incarichi in subappalto, soltanto a soggetti qualificati per formazione ed esperienza.<br /> 3.2.9 Fornire al personale dello studio i materiali e le informazioni pertinenti ottenuti dallo sponsor. 3.2.10 Garantire che siano utilizzate per l&rsquo;esecuzione dello studio strutture ed attrezzature adeguate e mantenute in buono stato, sia di propriet&agrave; che noleggiate.<br /> 3.2.11 Utilizzare Procedure Operative Standard (POS) per tutte le attivit&agrave; pratiche per le quali siano opportune.<br /> 3.2.12 Attenersi ai requisiti normativi che disciplinano la salvaguardia del benessere degli animali dello studio.<br /> 3.2.13 Ottenere, prima dell&rsquo;inizio dello studio, il consenso di ciascun proprietario, o del rappresentante autorizzato dal proprietario, alla partecipazione allo studio del proprio animale, previe adeguate informazioni in merito.<br /> 3.2.14 Sovraintendere al ricovero, all&rsquo;alimentazione e alla cura di tutti gli animali dello studio posti nella sede sperimentale ed informare i proprietari degli animali, ricoverati al di fuori della sede sperimentale, dei loro obblighi, in base a quanto specificato nel protocollo sperimentale.<br /> 3.2.15 Documentare qualsiasi procedura, cura veterinaria, variazione dello stato di salute dell'animale o significativo cambiamento delle condizioni ambientali.<br /> 3.2.16 Attenersi al protocollo sperimentale per quanto concerne l'utilizzo di prodotti edibili derivati da animali, produttori di derrate alimentari, trattati con prodotti veterinari sperimentali o di controllo, nonch&eacute; l&rsquo;appropriato destino degli animali dello studio.<br /> 3.2.17 Informare tempestivamente lo sponsor della comparsa di reazioni avverse (RA).<br /> 3.2.18 Gestire con professionalit&agrave; qualsiasi procedura e documentazione codificate (es. buste di randomizzazione, informazioni &rdquo;in cieco&rdquo;); garantire che qualsiasi codice di trattamento venga violato solo nel rispetto del protocollo sperimentale e dopo averlo notificato allo sponsor ed averne ricevuto il consenso. Il personale coinvolto nello studio che non &egrave; "in cieco" deve ridurre quanto pi&ugrave; possibile la partecipazione all&rsquo;esecuzione dello studio.<br /> 3.2.19 Essere responsabile della ricezione, del controllo, della conservazione, della distribuzione e successiva miscelazione, nonch&eacute; di eventuali analisi (se previste) dei prodotti veterinari sperimentali o di controllo inviati o consegnati allo sperimentatore per l&rsquo;esecuzione dello studio.<br /> 3.2.20 Fornire un deposito sicuro ad accesso controllato per i prodotti veterinari sperimentali o di controllo, in base a quanto specificato nel protocollo sperimentale e nelle istruzioni riportate sulle etichette.<br /> 3.2.21 Conservare un registro dettagliato del ricevimento, dell&rsquo;impiego e degli eventuali risultati delle analisi sui prodotti veterinari sperimentali o di controllo, sui mangimi e sull&rsquo;acqua (se &egrave; prevista la miscelazione da parte dello sperimentatore), nonch&eacute; dei prodotti veterinari sperimentali o di controllo non utilizzati.<br /> 3.2.22 Garantire che i prodotti veterinari sperimentali o di controllo vengano somministrati agli animali dello studio, secondo il protocollo sperimentale.<br /> 3.2.23 Non ridistribuire i prodotti veterinari sperimentali o di controllo a persone non autorizzate a riceverli.<br /> 3.2.24 Al termine dello studio, verificare la corrispondenza tra la documentazione del ricevimento dei prodotti veterinari sperimentali o di controllo con quella relativa all&rsquo;impiego ed alla restituzione, fornendo giustificazione di eventuali discrepanze.<br /> 3.2.25 Al termine o all&rsquo;interruzione dello studio documentare in maniera appropriata lo smaltimento sicuro e definitivo dei prodotti sperimentali veterinari e di controllo, compresi i mangimi per animali contenenti il prodotto veterinario sperimentale e di controllo, attraverso la restituzione allo sponsor dei prodotti oppure tramite altri metodi di smaltimento idonei.<br /> 3.2.26 Raccogliere e conservare la documentazione dello studio.<br /> 3.2.27 Documentare gli eventi imprevisti, che possono avere un impatto sulla qualit&agrave; e sull&rsquo;integrit&agrave; dello studio, nel momento in cui dovessero verificarsi, nonch&eacute; le eventuali azioni correttive intraprese.<br /> 3.2.28 Raccogliere e registrare i dati, comprese le osservazioni impreviste, secondo il protocollo sperimentale e la normativa vigente, in maniera obiettiva e che rispecchi accuratamente e completamente le osservazioni dello studio.<br /> 3.2.29 Predisporre e tenere aggiornato un registro dettagliato e completo di tutti i contatti, comprese le telefonate, le visite, le lettere ed i contatti di altro tipo, con rappresentanti dello sponsor, rappresentanti delle autorit&agrave; competenti ed altro personale (ad es. personale dell&rsquo;organizzazione di ricerca a contratto) sulla progettazione, esecuzione, documentazione e relazione dello studio. Un registro dei contatti deve comprendere: la data, l'ora ed il tipo di contatto, il nome e l'affiliazione di tutte le persone coinvolte, un riassunto dell'obiettivo del contatto e l'oggetto discusso. La sponsor devono intraprendere in seguito al contatto.<br /> 3.2.30 Garantire che tutti i campioni da conservare, secondo quanto richiesto dal protocollo sperimentale e da eventuali norme, siano identificati in maniera completa, accurata, leggibile e tale da evitare la perdita dell&rsquo;identificazione dei campioni.<br /> 3.2.31 Preservare dal deterioramento, dalla distruzione, dalla manomissione o dal vandalismo, per un periodo di tempo stabilito dalle specifiche autorit&agrave; competenti, tutta la documentazione dello studio o le copie autenticate di tale documentazione.<br /> 3.2.32 Fornire, su richiesta dello sponsor, la documentazione originale dello studio firmata o una copia autenticata. Qualora tutta o una parte della documentazione originale dello studio sia consegnata allo sponsor, lo sperimentatore deve conservarne una copia autenticata.<br /> 3.2.33 Partecipare, quando previsto, alla stesura della relazione finale dello studio.<br /> 3.2.34 Consentire il controllo della qualit&agrave; ed il monitoraggio dello studio clinico.<br /> 3.2.35 Permettere alle autorit&agrave; competenti, al fine di verificare la validit&agrave; dei dati, l&rsquo;ispezione delle strutture utilizzate dallo sperimentatore per lo studio, nonch&eacute; la verifica e la copia parziale o totale della documentazione dello studio prodotta o conservata dallo sperimentatore in quanto inerente allo studio.<br /><br /><br /> 4 LO SPONSOR<br /> 4.1 DEFINIZIONE<br /> Individuo, societ&agrave;, istituzione od organizzazione che assume la responsabilit&agrave; per l'avvio, la gestione ed il finanziamento di uno studio clinico su un prodotto veterinario sperimentale.<br /> 4.2 RESPONSABILIT&Agrave;.<br /> Lo sponsor deve:<br /> 4.2.1 Verificare che esistano sufficienti informazioni scientificamente valide sull'efficacia e sulla sicurezza del prodotto veterinario sperimentale, tali da giustificare lo svolgimento dello studio clinico. Lo sponsor deve inoltre stabilire, sulla base di queste informazioni, che non esistano elementi ambientali di benessere, etici o scientifici, che possano impedire l&rsquo;esecuzione di uno studio clinico.<br /> 4.2.2 Garantire che sia stata presentata alle autorit&agrave; competenti la notifica o la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dello studio.<br /> 4.2.3 Scegliere gli sperimentatori, verificarne le qualifiche, la disponibilit&agrave; per l'intera durata dello studio e ratificarne l&rsquo;impegno a svolgere lo studio secondo il protocollo sperimentale concordato, le BPC ed i requisiti normativi vigenti.<br /> 4.2.4 Nominare uno o pi&ugrave; responsabili del monitoraggio con qualifiche e formazione adeguate. 4.2.5 Organizzare, se necessario, la preparazione di POS relative agli elementi tecnici e procedurali dello studio.<br /> 4.2.6 Preparare, se necessario, in collaborazione con lo sperimentatore, un protocollo sperimentale, tenendo conto delle considerazioni summenzionate e rispettando i principi delle BPC.<br /> 4.2.7 Firmare, insieme allo sperimentatore, il protocollo sperimentale a conferma dell&rsquo;impegno che lo studio clinico verr&agrave; eseguito secondo il protocollo sperimentale. Qualsiasi emendamento al protocollo sperimentale deve riportare il consenso firmato sia dello sponsor che dello sperimentatore.<br /> 4.2.8 Per gli studi multicentrici, garantire che:<br /> 4.2.8.1 Tutti gli sperimentatori eseguano lo studio in completa conformit&agrave; al protocollo sperimentale concordato con lo sponsor e con l'autorit&agrave; competente.<br /> 4.2.8.2 Il sistema di raccolta dati sia progettato per raccogliere i dati richiesti in tutti i siti dello studio multicentrico. Agli sperimentatori che raccolgono dati supplementari, richiesti dallo sponsor, deve essere fornito un sistema aggiuntivo di raccolta di tali dati, progettato per la raccolta dei dati supplementari.<br /> 4.2.8.3 A tutti gli sperimentatori siano fornite istruzioni identiche su come seguire il protocollo sperimentale, rispettando una serie uniforme di standard per la valutazione dei risultati clinici, di laboratorio e per la raccolta dei dati.<br /> 4.2.8.4 Sia favorita la comunicazione fra gli sperimentatori.<br /> 4.2.9 Informare lo sperimentatore delle caratteristiche chimiche, farmacologiche, tossicologiche, di sicurezza, di efficacia ed altri dati rilevanti sul prodotto sperimentale come elemento essenziale per l&rsquo;esecuzione dello studio. Lo sponsor deve inoltre informare lo sperimentatore e, qualora richiesto, l&rsquo;autorit&agrave; competente, di qualsiasi notizia pertinente che emerga durante lo studio stesso.<br /> 4.2.10 Riferire tutte le reazioni avverse secondo i requisiti normativi applicabili.<br /> 4.2.11 Garantire il corretto destino di tutti gli animali oggetto dello studio e di qualsiasi prodotto edibile derivato, secondo i requisiti normativi applicabili.<br /> 4.2.12 Garantire che i prodotti sperimentali e di controllo siano stati preparati, etichettati e spediti secondo quanto previsto dall&rsquo;autorit&agrave; competente.<br /> 4.2.13 Preparare e mantenere la documentazione della spedizione dei prodotti veterinari sperimentali e di controllo. Al termine o all&rsquo;interruzione dello studio, garantire il corretto e definitivo smaltimento di tutte le forniture dei prodotti veterinari sperimentali e di controllo, compreso eventualmente il mangime, contenente i prodotti veterinari sperimentali e di controllo.<br /> 4.2.14 Conservare la documentazione dello studio in maniera che sia protetta dal deterioramento, dalla distruzione, dalla manomissione o dal vandalismo, per un periodo sufficientemente lungo da soddisfare i requisiti di legge dei Paesi nei quali lo studio &egrave; stato presentato per la registrazione del prodotto veterinario sperimentale.<br /> 4.2.15 Qualora ad un animale venga somministrato un prodotto veterinario sperimentale, preparare una relazione finale scritta, indipendentemente dal fatto che lo studio sia terminato come previsto o meno.<br /> 4.2.16 Garantire la qualit&agrave; e l&rsquo;integrit&agrave; dei dati provenienti dagli studi clinici attraverso l&rsquo;adozione di procedure di verifica della qualit&agrave;, che rispettino i principi riconosciuti ed accettati dell&rsquo;A.Q.<br /> 4.2.17 Rispettare i requisiti regolatori applicabili in tema di gestione del benessere degli animali in studio.<br /> 4.3 DELEGHE AD UNA ORGANIZZAZIONE DI RICERCA A CONTRATTO (ORC)<br /> 4.3.1 Lo sponsor pu&ograve; delegare tutti o parte dei compiti e delle funzioni relativi allo studio a una ORC, pur mantenendo la responsabilit&agrave; per la qualit&agrave; e la completezza dei dati dello studio.<br /> 4.3.2 Qualsiasi compito o funzione relativo allo studio delegato ad una ORC deve essere formalizzato per iscritto. La ORC assume la responsabilit&agrave; di osservare i requisiti normativi prescritti.<br /> 4.3.3 Lo sponsor &egrave; responsabile di ogni compito o funzione relativi allo studio non delegati specificamente a una ORC.<br /> 4.3.4 Tutti riferimenti allo sponsor sono validi anche per la ORC che ha assunto gli incarichi relativi allo studio e le funzioni dello sponsor.<br /><br /><br /> 5 IL MONITOR<br /> 5.1 DEFINIZIONE<br /> Soggetto incaricato dallo sponsor, responsabile verso lo sponsor stesso, di monitorare e riferire l&rsquo;andamento dello studio, verificare i dati e confermare che lo studio clinico sia eseguito, documentato e riferito secondo le BPC, e nel rispetto dei requisiti normativi applicabili. Il monitor deve avere formazione scientifica ed esperienza tali da poter sovrintendere ad uno specifico studio clinico, deve essere preparato sui metodi di controllo della qualit&agrave; e sulle procedure di verifica dei dati, deve conoscere tutti i requisiti del protocollo ed essere in grado di stabilire se lo studio &egrave; stato eseguito secondo il protocollo e le relative POS. Uno stesso soggetto non pu&ograve; operare sia come monitor che come sperimentatore in un determinato studio. Il monitor &egrave; il principale canale di comunicazione fra lo sponsor e lo sperimentatore.<br /> 5.2 RESPONSABlLITA&rsquo;.<br /> Il monitor deve:<br /> 5.2.1 Assistere lo sponsor nella scelta dello sperimentatore, se necessario.<br /> 5.2.2 Fornire consulenza allo sperimentatore.<br /> 5.2.3 Stabilire se lo sperimentatore ed il suo staff dispongono di tempo sufficiente per lo studio, determinare se il sito sperimentale ha spazio, strutture, attrezzature e personale adeguati, e se sia presente un numero sufficiente di animali per l'intera durata dello studio.<br /> 5.2.4 Confermare che lo staff &egrave; stato adeguatamente informato sui dettagli dello studio.<br /> 5.2.5 Assicurare che lo sperimentatore accetti la responsabilit&agrave; legata all&rsquo;esecuzione dello studio, la condizione sperimentale del prodotto veterinario da testare, la natura e i dettagli del protocollo sperimentale, i requisiti normativi che disciplinano il benessere degli animali sottoposti allo studio, le condizioni per l&rsquo;autorizzazione all'utilizzo dei prodotti edibili derivati da animali produttori di derrate alimentari a cui &egrave; stato somministrato il prodotto veterinario sperimentale o di controllo, nonch&eacute; qualsiasi altra restrizione allo smaltimento o al successivo utilizzo degli animali dello studio.<br /> 5.2.6 Lavorare secondo i requisiti definiti dallo sponsor, visitare lo sperimentatore con sufficiente periodicit&agrave;, prima, durante e dopo lo studio, per verificare il rispetto del protocollo sperimentale, le BPC ed i requisiti normativi vigenti.<br /> 5.2.7 Non influenzare in alcun modo il processo di raccolta dei dati o i risultati dello studio, a meno che non si renda necessario per assicurare che siano rispettati il protocollo sperimentale, le appropriate POS, le BPC e la normativa vigente.<br /> 5.2.8 Garantire che sia stato ottenuto il consenso informato scritto del proprietario o di un suo rappresentante autorizzato, prima della partecipazione degli animali allo studio. 5.2.9 Garantire che tutti i dati siano interamente e correttamente registrati.<br /> 5.2.10 Giustificare e chiarire ogni correzione o modifica apportata alla documentazione dello studio.<br /> 5.2.11 Confermare che la conservazione, la distribuzione e la documentazione della fornitura dei prodotti veterinari sperimentali e di controllo siano idonee e sicure, e che i prodotti non utilizzati vengano restituiti dallo sperimentatore allo sponsor o correttamente smaltiti.<br /> 5.2.12 Revisionare i dati grezzi ed il resto della documentazione dello studio per verificare se il protocollo sperimentale sia stato rispettato, e se le informazioni raccolte o conservate dallo sperimentatore siano accurate e complete.<br /> 5.2.13 Predisporre e tenere aggiornato un registro dettagliato e completo di tutti i contatti, comprese le telefonate, le visite, le lettere e i contatti di altro tipo con lo sperimentatore, i rappresentanti dello sponsor, i rappresentanti delle autorit&agrave; competenti, altro personale (ad es. personale della organizzazione di ricerca a contratto) sulla progettazione, esecuzione, documentazione e relazione dello studio. Un registro dei contatti deve comprendere: la data e l'ora del contatto, il tipo di contatto, il nome e l'affiliazione di tutte le persone coinvolte, un riassunto dell'obiettivo del contatto e l'oggetto discusso. Il registro deve garantire dettagli sufficienti per descrivere le basi di ogni azione da intraprendere da parte dello sperimentatore e/o dello sponsor in conseguenza del contatto.<br /> 5.2.14 Documentare il rispetto, da parte dello sperimentatore, dei principi delle BPC attraverso la stesura di una relazione riassuntiva firmata e datata, dei contatti, delle visite svolte e delle attivit&agrave; osservate durante lo svolgimento dello studio. Tale relazione finale deve essere presentata allo sponsor al termine dello studio.<br /><br /><br /> 6 IL PROTOCOLLO SPERIMENTALE<br /> 6.1 DEFINIZIONE<br /> 6.1.1 Il protocollo sperimentale &egrave; un documento che specifica gli obiettivi dello studio e definisce le condizioni nelle quali lo studio deve essere svolto e gestito.<br /> 6.1.2 Uno studio progettato correttamente si basa, principalmente, su un protocollo accuratamente concepito, completo e ben strutturato, redatto e firmato dallo sponsor e dallo sperimentatore prima dell&rsquo;inizio dello studio.<br /> 6.1.3 Un protocollo sperimentale esauriente, facilmente comprensibile dallo sperimentatore che esegue lo studio e dall&rsquo;autorit&agrave; competente che verifica il protocollo stesso ed i risultati dello studio, facilita il processo di registrazione per i prodotti veterinari.<br /> 6.2 REVISIONE DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE<br /> Nei principi delle BPC &egrave; incoraggiata la revisione del protocollo sperimentale da parte delle autorit&agrave; competenti, prima dell'avvio di uno studio clinico, soprattutto qualora esistano incertezze di qualsiasi tipo sulla progettazione dello studio o vi siano pareri differenti sulla validit&agrave; delle diverse opzioni per l&rsquo;esecuzione dello studio. La revisione del protocollo sperimentale da parte dell&rsquo;autorit&agrave; competente non vincola l'ente ad accettare i dati raccolti da uno studio eseguito utilizzando tale protocollo sperimentale. Presumibilmente sia lo sponsor che l'autorit&agrave; competente traggono beneficio da questo tipo di revisione, in termini di migliore comprensione reciproca sui requisiti normativi e sull'importanza degli obiettivi del protocollo sperimentale.<br /> 6.3 LISTA DI CONTROLLO DEL PROTOCOLLO SPERIMENTALE<br /> Il protocollo sperimentale deve contenere le informazioni riportate in questo elenco, e comunque esso deve essere tenuto in considerazione quando si pianifica uno studio. La lista di seguito descritta non &egrave; esaustiva, ma costituisce una guida.<br /> 6.3.1 Titolo dello Studio<br /> 6.3.2 Identificazione univoca dello Studio<br /> L&rsquo;identificazione univoca dello studio &egrave; costituita dal numero di protocollo sperimentale, dallo stato del protocollo sperimentale (cio&egrave; bozza, testo definitivo, emendato) e dalla data della versione del protocollo sperimentale, che devono essere riportati chiaramente nell&rsquo;intestazione della pagina del titolo.<br /> 6.3.3 Contatti dello Studio<br /> I contatti dello studio comprendono lo sperimentatore, i rappresentanti dello sponsor e tutti gli altri responsabili delle fasi principali dello studio. Per ogni contatto occorre riportare il titolo, le qualifiche, la formazione professionale, nonch&eacute; l'indirizzo, il numero di telefono ed eventuali altri mezzi di comunicazione.<br /> 6.3.4 Identificazione dei Siti<br /> I siti identificati per la sperimentazione, qualora siano noti, devono essere citati nel protocollo sperimentale.<br /> 6.3.5 Obiettivo(i)/Scopo dello Studio<br /> 6.3.6 Giustificazione<br /> Descrivere tutte le informazioni utili per la comprensione dell'obiettivo dello studio (dati preclinici o clinici pubblicati oppure disponibili altrove), che ne giustificano l&rsquo;esecuzione.<br /> 6.3.7 Calendario delle operazioni<br /> Il calendario delle operazioni chiave, da svolgere durante la fase animale dello studio, comprende: la data e l&rsquo;ora previste per l'inizio della fase animale, il periodo nel quale sono somministrati i prodotti veterinari sperimentali e di controllo, il periodo di osservazione dopo la somministrazione, i tempi di sospensione (quando applicabili) e la data di conclusione se conosciuta.<br /> 6.3.8 Disegno sperimentale.<br /> Il disegno sperimentale descrive:<br /> 6.3.8.1 Il disegno complessivo dello studio (ad es. uno studio clinico di efficacia in campo con controllo trattato con placebo, o un disegno randomizzato a blocchi con controllo positivo in cieco).<br /> 6.3.8.2 Il trattamento, se previsto, cui va sottoposto il gruppo(i) di controllo oppure per il periodo(i) di controllo.<br /> 6.3.8.3 Il metodo di randomizzazione, comprese le procedure da adottare e gli accorgimenti pratici da rispettare nell&rsquo;assegnazione degli animali ai gruppi di trattamento e dei gruppi di trattamento alle unit&agrave; sperimentali.<br /> 6.3.8.4 La/le unit&agrave; sperimentali, motivandone la scelta.<br /> 6.3.8.5 I limiti e i metodi di &ldquo;test cieco&rdquo; (mascheratura) e delle altre misure adottate per ridurre l&rsquo;errore sistematico e per specificare le clausole d&rsquo;accesso ai codici di trattamento includendo procedure e personale.<br /> 6.3.9 SELEZIONE E IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI<br /> Descrizione dettagliata dell'origine, del numero, dell&rsquo;identit&agrave; e del tipo degli animali dello studio. Ad esempio, specie, razza, attitudine, et&agrave;, sesso, peso, stato fisiologico e fattori prognostici.<br /> 6.3.10 INCLUSIONE/ESCLUSIONE E CRITERI DI RIMOZIONE POST-INSERIMENTO<br /> Specificare criteri e obiettivi per l'inserimento, l&rsquo;esclusione e la rimozione dopo l&rsquo;inserimento nello studio.<br /> 6.3.11 GESTIONE E RICOVERO DEGLI ANIMALI.<br /> La gestione e ricovero degli animali descrivono:<br /> 6.3.11.1 Il ricovero degli animali dello studio, ad esempio pascoli, recinti, canili, stabulari. 6.3.11.2 Lo spazio a disposizione per animale (da confrontare con quello previsto dalle pratiche gestionali standard).<br /> 6.3.11.3 Il controllo della temperatura ambientale (riscaldamento/raffreddamento) e della ventilazione del ricovero degli animali.<br /> 6.3.11.4 Le cure veterinarie e le terapie concomitanti ammesse e non.<br /> 6.3.11.5 La gestione dell&rsquo;alimentazione (compresa la gestione dei pascoli, la preparazione e lo stoccaggio degli alimenti miscelati) e dell'acqua (compresa la fornitura, la disponibilit&agrave; e la qualit&agrave;) e le rispettive modalit&agrave; di somministrazione agli animali oggetto dello studio.<br /> 6.3.12 Mangimi per gli animali<br /> Autorevoli fonti di riferimento possono essere utili come guide per stabilire le esigenze nutrizionali degli animali dello studio e per la preparazione dei mangimi. La documentazione dello studio relativa alle razioni dovrebbe essere sufficiente per stabilire se le esigenze nutrizionali degli animali siano soddisfatte in modo da non compromettere gli obiettivi dello studio e garantire il rispetto dei requisiti sul benessere degli animali. Nel caso in cui lo stato nutrizionale sia fondamentale per la raccolta dei dati, devono essere registrate le caratteristiche dettagliate degli alimenti. Se opportuno:<br /> 6.3.12.1 Stabilire le esigenze nutrizionali degli animali dello studio e preparare alimenti che soddisfino questi requisiti.<br /> 6.3.12.2 Fornire la composizione quantitativa (ad esempio, mangime, vitamine, minerali e, se previsto, eventuali additivi alimentari autorizzati) e le densit&agrave; nutrizionali calcolate per tutti gli alimenti impiegati nello studio.<br /> 6.3.12.3 Descrivere le procedure per campionare i mangimi utilizzati nello studio e le successive analisi di questi campioni per le sostanze nutritive selezionate.<br /> 6.3.12.4 Sviluppare ed applicare criteri obiettivi per stabilire se i mangimi impiegati nello studio, in base ai risultati delle analisi sui nutrienti effettuate in laboratorio, raggiungono i requisiti calcolati prestabiliti.<br /> 6.3.12.5 Approntare un programma alimentare (programma di alimentazione).<br /> 6.3.12.6 Registrare i dati sulle quantit&agrave; di alimenti somministrati ed avanzati.<br /> 6.3.13 Prodotti Veterinari Sperimentali e Prodotti di Controllo<br /> 6.3.13.1 Identificare precisamente e chiaramente il prodotto veterinario sperimentale per poter individuare, rapidamente e senza ambiguit&agrave;, la specifica formulazione. Devono essere riportate anche le istruzioni necessarie per la miscelazione (se prevista), il confezionamento e lo stoccaggio di questi prodotti.<br /> 6.3.13.2 Se il prodotto veterinario sperimentale &egrave; da somministrarsi attraverso l&rsquo;alimento o l&rsquo;acqua, descrivere le procedure per stabilire la concentrazione del prodotto veterinario sperimentale nell&rsquo;alimento o nell'acqua, compresi i metodi di campionatura e le metodologie analitiche da utilizzare (ad esempio, il laboratorio utilizzato, il metodo analitico, il numero di repliche, le tolleranze, le variazioni analitiche accettabili). Sviluppare e seguire criteri obiettivi per stabilire se la concentrazione del prodotto veterinario sperimentale nell&rsquo;alimento o nell'acqua sia adeguata.<br /> 6.3.13.3 Identificare i prodotti di controllo con il nome generico o commerciale, il tipo di formulazione, la composizione (componenti), la concentrazione, il numero di lotto e la data di scadenza. Conservare ed utilizzare questi prodotti secondo le istruzioni riportate sulle etichette.<br /> 6.3.14 Trattamenti<br /> Per i prodotti veterinari sperimentali e di controllo occorre:<br /> 6.3.14.1 Giustificare il dosaggio da utilizzare.<br /> 6.3.14.2 Descrivere la modalit&agrave; di somministrazione (via, sito di inoculo, dose, frequenza e durata del trattamento).<br /> 6.3.14.3 Specificare criteri obiettivi per l'eventuale somministrazione di trattamenti veterinari concomitanti.<br /> 6.3.14.4 Descrivere i metodi e le precauzioni da adottare per garantire la sicurezza del personale che utilizza questi prodotti, prima e durante la somministrazione.<br /> 6.3.14.5 Descrivere le misure per garantire che questi prodotti vengano somministrati secondo il protocollo sperimentale ed in base ai contenuti delle etichette.<br /> 6.3.15 Indicare la destinazione degli animali utilizzati nello studio, i prodotti degli animali dello studio e i prodotti veterinari sperimentali e di controllo.<br /> 6.3.15.1 Descrivere la procedura proposta per lo smaltimento degli animali dello studio.<br /> 6.3.15.2 Descrivere le cure da prestare agli animali rimossi dallo studio, secondo criteri prestabiliti.<br /> 6.3.15.3 Specificare le condizioni per l'utilizzo dei prodotti commestibili, provenenti da animali produttori di derrate alimentari, che devono essere rispettate per attenersi all&rsquo;autorizzazione concessa dalle autorit&agrave; competenti.<br /> 6.3.15.4 Descrivere la procedura di destinazione dei prodotti veterinari sperimentali e di controllo.<br /> 6.3.16 Valutazione dell'efficacia<br /> Ai fini della valutazione dell&rsquo;efficacia occorre:<br /> 6.3.16.1 Definire gli effetti da ottenere e gli obiettivi clinici da raggiungere per poter dichiarare l&rsquo;efficacia.<br /> 6.3.16.2 Descrivere come debbano essere misurati e registrati questi effetti e gli obiettivi clinici.<br /> 6.3.16.3 Specificare la tempistica e la frequenza delle osservazioni dello studio.<br /> 6.3.16.4 Descrivere le analisi speciali e/o le prove da effettuare, indicando i tempi di campionamento, gli intervalli tra il campionamento, lo stoccaggio dei campioni e l&rsquo;analisi o la prova.<br /> 6.3.16.5 Definire tutti i metodi di assegnazione dei punteggi e di misurazione, necessari per misurare, obiettivamente, le reazioni dell&rsquo;animale dello studio e valutare la risposta clinica.<br /> 6.3.16.6 Definire i metodi per calcolare l'effetto del prodotto veterinario sperimentale.<br /> 6.3.17 Statistica/biometria<br /> Ai fini statistici/biometrici occorre descrivere dettagliatamente i metodi statistici da utilizzare per valutare l'efficacia del prodotto veterinario sperimentale, includendo le ipotesi da comprovare, i parametri da stimare, le assunzioni da fare, il livello di significativit&agrave;, l'unit&agrave; sperimentale ed il modello statistico da utilizzare. La scelta della dimensione campionaria deve essere giustificata in base alle caratteristiche della popolazione degli animali dello studio, la potenza dello studio e le opportune considerazioni cliniche.<br /> 6.3.18 Gestione delle Registrazioni<br /> Occorre specificare le procedure per la registrazione, l&rsquo;elaborazione, la gestione e la conservazione dei dati grezzi dello studio e della documentazione di altro tipo, richiesti dall'autorit&agrave; competente.<br /> 6.3.19 Reazioni Avverse (RA)<br /> Descrivere le procedure per:<br /> 6.3.19.1 Osservare gli animali oggetto dello studio con frequenza sufficiente da poter rilevare le RA.<br /> 6.3.19.2 Adottare idonei provvedimenti conseguenti alle RA osservate, i quali possono comprendere, fra le altre cose, l&rsquo;individuazione e la violazione dei codici per il &ldquo;test cieco&rdquo;, in modo da poter fornire le appropriate cure veterinarie.<br /> 6.3.19.3 Registrare le RA nella documentazione dello studio.<br /> 6.3.19.4 Comunicare le RA allo sponsor.<br /> 6.3.20 Supplementi da allegare al protocollo<br /> 6.3.20.1 Elencare tutte le POS specifiche, sulla gestione, monitoraggio e stesura della relazione dello studio.<br /> 6.3.20.2 Allegare una copia di tutti moduli di raccolta dati e di registrazione degli avvenimenti, da utilizzare durante lo studio.<br /> 6.3.20.3 Inserire qualsiasi altro supplemento rilevante, ad esempio le informazioni da fornire ai proprietari degli animali e le istruzioni al personale coinvolto nello studio.<br /> 6.3.21 Modifiche al protocollo sperimentale<br /> Devono essere fornite tutte le istruzioni per la stesura degli emendamenti e delle relazioni delle deviazioni dal protocollo sperimentale.<br /> 6.3.22 Bibliografia<br /> Fornire le citazioni ricavate dalla letteratura di riferimento nel protocollo dello studio.<br /><br /><br /> 7 LA RELAZIONE FINALE DELLO STUDIO<br /> 7.1 DEFINIZIONE<br /> 7.1.1 La relazione finale dello studio (RFS) &egrave; una descrizione completa e dettagliata dello studio, redatta dopo la sua conclusione. Comprende una descrizione dei materiali e dei metodi, la presentazione e la valutazione dei risultati, l'analisi statistica ed una valutazione critica clinica, scientifica e statistica. La relazione finale deve rispettare il formato del protocollo sperimentale.<br /> 7.1.2 Lo sponsor fornisce una RFS per qualsiasi studio nel quale un animale &egrave; stato trattato con un prodotto veterinario sperimentale, sia se lo studio &egrave; terminato che interrotto.<br /> 7.2 STESURA<br /> 7.2.1 La preparazione di questa relazione pu&ograve; essere realizzata secondo quanto segue:<br /> 7.2.1.1 Lo sponsor pu&ograve; redigere la RFS;<br /> 7.2.1.2 Lo sperimentatore pu&ograve; redigere la RFS per lo sponsor, oppure<br /> 7.2.1.3 Lo sponsor e lo sperimentatore possono preparare la RFS in collaborazione.<br /> 7.2.2 Tutte le persone coinvolte nella preparazione della RFS devono essere considerate come autori.<br /> 7.2.3 Qualora uno sperimentatore rinunci ad essere autore della RFS, deve fornire agli autori:<br /> 7.2.3.1 Tutta la documentazione necessaria dello studio riferita al sito nel quale lo sperimentatore ha condotto lo studio.<br /> 7.2.3.2. Un documento firmato e datato, da inserire nella RFS, che descriva adeguatamente la documentazione dello studio fornita all'autore(i), attestante la completezza e l&rsquo;accuratezza della documentazione fornita.<br /> 7.2.4 Gli autori della RFS firmano e datano la relazione finale, sono consapevoli che le autorit&agrave; competenti considerano queste firme come una dichiarazione che tutti i dati sono stati raccolti secondo il protocollo sperimentale, le POS pertinenti, le BPC e i requisiti normativi vigenti, che tutte le dichiarazioni rappresentano descrizioni precise e complete delle attivit&agrave; dello studio, e che i risultati sono integralmente supportati dalla documentazione dello studio. Gli autori possono allegare alla relazione finale una breve dichiarazione nella quale descrivono i rispettivi ruoli nella stesura della stessa.<br /> 7.3 CONTENUTO DELLA RELAZIONE FINALE DELLO STUDIO<br /> La RFS comprende le informazioni pertinenti elencate nella seguente lista. La lista costituisce una guida e non &egrave; esaustiva. Non tutte le voci riportate sono applicabili a tutte le RFS. La sezione del protocollo sperimentale deve essere consultata per una spiegazione dettagliata del significato dei punti di questo elenco:<br /> 7.3.1 Titolo ed identificazione dello studio;<br /> 7.3.2 Obiettivi dello studio;<br /> 7.3.3 Titoli, nomi, qualifiche e ruoli di tutte le persone coinvolte nei punti chiave dello studio;<br /> 7.3.4 Dati identificativi del sito(i) nel quale si &egrave; svolto lo studio;<br /> 7.3.5 Date dei momenti pi&ugrave; significativi dello studio;<br /> 7.3.6 Materiali e metodi;<br /> 7.3.6.1 Disegno sperimentale;<br /> 7.3.6.2 Selezione degli animali ed identificazione.<br /> 7.3.6.2.1 Tutti i dettagli degli animali dello studio in ogni gruppo, compreso, ma non limitato, a:<br /> numeri, razza, et&agrave;, sesso e stato fisiologico.<br /> 7.3.6.2.2 Anamnesi degli animali, quando disponibile ed appropriata, con particolare riferimento alla condizione oggetto dello studio, soprattutto nel caso di problemi specifici legati ad un&rsquo;unit&agrave; animale.<br /> 7.3.6.2.3 Quando indicato, diagnosi dell&rsquo;entit&agrave; patologica da trattare o prevenire, con una descrizione dei segni clinici o di altri metodi diagnostici basata su criteri convenzionali.<br /> 7.3.6.2.4 Criteri dettagliati di inclusione e di esclusione utilizzati per la selezione degli animali dello studio.<br /> 7.3.6.2.5 Informazioni complete su qualunque animale dello studio rimosso dopo l&rsquo;inserimento nello studio.<br /> 7.3.6.3 Gestione degli animali e ricovero.<br /> 7.3.6.3.1 Dettagli sulla gestione e sul ricovero degli animali.<br /> 7.3.6.3.2 Composizione degli alimenti, tipo e quantit&agrave; degli additivi negli alimenti.<br /> 7.3.6.3.3 I dettagli di qualunque trattamento concomitante somministrato durante lo studio, sia prima, che durante o dopo il trattamento con il prodotto veterinario sperimentale o di controllo, ed i dettagli di qualsiasi interazione osservata.<br /> 7.3.6.4 Destino degli animali.<br /> Un riassunto delle modalit&agrave; del destino degli animali dello studio o dei prodotti commestibili da loro derivati.<br /> 7.3.6.5 Trattamenti<br /> 7.3.6.5.1 L'identificazione della formulazione sperimentale utilizzata nello studio riportando concentrazione, purezza, composizione, quantit&agrave; e numero di lotto o il codice identificativo.<br /> 7.3.6.5.2 La dose del prodotto veterinario sperimentale, il metodo, la via e la frequenza di somministrazione e le precauzioni, se previste, da osservare durante la somministrazione.<br /> 7.3.6.5.3 Dettagli del prodotto(i) di controllo utilizzato con una giustificazione per la sua selezione.<br /> 7.3.6.5.4 La durata del trattamento e del periodo di osservazione.<br /> 7.3.6.5.5 Un riassunto dell'utilizzo e dello smaltimento di tutti i prodotti veterinari sperimentali o di controllo, inviati o consegnati allo sperimentatore.<br /> 7.3.6.6 Procedure dello studio<br /> Una descrizione completa di tutti i metodi impiegati compresi, se previsti, i metodi analitici utilizzati per stabilire la concentrazione del prodotto veterinario sperimentale in mangimi, acqua, fluidi e tessuti corporei.<br /> 7.3.6.7 Metodi Statistici<br /> Una descrizione delle trasformazioni, dei calcoli o delle operazioni eseguite sui dati grezzi e di qualsiasi metodo statistico impiegato per analizzare i dati grezzi. Se i metodi statistici impiegati si differenziano da quelli proposti nel protocollo sperimentale, deve essere fornita spiegazione.<br /> 7.3.7 Risultati e loro valutazione<br /> Una descrizione completa dei risultati dello studio, siano essi favorevoli o sfavorevoli, comprendente le tabelle di tutti dati raccolti durante lo studio.<br /> 7.3.8 Conclusioni basate su ciascun caso singolo o sui gruppi di trattamento.<br /> 7.3.9 Aspetti amministrativi e di conformit&agrave;<br /> 7.3.9.1 Una descrizione delle procedure seguite per registrare, elaborare, gestire e conservare i dati grezzi e la restante documentazione dello studio.<br /> 7.3.9.2 Una descrizione di qualunque deviazione dal protocollo e/o degli eventuali emendamenti ed una valutazione del loro impatto sul risultato dello studio.<br /> 7.3.9.3 Una descrizione delle circostanze che potrebbero aver influito sulla qualit&agrave; o sull&rsquo;integrit&agrave; dei dati, specificando il contesto temporale e l'importanza dell&rsquo;accaduto.<br /> 7.3.9.4 Dettagli di qualsiasi RA verificatasi durante lo studio e delle misure intraprese di conseguenza. Per tutti gli studi in cui non &egrave; stato rilevato o registrato alcun RA, deve essere inserita nella RFS una dichiarazione specifica.<br /> 7.3.9.5 L'ubicazione di tutta la documentazione dello studio.<br /> 7.3.10 Informazioni aggiuntive<br /> Informazioni aggiuntive, come quelle sotto elencate, possono essere incluse nella relazione finale o come allegato:<br /> 1.3.10.1 Protocollo sperimentale;<br /> 7.3.10.2 Date delle visite di monitoraggio;<br /> 7.3.10.3 Certificazione delle verifiche da parte di un revisore, contenenti le date delle visite ai siti, i controlli e la data della consegna della relazione allo sponsor;<br /> 7.3.10.4 Relazioni supplementari, ad esempio analitiche, statistiche, etc.;<br /> 7.3.10.5 Copie della documentazione dello studio a supporto delle conclusioni dello stesso.<br /> 7.4 EMENDAMENTI ALLA RELAZIONE FINALE<br /> Qualsiasi integrazione, modifica o correzione alla RFS deve essere apportata sotto forma di emendamento redatto dagli autori. Esso identifica chiaramente quale parte della RFS &egrave; stata integrata, cancellata o corretta e le motivazioni di tali modifiche. Il documento &egrave; firmato e datato dagli autori. Errori minori, ad es. errori tipografici, osservati dopo la chiusura della relazione, possono essere indicati direttamente sulle RFS, se accompagnati dalla firma o dalla sigla degli autori, dalla data di modifica e dalle sue ragioni.<br /><br /><br /> 8 DOCUMENTAZIONE DELLO STUDIO<br /> 8.1 DEFINIZIONE<br /> 8.1.1 La documentazione dello studio consiste in registri che, singolarmente o collettivamente, permettono la valutazione della conduzione dello studio e la qualit&agrave; dei dati prodotti. L&rsquo;archiviazione tempestiva della documentazione dello studio o delle copie autenticate della stessa presso lo sperimentatore o lo sponsor contribuisce ad una gestione efficace dello studio da parte degli stessi.<br /> 8.1.2 Tutta la documentazione dello studio deve essere conservata per il periodo di tempo richiesto dalle autorit&agrave; competenti. Tutta o parte della documentazione dello studio descritta &egrave; soggetta a controllo e deve essere disponibile per la verifica da parte dello sponsor. La documentazione dello studio &egrave; controllata attraverso le procedure di verifica della qualit&agrave; dello sponsor, coerenti con i principi adottati e riconosciuti di verifica della qualit&agrave;. Quando viene condotta una verifica di qualit&agrave;, il revisore deve preparare una relazione per lo sponsor, contenente i dettagli del processo di revisione, che attesti che la verifica &egrave; stata effettuata.<br /> 8.1.3 Una parte o tutta la documentazione dello studio descritta pu&ograve; essere ispezionata, controllata e copiata da parte dell&rsquo;autorit&agrave; competente come parte del processo di conferma della validit&agrave; dell&rsquo;esecuzione dello studio e dell&rsquo;integrit&agrave; dei dati raccolti.<br /> 8.1.4 I requisiti per la presentazione della documentazione dello studio devono essere stabiliti dalle autorit&agrave; competenti.<br /> 8.2 CATEGORIE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLO STUDIO<br /> La documentazione dello studio comprende, tra l&rsquo;altro:<br /> 8.2.1 Protocollo sperimentale<br /> Documento contenente il protocollo originale dello studio, tutti i suoi emendamenti e le registrazioni di tutte le deviazioni dal medesimo.<br /> 8.2.2 Dati grezzi<br /> Comprendono varie classi di dati. N&eacute; le classi riportate di seguito, n&eacute; gli esempi forniti per ogni classe si intendono come esaustivi.<br /> 8.2.2.1 Registri degli animali.<br /> Comprendono tutti i dati relativi agli animali dello studio, quali i registri di acquisto, la documentazione dell&rsquo;esclusione di un animale, dell&rsquo;inserimento, della rimozione successiva all&rsquo;inserimento nello studio, il consenso informato del proprietario, l&rsquo;assegnazione del trattamento, tutte le registrazioni delle osservazioni (compresi i risultati delle analisi sui campioni biologici), la scheda raccolta dati, le reazioni avverse, le osservazioni sanitarie generali, la composizione e le analisi dei componenti degli alimenti ed il destino finale degli animali.<br /> 8.2.2.2 Registrazioni del prodotto veterinario sperimentale e di controllo.<br /> Comprendono tutte le registrazioni relative all'ordine, ricevimento, inventario, analisi, utilizzo o somministrazione (documentanti il dosaggio, es. la dose, la concentrazione, la frequenza, la via e la durata del trattamento), restituzione e/o smaltimento di tutti i prodotti veterinari sperimentali e di controllo, compreso qualsiasi alimento per animali contenente il prodotto veterinario sperimentale o di controllo.<br /> 8.2.2.3 Registrazione dei contatti.<br /> Comprendono le registrazioni da parte del monitor e dello sperimentatore di tutti i contatti (es. visite, telefonate, scritti ed elettronici) relativi alla progettazione, conduzione, documentazione e relazione di uno studio.<br /> 8.2.2.4 Registri delle strutture e delle attrezzature.<br /> Descrizioni del sito dello studio, es. diagrammi e fotografie, identificazione e caratteristiche delle attrezzature, registri di manutenzione e taratura delle attrezzature, registri dei guasti e delle riparazioni, registri dei dati meteorologici e delle osservazioni ambientali.<br /> 8.2.3 Relazioni<br /> Le relazioni consistono in:<br /> 8.2.3.1 Relazioni relative alla sicurezza. Relazioni di RA.<br /> 8.2.3.2 Relazione finale dello studio.<br /> 8.2.3.3 Altre relazioni, ad esempio, report statistici, analitici e di laboratorio.<br /> 8.2.4 Procedure operative standard e materiali di riferimento<br /> Comprendono qualsiasi materiale di riferimento e le POS relative agli elementi chiave dello studio.<br /> 8.3 REGISTRAZIONE E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLO STUDIO<br /> 8.3.1 I dati grezzi, scritti a mano o elettronici, devono essere attribuibili (contrassegnati da una firma o sigla e datati dalla persona che osserva e registra i dati, se pi&ugrave; di una persona osserva o registra i dati grezzi, ci&ograve; deve essere riscontrabile dall&rsquo;inserimento dei dati. Nel caso di una raccolta automatica dei dati, la persona(e) responsabile dell&rsquo;inserimento degli stessi deve registrare il proprio nome, la data e l&rsquo;orario del loro inserimento); originali e accurati (corrispondenti alle osservazioni di prima mano); contemporanei (registrati al momento dell'osservazione) e leggibili e registrati in modo permanente, ad esempio con inchiostro per registri scritti, o con registri elettronici inalterabili.<br /> 8.3.2 I dati grezzi sono conservati in modo organizzato e, se necessario, registrati su un allegato o su moduli progettati per la registrazione della specifica osservazione. I registri sono compilati con cura in ogni punto, come richiesto nel protocollo di studio. Eventuali e necessarie osservazioni supplementari, ad esempio per fornire informazioni aggiuntive alle osservazioni prestabilite o nel caso di osservazioni di avvenimenti imprevisti, sono registrate.<br /> 8.3.3 Le unit&agrave; di misura utilizzate per le osservazioni sono sempre dichiarate, e le trasformazioni delle unit&agrave; sono dichiarate e documentate. I valori delle analisi di laboratorio sono registrati su un registro o allegate ad esso. Se disponibili, sono inclusi i valori di riferimento normali del laboratorio che analizza i campioni.<br /> 8.3.4 Se una parte dei dati grezzi deve essere copiata o trascritta per essere leggibile, deve esserne fatta una copia autenticata. Il motivo della copia o della trascrizione deve essere chiarito attraverso un promemoria datato o in un&rsquo;annotazione datata sulla registrazione trascritta, firmata dal soggetto che ha prodotto la copia o la trascrizione. In tal caso, i dati grezzi copiati, la copia o la trascrizione dei dati grezzi ed il promemoria devono essere conservati con la documentazione dello studio.<br /> . 8.3.5 Qualsiasi correzione della documentazione dello studio scritta a mano deve essere eseguita tracciando una linea diritta sopra il dato originale. Quest&rsquo;ultimo deve rimanere leggibile. La correzione &egrave; siglata e datata dalla persona che la esegue nel momento stesso in cui viene effettuata, e deve essere descritto il motivo della modifica.<br /> 8.3.6 Se i dati sono inseriti direttamente in un sistema computerizzato, i dati elettronici sono considerati dati grezzi. Il sistema computerizzato deve garantire che i metodi di inserimento ed archiviazione forniscano lo stesso livello di garanzie del sistema cartaceo. Per esempio, ogni dato inserito, comprese eventuali modificazioni, deve essere documentato tramite la firma elettronica della persona che ha fatto la registrazione o la modifica. Qualsiasi modifica dei dati archiviati in maniera informatica deve essere tracciabile in ogni passaggio per proteggere l&rsquo;integrit&agrave; e l&rsquo;autenticit&agrave; dei registri elettronici.<br /> 8.4 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLO STUDIO<br /> 8.4.1 Tutta la documentazione dello studio deve essere conservata in modo da preservarla dal deterioramento, dalla manomissione o dal vandalismo, in funzione della natura delle registrazioni. La documentazione deve essere facilmente reperibile.<br /> 8.4.2 Il luogo in cui viene conservata la documentazione dello studio e qualsiasi copia autenticata deve essere specificato nella relazione finale dello studio.<br /> 8.4.3 Tutta la documentazione dello studio deve essere conservata per un periodo di tempo appropriato per soddisfare i requisiti delle autorit&agrave; competenti, alle quali lo studio &egrave; stato presentato o alle quali si prevede di presentarlo, come supporto per la registrazione del prodotto sperimentale veterinario.<br /><br /> <br /><br />ALLEGATO III<br />MODELLO DI DOMANDA<br />DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE CLINICA DEI<br />MEDICINALI VETERINARI<br />A IDENTIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE<br />A.1 Titolo della sperimentazione<br />A.2 Codice identificativo della sperimentazione (se presente )<br />A.3 Denominazione o titolo abbreviato della sperimentazione (se presente )<br />B IDENTIFICAZIONE DEL PROMOTORE RESPONSABILE DELLA DOMANDA<br />B.1 Ente/Ditta<br />B.2 Nome e cognome della persona di riferimento responsabile della sperimentazione<br />B.3 Indirizzo<br />B.4 Numero telefonico<br />B.5 numero di fax<br />B.6 E-mail<br />C INFORMAZIONI SU CIASCUN MEDICINALE VETERINARIO SPERIMENTALE<br />C.1 Nome del prodotto<br />C.2 Codice ATC<br />C.3 Forma farmaceutica<br />C.4 Durata massima del trattamento<br />C.5 Dose massima e minima del trattamento<br />C.6 Via di somministrazione<br />C.7 Nome di ciascun principio attivo<br /><br />Informazioni sul placebo o prodotto di controllo<br />C.9 Nome del prodotto<br />C.10 Codice ATC<br />C.11 Forma farmaceutica<br />C.12 Durata massima del trattamento<br />C.13 Dose massima e minima del trattamento<br />C.14 Via di somministrazione<br />C.15 Nome di ciascun principio attivo<br />D. INFORMAZIONI GENERALI SULLA SPERIMENTAZIONE<br />D.1 Titolo dello studio;<br />D.2 Nomi e reperibilit&agrave; degli sperimentatori responsabili delle prove;<br />D.3 Dati identificativi dell'allevamento, dell'istituto, delle strutture veterinarie presso cui la<br />sperimentazione avr&agrave; luogo (loro relazioni e indirizzi).<br />D.4 Giustificazione e obiettivi:<br />D.5 Programma cronologico:<br />D.6 Disegno sperimentale:<br />> Specie, razza ed attitudine degli animali:<br />> Criteri di inclusione/esclusione<br />> Giustificazione di numero e specie<br />>Fornitore<br />> Procedura di identificazione degli animali ai sensi della normativa vigente<br />> Acclimatamento<br />> Alimentazione/acqua<br />D.9 Trattamenti:<br />D.10 Esami di laboratorio<br />D.11 Metodica analitica<br />D.12 Aspetti operativi:<br />D.13. Gestione dei dati:<br />D.15 Statistica:<br />D.16 Allegati:<br />D.17 Bibliografia:<br />E. FIRMA DEL RICHIEDENTE<br />H.1 Il richiedente dichiara che:<br />> Le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte;<br />> La sperimentazione sar&agrave; effettuata in conformit&agrave; al protocollo, alle normative vigenti e<br />alle buone pratiche di sperimentazione clinica negli animali;<br />> si impegna ad inoltrare le segnalazioni delle sospette reazioni avverse;<br />> provveder&agrave; ad inviare il rapporto finale della sperimentazione.<br />H.2 Richiedente che inoltra la domanda<br />> Data<br />> Nome<br />> Cognome<br />> Firma<br /><br /><br /><br />ALLEGATO IV<br />MODELLO DI DICHIARAZIONE SULL&rsquo;ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI<br />MODELLO DI DICHIARAZIONE PUBBLICA SULL&rsquo;ASSENZA DI CONFLITTO DI<br />INTERESSI DELLO SPERIMENTATORE<br />> Nome:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;<br />> Cognome:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..<br />> Qualifica:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...