REGOLAMENTO (CE) N. 916/2007 DELLA COMMISSIONE IN MATERIA DI EMISSIONI
20/08/07 18:02
REGOLAMENTO (CE) N. 916/2007 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione relativo ad un sistema
standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1),
in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per
monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e
per attuare il protocollo di Kyoto (2), in particolare l’articolo 6,
paragrafo 1, primo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione (3)
ha istituito disposizioni generali, specifiche funzionali e
tecniche e obblighi di manutenzione e di carattere ope-
rativo per il sistema standardizzato e sicuro di registri
costituito da registri, sotto forma di database elettronici
standard contenenti elementi di dati comuni, e dal cata-
logo indipendente comunitario delle operazioni (Commu-
nity Independent Transaction Log — CITL).
(2) Vista la configurazione del sistema dei registri, se i regi-
stri comunicano con il CITL attraverso il catalogo indi-
pendente delle operazioni dell’UNFCCC (convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) è
possibile cambiare il routing solo per tutti i registri con-
temporaneamente. I registri che entro una determinata
scadenza non dovessero essere pronti sarebbero costretti
a rinunciare anche a partecipare al sistema comunitario
di scambio delle quote di emissione se altri Stati membri
si collegassero al catalogo indipendente delle operazioni
dell’UNFCCC (catalogo UNFCCC) ed essi non lo facessero.
Pertanto, quando il catalogo UNFCCC diventerà opera-
tivo, sarebbe opportuno accertarsi che si colleghi al ca-
talogo indipendente comunitario delle operazioni e ai
registri nel momento in cui il CITL e tutti i registri siano
tecnicamente in grado di fare tale collegamento oppure
quando la Comunità ritenga opportuno che i due catalo-
ghi delle operazioni siano collegati tra loro.
(3) Attualmente si prevede che, una volta istituito il collega-
mento tra il catalogo indipendente delle operazioni del-
l’UNFCCC e il catalogo indipendente comunitario delle
operazioni, i registri dovrebbero collegarsi al CITL attra-
verso il catalogo indipendente delle operazioni del-
l’UNFCCC. Tuttavia, le interazioni tra il CITL e i vari
registri sarebbero molto più semplici e flessibili se i regi-
stri si collegassero al catalogo UNFCCC attraverso il CITL.
L’amministratore centrale deve essere pertanto autoriz-
zato a determinare l’ordine dei collegamenti.
(4) Gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad accertare
che i rispettivi registri si colleghino al più presto al ca-
talogo UNFCCC e a trasmettere all’amministratore del
catalogo UNFCCC la documentazione richiesta per l’ini-
zializzazione del rispettivo registro presso quel catalogo,
secondo quanto previsto dalle norme sulle specifiche fun-
zionali e tecniche per lo scambio dei dati per i sistemi di
registri di cui al protocollo di Kyoto, elaborate a norma
della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della
convenzione UNFCCC.
(5) È opportuno che la Comunità provveda a garantire che
tutti i registri degli Stati membri, il CITL e il catalogo
indipendente delle operazioni dell’UNFCCC siano colle-
gati tra loro entro il 1o dicembre 2007.
(6) I registri devono essere messi nella condizione di garan-
tire che l’iscrizione nei registri dei dati sulle emissioni
verificate sia possibile solo se all’autorità competente è
stata trasmessa la comunicazione delle emissioni verifi-
cate e che, dopo la scadenza prevista per la restituzione
delle quote, i dati sulle emissioni verificate siano corretti
solo se la decisione dell’autorità competente riguarda an-
che lo stato di adempimento dell’impianto di cui si cor-
reggono le emissioni verificate.
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/5
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata dalla diret-
tiva 2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).
(2) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.
(3) GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.
(7) Occorre adottare provvedimenti per garantire che gli Stati
membri che non sono in grado di rilasciare AAU per
motivi diversi dal fatto di non essere abilitati a trasferire
ed acquisire ERU e AAU e a utilizzare CER a norma delle
disposizioni della decisione 11/CMP.1 del protocollo di
Kyoto alla convenzione UNFCCC, possano continuare a
partecipare alla pari al sistema comunitario di scambio
delle quote di emissione, situazione che non sarebbe
consentita nel periodo 2008-2012 perché, a differenza
di tutti gli altri Stati membri, non sarebbero in grado di
rilasciare quote convertite da AAU. Tale partecipazione in
condizioni di parità dovrebbe essere consentita grazie ad
un meccanismo da introdurre nel registro comunitario
che consenta ai gestori degli Stati membri che non pos-
siedono AAU di scambiare quote non convertite da AAU
con quote convertite da AAU al momento del trasferi-
mento delle quote verso conti dei registri degli Stati
membri che invece hanno AAU. Una procedura analoga
dovrebbe consentire di effettuare trasferimenti simili in
senso inverso. Modificando le regole applicabili per il
calcolo dello stato di adempimento di un impianto,
cioè il valore che i registri utilizzano per esprimere se
un gestore ha ottemperato all’obbligo di restituire le
quote come previsto dalla direttiva 2003/87/CE, si do-
vrebbe evitare che i gestori siano considerati inadem-
pienti alla direttiva 2003/87/CE per aver restituito quote
relative ad un anno diverso dall’anno precedente a quello
in corso.
(8) La quantità di quote messe a disposizione dei nuovi en-
tranti dalla riserva degli Stati membri e il flusso di quote
che confluisce nella riserva a seguito della chiusura di
impianti dovrebbero essere indicati nella tabella del piano
nazionale di assegnazione, perché in tal modo il pubblico
potrebbe accedere a informazioni globali e aggiornate su
tali operazioni.
(9) Per garantire che il CITL sia in grado di operare in ma-
niera autonoma in caso di guasto del catalogo UNFCCC,
è opportuno che i controlli definiti nelle norme riguar-
danti le specifiche funzionali e tecniche per lo scambio di
dati applicabili ai sistemi di registri del protocollo di
Kyoto, elaborate a norma delle disposizioni della deci-
sione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della conven-
zione UNFCCC, che devono essere effettuati dal catalogo
UNFCCC e che per il momento sono messi in atto dal
CITL, siano inseriti nella legislazione comunitaria.
(10) È fondamentale che venga indicata una data ultima entro
la quale pubblicare le informazioni sulle emissioni verifi-
cate degli impianti al fine di completare il ciclo annuale
di adempimento. Alla luce dell’esperienza acquisita, sa-
rebbe opportuno sostituire la data attualmente in vigore
per la pubblicazione di tali informazioni con una dispo-
sizione che garantisca che la pubblicazione dei dati da
parte degli Stati membri e della Commissione avvenga al
più presto e in maniera coordinata e armonizzata.
(11) Poiché le informazioni attualmente visualizzate nel CITL
e riguardanti l’adempimento degli obblighi di restituzione
da parte degli impianti come previsto dall’allegato XVI
del regolamento (CE) n. 2216/2004 non sono sempre
chiare, soprattutto per gli eventuali cambiamenti che po-
trebbero verificarsi a livello di stato di adempimento del-
l’impianto dopo la scadenza fissata per la restituzione, le
informazioni su tali obblighi di restituzione dovrebbero
essere più dettagliate e specifiche.
(12) Per garantire parità di accesso alle informazioni sul mer-
cato, requisito essenziale per il corretto funzionamento
del mercato, il CITL deve rendere accessibili al pubblico
altre informazioni, ad esempio sui conti eventualmente
bloccati, sulle tariffe applicate dai vari registri, sulla ta-
bella relativa agli accantonamenti di cui alla decisione
2006/780/CE della Commissione, del 13 novembre
2006, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione
delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell’ambito del
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni
per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in
applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (1), sulla percentuale di impianti
che hanno già presentato i dati sulle emissioni verificate e
sulla percentuale di quote che non sono mai state og-
getto di alcuna operazione dal momento dell’assegna-
zione al momento della restituzione.
(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il rego-
lamento (CE) n. 2216/2004.
(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2216/2004 è così modificato:
1) L’articolo 2 è così modificato:
a) La lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) “unità di quantità assegnata” (Assigned Amount Unit
— AAU): un’unità rilasciata a norma dell’articolo 7,
paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE o da
una Parte del protocollo di Kyoto;».
ITL 200/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
(1) GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12.
b) Alla lettera p), è aggiunta la seguente frase:
«Sono applicabili disposizioni speciali ai registri di cui
all’articolo 63 bis;».
2) All’articolo 3, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
«Ciascun registro è in grado di effettuare correttamente
tutte le procedure riguardanti le modifiche automatiche
alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione di
cui all’allegato XI bis a decorrere dal 1o febbraio 2008.»
3) L’articolo 5 è così modificato:
a) I paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. L’amministratore centrale garantisce le procedure
amministrative di cui all’allegato XI al fine di favorire
l’integrità dei dati nell’ambito del sistema dei registri e
garantisce le procedure riguardanti le modifiche auto-
matiche alla tabella relativa al piano nazionale di asse-
gnazione di cui all’allegato XI bis per far sì che le tabelle
dei piani nazionali di assegnazione rispecchino il nu-
mero di quote rilasciate e assegnate agli impianti.
5. L’amministratore centrale esegue le procedure ri-
guardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, le
modifiche automatiche alla tabella relativa al piano na-
zionale di assegnazione, i conti o le unità di Kyoto solo
ove necessario per l’adempimento delle sue funzioni.»
b) Al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:
«Il CITL deve essere in grado di effettuare accuratamente
tutte le procedure riguardanti le modifiche automatiche
alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione di
cui all’allegato XI bis a decorrere dal 1o febbraio 2008.»
4) L’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Dal 1o febbraio 2008 fino all’istituzione del collega-
mento di cui all’articolo 7, tutte le procedure riguardanti le
quote di emissioni, le emissioni verificate, le modifiche
automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di asse-
gnazione e i conti sono eseguite mediante lo scambio dei
dati tramite il CITL.»
5) L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Collegamento tra i cataloghi indipendenti delle
operazioni
1. Il collegamento tra il CITL e il catalogo indipendente
delle operazioni dell’UNFCCC si considera istituito quando
questi due sistemi sono collegati a seguito di una decisione
dell’amministratore centrale previa consultazione del Comi-
tato sui cambiamenti climatici. L’amministratore centrale
istituisce e mantiene il collegamento quando:
a) tutti i registri hanno completato la procedura di inizia-
lizzazione UNFCCC, e
b) il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni del-
l’UNFCCC sono in grado di garantire la funzionalità
necessaria e di collegarsi tra loro.
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono sod-
disfatte la Commissione, previo accordo a maggioranza del
Comitato sui cambiamenti climatici, può incaricare l’ammi-
nistratore centrale di istituire e mantenere tale collega-
mento.
3. Dopo aver istituito il collegamento di cui al paragrafo
1, tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le
emissioni verificate, i conti, le modifiche automatiche alla
tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le unità
di Kyoto saranno completate mediante lo scambio dei dati
tramite il catalogo indipendente delle operazioni del-
l’UNFCCC e il successivo trasferimento al CITL.
4. La Commissione valuta e riferisce al Comitato sui
cambiamenti climatici in merito a soluzioni per collegare
i registri, il catalogo indipendente delle operazioni del-
l’UNFCCC e il CITL diverse da quelle descritte al paragrafo
3. In particolare occorre valutare se tutte le procedure ri-
guardanti le quote di emissioni e le unità di Kyoto sono
eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL e il
successivo trasferimento al catalogo indipendente delle ope-
razioni dell’UNFCCC e se tutte le procedure riguardanti le
emissioni verificate, i conti e le modifiche automatiche alla
tabella relativa al piano nazionale di assegnazione sono
eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL.
5. Ciascuno Stato membro consegna all’amministratore
del catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e
all’amministratore centrale la documentazione necessaria
per inizializzare ciascun registro presso il catalogo indipen-
dente delle operazioni dell’UNFCCC; entro il 1o settembre
2007 ciascun registro deve essere pronto, sotto il profilo
tecnico, per l’avvio della procedura di inizializzazione, se-
condo quanto indicato nelle specifiche funzionali e tecniche
per lo scambio di dati applicabili ai sistemi di registri del
protocollo di Kyoto, elaborate a norma delle disposizioni
della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della
convenzione UNFCCC.
6. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono, ove pos-
sibile, adottate almeno tre mesi prima della loro applica-
zione.»
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/7
6) L’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità competenti e gli amministratori dei regi-
stri eseguono le procedure relative alle quote, alle emissioni
verificate, alle modifiche automatiche alla tabella relativa al
piano nazionale di assegnazione, ai conti o alle unità di
Kyoto solo ove necessario per l’adempimento delle rispet-
tive funzioni.»
7) L’articolo 15, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Entro 14 giorni dall’entrata in vigore di un’autoriz-
zazione ad emettere gas serra rilasciata al gestore di un
impianto precedentemente non coperto da autorizzazione
o, se posteriore, dall’attivazione del collegamento tra il re-
gistro e il CITL, l’autorità competente o, su richiesta di
quest’ultima, il gestore dell’impianto fornisce all’amministra-
tore del registro dello Stato membro le informazioni di cui
all’allegato III.»
8) All’articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Se l’autorità competente ha notificato all’amministra-
tore del registro la revoca o la restituzione di un’autorizza-
zione ad emettere gas serra rilasciata ad un impianto asso-
ciato ad un conto per il quale esiste una voce nella tabella
relativa al piano nazionale di assegnazione presentata a
norma dell’articolo 44, prima di chiudere il conto l’ammi-
nistratore del registro propone all’amministratore centrale
di effettuare i seguenti cambiamenti alla tabella relativa al
piano nazionale di assegnazione:
a) eliminazione dalla tabella relativa al piano nazionale di
assegnazione delle quote indicate nella tabella medesima
e non ancora assegnate all’impianto fino all’avvenuta
modifica proposta alla tabella relativa al piano nazionale
di assegnazione e sostituzione con 0 (zero);
b) aggiunta di un numero equivalente di quote alla parte
della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione
che rappresenta la quantità di quote non assegnate agli
impianti esistenti.
La proposta è trasmessa, verificata e applicata automatica-
mente dal CITL secondo le procedure definite nell’allegato
XI bis.»
9) L’articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Rilevazione di difformità da parte del CITL
1. L’amministratore centrale provvede affinché il CITL
effettui i controlli automatici previsti dagli allegati VIII,
IX, XI e XI bis per tutte le procedure riguardanti le quote
di emissioni, le emissioni verificate, i conti, le modifiche
automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di asse-
gnazione e le unità di Kyoto, al fine di verificare che non vi
siano difformità.
2. Se i controlli automatici di cui al paragrafo 1 rilevano
una difformità in una delle procedure previste negli allegati
VIII, IX, XI e XI bis, l’amministratore centrale informa im-
mediatamente l’amministratore del registro o gli ammini-
stratori dei registri in questione mediante l’invio di una
risposta automatica nella quale è precisata l’esatta natura
della difformità, utilizzando i codici di risposta indicati
negli allegati VIII, IX, XI e XI bis.
Al ricevimento del codice di risposta per una procedura di
cui all’allegato VIII, IX o XI bis, l’amministratore del registro
di partenza interrompe la procedura e ne informa il CITL.
L’amministratore centrale non aggiorna le informazioni
contenute nel CITL.
L’amministratore del registro o gli amministratori dei regi-
stri in questione informano immediatamente dell’interru-
zione della procedura i titolari dei conti interessati.»
10) L’articolo 29 è così modificato:
a) Il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:
«L’amministratore centrale provvede affinché il CITL av-
vii periodicamente la procedura di verifica della concor-
danza dei dati descritta nell’allegato X. A tal fine il CITL
registra tutte le procedure relative alle quote di emis-
sioni, ai conti, alle modifiche automatiche alla tabella
relativa al piano nazionale di assegnazione e alle unità
di Kyoto.»
ITL 200/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. L’amministratore del registro trasmette, su richie-
sta, all’amministratore centrale una copia della tabella
sulle emissioni verificate contenuta nel proprio registro.
L’amministratore centrale controlla che la tabella sulle
emissioni verificate del registro sia identica ai dati con-
tenuti nel CITL. Se viene rilevata una divergenza, l’am-
ministratore centrale ne informa immediatamente l’am-
ministratore del registro e chiede che questi elimini la
divergenza mediante la procedura di aggiornamento
delle emissioni verificate di cui all’allegato VIII.
Il CITL registra le modifiche apportate alla tabella sulle
emissioni verificate.»
11) L’articolo 32 è sostituito dal seguente:
«Articolo 32
Procedure
Ciascuna procedura deve rispettare la sequenza completa
per lo scambio dei messaggi prevista negli allegati VIII,
IX, X, XI e XI bis per il tipo di procedura di cui si tratta.
Ciascun messaggio deve rispettare i requisiti relativi al for-
mato e al contenuto, descritti in linguaggio WSDL (Web
Service Description Language), elaborati in conformità della
convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto.»
12) L’articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Articolo 33
Codici identificativi
L’amministratore del registro assegna a ciascuna delle pro-
cedure di cui agli allegati VIII e XI bis un codice identifica-
tivo unico della corrispondenza e a ciascuna delle proce-
dure di cui all’allegato IX un codice identificativo unico
dell’operazione.
Ognuno di tali codici identificativi comprende gli elementi
indicati nell’allegato VI.»
13) L’articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
Completamento delle procedure relative ai conti, alle
modifiche automatiche alla tabelladel piano nazionale
di assegnazione e alle emissioni verificate
Una volta istituito il collegamento tra i due cataloghi indi-
pendenti delle operazioni e se tutte le procedure riguardanti
i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al
piano nazionale di assegnazione e le emissioni verificate
sono completate mediante lo scambio dei dati tramite il
catalogo UNFCCC, queste si considerano completate
quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni
informano il registro di partenza di non aver rilevato al-
cuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo.
In tutti i casi non previsti dal precedente comma, tutte le
procedure riguardanti i conti, le modifiche automatiche alla
tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le
emissioni verificate si considerano completate quando il
CITL informa il registro di partenza di non aver rilevato
alcuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo.»
14) È inserito il seguente articolo 34 bis:
«Articolo 34 bis
Annullamento manuale delle operazioni avviate per
errore e completate
1. Se il detentore di un conto o l’amministratore di un
registro che opera per conto del titolare del conto avvia
erroneamente o involontariamente un’operazione descritta
agli articoli 52, 53, 58 o 62, paragrafo 2, può proporre
all’amministratore del proprio registro di procedere all’an-
nullamento manuale dell’operazione presentando una do-
manda scritta firmata dal rappresentante o dai rappresen-
tanti autorizzati del titolare del conto che sono in grado di
avviare l’operazione; la richiesta deve essere inviata entro
cinque giorni lavorativi dal completamento dell’operazione
o dall’entrata in vigore del presente regolamento, se poste-
riore. La domanda deve contenere una dichiarazione nella
quale si indica che l’operazione è stata avviata erronea-
mente o involontariamente.
2. L’amministratore del registro può notificare all’ammi-
nistratore centrale la domanda e l’intenzione di effettuare
un intervento manuale specifico nel proprio database per
annullare l’operazione entro 30 giorni di calendario a par-
tire dalla decisione di annullare l’operazione e non oltre 60
giorni dal completamento dell’operazione o dall’entrata in
vigore del presente regolamento, se posteriore.
L’amministratore centrale, entro 30 giorni di calendario
dalla data in cui riceve la notifica dell’amministratore del
registro di cui al paragrafo 2, primo comma, effettua ma-
nualmente sul database del CITL l’intervento corrispondente
a quello indicato nella notifica dell’amministratore del regi-
stro se:
a) la notifica è stata trasmessa entro le scadenze indicate
nel paragrafo 2, primo comma;
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/9
b) l’intervento manuale proposto annulla solo gli effetti
dell’operazione che si ritiene sia stata avviata involonta-
riamente o erroneamente e non comporta invece l’an-
nullamento degli effetti di operazioni successive che in-
teressano le stesse quote o unità di Kyoto.