<br />> Ente di appartenenza:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;<br />Impiego nell&rsquo;industria farmaceutica nel corso degli ultimi 3 anni<br />&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;<br />&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;<br />Interessi finanziari nel capitale di un&rsquo;industria farmaceutica<br />> Nome dell&rsquo;industria:<br />Altri rapporti con l&rsquo;industria farmaceutica:<br />&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;<br />.<br />&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;<br />Il/La sottoscritto/a dichiara di non detenere, a sua conoscenza, altri interessi nell&rsquo;industria<br />farmaceutica oltre a quelli summenzionati.<br />Dichiara inoltre che si impegna a presentare una nuova dichiarazione pubblica di interessi qualora<br />dovessero risultare nuovi o ulteriori interessi, tali da dover essere portati a conoscenza.<br />In fede&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. Data&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.<br /><br /><br /><br />ALLEGATO V<br />MODULO PER LA RICHIESTA DI IMPORTAZIONE<br />MODULO DI RICHIESTA DI IMPORTAZIONE FARMACO VETERINARIO PER USO SPERIMENTALE<br />Data&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.<br />Titolo della sperimentazione:<br />Indirizzo della ditta responsabile della sperimentazione:<br />Paese di provenienza<br />Societ&agrave;/stabilimento di provenienza<br />Sede/i della/e sperimentazione/i:<br />Magazzino intermedio, qualora presso la sede della sperimentazione non sia disponibile<br />l&rsquo;armadietto farmaceutico<br />Descrizione del prodotto ( principi attivi, eccipienti ).<br />Quantitativo da importare:<br />Veterinario responsabile della tenuta delle scorte dei medicinali veterinari*<br />Sperimentatore responsabile:<br />Per l&rsquo;importazione da paesi terzi indicare il PIF d&rsquo;ingresso<br />*allegare l&rsquo;autorizzazione dell&rsquo;ASL competente per territorio art. 80 D.lvo 193/2006 e successive<br />modifiche<br /><br /><br />http://www.ambientediritto.it/home/node/561]]></content:encoded></item><item><title>Decreto legge sviluppo 70/2011</title><dc:creator>FefeAmbiente.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2011-05-24T12:15:08+02:00</dc:date><link>http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/may-2011#unique-entry-id-12</link><guid isPermaLink="true">http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/may-2011#unique-entry-id-12</guid><content:encoded><![CDATA[Articolo 10 commi 11 ss. e seguenti<br /><br />Sabato 14 maggio &egrave; entrato in vigore il presente decreto.<br /><br />GURI n. 110 del 13 maggio 2011<br /><br />L&rsquo;articolo 10 prevede l&rsquo;istituzione a partire dal 14 maggio 2011 dell&rsquo;Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche come organo indipendente dal Governo che opera in piena autonomia. <br />Essa principalmente assolve alle funzioni di: definire i livelli minimi di qualit&agrave; del servizio idrico ed esercita poteri di vigilanza al riguardo; definire le componenti di costo della tariffa relativa ai servizi idrici e predisporre il metodo tariffario per la determinazione della stessa; verificare la corretta redazione del piano d&rsquo;ambito. <br />Ad essa sono attribuite le funzioni della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che viene soppressa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La nomina dell&rsquo;Agenzia avviene entro 30 giorno dall&rsquo;entrata in vigore della legge e fino a quel momento le funzioni di vigilanza continuano ad essere esercitate dalla Commissione.<br /><br />]]></content:encoded></item><item><title>DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010&#x2c; n.56</title><dc:creator>FefeAmbiente.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2010-09-30T16:53:13+02:00</dc:date><link>http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/sep-2010#unique-entry-id-11</link><guid isPermaLink="true">http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/sep-2010#unique-entry-id-11</guid><content:encoded><![CDATA[Fonte: Gazzetta Ufficiale Italiana on line<br /><br />AVVERTENZA: I testi dei documenti riportati non hanno carattere di ufficialit&agrave;. L'unico testo ufficiale &egrave; quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa. Il curatore del sito, pur avendo posto la massima cura nell'elaborazione dei testi e nella riproduzione dei documenti, non assume responsabilit&agrave; per eventuali errori o imprecisioni. Sul sito internet dell'IPZS &egrave; possibile consultare gratuitamente la versione elettronica della Gazzetta Ufficiale.<br /><br /><br />MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE<br /><br />DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n.56 Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE. (10G0078)<br />(Serie Generale n. 92 del 21-04-2010)<br /><br />IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br /><br />Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br /><br />Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE;<br /><br />Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, concernente &laquo;Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit&agrave; europee - legge comunitaria 2006&raquo;, ed in particolare l'articolo 1, comma 5;<br /><br />Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE;<br /><br />Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante &laquo;Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia&raquo;;<br /><br />Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;<br /><br />Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;<br /><br />Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante &laquo;Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilit&agrave;. Istituzione delle Autorit&agrave; di regolazione dei servizi di pubblica utilit&agrave;&raquo;;<br /><br />Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante &laquo;Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica&raquo;;<br /><br />Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante &laquo;Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144&raquo;;<br /><br />Vista la legge 1&deg; giugno 2002, n. 120, recante &laquo;Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997&raquo;;<br /><br />Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante &laquo;Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricit&agrave;&raquo;;<br /><br />Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante &laquo;Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia&raquo;;<br /><br />Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante &laquo;Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia&raquo;;<br /><br />Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante &laquo;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)&raquo;;<br /><br />Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante &laquo;Norme in materia ambientale&raquo;;<br /><br />Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante &laquo;Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE&raquo;;<br /><br />Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;<br /><br />Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, recante &laquo;Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia&raquo;;<br /><br />Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante &laquo;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)&raquo;;<br /><br />Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante &laquo;Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia&raquo;;<br /><br />Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003;<br /><br />Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;<br /><br />Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea a luglio 2007, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2006/32/CE;<br /><br />Ritenuto opportuno apportare al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, modifiche e integrazioni necessarie per rendere maggiormente efficaci le politiche di promozione dell'efficienza energetica e dei servizi energetici;<br /><br />Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;<br /><br />Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha reso il parere nei termini;<br /><br />Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<br /><br />Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;<br /><br />Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;<br /><br /> <br /><br />E m a n a<br />il seguente decreto legislativo:<br /><br /> <br /><br />Art. 1.<br />Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008<br /><br />1. All'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di seguito denominato: &laquo;decreto legislativo n. 115 del 2008&raquo; sono apportate le seguenti modificazioni:<br /><br />    a) le parole: &laquo;potenza non superiore a 10 MWe&raquo; sono sostituite dalle seguenti: &laquo;potenza nominale non superiore a 20 MWe&raquo;;<br /><br />    b) le parole: &laquo;alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento&raquo; sono sostituite dalle seguenti:<br />&laquo;alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento&raquo;;<br /><br />    c) dopo le parole: &laquo;un collegamento privato&raquo; sono inserite le seguenti: &laquo;senza obbligo di connessione di terzi&raquo;.<br /><br />Art. 2<br />Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 115 del 2008<br /><br />1. All'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo le parole: &laquo;i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico&raquo; sono inserite le seguenti: &laquo;, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,&raquo;.<br /><br />Art. 3<br />Modifiche all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008<br /><br />1. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:<br /><br />    a) al comma 1, la parola: &laquo;Agenzia&raquo; e' sostituita dalle seguenti: &laquo;Unit&agrave; per l'efficienza energetica&raquo;;<br /><br />    b) al comma 2, le parole: &laquo;sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare&raquo; sono sostituite dalle seguenti: &laquo;di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare&raquo;;<br /><br />    c) al comma 3, dopo le parole: &laquo;con decreto del Ministro dello sviluppo economico,&raquo; sono inserite le seguenti: &laquo;, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,&raquo;;<br /><br />    d) al comma 4, lettera c), dopo le parole: &laquo;metodologie specifiche per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi,&raquo; sono inserite le seguenti: &laquo;approvate con le modalit&agrave; di cui all'articolo 3, comma 2,&raquo;.<br /><br />2. Conseguentemente, la parola: &laquo;Agenzia&raquo;, ovunque ricorra nel decreto legislativo n. 115 del 2008, e' sostituita dalla seguente: &laquo;Unit&agrave; per l'efficienza energetica&raquo;.<br /><br />3. All'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo le parole: &laquo;verifica il rispetto delle regole&raquo; sono inserite le seguenti: &laquo;da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1&raquo;.<br /><br />Art. 4<br />Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008<br /><br />1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:<br /><br />    a) al comma 1, le parole: &laquo;Entro novanta giorni&raquo;, sono sostituite dalle seguenti: &laquo;Ferma restando l'attuazione dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 per quanto attiene i sistemi di distribuzione chiusi, entro novanta giorni&raquo;;<br /><br />    b) al comma 1, dopo le parole: &laquo;servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento&raquo; sono aggiunte le seguenti: &laquo;, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non si producano disparit&agrave; di trattamento sul territorio nazionale&raquo;;<br /><br />    c) al comma 2, primo periodo, le parole da: &laquo;facendo esclusivo riferimento&raquo; a: &laquo;sul punto di connessione&raquo; sono sostituite dalle seguenti: &laquo;in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonche' quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione&raquo;;<br /><br />    d) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: &laquo;entrata in vigore del presente decreto&raquo; sono aggiunte le seguenti: &laquo;, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto e' conforme a tutte le seguenti condizioni:<br />        a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;<br />        b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unit&agrave; di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarit&agrave; del medesimo soggetto giuridico&raquo;.<br /><br />Art. 5<br />Modifiche all'articolo 11 e all'articolo 17 del decreto legislativo n. 115 del 2008<br /><br />1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:<br /><br />    a) al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, dopo le parole: &laquo;in merito alle distanze minime tra edifici&raquo; sono inserite le seguenti parole: &laquo;alle distanze minime dai confini di propriet&agrave;&raquo;;<br /><br />    b) al comma 3, dopo le parole: &laquo;Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1,&raquo; sono inserite le seguenti: &laquo;secondo periodo,&raquo;;<br /><br />    c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: &laquo;9 gennaio 1991, n. 10&raquo; le parole: &laquo;e successive modificazioni&raquo; sono sostituite dalle seguenti: &laquo;in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali&raquo;;<br /><br />    d) al comma 7, le parole: &laquo;La costruzione&raquo; sono sostituite dalle seguenti: &laquo;Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione&raquo;;<br /><br />    e) al comma 7, secondo periodo, le parole: &laquo;la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione&raquo; sono sostituite dalle seguenti: &laquo;la Conferenza dei servizi e' convocata dall'amministrazione competente&raquo;;<br /><br />    f) al comma 8, le parole: &laquo;L'autorizzazione di cui al comma 6&raquo; sono sostituite dalle seguenti: &laquo;L'autorizzazione di cui al comma 7&raquo;;<br /><br />    g) al comma 8, il secondo periodo e' soppresso.<br /><br />2. All'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo le parole: &laquo;indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente&raquo; sono inserite le seguenti: &laquo;e le misure qualitative e quantitative necessarie per evitare di incorrere in penali&raquo;.<br /><br />Art. 6<br />Modifiche all'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99<br /><br />1. All'articolo 27, comma 20, secondo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: &laquo;L'installazione e l'esercizio di unit&agrave; di piccola cogenerazione, cos&igrave; come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,&raquo; sono inserite le seguenti: &laquo;ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW,&raquo;.<br /><br />Art. 7<br />Modifiche all'allegato C del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192<br />]]></content:encoded></item><item><title>ORDINANZA MINISTERIALE A TUTELA DEI CANI AFFIDATI AI COMUNI</title><dc:creator>FefeAmbiente.com</dc:creator><category>None</category><dc:date>2009-09-21T17:49:02+02:00</dc:date><link>http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/sep-2009#unique-entry-id-10</link><guid isPermaLink="true">http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/sep-2009#unique-entry-id-10</guid><content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><span style="font:13px Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; color:#050900;">ANIMALI <br /><br />E&rsquo; entrata in vigore il 7 settembre 2009, l&rsquo;Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (09A10570) (GU n. 207 del 7-9-2009 ). <br /><br />L&rsquo; Ordinanza valida per 24 mesi, garantisce misure specifiche per la tutela e il benessere degli animali d&rsquo;affezione stabilendo che l&rsquo;affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilit&agrave; tenga conto della natura di esseri senzienti degli animali, applicando i requisiti di cui al comma 2 dell&rsquo; Ordinanza anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. <br /><br />L&rsquo;articolo 2 stabilisce che i cani, non ancora sterilizzati all'entrata in vigore dell'ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni, devono essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni proprietari dei cani. <br /><br />I Comuni, in base al provvedimento, sono tenuti ad assicurare: <br /><br />a) la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione nell'anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque, sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune, avvalendosi del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati; <br /><br />b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto del Regolamento (CE) 1/2005 e del Decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151; <br /><br />c) il possesso da parte della struttura individuata di requisiti strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani; <br /><br />d) il possesso da parte della struttura individuata dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario; <br /><br />e) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una capacita superiore o superare le duecento unite di animali; <br /><br />f) la capacita di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalit&agrave; per assicurare tale restituzione; <br /><br />g) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, deve prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformista alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalista la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani; <br /><br />h) garantire attivit&agrave; che aumentino l'adottabilita' dei cani e l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. <br /><br />i) implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet. <br /><br />Inoltre il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio e collocati in strutture site in altri Comuni ed in altre regioni di provenienza , deve informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio della struttura individuata. <br />Deve altres&igrave; effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno e dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di salute e benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel rendiconto della gestione. <br /><br />Il Servizio Veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ( N.d.R.: Zone Territoriali ASUR per la nostra regione) sulla struttura individuata, resta comunque responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di prevenzione e di profilassi effettuate. <br /><br />IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE <br />E DELLE POLITICHE SOCIALI <br /><br />Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto <br />del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; <br />Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; <br />Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; <br />Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente &laquo;Legge quadro in <br />materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo&raquo;; <br />Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 <br />febbraio 2003, concernente &laquo;Recepimento dell'accordo tra il Ministro <br />della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di <br />Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di <br />benessere degli animali da compagnia e pet-therapy&raquo;, pubblicato nella <br />Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003; <br />Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo <br />1979; <br />Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189; <br />Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da <br />compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche <br />dall'Italia; <br />Visto il Trattato di Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2 <br />agosto 2008, n. 130, il quale sancisce che l'Unione europea e gli <br />Stati membri tengono conto delle esigenze in materia di benessere <br />degli animali in quanto esseri senzienti; <br />Ritenuta la necessita' e l'urgenza, in attesa di intervenire in via <br />legislativa, di individuare specifiche ed appropriate misure <br />sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli <br />animali nel caso in cui gli stessi siano affidati secondo le <br />procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; <br />Ravvisata, altresi', la necessita' e l'urgenza di evitare che <br />animali di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche <br />per lunghe distanze, in assenza di misure e prescrizioni sanitarie <br />idonee a garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress; <br />Visto l'art. 650 del codice penale; <br />Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante &laquo;Delega delle <br />attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche <br />sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al <br />Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini&raquo;, registrato alla <br />Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27; <br /><br />Ordina: <br /><br /><br />Art. 1. <br /><br /><br /><br />1. L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte <br />dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilita' <br />secondo le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri <br />senzienti degli animali, applicando i requisiti di cui al comma 2 <br />anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56 del decreto <br />legislativo 12 aprile 2006, n. 163. <br />2. I Comuni, ai fini dell'attuazione del comma 1, quali livelli <br />essenziali di tutela e benessere degli animali sono tenuti ad <br />assicurare: <br />a) la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione <br />nell'anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la <br />sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque, <br />sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi <br />del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per <br />territorio o di medici veterinari liberi professionisti <br />convenzionati; <br />b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti <br />su lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto <br />del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007, <br />n. 151; <br />c) il possesso da parte della struttura individuata di requisiti <br />strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a <br />quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del <br />territorio di provenienza dei cani; <br />d) il possesso da parte della struttura individuata <br />dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario <br />libero professionista come responsabile sanitario; <br />e) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi <br />eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una <br />capacita' superiore o superare le duecento unita' di animali; <br />f) la capacita' di restituzione dell'animale al proprietario che <br />ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle <br />procedure e delle modalita' per assicurare tale restituzione; <br />g) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, deve <br />prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni <br />riconosciute in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o <br />enti morali aventi come finalita' la protezione degli animali, al <br />fine di favorire l'adozione dei cani; <br />h) garantire attivita' che aumentino l'adottabilita' dei cani e <br />l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, <br />di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. <br />L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda <br />sanitaria locale competente per il territorio di ritrovamento e di <br />arrivo degli animali e deve essere esposto in modo ben visibile <br />tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura; <br />i) implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare <br />l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo <br />pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito <br />internet. <br />3. I Comuni in sede di bando di gara o di convenzione e di <br />valutazione delle offerte economiche devono prevedere principi di <br />prelazione a favore delle strutture che: <br />a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo ove <br />possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale; <br />b) si avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute <br />in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali <br />aventi come finalita' la protezione degli animali; <br />c) siano gestite da associazioni riconosciute in conformita' alla <br />vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come <br />finalita' la protezione degli animali. <br />4. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul <br />proprio territorio e collocati in strutture site in altri Comuni ed <br />in altre regioni di provenienza e deve: <br />a) informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario <br />dell'azienda sanitaria locale competente per territorio della <br />struttura individuata; <br />b) effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e <br />benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno; <br />c) dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di <br />salute e benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel <br />Rendiconto della gestione. <br />5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente <br />per territorio sulla struttura individuata resta comunque <br />responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni <br />igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di <br />prevenzione e di profilassi effettuate. <br /><br />Art. 2. <br /><br /><br /><br />I cani, non ancora sterilizzati all'entrata in vigore della <br />presente ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni, <br />devono essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione entro <br />novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura <br />del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale <br />territorialmente competente o di medici veterinari liberi <br />professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni <br />proprietari dei cani. <br /><br /><br />Art. 3. <br /><br /><br /><br />1. Il Prefetto esercita potere di vigilanza sull'applicazione della <br />presente ordinanza e ha facolta' di esercitare potere sostitutivo nei <br />confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della presente ordinanza. <br />2. La presente ordinanza ha efficacia per ventiquattro mesi a <br />decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale <br />della Repubblica Italiana. <br />La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la <br />registrazione. <br />Roma, 16 luglio 2009 <br />p. Il Ministro <br />Il Sottosegretario di Stato <br />Martini <br /><br />Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009 <br />Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla <br />persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289 <br /></span></p>]]></content:encoded></item><item><title>DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008&#x2c; n.4&#xa;Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006&#x2c; n. 152&#x2c; recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29-1-2008- Suppl. Ordinario n.24)&#xa;</title><dc:creator>FefeAmbiente.com</dc:creator><dc:subject>Normativa</dc:subject><dc:date>2008-02-04T14:27:20+01:00</dc:date><link>http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/feb-2008#unique-entry-id-9</link><guid isPermaLink="true">http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/feb-2008#unique-entry-id-9</guid><content:encoded><![CDATA[testo in vigore dal: 13-2-2008<br /><br /><br /><br />                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br />  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme<br />in materia ambientale, e successive modificazioni;<br />  Vista  la  legge  15 dicembre  2004,  n.  308,  ed  in  particolare<br />l'articolo 1,   comma 6,  che  prevede  la  possibilita'  di  emanare<br />disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo<br />n. 152 del 2006, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;<br />  Vista  la  relazione  motivata  presentata alle Camere dal Ministro<br />dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, ai sensi del<br />citato articolo 1, comma 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;<br />  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,<br />adottata nella riunione del 13 settembre 2007;<br />  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui<br />all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso<br />nella seduta del 20 settembre 2007;<br />  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei<br />deputati e del Senato della Repubblica in data 24 ottobre 2007;<br />  Vista  la  seconda  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei<br />Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;<br />  Acquisiti  i  pareri  definitivi delle competenti Commissioni della<br />Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in<br />data 12 dicembre 2007 e 13 dicembre 2007;<br />  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella<br />riunione del 21 dicembre 2007;<br />  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del<br />territorio  e  del  mare  e del Ministro per le politiche europee, di<br />concerto  con  i  Ministri  per  le  riforme  e  le innovazioni nella<br />pubblica  amministrazione,  per  gli  affari regionali e le autonomie<br />locali,  dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e<br />delle   finanze,   dello  sviluppo  economico,  della  salute,  delle<br />infrastrutture, dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e<br />forestali;<br /><br />                              E m a n a<br /><br />                  il seguente decreto legislativo:<br />                               Art. 1.<br />Modifiche alle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile<br />                            2006, n. 152<br />  1.  La  parte  prima  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152<br />assume  la  seguente  denominazione:  &laquo;Disposizioni comuni e principi<br />generali&raquo;.<br />  2. Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:<br />                             Art. 3-bis.<br />          Principi sulla produzione del diritto ambientale<br />  l. I principi posti dal presente articolo e dagli articoli seguenti<br />costituiscono  i  principi  generali in tema di tutela dell'ambiente,<br />adottati  in  attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117<br />commi 1   e   3  della  Costituzione  e  nel  rispetto  del  Trattato<br />dell'Unione europea.<br />  2.  I  principi  previsti  dalla presente Parte Prima costituiscono<br />regole  generali  della  materia  ambientale nell'adozione degli atti<br />normativi,  di  indirizzo  e  di  coordinamento e nell'emanazione dei<br />provvedimenti di natura contingibile ed urgente.<br />  3.  I  principi  ambientali  possono  essere modificati o eliminati<br />soltanto  mediante  espressa  previsione  di  successive  leggi della<br />Repubblica   italiana,  purche'  sia  comunque  sempre  garantito  il<br />corretto recepimento del diritto europeo.<br /><br />                             Art. 3-ter.<br />                  Principio dell'azione ambientale<br />  1.  La  tutela  dell'ambiente  e  degli  ecosistemi  naturali e del<br />patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici<br />e  privati  e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private,<br />mediante  una  adeguata  azione  che  sia informata ai principi della<br />precauzione,   dell'azione   preventiva,  della  correzione,  in  via<br />prioritaria  alla  fonte,  dei danni causati all'ambiente, nonche' al<br />principio   &laquo;chi  inquina  paga&raquo;  che,  ai  sensi  dell'articolo 174,<br />comma 2,  del  Trattato  delle  unioni  europee, regolano la politica<br />della comunita' in materia ambientale.<br /><br />                           Art. 3-quater.<br />                Principio dello sviluppo sostenibile<br />  1.  Ogni  attivita'  umana  giuridicamente  rilevante  ai sensi del<br />presente   codice   deve  conformarsi  al  principio  dello  sviluppo<br />sostenibile,  al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni<br />delle  generazioni  attuali non possa compromettere la qualita' della<br />vita e le possibilita' delle generazioni future.<br />  2.  Anche  l'attivita'  della  pubblica amministrazione deve essere<br />finalizzata   a  consentire  la  migliore  attuazione  possibile  del<br />principio  dello  sviluppo  sostenibile,  per  cui  nell'ambito della<br />scelta  comparativa  di  interessi  pubblici  e  privati connotata da<br />discrezionalita'  gli  interessi  alla  tutela  dell'ambiente  e  del<br />patrimonio   culturale   devono   essere   oggetto   di   prioritaria<br />considerazione.<br />  3.  Data  la  complessita' delle relazioni e delle interferenze tra<br />natura  e  attivita'  umane,  il principio dello sviluppo sostenibile<br />deve  consentire  di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito<br />delle  risorse  ereditate,  tra  quelle  da  risparmiare  e quelle da<br />trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e<br />del  consumo  si  inserisca altresi' il principio di solidarieta' per<br />salvaguardare  e  per  migliorare  la  qualita'  dell'ambiente  anche<br />futuro.<br />  4.  La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali<br />deve  essere  cercata  e  trovata nella prospettiva di garanzia dello<br />sviluppo   sostenibile,   in   modo   da  salvaguardare  il  corretto<br />funzionamento   e   l'evoluzione   degli  ecosistemi  naturali  dalle<br />modificazioni  negative  che  possono essere prodotte dalle attivita'<br />umane.<br /><br />                          Art. 3-quinquies.<br />        Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione<br />  1.  I  principi  desumibili  dalle  norme  del  decreto legislativo<br />costituiscono  le  condizioni  minime ed essenziali per assicurare la<br />tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;<br />  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono<br />adottare  forme  di  tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive,<br />qualora  lo  richiedano  situazioni  particolari del loro territorio,<br />purche'   cio'  non  comporti  un'arbitraria  discriminazione,  anche<br />attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.<br />  3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali<br />ove  gli  obiettivi  dell'azione  prevista,  in  considerazione delle<br />dimensioni  di  essa e dell'entita' dei relativi effetti, non possano<br />essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori<br />di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.<br />  4. Il principio di sussidiarieta' di cui al comma 3 opera anche nei<br />rapporti tra regioni ed enti locali minori.<br /><br />                           Art. 3-sexies.<br />Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a<br />                         scopo collaborativo<br />  1.  In  attuazione  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive<br />modificazioni,  e  delle  previsioni  della  Convenzione  di  Aarhus,<br />ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi<br />del  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  195, chiunque, senza<br />essere   tenuto   a   dimostrare   la  sussistenza  di  un  interesse<br />giuridicamente  rilevante,  puo'  accedere alle informazioni relative<br />allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.&raquo;.<br />  3.  La Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,<br />e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:<br /><br />                            PARTE SECONDA<br />Procedure  per  la  valutazione  ambientale  strategica (Vas), per la<br />valutazione  dell'impatto  ambientale  (via)  e  per l'autorizzazione<br />                     integrata ambientale (Ippc)<br /><br />                              Titolo I<br />PRINCIPI  GENERALI  PER  LE  PROCEDURE  DI  VIA,  DI  VAS  E  PER  LA<br />VALUTAZIONE   D'INCIDENZA  E  L'AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA  AMBIENTALE<br />                               (AIA).<br /><br />                               Art. 4.<br />                              Finalita'<br />  1.  Le  norme  del  presente  decreto  costituiscono recepimento ed<br />attuazione:<br />    a) della  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del<br />Consiglio,  del  27 giugno  2001,  concernente  la  valutazione degli<br />impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;<br />    b) della  direttiva  85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985,<br />concernente  la  valutazione  di  impatto  ambientale  di determinati<br />progetti  pubblici  e  privati,  come  modificata ed integrata con la<br />direttiva  97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva<br />2003/35/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 26 maggio<br />2003.<br />  2.  Il  presente  decreto individua, nell'ambito della procedura di<br />Valutazione  dell'impatto  ambientale  modalita' di semplificazione e<br />coordinamento  delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi<br />comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005,<br />n.   59,   in   materia   di   prevenzione   e   riduzione  integrate<br />dell'inquinamento,  come  parzialmente  modificato  da questo decreto<br />legislativo.<br />  3.  La  valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la<br />finalita' di assicurare che l'attivita' antropica sia compatibile con<br />le  condizioni  per  uno  sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto<br />della  capacita' rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della<br />salvaguardia  della  biodiversita'  e  di  un'equa  distribuzione dei<br />vantaggi  connessi all'attivita' economica. Per mezzo della stessa si<br />affronta  la  determinazione  della  valutazione preventiva integrata<br />degli  impatti ambientali nello svolgimento delle attivita' normative<br />e  amministrative,  di  informazione  ambientale, di pianificazione e<br />programmazione.<br />  4. In tale ambito:<br />    a) la  valutazione  ambientale  di  piani e programmi che possono<br />avere  un  impatto  significativo  sull'ambiente  ha  la finalita' di<br />garantire   un   elevato   livello   di  protezione  dell'ambiente  e<br />contribuire  all'integrazione  di  considerazioni ambientali all'atto<br />dell'elaborazione,  dell'adozione  e  approvazione  di  detti piani e<br />programmi  assicurando  che  siano  coerenti  e  contribuiscano  alle<br />condizioni per uno sviluppo sostenibile.<br />    b) la  valutazione  ambientale  dei  progetti  ha la finalita' di<br />proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla<br />qualita'  della  vita,  provvedere  al  mantenimento  delle  specie e<br />conservare  la  capacita'  di  riproduzione dell'ecosistema in quanto<br />risorsa  essenziale  per  la  vita.  A  questo scopo, essa individua,<br />descrive  e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare<br />e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e<br />indiretti di un progetto sui seguenti fattori:<br />    1) l'uomo, la fauna e la flora;<br />    2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;<br />    3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;<br />    4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.<br /><br />                               Art. 5.<br />                             Definizioni<br />  1. Ai fini del presente decreto si intende per:<br />    a) valutazione  ambientale  di  piani  e  programmi,  nel seguito<br />valutazione  ambientale  strategica,  di seguito VAS: il processo che<br />comprende,  secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda<br />parte  del  presente  decreto,  lo  svolgimento  di  una  verifica di<br />assoggettabilita',   l'elaborazione   del   rapporto  ambientale,  lo<br />svolgimento   di  consultazioni,  la  valutazione  del  piano  o  del<br />programma,   del   rapporto   e   degli  esiti  delle  consultazioni,<br />l'espressione  di  un parere motivato, l'informazione sulla decisione<br />ed il monitoraggio;<br />    b) valutazione  ambientale  dei progetti, nel seguito valutazione<br />d'impatto  ambientale,  di  seguito  VIA:  il processo che comprende,<br />secondo  le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del<br />presente    decreto,    lo    svolgimento    di   una   verifica   di<br />assoggettabilita',   la   definizione   dei  contenuti  dello  studio<br />d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione<br />del  progetto,  dello  studio  e  degli  esiti  delle  consultazioni,<br />l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;<br />    c) impatto     ambientale:    l'alterazione    qualitativa    e/o<br />quantitativa,  diretta  ed  indiretta,  a  breve  e  a lungo termine,<br />permanente  e  temporanea,  singola e cumulativa, positiva e negativa<br />dell'ambiente,  inteso  come  sistema  di  relazioni  fra  i  fattori<br />antropici,  naturalistici,  chimico-fisici, climatici, paesaggistici,<br />architettonici,  culturali,  agricoli  ed  economici,  in conseguenza<br />dell'attuazione  sul  territorio  di  piani o programmi o di progetti<br />nelle  diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione,<br />nonche' di eventuali malfunzionamenti;<br />    d) patrimonio  culturale: l'insieme costituito dai beni culturali<br />e   dai   beni  paesaggistici  in  conformita'  al  disposto  di  cui<br />all'articolo 2,  comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.<br />42;<br />    e) piani  e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione<br />e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati<br />dalla Comunita' europea, nonche' le loro modifiche:<br />      1)  che  sono  elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello<br />nazionale,  regionale o locale oppure predisposti da un'autorita' per<br />essere  approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa<br />o negoziale e<br />      2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari<br />o amministrative;<br />    f) rapporto  ambientale:  il  documento del piano o del programma<br />redatto in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 13;<br />    g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in<br />conformita'  all'articolo 93  del decreto legislativo 12 aprile 2006,<br />n.  163,  nel  caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto<br />che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente<br />ai fini della valutazione ambientale;<br />    h) progetto  definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in<br />conformita'  all'articolo 93  del decreto n. 163 del 2006 nel caso di<br />opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un<br />livello   informativo  e  di  dettaglio  equivalente  ai  fini  della<br />valutazione ambientale;<br />    i) studio   di  impatto  ambientale:  elaborato  che  integra  il<br />progetto  definitivo,  redatto  in conformita' alle previsioni di cui<br />all'articolo 22;<br />    l)  modifica:  la  variazione  di  un piano, programma o progetto<br />approvato,  comprese, nel caso dei progetti, le variazioni delle loro<br />caratteristiche   o   del   loro   funzionamento,   ovvero   un  loro<br />potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;<br />    l-bis) modifica sostanziale: la variazione di un piano, programma<br />o  progetto approvato, comprese, nel caso dei progetti, le variazioni<br />delle  loro  caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro<br />potenziamento,  che  possano  produrre effetti negativi significativi<br />sull'ambiente;<br />    m) verifica di assoggettabilita': la verifica attivata allo scopo<br />di  valutare,  ove  previsto,  se piani, programmi o progetti possono<br />avere   un   impatto  significativo  sull'ambiente  e  devono  essere<br />sottoposti  alla  fase  di  valutazione  secondo  le disposizioni del<br />presente decreto;<br />    n) provvedimento  di  verifica:  il  provvedimento obbligatorio e<br />vincolante  dell'autorita'  competente  che  conclude  la verifica di<br />assoggettabilita';<br />    o) provvedimento   di  valutazione  dell'impatto  ambientale:  il<br />provvedimento  dell'autorita'  competente  che  conclude  la  fase di<br />valutazione  del  processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e<br />vincolante  che  sostituisce  o coordina, tutte le autorizzazioni, le<br />intese,  le  concessioni,  le  licenze,  i pareri, i nulla osta e gli<br />assensi  comunque  denominati  in  materia ambientale e di patrimonio<br />culturale;<br />    o-bis)  autorizzazione  integrata  ambientale:  il  provvedimento<br />previsto  dagli  articoli 5  e  7  e seguenti del decreto legislativo<br />18 febbraio 2005, n. 59&raquo;;<br />    p) autorita'  competente: la pubblica amministrazione cui compete<br />l'adozione   del  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita',<br />l'elaborazione  del parere motivato, nel caso di valutazione di piani<br />e  programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di<br />VIA, nel caso di progetti;<br />    q) autorita'  procedente: la pubblica amministrazione che elabora<br />il  piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto,<br />ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma<br />sia   un   diverso   soggetto   pubblico   o   privato,  la  pubblica<br />amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;<br />    r) proponente:  il  soggetto  pubblico  o  privato che elabora il<br />piano,  programma  o progetto soggetto alle disposizioni del presente<br />decreto;<br />    s) soggetti   competenti  in  materia  ambientale:  le  pubbliche<br />amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  che,  per le loro specifiche<br />competenze  o  responsabilita'  in  campo  ambientale, possono essere<br />interessate  agli  impatti  sull'ambiente  dovuti  all'attuazione dei<br />piani, programmi o progetti;<br />    t) consultazione:   l'insieme   delle  forme  di  informazione  e<br />partecipazione,  anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e<br />del  pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione<br />dei piani, programmi e progetti;<br />    u) pubblico:  una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai<br />sensi  della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni<br />o i gruppi di tali persone;<br />    v) pubblico  interessato:  il  pubblico che subisce o puo' subire<br />gli  effetti  delle procedure decisionali in materia ambientale o che<br />ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione<br />le  organizzazioni  non  governative  che  promuovono  la  protezione<br />dell'ambiente  e  che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa<br />statale  vigente,  nonche'  le  organizzazioni sindacali maggiormente<br />rappresentative, sono considerate come aventi interesse.<br /><br />                               Art. 6.<br />                      Oggetto della disciplina<br />  1.  La  valutazione  ambientale  strategica  riguarda  i  piani e i<br />programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul<br />patrimonio culturale.<br />  2.  Fatto  salvo  quanto  disposto al comma 3, viene effettuata una<br />valutazione per tutti i piani e i programmi:<br />    a) che  sono  elaborati  per  la  valutazione  e  gestione  della<br />qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della<br />pesca,  energetico,  industriale,  dei  trasporti, della gestione dei<br />rifiuti  e  delle  acque,  delle  telecomunicazioni, turistico, della<br />pianificazione  territoriale  o  della  destinazione dei suoli, e che<br />definiscono    il   quadro   di   riferimento   per   l'approvazione,<br />l'autorizzazione,    l'area   di   localizzazione   o   comunque   la<br />realizzazione  dei  progetti elencati negli allegati II, III e IV del<br />presente decreto;<br />    b) per  i  quali,  in  considerazione dei possibili impatti sulle<br />finalita' di conservazione dei siti designati come zone di protezione<br />speciale  per  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  e quelli<br />classificati  come  siti  di importanza comunitaria per la protezione<br />degli  habitat  naturali  e  della  flora e della fauna selvatica, si<br />ritiene    necessaria    una   valutazione   d'incidenza   ai   sensi<br />dell'articolo 5   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica<br />8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.<br />  3.  Per  i  piani  e  i programmi di cui al comma 2 che determinano<br />l'uso  di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei<br />piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e'<br />necessaria  qualora  l'autorita'  competente valuti che possano avere<br />impatti  significativi  sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui<br />all'articolo 12.<br />  3-bis.  L'autorita'  competente  valuta, secondo le disposizioni di<br />cui  all'articolo 12,  se i piani e i programmi, diversi da quelli di<br />cui  al  paragrafo 2,  che  definiscono  il quadro di riferimento per<br />l'autorizzazione  dei  progetti,  possono avere effetti significativi<br />sull'ambiente.<br />  4.  Sono  comunque  esclusi  dal campo di applicazione del presente<br />decreto:<br />    a) i  piani  e  i  programmi  destinati esclusivamente a scopi di<br />difesa  nazionale  caratterizzati  da  somma  urgenza  o  coperti dal<br />segreto di Stato;<br />    b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;<br />    c) i   piani  di  protezione  civile  in  caso  di  pericolo  per<br />l'incolumita' pubblica.<br />  5.  La  valutazione  d'impatto  ambientale, riguarda i progetti che<br />possono  avere  impatti  significativi sull'ambiente e sul patrimonio<br />culturale.<br />  6.  Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma 7,  viene  effettuata<br />altresi' una valutazione per:<br />    a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto;<br />    b) i  progetti  di  cui  all'allegato  IV  al  presente  decreto,<br />relativi  ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono,<br />anche  parzialmente,  all'interno  di  aree  naturali  protette  come<br />definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.<br />  7. La valutazione e' inoltre necessaria per:<br />    a) i    progetti    elencati   nell'allegato   II   che   servono<br />esclusivamente  o  essenzialmente  per  lo sviluppo ed il collaudo di<br />nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;<br />    b) le  modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato<br />II;<br />    c) i progetti elencati nell'allegato IV;<br />    qualora   in   base   alle  disposizioni  di  cui  al  successivo<br />articolo 20  si  ritenga  che  possano  avere  impatti  significativi<br />sull'ambiente.<br />  8.  Per  i  progetti  di  cui  agli  allegati  III  e IV, ricadenti<br />all'interno  di  aree  naturali protette, le soglie dimensionali, ove<br />previste, sono ridotte del cinquanta per cento.<br />  9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono<br />definire,    per    determinate    tipologie   progettuali   o   aree<br />predeterminate,  sulla  base degli elementi indicati nell'allegato V,<br />un  incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento<br />delle  soglie  di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di<br />cui  all'allegato  IV,  qualora non ricadenti neppure parzialmente in<br />aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e<br />di  Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali<br />o  in  particolari  situazioni  ambientali e territoriali, sulla base<br />degli  elementi  di  cui  all'allegato  V,  criteri  o  condizioni di<br />esclusione dalla verifica di assoggettabilita'.<br />  10.  L'autorita'  competente in sede statale valuta caso per caso i<br />progetti  relativi  ad opere ed interventi destinati esclusivamente a<br />scopo  di  difesa nazionale. La esclusione di tali progetti dal campo<br />di  applicazione  del  decreto,  se cio' possa pregiudicare gli scopi<br />della  difesa nazionale, e' determinata con decreto interministeriale<br />del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della tutela<br />del territorio e del mare.<br />  11.  Sono  esclusi  in tutto in parte dal campo di applicazione del<br />presente  decreto, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la<br />valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via<br />d'urgenza,   ai  sensi  dell'articolo 5,  commi 2  e  5  della  legge<br />24 febbraio   1992,   n.   225,   al   solo  scopo  di  salvaguardare<br />l'incolumita' delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da<br />un  pericolo  imminente  o  a  seguito  di  calamita'.  In  tale caso<br />l'autorita'    competente,    sulla    base    della   documentazione<br />immediatamente   trasmessa   dalle   autorita'  che  dispongono  tali<br />interventi:<br />    a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;<br />    b) mette  a  disposizione  del pubblico coinvolto le informazioni<br />raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le<br />informazioni  relative  alla  decisione di esenzione e le ragioni per<br />cui e' stata concessa;<br />    c) informa   la   Commissione   europea,   tramite  il  Ministero<br />dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare nel caso di<br />interventi  di  competenza regionale, prima di consentire il rilascio<br />dell'autorizzazione,  delle motivazioni dell'esclusione accludendo le<br />informazioni messe a disposizione del pubblico.<br /><br />                               Art. 7.<br />                             Competenze<br />  1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui<br />all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi<br />dello Stato.<br />  2.  Sono  sottoposti  a  VAS  secondo  le  disposizioni delle leggi<br />regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4,<br />la  cui  approvazione compete alle regioni e province autonome o agli<br />enti locali.<br />  3.  Sono  sottoposti  a  VIA  in  sede  statale  i  progetti di cui<br />all'allegato II al presente decreto .<br />  4.  Sono  sottoposti  a  VIA  secondo  le  disposizioni delle leggi<br />regionali,  i  progetti  di  cui  agli  allegati III e IV al presente<br />decreto.<br />  5.   In   sede  statale,  l'autorita'  competente  e'  il  Ministro<br />dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio  e  del  mare.  Il<br />provvedimento di viae il parere motivato in sede di VAS sono espressi<br />di  concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, che<br />collabora alla relativa attivita' istruttoria.<br />  6.  In  sede  regionale,  l'autorita'  competente  e'  la  pubblica<br />amministrazione  con  compiti  di tutela, protezione e valorizzazione<br />ambientale  individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali<br />o delle province autonome.<br />  7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano<br />disciplinano  con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e<br />quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:<br />    a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali<br />interessati;<br />    b) i   criteri   specifici   per  l'individuazione  dei  soggetti<br />competenti in materia ambientale;<br />    c) eventuali  ulteriori modalita', rispetto a quelle indicate nel<br />presente  decreto,  per  l'individuazione  dei  piani  e  programmi o<br />progetti da sottoporre alla disciplina del presente decreto, e per lo<br />svolgimento della consultazione;<br />    d) le  modalita'  di  partecipazione  delle  regioni  e  province<br />autonome  confinanti  al  processo  di  VAS,  in  coerenza con quanto<br />stabilito dalle disposizioni nazionali in materia.<br />  8.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano<br />informano,  ogni  dodici  mesi,  il  Ministero  dell'ambiente e della<br />tutela  del  territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i<br />procedimenti di valutazione in corso.<br /><br />                               Art. 8.<br />                       Norme di organizzazione<br />  1.  La  Commissione  tecnica  di  verifica dell'impatto ambientale,<br />istituita dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica<br />14 maggio  2007,  n.  90, assicura al Ministero dell'ambiente e della<br />tutela  del territorio e del mare il supporto tecnico-scientifico per<br />l'attuazione delle norme di cui al presente decreto.<br />  2.  Nel  caso  di  progetti  per  i quali la valutazione di impatto<br />ambientale   spetta   allo   Stato,  e  che  ricadano  nel  campo  di<br />applicazione   di   cui   all'allegato   V  del  decreto  legislativo<br />18 febbraio  2005,  n.  59,  il  supporto  tecnico-scientifico  viene<br />assicurato  in  coordinamento  con  la  Commissione  istruttoria  per<br />l'autorizzazione  ambientale  integrata ora prevista dall'articolo 10<br />del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.<br />  3.  I  componenti della Commissione sono nominati, nel rispetto del<br />principio   dell'equilibrio  di  genere,  con  decreto  del  Ministro<br />dell'ambiente,  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  per un<br />triennio.<br />  4. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni<br />pubbliche  sono  posti,  a seconda dei casi, in posizione di comando,<br />distacco,  fuori  ruolo  o in aspettativa nel rispetto dei rispettivi<br />ordinamenti.  Nel  caso  prestino  la  propria  prestazione  a  tempo<br />parziale sono posti dall'amministrazione di appartenenza in posizione<br />di  tempo  definito.  In  seguito  al  collocamento  fuori ruolo o in<br />aspettativa  del  personale,  le  Amministrazioni  pubbliche  rendono<br />indisponibile il posto liberato.<br /><br />                               Art. 9.<br />                     Norme procedurali generali<br />  1.  Le  modalita'  di partecipazione previste dal presente decreto,<br />soddisfano  i  requisiti  di  cui agli articoli da 7 a 10 della legge<br />7 agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme<br />in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai<br />documenti amministrativi.<br />  2.  L'autorita'  competente,  ove ritenuto utile indice, cosi' come<br />disciplinato  dagli  articoli che  seguono,  una o piu' conferenze di<br />servizi  ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del<br />1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle<br />altre autorita' pubbliche interessate.<br />  3.  Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del<br />pubblico,   nell'ambito  delle  procedure  di  seguito  disciplinate,<br />l'autorita'   competente   puo'   concludere   con  il  proponente  o<br />l'autorita'   procedente   e   le   altre  amministrazioni  pubbliche<br />interessate  accordi  per disciplinare lo svolgimento delle attivita'<br />di  interesse  comune  ai fini della semplificazione e della maggiore<br />efficacia dei procedimenti.<br />  4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale e' facolta' del<br />proponente  presentare all'autorita' competente motivata richiesta di<br />non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto,<br />allo   studio   preliminare  ambientale  o  allo  studio  di  impatto<br />ambientale.   L'autorita'   competente,  verificate  le  ragioni  del<br />proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando<br />l'interesse  alla  riservatezza  con l'interesse pubblico all'accesso<br />alle  informazioni.  L'autorita'  competente  dispone  comunque della<br />documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni<br />vigenti in materia.<br /><br />                              Art. 10.<br />  Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti<br />  1.  Il  provvedimento  di valutazione d'impatto ambientale fa luogo<br />dell'autorizzazione  integrata  ambientale per i progetti per i quali<br />la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di<br />applicazione  dell'allegato  V  del  decreto  legislativo 18 febbraio<br />2005,  n.  59.  Lo  studio  di  impatto  ambientale  e  gli elaborati<br />progettuali  contengono,  a tale fine, anche le informazioni previste<br />ai   commi 1  e  2  dell'articolo 5  e  il  provvedimento  finale  le<br />condizioni  e  le  misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8<br />del medesimo decreto n. 59 del 2005.<br />  2. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti<br />per   i  quali  la  valutazione  d'impatto  ambientale  sia  di  loro<br />attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I<br />del  decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio<br />di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del<br />procedimento  di  VIA.  E'  in  ogni caso assicurata l'unicita' della<br />consultazione  del  pubblico  per  le  due  procedure. Se l'autorita'<br />competente  in  materia  di  VIA  coincide  con  quella competente al<br />rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale, le disposizioni<br />regionali   e  delle  province  autonome  possono  prevedere  che  il<br />provvedimento  di valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche<br />di  quella  autorizzazione.  In  questo  caso,  lo  studio di impatto<br />ambientale   e   gli   elaborati   progettuali  contengono  anche  le<br />informazioni   previste   ai   commi 1   e  2  dell'articolo 5  e  il<br />provvedimento finale le condizioni e le misure supplementari previste<br />dagli articoli 7 e 8 del medesimo decreto n. 59 del 2005.<br />  3.  La  VAS  e  la  VIA  comprendono  le  procedure  di valutazione<br />d'incidenza  di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal<br />fine,  il  rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo<br />studio   di   impatto  ambientale  contengono  gli  elementi  di  cui<br />all'allegato  G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione<br />dell'autorita'  competente si estende alle finalita' di conservazione<br />proprie  della  valutazione d'incidenza oppure dovra' dare atto degli<br />esiti  della  valutazione  di incidenza. Le modalita' di informazione<br />del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.<br />  4.  La  verifica  di  assoggettabilita' di cui all'articolo 20 puo'<br />essere  condotta,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel<br />presente  decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalita' di<br />informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione<br />procedurale.<br />  5.  Nella  redazione  dello  studio  di  impatto  ambientale di cui<br />all'articolo 22,  relativo  a  progetti previsti da piani o programmi<br />gia'  sottoposti  a valutazione ambientale, possono essere utilizzate<br />le  informazioni  e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel<br />corso   della   redazione  dei  progetti  e  nella  fase  della  loro<br />valutazione,  sono  tenute  in  considerazione la documentazione e le<br />conclusioni della VAS.<br /><br />                              Titolo II<br />                LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA<br /><br />                              Art. 11.<br />                      Modalita' di svolgimento<br />  1.  La  valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita'<br />procedente  contestualmente  al  processo  di  formazione del piano o<br />programma   e   comprende,   secondo  le  disposizioni  di  cui  agli<br />articoli da 12 a 18:<br />    a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';<br />    b) l'elaborazione del rapporto ambientale;<br />    c) lo svolgimento di consultazioni;<br />    d) la  valutazione  del  rapporto  ambientale  e  gli esiti delle<br />consultazioni;<br />    e) la decisione;<br />    f) l'informazione sulla decisione;<br />    g) il monitoraggio.<br />  2.  L'autorita'  competente,  al  fine di promuovere l'integrazione<br />degli   obiettivi   di   sostenibilita'  ambientale  nelle  politiche<br />settoriali  ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi<br />ambientali, nazionali ed europei:<br />    a) esprime   il   proprio   parere  sull'assoggettabilita'  delle<br />proposte   di  piano  o  di  programma  alla  valutazione  ambientale<br />strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;<br />    b) collabora  con  l'autorita'  proponente al fine di definire le<br />forme   ed   i   soggetti   della   consultazione  pubblica,  nonche'<br />l'impostazione  ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalita'<br />di monitoraggio di cui all'articolo 18;<br />    c) esprime,  tenendo  conto  della  consultazione  pubblica,  dei<br />pareri  dei  soggetti  competenti  in  materia ambientale, un proprio<br />parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto<br />ambientale  nonche'  sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con<br />riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;.<br />  3.   La   fase   di  valutazione  e'  effettuata  durante  la  fase<br />preparatoria  del  piano  o  del  programma ed anteriormente alla sua<br />approvazione  o  all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa<br />e'   preordinata   a   garantire   che   gli   impatti  significativi<br />sull'ambiente  derivanti  dall'attuazione  di detti piani e programmi<br />siano  presi  in  considerazione durante la loro elaborazione e prima<br />della loro approvazione .<br />  4.  La  VAS  viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo<br />conto  dell'esigenza  di  razionalizzare  i  procedimenti  ed evitare<br />duplicazioni nelle valutazioni.<br />  5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le<br />disposizioni  del presente decreto, parte integrante del procedimento<br />di  adozione  ed  approvazione.  I  provvedimenti  amministrativi  di<br />approvazione   adottati   senza   la  previa  valutazione  ambientale<br />strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.<br /><br />                              Art. 12.<br />                    Verifica di assoggettabilita'<br />  1.  Nel  caso  di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3,<br />l'autorita'   procedente   trasmette   all'autorita'  competente,  su<br />supporto   cartaceo   ed   informatico,   un   rapporto   preliminare<br />comprendente  una descrizione del piano o programma e le informazioni<br />e   i  dati  necessari  alla  verifica  degli  impatti  significativi<br />sull'ambiente   dell'attuazione   del   piano  o  programma,  facendo<br />riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.<br />  2.   L'autorita'   competente  in  collaborazione  con  l'autorita'<br />procedente,  individua i soggetti competenti in materia ambientale da<br />consultare  e  trasmette loro il documento preliminare per acquisirne<br />il  parere.  Il  parere  e' inviato entro trenta giorni all'autorita'<br />competente ed all'autorita' procedente.<br />  3.  Salvo  quanto diversamente concordato dall'autorita' competente<br />con  l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli<br />elementi  di  cui  all'allegato I del presente decreto e tenuto conto<br />delle  osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa<br />avere impatti significativi sull'ambiente.<br />  4.  L'autorita'  competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto<br />conto   dei   contributi   pervenuti,   entro  novanta  giorni  dalla<br />trasmissione  di  cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica<br />assoggettando  o escludendo il piano o il programma dalla valutazione<br />di  cui  agli  articoli da  13  a  18  e,  se  del caso, definendo le<br />necessarie prescrizioni.<br />  5.  Il  risultato  della verifica di assoggettabilita', comprese le<br />motivazioni, deve essere reso pubblico.<br /><br />                              Art. 13.<br />                  Redazione del rapporto ambientale<br />  1.  Sulla  base  di  un  rapporto preliminare sui possibili impatti<br />ambientali  significativi  dell'attuazione  del piano o programma, il<br />proponente  e/o  l'autorita' procedente entrano in consultazione, sin<br />dai  momenti  preliminari  dell'attivita'  di elaborazione di piani e<br />programmi, con l'autorita' competente e gli altri soggetti competenti<br />in  materia  ambientale, al fine di definire la portata ed il livello<br />di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.<br />  2.  La  consultazione,  salvo  quanto  diversamente  concordato, si<br />conclude entro novanta giorni.<br />  3.  La  redazione  del  rapporto  ambientale spetta al proponente o<br />all'autorita' procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della<br />finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante<br />del  piano  o  del  programma  e  ne  accompagna l'intero processo di<br />elaborazione ed approvazione.<br />  4.  Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e<br />valutati  gli  impatti significativi che l'attuazione del piano o del<br />programma  proposto  potrebbe  avere  sull'ambiente  e sul patrimonio<br />culturale,  nonche'  le ragionevoli alternative che possono adottarsi<br />in  considerazione  degli  obiettivi  e  dell'ambito territoriale del<br />piano  o  del  programma  stesso.  L'allegato  VI al presente decreto<br />riporta  le  informazioni  da  fornire nel rapporto ambientale a tale<br />scopo,  nei  limiti  in cui possono essere ragionevolmente richieste,<br />tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione<br />correnti,  dei  contenuti  e del livello di dettaglio del piano o del<br />programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere<br />utilizzati,   se   pertinenti,  approfondimenti  gia'  effettuati  ed<br />informazioni  ottenute  nell'ambito  di  altri  livelli decisionali o<br />altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.<br />  5. La proposta di piano o di programma e' comunicata, anche secondo<br />modalita'  concordate,  all'autorita'  competente.  La  comunicazione<br />comprende  il  rapporto  ambientale  e  una sintesi non tecnica dello<br />stesso.  Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14,<br />comma 1,   decorrono   i   tempi   dell'esame   istruttorio  e  della<br />valutazione.  La  proposta  di  piano  o  programma  ed  il  rapporto<br />ambientale sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti<br />in  materia  ambientale  e  del pubblico interessato affinche' questi<br />abbiano l'opportunita' di esprimersi.<br />  6. La documentazione e' depositata presso gli uffici dell'autorita'<br />competente  e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui<br />territorio  risulti  anche  solo parzialmente interessato dal piano o<br />programma o dagli impatti della sua attuazione.<br /><br />                              Art. 14.<br />                            Consultazione<br />  1.  Contestualmente  alla  comunicazione  di  cui  all'articolo 13,<br />comma 5,  l'autorita'  procedente  cura la pubblicazione di un avviso<br />nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino<br />Ufficiale  della  regione  o provincia autonoma interessata. L'avviso<br />deve  contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il<br />proponente, l'autorita' procedente, l'indicazione delle sedi ove puo'<br />essere  presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale<br />e delle sedi dove si puo' consultare la sintesi non tecnica.<br />  2.   L'autorita'   competente  e  l'autorita'  procedente  mettono,<br />altresi',  a  disposizione  del  pubblico  la  proposta  di  piano  o<br />programma  ed  il  rapporto  ambientale mediante il deposito presso i<br />propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.<br />  3.   Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione<br />dell'avviso  di  cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della<br />proposta  di  piano  o programma e del relativo rapporto ambientale e<br />presentare  proprie  osservazioni,  anche  fornendo nuovi o ulteriori<br />elementi conoscitivi e valutativi.<br />  4. Le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, disposte<br />ai  sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi,<br />sono  coordinate  al  fine  di  evitare duplicazioni con le norme del<br />presente decreto.<br /><br />                              Art. 15.<br />Valutazione  del  rapporto ambientale e degli esiti i risultati della<br />                            consultazione<br />  1.   L'autorita'  competente,  in  collaborazione  con  l'autorita'<br />procedente,  svolge  le  attivita'  tecnico-istruttorie, acquisisce e<br />valuta  tutta  la documentazione presentata, nonche' le osservazioni,<br />obiezioni  e  suggerimenti  inoltrati  ai  sensi  dell'articolo 14 ed<br />esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni<br />a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14.<br />  2.   L'autorita'  procedente,  in  collaborazione  con  l'autorita'<br />competente,  provvede,  ove  necessario,  alla  revisione del piano o<br />programma   alla  luce  del  parere  motivato  espresso  prima  della<br />presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.<br /><br />                              Art. 16.<br />                              Decisione<br />  1.  Il  piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il<br />parere  motivato  e  la  documentazione  acquisita  nell'ambito della<br />consultazione,  e'  trasmesso  all'organo  competente  all'adozione o<br />approvazione del piano o programma.<br /><br />                              Art. 17.<br />                    Informazione sulla decisione<br />  1. La decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel<br />Bollettino  Ufficiale  della Regione con l'indicazione della sede ove<br />si  possa  prendere visione del piano o programma adottato e di tutta<br />la   documentazione   oggetto  dell'istruttoria.  Sono  inoltre  rese<br />pubbliche,  anche  attraverso  la  pubblicazione  sui  siti web della<br />autorita' interessate:<br />    a) il parere motivato espresso dall'autorita' competente;<br />    b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le<br />considerazioni  ambientali sono state integrate nel piano o programma<br />e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle<br />consultazioni,  nonche'  le  ragioni  per le quali e' stato scelto il<br />piano  o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili<br />che erano state individuate;<br />    c) le   misure   adottate   in  merito  al  monitoraggio  di  cui<br />all'articolo 18.<br /><br />                              Art. 18.<br />                            Monitoraggio<br />  1.   Il   monitoraggio   assicura   il   controllo   sugli  impatti<br />significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei<br />programmi  approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi<br />di  sostenibilita'  prefissati,  cosi' da individuare tempestivamente<br />gli  impatti  negativi  imprevisti  e da adottare le opportune misure<br />correttive.  Il  monitoraggio  e'  effettuato avvalendosi del sistema<br />delle Agenzie ambientali.<br />  2.   Il  piano  o  programma  individua  le  responsabilita'  e  la<br />sussistenza  delle  le  risorse  necessarie  per  la  realizzazione e<br />gestione del monitoraggio.<br />  3. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e<br />delle  eventuali  misure  correttive adottate ai sensi del comma 1 e'<br />data  adeguata  informazione  attraverso  i  siti  web dell'autorita'<br />competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.<br />  4.  Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute<br />in  conto  nel  caso  di  eventuali  modifiche al piano o programma e<br />comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di<br />pianificazione o programmazione.<br /><br />                             Titolo III<br />                 LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE<br /><br />                               Art. 19<br />.<br />                      Modalita' di svolgimento<br />  1.  La  valutazione  d'impatto  ambientale  comprende,  secondo  le<br />disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:<br />    a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita';<br />    b) la   definizione   dei   contenuti  dello  studio  di  impatto<br />ambientale;<br />    c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;<br />    d) lo svolgimento di consultazioni;<br />    f) la  valutazione  dello  studio  ambientale e degli esiti delle<br />consultazioni;<br />    g) la decisione;<br />    h) l'informazione sulla decisione;<br />    i) il monitoraggio.<br />  2.  Per  i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si e'<br />conclusa  positivamente  la  procedura  di  VAS,  il  giudizio di VIA<br />negativo  ovvero il contrasto di valutazione su elementi gia' oggetto<br />della VAS e' adeguatamente motivato.<br /><br />                              Art. 20.<br />                    Verifica di assoggettabilita'<br />  1.  Il  proponente  trasmette  all'autorita' competente il progetto<br />preliminare,  lo  studio  preliminare  ambientale  e  una  loro copia<br />conforme  in  formato  elettronico  su  idoneo  supporto  nel caso di<br />progetti:<br />    a) elencati   nell'allegato   II  che  servono  esclusivamente  o<br />essenzialmente  per  lo  sviluppo  ed  il  collaudo di nuovi metodi o<br />prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni;<br />    b) inerenti modifiche dei progetti elencati negli allegati II che<br />comportino  effetti  negativi  apprezzabili  per  l'ambiente, nonche'<br />quelli  di  cui  all'allegato IV secondo le modalita' stabilite dalle<br />Regioni e dalle province autonome, tenendo conto dei commi successivi<br />del presente articolo.<br />  2.  Dell'avvenuta trasmissione e' dato sintetico avviso, a cura del<br />proponente,  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i<br />progetti  di  competenza  statale,  nel  Bollettino  Ufficiale  della<br />regione  per  i  progetti  di rispettiva competenza, nonche' all'albo<br />pretorio   dei  comuni  interessati.  Nell'avviso  sono  indicati  il<br />proponente,  l'oggetto  e la localizzazione prevista per il progetto,<br />il  luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza<br />ed  i  tempi  entro  i quali e' possibile presentare osservazioni. In<br />ogni  caso  copia  integrale degli atti e' depositata presso i comuni<br />ove  il  progetto e' localizzato. Nel caso dei progetti di competenza<br />statale  la  documentazione  e' depositata anche presso la sede delle<br />regioni e delle province ove il progetto e' localizzato. I principali<br />elaborati   del   progetto   preliminare   e  lo  studio  preliminare<br />ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorita' competente.<br />  3.  Entro  quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di<br />cui al comma 2 chiunque abbia interesse puo' far pervenire le proprie<br />osservazioni.<br />  4.  L'autorita'  competente  nei  successivi quarantacinque giorni,<br />sulla  base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto<br />e  tenuto  conto  dei  risultati  della consultazione, verifica se il<br />progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente.<br />Entro  la  scadenza  del termine l'autorita' competente deve comunque<br />esprimersi.<br />  5.  Se  il  progetto  non ha impatti ambientali significativi o non<br />costituisce   modifica   sostanziale,  l'autorita'  compente  dispone<br />l'esclusione  dalla  procedura  di  valutazione  ambientale e, se del<br />caso, impartisce le necessarie prescrizioni.<br />  6.  Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce<br />modifica  sostanziale  si applicano le disposizioni degli articoli da<br />21 a 28.<br />  7.  Il provvedimento di assoggettabilita', comprese le motivazioni,<br />e' pubblico a cura dell'autorita' competente mediante:<br />    a) un  sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della<br />Repubblica  italiana  ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o<br />della provincia autonoma;<br />    b) con  la  pubblicazione  integrale  sul sito web dell'autorita'<br />competente.<br /><br />                              Art. 21.<br />    Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale<br />  1.  Sulla  base  del progetto preliminare, dello studio preliminare<br />ambientale   e  di  una  relazione  che,  sulla  base  degli  impatti<br />ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello<br />studio  di  impatto  ambientale,  il  proponente  ha  la  facolta' di<br />richiedere  una  fase di consultazione con l'autorita' competente e i<br />soggetti  competenti  in  materia  ambientale  al fine di definire la<br />portata  delle  informazioni  da  includere,  il  relativo livello di<br />dettaglio  e le metodologie da adottare. La documentazione presentata<br />dal   proponente,  della  quale  e'  fornita  una  copia  in  formato<br />elettronico,   include   l'elenco   delle   autorizzazioni,   intese,<br />concessioni,   licenze,   pareri,   nulla  osta  e  assensi  comunque<br />denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.<br />  2.  L'autorita'  competente  apre  una fase di consultazione con il<br />proponente e in quella sede:<br />    a) si  pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto<br />e dello studio di impatto ambientale;<br />    b) esamina  le  principali  alternative,  compresa  l'alternativa<br />zero;<br />    c) sulla  base  della documentazione disponibile, verifica, anche<br />con   riferimento   alla   localizzazione   prevista   dal  progetto,<br />l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita';<br />    d) in   carenza  di  tali  elementi,  indica  le  condizioni  per<br />ottenere,  in  sede  di  presentazione  del  progetto  definitivo,  i<br />necessari atti di consenso, senza che cio' pregiudichi la definizione<br />del successivo procedimento.<br />  3.  Le  informazioni richieste tengono conto della possibilita' per<br />il  proponente  di  raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e<br />dei metodi di valutazioni disponibili<br />  4.  La  fase  di consultazione si conclude entro sessanta giorni e,<br />allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.<br /><br />                              Art. 22.<br />                    Studio di impatto ambientale<br />  1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti<br />gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i<br />costi associati sono a carico del proponente il progetto.<br />  2.  Lo  studio  di  impatto  ambientale, e' predisposto, secondo le<br />indicazioni  di  cui  all'allegato  VII  del  presente  decreto e nel<br />rispetto  degli  esiti  della  fase  di consultazione definizione dei<br />contenuti di cui all'articolo 21, qualora attivata.<br />  3.  Lo  studio  di  impatto  ambientale contiene almeno le seguenti<br />informazioni:<br />    a) una  descrizione  del  progetto con informazioni relative alle<br />sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;<br />    b) una  descrizione  delle misure previste per evitare, ridurre e<br />possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;<br />    c) i  dati  necessari  per  individuare  e  valutare i principali<br />impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto puo'<br />produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;<br />    d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in<br />esame  dal  proponente,  ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con<br />indicazione  delle  principali ragioni della scelta, sotto il profilo<br />dell'impatto ambientale;<br />    e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.<br />  4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale<br />e  degli  altri  elaborati necessari per l'espletamento della fase di<br />valutazione,  il  proponente  ha facolta' di accedere ai dati ed alle<br />informazioni  disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo<br />quanto disposto dalla normativa vigente in materia.<br />  5.  Allo  studio  di  impatto  ambientale  deve essere allegata una<br />sintesi  non  tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali<br />del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso<br />inclusi   elaborati   grafici.   La   documentazione   dovra'  essere<br />predisposta  al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del<br />pubblico ed un'agevole riproduzione.<br /><br />                              Art. 23.<br />                     Presentazione dell'istanza<br />  1.  L'istanza  e'  presentata dal proponente l'opera o l'intervento<br />all'autorita'   competente.   Ad   essa  sono  allegati  il  progetto<br />definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e<br />copia  dell'avviso  a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e<br />2.   Dalla   data   della   presentazione  decorrono  i  termini  per<br />l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.<br />  2. Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle autorizzazioni,<br />intese,  concessioni,  licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque<br />denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione<br />e  dell'esercizio  dell'opera  o  intervento, nonche' di una copia in<br />formato  elettronico,  su  idoneo supporto, degli elaborati, conforme<br />agli originali presentati.<br />  3. La documentazione e' depositata in un congruo numero di copie, a<br />seconda  dei casi, presso gli uffici dell'autorita' competente, delle<br />regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo<br />parzialmente  interessato  dal  progetto  o  dagli  impatti della sua<br />attuazione.<br />  4.   Entro   trenta   giorni  l'autorita'  competente  verifica  la<br />completezza  della  documentazione. Qualora questa risulti incompleta<br />viene  restituita  al  proponente  con  l'indicazione  degli elementi<br />mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.<br /><br />                              Art. 24.<br />                            Consultazione<br />  1.  Contestualmente  alla  presentazione  di  cui  all'articolo 23,<br />comma 1,  del  progetto  deve essere data notizia a mezzo stampa e su<br />sito web dell'autorita' competente.<br />  2.  Le  pubblicazioni  a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese<br />del  proponente.  Nel  caso  di  progetti  di  competenza statale, la<br />pubblicazione  va  eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e<br />su   un  quotidiano  a  diffusione  regionale  per  ciascuna  regione<br />direttamente  interessata.  Nel  caso  di  progetti  per  i  quali la<br />competenza  allo svolgimento della valutazione ambientale spetta alle<br />regioni,  si  provvedera'  con  la  pubblicazione  su un quotidiano a<br />diffusione regionale o provinciale.<br />  3.  La  pubblicazione  di  cui al comma 1 deve contenere, oltre una<br />breve  descrizione  del  progetto  e  dei  suoi  possibili principali<br />impatti  ambientali,  l'indicazione  delle  sedi  ove  possono essere<br />consultati  gli  atti nella loro interezza ed i termini entro i quali<br />e' possibile presentare osservazioni.<br />  4.  Entro  il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui<br />all'articolo 23,  chiunque  abbia interesse puo' prendere visione del<br />progetto   e  del  relativo  studio  ambientale,  presentare  proprie<br />osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e<br />valutativi.<br />  5.  Il  provvedimento  di  valutazione dell'impatto ambientale deve<br />tenere   in   conto   le   osservazioni   pervenute,   considerandole<br />contestualmente, singolarmente o per gruppi.<br />  6.  L'autorita'  competente  puo'  disporre  che  la  consultazione<br />avvenga  mediante lo svolgimento di-un'inchiesta pubblica per l'esame<br />dello   studio  di  impatto  ambientale,  dei  pareri  forniti  dalle<br />pubbliche  amministrazioni  e delle osservazioni dei cittadini. senza<br />che   cio'  comporti  interruzioni  o  sospensioni  dei  termini  per<br />l'istruttoria.<br />  7.  L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui<br />lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti<br />e  valutati  ai  fini  del  provvedimento di valutazione dell'impatto<br />ambientale.<br />  8.  Il  proponente,  qualora  non abbia luogo l'inchiesta di cui al<br />comma 6,  puo',  anche  su  propria richiesta, essere chiamato, prima<br />della   conclusione  della  fase  di  valutazione,  ad  un  sintetico<br />contraddittorio   con  i  soggetti  che  hanno  presentato  pareri  o<br />osservazioni.  Il verbale del contraddittorio e' acquisito e valutato<br />ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.<br />  9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati<br />in   relazione  alle  osservazioni,  ai  rilievi  emersi  nell'ambito<br />dell'inchiesta pubblica oppure nelcorso del contraddittorio di cui al<br />comma 8,  ne  fa richiesta all'autorita' competente nei trenta giorni<br />successivi  alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il<br />tempo   necessario,   che   non  puo'  superare  i  sessanta  giorni,<br />prorogabili,  su  istanza del proponente, per un massimo di ulteriori<br />sessanta  giorni.  In  questo  caso l'autorita' competente esprime il<br />provvedimento  di  valutazione  dell'impatto ambientale entro novanta<br />giorni  dalla  presentazione  degli elaborati modificati. L'autorita'<br />competente,  ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali<br />e  rilevanti,  dispone  che il proponente curi la pubblicazione di un<br />avviso a mezzo stampa secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3. Nel<br />caso  che  il  proponente  sia un soggetto pubblico, la pubblicazione<br />deve  avvenire  nei  limiti  delle  risorse finanziarie disponibili a<br />legislazione  vigente.  Nel  caso  che  il proponente sia un soggetto<br />pubblico,  la  pubblicazione  deve  avvenire nei limiti delle risorse<br />finanziarie disponibili a legislazione vigente.<br />  10.  In  ogni  caso tutta la documentazione istruttoria deve essere<br />pubblica sul sito web dell'autorita' competente.<br /><br />                              Art. 25.<br />Valutazione  dello  studio  di impatto ambientale e degli esiti della<br />                            consultazione<br />  1.  Le  attivita'  tecnico-istruttorie per la valutazione d'impatto<br />ambientale sono svolte dall'autorita' competente.<br />  2.   L'autorita'   competente   acquisisce   e   valuta   tutta  la<br />documentazione  presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti<br />inoltrati  ai  sensi dell'articolo 24, nonche', nel caso dei progetti<br />di  competenza  dello Stato, il parere delle regioni interessate, che<br />dovra'  essere  reso entro sessanta giorni dalla presentazione di cui<br />all'articolo 23, comma 1.<br />  3.  Contestualmente  alla  pubblicazione di cui all'articolo 24, il<br />proponente,   affinche'   l'autorita'  competente  ne  acquisisca  le<br />determinazioni,  trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i<br />soggetti  competenti  in  materia  ambientale interessati, qualora la<br />realizzazione    del   progetto   preveda   autorizzazioni,   intese,<br />concessioni,   licenze,   pareri,   nulla  osta  e  assensi  comunque<br />denominati  in  materia  ambientale.  Le  amministrazioni  rendono le<br />proprie  determinazioni  entro  sessanta  giorni  dalla presentazione<br />dell'istanza  di  cui  all'articolo 23,  comma 1,  ovvero nell'ambito<br />della  Conferenza  dei  servizi  eventualmente  indetta  a  tal  fine<br />dall'autorita' competente. Entro il medesimo termine il Ministero per<br />i  beni e le attivita' culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26<br />del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi<br />previsti dal medesimo decreto.<br />  4.   L'autorita'   competente   puo'   concludere   con   le  altre<br />amministrazioni  pubbliche  interessate  accordi  per disciplinare lo<br />svolgimento  delle  attivita'  di  interesse  comune  ai  fini  della<br />semplificazione delle procedure.<br /><br />                              Art. 26.<br />                              Decisione<br />  1.  L'autorita'  competente  conclude  con provvedimento espresso e<br />motivato  il  procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei<br />centocinquanta  giorni  successivi alla presentazione dell'istanza di<br />cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui e' necessario procedere<br />ad  accertamenti ed indagini di particolare complessita', l'autorita'<br />competente,   con   atto   motivato,  dispone  il  prolungamento  del<br />procedimento  di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta<br />giorni dandone comunicazione al proponente.<br />  2. L'inutile decorso del termine di centocinquanta giorni, previsto<br />dal  comma 1, da computarsi tenuto conto delle eventuali interruzioni<br />e  sospensioni  intervenute,  ovvero,  nel caso di cui al comma 3 del<br />presente  articolo,  l'inutile  decorso del termine di trecentotrenta<br />giorni   dalla   data   di   presentazione   del   progetto   di  cui<br />all'articolo 23,  comma 1, implica l'esercizio del potere sostitutivo<br />da  parte  del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle<br />amministrazioni  o  delle  parti  interessate, entro sessanta giorni,<br />previa  diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di<br />venti  giorni.  Per  i  progetti  sottoposti a valutazione di impatto<br />ambientale  in  sede non statale, si applicano le disposizioni di cui<br />al  periodo  precedente  fino all'entrata in vigore di apposite norme<br />regionali  e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della<br />disciplina  comunitaria  vigente  in  materia  e  del principio della<br />fissazione di un termine del procedimento.<br />  3.  L'autorita'  competente  puo'  richiedere  al  proponente entro<br />centoventi   giorni   dalla  presentazione  di  cui  all'articolo 23,<br />comma 1,  in  un'unica  soluzione,  integrazioni  alla documentazione<br />presentata,  con  l'indicazione di un termine per la risposta che non<br />puo'   superare  i  sessanta  giorni,  prorogabili,  su  istanza  del<br />proponente,   per   un  massimo  di  ulteriori  sessanta  giorni.  Il<br />proponente  puo',  di  propria  iniziativa, fornire integrazioni alla<br />documentazione   presentata.   L'autorita'  competente,  ove  ritenga<br />rilevante   per   il  pubblico  la  conoscenza  dei  contenuti  delle<br />integrazioni,  dispone  che il proponente depositi copia delle stesse<br />presso  l'apposito  ufficio  dell'autorita'  competente  e dia avviso<br />dell'avvenuto  deposito  secondo le modalita' di cui all'articolo 24,<br />commi 2  e  3.  In  tal  caso  chiunque  entro  sessanta  giorni puo'<br />presentare  osservazioni  aggiuntive. Il provvedimento di valutazione<br />dell'impatto  ambientale  e'  espresso  entro  il  termine di novanta<br />giorni  dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso<br />in  cui  il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o<br />ritiri   la   domanda,  non  si  procede  all'ulteriore  corso  della<br />valutazione.  L'interruzione  della procedura ha effetto di pronuncia<br />interlocutoria negativa.<br />  4.   Il   provvedimento   di  valutazione  dell'impatto  ambientale<br />sostituisce  o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,<br />licenze,  pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia<br />ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o<br />intervento  inclusa,  nel  caso di impianti che ricadono nel campo di<br />applicazione   del  decreto  legislativo  18 febbraio  2005,  n.  59,<br />l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto.<br />  5.  Il  provvedimento  contiene le condizioni per la realizzazione,<br />esercizio  e  dismissione  dei  progetti,  nonche' quelle relative ad<br />eventuali   malfunzionamenti.   In   nessun  caso  puo'  farsi  luogo<br />all'inizio  dei  lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di<br />valutazione dell'impatto ambientale.<br />  6.  I  progetti  sottoposti  alla fase di valutazione devono essere<br />realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di<br />valutazione    dell'impatto    ambientale.    Tenuto    conto   delle<br />caratteristiche  del  progetto  il  provvedimento  puo'  stabilire un<br />periodo  piu' lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa,<br />su   istanza   del  proponente,  dall'autorita'  che  ha  emanato  il<br />provvedimento,  la  procedura  di valutazione dell'impatto ambientale<br />deve essere reiterata.<br /><br />                              Art. 27.<br />                    Informazione sulla decisione<br />  1.  Il  provvedimento  di  valutazione  dell'impatto  ambientale e'<br />pubblicato  per  estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del<br />provvedimento  e  dei  luoghi  ove lo stesso potra' essere consultato<br />nella  sua  interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale<br />della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero<br />nel  Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva<br />competenza.  Dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale<br />ovvero  dalla  data  di  pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della<br />regione  decorrono  i  termini  per  eventuali  impugnazioni  in sede<br />giurisdizionale da parte di soggetti interessati.<br />  2.  Il  provvedimento  di  valutazione dell'impatto ambientale deve<br />essere  pubblicato per intero e su sito web dell'autorita' competente<br />indicando  la  sede  ove  si  possa  prendere  visione  di  tutta  la<br />documentazione   oggetto   dell'istruttoria   e   delle   valutazioni<br />successive.<br /><br />                              Art. 28.<br />                            Monitoraggio<br />  1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene<br />ogni  opportuna  indicazione  per  la  progettazione e lo svolgimento<br />delle  attivita'  di  controllo  e  monitoraggio  degli  impatti.  Il<br />monitoraggio  assicura,  anche  avvalendosi del sistema delle Agenzie<br />ambientali,  il  controllo  sugli  impatti  ambientali  significativi<br />sull'ambiente   provocati   dalle   opere   approvate,   nonche'   la<br />corrispondenza   alle   prescrizioni  espresse  sulla  compatibilita'<br />ambientale  dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente<br />gli   impatti  negativi  imprevisti  e  di  consentire  all'autorita'<br />competente  di  essere  in  grado  di  adottare  le  opportune misure<br />correttive.<br />  2. Delle modalita' di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e<br />delle  eventuali  misure  correttive adottate ai sensi del comma 1 e'<br />data  adeguata  informazione  attraverso  i  siti  web dell'autorita'<br />competente e dell'autorita' procedente e delle Agenzie interessate.<br /><br />                              Art. 29.<br />                        Controlli e sanzioni<br />  1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti<br />di  opere  ed  interventi  a  cui  si  applicano  le disposizioni del<br />presente  decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di<br />autorizzazione  o  approvazione.  I provvedimenti di autorizzazione o<br />approvazione   adottati   senza  la  previa  valutazione  di  impatto<br />ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.<br />  2.  Fermi  restando  i  compiti  di vigilanza e controllo stabiliti<br />dalle  norme  vigenti,  l'autorita'  competente esercita il controllo<br />sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III della parte<br />seconda   del   presente   decreto   nonche'   sull'osservanza  delle<br />prescrizioni  impartite in sede di verifica di assoggettabilita' e di<br />valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorita' competente<br />puo'  avvalersi,  nel quadro delle rispettive competenze, del sistema<br />agenziale.<br />  3.  