3. L’amministratore del registro non può annullare le
operazioni a norma degli articoli 52 e 53 se, a seguito
dell’intervento, il gestore risulta non conforme per un
anno precedente.»
15) L’articolo 44, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione
ogni correzione apportata al proprio piano nazionale di
assegnazione, insieme alla corrispondente correzione ap-
portata alla tabella. Se la correzione apportata alla tabella
è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla
Commissione e non respinto ai sensi dell’articolo 9, para-
grafo 3, della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale
la Commissione ha accettato le modifiche, ed è il risultato
di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina al-
l’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al
piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL.
Tutte le suddette correzioni riguardanti i nuovi entranti
sono apportate secondo la procedura di modifica automa-
tica alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione
descritta nell’allegato XI bis del presente regolamento.
Le correzioni che non riguardano i nuovi entranti sono
apportate secondo la procedura di inizializzazione descritta
nell’allegato XIV del presente regolamento.
In tutti gli altri casi, lo Stato membro notifica alla Com-
missione la correzione apportata al proprio piano nazionale
di assegnazione; se tale correzione non è respinta secondo
la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva
2003/87/CE, la Commissione ordina all’amministratore
centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale
di assegnazione contenuta nel CITL, secondo le procedure
di inizializzazione descritte nell’allegato XIV del presente
regolamento.»
16) L’articolo 46 è sostituito dal seguente:
«Articolo 46
Assegnazione delle quote ai gestori degli impianti
Fatto salvo il disposto dell’articolo 44, paragrafo 2, e del-
l’articolo 47, entro il 28 febbraio 2008 e in seguito entro il
28 febbraio di ogni anno, l’amministratore del registro
trasferisce dal conto di deposito della Parte al conto di
deposito del gestore interessato la porzione della quantità
totale di quote rilasciate da qualsiasi amministratore del
registro a norma dell’articolo 45 che è stata assegnata al
corrispondente impianto per l’anno considerato secondo
quanto indicato nella pertinente sezione della tabella rela-
tiva al piano nazionale di assegnazione.
Ove previsto per un determinato impianto indicato nel
piano nazionale di assegnazione dello Stato membro, l’am-
ministratore del registro può procedere al trasferimento di
tale porzione di quote in una data successiva nel corso
dell’anno.
Le quote sono assegnate secondo la procedura di assegna-
zione delle quote descritta nell’allegato IX.»
17) L’articolo 48 è sostituito dal seguente:
«Articolo 48
Assegnazione di quote ai nuovi entranti
Su istruzione dell’autorità competente, l’amministratore del
registro trasferisce una porzione della quantità totale di
quote rilasciate da qualsiasi amministratore del registro a
norma dell’articolo 45 che rimangono nel conto di depo-
sito della Parte sul conto di deposito del gestore di un
impianto nuovo entrante secondo quanto indicato nella
pertinente sezione della tabella relativa al piano nazionale
di assegnazione per quel nuovo entrante relativamente al-
l’anno in questione.
Le quote sono trasferite secondo la procedura di assegna-
zione delle quote descritta nell’allegato IX.»
18) È inserito il seguente articolo 48 bis:
«Articolo 48 bis
Assegnazione di quote dopo la vendita da parte dello
Stato membro
Su istruzione dell’autorità competente, dopo la vendita di
quote detenute da uno Stato membro l’amministratore del
registro trasferisce una quantità di quote dal conto di de-
posito della Parte al conto di deposito dell’acquirente delle
quote (conto di deposito personale o conto di deposito del
gestore).
Le quote trasferite all’interno dello stesso registro sono
trasferite secondo la procedura di “trasferimento interno”
descritta nell’allegato IX. Le quote trasferite da un registro
ad un altro registro sono trasferite secondo la procedura di
“trasferimento esterno (dal 2008-2012 in poi)” descritta
nell’allegato IX.»
ITL 200/10 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
19) L’articolo 50 è così modificato:
a) il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:
«Una volta istituito il collegamento tra il catalogo
UNFCCC e il CITL a norma dell’articolo 7 del presente
regolamento, uno Stato membro non può trasferire o
acquisire unità di riduzione delle emissioni o unità di
quantità assegnate fino a quando non siano trascorsi 16
mesi dalla trasmissione della relazione di cui all’articolo
7, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE, a meno
che il Segretariato dell’UNFCCC non abbia comunicato a
detto Stato membro che non verranno avviate proce-
dure per assicurare l’adempimento degli obblighi.»
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se, a partire dal 1o gennaio 2008, le quantità di
ERU, CER, AAU e RMU valide per il periodo quinquen-
nale considerato detenute nei conti di deposito della
Parte, nei conti di deposito dei gestori, nei conti di
deposito personali e nei conti dei ritiri in uno Stato
membro superano di meno dell’1 % la riserva per il
periodo di impegno, pari al 90 % della quantità asse-
gnata a detto Stato membro o, se inferiore, al 100 % del
quintuplo della quantità risultante dall’inventario più re-
cente, l’amministratore centrale ne informa lo Stato
membro interessato.»
20) L’articolo 51 è sostituito dal seguente:
«Articolo 51
Emissioni verificate di un impianto
1. Qualora la comunicazione del gestore di un impianto
relativa alle emissioni prodotte da tale impianto nel corso
dell’anno precedente sia stata ritenuta soddisfacente in base
ai criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma
dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE, il responsabile
della verifica, comprese le autorità competenti che svolgono
la funzione di verificatori, iscrive o approva l’iscrizione
delle emissioni verificate annue dell’impianto nella sezione
della tabella delle emissioni verificate riservata a tale im-
pianto per l’anno considerato, secondo la procedura di
aggiornamento delle emissioni verificate descritta nell’alle-
gato VIII del presente regolamento.
2. L’amministratore del registro può vietare l’iscrizione
delle emissioni verificate annue dell’impianto finché l’auto-
rità competente non ha ricevuto la comunicazione relativa
alle emissioni verificate presentata dai gestori a norma del-
l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE per
l’impianto considerato e consentito al registro di ricevere le
emissioni verificate annue.
3. L’autorità competente può ordinare all’amministratore
del registro di correggere le emissioni verificate annue di un
impianto relative ad un anno precedente per assicurare la
conformità con i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato mem-
bro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE,
mediante l’iscrizione del valore corretto nella sezione della
tabella delle emissioni verificate riservata a tale impianto
per l’anno considerato, secondo la procedura di aggiorna-
mento delle emissioni verificate descritta nell’allegato VIII
del presente regolamento.
4. Se l’autorità competente ordina all’amministratore del
registro di correggere le emissioni verificate annue di un
impianto relative ad un anno precedente dopo la scadenza
indicata all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva
2003/87/CE per la restituzione delle quote in quantità cor-
rispondente alle emissioni dell’anno precedente considerato,
l’amministratore centrale consente tale correzione solo se è
stato informato della decisione adottata dall’autorità com-
petente riguardo al nuovo stato di adempimento applicabile
all’impianto derivante dalla correzione delle emissioni veri-
ficate.»
21) L’articolo 55 è sostituito dal seguente:
«Articolo 55
Calcolo dei valori relativi allo stato di adempimento
Dopo aver compilato la sezione della tabella delle quote
restituite o della tabella delle emissioni verificate riservata
ad un determinato impianto, l’amministratore del registro
determina il valore relativo allo stato di adempimento del-
l’impianto in relazione a ciascun anno nel modo seguente:
a) nel 2005, nel 2006 e nel 2007, calcolando la somma di
tutte le quote restituite a norma degli articoli 52, 53 e
54 per il periodo 2005-2007 meno la somma di tutte
le emissioni verificate nel quinquennio in corso fino
all’anno in corso compreso;
b) nel 2008 e in ciascun anno successivo, calcolando la
somma di tutte le quote restituite a norma degli articoli
52, 53 e 54 per il periodo in corso meno la somma di
tutte le emissioni verificate dal 2008 fino all’anno in
corso compreso, e aggiungendo un fattore di correzione.
Il fattore di correzione di cui alla lettera b) è pari a zero se
il valore relativo al 2007 è superiore a zero, mentre è
uguale al valore relativo al 2007 se quest’ultimo è inferiore
o uguale a zero.»
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/11
22) L’articolo 57 è sostituito dal seguente:
«Articolo 57
Iscrizione dei valori nella tabella delle emissioni
verificate
Nel caso in cui, il 1o maggio 2006 e il 1o maggio di
ciascun anno successivo, non siano stati iscritti nella tabella
delle emissioni verificate i valori relativi alle emissioni ve-
rificate di un impianto nell’anno precedente, gli eventuali
valori sostitutivi determinati a norma dell’articolo 16, para-
grafo 1, della direttiva 2003/87/CE non possono essere
iscritti nella tabella a meno che non siano stati calcolati
il più possibile secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo
Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva
2003/87/CE.»
23) L’articolo 58, primo comma, è sostituito dal seguente:
«Il 30 giugno 2006, 2007 e 2008 l’amministratore del
registro cancella un determinato numero di quote di emis-
sioni, di CER e di quote per casi di forza maggiore detenute
nel conto di deposito della Parte a norma degli articoli 52,
53 e 54. Il numero di quote di emissioni, di CER e di quote
per casi di forza maggiore da cancellare è pari al numero
totale di quote restituite, al momento della cancellazione,
indicato nella tabella delle quote restituite per i periodi
compresi tra il 1o gennaio 2005 e il momento della can-
cellazione nel 2006, dal momento della cancellazione nel
2006 al momento della cancellazione nel 2007 e dal mo-
mento della cancellazione nel 2007 al momento della can-
cellazione nel 2008.»
24) L’articolo 59 è sostituito dal seguente:
«Articolo 59
Cancellazione e ritiro di quote restituite per il periodo
2008-2012 e per i periodi successivi
1. Entro il 30 giugno 2009 e, successivamente, il 30
giugno di ogni anno, l’amministratore del registro cancella
le quote restituite per il periodo 2008-2012 e per ciascun
periodo quinquennale successivo nei seguenti modi:
a) convertendo in AAU un determinato numero di quote
rilasciate per il periodo quinquennale considerato e de-
tenute nel conto di deposito di una Parte, pari al nu-
mero totale di quote restituite a norma dell’articolo 52
indicato nella tabella delle quote restituite dal 1o gen-
naio del primo anno del periodo interessato al 31 mag-
gio dell’anno successivo e dal 1o giugno dell’anno pre-
cedente fino al 31 maggio degli anni successivi, me-
diante l’eliminazione dell’elemento relativo alla quota
dal codice identificativo unico dell’unità di ciascuna
AAU costituito dagli elementi definiti nell’allegato VI
in base alla procedura di “conversione di quote restituite
ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)” dell’allegato IX;
e
b) trasferendo dal conto di deposito della Parte al conto dei
ritiri relativo al periodo considerato un determinato nu-
mero di unità di Kyoto, del tipo specificato dall’autorità
competente, ad eccezione delle unità di Kyoto derivanti
dai progetti di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 3, della
direttiva 2003/87/CE, pari al numero totale di quote
restituite a norma degli articoli 52 e 53 indicato nella
tabella delle quote restituite dal 1o gennaio del primo
anno del periodo interessato al 31 maggio dell’anno
successivo e dal 1o giugno dell’anno precedente fino al
31 maggio degli anni successivi in base alla procedura
di “ritiro di quote restituite (dal 2008-2012 in poi)”
dell’allegato IX.
2. Dopo il 30 giugno 2013 e il 30 giugno dell’anno
successivo al termine di ciascun periodo quinquennale se-
guente, l’amministratore del registro può ritirare le quote
non ancora assegnate ai gestori convertendole in AAU me-
diante l’eliminazione dell’elemento relativo alla quota dal
codice identificativo unico dell’unità di ciascuna AAU co-
stituito dagli elementi definiti nell’allegato VI in base alla
procedura di “conversione di quote non assegnate ai fini del
ritiro (dal 2008-2012 in poi)” dell’allegato IX e trasferen-
dole dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri
relativo al periodo considerato in base alla procedura di
“ritiro di quote non assegnate (dal 2008-2012 in poi)”
dell’allegato IX.»
25) All’articolo 60, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) trasferendo dai conti di deposito di cui all’articolo 11,
paragrafi 1 e 2, al conto delle cancellazioni per il pe-
riodo 2005-2007 un numero di quote pari al numero
di quote detenute nel registro, rilasciate per il periodo
2005-2007 da ciascun registro, meno il numero di
quote che, al momento della cancellazione e della so-
stituzione, risultano restituite a norma degli articoli 52
e 54 dal momento del ritiro il 30 giugno dell’anno
precedente;».
26) All’articolo 61, le lettere a) e b) sono sostituite dalle se-
guenti:
«a) trasferendo tutte le quote assegnate ai gestori per il
precedente periodo quinquennale dai conti di deposito
dei gestori e dai conti di deposito personali al conto di
deposito della Parte;
b) convertendo in AAU un determinato numero di quote,
pari al numero di quote detenute nel registro rilasciate
da ciascun registro per il precedente periodo quinquen-
nale meno il numero di quote restituite a norma del-
l’articolo 52 a partire dal 31 maggio dell’anno prece-
dente, mediante l’eliminazione dell’elemento relativo
alla quota dal codice identificativo unico dell’unità, co-
stituito dagli elementi indicati nell’allegato VI;».
ITL 200/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
27) L’articolo 63, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Su istruzione dell’organismo competente dello Stato
membro, l’amministratore del registro trasferisce le quantità
e i tipi di unità di Kyoto specificati da tale organismo che
non siano stati già ritirati a norma dell’articolo 59 dal
conto di deposito della Parte all’apposito conto dei ritiri
esistente nel proprio registro, secondo la procedura di “ri-
tiro di unità di Kyoto (dal 2008-2012 in poi)” descritta
nell’allegato IX.»
28) Dopo l’articolo 63 è inserito il seguente Capo V bis:
«CAPO V bis
GESTIONE DEI REGISTRI DEGLI STATI MEMBRI CHE NON
HANNO AAU
Articolo 63 bis
Gestione dei registri degli Stati membri che non hanno
AAU
1. Gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare
AAU per ragioni diverse dal fatto di non essere abilitati a
trasferire ed acquistare ERU e AAU e ad utilizzare CER a
norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 del pro-
tocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC istituiscono,
gestiscono e conservano i propri registri in forma consoli-
data con il registro comunitario. L'articolo 3, paragrafo 3,
l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafi
1, 3 e 4, l'articolo 30, paragrafo 1, gli articoli 34, 35, 36,
l'articolo 44, paragrafo 3, l'articolo 45, l'articolo 49, para-
grafo 1, gli articoli 59, 60, 61 e 65 non si applicano a
questi registri.
2. A partire dal 1o gennaio 2008, i registri gestiti a
norma del paragrafo 1 sono in grado di eseguire le proce-
dure applicabili descritte negli allegati VIII, IX, X, XI e
XI bis.
Articolo 63 ter
Collegamento tra i registri gestiti a norma dell’articolo
63 bis e il CITL
I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis comunicano
con il CITL attraverso un collegamento istituito dal registro
comunitario.
L’amministratore centrale attiva il collegamento dopo che
sono state condotte a buon fine le procedure di prova
definite all’allegato XIII e le procedure di inizializzazione
dell’allegato XIV e comunica l’informazione all’amministra-
tore del registro comunitario.
Articolo 63 quater
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
rilevamento di difformità e incongruenze da parte del
catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC
Il catalogo UNFCCC informa i registri gestiti a norma del-
l’articolo 63 bis di ogni eventuale difformità rilevata in una
procedura iniziata da quel registro tramite l’amministratore
del registro comunitario.
I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis interessati in-
terrompono la procedura e l’amministratore del registro
comunitario informa il catalogo UNFCCC. L’amministratore
del registro gestito a norma dell’articolo 63 bis ed eventuali
altri amministratori di registri interessati comunicano im-
mediatamente al titolare del conto interessato che la pro-
cedura è stata interrotta.
Articolo 63 quinquies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
completamento delle procedure riguardanti i conti, le
emissioni verificate e le modifiche automatiche alla
tabella relativa al piano nazionale di assegnazione
Se è stato istituito un collegamento tra i due cataloghi
indipendenti delle operazioni e se le procedure riguardanti
i conti, le emissioni verificate e le modifiche automatiche
alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione sono
inoltrate attraverso il catalogo UNFCCC, tali procedure si
considerano completate quando entrambi i cataloghi indi-
pendenti delle operazioni comunicano al registro comuni-
tario che non sono state rilevate difformità nella proposta
avviata dal registro gestito a norma dell’articolo 63 bis.
In tutti i casi non contemplati dal primo comma tutte le
procedure illustrate agli allegati VIII e XI bis si considerano
completate quando il CITL comunica al registro comunita-
rio che non sono state rilevate difformità nella proposta
avviata dal registro gestito a norma dell’articolo 63 bis.
Articolo 63 sexties
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
completamento delle procedure riguardanti le
operazioni all’interno dei registri
Tutte le procedure descritte all’allegato IX, ad esclusione
della procedura di trasferimento esterno, si considerano
completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle
operazioni comunicano al registro comunitario che non
sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal
registro gestito a norma dell’articolo 63 bis e il registro
comunitario conferma ad entrambi i cataloghi indipendenti
delle operazioni che il registro gestito a norma dell’articolo
63 bis ha aggiornato i dati in base alla sua proposta.
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/13
Tuttavia, prima che venga istituito il collegamento tra il
CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure dell’allegato
IX, ad esclusione della procedura di trasferimento esterno,
si considerano completate quando il CITL informa il regi-
stro comunitario che non sono state rilevate difformità
nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell’arti-
colo 63 bis e il registro comunitario conferma al CITL che
il registro gestito a norma dell’articolo 63 bis ha aggiornato
i dati in base alla propria proposta.
Articolo 63 septies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
completamento della procedura di trasferimento
esterno
La procedura di trasferimento esterno che interessa un re-
gistro gestito a norma dell’articolo 63 bis si considera com-
pletata quando entrambi i cataloghi indipendenti delle ope-
razioni comunicano al registro di destinazione (o al registro
comunitario se il registro di destinazione è un registro
gestito a norma dell’articolo 63 bis) che non sono state
rilevate difformità nella proposta inviata dal registro di
partenza (o dal registro comunitario se il registro di par-
tenza è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) e il
registro di destinazione (o il registro comunitario se il regi-
stro di destinazione è un registro gestito a norma dell’arti-
colo 63 bis) conferma ad entrambi i cataloghi indipendenti
delle operazioni che il registro di destinazione ha aggior-
nato i dati in base alla proposta del registro di partenza.
Tuttavia, prima che venga istituito il collegamento tra il
CITL e il catalogo UNFCCC, la procedura di trasferimento
esterno che interessa un registro gestito a norma dell’arti-
colo 63 bis si considera completata quando il CITL comu-
nica al registro di destinazione (o al registro comunitario se
il registro di destinazione è un registro gestito a norma
dell’articolo 63 bis) che non sono state rilevate difformità
nella proposta inviata dal registro di partenza (o dal regi-
stro comunitario se il registro di partenza è un registro
gestito a norma dell’articolo 63 bis) e il registro di destina-
zione (o il registro comunitario se il registro di destinazione
è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) conferma
al CITL di aver aggiornato i dati in base alla proposta del
registro di partenza.
Articolo 63 octies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
autenticazione
I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis sono autenticati
dal catalogo UNFCCC tramite il registro comunitario con i
certificati digitali rilasciati dal Segretariato dell’UNFCCC o
da un organismo da questo designato.
Tuttavia, finché non è istituito il collegamento tra il CITL e
il catalogo UNFCCC, tali registri sono autenticati al CITL
tramite il registro comunitario mediante i certificati digitali
e i nomi utente e le password specificati nell’allegato XV. La
Commissione o altro organismo da questa designato funge
da autorità di certificazione per tutti i certificati digitali e
distribuisce i nomi utente e le password.
Articolo 63 nonies
Disposizioni particolari riguardanti alcuni obblighi
degli amministratori dei registri gestiti a norma
dell’articolo 63 bis
Gli obblighi di cui all’articolo 71 e all’articolo 72, paragrafi
2 e 3, riguardanti gli amministratori dei registri gestiti a
norma dell’articolo 63 bis, sono ottemperati dall’ammini-
stratore del registro comunitario.