Qualora  si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o<br />modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze<br />finali  delle fasi di verifica di assoggettabilita' e di valutazione,<br />l'autorita'  competente,  previa  eventuale  sospensione  dei lavori,<br />impone   al   proponente   l'adeguamento   dell'opera  o  intervento,<br />stabilendone  i  termini  e  le  modalita'. Qualora il proponente non<br />adempia a quanto imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio a<br />spese  dell'inadempiente. Il recupero di tali spese e' effettuato con<br />le modalita' e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910,<br />n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.<br />  4.  Nel  caso  di  opere  ed  interventi realizzati senza la previa<br />sottoposizione  alle  fasi  di  verifica  di  assoggettabilita'  o di<br />valutazione  in  violazione  delle  disposizioni  di  cui al presente<br />Titolo  III,  nonche'  nel  caso di difformita' sostanziali da quanto<br />disposto  dai  provvedimenti finali, l'autorita' competente, valutata<br />l'entita'  del  pregiudizio  ambientale arrecato e quello conseguente<br />alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e<br />puo'  disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi<br />e  della  situazione  ambientale  a  cura  e  spese del responsabile,<br />definendone  i  termini  e  le  modalita'. In caso di inottemperanza,<br />l'autorita'  competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.<br />Il  recupero  di  tali  spese  e'  effettuato  con le modalita' e gli<br />effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative<br />alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con<br />regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate<br />patrimoniali dello Stato.<br />  5.  In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela<br />di  autorizzazioni  o  concessioni  rilasciate  previa valutazione di<br />impatto  ambientale  o di annullamento del giudizio di compatibilita'<br />ambientale,  i  poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova<br />valutazione di impatto ambientale.<br />  6.  Resta,  in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste<br />dalle norme vigenti.<br /><br />                              Titolo IV<br />      VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE<br /><br />                              Art. 30.<br />                  Impatti ambientali interregionali<br />  1.  Nel  caso  di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di<br />interventi  e  di  opere  sottoposti a procedura di VIA di competenza<br />regionale  che  risultino localizzati anche sul territorio di regioni<br />confinanti,  il  processo  di  valutazione  ambientale  e' effettuato<br />d'intesa tra le autorita' competenti.<br />  2.  Nel  caso  di piani e programmi soggetti a VAS e di progetti di<br />interventi  e  di  opere sottoposti a VIA di competenza regionale che<br />possano  avere  impatti  ambientali  rilevanti su regioni confinanti,<br />l'autorita'  competente e' tenuta a darne informazione e ad acquisire<br />i  pareri  delle  autorita' competenti di tali regioni, nonche' degli<br />enti locali territoriali interessati dagli impatti.<br /><br />                              Art. 31.<br />                       Attribuzione competenze<br />  1.  In  caso  di  piani,  programmi  o  progetti la cui valutazione<br />ambientale   e'  rimessa  alla  regione,  qualora  siano  interessati<br />territori  di  piu'  regioni  e  si  manifesti  un  conflitto  tra le<br />autorita'  competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di<br />un  piano,  programma  o  progetto  localizzato sul territorio di una<br />delle  regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme<br />parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le<br />regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' disporre<br />che  si  applichino  le procedure previste dal presente decreto per i<br />piani, programmi e progetti di competenza statale.<br /><br />                              Art. 32.<br />                   Consultazioni transfrontaliere<br />  1. In caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti<br />rilevanti  sull'ambiente  di un altro Stato, o qualora un altro Stato<br />cosi'  richieda,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del<br />territorio  e  del  mare,  d'intesa  con il Ministero per i beni e le<br />attivita'  culturali e con il Ministero degli affari esteri e per suo<br />tramite,  ai  sensi  della Convenzione sulla valutazione dell'impatto<br />ambientale   in  un  contesto  transfrontaliero,  fatta  a  Espoo  il<br />25 febbraio 1991, ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n.<br />640,  nell'ambito  delle  fasi di cui agli articoli 13 e 21, provvede<br />alla  notifica  dei  progetti  e  di una sintesi della documentazione<br />concernente   il  piano,  programma  e  progetto.  Nell'ambito  della<br />notifica e' fissato il termine, non superiore ai sessanta giorni, per<br />esprimere il proprio interesse alla partecipazione alla procedura.<br />  2.  Qualora  sia espresso l'interesse a partecipare alla procedura,<br />si  applicano  al paese interessato le procedure per l'informazione e<br />la  partecipazione  del  pubblico  definite  dal  presente decreto. I<br />pareri  e  le osservazioni delle autorita' pubbliche devono pervenire<br />entro  sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di<br />cui  agli  articoli 14  e  24.  Salvo  altrimenti  richiesto,  verra'<br />trasmessa,  per  la  partecipazione  del pubblico e l'espressione dei<br />pareri  delle  autorita'  pubbliche,  contestualmente  alla ricezione<br />della comunicazione, la sintesi non tecnica di cui agli articoli 13 e<br />23.   La  decisione  di  cui  all'articolo 26  e  le  condizioni  che<br />eventualmente   l'accompagnano   sono  trasmessi  agli  Stati  membri<br />consultati.<br />  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto dagli accordi internazionali, le<br />regioni  o le province autonome informano immediatamente il Ministero<br />dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare quando<br />progetti   di   loro  competenza  possono  avere  impatti  ambientali<br />transfrontalieri   e   collaborano  per  lo  svolgimento  delle  fasi<br />procedurali di applicazione della convenzione.<br />  4.  La  predisposizione  e  la  distribuzione  della documentazione<br />necessaria  sono  a  cura del proponente o dell'autorita' procedente,<br />senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br />  5.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del<br />mare, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero<br />degli  affari  esteri, d'intesa con le regioni interessate, stipulano<br />con  i  Paesi  aderenti  alla Convenzione accordi per disciplinare le<br />varie   fasi   al  fine  di  semplificare  e  rendere  piu'  efficace<br />l'attuazione della convenzione.<br /><br />                              Titolo V<br />                     NORME TRANSITORIE E FINALI<br /><br />                              Art. 33.<br />                          Oneri istruttori<br />  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del<br />territorio  e  del  mare,  di concerto con il Ministro dello sviluppo<br />economico  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da<br />adottarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione del<br />presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,<br />sono  definite,  sulla  base  di  quanto previsto dall'articolo 9 del<br />decreto  del  Presidente  della  Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le<br />tariffe  da  applicare  ai  proponenti  per  la  copertura  dei costi<br />sopportati   dall'autorita'  competente  per  l'organizzazione  e  lo<br />svolgimento  delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo<br />previste dal presente decreto.<br />  2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, le regioni e le province<br />autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalita' di<br />quantificazione  e  corresponsione  degli  oneri  da porre in capo ai<br />proponenti.<br />  3.  Nelle  more  dei  provvedimenti  di  cui  ai  commi 1  e  2, si<br />continuano ad applicare le norme vigenti in materia.<br />  4.  Al  fine  di  garantire l'operativita' della Commissione di cui<br />all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio<br />2007,   n.   90,   nelle   more  dell'adozione  del  decreto  di  cui<br />all'articolo 18,  comma 2,  del decreto legislativo 18 febbraio 2005,<br />n.  59,  e  fino  all'entrata in vigore del decreto di determinazione<br />delle  tariffe  di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese<br />di  funzionamento  nonche' per il pagamento dei compensi spettanti ai<br />componenti   della   predetta  Commissione  e'  posto  a  carico  del<br />richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una<br />somma  forfetaria  pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di<br />autorizzazione   integrata  ambientale  per  impianti  di  competenza<br />statale;  la predetta somma e' riassegnata entro sessanta giorni, con<br />decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, e da apposito<br />capitolo  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente e<br />della  tutela  del territorio e del mare. Le somme di cui al presente<br />comma si  intendono  versate  a  titolo  di  acconto,  fermo restando<br />l'obbligo  del  richiedente  di corrispondere conguaglio in relazione<br />all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di<br />determinazione  delle tariffe, fissate per la copertura integrale del<br />costo effettivo del servizio reso.<br /><br />                              Art. 34.<br />             Norme tecniche, organizzative e integrative<br />  1.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del presente<br />decreto,  con uno o piu' regolamenti da emanarsi, previo parere della<br />Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le<br />province  autonome,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge<br />23 agosto  1988,  n.  400,  il  Governo,  su  proposta  del  Ministro<br />dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto<br />con  il  Ministro  per i beni e le attivita' culturali, provvede alla<br />modifica  ed  all'integrazione  delle  norme  tecniche  in materia di<br />valutazione  ambientale  nel rispetto delle finalita', dei principi e<br />delle   disposizioni   di   cui  al  presente  decreto.  Resta  ferma<br />l'applicazione  dell'articolo 13  della legge 4 febbraio 2005, n. 11,<br />relativamente  al  recepimento  di direttive comunitarie modificative<br />delle  modalita'  esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di<br />direttive  gia'  recepite  nell'ordinamento  nazionale.  Resta  ferma<br />altresi',  nelle  more dell'emanazione delle norme tecniche di cui al<br />presente  comma,  l'applicazione  di  quanto previsto dal decreto del<br />Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.<br />  2.  Al  fine  della  predisposizione  dei  provvedimenti  di cui al<br />comma 1,  il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e<br />del mare acquisisce il parere delle associazioni ambientali munite di<br />requisiti  sostanziali  omologhi  a  quelli previsti dall'articolo 13<br />della legge 8 luglio 1986, n. 349.<br />  3.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente<br />decreto    il   Governo,   con   apposita   delibera   del   Comitato<br />interministeriale  per  la  programmazione economica, su proposta del<br />Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare,<br />sentita  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato le<br />regioni  e  le  province  autonome,  ed  acquisito  il  parere  delle<br />associazioni  ambientali  munite  di requisiti sostanziali omologhi a<br />quelli  previsti  dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,<br />provvede  all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo<br />sostenibile  di  cui alla delibera del Comitato interministeriale per<br />la programmazione economica del 2 agosto 2002.<br />  4.   Entro  dodici  mesi  dalla  delibera  di  aggiornamento  della<br />strategia  nazionale  di  cui  al  comma 3,  le  regioni  si  dotano,<br />attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri<br />aggiuntivi  a  carico  dei  bilanci  regionali,  di  una  complessiva<br />strategia  di  sviluppo  sostenibile  che sia coerente e definisca il<br />contributo   alla   realizzazione  degli  obiettivi  della  strategia<br />nazionale.  Le  strategie  regionali  indicano  insieme al contributo<br />della   regione  agli  obiettivi  nazionali,  la  strumentazione,  le<br />priorita',  le  azioni che si intendono intraprendere. In tale ambito<br />le regioni assicurano unitarieta' all'attivita' di pianificazione. Le<br />regioni  promuovono  l'attivita'  delle  amministrazioni  locali che,<br />anche  attraverso  i  processi  di  Agenda  21  locale,  si dotano di<br />strumenti  strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla<br />realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.<br />  5.  Le  strategie  di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di<br />riferimento per le valutazioni ambientali di cui al presente decreto.<br />Dette   strategie,   definite   coerentemente   ai   diversi  livelli<br />territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro<br />associazioni,  in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la<br />dissociazione   fra   la   crescita   economica  ed  il  suo  impatto<br />sull'ambiente,  il rispetto delle condizioni di stabilita' ecologica,<br />la   salvaguardia  della  biodiversita'  ed  il  soddisfacimento  dei<br />requisiti   sociali   connessi   allo  sviluppo  delle  potenzialita'<br />individuali   quali  presupposti  necessari  per  la  crescita  della<br />competitivita' e dell'occupazione.<br />  6.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del<br />mare,  le  regioni  e  le  province autonome cooperano per assicurare<br />assetti  organizzativi,  anche  mediante  la costituzione di apposite<br />unita'  operative,  senza aggravio per la finanza pubblica, e risorse<br />atti  a  garantire  le  condizioni  per  lo  svolgimento  di funzioni<br />finalizzate a:<br />    a) determinare,   nell'ottica   della   strategia   di   sviluppo<br />sostenibile,  i requisiti per una piena integrazione della dimensione<br />ambientale  nella  definizione  e  valutazione  di  politiche, piani,<br />programmi e progetti;<br />    b) garantire    le   funzioni   di   orientamento,   valutazione,<br />sorveglianza  e  controllo  nei  processi  decisionali della pubblica<br />amministrazione;<br />    c) assicurare  lo  scambio  e  la  condivisione  di  esperienze e<br />contenuti tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;<br />    d) favorire  la  promozione  e  diffusione  della  cultura  della<br />sostenibilita' dell'integrazione ambientale;<br />    e) agevolare  la partecipazione delle autorita' interessate e del<br />pubblico  ai  processi  decisionali ed assicurare un'ampia diffusione<br />delle informazioni ambientali.<br />  7.  Le norme tecniche assicurano la semplificazione delle procedure<br />di   valutazione.  In  particolare,  assicurano  che  la  valutazione<br />ambientale  strategica  e  la  valutazione  d'impatto  ambientale  si<br />riferiscano  al livello strategico pertinente analizzando la coerenza<br />ed  il  contributo  di piani, programmi e progetti alla realizzazione<br />degli  obiettivi  e delle azioni di livello superiore. Il processo di<br />valutazione  nella  sua  interezza  deve  anche assicurare che piani,<br />programmi  e  progetti  riducano  il flusso di materia ed energia che<br />attraversa il sistema economico e la connessa produzione di rifiuti.<br />  8.  Il  sistema  di  monitoraggio,  su base regionale, anche con le<br />Agenzie  per  la  protezione  dell'ambiente  regionali,  e nazionale,<br />Agenzia  nazionale  per  la protezione dell'ambiente (APAT) e Sistema<br />statistico  nazionale  (SISTAN),  garantisce  la  raccolta  dei  dati<br />concernenti   gli   indicatori   strutturali   comunitari   o   altri<br />appositamente scelti.<br />  9.  Le  modifiche  agli  allegati  alla  parte seconda del presente<br />decreto  sono  apportate  con  regolamenti da emanarsi, previo parere<br />della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e<br />le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge<br />23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del Ministro dell'ambiente e<br />della tutela del territorio e del mare.<br /><br />                              Art. 35.<br />                  Disposizioni transitorie e finali<br />  1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del<br />presente  decreto,  entro  dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore. In<br />mancanza  di  norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le<br />norme di cui al presente decreto.<br />  2.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma 1,  trovano  diretta<br />applicazione   le   disposizioni  del  presente  decreto,  ovvero  le<br />disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.<br />  2-bis.  Le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di<br />Trento  e  Bolzano  provvedono alle finalita' del presente decreto ai<br />sensi dei relativi statuti.<br />  2-ter.  Le  procedure  di  VAS  e  di  VIA  avviate precedentemente<br />all'entrata  in  vigore  del  presente decreto sono concluse ai sensi<br />delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.<br /><br />                              Art. 36.<br />                       Abrogazioni e modifiche<br />  1. Gli articoli da 4 a 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.<br />152, sono abrogati.<br />  2.  Gli  allegati  da  I a V della Parte II del decreto legislativo<br />3 aprile  2006,  n.  152,  sono sostituiti dagli allegati al presente<br />decreto.<br />  3.  Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, a decorrere<br />dalla  data  di  entrata  in  vigore della parte seconda del presente<br />decreto sono inoltre abrogati:<br />    a) l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;<br />    b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;<br />    c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto<br />1988, n. 377;<br />    d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;<br />    e) il  comma 2,  dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5,<br />della legge 4 agosto 1990, n. 240;<br />    f) il  comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n.<br />366;<br />    g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;<br />    h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;<br />    i) il  decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n.<br />460;<br />    l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;<br />    m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;<br />    n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;<br />    o) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992;<br />    p) il  comma 6,  dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n.<br />36;<br />    q) il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.<br />526;<br />    r) il  comma 1,  dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995,<br />n. 206 (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);<br />    s) il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12 aprile 1996<br />pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;<br />    t) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998;<br />    u) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1998;<br />    v) la   Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri<br />4 agosto 1999;<br />    z)  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1999,<br />n. 348;<br />    aa)   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri<br />3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre<br />1999, n. 302;<br />    bb)   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri<br />1&deg; settembre   2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  238<br />dell'11 ottobre 2000;<br />    cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;<br />    dd)  l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n.<br />289;<br />    ee)  gli  articoli 1  e  2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n.<br />315,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n.<br />5;<br />    ff)  l'articolo 5,  comma 9,  del decreto legislativo 18 febbraio<br />2005, n. 59;<br />    gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.<br />  4. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente<br />decreto:<br />    a) nell'articolo 5,  comma 1,  lettera h) del decreto legislativo<br />18 febbraio  2005, n. 59, alla fine sono inserite le seguenti parole:<br />&laquo;nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che<br />richiede  l'intervento dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e<br />per  i servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per la<br />protezione dell'ambiente&raquo;;<br />    b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio<br />2005,  n.  59,  le  parole  &laquo;convoca&raquo; sono sostituite dalle seguenti:<br />&laquo;puo' convocare&raquo;;<br />    c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio<br />2005,  n.  59,  le parole &laquo;Nell'ambito della conferenza di servizi di<br />cui  al  comma 10  sono  acquisite le prescrizioni del sindaco di cui<br />agli  articoli 216  e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.&raquo;<br />Sono  sostituite dalle seguenti: &laquo;L'autorita' competente, ai fini del<br />rilascio  dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro<br />sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al<br />comma 7,   trascorsi   i   quali   l'autorita'   competente  rilascia<br />l'autorizzazione   anche  in  assenza  di  tali  espressioni,  ovvero<br />nell'ambito  della  conferenza  di  servizi  di  cui  al comma 10, le<br />prescrizioni  del  sindaco  di  cui agli articoli 216 e 217 del regio<br />decreto  27 luglio  1934, n. 1265, nonche' il parere dell'Agenzia per<br />la  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici per gli impianti<br />di  competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la<br />protezione  dell'ambiente  negli  altri  casi  per quanto riguarda il<br />monitoraggio  ed  il  controllo  degli  impianti  e  delle  emissioni<br />nell'ambiente.&raquo;;<br />    d) nell'articolo 9,  comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio<br />2005,  n.  59,  le parole &laquo;L'autorita' ambientale rinnova ogni cinque<br />anni  le  condizioni  dell'autorizzazione  integrata ambientale, o le<br />condizioni   dell'autorizzazione   avente  valore  di  autorizzazione<br />integrata   ambientale   che   non   prevede  un  rinnovo  periodico,<br />confermandole   o   aggiornandole,   a  partire  dalla  data  di  cui<br />all'articolo 5,  comma 18,  per  gli impianti esistenti, e, a partire<br />dalla  data  di  rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo<br />per  gli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica di potenza<br />superiore   a  300  MW  termici  ai  quali  si  applica  il  disposto<br />dell'articolo 17,   comma 4,   per   i   quali   il   primo   rinnovo<br />dell'autorizzazione  ambientale  e'  effettuato dopo sette anni dalla<br />data   di   rilascio  dell'autorizzazione.&raquo;,  sono  sostituite  dalle<br />seguenti:   &laquo;L'autorita'   ambientale   rinnova   ogni   cinque  anni<br />l'autorizzazione  integrata  ambientale,  o  l'autorizzazione  avente<br />valore  di  autorizzazione  integrata  ambientale  che non prevede un<br />rinnovo  periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni,<br />a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione.&raquo;;<br />    e) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio<br />2005,  n.  59,  sono  abrogate  le  seguenti  parole:  &laquo;Il  Ministero<br />dell'ambiente  e della tutela del territorio adotta le determinazioni<br />relative  all'autorizzazione  integrata  ambientale  per  l'esercizio<br />degli  impianti di competenza statale, in conformita' ai principi del<br />presente  decreto,  entro  il  termine  perentorio di sessanta giorni<br />decorrenti  dal rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per<br />gli  impianti  gia'  muniti  di valutazione di impatto ambientale, il<br />predetto  termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in<br />vigore del presente decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine<br />previsto  dal  presente  comma,  o  di  determinazione  negativa  del<br />Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, la decisione<br />definitiva  in  ordine  all'autorizzazione  integrata  ambientale  e'<br />rimessa al Consiglio dei Ministri.&raquo;;<br />    f) nell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio<br />2005,  n.  59,  sono  soppresse  le  seguenti parole &laquo;fino al termine<br />fissato nel calendario&raquo; nonche' le parole "entro tale termine"&raquo;.<br />  5.   Sono  fatte  salve  le  disposizioni  contenute  nel  presente<br />articolo,  nel caso in cui dalla loro abrogazione o modifica derivino<br />effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.<br />                                  Avvertenza:<br />              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto<br />          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi<br />          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle<br />          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,<br />          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica<br />          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,<br />          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al sono<br />          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge<br />          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano<br />          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi<br />          qui trascritti.<br /><br />          Note alle premesse:<br />              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al<br />          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e<br />          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con<br />          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto<br />          per tempo limitato e per oggetti definiti.<br />              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,<br />          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di<br />          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di<br />          legge e i regolamenti.<br />              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante<br />          norme  in  materia  ambientale e' pubblicato nella Gazzetta<br />          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.<br />              - Il  comma 6,  dell'art.  1,  della  legge 15 dicembre<br />          2004,  n. 308, recante: &laquo;Delega al Governo per il riordino,<br />          il  coordinamento  e  l'integrazione  della legislazione in<br />          materia  ambientale  e  misure  di  diretta  applicazione&raquo;,<br />          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 27 dicembre 2004, n.<br />          302, supplemento ordinario, e' il seguente:<br />              &laquo;6. Entro  due  anni dalla data di entrata in vigore di<br />          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel<br />          rispetto  dei  principi e criteri direttivi stabiliti dalla<br />          presente  legge,  il  Governo  puo'  emanare,  ai sensi dei<br />          commi 4  e  5,  disposizioni  integrative  o correttive dei<br />          decreti  legislativi  emanati  ai  sensi del comma 1, sulla<br />          base  di  una relazione motivata presentata alle Camere dal<br />          Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio, che<br />          individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si<br />          intende  intervenire e le ragioni dell'intervento normativo<br />          proposto.&raquo;.<br />          Note all'art. 1:<br />              - Il  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n. 152, e'<br />          citato nelle note alle premesse.<br />              - L'art.  18  della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante<br />          disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e<br />          pluriennale   dello   Stato   (legge   finanziaria   1988),<br />          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta<br />          Ufficiale   14 marzo  1988,  n.  61,  come  modificato  dal<br />          presente decreto e' il seguente:<br />              &laquo;Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986,<br />          n.  349,  ed  in  attesa della nuova disciplina relativa al<br />          programma   triennale   di   salvaguardia   ambientale,  e'<br />          autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi<br />          per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso,<br />          di  interventi  urgenti  per  la  salvaguardia  ambientale,<br />          contenente:<br />                a) interventi  nelle aree ad elevato rischio di crisi<br />          ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n.<br />          349,  per  lire  160  miliardi, secondo quanto previsto per<br />          l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge;<br />                b) finanziamento  dei progetti e degli interventi per<br />          il  risanamento  del bacino idrografico padano, nonche' dei<br />          progetti  relativi  ai  bacini idrografici interregionali e<br />          dei  maggiori  bacini  idrografici  regionali;  la relativa<br />          autorizzazione  di spesa viene fissata in lire 300 miliardi<br />          per  il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti<br />          relativi agli altri bacini;<br />                c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui<br />          parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le<br />          procedure  di cui all'art. 5, della legge 8 luglio 1986, n.<br />          349,  dei  parchi  nazionali  del  Pollino,  delle Dolomiti<br />          Bellunesi,  dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione<br />          Sardegna,  del  parco  marino del Golfo di Orosei, nonche',<br />          d'intesa  con  le  regioni  interessate,  di  altri  parchi<br />          nazionali  o  interregionali;  si  applicano,  per i parchi<br />          nazionali  cosi' istituiti, in quanto compatibili, le nuove<br />          norme   vigenti   per  il  Parco  nazionale  d'Abruzzo,  in<br />          particolare  per  la  redazione  ed  approvazione dei piani<br />          regolatori,  per la redazione ed approvazione dello statuto<br />          e  per  l'amministrazione e gestione del parco; la relativa<br />          autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;<br />                d) concessione  di  un  contributo straordinario di 5<br />          miliardi   ciascuno   all'ente  Parco  nazionale  del  Gran<br />          Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;<br />                e) progettazione  ed  avvio della realizzazione di un<br />          sistema    informativo   e   di   monitoraggio   ambientale<br />          finalizzato  alla  redazione  della  relazione  sullo stato<br />          dell'ambiente  ed  al  perseguimento degli obiettivi di cui<br />          agli  articoli 1,  commi 3  e  6,  2,  7  e  14 della legge<br />          8 luglio  1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a<br />          fini   ambientali   dei  sistemi  informativi  delle  altre<br />          amministrazioni  ed enti statali, delle regioni, degli enti<br />          locali   e   delle   unita'   sanitarie   locali;   nonche'<br />          completamento del piano generale di risanamento delle acque<br />          di  cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976,<br />          n.  319;  la relativa autorizzazione di spesa viene fissata<br />          in lire 75 miliardi;<br />                f) finanziamento,  previa  valutazione da parte della<br />          commissione  di  cui  all'art.  14  della legge 28 febbraio<br />          1986,  n.  41, integrata da due rappresentanti del Ministro<br />          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di progetti di<br />          occupazione  aggiuntiva  di  giovani  disoccupati, iscritti<br />          alle   liste   di   collocamento,  che  riguardano:  1)  la<br />          salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle<br />          riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento<br />          del  catasto  degli  scarichi  pubblici  e privati in corpi<br />          idrici;  3)  il  rilevamento  delle  discariche  di rifiuti<br />          esistenti,  con particolare riferimento a rifiuti tossici e<br />          nocivi.  Questi  tre  progetti  nazionali sono definiti dal<br />          Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle<br />          regioni,  enti  locali ed enti gestori dei parchi e sentite<br />          le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di<br />          questi  progetti  e'  affidata  alle  regioni  ed agli enti<br />          locali  coinvolti  e  interessati  secondo  le  priorita' e<br />          articolazioni  ivi  contenute.  L'assunzione  a  termine di<br />          giovani  disoccupati  iscritti  alle  liste di collocamento<br />          deve  avvenire  secondo  il  punteggio  di  tali  liste, su<br />          domanda  presentata dai giovani interessati contenente ogni<br />          utile informazione e sulla base di una graduatoria definita<br />          secondo  i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto.<br />          Tale  graduatoria  verra'  affissa  agli  albi comunali dei<br />          comuni   interessati.   Almeno   il   50  per  cento  delle<br />          disponibilita'  e'  riservato  a iniziative localizzate nei<br />          territori  meridionali  di  cui  all'art. 1 del testo unico<br />          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica<br />          6 marzo  1978, n. 218 . La relativa autorizzazione di spesa<br />          viene  fissata  in  lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre<br />          1988,  il  Ministro  dell'ambiente presenta alle competenti<br />          Commissioni  parlamentari  una  relazione  dettagliata  sui<br />          progetti   finanziati,  sull'impegno  finanziario  di  ogni<br />          progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e<br />          il tipo di giovani impiegati;<br />                g) avvio  dei  rilevamenti  e  delle  altre attivita'<br />          strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta<br />          geologica   nazionale   e   della   relativa   restituzione<br />          cartografica;   la  relativa  autorizzazione  di  spesa  e'<br />          fissata in lire 20 miliardi.<br />              2.  E'  autorizzato  un  aumento  di  organico  per  le<br />          specifiche  esigenze  del  Servizio  geologico,  pari a 150<br />          unita'    nell'ambito   della   riorganizzazione   prevista<br />          dall'art.  2,  comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la<br />          relativa  autorizzazione  di  spesa  e'  fissata in lire 11<br />          miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.<br />              3.  Il  Ministro  dell'ambiente, sentite le Commissioni<br />          parlamentari    competenti,    propone    al    CIPE,   per<br />          l'approvazione,  il  programma annuale per l'esercizio 1988<br />          di  cui  al  comma 1  e  ne  assicura l'attuazione. Il CIPE<br />          definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri<br />          di priorita' territoriale e settoriale per la definizione e<br />          la selezione dei progetti.<br />              4.  Gli  interventi di cui alle lettere a), b), e) e g)<br />          del   comma 1   sono  finanziati  sulla  base  di  progetti<br />          elaborati  dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da<br />          amministrazioni  statali, da regioni, da enti locali o loro<br />          consorzi,  da  consorzi  di bonifica e da enti pubblici non<br />          economici.  L'istruttoria  tecnica  per  la valutazione dei<br />          progetti  e'  svolta,  sulla  base  degli obiettivi e delle<br />          priorita'  fissati  dal  programma  di  salvaguardia, dalla<br />          commissione  tecnico-scientifica  di cui all'art. 14, legge<br />          28 febbraio 1986, n. 41.<br />              5. (Abrogato).&raquo;.<br />              - L'art.  4  della legge 4 agosto 1990, n. 240, recante<br />          &laquo;Interventi  dello Stato per la realizzazione di interporti<br />          finalizzati    al    trasporto    merci    e    in   favore<br />          dell'intermodalita&raquo;,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale<br />          18 agosto  1990,  n.  192,  come  modificato  dal  presente<br />          decreto e' il seguente:<br />              &laquo;Art.   4.  - 1.  L'ammissione  ai  contributi  di  cui<br />          all'art.  6 e' disposta, previa stipula di convenzione, con<br />          decreto  del Ministro dei trasporti e della navigazione, di<br />          concerto   con   i   Ministri   dei   lavori   pubblici   e<br />          dell'ambiente.  I  soggetti  interessati  all'ammissione ai<br />          contributi dovranno, all'atto della domanda:<br />                a) corrispondere   ai  requisiti  di  cui  alla  del.<br />          7 aprile   1993,  del  Comitato  interministeriale  per  la<br />          programmazione  economica  nel  trasporto, pubblicata nella<br />          Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;<br />                b) avere  un  capitale sociale sottoscritto, nel caso<br />          si  tratti  di  societa'  per  azioni,  non inferiore a due<br />          miliardi;<br />                c) presentare    un    piano   finanziario   per   la<br />          realizzazione  dell'opera che, oltre al contributo previsto<br />          dalla  presente legge, preveda il maggior apporto possibile<br />          di  altre  risorse  rese disponibili da soggetti pubblici o<br />          privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;<br />                d) prevedere,  ai  fini  dell'ammissione a contributo<br />          una  spesa  per  investimenti  complessiva  per la quale il<br />          contributo  previsto  dalla  presente  legge  non superi il<br />          sessanta per cento dell'importo;<br />                e) dichiarare  il  proprio  impegno a presentare alle<br />          autorita' competenti, nel caso in cui sia prevista la sosta<br />          di   automezzi  che  trasportano  sostanze  pericolose,  un<br />          rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli<br />          adempimenti  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della<br />          Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175,  e  dal  decreto del<br />          Ministro  dell'ambiente  20 maggio  1991,  pubblicato nella<br />          Gazzetta  Ufficiale  n. 126 del 31 maggio 1991, nonche' dai<br />          successivi provvedimenti in materia.<br />              2. (Abrogato).&raquo;.<br />              - L'art.  5  della  legge  4 agosto  1990, n. 240, come<br />          modificato dal presente decreto e' il seguente:<br />              &laquo;Art.  5.  - 1.  Nella  convenzione  di  cui all'art. 4<br />          devono essere previsti:<br />                a) il programma di costruzione dell'infrastruttura;<br />                b) la  procedura  per  l'accertamento della validita'<br />          tecnica  della  progettazione  esecutiva,  ivi  comprese le<br />          infrastrutture     complementari    di    adduzione    alla<br />          infrastruttura  primaria,  e della esecuzione dei lavori in<br />          corso d'opera, nonche' i collaudi provvisori e definitivi;<br />                c) i  contributi  spettanti  ai  soggetti interessati<br />          secondo quanto disposto dall'art. 6;<br />                d) l'assunzione,  da  parte dei soggetti interessati,<br />          di tutti gli oneri di costruzione;<br />                e) l'assunzione,  da  parte dei soggetti interessati,<br />          dell'esercizio;<br />                f) i  criteri  di  determinazione  delle  tariffe  di<br />          prestazione  dei  servizi  resi dagli interporti, secondo i<br />          principi di economicita' della gestione.<br />              2. (Abrogato).&raquo;.<br />              - L'art.  1,  della  legge  29 novembre  1990,  n. 366,<br />          recante  &laquo;Completamento  ed adeguamento delle strutture del<br />          laboratorio  di fisica nucleare del Gran Sasso&raquo;, pubblicata<br />          nella  Gazzetta  Ufficiale  6 dicembre  1990,  n. 285, come<br />          modificato dal presente decreto, e' il seguente:<br />              &laquo;Art. 1. - 1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade<br />          (ANAS)   e'   autorizzata   a   progettare   il  definitivo<br />          completamento  del  laboratorio di fisica nucleare del Gran<br />          Sasso relativamente alle seguenti opere:<br />                a) due nuove sale laboratorio in sotterraneo;<br />                b) una  galleria  carrabile di accesso e servizio per<br />          il collegamento autonomo del laboratorio in sotterraneo con<br />          l'esterno  sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di<br />          attesa,  le  nicchie ospitanti il monitoraggio ambientale e<br />          gli eventuali cunicoli di emergenza;<br />                c) l'ampliamento    ed    adeguamento    del   centro<br />          direzionale-laboratorio  esterno,  nell'area  adiacente  il<br />          fabbricato esistente, nonche' il suo allaccio alla galleria<br />          di collegamento con il laboratorio sotterraneo.<br />              2. (Abrogato).<br />              3.  L'ANAS  e' autorizzata a realizzare le opere di cui<br />          al  comma 1  in caso di esito positivo della valutazione di<br />          impatto  ambientale,  o  parte  di  esse  in  caso di esito<br />          parzialmente    positivo    della   suddetta   valutazione,<br />          conformemente alle indicazioni del Ministero dell'ambiente,<br />          assumendo,   se   necessario,   le   opportune   misure  di<br />          mitigazione e le eventuali alternative indicate.<br />              4.  Ricorrendo  i  motivi previsti dalle lettere b), c)<br />          e d)  del  primo  comma,  dell'art. 5, della legge 8 agosto<br />          1977,  n. 584, l'ANAS puo' curare l'esecuzione degli interi<br />          lavori di cui alla presente legge secondo le modalita' gia'<br />          previste  dai  commi secondo,  quarto e quinto dell'art. 1,<br />          della legge 9 febbraio 1982, n. 32.<br />              5.  Completate  le  opere  di cui al comma 1, l'ANAS le<br />          consegna  all'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare, il<br />          quale  provvede  con  propri  fondi  all'attrezzatura, alla<br />          sperimentazione,  alla  gestione ed alla manutenzione delle<br />          stesse.&raquo;.<br />              - L'art.  77  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289,<br />          recante   &laquo;Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio<br />          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria<br />          2003)&raquo;,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre<br />          2002,  n.  305,  supplemento ordinario, come modificato dal<br />          presente decreto e' il seguente:<br />              &laquo;Art. 77. - 1-5 (Abrogati).<br />              6. Al  fine della bonifica e del risanamento ambientale<br />          dell'area  individuata  alla lettera p-quater) del comma 4,<br />          dell'art.  1,  della  legge  9 dicembre  1998,  n.  426, e'<br />          autorizzata  la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003,<br />          di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro<br />          per l'anno 2005.<br />              7.  Aggiunge  i seguenti commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e<br />          2-quinquies  dell'art.  15,  della legge 5 gennaio 1994, n.<br />          36:<br />                2-bis.  Il pagamento del corrispettivo dei servizi di<br />          depurazione  e fognatura deve essere effettuato dal diverso<br />          gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture<br />          per effetto del riparto.<br />                2-ter.  Previa  richiesta del gestore del servizio di<br />          acquedotto   e   contestuale  versamento  degli  interessi,<br />          calcolati  con l'applicazione del tasso legale aumentato di<br />          due  punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis,<br />          e' differito di un anno dal ricevimento delle fatture.<br />                2-quater.  Per  omesso  o  ritardato  pagamento oltre<br />          l'anno dall'emissione delle fatture e' dovuta una penalita'<br />          pari  al  10  per  cento  dell'importo  dovuto,  oltre agli<br />          interessi.<br />                2-quinquies.  Per  le  fatture  o per i corrispettivi<br />          dovuti  per il servizio di depurazione e fognatura maturati<br />          prima  del  1&deg; gennaio  2003  il  termine  di  pagamento e'<br />          fissato al 31 dicembre 2003.&raquo;.<br />              - L'art.  5, del citato decreto legislativo 18 febbraio<br />          2005,  n.  59,  come modificato dal presente decreto, e' il<br />          seguente:<br />              &laquo;Art.    5    (Procedura    ai    fini   del   rilascio<br />          dell'Autorizzazione  integrata  ambientale).  -  1. Ai fini<br />          dell'esercizio    di   nuovi   impianti,   della   modifica<br />          sostanziale  e  dell'adeguamento  del  funzionamento  degli<br />          impianti  esistenti alle disposizioni del presente decreto,<br />          si   provvede  al  rilascio  dell'autorizzazione  integrata<br />          ambientale  di  cui all'art. 7. Fatto salvo quanto disposto<br />          dal  comma 5  e  ferme  restando  le informazioni richieste<br />          dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la<br />          domanda deve comunque descrivere:<br />                a) l'impianto,   il  tipo  e  la  portata  delle  sue<br />          attivita';<br />                b) le  materie  prime  e  ausiliarie,  le  sostanze e<br />          l'energia usate o prodotte dall'impianto;<br />                c) le fonti di emissione dell'impianto;<br />                d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;<br />                e) il  tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto<br />          in  ogni  settore  ambientale,  nonche'  un'identificazione<br />          degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;<br />                f) la  tecnologia  utilizzata  e le altre tecniche in<br />          uso  per  prevenire  le  emissioni dall'impianto oppure per<br />          ridurle;<br />                g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti<br />          prodotti dall'impianto;<br />                h) le  misure  previste  per controllare le emissioni<br />          nell'ambiente,  nonche'  le attivita' di autocontrollo e di<br />          controllo    programmato    che    richiede    l'intervento<br />          dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i<br />          servizi tecnici e delle Agenzie regionali e provinciali per<br />          la protezione dell'ambiente;<br />                i) le eventuali principali alternative prese in esame<br />          dal gestore, in forma sommaria;<br />                j) le   altre  misure  previste  per  ottemperare  ai<br />          principi di cui all'art. 3.<br />              2.  La  domanda  di autorizzazione integrata ambientale<br />          deve  contenere  anche  una sintesi non tecnica dei dati di<br />          cui  alle  lettere  da a) ad l) del comma 1 e l'indicazione<br />          delle  informazioni  che  ad  avviso del gestore non devono<br />          essere  diffuse  per  ragioni  di riservatezza industriale,<br />          commerciale   o   personale,  di  tutela  della  proprieta'<br />          intellettuale  e, tenendo conto delle indicazioni contenute<br />          nell'art.  12,  della  legge  24 ottobre  1977,  n. 801, di<br />          pubblica  sicurezza  o di difesa nazionale. In tale caso il<br />          richiedente  fornisce  all'autorita'  competente  anche una<br />          versione  della domanda priva delle informazioni riservate,<br />          ai fini dell'accessibilita' al pubblico.<br />              3.  Per  le attivita' industriali di cui all'allegato I<br />          l'autorita'   competente  stabilisce  il  calendario  delle<br />          scadenze   per   la   presentazione   delle   domande   per<br />          l'autorizzazione  integrata  ambientale  per  gli  impianti<br />          esistenti  e  per  gli  impianti nuovi gia' dotati di altre<br />          autorizzazioni  ambientali  alla  data di entrata in vigore<br />          del   presente  decreto.  Tali  calendari  sono  pubblicati<br />          sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che<br />          ricadono  nell'ambito  della  competenza dello Stato, nella<br />          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Per  gli<br />          impianti  di  competenza  statale di cui all'allegato V del<br />          presente  decreto il calendario di cui al presente comma e'<br />          stabilito  sentiti i Ministeri delle attivita' produttive e<br />          della salute.