Articolo 63 decies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: conti
1. I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis conten-
gono almeno due conti di deposito delle Parti creati a
norma dell’articolo 12.
2. Le quote con un tipo di unità iniziale pari a 1 sono
detenute solo da uno dei conti di deposito della Parte e
nessun altro conto di deposito della Parte diverso da quello
che detiene le quote con un tipo di unità iniziale pari a 1 è
autorizzato a partecipare ai trasferimenti esterni tra i regi-
stri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e gli altri registri. Il
conto di deposito della Parte che detiene le quote con un
tipo di unità iniziale pari a 1 non è utilizzato per opera-
zioni diverse dai trasferimenti esterni tra i registri gestiti a
norma dell’articolo 63 bis e gli altri registri e detiene solo
unità con un tipo di unità iniziale pari a 1.
3. I conti di deposito del gestore creati a norma dell’ar-
ticolo 11, paragrafo 2, non devono contenere quote con un
tipo di unità iniziale pari a 1 al termine di un’operazione. I
conti di deposito personali contenuti nei registri gestiti a
norma dell’articolo 63 bis non possono partecipare ai tra-
sferimenti esterni tra i registri gestiti a norma dell’articolo
63 bis e gli altri registri.
ITL 200/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
Articolo 63 undecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: tabella
relativa al piano nazionale di assegnazione per il
periodo 2008-2012 e per ogni periodo quinquennale
successivo
Dopo ogni correzione alla tabella relativa al piano nazio-
nale di assegnazione apportata a norma dell’articolo 44,
paragrafo 2, che avviene dopo il rilascio delle quote di
cui all’articolo 45 e che riduce la quantità totale di quote
rilasciate a norma dell’articolo 45 per il periodo 2008-
2012 o per i successivi periodi quinquennali, i registri
gestiti a norma dell’articolo 63 bis trasferiscono il numero
di quote indicato dall’autorità competente dai conti di de-
posito di cui agli articoli 11, paragrafo 2, e 63 decies, dove
sono detenute le quote, al conto delle cancellazioni del
registro comunitario per il periodo interessato.
Articolo 63 dodecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: rilascio di
quote
Dopo l’iscrizione della tabella relativa al piano nazionale di
assegnazione nel CITL e, fatto salvo l’articolo 44, paragrafo
2, entro il 28 febbraio del primo anno del periodo 2008-
2012 e successivamente entro il 28 febbraio del primo
anno di ciascun periodo quinquennale successivo, l’ammi-
nistratore di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis
rilascia la quantità totale di quote indicata nella tabella
relativa al piano nazionale di assegnazione nel conto di
deposito della Parte.
Quando rilascia tali quote l’amministratore del registro at-
tribuisce un codice identificativo unico dell’unità a ciascuna
quota, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI,
dove il tipo di unità iniziale è 0 e il tipo di unità supple-
mentare è 4.
Le quote sono rilasciate secondo la procedura di rilascio
delle quote definita nell’allegato IX (registri di cui all’articolo
63 bis).
Articolo 63 terdecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
trasferimenti di quote tra conti di deposito del
gestore in registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis
e conti in altri registri
1. I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis effettuano
qualsiasi trasferimento di quote, aventi un tipo di unità
iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a
4, tra conti di deposito, secondo quanto richiesto dal tito-
lare del conto:
a) all’interno del proprio registro secondo la procedura di
trasferimento interno descritta all’allegato IX;
b) tra due registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis se-
condo la procedura di “trasferimento tra due registri di
cui all’articolo 63 bis” descritta nell’allegato IX;
c) tra un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis e un
registro diverso da uno gestito a norma di quell’articolo
secondo la procedura di “trasferimento esterno (da un
registro di cui all’articolo 63 bis a un registro diverso)”
descritta nell’allegato IX. I trasferimenti di quote aventi
un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità
supplementare pari a 4 verso registri non gestiti a
norma dell’articolo 63 bis non possono essere richiesti
dai titolari di conti di deposito personali. Il CITL blocca
qualsiasi operazione che può comportare il trasferi-
mento di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a
0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 verso
registri diversi da quelli gestiti a norma dell’articolo 63
bis.
Articolo 63 quaterdecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
cancellazione a norma dell’articolo 58 o dell’articolo
62
Quando si procede alla cancellazione e al ritiro di quote a
norma dell’articolo 58 o alla cancellazione volontaria ai
sensi dell’articolo 62, l’amministratore di un registro gestito
a norma dell’articolo 63 bis effettua la cancellazione trasfe-
rendo le quote come previsto dall’articolo 58 o 62 nel
conto delle cancellazioni o dei ritiri del registro comunita-
rio.
Articolo 63 quindecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
cancellazione e ritiro delle quote restituite e delle
CER per il periodo 2008-2012 e per i periodi
successivi
1. Entro il 30 giugno 2009 e il 30 giugno di ogni anno
successivo l’amministratore del registro di un registro ge-
stito a norma dell’articolo 63 bis cancella un numero di
quote e di CER detenute nel conto di deposito della Parte
secondo quanto indicato negli articoli 52 e 53.
Il numero di quote e di CER da cancellare corrisponde al
numero complessivo di quote restituite iscritte nella tabella
delle quote restituite a partire dal 1o gennaio del primo
anno del periodo interessato fino al 31 maggio dell’anno
successivo e a partire dal 1o giugno dell’anno precedente
fino al 31 maggio di ciascun anno successivo.
2. La cancellazione avviene per trasferimento delle quote
e delle CER, ad eccezione delle CER derivanti dai progetti
indicati all’articolo 11 bis, paragrafo 3, della direttiva
2003/87/CE, dal conto di deposito della Parte al conto
dei ritiri del registro comunitario per il periodo di cui
trattasi, seguendo la procedura di «ritiro (registri di cui
all’articolo 63 bis)» descritta nell’allegato IX.
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/15
Articolo 63 sexdecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per
il periodo 2005-2007
1. Il 1o maggio 2008 ciascun amministratore di un re-
gistro gestito a norma dell’articolo 63 bis cancella e, su
istruzione dell’autorità competente, sostituisce le quote de-
tenute nel suo registro secondo la procedura di cancella-
zione e sostituzione delle quote descritta nell’allegato IX nei
seguenti modi:
a) trasferendo dai conti di deposito di cui all’articolo 11,
paragrafo 2, e all’articolo 63 decies, al conto delle can-
cellazioni del registro comunitario per il periodo 2005-
2007 un numero di quote pari al numero di quote
rilasciate per il periodo 2005-2007 meno il numero
di quote restituite al momento della cancellazione e
della sostituzione a norma degli articoli 52 e 54 a
partire dal 30 giugno dell’anno precedente;
b) rilasciando, su istruzione dell’autorità competente, un
numero di quote sostitutive specificato dall’autorità
competente tramite rilascio di un ugual numero di
quote per il periodo 2008-2012, assegnando ad ogni
quota un codice identificativo dell’unità costituito dagli
elementi indicati nell’allegato VI;
c) trasferendo le quote sostitutive di cui alla lettera b) dal
conto di deposito della Parte ai conti di deposito dei
gestori e ai conti di deposito personali specificati dal-
l’autorità competente a partire dai quali le quote erano
state trasferite in virtù della lettera a).
Articolo 63 septdecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per
il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi
1. Il 1o maggio 2013 e il 1o maggio del primo anno di
ciascun periodo quinquennale successivo ciascun ammini-
stratore di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis
cancella e sostituisce le quote detenute nel proprio registro
secondo la procedura di cancellazione e sostituzione delle
quote descritta nell’allegato IX nei seguenti modi:
a) trasferendo dai conti di deposito di cui all’articolo 11,
paragrafo 2, e all’articolo 63 decies, al conto delle can-
cellazioni del registro comunitario per il periodo di cui
trattasi un numero di quote pari al numero di quote
rilasciate per il quinquennio precedente meno il numero
di quote restituite a norma dell’articolo 52 a partire dal
1o maggio dell’anno precedente;
b) rilasciando nel conto di deposito della Parte un ugual
numero di quote sostitutive con un tipo di unità sup-
plementare pari a 4 per il periodo in corso e assegnando
ad ogni quota un codice identificativo unico dell’unità
costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI;
c) trasferendo dal conto di deposito della Parte ai conti di
deposito dei gestori e ai conti di deposito personali a
partire dai quali le quote erano state trasferite in virtù
della lettera a) un numero di quote rilasciate a norma
della lettera b) per il periodo in corso pari al numero di
quote trasferite da tali conti a norma della lettera a).»
29) L’articolo 72 è modificato come segue:
a) Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:
«Dopo tale coordinamento, l’amministratore centrale
stabilisce la data alla quale i registri e il CITL sono tenuti
a mettere in opera ciascuna nuova versione delle speci-
fiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo
scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del
protocollo di Kyoto.»
b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se è necessaria una nuova versione intermedia o
ufficiale del registro, l’amministratore di ciascun registro
e l’amministratore centrale completano le procedure di
prova di cui all’allegato XIII prima dell’istituzione e del-
l’attivazione di un collegamento tra la nuova versione
intermedia o ufficiale del registro e il CITL o il catalogo
UNFCCC.»
c) È inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. L’amministratore centrale convoca riunioni pe-
riodiche degli amministratori dei registri per consultarli
sugli aspetti e sulle procedure attinenti alla gestione delle
modifiche, alla gestione degli incidenti e a qualsiasi altro
aspetto di natura tecnica connesso al funzionamento dei
registri e all’applicazione del presente regolamento.»
30) L’articolo 73, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. L’amministratore centrale e l’amministratore di cia-
scun registro conservano i dati relativi a tutte le procedure
e ai titolari dei conti di cui agli allegati III, IV, VIII, IX, X, XI
e XI bis per 15 anni o, se posteriore, fino alla data in cui
siano state risolte eventuali questioni relative all’applica-
zione di tali allegati.»
ITL 200/16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
31) Gli allegati I, II, III, da VI a XIII e XVI sono modificati
conformemente all’allegato I del presente regolamento.
32) È inserito l’allegato XI bis conformemente all’allegato II del
presente regolamento.
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
2. L’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, da 6 a 12, 15, 16, 17, 20,
21, da 27 a 30 e i punti 2, 3, 4, il punto 5, lettere c), e), f), g),
i), il punto 6, lettera b), i punti 10, 11, il punto 13, lettere d) i),
f) e g), dell’allegato I e l’allegato II sono applicabili a decorrere
dal 1o febbraio 2008.
3. L’articolo 1, paragrafi 24 e 26, e il punto 13, lettere a), b),
c), d) ii), iii) e lettera e) dell’allegato I sono applicabili a decorrere
dal 1o gennaio 2009. Il punto 13, lettere a), b), c), d) ii), iii) e
lettera e) dell’allegato I possono tuttavia essere applicati ante-
riormente al 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/17
ALLEGATO I
Gli allegati I, II, III, da VI a XIII e XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004 sono così modificati:
1. L’allegato I è così modificato:
a) Il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Finché non è istituito un collegamento tra il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC
(catalogo UNFCCC):
a) la registrazione dell’ora nel CITL e nei singoli registri è sincronizzata con l’ora di Greenwich (GMT —
Greenwich Mean Time);
b) tutte le procedure riguardanti le quote, le emissioni verificate, le modifiche automatiche alla tabella relativa
al piano nazionale di assegnazione e i conti sono realizzate attraverso lo scambio di dati formulati in
linguaggio XML (Extensible Markup Language) utilizzando il protocollo SOAP (Simple Object Access Protocol),
versione 1.1, attraverso il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), versione 1.1 (stile di codifica RPC
— Remote Procedure Call).»
b) Il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. Dopo l’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC:
a) la registrazione dell’ora nel catalogo UNFCCC, nel CITL e in ciascun registro è sincronizzata e
b) tutte le procedure riguardanti le quote e le unità di Kyoto sono realizzate attraverso lo scambio di dati,
applicando le specifiche hardware e software definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme
per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità
della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.
Se le procedure riguardanti le emissioni verificate, i conti e le modifiche automatiche alla tabella relativa al
piano nazionale di assegnazione sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il catalogo UNFCCC e il
successivo trasferimento al CITL, lo scambio dei dati avviene applicando le specifiche hardware e software
definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri
nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle
Parti della convenzione UNFCCC.
Se le procedure riguardanti le emissioni verificate, i conti e le modifiche automatiche alla tabella relativa al
piano nazionale di assegnazione sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL, lo scambio dei
dati avviene secondo quanto indicato al punto 2, lettera b).»
2. All’allegato III, punto 1, sono aggiunte le seguenti frasi:
«Il nome del gestore deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione
ad emettere gas serra. Il nome dell’impianto deve corrispondere al nome indicato nella rispettiva autorizzazione ad
emettere gas serra.»
3. L’allegato VI è così modificato:
a) Nella tabella VI-1, alla colonna «Serie o codici», riga «Supplementary Unit Type», è aggiunto il testo «4 = Quota
rilasciata per il periodo 2008-2012 e i successivi periodi quinquennali da uno Stato membro che non ha AAU».
ITL 200/18 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
b) Nella tabella VI-2 è aggiunta la seguente riga:
«0 4 Quota rilasciata per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali da uno Stato
membro che non ha AAU e non derivante dalla conversione di una AAU o di altra unità di
Kyoto»
c) Nella tabella VI-3 alla colonna «Serie o codici», riga «Account Identifier», è aggiunto il seguente testo: «L’ammini-
stratore centrale definisce una sotto-serie separata di questi valori per il registro comunitario e ciascun registro
gestito in maniera consolidata con il registro comunitario».
d) Nella tabella VI-5, l’espressione «Person Identifier» è sostituita da «Account Holder Identifier».
e) Il punto 14 è sostituito dal seguente:
«14. La tabella VI-7 specifica gli elementi del codice identificativo della corrispondenza. A ciascuna procedura
descritta nell’allegato VIII e nell’allegato XI bis è assegnato un codice identificativo della corrispondenza. Tale
codice è generato dal registro ed è unico all’interno del sistema dei registri. Il codice identificativo della
corrispondenza non può essere riutilizzato. In caso di riavvio di una procedura relativa ad un conto o alle
emissioni verificate precedentemente interrotta o annullata è assegnato un nuovo codice identificativo della
corrispondenza, anch’esso unico.»
4. L’allegato VII è così modificato:
a) Nella tabella del punto 4 è soppressa la riga seguente:
«05-00 Ritiro (dal 2008-2012 in poi)»
b) Nella tabella del punto 4 sono aggiunte le seguenti righe:
«10-61 Conversione di quote restituite ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)
10-62 Conversione di quote non assegnate ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)
05-00 Ritiro di unità di Kyoto (dal 2008-2012 in poi)
05-01 Ritiro di quote restituite (dal 2008-2012 in poi)
05-02 Ritiro di quote non assegnate (dal 2008-2012 in poi)
01-22 Rilascio di quote (registri di cui all’articolo 63 bis)
03-00 Trasferimento esterno (da un registro di cui all’articolo 63 bis a un registro diverso)
10-22 Trasferimento tra due registri di cui all’articolo 63 bis
05-22 Ritiro (registri di cui all’articolo 63 bis)»
c) Nella tabella del punto 5 è aggiunta la seguente riga:
«4 Quota rilasciata per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali da uno Stato membro
che non ha AAU e non derivante dalla conversione di una AAU o di altra unità di Kyoto»
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/19
5. L’allegato VIII è così modificato:
a) Il punto 1, lettera c), è sostituito dal seguente:
«c) a condizione che le procedure avvengano tramite lo scambio di dati attraverso il catalogo UNFCCC e il
successivo trasferimento al CITL, l’amministratore del registro invoca la funzione necessaria sul servizio web di
gestione dei conti del catalogo UNFCCC. In tutti gli altri casi, l’amministratore del registro invoca la funzione
necessaria sul servizio web di gestione dei conti del CITL.»
b) Il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se le procedure avvengono tramite lo scambio di dati attraverso il CITL e il successivo trasferimento al
catalogo UNFCCC, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento
dal catalogo UNFCCC entro 60 secondi dall’invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore. In tutti gli
altri casi, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal CITL
entro 60 secondi dall’invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore.»
c) Nelle tabelle VIII-5, VIII-11 e VIII-12 la riga:
«FaxNumber Obbligatorio»
è sostituita da:
«FaxNumber Facoltativo»
d) Nella tabella VIII-9, il testo: «Il registro di partenza (Originating Registry) autentica il catalogo UNFCCC (o il CITL
prima che sia istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC) invocando la funzione Authenticate-
Message() e verifica la versione del catalogo delle operazioni con la funzione CheckVersion().» è sostituito dal
seguente:
«Il registro di partenza (Originating Registry) autentica il catalogo UNFCCC (o il CITL se tutte le procedure
dell’allegato VIII sono eseguite tramite lo scambio di dati attraverso il CITL) invocando la funzione Authentica-
teMessage() e verifica la versione del catalogo delle operazioni con la funzione CheckVersion().»
e) Nella tabella VIII-11 all’ultima riga è aggiunto il numero «7162».
f) Nelle tabelle VIII-12 e VIII-14 dopo la riga relativa al «PermitIdentifier», è aggiunta la seguente:
«PermitDate Obbligatorio»
g) Nella tabella VIII-13 dopo la riga relativa al «PermitIdentifier», è inserita la seguente:
«PermitDate Facoltativo»
h) Nella tabella VIII-15 all’ultima riga è aggiunto il numero «7161».
ITL 200/20 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
i) Il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per ogni procedura riguardante un conto o le emissioni verificate il CITL controlla la versione del registro,
l’autenticazione di quest’ultimo, nonché la validità temporale dei messaggi e, nel caso in cui rilevi una
difformità, invia gli appositi codici di risposta definiti nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999. Tali
controlli corrispondono ai controlli riguardanti i codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e
tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di
Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC
e riprodotti nell’ultima colonna della tabella XII-1 assieme ai codici di risposta equivalenti compresi tra 7900 e
7999. Se l’amministratore del catalogo indipendente delle operazioni modifica un controllo previsto dalle
suddette norme per lo scambio dei dati equivalente ai controlli aventi i codici di risposta indicati nella tabella
XII-1 e compresi tra 7900 e 7999 o l’applicazione di tale controllo da parte del catalogo UNFCCC, l’ammi-
nistratore centrale disattiva il controllo equivalente.»
j) Nella tabella VIII-17 all’ultima riga è aggiunto il numero «7525».
6. L’allegato IX è così modificato:
a) Il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il CITL esegue le seguenti categorie di controlli preliminari su ciascuna procedura riguardante un’operazione:
a) versione del registro e autenticazione del medesimo,
b) validità temporale del messaggio,
c) integrità dei dati,
d) controllo generale dell’operazione,
e) sequenza dei messaggi.