<br />              4.   Per   gli   impianti   di  competenza  statale  la<br />          presentazione  della  domanda  e'  effettuata all'autorita'<br />          competente  con  le  procedure telematiche, il formato e le<br />          modalita'  stabiliti  con  il  decreto  di cui all'art. 13,<br />          comma 3.<br />              5.  Qualora  le  informazioni  e le descrizioni fornite<br />          secondo  un  rapporto di sicurezza, elaborato conformemente<br />          alle  norme  previste  sui  rischi  di  incidente rilevante<br />          connessi  a determinate attivita' industriali, o secondo la<br />          norma  UNI  EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti<br />          registrati  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n. 761/2001,<br />          nonche'  altre informazioni fornite secondo qualunque altra<br />          normativa,  rispettino  uno  o piu' dei requisiti di cui al<br />          comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai<br />          fini  della  presentazione della domanda. Tali informazioni<br />          possono  essere  incluse  nella  domanda  o  essere ad essa<br />          allegate.<br />              6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i<br />          quali  sono  depositati  i documenti e gli atti inerenti il<br />          procedimento, al fine della consultazione del pubblico.<br />              7.  L'autorita'  competente,  entro  trenta  giorni dal<br />          ricevimento  della  domanda  ovvero,  in caso di riesame ai<br />          sensi  dell'art.  9, comma 4, contestualmente all'avvio del<br />          relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio<br />          del  procedimento  ai  sensi  della legge 7 agosto 1990, n.<br />          241,  e  la  sede  degli uffici di cui al comma 6. Entro il<br />          termine  di quindici giorni dalla data di ricevimento della<br />          comunicazione  il  gestore  provvede a sua cura e sue spese<br />          alla   pubblicazione   su   un   quotidiano   a  diffusione<br />          provinciale  o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel<br />          caso  di progetti che ricadono nell'ambito della competenza<br />          dello  Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della<br />          localizzazione  dell'impianto e del nominativo del gestore,<br />          nonche'  il  luogo  individuato ai sensi del comma 6 ove e'<br />          possibile  prendere  visione  degli  atti  e trasmettere le<br />          osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle<br />          comunicazioni  di  cui  agli  articoli 7  e  8  della legge<br />          7 agosto 1990, n. 241.<br />              8.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione<br />          dell'annuncio  di  cui  al  comma 7, i soggetti interessati<br />          possono   presentare   in   forma   scritta,  all'autorita'<br />          competente, osservazioni sulla domanda.<br />              9. (Abrogato).<br />              10.   L'autorita'  competente,  ai  fini  del  rilascio<br />          dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  puo' convocare<br />          apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14,<br />          14-ter,  commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge<br />          7 agosto  1990,  n.  241,  e successive modificazioni, alla<br />          quale  invita  le  amministrazioni  competenti  in  materia<br />          ambientale  e  comunque, nel caso di impianti di competenza<br />          statale,  i  Ministeri  dell'interno,  della salute e delle<br />          attivita' produttive.<br />              11.   L'autorita'  competente,  ai  fini  del  rilascio<br />          dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro<br />          sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione dell'annuncio<br />          di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorita' competente<br />          rilascia   l'autorizzazione   anche   in  assenza  di  tali<br />          espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi<br />          di cui al comma 10, le prescrizioni del sindaco di cui agli<br />          articoli 216  e  217  del  regio decreto 27 luglio 1934, n.<br />          1265,  nonche'  il  parere  dell'Agenzia  per la protezione<br />          dell'ambiente  e  per i servizi tecnici per gli impianti di<br />          competenza  statale o delle Agenzie regionali e provinciali<br />          per la protezione dell'ambiente negli altri casi per quanto<br />          riguarda  il  monitoraggio ed il controllo degli impianti e<br />          delle  emissioni  nell'ambiente. In presenza di circostanze<br />          intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione<br />          di  cui al presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga<br />          necessario  nell'interesse  della  salute  pubblica, chiede<br />          all'autorita'  competente  di  verificare  la necessita' di<br />          riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art.<br />          9, comma 4.<br />              12.  Acquisite  le determinazioni delle amministrazioni<br />          coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di<br />          cui  al  comma 8,  l'autorita'  competente  rilascia, entro<br />          centocinquanta  giorni  dalla  presentazione della domanda,<br />          un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono<br />          la  conformita'  dell'impianto  ai  requisiti  previsti nel<br />          presente  decreto,  oppure nega l'autorizzazione in caso di<br />          non  conformita'  ai  requisiti di cui al presente decreto.<br />          L'autorizzazione  per impianti di competenza statale di cui<br />          all'allegato  V  del  presente  decreto  e'  rilasciata con<br />          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del<br />          territorio;  in  caso di impianti sottoposti a procedura di<br />          valutazione  di impatto ambientale, il termine di cui sopra<br />          e'   sospeso  fino  alla  conclusione  di  tale  procedura.<br />          L'autorizzazione   integrata  ambientale  non  puo'  essere<br />          comunque    rilasciata    prima   della   conclusione   del<br />          procedimento di valutazione di impatto ambientale.<br />              13.  L'autorita'  competente puo' chiedere integrazioni<br />          alla   documentazione,   anche   al  fine  di  valutare  la<br />          applicabilita'   di   specifiche   misure   alternative   o<br />          aggiuntive,  indicando  il  termine massimo non inferiore a<br />          trenta  giorni  per  la  presentazione della documentazione<br />          integrativa;  in  tal  caso, il termine di cui al comma 12,<br />          nonche'  il  termine previsto per la conclusione dei lavori<br />          della  conferenza  dei  servizi  di  cui  al  comma 10,  si<br />          intendono    sospesi    fino   alla   presentazione   della<br />          documentazione integrativa.<br />              14.  L'autorizzazione  integrata ambientale, rilasciata<br />          ai  sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto<br />          ogni  altra  autorizzazione,  visto, nulla osta o parere in<br />          materia  ambientale  previsti dalle disposizioni di legge e<br />          dalle   relative   norme  di  attuazione,  fatte  salve  le<br />          disposizioni  di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,<br />          n.  334,  e  le  autorizzazioni  ambientali  previste dalla<br />          normativa   di   recepimento  della  direttiva  2003/87/CE.<br />          L'autorizzazione  integrata ambientale sostituisce, in ogni<br />          caso,   le   autorizzazioni  di  cui  all'elenco  riportato<br />          nell'allegato  II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove<br />          necessario,   e'   modificato   con  decreto  del  Ministro<br />          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, di concerto<br />          con  i  Ministri delle attivita' produttive e della salute,<br />          d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del<br />          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.<br />              15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di<br />          qualsiasi   suo   successivo   aggiornamento,  e'  messa  a<br />          disposizione  del  pubblico,  presso  l'ufficio  di  cui al<br />          comma 6.  Presso  il  medesimo  ufficio  sono  inoltre rese<br />          disponibili  informazioni  relative alla partecipazione del<br />          pubblico al procedimento.<br />              16.  L'autorita'  competente puo' sottrarre all'accesso<br />          le   informazioni,  in  particolare  quelle  relative  agli<br />          impianti  militari  di  produzione  di  esplosivi di cui al<br />          punto 4.6 dell'allegato I, qualora cio' si renda necessario<br />          per  l'esigenza  di  salvaguardare,  ai sensi dell'art. 24,<br />          comma 4,  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, e relative<br />          norme  di  attuazione,  la  sicurezza  pubblica o la difesa<br />          nazionale.  L'autorita'  competente  puo' inoltre sottrarre<br />          all'accesso   informazioni  non  riguardanti  le  emissioni<br />          dell'impianto  nell'ambiente,  per  ragioni di tutela della<br />          proprieta'  intellettuale  o  di  riservatezza industriale,<br />          commerciale o personale.<br />              17.   Ove   l'autorita'   competente   non  provveda  a<br />          concludere    il    procedimento   relativo   al   rilascio<br />          dell'autorizzazione  integrata  ambientale  entro i termini<br />          previsti  dal comma 12, si applica il potere sostitutivo di<br />          cui  all'art.  5  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.<br />          112.<br />              18.   Ogni  autorizzazione  integrata  ambientale  deve<br />          includere   le   modalita'   previste   per  la  protezione<br />          dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto,<br />          secondo  quanto  indicato all'art. 7, nonche' l'indicazione<br />          delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata<br />          ambientale  concessa  agli  impianti  esistenti  prevede la<br />          data,  comunque  non  successiva al 31 marzo 2008, entro la<br />          quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in<br />          cui  norme attuative di disposizioni comunitarie di settore<br />          dispongano   date   successive   per   l'attuazione   delle<br />          prescrizioni,   l'autorizzazione   deve   essere   comunque<br />          rilasciata   entro   il   31 marzo  2008.  L'autorizzazione<br />          integrata ambientale concessa a impianti nuovi, gia' dotati<br />          di  altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data<br />          di  entrata in vigore del presente decreto, puo' consentire<br />          le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'art. 9.<br />              19.   Tutti   i   procedimenti   di   cui  al  presente<br />          articolo per  impianti  esistenti  devono  essere  comunque<br />          conclusi  in  tempo  utile  per  assicurare il rispetto del<br />          termine   di  cui  al  comma 18.  Le  Autorita'  competenti<br />          definiscono  o adeguano conseguentemente i propri calendari<br />          delle  scadenze  per  la  presentazione  delle  domande  di<br />          autorizzazione  integrata ambientale. Anche se diversamente<br />          previsto  in  tali  calendari, le domande di autorizzazione<br />          integrata   ambientale  relative  agli  impianti  esistenti<br />          devono  essere  presentate in ogni caso entro il 31 gennaio<br />          2008  all'autorita' competente ovvero, qualora quest'ultima<br />          non  sia  stata  ancora  individuata,  alla  regione o alla<br />          provincia autonoma territorialmente competente.<br />              20.  In  considerazione  del  particolare  e  rilevante<br />          impatto  ambientale,  della  complessita'  e del preminente<br />          interesse   nazionale  dell'impianto,  nel  rispetto  delle<br />          disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi,<br />          d'intesa  tra  lo Stato, le regioni, le province e i comuni<br />          territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi,<br />          al  fine  di  garantire,  in  conformita' con gli interessi<br />          fondamentali  della  collettivita', l'armonizzazione tra lo<br />          sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del<br />          territorio   e   le   strategie  aziendali.  In  tali  casi<br />          l'autorita'   competente,   fatto   comunque  salvo  quanto<br />          previsto  al comma 18, assicura il necessario coordinamento<br />          tra  l'attuazione  dell'accordo  e la procedura di rilascio<br />          dell'autorizzazione    integrata   ambientale.   Nei   casi<br />          disciplinati    dal    presente    comma il    termine   di<br />          centocinquanta  giorni di cui al comma 12 e' sostituito dal<br />          termine di trecento giorni.&raquo;.<br />              - Il   comma 1,   dell'art.   9   del   citato  decreto<br />          legislativo  18 febbraio  2000,  n. 59, come modificato dal<br />          presente decreto, e' il seguente:<br />              &laquo;Art.   9   (Rinnovo   e  riesame).  -  1.  L'autorita'<br />          ambientale   rinnova   ogni  cinque  anni  l'autorizzazione<br />          integrata  ambientale,  o l'autorizzazione avente valore di<br />          autorizzazione  integrata  ambientale  che  non  prevede un<br />          rinnovo  periodico,  confermando  o aggiornando le relative<br />          condizioni,    a    partire    dalla   data   di   rilascio<br />          dell'autorizzazione.  A  tale  fine,  sei  mesi prima della<br />          scadenza,  il  gestore  invia  all'autorita' competente una<br />          domanda  di  rinnovo, corredata da una relazione contenente<br />          un  aggiornamento  delle  informazioni  di  cui all'art. 5,<br />          comma 1.  Alla domanda si applica quanto previsto dall'art.<br />          5,   comma 5.   L'autorita'   competente   si  esprime  nei<br />          successivi  centocinquanta giorni con la procedura prevista<br />          dall'art.  5,  comma 10. Fino alla pronuncia dell'autorita'<br />          competente,  il  gestore  continua  l'attivita'  sulla base<br />          della precedente autorizzazione.&raquo;.<br />              - L'art.  17 del citato decreto legislativo 18 febbraio<br />          2000,  n.  59,  come modificato dal presente decreto, e' il<br />          seguente:<br />              &laquo;Art.   17   (Disposizioni   transitorie).   -   1.  Le<br />          disposizioni  relative  alle  autorizzazioni previste dalla<br />          vigente  normativa  in materia di inquinamento atmosferico,<br />          idrico  e  del suolo, si applicano fino a quando il gestore<br />          si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione<br />          integrata  ambientale  rilasciata  ai  sensi dell'art. 5. I<br />          gestori   degli   impianti  di  cui  all'art.  2,  comma 1,<br />          lettera s), del decreto ministeriale 16 gennaio 2004, n. 44<br />          del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio,<br />          che   intendono   conformarsi   alle  disposizioni  di  cui<br />          all'allegato   II   dello  stesso  decreto  ministeriale  e<br />          ricadenti  nel  campo di applicazione del presente decreto,<br />          presentano la relazione e il progetto di adeguamento di cui<br />          all'art.  6,  comma 3,  del decreto ministeriale 16 gennaio<br />          2004,  n.  44 del Ministro dell'ambiente e della tutela del<br />          territorio,  contestualmente alla domanda di autorizzazione<br />          integrata  ambientale  nel  rispetto  dei  termini previsti<br />          dall'art.  5,  comma 3.  Nel  caso in cui la relazione e il<br />          progetto di cui sopra siano stati gia' presentati alla data<br />          di   entrata   in  vigore  del  presente  decreto  la  loro<br />          valutazione  e'  effettuata  nell'ambito  del  procedimento<br />          integrato.<br />              2.  I  procedimenti  di  rilascio di autorizzazioni che<br />          ricomprendono autorizzazione integrata ambientale, in corso<br />          alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono<br />          portati  a termine dalla medesima autorita' presso la quale<br />          sono stati avviati.<br />              3.    Le    linee    guida   per   l'individuazione   e<br />          l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate<br />          ai  sensi  dell'art.  3,  comma 2,  del decreto legislativo<br />          4 agosto  1999,  n.  372,  tengono  luogo, per gli impianti<br />          esistenti, delle corrispondenti linee guida di cui all'art.<br />          4, comma 1, nelle more della loro approvazione. E' facolta'<br />          del  gestore  di  integrare  la  domanda  gia' presentata a<br />          seguito  della  pubblicazione del pertinente decreto di cui<br />          all'art.  4,  comma 1.  In  tale  caso  il  termine  di cui<br />          all'art.  5,  comma 12, decorre dalla data di presentazione<br />          dell'integrazione.<br />              4.  Fermo  restando  il  disposto dell'art. 9, comma 1,<br />          sono  fatte  salve  le  autorizzazioni integrate ambientali<br />          gia'  rilasciate, nonche' le autorizzazioni uniche e quelle<br />          che   ricomprendono   per  legge  tutte  le  autorizzazioni<br />          ambientali  richieste  dalla normativa vigente alla data di<br />          rilascio  dell'autorizzazione,  rilasciate  dal 10 novembre<br />          1999  alla  data di entrata in vigore del presente decreto.<br />          La  stessa  autorita'  che  ha  rilasciato l'autorizzazione<br />          verifica   la   necessita'  di  procedere  al  riesame  del<br />          provvedimento ai sensi dell'art. 9, comma 4.<br />              5.  Quanto  previsto  dall'art.  16,  comma 1,  non  si<br />          applica  al  gestore  di  una  attivita' industriale per la<br />          quale  e'  prevista  l'emanazione di un calendario ai sensi<br />          dell'art. 5, comma 3, per la presentazione della domanda di<br />          autorizzazione  integrata  ambientale,  e  nelle more della<br />          conclusione   del   procedimento   relativo   alla  domanda<br />          presentata.&raquo;.<br /><br />          <br /><br /><br /><br />]]></content:encoded></item><item><title>Decreto 17 Ottobre 2007&#xd;Ministero dell&#x27;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).</title><dc:creator>FefeAmbiente.com</dc:creator><dc:subject>Normativa</dc:subject><dc:date>2007-11-26T00:07:30+01:00</dc:date><link>http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/nov-2007#unique-entry-id-7</link><guid isPermaLink="true">http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/nov-2007#unique-entry-id-7</guid><content:encoded><![CDATA[(GU n. 258 del 6-11-2007)<br /><br /> <br />IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE<br /><br />Vista la direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;<br />Vista la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;<br />Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";<br />Vista la deliberazione del 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997;<br />Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche";<br />Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;<br />Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC);<br />Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni;<br />Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);<br />Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;<br />Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della repubblica italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15 agosto 1996" e in particolare l'art. 1: "Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'art. XIV dell'Accordo stesso" e l'art. 4.1.4. dell'Allegato 3 dell'Accordo, che costituisce parte integrante della legge: "Le Parti contraenti si impegnano a sopprimere l'utilizzazione del piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000";<br />Tenuto conto che la valutazione d'incidenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, costituisce una misura preventiva di tutela legata ai piani o ai progetti cui devono necessariamente aggiungersi le misure di conservazione opportune al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli habitat dei siti natura 2000;<br />Considerata altresi' la necessita' che nel definire le misure di conservazione da applicare ai siti della rete Natura 2000, a far data dalla loro designazione, sia garantita la coerenza ecologica della rete e la conservazione adeguata dei medesimi;<br />Considerato che la Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha emesso nei confronti dello Stato italiano, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2006/2131, avviata per non conformita' al diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della direttiva 79/409/CEE, un parere motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri, degli artt. 2, 3 e 4 della direttiva 79/409/CEE che prevedono l'obbligo di adottare, ai sensi dell'art. 3 "le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie di cui all'allegato 1, una varieta' ed una superficie di habitat", nonche', ai sensi dell'art. 4 "per le specie elencate nell'allegato 1, misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat";<br />Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2007)" e in particolare l'art. 1, comma 1226, che, al fine di prevenire ulteriori procedure d'infrazione, demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'individuazione di criteri minimi uniformi sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbono adottare le misure di conservazione di cui agli artt. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;<br />Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 settembre 2007;<br /><br />Decreta:<br /><br />Art. 1.<br />Finalita'<br />Il presente decreto integra la disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000 in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, dettando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree, in adempimento dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.<br />I criteri minimi uniformi garantiscono la coerenza ecologica della rete Natura 2000 e l'adeguatezza della sua gestione sul territorio nazionale.<br />L'individuazione dei criteri minimi uniformi e' altresi' tesa ad assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonche' a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.<br />Per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si puo' provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con i criteri indicati nel presente atto, in ogni caso previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.<br /><br />Art. 2.<br />Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC)<br />1. I decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, indicano il riferimento all'atto con cui le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito e' stato individuato, conformemente agli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" e alle disposizioni del presente decreto, assicurando la concertazione degli attori economici e sociali del territorio coinvolto.<br />Eventuali modifiche alle misure di conservazione, che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, sono adottate dalle regioni e dalle province autonome e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.<br />2. Le misure di conservazione previste nei rispettivi decreti di designazione per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia ovvero delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.<br />3. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le regioni e le province autonome adottano le relative misure di conservazione, provvedendo altresi' a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.<br />4. Le misure di cui ai commi precedenti del presente articolo sono stabilite sulla base dei seguenti criteri minimi uniformi, da applicarsi a tutte le ZSC:<br />a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonche' della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:<br />1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);<br />2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003.<br />Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorita' competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorita' di gestione;<br />b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono<br />essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1&deg; marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non puo' comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.<br />E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.<br />In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:<br />1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;<br />2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;<br />3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;<br />4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;<br />5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o piu' anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.<br />Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorita' di gestione;<br />c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;<br />d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;<br />e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;<br />f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;<br />g) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;<br />h) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;<br />i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonche' nel raggio di 150 metri dalle rive piu' esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09.<br />5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione con AGEA e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare, e ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZSC, anche al fine di una corretta attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.<br /><br />Art. 3.<br />Definizione delle misure di conservazione per le Zone di protezione speciale (ZPS)<br />1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di gestione previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, sono adottati ovvero adeguati dalle regioni e dalle province autonome con proprio atto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", nonche' dei criteri minimi uniformi definiti col presente decreto e articolati come segue:<br />criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;<br />criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS.<br />2. Per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure di conservazione sono individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti.<br />3. Le ZPS si intendono designate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni e dalle province autonome, ovvero dalla sola data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie delle ZPS, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso in cui la stessa designazione sia avvenuta precedentemente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157.<br />4. Entro sei mesi dalla loro adozione, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le misure di conservazione nonche' il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZPS. Per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.<br />5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione con AGEA e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare, e, ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle aree ZPS, anche al fine di una corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.<br /><br />Art. 4.<br />Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS<br />1. Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella direttiva n. 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, sono individuate le tredici tipologie ambientali di riferimento di seguito elencate:<br />ambienti aperti alpini;<br />ambienti forestali alpini;<br />ambienti aperti delle montagne mediterranee;<br />ambienti forestali delle montagne mediterranee;<br />ambienti misti mediterranei;<br />ambienti steppici;<br />colonie di uccelli marini;<br />zone umide;<br />ambienti fluviali;<br />ambienti agricoli;<br />risaie;<br />corridoi di migrazione;<br />valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.<br />2. Con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, le regioni e le province autonome assegnano ciascuna ZPS ad una o piu' delle tipologie ambientali previste dal comma 1 del presente articolo sulla base della descrizione e della caratterizzazione delle tredici tipologie ambientali contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. L'assegnazione delle ZPS, anche di nuova designazione, o la variazione di assegnazione di ZPS che dovesse rendersi necessaria per motivazioni scientifiche, sempre relative alle caratteristiche tipologiche dell'area, sono comunicate entro trenta giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale puo' formulare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla ricevuta comunicazione.<br />3. Nel caso di ZPS assegnate ad un'unica tipologia ambientale, nella definizione delle misure di conservazione si applicano i criteri minimi uniformi individuati per la tipologia specifica, oltre a quelli validi per tutte le ZPS. Nel caso di ZPS assegnate a due o piu' tipologie ambientali, nella definizione delle misure di conservazione si applicano i criteri minimi uniformi individuati per ognuna delle tipologie specifiche, oltre a quelli validi per tutte le ZPS.<br /><br />Art. 5.<br />Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS<br />1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti:<br />a) esercizio dell'attivita' venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonche' con l'eccezione della caccia agli ungulati;<br />b) effettuazione della preapertura dell'attivita' venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;<br />c) esercizio dell'attivita' venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;<br />d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonche' nel raggio di 150 metri dalle rive piu' esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;<br />e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attivita' di controllo demografico delle popolazioni di corvidi.<br />Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi e' comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);<br />f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;<br />g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula);<br />h) svolgimento dell'attivita' di addestramento di cani da caccia prima del 1&Acirc;&deg; settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1;<br />i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonche' ampliamento di quelle esistenti;<br />j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;<br />k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonche' ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;<br />l) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito e' stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonche' gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;<br />m) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonche' di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonche' interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;<br />n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresi' che il recupero finale delle aree interessate dall'attivita' estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, e' consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava gia' sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformita' agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreche' l'attivita' estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;<br />o) svolgimento di attivita' di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonche' ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualita' di proprietari, lavoratori e gestori;<br />p) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;<br />q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;<br />r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore;<br />sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;<br />s) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi;<br />t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonche' della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:<br />1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);<br />2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.<br />Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorita' competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorita' di gestione;<br />u) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;<br />v) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06.<br />2. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto, provvedono a porre i seguenti obblighi:<br />a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;<br />b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1&Acirc;&deg; marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non puo' comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.<br />E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.<br />In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:<br />1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;<br />2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;<br />3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;<br />4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;<br />5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o piu' anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;<br />Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorita' di gestione;<br />c) regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui all'art. 6 comma 11;<br />d) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorita' di conservazione.<br />3. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto, indicano, quali attivita' da promuovere e incentivare:<br />a) la repressione del bracconaggio;<br />b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;<br />c) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;<br />d) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;<br />e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;<br />f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;<br />g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonche' della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.<br /><br />Art. 6.<br />Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS<br />In relazione alla assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale di riferimento, di cui all'art. 4 del presente decreto, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3 comma 1, provvedono a porre i seguenti:<br /><br /><br />1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti alpini.<br /><br /><br />Regolamentazione di:<br />circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;<br />escursionismo ai sentieri negli ambienti d'alta quota;<br />uso di eliski e motoslitte;<br />avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da gipeto (Gypaetus barbatus), aquila reale (Aquila chrysaetos), falco pellegrino (Falco peregrinus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalita';<br />tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione.<br />Attivita' da favorire:<br />mantenimento delle attivita' agrosilvopastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea;<br />mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo;<br />pastorizia, evitando il sovrapascolo;<br />attivita' tradizionale di coltivazione dei prati magri di media montagna;<br />manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;<br />mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta;<br />pastorizia estensiva nei pascoli marginali di media e bassa quota.<br /><br /><br />2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali alpini.<br /><br /><br />Obblighi e divieti:<br />obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna.<br />Regolamentazione di:<br />circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;<br />tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;<br />avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da gipeto (Gypaetus barbatus), aquila reale (Aquila chrysaetos), falco pellegrino (Falco peregrinus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalita';<br />attivita' forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime o riprese massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli intercalari;<br />apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente.<br />Attivita' da favorire:<br />conservazione del sottobosco;<br />attivita' agrosilvopastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;<br />conservazione di prati all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;<br />mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;<br />mantenimento degli elementi forestali, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;<br />manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e dei manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali;<br />gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto e la disetaneita' e l'aumento della biomassa vegetale morta;<br />conservazione di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;<br />mantenimento degli elementi forestali, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.<br /><br /><br />3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee.<br /><br /> <br /><br />Regolamentazione di:<br />circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;<br />avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalita';<br />tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;<br />pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione estiva.<br />Attivita' da favorire:<br />mantenimento delle attivita' agrosilvopastorali estensive e in particolare recupero e gestione delle aree a prato permanente e a pascolo;<br />mantenimento e recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.<br /><br />4. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee.<br /><br />Obblighi e divieti:<br />obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna.<br />Regolamentazione di:<br />circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;<br />tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione;<br />avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra modalita';<br />attivita' forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale, di norme su tagli intercalari;<br />apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente.<br />Attivita' da favorire:<br />attivita' agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;<br />conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;<br />mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;<br />mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);<br />conservazione del sottobosco;<br />mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;<br />gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneita' e l'aumento della biomassa vegetale morta;<br />mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali.<br /><br />5. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.<br /><br />Obblighi e divieti:<br />divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario.<br />Regolamentazione di:<br />circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;<br />avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone (Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra<br />modalita';<br />tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro riproduzione.<br />Attivita' da favorire:<br />conservazione, manutenzione e ripristino, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;<br />creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti coltivati;<br />conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;<br />conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;<br />mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;<br />mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e negli impluvi naturali;<br />mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);<br />controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;<br />ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi in rotazione;<br />ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi;<br />conservazione del sottobosco.<br /><br />6. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici<br /><br />Obblighi e divieti:<br />divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario;<br />divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano gia' avuto una destinazione agricola.<br />Regolamentazione di:<br />pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso;<br />circolazione sulle strade ad uso silvo-pastorale;<br />costruzione di nuove serre fisse;<br />dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione naturale.<br />Attivita' da favorire:<br />conservazione ovvero ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema tra cui alberi isolati, pozze di abbeverata, piccoli stagni;<br />manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;<br />mantenimento ovvero ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;<br />controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e pascoli aridi;<br />ripristino di pascoli e prati aridi mediante la messa a riposo di seminativi;<br />pratiche pastorali tradizionali evitando il sovrapascolo;<br />pratiche pastorali tradizionali estensive.<br /><br />7. ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini.<br /><br />Obblighi e divieti:<br />obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, con particolare riferimento ai relativi periodi di riproduzione: uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (Falco eleonorae) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (Larus audouinii) 15 aprile-15 luglio;<br />divieto di accesso per animali da compagnia nonche' regolamentazione dell'accesso, dell'ormeggio, dello sbarco, del transito, della balneazione, delle attivita' speleologiche, di parapendio e di arrampicata, nonche' del pascolo di bestiame domestico entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (Falco eleonorae) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (Larus audouinii) 15 aprile-15 luglio;<br />obbligo di punti luce schermati verso l'alto e verso il mare e di utilizzo di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, per gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus), berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore (Puffinus puffinus), salvo le necessita' di illuminazione di approdi.<br />Regolamentazione di:<br />caratteristiche tecniche delle illuminazioni esterne entro 1 chilometro dalle colonie di uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus), berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore (Puffinus puffinus).<br />Attivita' da favorire:<br />sorveglianza alle colonie di uccelli durante il periodo di riproduzione;<br />adeguamento degli impianti esistenti di illuminazione esterna posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus), berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore (Puffinus puffinus) secondo le indicazioni tecniche sopra riportate;<br />incentivazione dell'utilizzazione di dispositivi per accensione/spegnimento automatico al passaggio di persone/automezzi.<br /><br />8. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.<br /><br />Obblighi e divieti:<br />divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;<br />divieto di abbattimento, in data antecedente al 1&Acirc;&deg; ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope), moriglione (Aythya ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), porciglione (Rallus aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino (Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus);<br />obbligo di monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo.<br />Regolamentazione di:<br />taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;<br />costruzione di nuove serre fisse;<br />caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;<br />trattamento delle acque reflue dei bacini di ittiocoltura intensiva o semintensiva;<br />attivita' che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle saline in produzione;<br />realizzazione di sbarramenti idrici e interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;<br />epoche e metodologie degli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione della fauna selvatica;<br />realizzazione di impianti di pioppicoltura;<br />utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);<br />pesca con nasse e trappole.<br />Attivita' da favorire:<br />riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attivita' agricole;<br />messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonche' la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere e laghi;<br />mantenimento e coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle aree adiacenti le zone umide;<br />incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;<br />creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;<br />creazione di zone a diversa profondita' d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;<br />mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;<br />mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;<br />mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;<br />interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;<br />creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;<br />mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;<br />conservazione ovvero ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti;<br />trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;<br />realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;<br />gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;<br />ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;<br />conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;<br />colture a basso consumo idrico e individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo;<br />adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.<br /><br />9. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali.<br /><br />Regolamentazione di:<br />taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;<br />caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;<br />realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui<br />rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;<br />captazioni idriche e attivita' che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;<br />impianti di pioppicoltura e arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;<br />interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;<br />utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);<br />interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.<br />Attivita' da favorire:<br />messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonche' conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;<br />creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;<br />riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attivita' agricole;<br />rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;<br />interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;<br />realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;<br />riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;<br />gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;<br />ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;<br />conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;<br />adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.<br /><br />10. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli.<br /><br />Regolamentazione di:<br />taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di nidificazione;<br />utilizzazione e limitazione nell'uso dei fanghi di depurazione, fatte salve le prescrizioni e i divieti recati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della direttiva 86/278/CEE.<br />Attivita' da favorire:<br />messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero indennita) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;<br />mantenimento ovvero ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri, laghetti;<br />mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi, quanto piu' ampi possibile, lasciati incolti, mantenuti a prato, o con essenze arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto;<br />adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica;<br />adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicita', alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici (ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale, eccetera);<br />mantenimento quanto piu' a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;<br />adozione delle misure piu' efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature);<br />interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;<br />riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;<br />mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri di larghezza;<br />agricoltura biologica e integrata;<br />adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.<br /><br />11. ZPS caratterizzate dalla presenza di risaie.<br /><br />Regolamentazione di:<br />taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di riproduzione.