Qualora sia rilevata una difformità, il CITL invia gli appositi codici di risposta definiti nella tabella XII-1 e
compresi tra 7900 e 7999. Tali controlli corrispondono ai controlli riguardanti i codici di risposta definiti
nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri
nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle
Parti della convenzione UNFCCC e riprodotti nell’ultima colonna della tabella XII-1 assieme ai codici di
risposta equivalenti compresi tra 7900 e 7999. Se l’amministratore del catalogo indipendente delle operazioni
modifica un controllo previsto dalle suddette norme per lo scambio dei dati equivalente ai controlli aventi i
codici di risposta indicati nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999 e l’applicazione di tale controllo da
parte del catalogo UNFCCC, l’amministratore centrale disattiva il controllo equivalente.»
b) La tabella IX-1 è così modificata:
i) nella colonna «Codici di risposta del CITL», riga «Trasferimento esterno (dal 2008-2012 in poi)», è inserito «Da
7221 a 7222»;
ii) nella colonna «Codici di risposta del CITL», riga «Trasferimento esterno (2005-2007)», è inserito «Da 7221 a
7222»;
iii) nella colonna «Codici di risposta del CITL», riga «Cancellazione e sostituzione», è aggiunto «(registri di cui
all’articolo 63 bis); 7219; da 7223 a 7224; 7360; 7402; 7404; 7406; Da 7407 a 7408; 7202»;
iv) è cancellata la riga seguente:
«Ritiro (dal 2008-2012 in poi) 05-00 Da 7358 a 7361»
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/21
v) sono aggiunte le righe seguenti:
«Conversione di quote restituite ai fini del ritiro (dal
2008-2012 in poi) 10-61 7358
Conversione di quote non assegnate ai fini del ritiro
(dal 2008-2012 in poi) 10-62 7364, 7366
Ritiro di unità di Kyoto (dal 2008-2012 in poi) 05-00 7360
7365
Ritiro di quote restituite (dal 2008-2012 in poi) 05-01 Da 7359 a 7361
7365
Ritiro di quote non assegnate (dal 2008-2012 in
poi) 05-02 7360,7361Da 7363 a 7365
Trasferimento esterno (da un registro di cui all’arti-
colo 63 bis a un registro diverso) 03-00 Da 7225 a 7226
Rilascio di quote (registri di cui all’articolo 63 bis) 01-22 Da 7201 a 7203
7219
7224
Ritiro (registri di cui all’articolo 63 bis) 05-22 Da 7227 a 7228
7357
Da 7360 a 7362
Trasferimento tra due registri di cui all’articolo
63 bis 10-22 7302, 7304Da 7406 a 7407
7224
7228»
c) È aggiunto il seguente punto 7:
«7. Il trasferimento esterno tra un registro di cui all’articolo 63 bis e un registro diverso deve avvenire con le
seguenti modalità:
a) su richiesta del titolare di un conto finalizzata a trasferire quote con tipo di unità supplementare pari a 4
da un conto contenuto in un registro di cui all’articolo 63 bis, il registro dal quale avviene il trasferimento
(registro di partenza):
i) verifica se il saldo del conto di deposito della Parte che si trova nel registro di cui all’articolo 63 bis,
dove possono essere detenute solo quote con tipo di unità supplementare pari a 1, 2 o 3, è almeno pari
alla quantità di quote da trasferire,
ii) ridirige le quote verso il conto di deposito della Parte che si trova nel registro di cui all’articolo 63 bis
dove possono essere detenute solo quote con tipo di unità supplementare pari a 4,
iii) trasferisce una quantità equivalente di quote con tipo di unità supplementare pari a 1, 2 o 3 dal conto
di deposito della Parte dove possono essere detenute solo quote con tipo di unità supplementare pari a
1, 2 o 3 al conto del titolare del conto che avvia l’operazione (conto di partenza),
iv) trasferisce le quote con tipo di unità supplementare pari a 1, 2 o 3 dal conto del titolare del conto che
avvia l’operazione (conto di partenza) al conto di destinazione;
b) su richiesta del titolare di un conto finalizzata a trasferire quote con tipo di unità supplementare pari a 1, 2
o 3 a un conto depositato in un registro di cui all’articolo 63 bis, il registro che acquisisce le quote (registro
di destinazione):
i) trasferisce le quote con tipo di unità supplementare pari a 1, 2 o 3 al conto di destinazione,
ITL 200/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
ii) trasferisce tali quote dal conto di destinazione al conto di deposito della Parte che si trova nel registro
di cui all’articolo 63 bis, dove possono essere detenute solo quote con tipo di unità supplementare pari
a 1, 2 o 3,
iii) trasferisce una quantità equivalente di quote con tipo di unità supplementare pari a 4 dal conto di
deposito della Parte dove possono essere detenute solo quote con tipo di unità iniziale pari a 0 e tipo
di unità supplementare pari a 4 al conto di destinazione. Se il saldo del conto di deposito della Parte
che può contenere quote con tipo di unità supplementare pari a 4 è inferiore alla quantità di quote da
trasferire, prima del trasferimento nel conto di deposito della Parte viene creato il numero di quote
mancanti con tipo di unità supplementare pari a 4.»
7. L’allegato X è così modificato:
a) Al punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Finché non viene istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, ogni registro è tenuto a rispondere a
qualsiasi richiesta del CITL finalizzata ad ottenere le seguenti informazioni per un’ora e una data specifiche:».
b) Al punto 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Una volta istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, ogni registro è tenuto a rispondere a
qualsiasi richiesta del catalogo UNFCCC finalizzata ad ottenere le seguenti informazioni per un’ora e una data
specifiche:».
c) Al punto 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Una volta istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, ogni registro è tenuto a rispondere a
qualsiasi richiesta presentata dal catalogo UNFCCC per conto del CITL o dal CITL finalizzata ad ottenere le
seguenti informazioni per un’ora e una data specifiche:».
d) Il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il CITL controlla la versione del registro, l’autenticazione di quest’ultimo, la validità temporale del messaggio e
l’integrità dei dati durante la procedura di verifica della concordanza dei dati e, qualora sia rilevata una
difformità, invia gli appositi codici di risposta definiti nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999. Tali
controlli corrispondono ai controlli riguardanti i codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e
tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di
Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC
e riprodotti nell’ultima colonna della tabella XII-1 assieme ai codici di risposta equivalenti compresi tra 7900 e
7999. Se l’amministratore del catalogo indipendente delle operazioni modifica un controllo previsto dalle
suddette norme per lo scambio dei dati equivalente ai controlli aventi i codici di risposta indicati nella tabella
XII-1 e compresi tra 7900 e 7999 o l’applicazione di tale controllo da parte del catalogo UNFCCC, l’ammi-
nistratore centrale disattiva il controllo equivalente.»
8. All’allegato XI, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Una volta istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC e quando tutte le procedure riguardanti le
quote, le emissioni verificate, i conti, le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione e
le unità di Kyoto sono svolte mediante lo scambio di dati attraverso il catalogo UNFCCC e il successivo
trasferimento al CITL, il CITL continua ad eseguire solo la procedura amministrativa di cui al punto 1, lettera b).»
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/23
9) L’allegato XII è così modificato:
a) Il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il CITL invia codici di risposta nell’ambito di ciascuna procedura se indicato negli allegati da VIII a XI bis.
Ciascun codice di risposta è composto da un numero intero compreso tra 7000 e 7999. Nella tabella XII-1 è
spiegato il significato dei vari codici di risposta.»
b) La tabella XII-1 è così modificata:
i) sono cancellate le colonne e la riga seguenti:
«Codice di
risposta Descrizione
7149 Il numero di fax (FaxNumber) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal
campo previsto»
ii) sono inserite le seguenti colonne e righe nel corretto ordine numerico:
« Codice di
risposta Descrizione
Codici di rispo-
sta equivalenti
previsti dalle
norme per lo
scambio di dati
7161 L’impianto correlato al conto di deposito del gestore non è indicato come
“chiuso” nella tabella del piano nazionale di assegnazione e non è pertanto
possibile chiudere il conto.
7162 L’impianto correlato al conto di deposito del gestore non ha una voce
corrispondente nella tabella del piano nazionale di assegnazione e non è
pertanto possibile aprire il conto.
7221 Il conto che acquisisce o trasferisce le quote non può trovarsi in un
registro di cui all’articolo 63 bis.
7222 Le quote da trasferire non possono avere un tipo di unità supplementare
pari a 4.
7223 Il conto di destinazione deve essere il conto delle cancellazioni per il
periodo interessato.
7224 Le quote da rilasciare devono avere un tipo di unità supplementare pari
a 4.
7225 Le quantità cumulative detenute dopo l’operazione nei due conti di depo-
sito della Parte interessati dall’operazione nel registro di cui all’articolo 63
bis devono corrispondere alle quantità cumulative detenute prima dell’o-
perazione.
7226 Il saldo del conto di deposito della Parte che può contenere quote con tipo
di unità supplementare 1, 2 o 3 deve essere pari o superiore alla quantità
da trasferire dal registro di cui all’articolo 63 bis.
7227 Il conto di destinazione deve essere il conto dei ritiri per il periodo in
corso.
7228 Le quote devono essere quelle rilasciate per il periodo in corso.
7363 La quantità di AAU da ritirare non è uguale alla quantità di quote con-
vertite con la procedura di “conversione di quote non assegnate ai fini del
ritiro”.
ITL 200/24 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
Codice di
risposta Descrizione
Codici di rispo-
sta equivalenti
previsti dalle
norme per lo
scambio di dati
7364 L’operazione non è avviata dopo il 30 giugno dell’anno successivo all’ul-
timo anno del periodo quinquennale interessato.
7365 Le unità da ritirare sono quote e non possono pertanto essere ritirate.
7366 La quantità da convertire non può essere superiore al numero di quote
rilasciate ma non assegnate.
7408 Il numero di quote cancellate deve essere uguale al numero di quote da
cancellare ai sensi dell’articolo 63 sexdecies.
7451 La quantità totale di quote indicata nel piano nazionale di assegnazione
(PNA) aggiornato deve essere uguale a quella del PNA in corso.
7452 La quantità assegnata ai nuovi entranti non può essere superiore alla
quantità di cui è decurtata la riserva.
7525 Il valore relativo alle emissioni verificate per l’anno X non può essere
corretto dopo il 30 aprile dell’anno X + 1 a meno che l’autorità compe-
tente non notifichi all’amministratore centrale il nuovo stato di adempi-
mento applicabile all’impianto di cui si è corretto il valore delle emissioni
verificate.
7700 Il codice relativo al periodo d’impegno esce dal campo previsto.
7701 Occorre prevedere l’assegnazione per tutti gli anni compresi nel periodo di
impegno, eccetto gli anni precedenti all’anno in corso.
7702 La nuova riserva deve essere un numero positivo o almeno uguale a zero.
7703 La quantità di quote da assegnare ad un impianto e per un determinato
anno deve essere uguale o superiore a zero.
7704 Il codice identificativo dell’autorizzazione deve esistere e corrispondere al
codice identificativo dell’impianto.
7705 La quantità totale di quote assegnate ad un impianto in un determinato
anno e indicata nel piano nazionale di assegnazione (PNA) aggiornato
deve essere uguale o superiore a quella del PNA in corso.
7706 La quantità di quote eliminate dalla tabella relativa al piano nazionale di
assegnazione per gli impianti deve essere uguale alla quantità di cui au-
menta la riserva.
7901 Il registro di partenza deve essere indicato nella tabella dei registri 1501
7902 Lo stato del registro di partenza deve permettere di proporre le operazioni.
(Il CITL manterrà lo stato in corso di ciascun registro. In questo caso, il
CITL deve riconoscere che il registro è pienamente operativo).
1503
7903 Lo stato del registro di destinazione deve permettere di accettare le ope-
razioni. (Il CITL manterrà lo stato in corso di ciascun registro. In questo
caso, il CITL deve riconoscere che il registro è pienamente operativo).
1504
7904 Lo stato del registro deve permettere di eseguire le operazioni di concor-
danza dei dati. (Il CITL manterrà lo stato in corso di ciascun registro. In
questo caso, il CITL deve riconoscere che il registro è pronto per la verifica
della concordanza dei dati).
1510
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/25
Codice di
risposta Descrizione
Codici di rispo-
sta equivalenti
previsti dalle
norme per lo
scambio di dati
7905 Il codice identificativo dell’operazione (TransactionID) deve essere costituito
da un codice di registro valido seguito da cifre. 2001
7906 Il codice relativo al tipo di operazione (TransactionType) deve essere valido. 2002
7907 Il codice relativo al tipo di operazione supplementare (SupplementaryTran-
sactionType) deve essere valido. 2003
7908 Il codice relativo allo stato dell’operazione (TransactionStatus) deve essere
valido. 2004
7909 Il codice relativo al tipo di conto (AccountType) deve essere valido. 2006
7910 L’identificatore del conto di partenza (InitiatingAccountIdentifier) deve essere
superiore a zero. 2007
7911 L’identificatore del conto di destinazione (AcquiringAccountIdentifier) deve
essere superiore a zero. 2008
7912 Il registro di partenza (Originating Registry) di tutti i blocchi di unità deve
essere valido. 2010
7913 Il codice identificativo del tipo di unità (Unit Type) deve essere valido. 2011
7914 Il codice identificativo del tipo di unità supplementare (SupplementaryUnit-
Type) deve essere valido. 2012
7915 Devono essere presenti lo Unit Serial Block Start e lo Unit Serial Block End. 2013
7916 Lo Unit Serial Block End deve essere uguale o superiore allo Unit Serial Block
Start. 2014
7917 Le RMU, le ERU convertite da RMU, le tCER e le lCER devono avere un
codice LULUCF Activity valido. 2015
7918 Le AAU, le ERU convertite da AAU e le CER non devono avere un codice
LULUCF Activity. 2016
7919 Le ERU, CER, tCER e lCER devono avere un codice identificativo del
progetto (Project ID) valido. 2017
7920 Le AAU e le RMU non devono avere un codice identificativo del progetto
(Project ID). 2018
7921 Le ERU devono avere un Track Code valido. 2019
7922 Le AAU, RMU, CER, tCER e lCER non devono avere un Track Code. 2020
7923 Le AAU, RMU, ERU e CER non devono avere una data di scadenza (Expiry
Date). 2022
7924 Il codice identificativo dell’operazione (TransactionID) per le operazioni
proposte non deve già esistere nel CITL. 3001
7925 Il codice identificativo dell’operazione (TransactionID) per le operazioni in
corso deve già esistere nel CITL. 3002
7926 Le operazioni precedentemente portate a termine non possono essere
portate a termine nuovamente. 3003
7927 Le operazioni precedentemente respinte non possono essere portate a
termine. 3004
7928 Le operazioni per le quali è stata precedentemente rilevata una difformità a
livello di CITL non possono essere portate a termine. 3005
ITL 200/26 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
Codice di
risposta Descrizione
Codici di rispo-
sta equivalenti
previsti dalle
norme per lo
scambio di dati
7930 Le operazioni precedentemente interrotte non possono essere portate a
termine. 3007
7931 Le operazioni precedentemente cancellate non possono essere portate a
termine. 3008
7932 Le operazioni esterne precedentemente accettate non possono essere in-
terrotte. 3009
7933 Lo stato dell’operazione “Accepted” (accettata) o “Rejected” (respinta) non è
valido per operazioni che non siano esterne. 3010
7934 Lo stato dell’operazione proveniente dal registro di partenza deve indicare
i seguenti stati: “Proposed” (proposta), “Completed” (completata) o “Termina-
ted” (interrotta).
3011
7935 Lo stato dell’operazione proveniente dal registro di destinazione per un
trasferimento esterno deve indicare lo stato “Rejected” (respinta) o “Accepted”
(accettata)
3012
7936 Il periodo di impegno applicabile deve corrispondere al periodo di impe-
gno in corso o a quello successivo (compresi i rispettivi periodi true-up,
durante i quali vengono reperite le quote necessarie per l’adempimento).
4001
7937 Le unità individuate nell’operazione devono già esistere nel CITL. 4002
7938 Le unità individuate nell’operazione devono essere detenute dal registro di
partenza. 4003
7939 Tutti gli attributi di tutti i blocchi di unità devono essere conformi agli
attributi dei blocchi di unità del CITL a meno che gli attribuiti non siano
modificati dall’operazione in corso.
4004
7940 Tutti i blocchi di unità interessati dall’operazione devono riguardare un
unico periodo di impegno applicabile (Applicable Commitment Period) 4005
7941 Per tutte le operazioni, tranne i trasferimenti esterni, i registri di partenza e
di destinazione devono essere gli stessi. 4006
7942 Per i trasferimenti esterni, i registri di partenza e di destinazione devono
essere diversi. 4007
7943 Le unità individuate nell’operazione non devono presentare incongruenze
emerse mediante la procedura di verifica della concordanza dei dati con il
CITL.
4008
7945 Le unità individuate nell’operazione non devono essere interessate da
un’altra operazione. 4010
7946 Le unità cancellate non devono essere soggette ad altre operazioni. 4011
7947 Una proposta di operazione deve contenere almeno un blocco di unità. 4012
7948 In un’operazione non deve essere rilasciato più di un tipo di unità. 5004
7949 Il periodo di impegno originario (Original Commitment Period) deve essere
uguale per tutte le unità rilasciate nell’ambito dell’operazione. 5005
7950 Il periodo di impegno applicabile (Applicable Commitment Period) deve cor-
rispondere al periodo di impegno originario (Original Commitment Period)
per tutte le unità rilasciate nell’ambito dell’operazione.
5006
7951 La cancellazione nel conto Excess Issuance Cancellation Account non deve
avvenire in un registro nazionale. 5152
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/27
Codice di
risposta Descrizione
Codici di rispo-
sta equivalenti
previsti dalle
norme per lo
scambio di dati
7952 Il conto di destinazione (Acquiring Account) per un’operazione di cancel-
lazione deve essere un conto delle cancellazioni. 5153
7953 Nelle operazioni di cancellazione devono essere forniti i codici identifica-
tivi dei conti relativi ai conti di destinazione. 5154
7954 I blocchi di unità da cancellare devono avere lo stesso periodo di impegno
applicabile del conto delle cancellazioni. 5155
7955 Il registro di partenza che ritira le unità deve essere un registro nazionale o
il registro comunitario. 5251
7956 In un’operazione di ritiro il conto di destinazione deve essere un conto dei
ritiri. 5252
7957 Nelle operazioni di ritiro devono essere forniti i codici identificativi dei
conti relativi ai conti di destinazione. 5253
7958 I blocchi di unità ritirate devono avere lo stesso periodo di impegno
applicabile del conto dei ritiri. 5254
7959 Il registro di partenza che riporta le unità deve essere un registro nazio-
nale. 5301
7960 Il conto di partenza di un’operazione di riporto deve essere un conto di
deposito. 5302
7961 Le unità possono essere riportate solo al periodo di impegno successivo
immediatamente seguente. 5303
7962 Il codice identificativo della verifica della concordanza dei dati (Reconcilia-
tionID) deve essere superiore a zero. 6201
7963 Il codice identificativo della verifica della concordanza dei dati (Reconcilia-
tionID) deve essere costituito da un codice di registro valido seguito da
cifre.
6202
7964 Lo stato della verifica della concordanza dei dati (ReconciliationID) deve
corrispondere a un valore compreso tra 1 e 11. 6203
7965 L’istantanea (snapshot) della verifica della concordanza dei dati deve essere
una data compresa tra il 1o ottobre 2004 e la data del giorno più 30
giorni.
6204
7966 Il tipo di conto (Account Type) deve essere valido. 6205
7969 Il codice identificativo della verifica della concordanza dei dati deve figu-
rare nella tabella del registro delle verifiche della concordanza (Reconcilia-
tion Log).
6301
7970 Lo stato della verifica della concordanza dei dati inviato dal registro deve
essere valido. 6302
7971 Lo stato della verifica della concordanza dei dati in arrivo deve corrispon-
dere allo stato della verifica della concordanza dei dati registrato dal CITL. 6303
7972 La data/ora dell’istantanea della verifica della concordanza dei dati del
registro deve corrispondere a quella registrata dal CITL. 6304»
ITL 200/28 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
iii) la riga:
«7301 Attenzione: si sta per superare il limite della riserva per il periodo di impegno.»
è sostituita dalla seguente:
«7301 Attenzione: le quantità detenute calcolate secondo la decisione 18/CP.7 della conferenza
delle Parti della convenzione UNFCCC supera di appena l’1 % il limite della riserva per il
periodo di impegno.»
10. L’allegato XIII è così modificato:
a) Al punto 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) test della procedura integrata: viene verificata la capacità del registro di eseguire tutte le procedure, compresi
gli stati e le fasi di cui agli allegati da VIII a XI e XI bis, e di consentire interventi manuali sul database secondo
quanto previsto dall’allegato X;».
b) Il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’amministratore centrale chiede a ciascun registro di dimostrare che i codici di ingresso di cui all’allegato VII
e i codici di risposta di cui agli allegati da VIII a XI e XI bis siano contenuti nel database del registro medesimo
e siano interpretati e utilizzati correttamente rispetto alle procedure.»