<br />Attivita' da favorire:<br />riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;<br />mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;<br />mantenimento dell'acqua nelle risaie nel periodo autunnale ed invernale;<br />gestione idrica, in modo da garantire in alcune aree il mantenimento dell'acqua durante tutto l'anno e, in particolare, nel periodo autunnale e invernale;<br />interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;<br />creazione di zone umide prati umidi su seminativi ritirati dalla produzione;<br />messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide, sia temporanee che permanenti, e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle risaie;<br />mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;<br />creazione all'interno delle risaie di canali profondi al minimo 40 centimetri e larghi al minimo 60 centimetri disposti in modo da non intralciare il movimento dei mezzi per garantire la sopravvivenza degli organismi acquatici anche nei periodi di asciutta;<br />iniziative volte alla riduzione ed al controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola;<br />conservazione delle risaie, in particolare di quelle situate nei pressi delle principali garzaie esistenti;<br />gestione delle risaie con metodo tradizionale e agricoltura biologica, in ogni caso disincentivando il livellamento al laser, la "falsa semina" e le coltivazioni "in asciutta".<br /><br />12. ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione.<br /><br />Obblighi e divieti:<br />divieto di esercizio dell'attivita' venatoria in data antecedente al 1&deg; ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.<br />Regolamentazione di:<br />circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;<br />utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio al fine di non arrecare disturbo al flusso migratorio dell'avifauna.<br />Attivita' da favorire:<br />conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;<br />sorveglianza durante il periodo di migrazione.<br /><br />13. ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.<br /><br />Obblighi e divieti:<br />divieto di esercizio dell'attivita' venatoria in data antecedente al 1&deg; ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.<br />Attivita' da favorire:<br />riduzione dell'inquinamento luminoso.<br /><br />Art. 7.<br />Termini per le regolamentazioni<br />Le regolamentazioni previste agli articoli 5 e 6 dovranno essere adottate dalle regioni e le province autonome entro nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto.<br /><br />Art. 8.<br />Clausola di salvaguardia<br />Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione.<br /><br />Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<br />Roma, 17 ottobre 2007<br /><br />Il Ministro: Pecoraro Scanio<br /><br /><br />Allegato 1<br /><br />DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DI RIFERIMENTO PER LE ZPS<br /><br />1. Ambienti aperti alpini<br />Specie ornitiche caratteristiche.<br />Biancone (Circaetus gallicus), Aquila reale (Aquila chrysaetos), Gipeto (Gypaetus barbatus), Pernice bianca (Lagopus mutus), Coturnice (Alectoris greca), Gallo forcello (Tetrao tetrix), Gufo reale (Bubo bubo), Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Tottavilla (Lulla arborea), Codirossone (Monticola saxatilis), Fringuello alpino (Montifingilla nivalis), Venturone (Serinus citrinella), Re di quaglie (Crex crex).<br />Descrizione generale della tipologia.<br />Tipologia che raggruppa praterie alpine d'alta quota, sia primarie che secondarie, nonche' tutti gli ambienti aperti di montagna come pascoli, pietraie ed aree cespugliose (ad esempio Ontano verde, Pino mugo, Rododendro eccetera). I cambiamenti socioeconomici verificatisi dal dopoguerra nel territorio delle Alpi hanno avuto come conseguenza principale l'abbandono di molte zone montane, la modifica delle attivita' agrosilvopastorali e il diffondersi di una fruizione turistica del territorio alpino. Il cambiamento ambientale piu' rilevante a scala alpina (soprattutto sul versante italiano) e' rappresentato dal progressivo e generale aumento della copertura forestale.<br />Fra le nuove attivita' economiche, il turismo di massa ha portato alla realizzazione di infrastrutture e strutture ricettive (rifugi), sportive e ricreative. Piste da sci, impianti di risalita, costruzione di strade a diversa viabilita' rappresentano le principali forme di alterazione del paesaggio ed hanno, come effetto indiretto, l'aumento generalizzato della presenza e del disturbo antropico anche alle quote piu' elevate, favorito dalle nuove tipologie di impianti funiviari, e dal diffondersi dell'uso di mezzi di trasporto un tempo non utilizzati quali motoslitte ed eliski.<br />Diversi sono gli effetti sulle specie piu' sensibili. Nel breve termine si assiste al progressivo decremento numerico e alla locale scomparsa delle specie legate agli ambienti aperti d'origine antropica (ad esempio Coturnice); nel medio-lungo termine si ipotizza anche una diminuzione delle popolazioni di specie attualmente in ripresa (ad esempio Aquila reale, Biancone). L'aumento del disturbo antropico rappresenta una delle fonti di turbative che possono arrecare danno alla produttivita' di molte specie e/o causare l'abbandono delle aree di nidificazione. La maggiore accessibilita' puo' inoltre aumentare l'impatto dell'attivita' venatoria e favorire azioni di bracconaggio. Data la notevole importanza conservazionistica del Re di quaglie (specie globalmente minacciata) e l'habitat peculiare in cui sopravvive in Italia (prati da sfalcio di media montagna), se ne fa particolare menzione. Il fattore fondamentale per la conservazione di tale specie e' il mantenimento della tradizionale gestione del suo habitat, in particolare gli ambienti prativi e i pascoli a limitata fruizione agro-pastorale e le aree prative a conduzione agricola tradizionale, entrambe caratterizzate da adeguata copertura e densita' della vegetazione erbacea.<br />Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.<br />1. Disponibilita' di habitat idoneo:<br />1.1. aree e versanti a solatio, occupati da vegetazione rada o cespugliata (Biancone);<br />1.2. vegetazione erbacea, inframmezzata da pietraie, sfasciume di roccia e materiale morenico oltre la fascia degli arbusti contorti (Pernice bianca);<br />1.3. versanti a vegetazione cespugliata, oltre il limite della vegetazione arborea (Gallo forcello);<br />1.4. pendii erbosi ad elevata acclivita'. Quelli a solatio svolgono un ruolo vitale nei mesi invernali per la Coturnice (Coturnice e Codirossone);<br />1.5. alpeggi, coltivazioni terrazzate e altri ambienti idonei per la ricerca di cibo (Coturnice e Codirossone);<br />1.6. pareti rocciose, versanti detritici e praterie oltre il limite della vegetazione (Fringuello alpino);<br />1.7. ambienti a vegetazione erbosa in zone magre in parte cespugliate, su pianori e pendii poco accentuati (Tottavilla);<br />1.8. vegetazione ad arbusti contorti e peccete rade, nei pressi di aree pascolate (campivoli, malghe d'altura) in genere oltre il limite della vegetazione arborea (Venturone).<br />2. Disponibilita' di habitat di nidificazione:<br />2.1. versanti rocciosi acclivi con pinete di difficile accesso, comunque a bassa antropizzazione (Biancone);<br />2.2. pareti rocciose di difficile accesso per l'uomo (Aquila reale, Gipeto, Gufo reale);<br />2.3. pareti rocciose ricche di siti adatti all'installazione delle colonie, quali fessure profonde, inghiottitoi e cavita' profonde (Gracchio corallino);<br />2.4. manufatti ed edifici d'altura, quali rifugi alpini utilizzabili per la nidificazione (Fringuello alpino).<br />3. Disponibilita' di fonti alimentari:<br />3.1. rettili (Biancone);<br />3.2. prede di medie dimensioni (Aquila reale, Gufo reale);<br />3.3. Ungulati (Gipeto);<br />3.4. Formicai, piccoli frutti di bosco, piante arbustive fruticose (Gallo forcello).<br />4. Presenza di greggi nei mesi estivi e/o sfalcio dell'erba (Coturnice e Codirossone).<br />5. Scarsa frequentazione antropica degli habitat idonei:<br />5.1. nei mesi invernali e primaverili-estivi (Pernice bianca);<br />5.2. nella stagione riproduttiva (Gracchio corallino).<br />6. Limitata presenza di Corvidi, in primo luogo Corvo imperiale, favoriti da fonti artificiali di cibo (rifiuti) presso i rifugi (Pernice bianca, Coturnice).<br />2. Ambienti forestali alpini<br />Specie ornitiche caratteristiche.<br />Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Tetraonidi (Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Bonasa bonasia), Civetta nana (Glaucidium passerinum), Civetta capogrosso (Aegolius funereus), Picidi (Picchio nero (Dryocopus martius), Picchio cenerino (Picus canus), Picchio tridattilo (Picoides tridactylus).<br />Descrizione generale della tipologia.<br />Tipologia caratterizzata da rilevanti porzioni di ambienti forestali rappresentativi delle diverse tipologie vegetazionali alpine. Le attivita' silvicolturali legate alla produzione di legname sono la principale possibile fonte di turbativa ambientale a danno dell'ornitofauna. In particolare il taglio puo' avere effetti diretti eliminando siti idonei all'alimentazione, quali piante annose e marcescenti (Picidi), e alla nidificazione (Picchio nero, Civetta nana, Civetta Capogrosso). La modificazione strutturale e di composizione delle foreste puo' localmente incidere sull'idoneita' per alcune specie (in primis Gallo cedrone, secondariamente Francolino di monte). La conduzione dell'attivita' silvicolturale determina nel contempo un generale periodico disturbo, per la maggior presenza dell'uomo durante le operazioni di esbosco. Inoltre la necessita' di usufruire di infrastrutture temporanee (vie di accesso, funicolari eccetera) e permanenti (strade forestali a viabilita' limitata) aumenta l'antropizzazione delle foreste che incide negativamente sulla loro naturalita' e favorisce la frequentazione e quindi il disturbo turistico-ricreativo.<br />Per contro, l'abbandono dell'alta montagna, incide negativamente sulle disponibilita' di aree aperte (radure) e porta all'innalzamento del limite della vegetazione arborea e alla diffusione di quella cespugliata, con conseguente perdita di habitat idoneo per il Gallo forcello.<br />Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.<br />1. Disponibilita' di habitat idoneo:<br />1.1. Gallo Forcello: versanti a vegetazione cespugliata;<br />1.2. Gallo Cedrone: foreste di conifere e miste disetanee, frammiste a radure;<br />1.3. Francolino di monte: boschi misti di conifere e latifoglie;<br />1.4. Falco pecchiaiolo: disponibilita' di aree forestali su versanti acclivi per la nidificazione. Disponibilita' di radure e aree a pascolo intercalate ad aree forestate idonee per l'alimentazione;<br />1.5. Civetta nana: foreste di conifere e latifoglie a fustaia;<br />1.6. Civetta capogrosso: foreste di conifere e latifoglie a fustaia.<br />2. Disponibilita' di habitat di nidificazione:<br />2.1. Civetta nana, Civetta capogrosso: nidi di Picidi;<br />2.2. Picidi: alberi annosi e fustaie.<br />3. Disponibilita' di fonti alimentari:<br />3.1. Formicai, piccoli frutti di bosco, piante arbustive fruticose (Gallo forcello);<br />3.2. Gallo cedrone: formicai, piccoli frutti di bosco, piante arbustive fruticose;<br />3.3. Picidi: formicai, alberi morti o marcescenti.<br />4. Disponibilita' di aree non frequentate dall'uomo (Gallo cedrone, Gallo forcello, Falco pecchiaiolo, Francolino di monte, Civetta nana, Civetta caporosso, Picidi).<br />3. Ambienti aperti delle montagne mediterranee<br />Specie ornitiche caratteristiche.<br />Aquila reale (Aquila chrysaetos), Grifone (Gyps fulvus), Falco pellegrino (Falco peregrinus), Coturnice (Alectoris graeca), Quaglia (Coturnix coturnix), Allodola (Alauda arvensis), Tottavilla (Lulla arborea), Calandro (Anthus campestris), Codirossone (Monticola saxatilis), Sordone (Prunella collaris), Picchio muraiolo (Tychodroma muraria), Averla piccola (Lanius collurio), Averla capirossa (Lanius senator), Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus), Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Zigolo muciatto (Emberiza cia), Ortolano (Emberiza hortulana).<br />Descrizione generale della tipologia.<br />Tipologia che raggruppa i siti montani ed alto-collinari caratterizzati da ambienti aperti quali praterie (per lo piu' secondarie), cespuglieti ed ambienti rupestri e rocciosi. Si tratta in prevalenza di ambienti modellati nei secoli dall'attivita' umana, primariamente dal pascolo, che tendono a scomparire con la riduzione delle attivita' agropastorali tradizionali. Il declino di queste attivita' tradizionali, particolarmente marcato nelle aree montane della dorsale appenninica, sta determinando il progressivo deterioramento dei suddetti ambienti ed il conseguente declino di molte specie ad esso legate. Le misure gestionali principali dovranno quindi indirizzarsi al mantenimento degli ambienti aperti. Tra le attivita' umane piu' impattanti vanno invece segnalati lo sviluppo di infrastrutture turistiche, l'installazione di impianti per la produzione di energia eolica e le piantumazioni forestali.<br />Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.<br />1. Disponibilita' di habitat idoneo:<br />1.1. Aquila reale: ambiti rupestri e vaste praterie primarie e secondarie prive di disturbo antropico;<br />1.2. Grifone, Falco pellegrino: ambiti rupestri privi di disturbo antropico;<br />1.3. Coturnice: vasti cespuglieti dell'orizzonte subalpino e di praterie primarie e secondarie prive di disturbo antropico ed interdette all'attivita' venatoria;<br />1.4. Quaglia: altopiani del piano montano coltivati o pascolati in forme tradizionali, con assenza di pressione venatoria nel periodo riproduttivo e della dipendenza dei pulli;<br />1.5. Gufo reale: ambienti rupestri con bassa pressione antropica, idonei alla riproduzione in prossimita' di ambienti aperti con adeguate risorse trofiche disponibili tutto l'anno;<br />1.6. Allodola: formazioni erbacee dei piani montani e culminali; nell'orizzonte montano inferiore predilige le coltivazioni diversificate di tipo tradizionale o con attivita' di pascolo non intensivo;<br />1.7. Tottavilla: formazioni erbacee o coltivi semplici con situazioni a mosaico e con presenza di tratti di terreno scoperto intervallato da coltivi o pascoli di tipo tradizionale e da fasce arborate (nidificazione e roosting);<br />1.8. Calandro e Codirossone: praterie montane e d'altitudine interessate da una discreta intensita' di pascolo da parte di bestiame domestico anche con scheletro roccioso affiorante;<br />1.9. Sordone: orizzonte alpino con costoni rocciosi piu' o meno ripidi ed aridi intercalati da cenge e terrazzi erbosi, caratterizzati da una copertura vegetale scarsa e discontinua;<br />1.10 Picchio muraiolo: ambienti rupestri, di solito al di sopra del limite della vegetazione arborea, anche con pareti di piccole dimensioni caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea discontinua e di sfasciume detritico alla base (ambiente riproduttivo);<br />1.11 Averla piccola e Averla capirossa: altopiani dell'orizzonte montano inferiore coltivati o pascolati in forme tradizionali, con una bassa densita' di cespugli e nuclei boscati;<br />1.12 Gracchio corallino e Gracchio alpino: praterie montane e d'altitudine interessate da una discreta intensita' di pascolo da parte di bestiame domestico, insieme ad ambiti rupestri indisturbati;<br />1.13. Fringuello alpino: praterie d'altitudine, caratterizzate anche dalla presenza di massi sparsi e brecciai;<br />1.14. Zigolo giallo: aree del piano montano con coltivi o pascoli in forme tradizionali, con una bassa densita' di cespugli e fasce boscate; radure nelle formazioni forestali montane;<br />1.15. Zigolo muciatto: versanti montani con formazioni erbacee discontinue e presenza di scheletro roccioso affiorante, alberi ed arbusti sparsi.<br />2. Disponibilita' trofica:<br />2.1. Aquila reale: disponibilita' di specie-preda (soprattutto Leporidi e Fasianidi);<br />2.2. Grifone: presenza di bestiame domestico mantenuto al pascolo brado e di consistenti popolazioni di Ungulati selvatici;<br />2.3. Gufo reale: abbondanza di prede di taglia medio-grande (ad esempio Coniglio selvatico, Lepre, Ratto, Riccio, Fagiano, Starna).<br />4. Ambienti forestali delle montagne mediterranee<br />Specie ornitiche caratteristiche.<br />Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Astore di Sardegna (Accipiter gentilis arrigonii), Picchio nero (Dryocopus martius), Picchio rosso mezzano (Dendrocopus medius), Picchio dorsobianco (Dendrocopus leucotus), Balia dal collare (Ficedula albicollis).<br />Descrizione generale della tipologia.<br />Tipologia che raggruppa le aree propriamente forestali dell'Italia peninsulare e delle isole maggiori. Si tratta per lo piu' di faggete e querceti concentrati lungo la dorsale appenninica e in altre zone montuose. Sono stati inclusi in questa tipologia anche siti collinari di bassa quota caratterizzati da boschi con caratteristiche, problematiche gestionali e specie ornitiche similari. Sono invece state escluse da questa tipologia le pinete costiere e le leccete mediterranee, che si e' ritenuto opportuno includere nella tipologia "ambienti misti mediterranei", dato che tali ambienti non ospitano di norma specie di uccelli legate in modo stretto ed univoco a specifici habitat (com'e' invece il caso di alcuni picchi per i boschi appenninici), bensi' ad un mosaico ambientale composto da macchia mediterranea, pascoli, coltivi, dune costiere eccetera. Il valore conservazionistico dei siti, per quel che riguarda l'avifauna, dipende in maniera preponderante dall'eta' e dalla qualita' ambientale dei boschi, a sua volta dipendenti dalla gestione forestale passata e presente. I boschi maturi e ben strutturati sono assai rari nel nostro paese anche se si assiste alla progressiva maturazione di boschi non piu' sottoposti a sfruttamento commerciale, in particolare in molte aree protette. In molti di questi siti si assiste anche ad una progressiva maturazione dei cedui, spesso ricondotti a fustaia da appositi interventi gestionali e ad una progressiva colonizzazione degli ambienti aperti non piu' sfruttati dalle attivita' agropastorali da parte del bosco. La gestione dei boschi deve in questi siti tenere conto delle specifiche esigenze delle specie prioritarie, sia presenti che potenziali. In linea generale va favorito il ripristino di un variegato mosaico ambientale con alternanza di vecchie fustaie, cedui attivi e zone aperte.<br />Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.<br />1. Disponibilita' di habitat idoneo:<br />1.1. Falco pecchiaiolo: boschi planiziali e collinari, generalmente aperti, di latifoglie dai 0 ai 1500 m s.l.m., preferibilmente fustaie di Castagno e Faggio di media e vasta estensione, inframmezzati da aree aperte con presenza di Imenotteri sociali (preda principale della specie);<br />1.2. Nibbio bruno: aree forestali planiziali e collinari dai 0 ai 1200 m s.l.m., con presenza di aree aperte, pascoli e aree agricole inframmezzate da alberi, preferibilmente nei pressi di aree umide o discariche urbane a cielo aperto;<br />1.3. Nibbio reale: aree forestali planiziali e collinari dai 0 ai 1000 m s.l.m., con presenza di vaste aree aperte, pascoli e aree agricole inframmezzate da alberi, spesso in prossimita' di discariche. Pratica tradizionale della pastorizia brada, soprattutto ovina;<br />1.4. Astore di Sardegna: vaste superfici coperte da foreste pure di Leccio o miste con Pino marittimo, Pino d'Aleppo e Pino nero, con presenza di radure all'interno;<br />1.5. Picchio nero: mature fustaie pure di Faggio;<br />1.6. Picchio rosso mezzano: mature fustaie di Cerro;<br />1.7. Picchio rosso minore: aree boscate con abbondanza di alberi morti e vetusti;<br />1.8. Balia dal collare: aree forestali mature prevalentemente a Faggio comprese tra i 1.200 e i 1.800 m di altitudine.<br />5. Ambienti misti mediterranei<br />Specie ornitiche caratteristiche.<br />Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Grifone (Gyps fulvus), Capovaccaio (Neophron percnopterus), Biancone (Circaetus gallicus), Albanella minore (Circus pygargus), Aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), Pellegrino (Falco peregrinus), Lanario (Falco biarmicus), Grillaio (Falco naumanni), Coturnice di Sicilia (Alectoris greca whitakeri), Pernice sarda (Alectoris barbara), Quaglia (Coturnix coturnix), Occhione (Burhinus oedicnemus), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Gufo reale (Bubo bubo), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella (Calandrella brachydactyla), Allodola (Alauda arvensis), Tottavilla (Lulla arborea), Cappellaccia (Galerida cristata), Calandro (Anthus campestris), Monachella (Oenanthe hispanica), Averla piccola (Lanius collurio), Averla capirossa (Lanius senator), Averla cenerina (Lanius minor), Magnanina (Sylvia undata), Magnanina sarda (Sylvia sarda), Sterpazzola di Sardegna (Sylvia conspicillata), Sterpazzolina (Sylvia cantillans), Zigolo capinero (Emberiza melanocephala).<br />Descrizione generale della tipologia.<br />Tipologia che raggruppa una vasta gamma di paesaggi, anche molto diversificati tra loro, raggruppati in una tipologia unica in quanto caratterizzati per lo piu' da specie tipicamente mediterranee e da una serie di problematiche comuni (bracconaggio, incendi, urbanizzazione diffusa eccetera). Tra gli habitat inclusi in questi siti si possono annoverare pinete costiere, leccete, macchia e gariga mediterranee, coltivi di vario genere, pascoli aridi eccetera. Nella gran parte dei casi, i siti inclusi in tale tipologia sono caratterizzati da paesaggi a mosaico, composti da vari ambienti, inframmezzati gli uni agli altri e spesso profondamente modellati dalle attivita' umane e sottoposti ad elevatissima pressione antropica. Le minacce a questi siti sono, di conseguenza, numerose e differenziate. Si puo' tuttavia indicare la sottrazione e frammentazione degli habitat in seguito alla crescente antropizzazione (urbanizzazione, realizzazione di infrastrutture, intensificazione agricola) come la problematica centrale di questi ambienti. Per alcune specie, come ad esempio molti rapaci, il problema principale rimane il disturbo antropico e la persecuzione diretta, estremamente diffusi in questi siti.<br />Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.<br />1. Disponibilita' di habitat idoneo:<br />1.1. mosaici di pascoli e coltivi con ricca entomofauna, in particolare Imenotteri sociali e Ortotteri (Falco pecchiaiolo);<br />1.2. mosaici di pascoli con coltivi come aree di alimentazione e boschi adatti alla nidificazione (Nibbio bruno, Nibbio reale);<br />1.3. mosaici di pascoli con abbondanza di bestiame allo stato brado con presenza di falesie indisturbate. Macchia mediterranea alta con abbondanti popolazioni di ungulati selvatici, in particolare di Cervo e Cinghiale (Grifone);<br />1.4. mosaici di pascoli, macchia mediterranea bassa e gariga con abbondanza di ovini allo stato brado e con buona disponibilita' di mammiferi selvatici di piccola taglia come Riccio e Coniglio selvatico. Presenza di falesie indisturbate per la nidificazione (Capovaccaio);<br />1.5. mosaici di pascoli, gariga con abbondanza di ofidi e boschetti o grossi alberi isolati adatti alla nidificazione (Biancone);<br />1.6. incolti, pascoli, coltivi e macchia a bassa copertura del suolo con ricche popolazioni di micromammiferi e Passeriformi (Albanella minore);<br />1.7. pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri. Importante inoltre la disponibilita' di siti riproduttivi idonei, situati in centri storici, edifici agricoli abbandonati e falesie indisturbate (Grillaio);<br />1.8. mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga (Coturnice di Sicilia, Pernice sarda, Quaglia e Occhione);<br />1.9. pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri. Importante inoltre la disponibilita' di siti riproduttivi idonei: presenza di grandi alberi isolati, manufatti abbandonati e rupi (Ghiandaia marina);<br />1.10 ambienti rupestri con bassa pressione antropica idonei alla riproduzione in prossimita' di aree idonee all'alimentazione; presenza di ambienti aperti con adeguate risorse trofiche disponibili tutto l'anno, ovvero abbondanza di prede di taglia medio-grande, ad esempio Coniglio selvatico, Lepre, Ratto, Riccio, eccetera (Gufo reale);<br />1.11 gariga e macchia bassa con ricche popolazioni di Lepidotteri (Succiacapre);<br />1.12 mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga (Calandra, Calandrella, Allodola, Tottavilla);<br />1.13. mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga con affioramento roccioso (Calandro),<br />1.14. mosaici di incolti e pascoli con affioramenti rocciosi (Monachella);<br />1.15. pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di Ortotteri e Sauri (Averla piccola, Averla capirossa e Averla cenerina);<br />1.16. macchia mediterranea, gariga e coltivi inframmezzati da siepi con ricca entomofauna (Canapino, Magnanina, Magnanina sarda, Sterpazzola di Sardegna, Sterpazzolina, Occhiocotto);<br />1.17. coltivi e pascoli in forme tradizionali, con una bassa densita' di cespugli e fasce boscate; radure nelle formazioni forestali, formazioni erbacee discontinue, alberi ed arbusti sparsi (Zigolo capinero);<br />1.18. ambienti rupestri indisturbati con abbondanza di prede (conigli e uccelli) (Aquila del Bonelli, Lanario, Pellegrino).<br />6. Ambienti steppici<br />Specie ornitiche caratteristiche.<br />Grillaio (Falco naumanni), Albanella minore (Circus pygargus), Biancone (Circaetus gallicus), Capovaccaio (Neophron percnopterus), Gallina prataiola (Tetrax tetrax), Occhione (Burhinus oedicnemus), Pernice di mare (Glareola pratincola), Limicoli svernanti (Charadriiformes), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella (Calandrella brachydactyla), Cappellaccia (Galerida cristata), Calandro (Anthus campestris), Averla capirossa (Lanius senator), Averla cenerina (Lanius minor), Monachella (Oenanthe hispanica).<br />Descrizione generale della tipologia.<br />Gli ambienti "steppici" italiani sono costituiti da paesaggi seminaturali aridi, caratterizzati dal predominio della vegetazione erbacea. Questi ambienti, formatisi nei secoli in seguito all'esercizio del pascolo, primariamente ovino, rappresentano attualmente una delle tipologie ambientali piu' minacciate a livello nazionale ed internazionale. Questa tipologia ambientale e' concentrata nelle aree mediterranee del meridione e prevalentemente nelle due isole maggiori, nonche' in Puglia e Lazio. Qualche esempio di ambienti riconducibili a questa tipologia puo' essere trovato, tuttavia, anche in altre parti d'Italia, com'e' ad esempio il caso dei Magredi friulani. Si raggruppano in questa tipologia tutti gli ambienti aperti aridi, assimilabili per avifauna agli ambienti piu' propriamente steppici. Il fattore assolutamente preponderante nel determinare la sopravvivenza di tutte le specie steppiche e' la persistenza dell'habitat. Le principali minacce alle specie steppiche sono dovute alla distruzione dell'habitat in seguito all'intensificazione agricola, ad opere di imboschimento artificiale e all'urbanizzazione.<br />Le specie di maggiore rilevanza per gli ambienti steppici italiani sono indubbiamente il Grillaio, specie globalmente minacciata di cui l'Italia ospita probabilmente la seconda popolazione mondiale (per dimensione) e la Gallina prataiola, specie in grave regressione, di cui la Sardegna rappresenta uno degli ultimi baluardi europei.<br />Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche. 1. Presenza di habitat idoneo (tutte le specie):<br />1.1. associazioni vegetali di tipo steppico semiarido sfruttate a pascolo, per lo piu' ovino e stagionale (ad esempio Asphodeletum);<br />1.2. pascoli coltivati (esempio Hordeum sp);<br />1.3. boschi degradati con prevalenza di vegetazione erbacea (simili alle Dehesas spagnole);<br />1.4. monocolture cerealicole, inframmezzate da altre tipologie di vegetazione erbacea seminaturale;<br />1.5. terreni a riposo, prati pascoli non arati da almeno due anni.<br />2. Presenza di parcelle di terreno nudo durante la stagione riproduttiva: campi di colture invernali, set aside, distese di fango secco (Pernice di mare).<br />3. Disponibilita' di centri storici, edifici rurali tradizionali, ponti in pietra o ambienti rupestri adatti alla nidificazione<br />(Grillaio, Ghiandaia marina).<br />4. Permanenza di muretti a secco, utilizzabili per la nidificazione o che forniscono rifugio alle specie preda (Biancone, Monachella).<br />5. Assenza di disturbo alle covate (Albanella minore, Gallina prataiola, Occhione).<br />6. Limitata mortalita' per cause antropiche: bracconaggio, collisione con elettrodotti, mortalita' su strade (tutte le specie). 7. Colonie di uccelli marini<br />Specie ornitiche caratteristiche.<br />Berta maggiore (Calonectris diomedea), Berta minore (Puffinus yelkouan), Uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus), Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), Falco della Regina (Falco eleonorae), Gabbiano corso (Larus audouini).<br />Descrizione generale della tipologia.<br />Tipologia che raggruppa i siti costieri ospitanti colonie di uccelli marini. Allo stato attuale, buona parte delle colonie di uccelli marini e di Falco della Regina incluse nei siti e' localizzata su piccole isole, spesso in siti impervi, di difficile accesso o comunque scarsamente adatti alla frequentazione turistica. L'eccezione piu' evidente a tale situazione generale e' rappresentata da alcune colonie di Gabbiano corso situate su isole pianeggianti o molto vicine alla costa, con frequentazione antropica elevata che puo' interessare in toto o in parte il periodo riproduttivo.<br />Verosimilmente, l'attuale selezione degli habitat di nidificazione e' almeno in parte condizionata dalla necessita' di evitare il crescente disturbo antropico e l'aumentata presenza di mammiferi predatori, in molti casi introdotti ad opera dell'uomo (ratti in primis, ma anche gatti e cani inselvatichiti).<br />Tutte le specie considerate sono, ad eccezione del Gabbiano corso, caratterizzate da una spiccata fedelta' al sito di nidificazione; per quest'ultimo e' invece piu' opportuno parlare di fedelta' ad un'area di nidificazione, che puo' comprendere diversi siti utilizzati in maniera alternativa negli anni.<br />La fedelta' al sito di nidificazione puo' determinare da un lato la persistenza di adulti che tentano di insediarsi in siti divenuti inadatti (ad esempio le colonie di Berte che continuano ad insediarsi nel medesimo sito nonostante la sistematica predazione di uova e pulli da parte di ratti), dall'altro la difficolta' a colonizzare in tempi brevi siti usualmente non utilizzati, resi nuovamente adatti da interventi di rimozione o contenimento dei predatori.<br />Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.<br />1. Disponibilita' di habitat adatto. Berte e Uccello delle tempeste necessitano di isole o tratti di costa ripidi e caratterizzati dalla presenza di grotte, piccole cavita' e/o accumuli di grossi massi (esempio frane consolidate) sotto i quali scavare il nido. Il Marangone dal ciuffo e il Falco della Regina nidificano tipicamente in cavita' di falesie isolate. Il Gabbiano corso si insedia su piccole isole, anche rocciose, con ridotta presenza di Gabbiano reale. La presenza di pareti rocciose con tafoni e cenge risulta indispensabile alla nidificazione del Falco della Regina e del Marangone dal ciuffo; tali ambienti vengono invece selezionati dalle altre specie solo quando l'eccessivo disturbo o la predazione impediscono la colonizzazione degli altri habitat (colonie sulla terraferma o su isole con predatori o disturbate).<br />2. Disponibilita' di risorse alimentari accessibili in prossimita' della colonia. Anche se la situazione italiana risulta poco conosciuta sotto questo aspetto, e' noto che la distribuzione delle risorse alimentari condiziona in maniera forte le popolazioni di uccelli marini e la localizzazione delle loro colonie. L'unica specie, tra quelle considerate, per la quale sono disponibili dati al riguardo e' il Gabbiano corso. Per questa specie e' nota l'importanza di aree con acque profonde prossime ai siti di nidificazione, nelle quali la specie si alimenta di Clupeidi spinti in superficie da tonni e cetacei.<br />3. Assenza di predatori. La presenza di mammiferi predatori di norma impedisce l'insediamento delle colonie o ne riduce enormemente il successo riproduttivo. La predazione a carico di uova o pulli da parte del Ratto e' in grado di azzerare la produttivita' delle colonie di Berte e Uccello delle tempeste. Il protrarsi di condizioni sfavorevoli all'involo di pulli determina di solito l'abbandono del sito di nidificazione nel breve o medio periodo. La predazione da parte di cani e gatti sembra avere un effetto piu' ridotto su queste specie, interessando in particolare i nidi meno profondi (la specie piu' soggetta a rischio per la propensione a nidificare anche in cavita' esposte e' la Berta maggiore). La nidificazione di Marangone dal ciuffo e Falco della Regina non sembra invece essere influenzata in maniera significativa da nessuno dei predatori sopra ricordati. I ratti non rappresentano un fattore di disturbo per il Gabbiano corso, mentre la presenza di cani o gatti domestici o inselvatichiti puo' costituire un serio pericolo, sia per la predazione diretta di uova e pulli che per il disturbo arrecato alle colonie.<br />4. Assenza di disturbo ai siti di nidificazione. Tra le specie considerate, le Berte e l'Uccello delle tempeste sembrano in grado di tollerare una certa presenza antropica e quella di mammiferi non predatori durante il periodo di nidificazione, purche' la stessa non interessi l'interno delle cavita' di riproduzione. Considerazioni analoghe valgono per il Marangone dal ciuffo e il Falco della Regina, nella misura in cui i siti di nidificazione risultano di solito inaccessibili ai vertebrati di medio-grandi dimensioni. Sono invece documentati casi di abbandono o mancato insediamento di colonie di Gabbiano corso in seguito al disturbo arrecato dall'uomo o da grossi mammiferi (esempio mufloni, cinghiali, bestiame domestico allo stato brado). Un'elevata densita' di Gabbiano reale puo' avere un impatto negativo sul Gabbiano corso, per l'occupazione dei siti piu' adatti alla nidificazione e per l'innescarsi di interazioni di tipo competitivo (cleptoparassitismo) o, in misura minore, predatorio nei confronti di uova o pulli.<br />8. Zone umide<br />Specie ornitiche caratteristiche.<br />Strolaghe (Gavia spp.), Svassi (Podiceps spp.), Marangone minore (Phalacrocorax pygmaeus), Fenicottero (Phoenicopterus ruber), Ardeidi (Ardeidae), Spatola (Platalea leucorodia), Mignattaio (Plegadis falcinellus), Anatidi (Anatidae), Falco di palude (Circus aeruginosus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Rallidi (Rallidae), Pernice di mare (Glareola pratincola), Limicoli (Charadriiformes), Laridi (Laridae), Sternidi (Sternidae), Forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon).<br />Descrizione generale della tipologia.<br />Tipologia che raggruppa tutte le zone umide, sia salmastre che di acqua dolce. Si tratta di un'ampia categoria che include ambienti anche diversificati quali ad esempio saline, lagune, valli da pesca, laghi, invasi artificiali. Fa parte di questa tipologia il sistema di zone umide costiere dell'alto Adriatico, che si estende quasi ininterrottamente tra Trieste e Cervia, comprendendo una vasta gamma di tipologie ambientali d'acqua dolce, salmastra e salata (rami fluviali, lagune, valli da pesca, saline e bacini d'acqua dolce), spesso strettamente interconnesse, che rappresentano uno dei sistemi ambientali di maggior importanza per l'avifauna a livello europeo. L'area e' altresi' caratterizzata da estesi prosciugamenti, effettuati a partire dalla fine del 1800, che hanno interrotto la continuita' del complesso delle zone umide costiere. Attualmente tutte le zone umide sono delimitate da argini, essendo scomparse quelle vaste superfici di stagni e bassure temporaneamente sommerse dall'autunno alla primavera che costituivano il naturale contorno di molte valli fino agli anni '30-'50 del 1900. Le bonifiche a scopi agricoli hanno determinato anche la fine della vallicoltura basata sull'itticoltura estensiva e attualmente la maggior parte delle valli residue vengono gestite per l'attivita' venatoria e/o per varie forme di itticoltura intensiva e semi intensiva. La realizzazione di vasti complessi industriali a partire dal 1950 ca., all'interno e ai margini di biotopi di rilevante interesse naturalistico (Laguna di Venezia, Pialasse Ravennati), l'intensa e diffusa urbanizzazione ed antropizzazione delle coste e delle zone retrostanti, a partire dal 1960 ca., per scopi turistici, la marcata subsidenza ed il processo di erosione dei litorali rendono particolarmente problematica la tutela degli ambienti favorevoli all'avifauna.<br />A parte il sistema dell'Adriatico settentrionale, anche le altre zone umide costiere comprendono lanche, lagune, saline e bacini d'acqua dolce o salmastra, spesso strettamente connessi gli uni con gli altri. Tali siti sono impattati da problematiche analoghe a quelle sopra descritte. Particolarmente gravi sono i problemi legati alla diffusa e crescente urbanizzazione ed antropizzazione delle coste e delle zone retrostanti, legate al turismo balneare. Le zone umide costiere mediterranee sono spesso minacciate da diffusi fenomeni di illegalita', tra cui bracconaggio e abusivismo edilizio. Problema chiave per molte aree e' inoltre quello della gestione idrica. Le regioni mediterranee sono infatti caratterizzate da climi aridi e le zone umide sono dunque soggette ad estesi prosciugamenti nella stagione estiva. Questi fenomeni naturali vengono spesso accentuati dall'eccessivo prelievo di acqua, direttamente dalle zone umide o dai fiumi e canali immissari. Va ricordato che molte regioni dell'Italia mediterranea gestiscono attualmente le proprie risorse idriche in una situazione di deficit permanente, che potrebbe aggravarsi nel futuro con l'aumento dell'incidenza dei mutamenti climatici.<br />La tipologia comprende inoltre le zone umide interne d'acqua dolce (laghi, stagni, paludi e invasi artificiali), che sono state le prime ad essere "bonificate" per colmata o per drenaggio. Negli ultimi due secoli i prosciugamenti e gli interventi di trasformazione fondiaria hanno tuttavia interessato tutte le zone umide ad eccezione dei laghi piu' profondi. Parallelamente al processo di trasformazione del territorio e alla progressiva scomparsa XX secolo, altre tipologie di zone umide di origine antropica, connesse ad attivita' idrauliche (casse di espansione), produttive (risaie, invasi per l'irrigazione, bacini di decantazione e depurazione delle acque e dei fanghi degli zuccherifici e degli allevamenti zootecnici, bacini per l'itticoltura, cave attive e abbandonate temporaneamente o permanentemente inondate) e ricreative (bacini per l'attivita' venatoria e la pesca sportiva) che spesso sono in grado di ospitare alcune delle specie vegetali e animali tipiche delle zone umide scomparse. Le potenzialita' di tali aree, che soprattutto in zone densamente antropizzate e soggette a trasformazioni ambientali impattanti contribuiscono in maniera determinante alla conservazione della biodiversita' (ad esempio svolgendo la funzione di siti di sosta e riproduzione per l'avifauna) dipendono da caratteristiche ambientali tra cui le dimensioni della zona umida, il tipo di attivita' antropica presente, la pendenza e superficie delle rive e dei fondali, le caratteristiche fisico-chimiche delle acque, la gestione della vegetazione e dei livelli dell'acqua e la ricchezza, la struttura e la copertura della vegetazione. Questi fattori sono fortemente correlati alle funzioni per le quali le zone umide sono state conservate, create o trasformate, e sono controllati dal tipo di gestione cui ogni zona umida e' soggetta.<br />Va prestata attenzione all'adeguamento dei piani di gestione forestale e agricola, alla pianificazione delle attivita' estrattive, ai piani di prelievo idrico all'interno del sito e nella parte di bacino idrologico che alimenta la zona umida, alla pianificazione delle attivita' venatorie e di pesca sportiva, alla pianificazione delle attivita' ricreative e di fruizione turistica. Grande attenzione va prestata anche agli interventi di alterazione della morfologia costiera (ripascimento dei litorali, taglio di scanni e cordoni dunosi, difesa costiera) ed a quelli per il miglioramento della navigazione, e ai piani di bonifica e risanamento ambientale (siti inquinati, rimozione sedimenti, eccetera). Vanno infine adeguatamente pianificati i piani di controllo delle zanzare effettuati sia con prodotti chimici di sintesi, sia con metodi di lotta biologica (esempio Bacillus thuringensis).<br />Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.<br />1. Disponibilita' di siti idonei per la nidificazione in aree con buona disponibilita' di risorse trofiche. Fattore importante per tutte le specie considerate e in particolare per le specie coloniali (Marangone minore, Fenicottero, Spatola, Mignattaio, parte degli Ardeidi, Sternidi, Limicoli, Pernice di mare):<br />1.1. Spatola, Mignattaio, Marangone minore, Airone cenerino, Nitticora, Airone bianco maggiore, Garzetta, Airone guardabuoi, Sgarza ciuffetto nidificano sia su alberi e arbusti sia in canneti in aree tranquille o comunque difficilmente raggiungibili da predatori e dall'uomo;<br />1.2. Airone rosso, Tarabuso e Tarabusino nidificano esclusivamente in canneti;<br />1.3. gli Svassi necessitano di zone umide con vegetazione acquatica galleggiante, semisommersa ed emergente su cui e con la quale costruire nidi galleggianti;<br />1.4. gli Anatidi necessitano di isole e sponde dolcemente digradanti con vegetazione erbacea e di vaste zone con vegetazione palustre sommersa, galleggiante ed emergente;<br />1.5. i Rallidi necessitano di zone con canneti densi e lussureggianti e con piante acquatiche semisommerse e galleggianti;<br />1.6. Limicoli, Laridi, Sternidi e Fenicottero necessitano di isole e zone affioranti sabbiose/fangose con vegetazione scarsa o nulla, difficilmente raggiungibili da predatori terrestri;<br />1.7. Mignattino e Mignattino piombato necessitano di zone umide con ricca vegetazione acquatica galleggiante, semisommersa ed emergente su cui e con la quale costruire nidi galleggianti;<br />1.8. la Pernice di mare nidifica su superfici sabbiose/fangose con vegetazione scarsa o nulla, costituite in genere da zone umide in corso di prosciugamento e da campi con coltivazioni tardive (soia, pomodori) o che hanno subito lavorazioni primaverili;<br />1.9. il Falco di palude nidifica prevalentemente in canneti e talvolta tra la vegetazione erbacea folta di prati e di fossati tra i coltivi;<br />1.10. il Nibbio bruno necessita di boschi, anche di piccola estensione, nei dintorni di laghi, paludi e fiumi;<br />1.11. il Forapaglie castagnolo necessita di canneti estesi e diversificati alternati a chiari d'acqua libera.<br />2. Disponibilita' di isole e di zone affioranti sabbiose/fangose/ghiaiose con vegetazione scarsa o assente, difficilmente raggiungibili da predatori terrestri. Fattore chiave per assicurare, oltre che ambienti idonei per la nidificazione di Fenicottero, Limicoli, Laridi e Sternidi, siti per la sosta e il riposo di Ardeidi, Anatidi, Limicoli e Sternidi durante il giorno e la notte nel corso dell'anno. In alcuni siti il numero di isole e zone affioranti adatte alla nidificazione di Limicoli e Sternidi e' fortemente diminuito negli ultimi decenni a causa della subsidenza, dell'erosione e dell'innalzamento del livello del mare.<br />3. Competizione del Gabbiano reale per l'uso di siti idonei per la nidificazione. Il precoce insediamento della crescente popolazione nidificante di Gabbiano reale limita fortemente il numero di siti idonei per l nidificazione di Limicoli e Sternidi che si insediano 1-2 mesi dopo.<br />4. Alterazione/distruzione delle aree con vegetazione elofitica e galleggiante da parte della Nutria. Fattore rilevante per le specie che utilizzano i canneti per la nidificazione, l'alimentazione e la sosta e che costruiscono nidi galleggianti: Svassi, Ardeidi, Anatidi (Moretta tabaccata), Falco di palude, Mignattino piombato.<br />5. Assenza/scarsita' di grandi pesci fitofagi e dei fondali e comunque di elevate densita' di pesci in ambiti non destinati all'itticoltura. Fattore molto importante che permette una cospicua crescita di idrofite e una buona limpidezza dell'acqua, condizioni essenziali per la nidificazione di Moretta tabaccata e Mignattino piombato e per l'alimentazione di Anatidi e Folaghe.<br />6. Elevata disponibilita' di invertebrati tipica delle zone umide con scarso uso di pesticidi con aree circostanti coltivate in maniera estensiva. Fattore rilevante per Pernice di mare e in generale per tutti i limicoli nidificanti e migratori, per Mignattini e per alcune specie di Laridi (Gabbianello, Gabbiano comune, Gabbiano corallino).<br />7. Predazione da parte di ratti, Gabbiani reali, cani e gatti vaganti, Corvidi. Fenicottero, Limicoli, Sternidi, Laridi.<br />8. Predazione di pulcini e adulti da parte di Silurus glanis (pesce alloctono invasivo presente in alcuni corpi idrici). Svassi, Anatidi.<br />9. Ambienti fluviali<br />Specie ornitiche caratteristiche.<br />Ardeidi (Ardeidae), Anatidi (Anatidae), Falco di palude (Circus aeruginosus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Limicoli (Charadriiformes), Occhione (Burhinus oedicnemus), Sternidi (Sternidae), Martin pescatore (Alcedo atthis), Gruccione (Merops apiaster), Topino (Riparia riparia).<br />Descrizione generale della tipologia.<br />Tipologia che raggruppa i siti fluviali di maggior rilevanza per l'avifauna. La maggior parte di tali aree e' situata in territori pianeggianti caratterizzati da elevata densita' di popolazione e grado di urbanizzazione tra i piu' elevati in Europa e nel mondo, nei quali la libera evoluzione dei corsi d'acqua e' stata massivamente contrastata ed impedita. Cio' ha comportato la progressiva scomparsa di lanche e zone umide lentiche entro le golene, la drastica riduzione delle fasce di vegetazione arborea e arbustiva ripariale e il disinnesco dei processi di continua creazione di alcuni ambienti effimeri (ad esempio, scarpate sub verticali in banchi prevalentemente di sabbia), necessari alla riproduzione di specie come il Topino. Peraltro, i crescenti problemi idraulici, conseguenti ad un incremento dei fenomeni (a seconda dei tratti) di pensilizzazione ed erosione dell'alveo, sono dovuti principalmente al mantenimento del corso d'acqua per secoli nello stesso tracciato, alla realizzazione di infrastrutture (ponti, dighe, sbarramenti eccetera), ad interventi di escavazione in alveo, alla diminuzione dei tempi di corrivazione delle acque meteoriche e alla subsidenza. Questi fattori hanno causato danni alle strutture antropiche stesse e generato ulteriori interventi antropici, spesso impattanti, sugli ultimi lembi di ambienti naturali esistenti entro le golene. In un territorio fortemente antropizzato, caratterizzato da barriere ecologiche insormontabili quali autostrade e vasti centri urbani, i corsi d'acqua costituiscono per molte specie di piante e animali i maggiori corridoi ecologici. Peraltro e' proprio in tali ambienti che risultano piu' accentuate le problematiche di inquinamento delle acque, di introduzione e diffusione di specie vegetali e animali aliene, con effetti negativi sulle biocenosi autoctone, nonche' di gestione dei terreni golenali palesemente ostile alla fauna selvatica. Tali problematiche sono ampiamente presenti anche nei siti dell'Italia peninsulare, dove il clima prevalentemente mediterraneo rende ancora piu' grave il problema delle captazioni idriche, che possono persino condurre ad un completo prosciugamento dei fiumi nei periodi meno piovosi.<br />Gli obiettivi di conservazione di questi siti vanno integrati all'interno degli strumenti di pianificazione ed in particolar modo nella pianificazione della gestione forestale e agricola, delle attivita' estrattive, del prelievo idrico all'interno del sito e nella parte di bacino idrologico che alimenta il corpo idrico, delle attivita' venatorie e di pesca sportiva, delle attivita' ricreative e di fruizione turistica.<br />Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.<br />1. Disponibilita' di siti idonei per la nidificazione in aree con buona disponibilita' di risorse trofiche. Fattore importante per tutte le specie considerate e, in particolare, per le specie coloniali di Ardeidi, Sternidi e Limicoli e per Gruccione e Topino.<br />1.1. Airone cenerino, Nitticora, Airone bianco maggiore, Garzetta, Airone guardabuoi e Sgarza ciuffetto nidificano sia su alberi e arbusti sia in canneti in aree tranquille o, comunque, difficilmente raggiungibili dai predatori e dall'uomo. In Pianura Padana spesso utilizzano anche pioppeti coltivati maturi;<br />1.2. Airone rosso, Tarabuso e Tarabusino nidificano esclusivamente in canneti;<br />1.3. gli Anatidi necessitano di isole e sponde dolcemente digradanti con vegetazione erbacea e di vaste zone con vegetazione palustre sommersa, galleggiante ed emergente;<br />1.4. Limicoli e Sternidi necessitano di isole e zone affioranti sabbiose/fangose/ghiaiose con vegetazione scarsa o nulla, difficilmente raggiungibili da predatori terrestri;<br />1.5. l'Occhione necessita di vaste praterie con vegetazione erbacea bassa e rada all'interno e ai margini dei greti fluviali;<br />1.6. il Falco di palude nidifica prevalentemente in canneti e, talvolta, tra la vegetazione erbacea folta di prati e di fossati tra i coltivi;<br />1.7. il Nibbio bruno necessita di boschi, anche di piccola estensione, nei dintorni di laghi, paludi e fiumi;<br />1.8. Gruccione, Martin pescatore e Topino scavano nidi a galleria nelle scarpate create dall'erosione lungo le sponde di corsi d'acqua e laghi, nei margini delle cave di sabbia/ghiaia/argilla e nei cumuli di sabbia estratta dalle cave; nel caso di Gruccione e Topino le colonie sono ubicate entro un raggio di 10-15 km dalle aree adatte per l'alimentazione;<br />1.9. il Succiacapre necessita di macchie arbustive e boschi ai margini di ampie zone di greto, di prati e di coltivazioni estensive utilizzabili per l'alimentazione.<br />2. Disponibilita' di isole e di zone affioranti sabbiose/fangose/ghiaiose con vegetazione scarsa o assente, difficilmente raggiungibili da predatori terrestri. Fattore chiave per assicurare, oltre che ambienti idonei per la nidificazione di Limicoli e Sternidi, siti per la sosta e il riposo di Ardeidi, Anatidi, Limicoli e Sternidi durante il giorno e la notte nel corso dell'anno.<br />3. Assenza di variazioni eccessive dei livelli idrici nel periodo marzo-luglio dovute a eventi naturali e a regimazioni idrauliche. Rilevanti e/o frequenti innalzamenti del livello dell'acqua causano la distruzione dei nidi e delle uova delle specie, in particolare Limicoli e Sternidi, che nidificano sul suolo a breve distanza dall'acqua; rilevanti abbassamenti o prosciugamenti determinano il raggiungimento e la predazione dei nidi da parte di predatori terrestri e/o un'elevata mortalita' dei pulcini di Anatidi e Limicoli.<br />4. Sensibilita' dei proprietari e dei gestori di cave. Fattore fondamentale per garantire il successo riproduttivo delle popolazioni di Gruccione e di Topino che nidificano nelle cave attive.<br />5. Elevata disponibilita' di invertebrati tipica delle zone con scarso uso di pesticidi e di quelle coltivate in maniera estensiva. Fattore chiave per il Succiacapre che caccia grandi insetti volatori notturni; fattore rilevante per Occhione, Gruccione e Topino e in parte anche per i Limicoli.<br />6. Predazione da parte di ratti, cani e gatti vaganti, corvidi. Limicoli, Occhione, in particolare Sternidi (specialmente Fraticello).<br />7. Predazione di pulcini e adulti da parte di Silurus glanis (specie alloctona invasiva in alcuni corpi idrici). Fattore marginale, localmente importante per Anatidi.<br />8. Competizione alimentare da parte di alcune specie di Ciprinidi (alcune alloctone) di grandi dimensioni. Fattore localmente importante per Anatidi.<br />10. Ambienti agricoli<br />Specie ornitiche caratteristiche.<br />Ardeidi (Ardeidae), Albanelle (Circus spp.), Falco cuculo (Falco vespertinus), Pernice di mare (Glareola pratincola), Quaglia (Coturnix coturnix), Allodola (Alauda arvensis), Averle (Lanius spp.), Ortolano (Emberiza hortulana).<br />Descrizione generale della tipologia.<br />Tipologia che raggruppa le zone agricole della Pianura Padana e di altre aree intensamente coltivate, caratterizzate prevalentemente da seminativi e in minor parte da prati, con una discreta presenza di elementi naturali quali siepi, filari alberati e piccoli bacini. In<br />tali ambienti, che offrono condizioni complessivamente favorevoli anche grazie ad una scarsa urbanizzazione e ad un minore impatto infrastrutturale (strade, ferrovie, linee elettriche eccetera), sono state meglio conservate ovvero ripristinate le caratteristiche ambientali e paesaggistiche tipiche del territorio rurale di pianura fino agli anni '50-'60 del 1900. E' da questo periodo infatti che sono avvenuti:<br />la scomparsa progressiva della sistemazione a piantata e delle siepi (per la cui gestione era necessaria molta mano d'opera) principalmente in seguito alla modernizzazione delle tecniche colturali e a causa del fenomeno di inurbamento della popolazione agricola conseguente all'industrializzazione;<br />l'abbattimento di quasi tutte le piante di alto fusto isolate e in filare come querce, noci, olmi, frassini, pioppi le quali, oltre ad essere di ostacolo alle lavorazioni meccaniche, divennero non piu' necessarie come fonte di cibo per il bestiame, legname da opera e da ardere;<br />la chiusura graduale delle stalle poderali, non in grado di competere con gli allevamenti del centro Europa ma che garantivano una regolare rotazione delle coltivazioni con la presenza di almeno &Atilde;&bull; della superficie aziendale a prato o a medica;<br />la riduzione progressiva della superficie a risaie, poiche' altre colture come la barbabietola da zucchero e il mais divennero piu' redditizie; conseguentemente vennero prosciugate molte zone umide che fungevano da casse di accumulo delle acque per le risaie;<br />la scomparsa repentina della coltura della canapa, in seguito all'introduzione di nuove fibre tessili e conseguentemente il tombamento della maggior parte dei maceri che erano stati creati per la lavorazione della canapa;<br />la scomparsa dell'allevamento dei bachi da seta e conseguentemente l'abbattimento della maggior parte dei gelsi secolari.<br />A differenza di quanto avvenuto per le zone umide, per le quali al processo di riconoscimento come ambienti che ospitano organismi viventi molto peculiari e che svolgono importanti funzioni ecologiche ed economiche sono seguiti, a partire dal 1970 ca., atti di tutela nazionali internazionali, tuttora scarsi sono i riferimenti legislativi per un'effettiva salvaguardia degli agroecosistemi e dei loro elementi maggiormente qualificanti come siepi, boschetti e alberature, piccoli stagni. Gli obiettivi di conservazione vanno integrati in maniera adeguata in tutti gli strumenti di pianificazione ed in particolar modo nei piani di gestione forestale e agricola, nella pianificazione delle attivita' estrattive, nella pianificazione delle attivita' venatorie e nella pianificazione delle attivita' ricreative e di fruizione turistica. Va fatta attenzione anche ai piani di controllo delle zanzare effettuati sia con prodotti chimici di sintesi sia con metodi di lotta biologica (esempio Bacillus thuringensis).<br />Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.<br />1. Disponibilita' di siti idonei per la nidificazione in aree con buona disponibilita' di risorse trofiche. Fattore importante per tutte le specie considerate e in particolare per Albanelle, Falco cuculo, Pernice di mare.<br />1.1. Le Albanelle (Falco di palude compreso) nidificano sia in canneti sia tra la vegetazione erbacea folta di prati, fossati e coltivi;<br />1.2. Il Falco cuculo nidifica in vecchi nidi di Gazza e Cornacchia grigia su siepi, filari alberati ed alberi isolati;<br />1.3. La Pernice di mare nidifica su superfici sabbiose/fangose con vegetazione scarsa o nulla, costituite in genere da zone umide in corso di prosciugamento e da campi con coltivazioni tardive (soia, pomodori) o che hanno subito lavorazioni primaverili;<br />1.4. Quaglia, Allodola e Ortolano nidificano a terra tra la vegetazione erbacea di prati, coltivi, cavedagne, incolti e fossati;<br />1.5. Le Averle nidificano in alberi e arbusti isolati e in siepi ai margini di prati, coltivi e strade.<br />2. Elevata disponibilita' di invertebrati tipica delle zone con scarso uso di pesticidi e coltivate in maniera estensiva. Fattore molto importante per tutte le specie considerate e in particolare per Falco cuculo, Albanelle, Pernice di mare e Averle.<br />11. Risaie<br />Specie ornitiche caratteristiche.<br />Cicogna bianca (Ciconia ciconia), Mignattaio (Plegadis falcinellus), Spatola (Platalea leucorodia), Tarabuso (Botaurus stellaris), Tarabusino (Ixobrychus minutus), Airone rosso (Ardea purpurea), Airone bianco maggiore (Casmerodius albus), Garzetta (Egretta garzetta), Nitticora (Nycticorax nycticorax), Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), Falco di palude (Circus aeruginosus), Marzaiola (Anas querquedula), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), Mignattino (Chlidonias niger), Anatre svernanti (Anatidae), Limicoli migratori (Charadriiformes).<br />Descrizione generale della tipologia.<br />Le risaie sono un ambiente artificiale che ospita una ricca avifauna acquatica. Questa coltura, per alcune specie, costituisce un habitat alternativo alle zone umide naturali da tempo presenti solo in modo residuale. Le coltivazioni risicole sono concentrate in Italia in pochi comprensori di cui quello di gran lunga piu' importante e' quello della Pianura Padana centro-occidentale. Il sistema delle risaie italiano risulta di straordinaria importanza per gli Ardeidi coloniali, specie per le quali i comprensori risicoli padani ospitano una rilevante porzione della popolazione europea. Le risaie fungono anche da preziose zone di sosta per i limicoli migratori e rivestono un ruolo importante per molte altre specie, sia durante la riproduzione che durante lo svernamento. Il valore della risaia come habitat per l'avifauna dipende strettamente dalle tecniche colturali utilizzate. I principali fattori che influenzano la qualita' ambientale di questa coltivazione sono la gestione dei cicli di allagamento, l'impiego di biocidi e la gestione delle stoppie e delle bordure. Oltre alle risaie in senso stretto, un ruolo di grande rilievo e' coperto dalla rete di canali che le alimenta, che rappresentano anch'essi ambienti di alimentazione e riproduzione per un gran numero di specie e la loro gestione ne determina il grado di idoneita' per l'avifauna.<br />La gestione di questi siti richiede una particolare attenzione ai piani di conversione agricola ed ai progetti infrastrutturali. Vanno attentamente valutati anche i piani di controllo delle zanzare effettuati sia con prodotti chimici di sintesi sia con metodi di lotta biologica (esempio Bacillus thurigensis).<br />Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.<br />1. Disponibilita' di habitat (tutte le specie):<br />1.1. coltivazione di riso sottoposta ad allagamento nella stagione primaverile;<br />1.2. canali con ricca vegetazione acquatica, non rimossa durante la stagione riproduttiva;<br />1.3. stoppie non arate, asciutte o allagate, lasciate durante la stagione invernale;<br />1.4. argini delle risaie mantenuti a vegetazione naturale.<br />2. Disponibilita' di cibo (anfibi, invertebrati, pesci, rettili, micromammiferi, materia vegetale) strettamente legata alle condizioni di allagamento, all'utilizzo di biocidi ed alla gestione delle stoppie.<br />3. Disponibilita' di siti di nidificazione:<br />3.1. boschi naturali, in particolare negli stadi di crescita intermedi (Ardeidi coloniali);<br />3.2. canneti naturali (Tarabuso, Tarabusino, Airone rosso, Falco di palude);<br />3.3. risaie allagate, non sottoposte ad eccessivi sbalzi di livello (Cavaliere d'Italia, Pavoncella, Mignattini);<br />3.4. canali, sponde ed argini lasciati a vegetazione naturale (Tarabusino, Anatre, Rallidi).<br />12. Corridoi di migrazione<br />Specie ornitiche caratteristiche.<br />Cicogna bianca (Ciconia ciconia), Cicogna nera (Ciconia nigra), Gru (Grus grus), Falco pescatore (Pandion haliaetus), Biancone (Circaetus gallicus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Aquila minore (Hieraaetus pennatus), Falco di palude (Circus aeruginosus), Albanella minore (Circus pygargus), Albanella pallida (Circus macrourus), Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Gheppio (Falco tinnunculus), Grillaio (Falco naumanni), Falco cuculo (Falco vespertinus), Capovaccaio (Neophron percnopterus).<br />Descrizione generale della tipologia.<br />Tipologia coincidente con le aree, comunemente definite "bottle-neck", in cui si concentra il transito migratorio di rapaci diurni e altri uccelli veleggiatori. La corretta gestione di questi siti richiede particolare attenzione ai progetti di costruzione di strade, vie di accesso ed altre infrastrutture viarie, in particolare lungo crinali, valichi e linee di costa, cosi' come ai progetti di costruzione di elettrodotti e di edifici, tralicci, antenne, ponti ed altre strutture di altezza superiore ai 30 metri. Notevole attenzione va prestata anche ai progetti per la realizzazione di linee elettriche a media e ad alta tensione ed a quelli di aeroporti ed eliporti (anche di piccole dimensioni) nonche' alla pianificazione delle attivita' di volo a bassa e media quota.<br />13. Valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.<br />Specie ornitiche caratteristiche.<br />Tortora (Streptopelia turtur), Gruccione (Merops apiaster), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Topino (Riparia riparia), Calandro (Anthus campestris), Codirosso (Poenicurus phoenicurus), Saltimpalo (Saxicola torquata), Monachella (Oenanthe hispanica), Codirossone (Monticola saxatilis), Pigliamosche (Muscicapa striata), Balia dal collare (Ficedula albicollis), Averla piccola (Lanius collurio), Averla capirossa (Lanius senator), Ortolano (Emberiza hortulana).<br />Altre specie: Passera scopaiola (Prunella modularis), Pettirosso (Erithacus rubecula), Usignolo (Luscinia megarhynchos), Stiaccino (Saxicola rubetra), Merlo (Turdus merula), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Cesena (Turdus pilaris), Tordo sassello (Turdus iliacus), Tordela (Turdus viscivorus), Forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus), Canapino maggiore (Hippolais polyglotta), Sterpazzolina (Sylvia cantillans), Sterpazzola (Sylvia communis), Beccafico (Sylvia borin), Capinera (Syilvia atricapilla), Lui' verde (Phylloscopus sibilatrix), Regolo (Regulus regulus), Fiorrancino (Regulus ignicapillus), Balia dal collare (Ficedula albicollis), Balia nera (Ficedula hypoleuca), Fringuello (Fringilla coelebs), Lucherino (Carduelis spinus).<br />Descrizione generale della tipologia.<br />Tipologia che comprende i siti interessati da flussi migratori di uccelli, in particolare ma non esclusivamente passeriformi. La corretta gestione di questi siti richiede particolare attenzione alla progettazione e alla realizzazione infrastrutturale, specie ma non esclusivamente per quanto concerne le infrastrutture a sviluppo verticale, nonche' alla presenza e gestione di fonti di illuminazione artificiale. Speciale attenzione va inoltre prestata alla pianificazione dell'attivita' venatoria.<br />]]></content:encoded></item><item><title>&#x201c;Rete natura 2000&#x201d; pubblicato il decreto del ministero&#xa;</title><dc:creator>FefeAmbiente.com</dc:creator><dc:subject>Normativa</dc:subject><dc:date>2007-11-08T09:29:14+01:00</dc:date><link>http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/nov-2007#unique-entry-id-6</link><guid isPermaLink="true">http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/nov-2007#unique-entry-id-6</guid><content:encoded><![CDATA[fonte.www.greenreport.it<br />E&rsquo; stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale l&rsquo;atteso decreto del ministero delle politiche agricole &ldquo;modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante "Disciplina del regime di condizionalit&agrave; della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005". (Decreto n. 13286), si tratta dell&rsquo;adeguamento alle direttive Ue delle misure di tutela nella Zone di protezione speciale (Zps) che aveva creato non poche frizioni tra governo, ambientalisti, cacciatori e regioni e la cui mancata adozione aveva provocato condanni e procedure di infrazione per l&rsquo;Italia da parte dell&rsquo;Ue e della Corte di giustizia europea. <br />Le regioni dovranno adeguare, anche dal punto di vista dell&rsquo;agricoltura e dell&rsquo;allevamento di animali, la gestione delle Zps e dell&rsquo;intera &ldquo;Rete natura 200&rdquo; (che comprende anche Siti di importanza comunitaria, Sic, e Zone speciali di conservazione, Zsc) alle direttive Habitat e Uccelli che e fissare &laquo;criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione&raquo; relativi a tutte le zone di protezione previste e prevedere gli "obblighi e divieti" contenuti nell&acute;art. 6 del decreto n. 184 del ministero dell&acute;ambiente del 17 ottobre 2007, relativo alla "Rete Natura 2000&rdquo;, Zcs e Zps che indicava i criteri di gestione delle aree comprese nelle direttive Uccelli ed Habitat anche in relazione alle attivit&agrave; venatorie (in articolare le preaperture nelle Zps) ed alle deroghe finora consentite in molte regioni per le specie cacciabili al loro interno, che avevano sollevato le proteste Ue, la minaccia di pesanti sanzioni economiche e la messa in pericolo di finanziamenti destinati all&rsquo;agricoltura .<br />Il decreto de ministero dell&rsquo;agricoltura contiene obblighi anche per il rispetto delle direttive Ue sulla protezione delle acque sotterranee dall&acute;inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, recepisce al suo interno le norme di vari decreti in materia ambientale riguardanti la protezione dei suoli e di zone vulnerabili da attivit&agrave; inquinanti e legate all&rsquo;agricoltura e nei quali le regioni &laquo;individuano sulla base delle norme di recepimento della direttiva 91/676/CEE, dove attuate a livello regionale con i Programmi di azione, gli impegni applicabili a livello dell&acute;azienda agricola&raquo;.<br />Il decreto prevede anche misure per la gestione dei terreni agricoli e le varie colture e modalit&agrave; di gestione e raccolta dei prodotti e per la zootecnia, compreso norme che riguardano la salute ed il benessere degli animali da allevamento.<br />In assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, si applicano le disposizioni previste dal decreto in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.]]></content:encoded></item><item><title>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Ottobre 2007&#xa;&#xa;</title><dc:creator>FefeAmbiente.com</dc:creator><dc:subject>Normativa</dc:subject><dc:date>2007-11-02T12:22:32+01:00</dc:date><link>http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/nov-2007#unique-entry-id-5</link><guid isPermaLink="true">http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/nov-2007#unique-entry-id-5</guid><content:encoded><![CDATA[Proroga dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale.<br />(GU n. 253 del 30-10-2007)<br /><br /><br />IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br /><br />Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;<br />Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;<br />Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;<br />Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;<br />Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale";<br />Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;<br />Considerato che occorre favorire il completamento delle attivita' e degli adempimenti previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e nella regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";<br />Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";<br />Considerata, in particolare, la necessita' di portare a termine la procedura volta all'accatastamento dei soprassuoli gia' percorsi dal fuoco, nonche' di consentire la predisposizione dei piani comunali di emergenza;<br />Considerato che si dovra' dare piena attuazione agli interventi di carattere straordinario ed urgente anche con riferimento agli altri territori delle regioni dell'Italia centro meridionale interessati dalla situazione di criticita' in rassegna ricomprese nell'ambito di applicazione della suddetta ordinanza n. 3624 del 2007;<br />Ravvisata, pertanto, la necessita' di portare a compimento il piano degli interventi straordinari predisposti dal Commissario delegato ovvero, per il suo tramite, dai soggetti attuatori, al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticita';<br />Ritenuto, quindi, che ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;<br />Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 2007;<br /><br />Decreta:<br /><br />Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, e' prorogato, fino al 31 marzo 2008, lo stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale.<br /><br />Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.<br />Roma, 23 ottobre 2007<br /><br />Il Presidente: Prodi<br />]]></content:encoded></item><item><title>Legge 27 Settembre 2007&#x2c; n. 167 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale&#x2c; adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell&#x27;Organizzazione delle Nazioni Unite per l&#x27;educazione&#x2c; la scienza e la cultura (UNESCO).&#xa;</title><dc:creator>FefeAmbiente.com</dc:creator><dc:subject>Normativa</dc:subject><dc:date>2007-10-16T23:28:49+02:00</dc:date><link>http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/oct-2007#unique-entry-id-4</link><guid isPermaLink="true">http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/oct-2007#unique-entry-id-4</guid><content:encoded><![CDATA[(GU n. 238 del 12-10-2007)<br /><br />La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;<br /><br />IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />Promulga<br /><br />la seguente legge:<br /><br />Art. 1.<br />Autorizzazione alla ratifica<br />1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).<br /><br />Art. 2.<br />Ordine di esecuzione<br />1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 34 della Convenzione stessa.<br /><br />Art. 3.<br />Copertura finanziaria<br />1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 148.600 per l'anno 2007, in euro 142.455 per l'anno 2008 ed in euro 148.600 annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.<br />2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche al fine dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.<br />3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br /><br />Art. 4.<br />Entrata in vigore<br />1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. <br /><br />La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.<br /><br />Data a Roma, addi' 27 settembre 2007<br /><br />NAPOLITANO<br /><br />Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri<br />D'Alema, Ministro degli affari esteri<br />Rutelli, Ministro per i beni e le attivita' culturali<br /><br />Visto, il Guardasigilli: Mastella<br /><br />Allegato omesso<br />]]></content:encoded></item><item><title>Decreto Legislativo 3 Agosto 2007&#x2c; n. 152&#xa;Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l&#x27;arsenico&#x2c; il cadmio&#x2c; il mercurio&#x2c; il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell&#x27;aria ambiente.</title><dc:creator>FefeAmbiente.com</dc:creator><dc:subject>Normativa</dc:subject><dc:date>2007-09-24T09:55:04+02:00</dc:date><link>http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/sep-2007#unique-entry-id-3</link><guid isPermaLink="true">http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/sep-2007#unique-entry-id-3</guid><content:encoded><![CDATA[(GU n. 213 del 13-9-2007 - Suppl. Ordinario n.194)<br />IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br /><br />Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br />Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;<br />Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />Vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;<br />Vista la decisione 97/101/CE della Commissione, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri, cosi' come modificata dalla decisione 2001/752/CE della Commissione, del 17 ottobre 2001;<br />Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, recante "Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;<br />Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente;<br />Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002, recante "Modalita' per la garanzia della qualita' del sistema delle misure di inquinamento atmosferico ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;<br />Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1&deg; ottobre 2002, n. 261, concernente "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente, e i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351";<br />Considerato che il benzo(a)pirene e' stato scelto come marker per il rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente alla luce dei rapporti quantitativi tra tale sostanza e gli altri idrocarburi policiclici aromatici a maggiore rilevanza cancerogena generalmente rilevati e che, per mantenere la correttezza della scelta, e' necessario verificare la costanza di tali rapporti nel tempo e nello spazio monitorando, presso stazioni di misurazione opportunamente selezionate, anche gli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene;<br />Considerato che i valori obiettivo di cui al presente decreto non sono da considerarsi norme di qualita' ambientale quali quelle definite all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le quali, conformemente all'articolo 8, comma 1, di tale decreto, richiedono condizioni piu' rigorose di quelle ottenibili con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili;<br />Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007; <br />Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha espresso il prescritto parere;<br />Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;<br />Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali e le autonomie locali;<br /><br />E m a n a<br />il seguente decreto legislativo:<br /><br />Art. 1.<br />Campo di applicazione e finalita'<br />1. Il presente decreto si propone l'obiettivo di migliorare, in relazione all'arsenico, al cadmio, al nichel ed agli idrocarburi policiclici aromatici, lo stato di qualita' dell'aria ambiente e di mantenerlo tale laddove buono. Assicura inoltre la raccolta e la diffusione di informazioni esaurienti in merito alle concentrazioni nell'aria ambiente ed alla deposizione dell'arsenico, del cadmio, del nichel, degli idrocarburi policiclici aromatici e del mercurio.<br />2. Ai fini previsti dal comma 1 sono stabiliti:<br />a) i valori obiettivo per la concentrazione nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel e del benzo(a)pirene;<br />b) i metodi e criteri per la valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del mercurio, del nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici;<br />c) i metodi e criteri per la valutazione della deposizione dell'arsenico, del cadmio, del mercurio, del nichel e degli idrocarburi policiclici aromatici.<br /><br />Avvertenza:<br /><br />Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.<br />Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).<br /><br />Note alle premesse:<br />- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti con determinazione di principi e criteri direttivi.<br />- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.<br />- Il testo dell'art. 1 e dell'allegato A della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, e' il seguente:<br />"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.<br />2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.<br />3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.<br />4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.<br />5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.<br />6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.<br />7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.<br />8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.<br />9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.".<br /><br />"Allegato A<br />2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1l febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche.<br />2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.<br />2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.<br />2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica la direttiva 90/426/CEE e la direttiva 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.<br />2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.<br />2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.<br />2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE, la direttiva 2002/54/CE, la direttiva 2002/55/CE e la direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi.<br />2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica la direttiva 73/239/CEE, la direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva 92/49/CEE e la direttiva 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 94/19/CE, la direttiva 98/78/CE, la direttiva 2000/12/CE, la direttiva 2001/34/CE, la direttiva 2002/83/CE e la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari.<br />2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali").<br />2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.".<br />- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, cosi' recita:<br />"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.<br />2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.<br />3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.<br />4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".<br />- La direttiva 15 dicembre 2004, n. 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio "Concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente" e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2005, n. L 23 ed entrata in vigore il 15 febbraio 2005.<br />- La decisione 97/101/CE della Commissione che "instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri" e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 febbraio 1997, n. L35 ed e' entrata in vigore il 6 febbraio 1997.<br />- La decisione 2001/752/CE della commissione che modifica gli allegati della decisione 97/101/CE del Consiglio e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 ottobre 2001, n. L 282.<br />- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1999, n. 241.<br />- Il decreto ministeriale 1" ottobre 2002, n. 261 "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2002, n. 272.<br />- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera h) e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, supplemento ordinario, e' il seguente:<br />"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:<br />a) - g) (omissis);<br />h) norma di qualita' ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;".<br />"Art. 8 (Migliori tecniche disponibili e norme di qualita' ambientale). - 1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorita' competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita' ambientale, l'autorita' competente puo' prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari piu' rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita' ambientale.".<br />- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:<br />"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.<br />2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.<br />3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.<br />4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.".<br /><br />Art. 2.<br />Definizioni<br />1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:<br />a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;<br />b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che puo' avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso; <br />c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposito di questo su una superficie in un dato periodo di tempo; <br />d) valore obiettivo: concentrazione nell'aria ambiente stabilita al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente, il cui raggiungimento, entro un dato termine, deve essere perseguito mediante tutte le misure a tale fine necessarie che non comportano costi sproporzionati;<br />e) deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti che, in una data area e in un dato periodo, e' trasferita dall'atmosfera al suolo, alla vegetazione, all'acqua, agli edifici e a qualsiasi altro tipo di superficie;<br />f) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai sensi e ai fini del presente decreto;<br />g) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione e' pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densita' di popolazione per km2 tale da richiedere, secondo la regione competente per territorio, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto riferite agli agglomerati;<br />h) area di superamento: area, ricadente all'interno di una zona o di un agglomerato, nella quale e' stato rilevato il superamento del valore obiettivo; tale area e' individuata sulla base della rappresentativita' spaziale delle misurazioni fisse o indicative e dei modelli di diffusione degli inquinanti;<br />i) misurazioni fisse: misurazioni dei livelli degli inquinanti effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento continuo o discontinuo, eccettuate le misurazioni indicative;<br />l) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli degli inquinanti effettuate con una regolarita' ridotta, alle condizioni stabilite nell'allegato IV, sezione I, in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento o mediante laboratori mobili o, in relazione al mercurio, metodi di misura manuali come le tecniche di campionamento diffusivo;<br />m) idrocarburi policiclici aromatici: composti organici con due o piu' anelli aromatici fusi, formati interamente da carbonio e idrogeno;<br />n) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio elementare (Hg^0) e mercurio gassoso reattivo.<br /><br />Art. 3.<br />Perseguimento del valore obiettivo<br />1. L'allegato I stabilisce i valori obiettivo relativi all'arsenico, al cadmio, al nichel ed al benzo(a)pirene.<br />2. Le regioni e le province autonome individuano, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 4, le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 sono al disotto del rispettivo valore obiettivo. In tali zone e agglomerati deve essere assicurato il mantenimento di detti livelli.<br />3. Le regioni e le province autonome individuano, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 4, le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 superano il rispettivo valore obiettivo, evidenziando le aree di superamento e le fonti che contribuiscono al superamento.<br />4. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 3 le regioni e le province autonome adottano, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie a perseguire il raggiungimento del valore obiettivo entro il 31 dicembre 2012, con priorita' per le misure che intervengono sulle principali fonti di emissione. Il perseguimento del valore obiettivo non comporta, per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, condizioni piu' rigorose di quelle connesse all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.<br />5. Per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, i commi 2 e 3 si applicano con riferimento all'obiettivo di qualita' definito e individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. In tali aree urbane, le regioni e le province autonome adottano, in caso di superamento dell'obiettivo di qualita', un piano di risanamento, al quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1&deg; ottobre 2002, n. 261, e, in caso di rischio di superamento dell'obiettivo di qualita', un piano di azione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Se tali aree urbane coincidono anche in parte con le zone e gli agglomerati individuati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni e le province autonome possono adottare piani integrati.<br /><br />Note all'art. 3:<br />- Per i riferimenti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si vedano le note alle premesse.<br />- Il decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 (aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1994, n. 290, supplemento ordinario.<br />- Per i riferimenti al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 1" ottobre 2002, n. 261, si vedano le note alle premesse.<br />- Il testo delle articoli 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente:<br />"Art. 7 (Piani d'azione). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o piu' inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorita' competente alla gestione di tali situazioni di rischio.<br />2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinche' sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.<br />3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attivita', ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.".<br />"Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono piu' alti dei valori limite). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:<br />a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;<br />b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.<br />2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).<br />3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.<br />4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.<br />5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.<br />6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le autorita' degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.<br />7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani.".<br />"Art. 9 (Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base dell'art. 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.<br />2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano di mantenimento della qualita' dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualita' dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata.".<br /><br />Art. 4.<br />Valutazione della qualita' dell'aria ambiente<br />1. L'allegato II stabilisce, nella sezione I, le soglie di valutazione superiori e inferiori degli inquinanti e, nella sezione II, i criteri per valutarne il superamento.<br />2. Nel caso in cui i dati previsti dall'allegato II, sezione II, paragrafo 1, relativi ai livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1, non siano disponibili per tutto il territorio, le regioni e province autonome effettuano, entro quattro mesi della data di entrata in vigore del presente decreto, una valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente sulla base delle tecniche previste da tale sezione II, paragrafo 2, e, per quanto pertinente, dall'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1&deg; ottobre 2002, n. 261.<br />3. Successivamente al termine di cui al comma 2 le regioni e province autonome effettuano la valutazione della qualita' dell'aria ambiente nei modi previsti dai commi successivi.<br />4. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1 superano la rispettiva soglia di valutazione superiore, le misurazioni fisse sono obbligatorie e possono essere completate da tecniche di modellizzazione per fornire un adeguato livello di informazione circa la qualita' dell'aria ambiente.<br />5. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1 sono compresi tra la rispettiva soglia di valutazione inferiore e la rispettiva soglia di valutazione superiore o uguali a tali soglie, le misurazioni fisse sono obbligatorie e possono essere combinate con misurazioni indicative e tecniche di modellizzazione.<br />6. Il solo utilizzo di tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva e' ammesso nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1 sono inferiori alla rispettiva soglia di valutazione inferiore.<br />7. Le regioni e le province autonome provvedono, in conformita' alle disposizioni dell'allegato II, sezione II, al riesame della classificazione delle zone di cui ai commi 4, 5 e 6 almeno ogni cinque anni e, comunque, in caso di significative modifiche di attivita' che incidono in modo rilevante sulle concentrazioni degli inquinati di cui all'articolo 1.<br /><br />Nota all'art. 4:<br />- Il testo dell'allegato I del citato decreto ministeriale 1" ottobre 2002, n. 261, e' il seguente:<br /><br />"Allegato I<br />(Direttive tecniche concernenti la valutazione preliminare)<br /><br />Introduzione.<br />Obiettivo della valutazione preliminare della qualita' dell'aria e' individuare in prima approssimazione le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, al fine di stabilire il regime di monitoraggio e la modalita' di gestione della qualita' dell'aria.<br />Se sono disponibili misure rappresentative dei livelli degli inquinamenti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, si passa alla fase di determinazione della distribuzione spaziale delle concentrazioni, piu' avanti descritta, seguita dalla fase di interpretazione dei dati pervenendo cosi' all'individuazione delle zone.<br />Nel caso in cui non siano disponibili misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' necessario effettuarle e integrare misure in siti fissi con altre tecniche come metodi di misura indicativi, tecniche di stima obiettiva [1] e modelli di diffusione e trasformazione degli inquinanti in atmosfera. Le fasi successive della valutazione preliminare riguardano, anche in questo caso, la determinazione della distribuzione spaziale delle concentrazioni, piu' avanti descritta, seguita dalla fase di interpretazione dei dati pervenendo cosi' all'individuazione delle zone.<br />[1] Le tecniche di stima obiettiva (o misure obiettive) sono metodi matematici per calcolare le concentrazioni da valori misurati in altre locazioni e/o tempi, basati su conoscenze scientifiche della distribuzione delle concentrazioni: un esempio e' l'interpolazione lineare basata sull'ipotesi che l'andamento delle concentrazioni e' sufficientemente uniforme. Un altro esempio e' un modello di dispersione adattato per riprodurre concentrazioni misurate nel suo dominio.<br /><br />1. Tecniche di valutazione che integrano le misure in siti fissi.<br /><br />1.1. Metodi di misura indicativi.<br />I metodi di misura indicativi prevedono misure che sono generalmente meno accurate di quelle fatte con il metodo di riferimento. Tecniche di misure indicative basate sull'uso di un laboratorio mobile (o ogni altro supporto alla misura mobile o trasportabile) e metodi di misura manuale, come le tecniche di campionamento diffusivo in particolare, sono di particolare interesse, a causa dei costi relativamente bassi e della semplicita' delle operazioni in confronto con quanto necessario per il funzionamento di stazioni di misure fisse.<br />1.1.1. Uso della tecnica di campionamento diffusivo. Il basso costo e la facilita' di realizzazione di campagne di monitoraggio dell'aria ambiente con la tecnica del campionamento diffusivo consentono l'effettuazione d'indagini con un'elevata risoluzione spaziale (alta densita' di campionamento).<br />La tecnica e' particolarmente adatta alla determinazione della distribuzione di inquinanti su un'area estesa e per valutare livelli di concentrazione integrati su periodi temporali abbastanza lunghi (valori limite di lungo termine).<br />Valore limite di un breve periodo (medie orarie espresse in percentili) possono essere derivati statisticamente, comparando le misure su lungo periodo - ottenute dal campionamento diffusivo - con misure, effettuate in luoghi simili e/o vicini, realizzate con strumentazione ad alta risoluzione temporale. La metodologia del campionamento diffusivo puo' essere usata per ottenere mappe di concentrazioni in aree estese, per determinare aree di concentrazione massima ed eventualmente puo' essere combinata con l'uso di laboratori mobili. Inoltre, puo' essere utilizzata come metodo per l'ottimizzazione di reti di monitoraggio fisse. Quando la metodologia del campionamento diffusivo e' utilizzata per la valutazione preliminare devono essere compiute le seguenti azioni:<br />1) individuazione delle principali sorgenti d'emissione;<br />2) costruzione di una griglia dell'area investigata, prendendo in considerazione la densita' dei siti di campionamento;<br />3) selezione per ogni cella della griglia di un sito rappresentativo della concentrazione di fondo, non direttamente influenzato da sorgenti locali;<br />4) se importante, selezione di ulteriori siti di campionamento in prossimita' di sorgenti d'inquinamento rilevanti;<br />5) installazione dei campionatori ed esposizione per un periodo rappresentativo, considerando il tempo minimo di copertura temporale;<br />6) a supporto di controllo e assicurazione di qualita' delle misure (QA/QC), si' raccomanda l'installazione di alcuni campionatori in duplicato/triplicato per valutare la riproducibilita' delle determinazioni. Campionatori non esposti ("bianco di campo") dovrebbero essere maneggiati con le stesse modalita' dei campionatori esposti al fine di stabilire l'effetto dello stoccaggio e del trasporto sul valore di concentrazione misurato;<br />7) realizzazione delle analisi dei campionatori diffusivi in laboratorio secondo le modalita' indicate dal produttore e calcolo dei livelli di concentrazione;<br />8) calcolo della distribuzione dei livelli d'inquinamento per interpolazione delle misure fatte in ciascuna cella della griglia di campionamento. Le misurazioni effettuate in prossimita' di sorgenti rilevanti (hot spot) non sono rappresentative di superfici estese, quindi, non dovrebbero essere incluse nei calcoli per l'interpolazione;<br />9) rappresentazione grafica nella forma di carta topografica. Gli hot spot sono indicati come un punto;<br />10) stime dei percentili comparando i dati con serie di dati ottenuti in luoghi simili e/o vicini con strumentazione automatica;<br />11) confronto dei risultati con i valori limite.<br />Va assicurata una elevata qualita' dei dati, se possibile corrispondente a quanto indicato nei decreti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.<br />Ulteriori indicazioni sull'uso della tecnica di campionamento diffusivo possono essere trovate nella documentazione di supporto al presente allegato.<br />1.1.2. Uso di un laboratorio mobile per la valutazione di aree di massima concentrazione.<br />I laboratori mobili o le stazioni di misura trasferibili usualmente combinano i vantaggi dei metodi di misura automatici con la mobilita' e flessibilita' d'utilizzo.<br />Per gli inquinanti per cui i sistemi automatici di misura non esistono o non sono metodi ufficiali i laboratori mobili possono essere equipaggiati con strumentazione non automatica in grado di eseguire il prelievo del campione.<br />La durata, i periodi e la frequenza delle campagne di misura o dei periodi di rilevamento dovranno essere fissati in modo da essere rappresentativi del periodo di riferimento del valore limite (un ora, ventiquattro ore, un anno).<br />L'area di massima concentrazione in una zona viene determinata considerando la distribuzione delle sorgenti, le condizioni meteoclimatiche locali e l'orografia.<br />Le tipologie delle sorgenti presenti in un'area sono molto importanti quando si deve individuare il sito di misurazione.<br />L'impatto di sorgenti collocate in punti elevati (camini) e' spesso difficile da misurare al livello del suolo perche' la direzione e la velocita' del vento e la loro variazione con l'altezza modificano la localizzazione dei massimi di concentrazione al livello del suolo.<br />Per il monitoraggio dell'inquinamento da vie di comunicazione, l'impatto diminuisce con la distanza dalla strada ed il livello d'inquinamento sara' in media proporzionale al volume di traffico.<br />Serie temporali di concentrazione orarie dovrebbero riflettere le variazioni nell'intensita' del traffico. Le piu' alte concentrazioni per periodi di ventiquattro ore dovrebbero verificarsi in aree dove la strada corre parallela alla direzione piu' frequente del vento o dove la curvatura della strada permette il rimescolamento di masse d'aria provenienti da piu' direzioni.<br />Per il monitoraggio dell'inquinamento da sorgenti di uno specifico territorio (un'area) il sito di misura dovrebbe essere scelto al centro dell'area indagata e comunque dovrebbero essere evitati gli impatti da sorgenti specifiche (es.: rifornimenti di carburante, piccoli inceneritori, ecc.).<br />In situazioni complesse risultanti in un'alta variabilita' della distribuzione spaziale dell'inquinante e' opportuno eseguire le misurazioni in piu' punti.<br />Quando si applica la tecnica sopraddetta dovrebbero essere espletate le seguenti azioni:<br />1) individuazione dell'area in cui s'ipotizza la massima concentrazione, utilizzando misure pregresse o informazioni derivate da similitudine con aree comparabili o inventari d'emissione o studi di modellistica. La tecnica di campionamento diffusivo usata come un mezzo per determinare la distribuzione spaziale degli inquinati, puo' essere una possibile alternativa per la determinazione dell'area di massima concentrazione;<br />2) dalle serie temporali di misurazioni pregresse o da informazione derivata da similitudine con aree comparabili, determinare il lasso di tempo in cui e' probabile misurare il massimo livello d'inquinamento;<br />3) realizzazione delle misurazioni;<br />4) confronto dei risultati ottenuti con i valori e selezione del regime di monitoraggio.<br />Va assicurata una elevata qualita' dei dati, se possibile corrispondente a quanto indicato nei decreti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.<br />Informazioni specifiche per gli inquinanti.<br />Il laboratorio mobile dovrebbe essere equipaggiato con un analizzatore per ognuno degli inquinanti considerati.<br />Un laboratorio mobile puo' facilmente realizzare la misurazione contemporanea di vari inquinanti, puo' costituire un mezzo di screening per quegli inquinanti per cui tecniche d'analisi di basso costo non sono disponibili (PM10, metalli pesanti ed I.P.A.).<br />1.1.3. Uso di un laboratorio mobile per il monitoraggio a griglia.<br />Un laboratorio mobile puo' essere utilizzato anche per valutare la distribuzione spaziale di inquinanti su grandi aree.<br />Il monitoraggio su una griglia e' realizzato dividendo l'area d'interesse in una griglia a maglia quadrata e misurando l'inquinamento in ciascuna cella. Le misure sono realizzate per brevi periodi di tempo a ciascuna intersezione delle linee della griglia e ripetute durante il corso dell'anno.<br />Le date e le ore delle misure sono scelte in modo casuale ma comunque tenendo in considerazione che devono essere equamente distribuite sui mesi, giorni della settimana ed ore del giorno. E' opportuno fissare uno schema di misura per cui le intersezioni adiacenti sulla griglia non siano monitorate nello stesso giorno.<br />I valori singoli misurati ai quattro angoli di ciascuna cella sono usati per calcolare il valore medio della concentrazione nella cella e per le isoplete sull'area. I percentili possono essere stimati dalla distribuzione di frequenza.<br />Il metodo non e' applicabile per la caratterizzazione di hot spot.<br />Quando la metodologia e' utilizzata per la valutazione preliminare devono essere compiute le seguenti azioni:<br />1) costruzione della griglia sull'area d'indagine prendendo in esame la densita' della griglia;<br />2) preparazione di uno schema di misurazione, scegliendo in modo casuale nell'anno le date e le ore per le misurazioni, ma comunque tenendo in considerazione che debbono essere equamente distribuite sui mesi, giorni della settimana ed ore del giorno, inoltre, particolare attenzione deve essere posta nel non far coincidere nello stesso giorno le misurazioni sulle intersezioni adiacenti della griglia;<br />3) realizzazione delle misurazioni all'intersezione di ciascuna cella della griglia;<br />4) calcolo delle medie annuali per ciascuna cella della griglia dai singoli valori misurati alle intersezioni di cella;<br />5) costruzione di una mappa riportante le isoplete sull'area studiata;<br />6) stima dei percentili comparando i dati con serie estese di dati ottenuti in siti simili con strumentazione automatica.