11. All’allegato XIV, il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7. Lo schema XML per la presentazione alla Commissione della tabella del piano nazionale di assegnazione è il
seguente:
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" elementFormDefault="qualified">
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/29
The action to be undertaken for the installation
A = Add the installation to the NAP
U = Update the allocations for the installation in the NAP
D = Delete the installation from the NAP
For each action, all year of a commitment period need to be given
ITL 200/30 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
».
12. L’allegato XV è così modificato:
a) Al punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Finché non è istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure riguardanti le quote, le
modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione, le emissioni verificate e i conti sono
eseguite utilizzando un collegamento avente le seguenti caratteristiche:».
b) Il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Una volta istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure riguardanti le quote, le
modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione, le emissioni verificate, i conti e le
unità di Kyoto sono completate utilizzando un collegamento rispondente alle caratteristiche definite nelle
specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito
del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della
convenzione UNFCCC.»
13) L’allegato XVI è così modificato:
a) Il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’amministratore centrale pubblica e aggiorna le informazioni di cui ai punti da 2 a 4 bis relative al sistema
dei registri nell’area pubblica del sito web del CITL, secondo i tempi indicati, e l’amministratore di ciascun
registro pubblica e aggiorna tali informazioni nell’area pubblica del sito web del proprio registro, secondo i
tempi indicati.»
b) Il punto 2 è così modificato:
i) alla lettera a) è aggiunta la seguente frase:
«Per i conti di deposito del gestore, il nome del titolare del conto dovrebbe corrispondere al nome della
persona fisica o giuridica titolare della rispettiva autorizzazione ad emettere gas serra;»,
ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica dei
rappresentanti autorizzati principale e secondario del conto designati dal titolare del conto per quel
determinato conto, a meno che l’amministratore del registro non consenta al titolare del conto di chiedere
di mantenere riservate tutte queste informazioni o parte di esse e il titolare del conto non abbia richiesto
per iscritto all’amministratore del registro di non pubblicare tutte queste informazioni o parte di esse.»
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/31
c) Il punto 3 è così modificato:
i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le quote e le eventuali quote per casi di forza maggiore assegnate e rilasciate all’impianto associato al conto
di deposito del gestore, che rientra nella tabella del piano nazionale di assegnazione o che costituisce un
nuovo entrante ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE, ed eventuali correzioni apportate alle
suddette quote;»
ii) è aggiunta la seguente lettera e):
«e) data dell’entrata in vigore dell’autorizzazione ad emettere gas serra e data di apertura del conto.»
d) Il punto 4 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il valore relativo alle emissioni verificate e le eventuali correzioni a norma dell’articolo 51 per l’impianto
associato al conto di deposito del gestore per l’anno X devono essere pubblicati a partire dal 15 maggio
dell’anno (X+1);»
ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il simbolo che indica se l’impianto associato al conto di deposito del gestore restituisce o meno il numero
di quote necessario per l'anno X entro il 30 aprile dell’anno (X+1) ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2,
lettera e), della direttiva 2003/87/CE nonché le eventuali modifiche a tale stato in conformità delle
correzioni apportate alle emissioni verificate a norma dell’articolo 51, paragrafo 4, del presente regola-
mento devono essere pubblicati a partire dal 15 maggio dell’anno (X+1). In base al valore relativo allo
stato di adempimento dell’impianto e allo stato operativo del registro, sono indicati i seguenti simboli con
le seguenti dichiarazioni:
Tabella XVI-1: Dichiarazioni di adempimento
Valore dello stato di adempimento per l’anno X a
norma dell’articolo 55 al 30 aprile dell’anno
(X+1)
Simbolo Dichiarazione
da visualizzare nel CITL e nei registri
Numero totale di quote restituite a norma
degli articoli 52, 53, 54 per il periodo ≥
alle emissioni verificate nel periodo fino
all’anno in corso
A “Entro il 30 aprile è stato restituito un numero
di quote e di unità di Kyoto maggiore o uguale
alle emissioni verificate”
Numero totale di quote restituite a norma
degli articoli 52, 53, 54 per il periodo <
alle emissioni verificate nel periodo fino
all’anno in corso
B “Entro il 30 aprile è stato restituito un numero
di quote e di unità di Kyoto inferiore alle emis-
sioni verificate”
C “Fino al 30 aprile non sono state iscritte emis-
sioni verificate”
Le emissioni verificate nel periodo fino al-
l’anno in corso sono state corrette ai sensi
dell’articolo 51
D “Le emissioni verificate sono state corrette dal-
l’autorità competente dopo il 30 aprile dell’anno
X. L’autorità competente dello Stato membro ha
stabilito che l’impianto non è conforme per
l’anno X.”
Le emissioni verificate nel periodo fino al-
l’anno in corso sono state corrette ai sensi
dell’articolo 51
E “Le emissioni verificate sono state corrette dal-
l’autorità competente dopo il 30 aprile dell’anno
X. L’autorità competente dello Stato membro ha
stabilito che l’impianto è conforme per l’anno
X.”
X “Fino al 30 aprile non è stato possibile iscrivere
le emissioni verificate né/o le quote restituite
perché la procedura di restituzione delle quote
e/o la procedura di aggiornamento delle emis-
sioni verificate è sospesa per il registro dello
Stato membro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo
3.” »
ITL 200/32 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
iii) È aggiunta la seguente lettera d):
«d) il simbolo che indica se il conto dell’impianto è bloccato ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, deve essere
pubblicato a partire dal 31 marzo dell’anno (X+1).»
e) Sono inseriti i seguenti punti 4 bis e 4 ter:
«4 bis. La tabella del piano nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro che indica le quote assegnate agli
impianti e la quantità di quote destinate ad un’assegnazione successiva o alla vendita deve essere pub-
blicata e aggiornata dopo ogni correzione apportata alla tabella, indicando chiaramente dove è stata
apportata la correzione.
4 ter. Le tariffe applicate per l’apertura e la gestione annua dei conti di deposito di ciascun registro devono essere
pubblicate costantemente. Gli aggiornamenti di tali informazioni devono essere comunicati all’ammini-
stratore centrale da parte dell’amministratore del registro entro 15 giorni dalla modifica delle tariffe.»
f) Al punto 6, è aggiunta la seguente lettera e):
«e) eventuali tabelle degli accantonamenti stilate in conformità della decisione 2006/780/CE della Commis-
sione (*).
___________
(*) GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12.»
g) È inserito il seguente punto 12 bis:
«12 bis. L’amministratore centrale, a partire dal 30 aprile dell’anno (X+1), mette a disposizione sull’area pubblica
del sito web del CITL informazioni riguardanti la percentuale di quote restituite in ogni Stato membro
per l’anno X che, prima della restituzione, non sono state trasferite.».
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/33
ALLEGATO II
Al regolamento (CE) n. 2216/2004 è inserito il seguente allegato XI bis:
«ALLEGATO XI bis
Procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione
1. A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 44, paragrafo 2, i registri possono proporre al CITL di verificare e
applicare una modifica automatica al piano nazionale di assegnazione secondo la procedura descritta nel presente
allegato.
Requisiti per ciascuna procedura
2. Per le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione si applica la
seguente sequenza di messaggi:
a) l’amministratore del registro avvia la procedura riguardante le modifiche automatiche alla tabella del piano nazio-
nale di assegnazione assegnando alla richiesta un codice identificativo unico della verifica della concordanza dei dati
costituito dagli elementi definiti nell’allegato VI;
b) l’amministratore del registro invoca la funzione necessaria sul servizio web di modifica automatica della tabella del
piano nazionale di assegnazione del CITL;
c) il CITL convalida la richiesta invocando l’apposita funzione di convalida all’interno del CITL medesimo;
d) se la richiesta è convalidata e di conseguenza accettata, il CITL modifica in base a tale richiesta le informazioni da
esso detenute;
e) il CITL invoca la funzione “receiveNapManagementOutcome” sul servizio web di modifica automatica della tabella
del piano nazionale di assegnazione del registro che ha inviato la richiesta e comunica al registro se la richiesta è
stata convalidata e di conseguenza accettata oppure se la richiesta presenta una difformità ed è stata pertanto
respinta;
f) se la richiesta è stata convalidata e accettata, l’amministratore del registro che ha inviato la richiesta modifica le
informazioni contenute nel registro in base alla richiesta convalidata; se invece la richiesta è stata respinta in quanto
contenente una difformità, l’amministratore del registro che ha inviato la richiesta non modifica le informazioni
contenute nel registro in base alla richiesta respinta.
3. Se le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione sono inoltrate
attraverso il catalogo UNFCCC, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di
ricevimento dal catalogo UNFCCC entro 60 secondi dall’invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore. In
tutti gli altri casi, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal CITL
entro 60 secondi dall’invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore.
4. Le componenti e le funzioni utilizzate nella sequenza di messaggi sono riportate nelle tabelle da XI bis-1 a XI bis-6. I
parametri di ingresso di tutte le funzioni sono strutturati in modo da corrispondere ai requisiti sul formato e sul
contenuto, in linguaggio WSDL (Web Services Description Language), definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative
alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità
della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC. L’asterisco “(*)” indica che un elemento
può comparire varie volte come parametro di ingresso.
ITL 200/34 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
Tabella XI bis-1: Componenti e funzioni per le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella
del piano nazionale di assegnazione
Componente Funzione Ambito
NAPTableManagementWS AddNEInstallationtoNAP() Pubblico
IncreaseNAPallocationtoNEInstallation() Pubblico
RemoveNAPallocationofclosingInstallation() Pubblico
Tabella XI bis-2: Componente NAPTableManagementWS
Scopo
Questa componente tratta le richieste del servizio web per la gestione delle modifiche automatiche alla tabella del
piano nazionale di assegnazione
Funzioni disponibili tramite servizi web
AddNEInstallationtoNAP() Tratta le richieste di aggiunta di nuovi impianti di nuovi
entranti nella tabella del piano nazionale di assegnazione
IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAP() Tratta le richieste di aumento delle quote da assegnare
nella tabella del piano nazionale di assegnazione degli
impianti esistenti che sono nuovi entranti
RemoveNAPallocationofclosingInstallation() Tratta le richieste di eliminazione delle quote assegnate
dalla tabella del piano nazionale di assegnazione degli
impianti esistenti che chiudono
Altre funzioni
Non pertinente.
Ripartizione dei ruoli
CITL (per tutte le funzioni) e registro (solo per la funzione receiveNapManagementOutcome)
Tabella XI bis-3: Funzione NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP()
Scopo
Questa funzione riceve una richiesta di aggiunta di un nuovo impianto di un nuovo entrante alla tabella del piano
nazionale di assegnazione. Le quote assegnate per gli anni precedenti all’anno in corso avranno un valore pari a zero.
Se ad un nuovo impianto di un nuovo entrante non vengono assegnate quote, il valore attribuito alla quantità di
quote sarà pari a zero. Se un nuovo impianto di un nuovo entrante riceve delle quote, la riserva è ridotta di una
quantità equivalente.
Il CITL autentica il registro di partenza (Originating Registry) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la
versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion().
Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “1”,
senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è
messa in coda.
Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore
di risultato “0” con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.
Il parametro “PermitIdentifier” corrisponde al codice identificativo dell’autorizzazione, costituito dagli elementi indicati
nell’allegato VI.
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/35
Parametri di ingresso
From Obbligatorio
To Obbligatorio
CorrelationId Obbligatorio
MajorVersion Obbligatorio
MinorVersion Obbligatorio
InitiatingRegistry Obbligatorio
CommitmentPeriod Obbligatorio
NewValueofReserve Obbligatorio
Installation (*) Obbligatorio
PermitIdentifier Obbligatorio
InstallationIdentifier Obbligatorio
Allocation (*) Obbligatorio
YearinCommitmentPeriod Obbligatorio
AmountofAllowances Obbligatorio
Parametri di uscita
ResultIdentifier Obbligatorio
ResponseCode Facoltativo
Usi
— AuthenticateMessage
— WriteToFile
— CheckVersion
Utilizzata da
Non pertinente (servizio web).
Tabella XI bis-4: Funzione
NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP()
Scopo
Questa funzione riceve una richiesta di aumento delle quote assegnate ad impianti già esistenti nella tabella del piano
nazionale di assegnazione considerati nuovi entranti. Le quote assegnate per gli anni precedenti all’anno in corso non
saranno modificate. La riserva è ridotta di una quantità equivalente alla quantità assegnata con la procedura.
Il CITL autentica il registro di partenza (Originating Registry) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la
versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion().
Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “1”,
senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è
messa in coda.
Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore
di risultato “0” con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.
ITL 200/36 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
Parametri di ingresso
From Obbligatorio
To Obbligatorio
CorrelationId Obbligatorio
MajorVersion Obbligatorio
MinorVersion Obbligatorio
InitiatingRegistry Obbligatorio
CommitmentPeriod Obbligatorio
NewValueofReserve Obbligatorio
Installation (*) Obbligatorio
InstallationIdentifier Obbligatorio
Allocation (*) Obbligatorio
Yearincommitmentperiod Obbligatorio
AmountofAllowances Obbligatorio
Parametri di uscita
ResultIdentifier Obbligatorio
ResponseCode Facoltativo
Usi
— AuthenticateMessage
— WriteToFile
— CheckVersion
Utilizzata da
Non pertinente (servizio web).
Tabella XI bis-5: Funzione NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation()
Scopo
Questa funzione riceve una richiesta di eliminazione degli impianti esistenti nella tabella del piano nazionale di
assegnazione. Le quote non ancora assegnate saranno soppresse e una quantità equivalente di quote sarà aggiunta
alla riserva.
Il CITL autentica il registro di partenza (Originating Registry) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la
versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion().
Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “1”,
senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è
messa in coda.
Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore
di risultato “0” con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/37
Parametri di ingresso
From Obbligatorio
To Obbligatorio
CorrelationId Obbligatorio
MajorVersion Obbligatorio
MinorVersion Obbligatorio
InitiatingRegistry Obbligatorio
CommitmentPeriod Obbligatorio
NewValueofReserve Obbligatorio
Installation (*) Obbligatorio
InstallationIdentifier Obbligatorio
Parametri di uscita
Result Identifier Obbligatorio
Response Code Facoltativo
Usi
— AuthenticateMessage
— WriteToFile
— CheckVersion
Utilizzata da
Non pertinente (servizio web).
Tabella XI bis-6: Funzione NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome ()
Scopo
Questa funzione riceve il risultato di un’operazione di gestione del piano nazionale di assegnazione.
Il registro di partenza (Originating Registry) autentica il catalogo UNFCCC (o il CITL se le procedure di cui all’allegato
VIII sono inoltrate attraverso il CITL e successivamente trasmesse al catalogo UNFCCC) invocando la funzione
AuthenticateMessage() e verifica la versione del catalogo delle operazioni con la funzione CheckVersion().
Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “1”,
senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è
messa in coda.
Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore
di risultato “0” con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.
Se il risultato è “0” per ogni altro tipo di errore la lista dei codici di risposta è costituita da coppie (codice di risposta
possibilmente con un elenco di identificatori degli impianti).
ITL 200/38 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
Parametri di ingresso
From Obbligatorio
To Obbligatorio
CorrelationId Obbligatorio
MajorVersion Obbligatorio
MinorVersion Obbligatorio
Outcome Obbligatorio
Response List Facoltativo
Parametri di uscita
Result Identifier Obbligatorio
Response Code Facoltativo
Usi
— AuthenticateMessage
— WriteToFile
— CheckVersion
Utilizzata da
Non pertinente (servizio web).
Tabella XI bis-7: Procedure riguardanti le modifiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione
Descrizione della procedura Codici CITL
NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP 7005, 7122, 7125, 7153, 7154, 7155,
7156, 7159, 7215, 7451, 7452, 7700,
7701, 7702, 7703, 7704
NAPTableManagementWS.IncreaseallocationtoNEInstallationinNAP 7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159,
7207, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702,
7703, 7705
NAPTableManagementWS
RemoveNAPallocationofclosingInstallation 7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159,7207, 7451, 7700, 7706
5. Se tutti i controlli vanno a buon fine, il CITL attiva automaticamente la modifica alla tabella del piano nazionale di
assegnazione nel proprio database e informa l’amministratore del registro e l’amministratore centrale.»
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/39
del 31 luglio 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione relativo ad un sistema
standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1),
in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per
monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e
per attuare il protocollo di Kyoto (2), in particolare l’articolo 6,
paragrafo 1, primo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione (3)
ha istituito disposizioni generali, specifiche funzionali e
tecniche e obblighi di manutenzione e di carattere ope-
rativo per il sistema standardizzato e sicuro di registri
costituito da registri, sotto forma di database elettronici
standard contenenti elementi di dati comuni, e dal cata-
logo indipendente comunitario delle operazioni (Commu-
nity Independent Transaction Log — CITL).
(2) Vista la configurazione del sistema dei registri, se i regi-
stri comunicano con il CITL attraverso il catalogo indi-
pendente delle operazioni dell’UNFCCC (convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) è
possibile cambiare il routing solo per tutti i registri con-
temporaneamente. I registri che entro una determinata
scadenza non dovessero essere pronti sarebbero costretti
a rinunciare anche a partecipare al sistema comunitario
di scambio delle quote di emissione se altri Stati membri
si collegassero al catalogo indipendente delle operazioni
dell’UNFCCC (catalogo UNFCCC) ed essi non lo facessero.
Pertanto, quando il catalogo UNFCCC diventerà opera-
tivo, sarebbe opportuno accertarsi che si colleghi al ca-
talogo indipendente comunitario delle operazioni e ai
registri nel momento in cui il CITL e tutti i registri siano
tecnicamente in grado di fare tale collegamento oppure
quando la Comunità ritenga opportuno che i due catalo-
ghi delle operazioni siano collegati tra loro.
(3) Attualmente si prevede che, una volta istituito il collega-
mento tra il catalogo indipendente delle operazioni del-
l’UNFCCC e il catalogo indipendente comunitario delle
operazioni, i registri dovrebbero collegarsi al CITL attra-
verso il catalogo indipendente delle operazioni del-
l’UNFCCC. Tuttavia, le interazioni tra il CITL e i vari
registri sarebbero molto più semplici e flessibili se i regi-
stri si collegassero al catalogo UNFCCC attraverso il CITL.
L’amministratore centrale deve essere pertanto autoriz-
zato a determinare l’ordine dei collegamenti.
(4) Gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad accertare
che i rispettivi registri si colleghino al più presto al ca-
talogo UNFCCC e a trasmettere all’amministratore del
catalogo UNFCCC la documentazione richiesta per l’ini-
zializzazione del rispettivo registro presso quel catalogo,
secondo quanto previsto dalle norme sulle specifiche fun-
zionali e tecniche per lo scambio dei dati per i sistemi di
registri di cui al protocollo di Kyoto, elaborate a norma
della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della
convenzione UNFCCC.
(5) È opportuno che la Comunità provveda a garantire che
tutti i registri degli Stati membri, il CITL e il catalogo
indipendente delle operazioni dell’UNFCCC siano colle-
gati tra loro entro il 1o dicembre 2007.
(6) I registri devono essere messi nella condizione di garan-
tire che l’iscrizione nei registri dei dati sulle emissioni
verificate sia possibile solo se all’autorità competente è
stata trasmessa la comunicazione delle emissioni verifi-
cate e che, dopo la scadenza prevista per la restituzione
delle quote, i dati sulle emissioni verificate siano corretti
solo se la decisione dell’autorità competente riguarda an-
che lo stato di adempimento dell’impianto di cui si cor-
reggono le emissioni verificate.
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/5
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32. Direttiva modificata dalla diret-
tiva 2004/101/CE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 18).
(2) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.
(3) GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.
(7) Occorre adottare provvedimenti per garantire che gli Stati
membri che non sono in grado di rilasciare AAU per
motivi diversi dal fatto di non essere abilitati a trasferire
ed acquisire ERU e AAU e a utilizzare CER a norma delle
disposizioni della decisione 11/CMP.1 del protocollo di
Kyoto alla convenzione UNFCCC, possano continuare a
partecipare alla pari al sistema comunitario di scambio
delle quote di emissione, situazione che non sarebbe
consentita nel periodo 2008-2012 perché, a differenza
di tutti gli altri Stati membri, non sarebbero in grado di
rilasciare quote convertite da AAU. Tale partecipazione in
condizioni di parità dovrebbe essere consentita grazie ad
un meccanismo da introdurre nel registro comunitario
che consenta ai gestori degli Stati membri che non pos-
siedono AAU di scambiare quote non convertite da AAU
con quote convertite da AAU al momento del trasferi-
mento delle quote verso conti dei registri degli Stati
membri che invece hanno AAU. Una procedura analoga
dovrebbe consentire di effettuare trasferimenti simili in
senso inverso. Modificando le regole applicabili per il
calcolo dello stato di adempimento di un impianto,
cioè il valore che i registri utilizzano per esprimere se
un gestore ha ottemperato all’obbligo di restituire le
quote come previsto dalla direttiva 2003/87/CE, si do-
vrebbe evitare che i gestori siano considerati inadem-
pienti alla direttiva 2003/87/CE per aver restituito quote
relative ad un anno diverso dall’anno precedente a quello
in corso.
(8) La quantità di quote messe a disposizione dei nuovi en-
tranti dalla riserva degli Stati membri e il flusso di quote
che confluisce nella riserva a seguito della chiusura di
impianti dovrebbero essere indicati nella tabella del piano
nazionale di assegnazione, perché in tal modo il pubblico
potrebbe accedere a informazioni globali e aggiornate su
tali operazioni.
(9) Per garantire che il CITL sia in grado di operare in ma-
niera autonoma in caso di guasto del catalogo UNFCCC,
è opportuno che i controlli definiti nelle norme riguar-
danti le specifiche funzionali e tecniche per lo scambio di
dati applicabili ai sistemi di registri del protocollo di
Kyoto, elaborate a norma delle disposizioni della deci-
sione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della conven-
zione UNFCCC, che devono essere effettuati dal catalogo
UNFCCC e che per il momento sono messi in atto dal
CITL, siano inseriti nella legislazione comunitaria.
(10) È fondamentale che venga indicata una data ultima entro
la quale pubblicare le informazioni sulle emissioni verifi-
cate degli impianti al fine di completare il ciclo annuale
di adempimento. Alla luce dell’esperienza acquisita, sa-
rebbe opportuno sostituire la data attualmente in vigore
per la pubblicazione di tali informazioni con una dispo-
sizione che garantisca che la pubblicazione dei dati da
parte degli Stati membri e della Commissione avvenga al
più presto e in maniera coordinata e armonizzata.
(11) Poiché le informazioni attualmente visualizzate nel CITL
e riguardanti l’adempimento degli obblighi di restituzione
da parte degli impianti come previsto dall’allegato XVI
del regolamento (CE) n. 2216/2004 non sono sempre
chiare, soprattutto per gli eventuali cambiamenti che po-
trebbero verificarsi a livello di stato di adempimento del-
l’impianto dopo la scadenza fissata per la restituzione, le
informazioni su tali obblighi di restituzione dovrebbero
essere più dettagliate e specifiche.
(12) Per garantire parità di accesso alle informazioni sul mer-
cato, requisito essenziale per il corretto funzionamento
del mercato, il CITL deve rendere accessibili al pubblico
altre informazioni, ad esempio sui conti eventualmente
bloccati, sulle tariffe applicate dai vari registri, sulla ta-
bella relativa agli accantonamenti di cui alla decisione
2006/780/CE della Commissione, del 13 novembre
2006, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione
delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell’ambito del
sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni
per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in
applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (1), sulla percentuale di impianti
che hanno già presentato i dati sulle emissioni verificate e
sulla percentuale di quote che non sono mai state og-
getto di alcuna operazione dal momento dell’assegna-
zione al momento della restituzione.
(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il rego-
lamento (CE) n. 2216/2004.
(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del Comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2216/2004 è così modificato:
1) L’articolo 2 è così modificato:
a) La lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) “unità di quantità assegnata” (Assigned Amount Unit
— AAU): un’unità rilasciata a norma dell’articolo 7,
paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE o da
una Parte del protocollo di Kyoto;».
ITL 200/6 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
(1) GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12.
b) Alla lettera p), è aggiunta la seguente frase:
«Sono applicabili disposizioni speciali ai registri di cui
all’articolo 63 bis;».
2) All’articolo 3, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
«Ciascun registro è in grado di effettuare correttamente
tutte le procedure riguardanti le modifiche automatiche
alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione di
cui all’allegato XI bis a decorrere dal 1o febbraio 2008.»
3) L’articolo 5 è così modificato:
a) I paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. L’amministratore centrale garantisce le procedure
amministrative di cui all’allegato XI al fine di favorire
l’integrità dei dati nell’ambito del sistema dei registri e
garantisce le procedure riguardanti le modifiche auto-
matiche alla tabella relativa al piano nazionale di asse-
gnazione di cui all’allegato XI bis per far sì che le tabelle
dei piani nazionali di assegnazione rispecchino il nu-
mero di quote rilasciate e assegnate agli impianti.
5. L’amministratore centrale esegue le procedure ri-
guardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, le
modifiche automatiche alla tabella relativa al piano na-
zionale di assegnazione, i conti o le unità di Kyoto solo
ove necessario per l’adempimento delle sue funzioni.»
b) Al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:
«Il CITL deve essere in grado di effettuare accuratamente
tutte le procedure riguardanti le modifiche automatiche
alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione di
cui all’allegato XI bis a decorrere dal 1o febbraio 2008.»
4) L’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Dal 1o febbraio 2008 fino all’istituzione del collega-
mento di cui all’articolo 7, tutte le procedure riguardanti le
quote di emissioni, le emissioni verificate, le modifiche
automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di asse-
gnazione e i conti sono eseguite mediante lo scambio dei
dati tramite il CITL.»
5) L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Collegamento tra i cataloghi indipendenti delle
operazioni
1. Il collegamento tra il CITL e il catalogo indipendente
delle operazioni dell’UNFCCC si considera istituito quando
questi due sistemi sono collegati a seguito di una decisione
dell’amministratore centrale previa consultazione del Comi-
tato sui cambiamenti climatici. L’amministratore centrale
istituisce e mantiene il collegamento quando:
a) tutti i registri hanno completato la procedura di inizia-
lizzazione UNFCCC, e
b) il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni del-
l’UNFCCC sono in grado di garantire la funzionalità
necessaria e di collegarsi tra loro.
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono sod-
disfatte la Commissione, previo accordo a maggioranza del
Comitato sui cambiamenti climatici, può incaricare l’ammi-
nistratore centrale di istituire e mantenere tale collega-
mento.
3. Dopo aver istituito il collegamento di cui al paragrafo
1, tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le
emissioni verificate, i conti, le modifiche automatiche alla
tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le unità
di Kyoto saranno completate mediante lo scambio dei dati
tramite il catalogo indipendente delle operazioni del-
l’UNFCCC e il successivo trasferimento al CITL.
4. La Commissione valuta e riferisce al Comitato sui
cambiamenti climatici in merito a soluzioni per collegare
i registri, il catalogo indipendente delle operazioni del-
l’UNFCCC e il CITL diverse da quelle descritte al paragrafo
3. In particolare occorre valutare se tutte le procedure ri-
guardanti le quote di emissioni e le unità di Kyoto sono
eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL e il
successivo trasferimento al catalogo indipendente delle ope-
razioni dell’UNFCCC e se tutte le procedure riguardanti le
emissioni verificate, i conti e le modifiche automatiche alla
tabella relativa al piano nazionale di assegnazione sono
eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL.
5. Ciascuno Stato membro consegna all’amministratore
del catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC e
all’amministratore centrale la documentazione necessaria
per inizializzare ciascun registro presso il catalogo indipen-
dente delle operazioni dell’UNFCCC; entro il 1o settembre
2007 ciascun registro deve essere pronto, sotto il profilo
tecnico, per l’avvio della procedura di inizializzazione, se-
condo quanto indicato nelle specifiche funzionali e tecniche
per lo scambio di dati applicabili ai sistemi di registri del
protocollo di Kyoto, elaborate a norma delle disposizioni
della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della
convenzione UNFCCC.
6. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono, ove pos-
sibile, adottate almeno tre mesi prima della loro applica-
zione.»
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/7
6) L’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3. Le autorità competenti e gli amministratori dei regi-
stri eseguono le procedure relative alle quote, alle emissioni
verificate, alle modifiche automatiche alla tabella relativa al
piano nazionale di assegnazione, ai conti o alle unità di
Kyoto solo ove necessario per l’adempimento delle rispet-
tive funzioni.»
7) L’articolo 15, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Entro 14 giorni dall’entrata in vigore di un’autoriz-
zazione ad emettere gas serra rilasciata al gestore di un
impianto precedentemente non coperto da autorizzazione
o, se posteriore, dall’attivazione del collegamento tra il re-
gistro e il CITL, l’autorità competente o, su richiesta di
quest’ultima, il gestore dell’impianto fornisce all’amministra-
tore del registro dello Stato membro le informazioni di cui
all’allegato III.»
8) All’articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Se l’autorità competente ha notificato all’amministra-
tore del registro la revoca o la restituzione di un’autorizza-
zione ad emettere gas serra rilasciata ad un impianto asso-
ciato ad un conto per il quale esiste una voce nella tabella
relativa al piano nazionale di assegnazione presentata a
norma dell’articolo 44, prima di chiudere il conto l’ammi-
nistratore del registro propone all’amministratore centrale
di effettuare i seguenti cambiamenti alla tabella relativa al
piano nazionale di assegnazione:
a) eliminazione dalla tabella relativa al piano nazionale di
assegnazione delle quote indicate nella tabella medesima
e non ancora assegnate all’impianto fino all’avvenuta
modifica proposta alla tabella relativa al piano nazionale
di assegnazione e sostituzione con 0 (zero);
b) aggiunta di un numero equivalente di quote alla parte
della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione
che rappresenta la quantità di quote non assegnate agli
impianti esistenti.
La proposta è trasmessa, verificata e applicata automatica-
mente dal CITL secondo le procedure definite nell’allegato
XI bis.»
9) L’articolo 28 è sostituito dal seguente:
«Articolo 28
Rilevazione di difformità da parte del CITL
1. L’amministratore centrale provvede affinché il CITL
effettui i controlli automatici previsti dagli allegati VIII,
IX, XI e XI bis per tutte le procedure riguardanti le quote
di emissioni, le emissioni verificate, i conti, le modifiche
automatiche alla tabella relativa al piano nazionale di asse-
gnazione e le unità di Kyoto, al fine di verificare che non vi
siano difformità.
2. Se i controlli automatici di cui al paragrafo 1 rilevano
una difformità in una delle procedure previste negli allegati
VIII, IX, XI e XI bis, l’amministratore centrale informa im-
mediatamente l’amministratore del registro o gli ammini-
stratori dei registri in questione mediante l’invio di una
risposta automatica nella quale è precisata l’esatta natura
della difformità, utilizzando i codici di risposta indicati
negli allegati VIII, IX, XI e XI bis.
Al ricevimento del codice di risposta per una procedura di
cui all’allegato VIII, IX o XI bis, l’amministratore del registro
di partenza interrompe la procedura e ne informa il CITL.
L’amministratore centrale non aggiorna le informazioni
contenute nel CITL.
L’amministratore del registro o gli amministratori dei regi-
stri in questione informano immediatamente dell’interru-
zione della procedura i titolari dei conti interessati.»
10) L’articolo 29 è così modificato:
a) Il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:
«L’amministratore centrale provvede affinché il CITL av-
vii periodicamente la procedura di verifica della concor-
danza dei dati descritta nell’allegato X. A tal fine il CITL
registra tutte le procedure relative alle quote di emis-
sioni, ai conti, alle modifiche automatiche alla tabella
relativa al piano nazionale di assegnazione e alle unità
di Kyoto.»
ITL 200/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. L’amministratore del registro trasmette, su richie-
sta, all’amministratore centrale una copia della tabella
sulle emissioni verificate contenuta nel proprio registro.
L’amministratore centrale controlla che la tabella sulle
emissioni verificate del registro sia identica ai dati con-
tenuti nel CITL. Se viene rilevata una divergenza, l’am-
ministratore centrale ne informa immediatamente l’am-
ministratore del registro e chiede che questi elimini la
divergenza mediante la procedura di aggiornamento
delle emissioni verificate di cui all’allegato VIII.
Il CITL registra le modifiche apportate alla tabella sulle
emissioni verificate.»
11) L’articolo 32 è sostituito dal seguente:
«Articolo 32
Procedure
Ciascuna procedura deve rispettare la sequenza completa
per lo scambio dei messaggi prevista negli allegati VIII,
IX, X, XI e XI bis per il tipo di procedura di cui si tratta.
Ciascun messaggio deve rispettare i requisiti relativi al for-
mato e al contenuto, descritti in linguaggio WSDL (Web
Service Description Language), elaborati in conformità della
convenzione UNFCCC o del protocollo di Kyoto.»
12) L’articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Articolo 33
Codici identificativi
L’amministratore del registro assegna a ciascuna delle pro-
cedure di cui agli allegati VIII e XI bis un codice identifica-
tivo unico della corrispondenza e a ciascuna delle proce-
dure di cui all’allegato IX un codice identificativo unico
dell’operazione.
Ognuno di tali codici identificativi comprende gli elementi
indicati nell’allegato VI.»
13) L’articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
Completamento delle procedure relative ai conti, alle
modifiche automatiche alla tabelladel piano nazionale
di assegnazione e alle emissioni verificate
Una volta istituito il collegamento tra i due cataloghi indi-
pendenti delle operazioni e se tutte le procedure riguardanti
i conti, le modifiche automatiche alla tabella relativa al
piano nazionale di assegnazione e le emissioni verificate
sono completate mediante lo scambio dei dati tramite il
catalogo UNFCCC, queste si considerano completate
quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni
informano il registro di partenza di non aver rilevato al-
cuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo.
In tutti i casi non previsti dal precedente comma, tutte le
procedure riguardanti i conti, le modifiche automatiche alla
tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e le
emissioni verificate si considerano completate quando il
CITL informa il registro di partenza di non aver rilevato
alcuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo.»
14) È inserito il seguente articolo 34 bis:
«Articolo 34 bis
Annullamento manuale delle operazioni avviate per
errore e completate
1. Se il detentore di un conto o l’amministratore di un
registro che opera per conto del titolare del conto avvia
erroneamente o involontariamente un’operazione descritta
agli articoli 52, 53, 58 o 62, paragrafo 2, può proporre
all’amministratore del proprio registro di procedere all’an-
nullamento manuale dell’operazione presentando una do-
manda scritta firmata dal rappresentante o dai rappresen-
tanti autorizzati del titolare del conto che sono in grado di
avviare l’operazione; la richiesta deve essere inviata entro
cinque giorni lavorativi dal completamento dell’operazione
o dall’entrata in vigore del presente regolamento, se poste-
riore. La domanda deve contenere una dichiarazione nella
quale si indica che l’operazione è stata avviata erronea-
mente o involontariamente.
2. L’amministratore del registro può notificare all’ammi-
nistratore centrale la domanda e l’intenzione di effettuare
un intervento manuale specifico nel proprio database per
annullare l’operazione entro 30 giorni di calendario a par-
tire dalla decisione di annullare l’operazione e non oltre 60
giorni dal completamento dell’operazione o dall’entrata in
vigore del presente regolamento, se posteriore.
L’amministratore centrale, entro 30 giorni di calendario
dalla data in cui riceve la notifica dell’amministratore del
registro di cui al paragrafo 2, primo comma, effettua ma-
nualmente sul database del CITL l’intervento corrispondente
a quello indicato nella notifica dell’amministratore del regi-
stro se:
a) la notifica è stata trasmessa entro le scadenze indicate
nel paragrafo 2, primo comma;
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/9
b) l’intervento manuale proposto annulla solo gli effetti
dell’operazione che si ritiene sia stata avviata involonta-
riamente o erroneamente e non comporta invece l’an-
nullamento degli effetti di operazioni successive che in-
teressano le stesse quote o unità di Kyoto.
3. L’amministratore del registro non può annullare le
operazioni a norma degli articoli 52 e 53 se, a seguito
dell’intervento, il gestore risulta non conforme per un
anno precedente.»
15) L’articolo 44, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
«2. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione
ogni correzione apportata al proprio piano nazionale di
assegnazione, insieme alla corrispondente correzione ap-
portata alla tabella. Se la correzione apportata alla tabella
è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla
Commissione e non respinto ai sensi dell’articolo 9, para-
grafo 3, della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale
la Commissione ha accettato le modifiche, ed è il risultato
di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina al-
l’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al
piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL.
Tutte le suddette correzioni riguardanti i nuovi entranti
sono apportate secondo la procedura di modifica automa-
tica alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione
descritta nell’allegato XI bis del presente regolamento.
Le correzioni che non riguardano i nuovi entranti sono
apportate secondo la procedura di inizializzazione descritta
nell’allegato XIV del presente regolamento.
In tutti gli altri casi, lo Stato membro notifica alla Com-
missione la correzione apportata al proprio piano nazionale
di assegnazione; se tale correzione non è respinta secondo
la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva
2003/87/CE, la Commissione ordina all’amministratore
centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale
di assegnazione contenuta nel CITL, secondo le procedure
di inizializzazione descritte nell’allegato XIV del presente
regolamento.»
16) L’articolo 46 è sostituito dal seguente:
«Articolo 46
Assegnazione delle quote ai gestori degli impianti
Fatto salvo il disposto dell’articolo 44, paragrafo 2, e del-
l’articolo 47, entro il 28 febbraio 2008 e in seguito entro il
28 febbraio di ogni anno, l’amministratore del registro
trasferisce dal conto di deposito della Parte al conto di
deposito del gestore interessato la porzione della quantità
totale di quote rilasciate da qualsiasi amministratore del
registro a norma dell’articolo 45 che è stata assegnata al
corrispondente impianto per l’anno considerato secondo
quanto indicato nella pertinente sezione della tabella rela-
tiva al piano nazionale di assegnazione.
Ove previsto per un determinato impianto indicato nel
piano nazionale di assegnazione dello Stato membro, l’am-
ministratore del registro può procedere al trasferimento di
tale porzione di quote in una data successiva nel corso
dell’anno.
Le quote sono assegnate secondo la procedura di assegna-
zione delle quote descritta nell’allegato IX.»
17) L’articolo 48 è sostituito dal seguente:
«Articolo 48
Assegnazione di quote ai nuovi entranti
Su istruzione dell’autorità competente, l’amministratore del
registro trasferisce una porzione della quantità totale di
quote rilasciate da qualsiasi amministratore del registro a
norma dell’articolo 45 che rimangono nel conto di depo-
sito della Parte sul conto di deposito del gestore di un
impianto nuovo entrante secondo quanto indicato nella
pertinente sezione della tabella relativa al piano nazionale
di assegnazione per quel nuovo entrante relativamente al-
l’anno in questione.
Le quote sono trasferite secondo la procedura di assegna-
zione delle quote descritta nell’allegato IX.»
18) È inserito il seguente articolo 48 bis:
«Articolo 48 bis
Assegnazione di quote dopo la vendita da parte dello
Stato membro
Su istruzione dell’autorità competente, dopo la vendita di
quote detenute da uno Stato membro l’amministratore del
registro trasferisce una quantità di quote dal conto di de-
posito della Parte al conto di deposito dell’acquirente delle
quote (conto di deposito personale o conto di deposito del
gestore).
Le quote trasferite all’interno dello stesso registro sono
trasferite secondo la procedura di “trasferimento interno”
descritta nell’allegato IX. Le quote trasferite da un registro
ad un altro registro sono trasferite secondo la procedura di
“trasferimento esterno (dal 2008-2012 in poi)” descritta
nell’allegato IX.»