<br />Va assicurata una elevata qualita' dei dati, se possibile corrispondente a quanto indicato nei decreti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.<br />1.2. Modelli.<br />In generale, i modelli di dispersione sono un utile strumento per:<br />ottenere campi di concentrazione anche in porzioni di territorio ove non esistano punti di misura, o estendere la rappresentativita' spaziale delle misure stesse;<br />ottenere informazioni sulle relazioni tra emissioni e immissioni (matrici sorgenti-recettori) discriminando quindi fra i contributi delle diverse sorgenti;<br />valutare l'impatto di inquinanti non misurati dalla rete di monitoraggio;<br />studiare scenari ipotetici di emissioni alternativi rispetto al quadro attuale o passato.<br />Il risultato della simulazione modellistica e' connotato da un certo grado di incertezza che risulta dalla composizione dell'incertezza intrinseca al modello (dovuta alla incapacita' di descrivere perfettamente i fenomeni fisici) e di quella associata ai dati di ingresso, in particolare alle emissioni e ai parametri meteoclimatici. Una corretta applicazione modellistica necessita di una procedura rigorosa di confronto con le misure, che consenta la verifica e la taratura del modello. Questo punto presuppone un disegno ottimale della rete di monitoraggio, sufficiente affidabilita', accuratezza e rappresentativita' delle misure, e una buona conoscenza delle emissioni delle sostanze inquinanti che influenzano la qualita' dell'aria, sia in termini quantitativi che di distribuzione spaziale e temporale.<br />1.2.1. Caratteristiche generali dei modelli.<br />La scelta del modello o dei modelli da applicare deve essere effettuata rispondendo, in successione, ad alcune domande di carattere generale. Dapprima, deve essere correttamente definito lo scenario di applicazione, cioe' l'insieme degli elementi caratteristici del problema che consentono di individuare la categoria di modelli appropriata: scala spaziale e temporale, complessita' territoriale, orografica e meteoclimatica dell'area, tipologia delle sorgenti di emissione, sostanze inquinati da considerare (in particolare, se soggette a reazioni chimiche o no). In seconda battuta, si devono verificare, in dettaglio, i requisiti delle uscite che si desiderano dal modello e la disponibilita' di tutti i dati di ingresso necessari e delle risorse hardware e software, e procedere quindi alla selezione del modello piu' opportuno.<br />Per quanto riguarda la scala spaziale, si dovranno considerare anzitutto i modelli in grado di riprodurre efficacemente i fenomeni che, alla scala locale o alla microscala (per esempio, in un canyon urbano) determinano i valori di inquinamento piu' alti, da confrontare con gli standard di qualita'. D'altra parte, gli stessi fenomeni hanno, in molti casi, origini e caratteristiche a scala piu' grande, per cui puo' essere opportuno l'uso di un modello a mesoscala a elevata risoluzione o l'uso di piu' modelli in cascata (nested) con estensione decrescente e risoluzione crescente.<br />Per quanto riguarda la scala temporale, partendo dai tempi di riferimento e dal tipo di indicatore contemplato dalla normativa, occorre fare ricorso sia a modelli di "breve periodo", in grado cioe' di simulare episodi di inquinamento atmosferico intenso, sia a modelli di "lungo periodo", in grado di stimare gli indicatori da confrontare con gli standard di qualita' che hanno periodo di riferimento di un anno. Per contemperare le due esigenze e' auspicabile disporre di serie temporali significative di dati meteorologici, e di modelli in grado di calcolare la serie temporale dei campi di concentrazione in aria. Da quest'ultima e' poi possibile ricavare la distribuzione spaziale degli indicatori da confrontare con gli standard di qualita' della sostanza inquinante considerata. Un indicatore e' definito, in generale, dal parametro statistico (media, percentile, ecc.), dal tempo di media (o di campionamento) e dal periodo di riferimento. La valutazione della complessita' dell'area su cui si effettua la valutazione deve tenere conto delle caratteristiche orografiche del territorio, di disomogeneita' superficiali (discontinuita' terra-mare, citta-campagna, acque interne) e condizioni meteo-diffusive non omogenee (calma di vento negli strati bassi della troposfera, inversioni termiche eventualmente associate a regimi di brezza); l'uso di modelli analitici (gaussiani e non) si considera generalmente appropriato nel caso di siti non complessi, mentre qualora le disomogeneita' spaziali e temporali siano rilevanti per la dispersione, e' opportuno ricorrere all'uso di modelli numerici tridimensionali, articolati in un preprocessore meteorologico (dedicato principalmente alla ricostruzione del campo di vento) e in un modello di diffusione.<br />I modelli devono ovviamente includere un modulo di trasformazione chimica qualora si debba simulare il comportamento di inquinanti reattivi in atmosfera e la formazione di inquinanti secondari.<br />Anche la tipologia delle principali sorgenti di emissione determina la categoria di modelli da prendere in considerazione. Per sorgenti puntuali, lineari e areali in un numero limitato e riconducibili a geometrie standard, possono essere impiegati modelli analitici e lagrangiani a particelle. Nel caso piu' generale di un insieme di sorgenti puntuali e diffuse sul territorio, occorre partire da un inventario delle emissioni su grigliato regolare alla risoluzione opportuna, che viene normalmente accoppiato a un modello di dispersione euleriano.<br />In via preliminare puo' essere vantaggioso valutare l'esistenza di condizioni critiche per la qualita' dell'aria attraverso modelli basati su ipotesi conservative, che cioe' per loro natura generalmente sovrastimano le concentrazioni in aria. In questo contesto i modelli sono applicati per valutazioni di breve periodo calcolate su una casistica di possibili condizioni meteorologiche, senza tenere conto delle reali frequenze di occorrenza sul territorio di interesse. I valori di picco cosi' ottenuti vengono sommati al livello del fondo, misurato o stimato, e la somma risultante confrontata con il valore limite della qualita' dell'aria per l'inquinante in esame. Se i valori cosi' calcolati sono al di sotto del valore limite il territorio in esame puo' essere ritenuto non critico e non e' necessaria l'applicazione di modelli piu' complessi o l'utilizzo di dati di ingresso piu' raffinati. Nei casi in cui si disponga dei dati meteorologici appropriati, questi modelli possono rappresentare l'unico approccio possibile. Ulteriori indicazioni relative alle caratteristiche generali dei modelli possono essere trovate nella documentazione di supporto al presente allegato.<br />1.2.2. Procedura di applicazione dei modelli. <br />Una procedura di applicazione dei modelli per la valutazione della qualita' dell'aria puo' essere schematizzata nei seguenti passi.<br />1. Definizione chiara dell'obiettivo, cioe' dell'informazione che ci si attende dall'applicazione dei modelli, a integrazione dell'informazione che proviene dalle misure. Cio' implica la definizione dei seguenti elementi dello scenario: le dimensioni dell'area su cui sono attesi i risultati del modello; la risoluzione spaziale (cioe' la distanza minima per la quale il modello e' in grado di calcolare variazioni spaziali significative del campo di concentrazione); le sostanze inquinanti da prendere in considerazione; l'indicatore di qualita' dell'aria che si vuole stimare (il tempo di media determina anche la risoluzione temporale del modello, cioe' l'intervallo di tempo che intercorre tra due campi di concentrazione consecutivi calcolati dal modello); la tipologia e la quantita' delle sorgenti di emissione da considerare.<br />2. Ricerca e raccolta di tutti i dati necessari o utili alla simulazione modellistica: dati territoriali (cartografia, orografia, uso del territorio); dati meteorologici (osservazioni da stazioni meteorologiche standard, parametri micrometeorologici, dati telerilevati, campi di variabili meteorologiche calcolati con modelli a elevata risoluzione); dati di emissione (localizzazione e quantificazione delle emissioni nel caso di sorgenti specifiche, inventario delle emissioni nel caso di sorgenti numerose e diffuse); concentrazioni in aria degli inquinanti (da reti di monitoraggio o da campagne sperimentali), anche al fine di determinare le condizioni al contorno degli inquinanti che vengono trasportati all'interno del dominio di calcolo.<br />3. Identificazione della categoria di modelli appropriata per raggiungere l'obiettivo di cui al punto 1, e in grado di utilizzare al meglio i dati di cui al punto 2. Essa puo' variare dai modelli analitici "a pennacchio" per una sorgente puntiforme che emette una sostanza chimicamente inerte a scala locale su terreno piatto, ai modelli euleriani di trasporto, diffusione e trasformazione chimica accoppiati a un inventario delle emissioni a elevata risoluzione, per il caso piu' generale. Valutazione delle risorse necessarie e disponibili rispetto alla categoria di modelli identificata, in termini di risorse hardware, di tempo e umane, esperienza nell'uso dei modelli, tipo e quantita' di dati necessari. Se la valutazione da' complessivamente esito negativo e non e' possibile intraprendere ulteriori azioni per rendere possibile l'applicazione modellistica, rivedere l'obiettivo al punto 1 e conseguentemente il punto 2.<br />4. Predisposizione di tutti i dati di ingresso nel formato necessario ed esecuzione del modello. Calcolo degli indicatori da confrontare con gli standard di qualita' e con le misure disponibili.<br />5. Valutazione critica dei risultati del modello, verificandone anche la congruenza con eventuali misure disponibili; valutazione dell'accuratezza e dell'incertezza dei risultati, anche attraverso il calcolo di indicatori statistici standard di performance dei modelli. Se l'esito e' insoddisfacente, passare al punto 7.<br />6. Utilizzo dei risultati. Tracciatura di mappe relative al territorio in esame per ogni indicatore e per ogni inquinante anche non monitorato dalla rete; valutazione dell'influenza dei diversi comparti emissivi sui livelli di inquinamento e valutazione percentuale delle interferenze e sovrapposizioni tra diverse sorgenti; rilievo della necessita' di misure su aree di ricaduta segnalate dal modello e non monitorate; eventuale ottimizzazione della rete di monitoraggio; predisposizione di simulazioni con scenari emissivi generati da ipotesi di risanamento e confronto quantitativo della loro efficacia.<br />7. Nuova definizione delle modalita' di esecuzione del modello, attraverso una o piu' delle seguenti azioni. Modifica di parametrizzazioni del modello rivelatesi inadeguate; sostituzione o integrazione di dati di ingresso risultati insufficienti o inadeguati, con particolare riguardo all'inventario delle emissioni; svolgimento di campagne sperimentali ad hoc finalizzate alla raccolta di misure in aree segnalate come critiche dal modello, e non monitorate; scelta di un modello alternativo e ripetizione dei passi 3-6.<br />1.2.6. Incertezza delle stime effettuate con i modelli. Si possono elencare almeno quattro elementi di difficolta' nel confronto tra misure di concentrazione in aria e stime ottenute con i modelli:<br />le stime dei modelli rappresentano generalmente valori medi su un volume definito in relazione alla risoluzione spaziale del modello, e su un intervallo di tempo definito dalla frequenza delle osservazioni meteorologiche e dei dati di emissione, mentre le misure sono puntuali e relative a intervalli di tempo non necessariamente uguali a quelli del modello;<br />le misure sono affette a loro volta da errori ed incertezze;<br />il modello rappresenta comunque la realta' dei fenomeni fisici con un certo grado di approssimazione e di inaccuratezza;<br />errori e incertezze nei dati e nei parametri di ingresso ai modelli influenzano i risultati dei modelli.<br />L'incertezza da associare alle stime prodotte dai modelli andrebbe determinata caso per caso sulla base della natura della grandezza da stimare (l'incertezza sui valori massimi o sul 98" percentile di una distribuzione puo' essere molto diverso da quello sul valore medio annuo), della complessita' territoriale e meteoclimatica dello scenario, delle dimensioni del dominio di calcolo, e delle caratteristiche delle emissioni. Sulla base delle esperienze piu' frequenti di applicazioni e di validazione dei modelli, e tenendo anche presente alcune peculiarita' geografiche e meteoclimatiche del territorio italiano, che ne accrescono l'incertezza, si puo' stimare orientativamente in un fattore due l'incertezza tipica dei valori medi annui su un punto recettore, e un'incertezza inferiore, di alcune decine di punti percentuali, se si considera l'integrale delle concentrazione sulla superficie.<br />Vanno in linea generale raggiunti livelli di qualita' dei dati, se possibile, analoghi a quelli indicati nei decreti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.<br />Per quanto riguarda i metodi statistici per valutare l'accuratezza di un modello attraverso il confronto dei suoi risultati con un set di misure di riferimento, si puo' fare riferimento all'annesso 2 del rapporto europeo "Guidance report on preliminary assessment under EC air quality directives".<br />1.2.3. Fonti di informazione.<br />Informazioni sui modelli e codici disponibili possono essere trovati nella biblioteca dell'EPA (U.S. Environment Protection Agency - sito: htpp://www.epa.gov/scram001), che contiene in maggioranza modelli gaussiani, o al CARB (California Air Research Board - sito: http://www.arb.ca.gov/homepage.htm) che presenta un'ottima scelta di modelli per il trattamento delle reazioni chimiche degli inquinanti in atmosfera. Inoltre in ambito europeo si puo' fare riferimento allo European Topic Centre on Air Quality dell'Agenzia europea dell'ambiente (sito: http://www.etcaq.rivm.nl), che tra l'altro predispone, organizza e aggiorna una "banca modelli" (MDS - Model Documentation System) accessibile all'indirizzo http://aix.meng.auth.gr/lhtee/database.html, attraverso la quale si ha una descrizione delle caratteristiche di piu' di ottanta modelli, e informazioni sulla loro disponibilita'.<br />Da alcuni anni si tiene una serie di conferenze (International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regualatory Purposes, giunta quest'anno alla stessa edizione) originariamente dedicate alla definizione e applicazione di criteri standard di validazione, al fine di pervenire a una armonizzazione dei modelli regolatori. In questo ambito, e' stato messo a punto un model evaluation kit (Olesen, 1997) che contiene alcuni set di dati sperimentali e alcune routines per la validazione mediante indicatori statistici standard di perfomance dei modelli.<br />L'ANPA, attraverso il Centro tematico nazionale atmosfera clima emissioni (CTN-ACE) ha realizzato sul sito web www.sinanet. anpa.it (percorso: aree tematiche &62; qualita' dell'aria &62; modellistica), alcune pagine in cui sono presentati criteri di guida alla scelta di modelli di dispersione degli inquinanti atmosferici; il sito contiene anche la documentazione disponibile per alcuni modelli selezionati, sulla base di una rassegna delle principali esperienze di utilizzo dei modelli effettuate in Italia. Ulteriori indicazioni sui modelli possono essere trovate nella documentazione di supporto al presente allegato.<br /><br />2. Determinazione della distribuzione spaziale delle concentrazioni.<br /><br />Nel seguito si descrivono alcune possibili modalita' di generalizzazione spaziale dei livelli misurati.<br />2.1. Misure + interpretazione.<br />Si usa quando le misure fisse sono la sola sorgente di informazione e si assume che la rete copra e sia rappresentativa dell'intero territorio. In questi casi i metodi di misura della concentrazione devono essere combinati con una accurata strategia di macro-siting, in cui la rappresentativita' spaziale delle stazioni e' ben documentata e la copertura spaziale della rete e' assicurata. Le misure indicative possono essere usate per supplementare l'informazione fornita dalle misure fisse per la determinazione della distribuzione spaziale delle concentrazioni. Il loro costo relativamente basso permette il loro utilizzo per misurare la qualita' dell'aria in numerosi siti e valutare la distribuzione degli inquinanti in una data area. Mappe delle concentrazioni degli inquinanti possono essere ottenute interpolando le misure. La combinazione misure + interpretazione puo' essere usata per la mappatura di inquinanti dell'aria in un'area in particolare per le seguenti applicazioni: valutare i superamenti dei valori limite dell'area e popolazione esposta; dare supporto per la definizione di zone; classificazione di un territorio in aree di omogenea qualita' dell'aria; progettazione e ottimizzazione della rete di rilevamento; aiutare nella validazione di modelli matematici e nel controllo dell'efficacia di misure di abbattimento.<br />2.2. Misure + tecniche di stima obiettiva.<br />Per stima obiettiva si intende la valutazione della qualita' dell'aria tramite metodi matematici per calcolare le concentrazioni da valori misurati in altre locazioni e/o tempi, basati su conoscenze scientifiche della distribuzione delle concentrazioni. Anche questo approccio fa riferimento ai risultati del monitoraggio ma il processo di generalizzazione e' piu' elaborato.<br />Un metodo comune per generalizzare i dati misurati in un punto e' l'interpolazione spaziale. Questa tecnica e' utile per aree uniformi con gradienti di concentrazione uniformi tra le stazioni, ma variazioni a piccola scala tra stazioni non possono essere identificate. E' usata per la distribuzione a larga scala (livello continentale, rurale) e talvolta anche per urban background. Dalle mappe prodotte, possono essere desunte statistiche spaziali. L'interpolazione e' migliorata usando relazioni tra i livelli di inquinamento dell'aria e le caratteristiche geografiche. L'approccio di usare le caratteristiche locali per traslare le concentrazioni misurate in altre locazioni puo' anche essere usato per la descrizione di insiemi di situazioni simili a piccola scala come strade o dintorni di certi tipi di piccole imprese per i quali non e' utile dare mappe individuali dettagliate. Per parametri chiave selezionati (riguardo alla dimensione delle sorgenti, condizioni meteorologiche, configurazione) e' possibile stabilire relazioni empiriche con i livelli di qualita' dell'aria il che permette di valutare i livelli di inquinamento in locazioni simili. Queste tecniche usano i parametri chiave per le interpolazioni invece delle distanze fisiche in caso di interpolazione spaziale. Quando le relazioni tra i livelli di qualita' dell'aria e le caratteristiche locali hanno una grande quantita' di dettagli possono essere considerate insieme come costituenti un modello. I modelli costruiti da relazioni empiriche tendono ad essere semplici, mentre i modelli basati su processi di informazioni fisiche, chimiche e tecnologiche possono variare da semplici a complessi. Ma anche nei modelli complessi, alcuni parametri dei modelli di cui non si conosce a priori il valore esatto possono essere scelti per adattare i risultati del modello alle misure. Queste procedure di adattamento dei modelli possono dare una mappa dettagliata o rassegne statistiche dei livelli di concentrazione. Questa procedura non tiene in conto l'incertezza dei risultati misurati. In alcune variazioni il modello puo' essere aggiustato per riprodurre esattamente i dati chiave misurati (interpolazione intelligente) ma in generale i risultati dei modelli adattati non sono identici ai dati misurati.<br />2.3. Modellistica.<br />Quando i livelli di concentrazione sono calcolati da un modello validato si ha un'idea dell'accuratezza dei risultati. Questa idea tende a essere migliore per modelli che sono stati validati nelle stesse aree dove si applicano. Spesso i modelli usati sono stati validati in altre aree, con condizioni a volte considerevolmente differenti (emissioni, topografia, clima) da quelle prevalenti nell'area considerata. Poiche' non solo l'affidabilita' del modello di dispersione, ma anche la qualita' delle emissioni e i parametri di input di dispersione possono essere differenti, una valutazione dell'incertezza dei risultati del modello puo' includere la validazione locale. Una validazione completa dovrebbe in principio anche includere una delineazione dei limiti di applicabilita' del modello.<br /><br />3. Interpretazione dei dati ai fini della definizione delle zone.<br />Allorche' si utilizzano modelli ai fini della valutazione preliminare della qualita' dell'aria e' necessario considerare la possibilita' che le eccedenze dei valori limite siano valutate attraverso l'uso di modelli. E' importante considerare che le misure hanno un valore diverso dai risultati ottenuti con modelli o altre tecniche matematiche. La possibilita' che un modello calcoli un massimo che la misura non coglie non e' del tutto improbabile e questo rende piu' complessa l'interpretazione degli andamenti delle concentrazioni. Per questi casi si danno le seguenti raccomandazioni:<br />1) se misure di alta qualita' mostrano eccedenze, e non i modelli, l'area di riferimento viene considerata in superamento;<br />2) nel caso in cui il monitoraggio non evidenzi eccedenze mentre i modelli le evidenzino deve essere tenuto in considerazione quanto segue:<br />a) in prima approssimazione, i modelli sono meno accurati, almeno nella maggior parte dei casi, delle misure. Il superamento calcolato dal modello dovrebbe essere confermato da misure fisse di alta qualita';<br />b) d'altra parte non e' possibile misurare ovunque mentre i limiti si applicano anche dove non ci sono siti di misura fissi;<br />c) e' importante che l'affidabilita' dei modelli utilizzati sia elevata al fine di considerare un massimo individuato dai modelli e non dal monitoraggio per valutare il superamento o meno dei livelli di concentrazione.<br /><br />4. Zonizzazione.<br />Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, stabilisce che le regioni devono suddividere il loro territorio in zone ai fini della gestione della qualita' dell'aria (dove il termine zona include gli agglomerati intesi come un particolare tipo di zona). Nel definire un sistema di zone si deve perseguire il piu' possibile il soddisfacimento contemporaneo dei criteri di idoneita' per la gestione della qualita' dell'aria e di quelli per la valutazione della qualita' dell'aria. Quando si considera la possibilita' di combinare delle aree territoriali in zona, deve essere dato debito riguardo alle similarita' nella qualita' dell'aria. E' pero' importante notare che le zone devono primariamente essere guardate come territori amministrativi per i quali il decreto legislativo n. 351 del 1999 definisce obblighi (per la valutazione, il reporting e la gestione). Quando si designano le zone l'obiettivo principale e' assicurare un buon collegamento con le azioni da intraprendere; questo viene generalmente soddisfatto nel modo migliore quando si associano le zone alle aree amministrative e quando vengono fornite al pubblico in modo efficace le informazioni sulle azioni intraprese.<br />Per arrivare ad un sistema di zone soddisfacente e' utile seguire il seguente processo di designazione delle zone. Tutti i parametri rilevanti della qualita' dell'aria (medie annuali, superamenti di valori orari o giornalieri, ecc.) devono essere presi in considerazione. Successivamente viene fatto un tentativo per identificare aree con caratteristiche simili di qualita' dell'aria, in termini di superamenti, tipi di sorgenti emissive, caratteristiche climatologiche o topografiche. Il quadro della qualita' dell'aria che ne deriva viene quindi proiettato su una mappa del territorio delle amministrazioni locali con competenze relative al controllo delle sorgenti emissive. Prendendo i confini delle amministrazioni locali come possibili limiti delle zone, vengono ricercate le combinazioni dei territori amministrativi che hanno caratteristiche simili di qualita' dell'aria.<br />Nel seguito vengono indicati alcuni principi di riferimento:<br />le zone sono in definitiva aree che in termini pratici consistono di uno o piu' comuni o province o loro combinazioni;<br />i confini delle zone devono essere costanti nel tempo ed eventuali variazioni devono essere formalizzate a seguito di comprovate modifiche della qualita' dell'aria;<br />il territorio deve essere suddiviso in zone specificando le aree amministrative o suddiviso in base a confini individuati sulla base di precisi punti di riferimento geografici.<br />Le condizioni da tenere presente nel processo di individuazione delle zone sono le seguenti:<br />definire le zone quanto piu' possibile come aree amministrative omogenee;<br />raggruppare aree amministrative con caratteristiche di qualita' dell'aria omogenee in un'unica zona;<br />aree non adiacenti, ad esempio due citta' di medie dimensioni, possono essere raggruppate in una singola zona;<br />non e' raccomandato raggruppare un agglomerato isolato di piu' di 250.000 abitanti con altre aree;<br />le esigenze di valutazione per gli agglomerati e per le zone non agglomerati sono un po' diverse: per inquinanti per i quali e' stata posta una soglia di allarme, come SO2 e NO2 le misure sono obbligatorie negli agglomerati, non in molte zone;<br />un'area estesa senza problemi di qualita' dell'aria potrebbe essere designata come una unica zona;<br />non e' raccomandato includere in agglomerati significative aree che non sono costruite;<br />e' raccomandato considerare un'ampia conurbazione di, ad esempio, un milione di abitanti come un agglomerato e non dividerlo in diversi agglomerati piu' piccoli;<br />se viene ritenuto piu' opportuno definire uno specifico insieme di zone per un particolare inquinante, e' raccomandato di farlo suddividendo o aggregando zone usate per altri inquinanti, mantenendo gli stessi confini delle zone per quanto e' possibile;<br />la zonizzazione riferita ai valori limite per la protezione degli ecosistemi o della vegetazione non necessariamente coincide con quella riferita ai valori limite per la protezione della salute.".<br /><br />Art. 5.<br />Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento<br />1. Alle stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento si applicano i criteri di ubicazione su macroscala, i criteri di ubicazione su microscala e le procedure stabiliti dall'allegato III, sezioni II, III e IV. I criteri previsti dall'allegato III, sezioni II e III, si estendono a tutte le misurazioni indicative. <br />2. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, nei quali le misurazioni fisse costituiscono l'unica fonte di informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente, deve essere assicurato un numero minimo di stazioni di misurazione di ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 1, pari a quello previsto dall'allegato III, sezione V.<br />3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli previsti al comma 2 il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva devono risultare sufficienti a rilevare la concentrazione degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1. A tal fine, la combinazione di misurazioni, incluse quelle indicative, e tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva deve ottenere risultati non inferiori rispetto a quelli che derivano dall'applicazione dei pertinenti punti dell'allegato III, in termini di rappresentativita' spaziale e di idoneita' a rappresentare le diverse situazioni di inquinamento atmosferico in funzione del numero di abitanti e delle fonti puntuali e diffuse di emissione che insistono nella zona o nell'agglomerato.<br />4. Al fine di verificare la costanza dei rapporti, nel tempo e nello spazio, tra il benzo(a)pirene e gli altri idrocarburi policiclici aromatici di rilevanza tossicologica, le regioni e le province autonome assicurano, presso almeno sette stazioni di misurazione del benzo(a)pirene presenti sul territorio nazionale, la misurazione di benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene. Tali stazioni sono scelte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni. A tali stazioni di misurazione si applicano i criteri e le procedure stabiliti dall'allegato III, sezioni II, III e IV.<br />5. E' assicurata, presso almeno tre stazioni di misurazione di fondo presenti sul territorio nazionale, la misurazione indicativa delle concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel, del benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui al comma 4, nonche' della deposizione totale di tali inquinanti. Tale misurazione indicativa ha altresi' ad oggetto le concentrazioni del mercurio gassoso totale nell'aria ambiente e la deposizione totale del mercurio. Sulla base di appositi accordi con altri Stati, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Commissione europea, tali stazioni di misurazione possono essere comuni a piu' Stati con riferimento a zone confinanti.<br />6. Le stazioni di misurazione di cui al comma 5 sono scelte con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le stazioni di fondo presenti sul territorio nazionale, incluse quelle appartenenti alla rete realizzata in sede di attuazione del programma denominato "European monitoring and evaluation of pollutants" (EMEP). Tali stazioni sono scelte in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni in aria ambiente e delle deposizioni. A tali stazioni di misurazione si applica quanto previsto dall'allegato III, sezioni II, III e IV. Con lo stesso decreto ministeriale si individuano, tra le stazioni prescelte, quelle in cui si effettua anche la misurazione indicativa del mercurio bivalente particolato e gassoso.<br />7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di utilizzo dei bioindicatori per la valutazione degli effetti degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, sugli ecosistemi.<br /><br />Nota all'art. 5:<br />- Per i riferimenti al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.<br /><br />Art. 6.<br />Obiettivi di qualita' dei dati<br />1. Gli obiettivi di qualita' dei dati ottenuti dalle misurazioni fisse, dalle misurazioni indicative, dalle tecniche di modellizzazione e dalle tecniche di stima obiettiva sono stabiliti dall'allegato IV.<br /><br />Art. 7.<br />Metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione<br />1. I metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione sono stabiliti dall'allegato V.<br /><br />Art. 8.<br />Comunicazione di informazioni<br />1. Per le zone e gli agglomerati individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT:<br />a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con individuazione delle aree di superamento;<br />b) i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di valutazione;<br />c) le informazioni circa i motivi dei superamenti, con particolare riferimento alle fonti;<br />d) le informazioni circa la popolazione esposta ai superamenti.<br />2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse con cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono e, per la prima volta, con riferimento all'anno 2007.<br />3. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 si osservano, ove gia' definite, le modalita' stabilite dalla Commissione europea.<br />4. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:<br />a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo e di individuare, tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati;<br />b) nei casi in cui l'istruttoria ha esito positivo, le misure adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 4;<br />c) piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 5.<br />5. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 4 e' effettuata tramite supporto informatico non riscrivibile.<br />6. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, informazioni circa i metodi utilizzati per la valutazione preliminare di cui all'articolo 4, comma 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette tempestivamente tali informazioni alla Commissione europea.<br />7. L'APAT verifica la completezza e la correttezza dei dati pervenuti e la conformita' del formato e trasmette gli esiti di tale verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei due mesi successivi alla data di cui al comma 2.<br />8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea e al Ministero della salute, nei tre mesi successivi alla data prevista nel comma 2, le informazioni di cui al comma 1 e l'elenco delle misure e dei piani di cui al comma 4 adottati nell'anno precedente.<br /><br />Art. 9.<br />Informazione del pubblico<br />1. Le amministrazioni che esercitano, anche in via delegata, le funzioni previste dal presente decreto assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle informazioni disponibili circa le concentrazioni nell'aria ambiente e i tassi di deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nichel, benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene e circa le misure e i piani di cui all'articolo 3, commi 4 e 5. Ai fini della diffusione al pubblico si utilizzano strumenti di adeguata potenzialita' e di facile accesso, quali radiotelevisione, stampa, pubblicazioni, pannelli informativi e reti informatiche.<br />2. Le informazioni di cui al comma 1 indicano anche i superamenti annuali dei valori obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, segnalando i motivi del superamento e l'area interessata. In tal caso le informazioni devono essere corredate da una breve relazione circa lo stato della qualita' dell'aria rispetto al valore obiettivo e circa gli eventuali effetti del superamento sulla salute e sull'ambiente.<br />3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere aggiornate, precise e confrontabili ed essere rese in forma chiara e comprensibile.<br /><br />Nota all'art. 9:<br />- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.<br /><br />Art. 10.<br />Abrogazioni e disposizioni finali<br />1. Fatto salvo quanto disposto nel comma 2, sono abrogate le disposizioni inerenti agli idrocarburi policiclici aromatici previste dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, ad eccezione di quelle contenute nell'allegato VII, come modificato dall'allegato V, punto 2.2 del presente decreto.<br />2. Per i livelli di benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano con riferimento all'obiettivo di qualita' definito e individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. Fino all'attuazione dell'articolo 3, comma 5, continuano ad applicarsi i piani e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e degli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994. <br />3. Sono abrogate le disposizioni relative agli inquinanti di cui all'articolo 1 contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, recante criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita' dell'aria, e nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994.<br />4. Al decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:<br />"3. Nelle aree urbane elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 il comma 2 si applica anche in riferimento all'obiettivo di qualita' ivi previsto per il benzo(a)pirene.";<br />b) i commi 4 e 5 sono abrogati.<br />5. All'esercizio delle funzioni tecniche previste dal presente decreto provvedono gli organismi individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002. Le modalita' e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione, quali metodi, apparecchi, reti e laboratori, sono stabilite dal decreto previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.<br />6. Alla modifica degli allegati del presente decreto si provvede mediante regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di attuazione di successive direttive comunitarie che modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste in tali allegati, alla modifica si provvede mediante appositi decreti da adottare ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute.<br />7. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.<br /><br />Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<br /><br />Dato a Roma, addi' 3 agosto 2007<br /><br />NAPOLITANO<br /><br />Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri<br />Bonino, Ministro per le politiche europee<br />Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare<br />D'Alema, Ministro degli affari esteri<br />Mastella, Ministro della giustizia<br />Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze<br />Turco, Ministro della salute<br />Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali<br /><br />Visto, il Guardasigilli: Mastella<br /><br /><br /><br />Note all'art. 10:<br />- Per i riferimenti al decreto ministeriale 25 novembre 1994, si vedano le note all'art. 3.<br />- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario.<br />- Il decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 (regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1999, n. 135.<br />- Il decreto ministeriale 20 settembre 2002 (modalita' per la garanzia della qualita' del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351 del 1999), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2002, n. 231.<br />- Il testo dell'art. 6, comma 9, del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente: "Art. 6 (Valutazione della qualita' dell'aria ambiente). 1.-8.(Omissis).<br />9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione quali metodi, apparecchi, reti e laboratori.".<br />- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:<br />"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".<br />- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse.<br />- Per il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighicomunitari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, e' il seguente:<br />"Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.<br />2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.".<br /><br />Allegati omessi<br /><br /> <br /><br /><br /><br /><br /><br />]]></content:encoded></item><item><title>Decreto Legislativo 25 Luglio 2007&#x2c; n. 151&#xa;Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.&#xa;</title><dc:creator>FefeAmbiente.com</dc:creator><dc:subject>Normativa</dc:subject><dc:date>2007-09-24T09:54:32+02:00</dc:date><link>http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/sep-2007#unique-entry-id-2</link><guid isPermaLink="true">http://www.fefeambiente.com/sito/page7/files/sep-2007#unique-entry-id-2</guid><content:encoded><![CDATA[(GU n. 212 del 12-9-2007)<br />IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br /><br />Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br />Visto il Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il Regolamento (CE) n. 1255/1977;<br />Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 5;<br />Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del suddetto Regolamento (CE) n. 1/2005 per quanto concerne in particolare le modalita' per l'esecuzione dei controlli nonche' le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato Regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse siano attuate in applicazione degli articoli 25 e 26 del Regolamento medesimo;<br />Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;<br />Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 15 marzo 2007;<br />Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<br />Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;<br />Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali;<br /><br />E m a n a<br />il seguente decreto legislativo:<br /><br />Art. 1.<br />Campo di applicazione e definizioni<br />1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, di seguito denominato: "Regolamento", recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate.<br />2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento nonche' le seguenti ulteriori definizioni: "conducente", la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali; "allevatore": il soggetto che esercita professionalmente l'attivita' di allevamento di animali; "autorizzazione", l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento; "certificato di idoneita", il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento; "certificato di omologazione per veicoli", il certificato di cui all'articolo 18 del Regolamento.<br /><br />Avvertenza:<br /><br />Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.<br />Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).<br /><br />Note alle premesse:<br /><br />- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.<br />- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.<br />- Il regolamento CE n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva n. 64/432/CEE ed il regolamento CE n. 1255/1977, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 3 del 5 gennaio 2005.<br />- Il testo dell'art. 5 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, (Legge comunitaria 2005), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, e' il seguente: "Art. 5 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.<br />2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).<br />3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.".<br /><br />Note all'art. 1:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.<br /><br /><br />Art. 2.<br />Autorita' competente<br />1. Le Autorita' competenti ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del Regolamento sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva competenza.<br />2. Per gli atti di accertamento delle violazioni sono, in ogni caso, competenti tutti gli organi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.<br /><br />Note all'art. 2:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alle premesse.<br />- Il testo dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, e' il seguente:<br />"Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.<br />Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.<br />E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.<br />All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.<br />E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.".<br /><br />Art. 3.<br />Violazioni delle norme concernenti l'autorizzazione del trasportatore<br />1. Chiunque effettua un trasporto senza essere munito della prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del regolamento, ovvero quando la stessa sia scaduta di validita', sospesa o revocata, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. La stessa sanzione si applica a chiunque effettui il trasporto violando le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le prescrizioni particolari di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento, nonche' all'organizzatore e al detentore che si avvalgono, per il trasporto degli animali, di un trasportatore sprovvisto di autorizzazione, ovvero con autorizzazione scaduta di validita', sospesa o revocata.<br />2. Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 600. Il trasportatore e' obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione.<br /><br />Nota all'art. 3:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.<br /><br />Art. 4.<br />Violazioni delle norme concernenti il certificato di idoneita' del conducente o guardiano<br />1. Chiunque, sprovvisto del certificato di idoneita' di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validita', sospeso o revocato, effettua l'attivita' di conducente o di guardiano su di un veicolo che trasporta equidi domestici o animali domestici della specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500 a Euro 4.500.<br />2. Alla stessa sanzione soggiace il trasportatore, l'organizzatore o il detentore che affida gli animali ad un conducente o ad un guardiano sprovvisto del certificato di idoneita' ovvero scaduto di validita', sospeso o revocato.<br /><br />Nota all'art. 4:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.<br /><br />Art. 5.<br />Irregolarita' o mancanza della documentazione<br />1. Il trasportatore che, durante il trasporto, commette irregolarita' documentali di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000.<br />2 . Costituiscono irregolarita' documentali:<br />a) la mancanza sul mezzo di trasporto di un documento contenente le informazioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento;<br />b) la mancanza sul mezzo di trasporto del Documento veterinario comune di entrata (DVCE) per gli animali provenienti da Paesi terzi per il tratto di percorso successivo al controllo presso il Posto di ispezione frontaliera (P.I.F.) di entrata;<br />c) per i lunghi viaggi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, la mancanza sul mezzo di trasporto del giornale di viaggio ovvero l'utilizzazione di un giornale di viaggio non conforme al modello previsto dal Regolamento o mancante della precisazione dei punti di riposo o di trasferimento, secondo le disposizioni dell'Allegato II del Regolamento;<br />d) l'irregolare compilazione dei certificati sanitari o dei documenti di trasporto riguardo a:<br />1. origine e proprieta' degli animali;<br />2. luogo, data ed ora di partenza;<br />3. luogo di destinazione e destinatario;<br />4. numero dei capi;<br />5. durata prevista del viaggio;<br />e) l'irregolare compilazione, nel giornale di viaggio, dei dati relativi a:<br />1. luogo data ed ora di partenza;<br />2. luogo di destinazione e ora di arrivo prevista;<br />3. percorso, posti di controllo e luoghi di riposo o trasferimento individuati;<br />4. durata prevista del viaggio;<br />f) compilazione del giornale di viaggio da parte di persone a cio' non legittimate;<br />g) la mancata indicazione del numero del certificato veterinario sul giornale di viaggio;<br />h) il mancato possesso del certificato veterinario all'interno del mezzo per tutta la durata del trasporto.<br />3 . Fuori dai casi di concorso nella violazione, 1'organizzatore ed il detentore degli animali del luogo di carico sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al presente articolo.<br /><br />Nota all'art. 5:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005, si vedano le note alle premesse.<br />7. Se gli animali sono esportati verso un Paese terzo, i trasportatori consegnano il giornale di viaggio al veterinario ufficiale al punto di uscita. In caso di esportazione di bovini vivi cui si applica il regime di restituzione all'esportazione, non e' necessario compilare la sezione 3 del giornale di viaggio se la legislazione agricola prevede una relazione. 8. Il trasportatore menzionato nella sezione 3 del giornale di viaggio tiene:<br />a) una copia del giornale di viaggio compilato;<br />b) il corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all'allegato I o all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 se il veicolo e' coperto da tale regolamento.<br />I documenti di cui alla lettera a) e b) sono messi a disposizione dell'autorita' competente che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore e, su richiesta dell'autorita' competente del luogo di partenza, entro un mese dalla compilazione, e sono conservati dal trasportatore per un periodo di almeno tre anni dalla data del controllo.<br />Il documento di cui alla lettera a) e' restituito all'autorita' competente del luogo di partenza entro un mese dalla fine del viaggio, a meno che siano utilizzati i sistemi di cui all'art. 6, paragrafo 9. Allorche' i veicoli sono attrezzati con i sistemi di cui all'art. 6, paragrafo 9 viene compilata una versione semplificata del giornale di viaggio, ed orientamenti per la presentazione delle registrazioni di cui all'art. 6, paragrafo 9, in conformita' della procedura di cui all'art. 31, paragrafo 2.".<br /><br />Art. 6.<br />Violazioni delle norme concernenti il certificato di omologazione del mezzo di trasporto<br />1. Il trasportatore, il conducente o l'organizzatore che effettua o fa effettuare un trasporto stradale per lunghi viaggi con un veicolo non munito di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 18 del Regolamento ovvero scaduto di validita', sospeso o revocato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 3.000.<br />2. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e il trasportatore, se persona diversa dal trasgressore, sono obbligati in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni previste per le violazioni di cui al comma 1.<br />3. Il trasportatore per via d'acqua, anche se armatore o noleggiatore o soltanto vettore, che effettua un trasporto di bestiame su di un mezzo nautico sprovvisto di certificato di omologazione conforme al modello di cui all'articolo 19 del Regolamento ovvero con certificato scaduto di validita', ovvero sospeso o revocato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 10.000.<br />4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche quando il trasporto su strada o per via navigabile viene effettuato utilizzando contenitori non muniti di certificato di omologazione ovvero con certificato scaduto di validita', sospeso o revocato.<br />5. Fuori dai casi di concorso nella violazione, l'organizzatore e' obbligato in solido con il responsabile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 4.<br /><br />Nota all'art. 6:<br />- Per i riferimenti al regolamento CE n. 1/2005 si vedano le note alla premesse.<br /><br />Art. 7.<br />Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali<br />1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneita' di cui all'Allegato 1 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000.<br />2. Il trasportatore che utilizza mezzi di trasporto che non rispettano i requisiti di cui all'Allegato 2 al presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 4.000.<br />3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000.<br />4. Il trasportatore che nell'eseguire trasporti per lunghi viaggi di equidi domestici e di animali domestici di specie bovina, ovina, caprina e suina viola una delle prescrizioni di cui all'Allegato 4 del presente decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 ad Euro 6.000.<br />5. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.<br />6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa<br />all'animale sofferenze inutili o lesioni e' soggetto alla sanzione amministrativa pe