ITL 200/10 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
19) L’articolo 50 è così modificato:
a) il paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:
«Una volta istituito il collegamento tra il catalogo
UNFCCC e il CITL a norma dell’articolo 7 del presente
regolamento, uno Stato membro non può trasferire o
acquisire unità di riduzione delle emissioni o unità di
quantità assegnate fino a quando non siano trascorsi 16
mesi dalla trasmissione della relazione di cui all’articolo
7, paragrafo 1, della decisione n. 280/2004/CE, a meno
che il Segretariato dell’UNFCCC non abbia comunicato a
detto Stato membro che non verranno avviate proce-
dure per assicurare l’adempimento degli obblighi.»
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se, a partire dal 1o gennaio 2008, le quantità di
ERU, CER, AAU e RMU valide per il periodo quinquen-
nale considerato detenute nei conti di deposito della
Parte, nei conti di deposito dei gestori, nei conti di
deposito personali e nei conti dei ritiri in uno Stato
membro superano di meno dell’1 % la riserva per il
periodo di impegno, pari al 90 % della quantità asse-
gnata a detto Stato membro o, se inferiore, al 100 % del
quintuplo della quantità risultante dall’inventario più re-
cente, l’amministratore centrale ne informa lo Stato
membro interessato.»
20) L’articolo 51 è sostituito dal seguente:
«Articolo 51
Emissioni verificate di un impianto
1. Qualora la comunicazione del gestore di un impianto
relativa alle emissioni prodotte da tale impianto nel corso
dell’anno precedente sia stata ritenuta soddisfacente in base
ai criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma
dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE, il responsabile
della verifica, comprese le autorità competenti che svolgono
la funzione di verificatori, iscrive o approva l’iscrizione
delle emissioni verificate annue dell’impianto nella sezione
della tabella delle emissioni verificate riservata a tale im-
pianto per l’anno considerato, secondo la procedura di
aggiornamento delle emissioni verificate descritta nell’alle-
gato VIII del presente regolamento.
2. L’amministratore del registro può vietare l’iscrizione
delle emissioni verificate annue dell’impianto finché l’auto-
rità competente non ha ricevuto la comunicazione relativa
alle emissioni verificate presentata dai gestori a norma del-
l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE per
l’impianto considerato e consentito al registro di ricevere le
emissioni verificate annue.
3. L’autorità competente può ordinare all’amministratore
del registro di correggere le emissioni verificate annue di un
impianto relative ad un anno precedente per assicurare la
conformità con i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato mem-
bro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE,
mediante l’iscrizione del valore corretto nella sezione della
tabella delle emissioni verificate riservata a tale impianto
per l’anno considerato, secondo la procedura di aggiorna-
mento delle emissioni verificate descritta nell’allegato VIII
del presente regolamento.
4. Se l’autorità competente ordina all’amministratore del
registro di correggere le emissioni verificate annue di un
impianto relative ad un anno precedente dopo la scadenza
indicata all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva
2003/87/CE per la restituzione delle quote in quantità cor-
rispondente alle emissioni dell’anno precedente considerato,
l’amministratore centrale consente tale correzione solo se è
stato informato della decisione adottata dall’autorità com-
petente riguardo al nuovo stato di adempimento applicabile
all’impianto derivante dalla correzione delle emissioni veri-
ficate.»
21) L’articolo 55 è sostituito dal seguente:
«Articolo 55
Calcolo dei valori relativi allo stato di adempimento
Dopo aver compilato la sezione della tabella delle quote
restituite o della tabella delle emissioni verificate riservata
ad un determinato impianto, l’amministratore del registro
determina il valore relativo allo stato di adempimento del-
l’impianto in relazione a ciascun anno nel modo seguente:
a) nel 2005, nel 2006 e nel 2007, calcolando la somma di
tutte le quote restituite a norma degli articoli 52, 53 e
54 per il periodo 2005-2007 meno la somma di tutte
le emissioni verificate nel quinquennio in corso fino
all’anno in corso compreso;
b) nel 2008 e in ciascun anno successivo, calcolando la
somma di tutte le quote restituite a norma degli articoli
52, 53 e 54 per il periodo in corso meno la somma di
tutte le emissioni verificate dal 2008 fino all’anno in
corso compreso, e aggiungendo un fattore di correzione.
Il fattore di correzione di cui alla lettera b) è pari a zero se
il valore relativo al 2007 è superiore a zero, mentre è
uguale al valore relativo al 2007 se quest’ultimo è inferiore
o uguale a zero.»
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/11
22) L’articolo 57 è sostituito dal seguente:
«Articolo 57
Iscrizione dei valori nella tabella delle emissioni
verificate
Nel caso in cui, il 1o maggio 2006 e il 1o maggio di
ciascun anno successivo, non siano stati iscritti nella tabella
delle emissioni verificate i valori relativi alle emissioni ve-
rificate di un impianto nell’anno precedente, gli eventuali
valori sostitutivi determinati a norma dell’articolo 16, para-
grafo 1, della direttiva 2003/87/CE non possono essere
iscritti nella tabella a meno che non siano stati calcolati
il più possibile secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo
Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva
2003/87/CE.»
23) L’articolo 58, primo comma, è sostituito dal seguente:
«Il 30 giugno 2006, 2007 e 2008 l’amministratore del
registro cancella un determinato numero di quote di emis-
sioni, di CER e di quote per casi di forza maggiore detenute
nel conto di deposito della Parte a norma degli articoli 52,
53 e 54. Il numero di quote di emissioni, di CER e di quote
per casi di forza maggiore da cancellare è pari al numero
totale di quote restituite, al momento della cancellazione,
indicato nella tabella delle quote restituite per i periodi
compresi tra il 1o gennaio 2005 e il momento della can-
cellazione nel 2006, dal momento della cancellazione nel
2006 al momento della cancellazione nel 2007 e dal mo-
mento della cancellazione nel 2007 al momento della can-
cellazione nel 2008.»
24) L’articolo 59 è sostituito dal seguente:
«Articolo 59
Cancellazione e ritiro di quote restituite per il periodo
2008-2012 e per i periodi successivi
1. Entro il 30 giugno 2009 e, successivamente, il 30
giugno di ogni anno, l’amministratore del registro cancella
le quote restituite per il periodo 2008-2012 e per ciascun
periodo quinquennale successivo nei seguenti modi:
a) convertendo in AAU un determinato numero di quote
rilasciate per il periodo quinquennale considerato e de-
tenute nel conto di deposito di una Parte, pari al nu-
mero totale di quote restituite a norma dell’articolo 52
indicato nella tabella delle quote restituite dal 1o gen-
naio del primo anno del periodo interessato al 31 mag-
gio dell’anno successivo e dal 1o giugno dell’anno pre-
cedente fino al 31 maggio degli anni successivi, me-
diante l’eliminazione dell’elemento relativo alla quota
dal codice identificativo unico dell’unità di ciascuna
AAU costituito dagli elementi definiti nell’allegato VI
in base alla procedura di “conversione di quote restituite
ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)” dell’allegato IX;
e
b) trasferendo dal conto di deposito della Parte al conto dei
ritiri relativo al periodo considerato un determinato nu-
mero di unità di Kyoto, del tipo specificato dall’autorità
competente, ad eccezione delle unità di Kyoto derivanti
dai progetti di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 3, della
direttiva 2003/87/CE, pari al numero totale di quote
restituite a norma degli articoli 52 e 53 indicato nella
tabella delle quote restituite dal 1o gennaio del primo
anno del periodo interessato al 31 maggio dell’anno
successivo e dal 1o giugno dell’anno precedente fino al
31 maggio degli anni successivi in base alla procedura
di “ritiro di quote restituite (dal 2008-2012 in poi)”
dell’allegato IX.
2. Dopo il 30 giugno 2013 e il 30 giugno dell’anno
successivo al termine di ciascun periodo quinquennale se-
guente, l’amministratore del registro può ritirare le quote
non ancora assegnate ai gestori convertendole in AAU me-
diante l’eliminazione dell’elemento relativo alla quota dal
codice identificativo unico dell’unità di ciascuna AAU co-
stituito dagli elementi definiti nell’allegato VI in base alla
procedura di “conversione di quote non assegnate ai fini del
ritiro (dal 2008-2012 in poi)” dell’allegato IX e trasferen-
dole dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri
relativo al periodo considerato in base alla procedura di
“ritiro di quote non assegnate (dal 2008-2012 in poi)”
dell’allegato IX.»
25) All’articolo 60, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) trasferendo dai conti di deposito di cui all’articolo 11,
paragrafi 1 e 2, al conto delle cancellazioni per il pe-
riodo 2005-2007 un numero di quote pari al numero
di quote detenute nel registro, rilasciate per il periodo
2005-2007 da ciascun registro, meno il numero di
quote che, al momento della cancellazione e della so-
stituzione, risultano restituite a norma degli articoli 52
e 54 dal momento del ritiro il 30 giugno dell’anno
precedente;».
26) All’articolo 61, le lettere a) e b) sono sostituite dalle se-
guenti:
«a) trasferendo tutte le quote assegnate ai gestori per il
precedente periodo quinquennale dai conti di deposito
dei gestori e dai conti di deposito personali al conto di
deposito della Parte;
b) convertendo in AAU un determinato numero di quote,
pari al numero di quote detenute nel registro rilasciate
da ciascun registro per il precedente periodo quinquen-
nale meno il numero di quote restituite a norma del-
l’articolo 52 a partire dal 31 maggio dell’anno prece-
dente, mediante l’eliminazione dell’elemento relativo
alla quota dal codice identificativo unico dell’unità, co-
stituito dagli elementi indicati nell’allegato VI;».
ITL 200/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
27) L’articolo 63, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Su istruzione dell’organismo competente dello Stato
membro, l’amministratore del registro trasferisce le quantità
e i tipi di unità di Kyoto specificati da tale organismo che
non siano stati già ritirati a norma dell’articolo 59 dal
conto di deposito della Parte all’apposito conto dei ritiri
esistente nel proprio registro, secondo la procedura di “ri-
tiro di unità di Kyoto (dal 2008-2012 in poi)” descritta
nell’allegato IX.»
28) Dopo l’articolo 63 è inserito il seguente Capo V bis:
«CAPO V bis
GESTIONE DEI REGISTRI DEGLI STATI MEMBRI CHE NON
HANNO AAU
Articolo 63 bis
Gestione dei registri degli Stati membri che non hanno
AAU
1. Gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare
AAU per ragioni diverse dal fatto di non essere abilitati a
trasferire ed acquistare ERU e AAU e ad utilizzare CER a
norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 del pro-
tocollo di Kyoto alla convenzione UNFCCC istituiscono,
gestiscono e conservano i propri registri in forma consoli-
data con il registro comunitario. L'articolo 3, paragrafo 3,
l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 11, paragrafi
1, 3 e 4, l'articolo 30, paragrafo 1, gli articoli 34, 35, 36,
l'articolo 44, paragrafo 3, l'articolo 45, l'articolo 49, para-
grafo 1, gli articoli 59, 60, 61 e 65 non si applicano a
questi registri.
2. A partire dal 1o gennaio 2008, i registri gestiti a
norma del paragrafo 1 sono in grado di eseguire le proce-
dure applicabili descritte negli allegati VIII, IX, X, XI e
XI bis.
Articolo 63 ter
Collegamento tra i registri gestiti a norma dell’articolo
63 bis e il CITL
I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis comunicano
con il CITL attraverso un collegamento istituito dal registro
comunitario.
L’amministratore centrale attiva il collegamento dopo che
sono state condotte a buon fine le procedure di prova
definite all’allegato XIII e le procedure di inizializzazione
dell’allegato XIV e comunica l’informazione all’amministra-
tore del registro comunitario.
Articolo 63 quater
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
rilevamento di difformità e incongruenze da parte del
catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC
Il catalogo UNFCCC informa i registri gestiti a norma del-
l’articolo 63 bis di ogni eventuale difformità rilevata in una
procedura iniziata da quel registro tramite l’amministratore
del registro comunitario.
I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis interessati in-
terrompono la procedura e l’amministratore del registro
comunitario informa il catalogo UNFCCC. L’amministratore
del registro gestito a norma dell’articolo 63 bis ed eventuali
altri amministratori di registri interessati comunicano im-
mediatamente al titolare del conto interessato che la pro-
cedura è stata interrotta.
Articolo 63 quinquies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
completamento delle procedure riguardanti i conti, le
emissioni verificate e le modifiche automatiche alla
tabella relativa al piano nazionale di assegnazione
Se è stato istituito un collegamento tra i due cataloghi
indipendenti delle operazioni e se le procedure riguardanti
i conti, le emissioni verificate e le modifiche automatiche
alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione sono
inoltrate attraverso il catalogo UNFCCC, tali procedure si
considerano completate quando entrambi i cataloghi indi-
pendenti delle operazioni comunicano al registro comuni-
tario che non sono state rilevate difformità nella proposta
avviata dal registro gestito a norma dell’articolo 63 bis.
In tutti i casi non contemplati dal primo comma tutte le
procedure illustrate agli allegati VIII e XI bis si considerano
completate quando il CITL comunica al registro comunita-
rio che non sono state rilevate difformità nella proposta
avviata dal registro gestito a norma dell’articolo 63 bis.
Articolo 63 sexties
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
completamento delle procedure riguardanti le
operazioni all’interno dei registri
Tutte le procedure descritte all’allegato IX, ad esclusione
della procedura di trasferimento esterno, si considerano
completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle
operazioni comunicano al registro comunitario che non
sono state rilevate difformità nella proposta avviata dal
registro gestito a norma dell’articolo 63 bis e il registro
comunitario conferma ad entrambi i cataloghi indipendenti
delle operazioni che il registro gestito a norma dell’articolo
63 bis ha aggiornato i dati in base alla sua proposta.
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/13
Tuttavia, prima che venga istituito il collegamento tra il
CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure dell’allegato
IX, ad esclusione della procedura di trasferimento esterno,
si considerano completate quando il CITL informa il regi-
stro comunitario che non sono state rilevate difformità
nella proposta avviata dal registro gestito a norma dell’arti-
colo 63 bis e il registro comunitario conferma al CITL che
il registro gestito a norma dell’articolo 63 bis ha aggiornato
i dati in base alla propria proposta.
Articolo 63 septies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
completamento della procedura di trasferimento
esterno
La procedura di trasferimento esterno che interessa un re-
gistro gestito a norma dell’articolo 63 bis si considera com-
pletata quando entrambi i cataloghi indipendenti delle ope-
razioni comunicano al registro di destinazione (o al registro
comunitario se il registro di destinazione è un registro
gestito a norma dell’articolo 63 bis) che non sono state
rilevate difformità nella proposta inviata dal registro di
partenza (o dal registro comunitario se il registro di par-
tenza è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) e il
registro di destinazione (o il registro comunitario se il regi-
stro di destinazione è un registro gestito a norma dell’arti-
colo 63 bis) conferma ad entrambi i cataloghi indipendenti
delle operazioni che il registro di destinazione ha aggior-
nato i dati in base alla proposta del registro di partenza.
Tuttavia, prima che venga istituito il collegamento tra il
CITL e il catalogo UNFCCC, la procedura di trasferimento
esterno che interessa un registro gestito a norma dell’arti-
colo 63 bis si considera completata quando il CITL comu-
nica al registro di destinazione (o al registro comunitario se
il registro di destinazione è un registro gestito a norma
dell’articolo 63 bis) che non sono state rilevate difformità
nella proposta inviata dal registro di partenza (o dal regi-
stro comunitario se il registro di partenza è un registro
gestito a norma dell’articolo 63 bis) e il registro di destina-
zione (o il registro comunitario se il registro di destinazione
è un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis) conferma
al CITL di aver aggiornato i dati in base alla proposta del
registro di partenza.
Articolo 63 octies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
autenticazione
I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis sono autenticati
dal catalogo UNFCCC tramite il registro comunitario con i
certificati digitali rilasciati dal Segretariato dell’UNFCCC o
da un organismo da questo designato.
Tuttavia, finché non è istituito il collegamento tra il CITL e
il catalogo UNFCCC, tali registri sono autenticati al CITL
tramite il registro comunitario mediante i certificati digitali
e i nomi utente e le password specificati nell’allegato XV. La
Commissione o altro organismo da questa designato funge
da autorità di certificazione per tutti i certificati digitali e
distribuisce i nomi utente e le password.
Articolo 63 nonies
Disposizioni particolari riguardanti alcuni obblighi
degli amministratori dei registri gestiti a norma
dell’articolo 63 bis
Gli obblighi di cui all’articolo 71 e all’articolo 72, paragrafi
2 e 3, riguardanti gli amministratori dei registri gestiti a
norma dell’articolo 63 bis, sono ottemperati dall’ammini-
stratore del registro comunitario.
Articolo 63 decies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: conti
1. I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis conten-
gono almeno due conti di deposito delle Parti creati a
norma dell’articolo 12.
2. Le quote con un tipo di unità iniziale pari a 1 sono
detenute solo da uno dei conti di deposito della Parte e
nessun altro conto di deposito della Parte diverso da quello
che detiene le quote con un tipo di unità iniziale pari a 1 è
autorizzato a partecipare ai trasferimenti esterni tra i regi-
stri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e gli altri registri. Il
conto di deposito della Parte che detiene le quote con un
tipo di unità iniziale pari a 1 non è utilizzato per opera-
zioni diverse dai trasferimenti esterni tra i registri gestiti a
norma dell’articolo 63 bis e gli altri registri e detiene solo
unità con un tipo di unità iniziale pari a 1.
3. I conti di deposito del gestore creati a norma dell’ar-
ticolo 11, paragrafo 2, non devono contenere quote con un
tipo di unità iniziale pari a 1 al termine di un’operazione. I
conti di deposito personali contenuti nei registri gestiti a
norma dell’articolo 63 bis non possono partecipare ai tra-
sferimenti esterni tra i registri gestiti a norma dell’articolo
63 bis e gli altri registri.
ITL 200/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
Articolo 63 undecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: tabella
relativa al piano nazionale di assegnazione per il
periodo 2008-2012 e per ogni periodo quinquennale
successivo
Dopo ogni correzione alla tabella relativa al piano nazio-
nale di assegnazione apportata a norma dell’articolo 44,
paragrafo 2, che avviene dopo il rilascio delle quote di
cui all’articolo 45 e che riduce la quantità totale di quote
rilasciate a norma dell’articolo 45 per il periodo 2008-
2012 o per i successivi periodi quinquennali, i registri
gestiti a norma dell’articolo 63 bis trasferiscono il numero
di quote indicato dall’autorità competente dai conti di de-
posito di cui agli articoli 11, paragrafo 2, e 63 decies, dove
sono detenute le quote, al conto delle cancellazioni del
registro comunitario per il periodo interessato.
Articolo 63 dodecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: rilascio di
quote
Dopo l’iscrizione della tabella relativa al piano nazionale di
assegnazione nel CITL e, fatto salvo l’articolo 44, paragrafo
2, entro il 28 febbraio del primo anno del periodo 2008-
2012 e successivamente entro il 28 febbraio del primo
anno di ciascun periodo quinquennale successivo, l’ammi-
nistratore di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis
rilascia la quantità totale di quote indicata nella tabella
relativa al piano nazionale di assegnazione nel conto di
deposito della Parte.
Quando rilascia tali quote l’amministratore del registro at-
tribuisce un codice identificativo unico dell’unità a ciascuna
quota, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI,
dove il tipo di unità iniziale è 0 e il tipo di unità supple-
mentare è 4.
Le quote sono rilasciate secondo la procedura di rilascio
delle quote definita nell’allegato IX (registri di cui all’articolo
63 bis).
Articolo 63 terdecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
trasferimenti di quote tra conti di deposito del
gestore in registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis
e conti in altri registri
1. I registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis effettuano
qualsiasi trasferimento di quote, aventi un tipo di unità
iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a
4, tra conti di deposito, secondo quanto richiesto dal tito-
lare del conto:
a) all’interno del proprio registro secondo la procedura di
trasferimento interno descritta all’allegato IX;
b) tra due registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis se-
condo la procedura di “trasferimento tra due registri di
cui all’articolo 63 bis” descritta nell’allegato IX;
c) tra un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis e un
registro diverso da uno gestito a norma di quell’articolo
secondo la procedura di “trasferimento esterno (da un
registro di cui all’articolo 63 bis a un registro diverso)”
descritta nell’allegato IX. I trasferimenti di quote aventi
un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità
supplementare pari a 4 verso registri non gestiti a
norma dell’articolo 63 bis non possono essere richiesti
dai titolari di conti di deposito personali. Il CITL blocca
qualsiasi operazione che può comportare il trasferi-
mento di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a
0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 verso
registri diversi da quelli gestiti a norma dell’articolo 63
bis.
Articolo 63 quaterdecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
cancellazione a norma dell’articolo 58 o dell’articolo
62
Quando si procede alla cancellazione e al ritiro di quote a
norma dell’articolo 58 o alla cancellazione volontaria ai
sensi dell’articolo 62, l’amministratore di un registro gestito
a norma dell’articolo 63 bis effettua la cancellazione trasfe-
rendo le quote come previsto dall’articolo 58 o 62 nel
conto delle cancellazioni o dei ritiri del registro comunita-
rio.
Articolo 63 quindecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
cancellazione e ritiro delle quote restituite e delle
CER per il periodo 2008-2012 e per i periodi
successivi
1. Entro il 30 giugno 2009 e il 30 giugno di ogni anno
successivo l’amministratore del registro di un registro ge-
stito a norma dell’articolo 63 bis cancella un numero di
quote e di CER detenute nel conto di deposito della Parte
secondo quanto indicato negli articoli 52 e 53.
Il numero di quote e di CER da cancellare corrisponde al
numero complessivo di quote restituite iscritte nella tabella
delle quote restituite a partire dal 1o gennaio del primo
anno del periodo interessato fino al 31 maggio dell’anno
successivo e a partire dal 1o giugno dell’anno precedente
fino al 31 maggio di ciascun anno successivo.
2. La cancellazione avviene per trasferimento delle quote
e delle CER, ad eccezione delle CER derivanti dai progetti
indicati all’articolo 11 bis, paragrafo 3, della direttiva
2003/87/CE, dal conto di deposito della Parte al conto
dei ritiri del registro comunitario per il periodo di cui
trattasi, seguendo la procedura di «ritiro (registri di cui
all’articolo 63 bis)» descritta nell’allegato IX.
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/15
Articolo 63 sexdecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per
il periodo 2005-2007
1. Il 1o maggio 2008 ciascun amministratore di un re-
gistro gestito a norma dell’articolo 63 bis cancella e, su
istruzione dell’autorità competente, sostituisce le quote de-
tenute nel suo registro secondo la procedura di cancella-
zione e sostituzione delle quote descritta nell’allegato IX nei
seguenti modi:
a) trasferendo dai conti di deposito di cui all’articolo 11,
paragrafo 2, e all’articolo 63 decies, al conto delle can-
cellazioni del registro comunitario per il periodo 2005-
2007 un numero di quote pari al numero di quote
rilasciate per il periodo 2005-2007 meno il numero
di quote restituite al momento della cancellazione e
della sostituzione a norma degli articoli 52 e 54 a
partire dal 30 giugno dell’anno precedente;
b) rilasciando, su istruzione dell’autorità competente, un
numero di quote sostitutive specificato dall’autorità
competente tramite rilascio di un ugual numero di
quote per il periodo 2008-2012, assegnando ad ogni
quota un codice identificativo dell’unità costituito dagli
elementi indicati nell’allegato VI;
c) trasferendo le quote sostitutive di cui alla lettera b) dal
conto di deposito della Parte ai conti di deposito dei
gestori e ai conti di deposito personali specificati dal-
l’autorità competente a partire dai quali le quote erano
state trasferite in virtù della lettera a).
Articolo 63 septdecies
Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis:
cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per
il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi
1. Il 1o maggio 2013 e il 1o maggio del primo anno di
ciascun periodo quinquennale successivo ciascun ammini-
stratore di un registro gestito a norma dell’articolo 63 bis
cancella e sostituisce le quote detenute nel proprio registro
secondo la procedura di cancellazione e sostituzione delle
quote descritta nell’allegato IX nei seguenti modi:
a) trasferendo dai conti di deposito di cui all’articolo 11,
paragrafo 2, e all’articolo 63 decies, al conto delle can-
cellazioni del registro comunitario per il periodo di cui
trattasi un numero di quote pari al numero di quote
rilasciate per il quinquennio precedente meno il numero
di quote restituite a norma dell’articolo 52 a partire dal
1o maggio dell’anno precedente;
b) rilasciando nel conto di deposito della Parte un ugual
numero di quote sostitutive con un tipo di unità sup-
plementare pari a 4 per il periodo in corso e assegnando
ad ogni quota un codice identificativo unico dell’unità
costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI;
c) trasferendo dal conto di deposito della Parte ai conti di
deposito dei gestori e ai conti di deposito personali a
partire dai quali le quote erano state trasferite in virtù
della lettera a) un numero di quote rilasciate a norma
della lettera b) per il periodo in corso pari al numero di
quote trasferite da tali conti a norma della lettera a).»
29) L’articolo 72 è modificato come segue:
a) Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:
«Dopo tale coordinamento, l’amministratore centrale
stabilisce la data alla quale i registri e il CITL sono tenuti
a mettere in opera ciascuna nuova versione delle speci-
fiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo
scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del
protocollo di Kyoto.»
b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se è necessaria una nuova versione intermedia o
ufficiale del registro, l’amministratore di ciascun registro
e l’amministratore centrale completano le procedure di
prova di cui all’allegato XIII prima dell’istituzione e del-
l’attivazione di un collegamento tra la nuova versione
intermedia o ufficiale del registro e il CITL o il catalogo
UNFCCC.»
c) È inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. L’amministratore centrale convoca riunioni pe-
riodiche degli amministratori dei registri per consultarli
sugli aspetti e sulle procedure attinenti alla gestione delle
modifiche, alla gestione degli incidenti e a qualsiasi altro
aspetto di natura tecnica connesso al funzionamento dei
registri e all’applicazione del presente regolamento.»
30) L’articolo 73, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. L’amministratore centrale e l’amministratore di cia-
scun registro conservano i dati relativi a tutte le procedure
e ai titolari dei conti di cui agli allegati III, IV, VIII, IX, X, XI
e XI bis per 15 anni o, se posteriore, fino alla data in cui
siano state risolte eventuali questioni relative all’applica-
zione di tali allegati.»
ITL 200/16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
31) Gli allegati I, II, III, da VI a XIII e XVI sono modificati
conformemente all’allegato I del presente regolamento.
32) È inserito l’allegato XI bis conformemente all’allegato II del
presente regolamento.
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
2. L’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, da 6 a 12, 15, 16, 17, 20,
21, da 27 a 30 e i punti 2, 3, 4, il punto 5, lettere c), e), f), g),
i), il punto 6, lettera b), i punti 10, 11, il punto 13, lettere d) i),
f) e g), dell’allegato I e l’allegato II sono applicabili a decorrere
dal 1o febbraio 2008.
3. L’articolo 1, paragrafi 24 e 26, e il punto 13, lettere a), b),
c), d) ii), iii) e lettera e) dell’allegato I sono applicabili a decorrere
dal 1o gennaio 2009. Il punto 13, lettere a), b), c), d) ii), iii) e
lettera e) dell’allegato I possono tuttavia essere applicati ante-
riormente al 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/17
ALLEGATO I
Gli allegati I, II, III, da VI a XIII e XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004 sono così modificati:
1. L’allegato I è così modificato:
a) Il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Finché non è istituito un collegamento tra il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni dell’UNFCCC
(catalogo UNFCCC):
a) la registrazione dell’ora nel CITL e nei singoli registri è sincronizzata con l’ora di Greenwich (GMT —
Greenwich Mean Time);
b) tutte le procedure riguardanti le quote, le emissioni verificate, le modifiche automatiche alla tabella relativa
al piano nazionale di assegnazione e i conti sono realizzate attraverso lo scambio di dati formulati in
linguaggio XML (Extensible Markup Language) utilizzando il protocollo SOAP (Simple Object Access Protocol),
versione 1.1, attraverso il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol), versione 1.1 (stile di codifica RPC
— Remote Procedure Call).»
b) Il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. Dopo l’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC:
a) la registrazione dell’ora nel catalogo UNFCCC, nel CITL e in ciascun registro è sincronizzata e
b) tutte le procedure riguardanti le quote e le unità di Kyoto sono realizzate attraverso lo scambio di dati,
applicando le specifiche hardware e software definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme
per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità
della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC.
Se le procedure riguardanti le emissioni verificate, i conti e le modifiche automatiche alla tabella relativa al
piano nazionale di assegnazione sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il catalogo UNFCCC e il
successivo trasferimento al CITL, lo scambio dei dati avviene applicando le specifiche hardware e software
definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri
nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle
Parti della convenzione UNFCCC.
Se le procedure riguardanti le emissioni verificate, i conti e le modifiche automatiche alla tabella relativa al
piano nazionale di assegnazione sono eseguite mediante lo scambio dei dati tramite il CITL, lo scambio dei
dati avviene secondo quanto indicato al punto 2, lettera b).»
2. All’allegato III, punto 1, sono aggiunte le seguenti frasi:
«Il nome del gestore deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione
ad emettere gas serra. Il nome dell’impianto deve corrispondere al nome indicato nella rispettiva autorizzazione ad
emettere gas serra.»
3. L’allegato VI è così modificato:
a) Nella tabella VI-1, alla colonna «Serie o codici», riga «Supplementary Unit Type», è aggiunto il testo «4 = Quota
rilasciata per il periodo 2008-2012 e i successivi periodi quinquennali da uno Stato membro che non ha AAU».
ITL 200/18 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
b) Nella tabella VI-2 è aggiunta la seguente riga:
«0 4 Quota rilasciata per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali da uno Stato
membro che non ha AAU e non derivante dalla conversione di una AAU o di altra unità di
Kyoto»
c) Nella tabella VI-3 alla colonna «Serie o codici», riga «Account Identifier», è aggiunto il seguente testo: «L’ammini-
stratore centrale definisce una sotto-serie separata di questi valori per il registro comunitario e ciascun registro
gestito in maniera consolidata con il registro comunitario».
d) Nella tabella VI-5, l’espressione «Person Identifier» è sostituita da «Account Holder Identifier».
e) Il punto 14 è sostituito dal seguente:
«14. La tabella VI-7 specifica gli elementi del codice identificativo della corrispondenza. A ciascuna procedura
descritta nell’allegato VIII e nell’allegato XI bis è assegnato un codice identificativo della corrispondenza. Tale
codice è generato dal registro ed è unico all’interno del sistema dei registri. Il codice identificativo della
corrispondenza non può essere riutilizzato. In caso di riavvio di una procedura relativa ad un conto o alle
emissioni verificate precedentemente interrotta o annullata è assegnato un nuovo codice identificativo della
corrispondenza, anch’esso unico.»
4. L’allegato VII è così modificato:
a) Nella tabella del punto 4 è soppressa la riga seguente:
«05-00 Ritiro (dal 2008-2012 in poi)»
b) Nella tabella del punto 4 sono aggiunte le seguenti righe:
«10-61 Conversione di quote restituite ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)
10-62 Conversione di quote non assegnate ai fini del ritiro (dal 2008-2012 in poi)
05-00 Ritiro di unità di Kyoto (dal 2008-2012 in poi)
05-01 Ritiro di quote restituite (dal 2008-2012 in poi)
05-02 Ritiro di quote non assegnate (dal 2008-2012 in poi)
01-22 Rilascio di quote (registri di cui all’articolo 63 bis)
03-00 Trasferimento esterno (da un registro di cui all’articolo 63 bis a un registro diverso)
10-22 Trasferimento tra due registri di cui all’articolo 63 bis
05-22 Ritiro (registri di cui all’articolo 63 bis)»
c) Nella tabella del punto 5 è aggiunta la seguente riga:
«4 Quota rilasciata per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali da uno Stato membro
che non ha AAU e non derivante dalla conversione di una AAU o di altra unità di Kyoto»
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/19
5. L’allegato VIII è così modificato:
a) Il punto 1, lettera c), è sostituito dal seguente:
«c) a condizione che le procedure avvengano tramite lo scambio di dati attraverso il catalogo UNFCCC e il
successivo trasferimento al CITL, l’amministratore del registro invoca la funzione necessaria sul servizio web di
gestione dei conti del catalogo UNFCCC. In tutti gli altri casi, l’amministratore del registro invoca la funzione
necessaria sul servizio web di gestione dei conti del CITL.»
b) Il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se le procedure avvengono tramite lo scambio di dati attraverso il CITL e il successivo trasferimento al
catalogo UNFCCC, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento
dal catalogo UNFCCC entro 60 secondi dall’invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore. In tutti gli
altri casi, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal CITL
entro 60 secondi dall’invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore.»
c) Nelle tabelle VIII-5, VIII-11 e VIII-12 la riga:
«FaxNumber Obbligatorio»
è sostituita da:
«FaxNumber Facoltativo»
d) Nella tabella VIII-9, il testo: «Il registro di partenza (Originating Registry) autentica il catalogo UNFCCC (o il CITL
prima che sia istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC) invocando la funzione Authenticate-
Message() e verifica la versione del catalogo delle operazioni con la funzione CheckVersion().» è sostituito dal
seguente:
«Il registro di partenza (Originating Registry) autentica il catalogo UNFCCC (o il CITL se tutte le procedure
dell’allegato VIII sono eseguite tramite lo scambio di dati attraverso il CITL) invocando la funzione Authentica-
teMessage() e verifica la versione del catalogo delle operazioni con la funzione CheckVersion().»
e) Nella tabella VIII-11 all’ultima riga è aggiunto il numero «7162».
f) Nelle tabelle VIII-12 e VIII-14 dopo la riga relativa al «PermitIdentifier», è aggiunta la seguente:
«PermitDate Obbligatorio»
g) Nella tabella VIII-13 dopo la riga relativa al «PermitIdentifier», è inserita la seguente:
«PermitDate Facoltativo»
h) Nella tabella VIII-15 all’ultima riga è aggiunto il numero «7161».
ITL 200/20 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
i) Il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per ogni procedura riguardante un conto o le emissioni verificate il CITL controlla la versione del registro,
l’autenticazione di quest’ultimo, nonché la validità temporale dei messaggi e, nel caso in cui rilevi una
difformità, invia gli appositi codici di risposta definiti nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999. Tali
controlli corrispondono ai controlli riguardanti i codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e
tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di
Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC
e riprodotti nell’ultima colonna della tabella XII-1 assieme ai codici di risposta equivalenti compresi tra 7900 e
7999. Se l’amministratore del catalogo indipendente delle operazioni modifica un controllo previsto dalle
suddette norme per lo scambio dei dati equivalente ai controlli aventi i codici di risposta indicati nella tabella
XII-1 e compresi tra 7900 e 7999 o l’applicazione di tale controllo da parte del catalogo UNFCCC, l’ammi-
nistratore centrale disattiva il controllo equivalente.»
j) Nella tabella VIII-17 all’ultima riga è aggiunto il numero «7525».
6. L’allegato IX è così modificato:
a) Il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il CITL esegue le seguenti categorie di controlli preliminari su ciascuna procedura riguardante un’operazione:
a) versione del registro e autenticazione del medesimo,
b) validità temporale del messaggio,
c) integrità dei dati,
d) controllo generale dell’operazione,
e) sequenza dei messaggi.
Qualora sia rilevata una difformità, il CITL invia gli appositi codici di risposta definiti nella tabella XII-1 e
compresi tra 7900 e 7999. Tali controlli corrispondono ai controlli riguardanti i codici di risposta definiti
nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri
nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle
Parti della convenzione UNFCCC e riprodotti nell’ultima colonna della tabella XII-1 assieme ai codici di
risposta equivalenti compresi tra 7900 e 7999. Se l’amministratore del catalogo indipendente delle operazioni
modifica un controllo previsto dalle suddette norme per lo scambio dei dati equivalente ai controlli aventi i
codici di risposta indicati nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999 e l’applicazione di tale controllo da
parte del catalogo UNFCCC, l’amministratore centrale disattiva il controllo equivalente.»
b) La tabella IX-1 è così modificata:
i) nella colonna «Codici di risposta del CITL», riga «Trasferimento esterno (dal 2008-2012 in poi)», è inserito «Da
7221 a 7222»;
ii) nella colonna «Codici di risposta del CITL», riga «Trasferimento esterno (2005-2007)», è inserito «Da 7221 a
7222»;
iii) nella colonna «Codici di risposta del CITL», riga «Cancellazione e sostituzione», è aggiunto «(registri di cui
all’articolo 63 bis); 7219; da 7223 a 7224; 7360; 7402; 7404; 7406; Da 7407 a 7408; 7202»;
iv) è cancellata la riga seguente:
«Ritiro (dal 2008-2012 in poi) 05-00 Da 7358 a 7361»
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/21
v) sono aggiunte le righe seguenti:
«Conversione di quote restituite ai fini del ritiro (dal
2008-2012 in poi) 10-61 7358
Conversione di quote non assegnate ai fini del ritiro
(dal 2008-2012 in poi) 10-62 7364, 7366
Ritiro di unità di Kyoto (dal 2008-2012 in poi) 05-00 7360
7365
Ritiro di quote restituite (dal 2008-2012 in poi) 05-01 Da 7359 a 7361
7365
Ritiro di quote non assegnate (dal 2008-2012 in
poi) 05-02 7360,7361Da 7363 a 7365
Trasferimento esterno (da un registro di cui all’arti-
colo 63 bis a un registro diverso) 03-00 Da 7225 a 7226
Rilascio di quote (registri di cui all’articolo 63 bis) 01-22 Da 7201 a 7203
7219
7224
Ritiro (registri di cui all’articolo 63 bis) 05-22 Da 7227 a 7228
7357
Da 7360 a 7362
Trasferimento tra due registri di cui all’articolo
63 bis 10-22 7302, 7304Da 7406 a 7407
7224
7228»
c) È aggiunto il seguente punto 7:
«7. Il trasferimento esterno tra un registro di cui all’articolo 63 bis e un registro diverso deve avvenire con le
seguenti modalità:
a) su richiesta del titolare di un conto finalizzata a trasferire quote con tipo di unità supplementare pari a 4
da un conto contenuto in un registro di cui all’articolo 63 bis, il registro dal quale avviene il trasferimento
(registro di partenza):
i) verifica se il saldo del conto di deposito della Parte che si trova nel registro di cui all’articolo 63 bis,
dove possono essere detenute solo quote con tipo di unità supplementare pari a 1, 2 o 3, è almeno pari
alla quantità di quote da trasferire,
ii) ridirige le quote verso il conto di deposito della Parte che si trova nel registro di cui all’articolo 63 bis
dove possono essere detenute solo quote con tipo di unità supplementare pari a 4,
iii) trasferisce una quantità equivalente di quote con tipo di unità supplementare pari a 1, 2 o 3 dal conto
di deposito della Parte dove possono essere detenute solo quote con tipo di unità supplementare pari a
1, 2 o 3 al conto del titolare del conto che avvia l’operazione (conto di partenza),
iv) trasferisce le quote con tipo di unità supplementare pari a 1, 2 o 3 dal conto del titolare del conto che
avvia l’operazione (conto di partenza) al conto di destinazione;
b) su richiesta del titolare di un conto finalizzata a trasferire quote con tipo di unità supplementare pari a 1, 2
o 3 a un conto depositato in un registro di cui all’articolo 63 bis, il registro che acquisisce le quote (registro
di destinazione):
i) trasferisce le quote con tipo di unità supplementare pari a 1, 2 o 3 al conto di destinazione,
ITL 200/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
ii) trasferisce tali quote dal conto di destinazione al conto di deposito della Parte che si trova nel registro
di cui all’articolo 63 bis, dove possono essere detenute solo quote con tipo di unità supplementare pari
a 1, 2 o 3,
iii) trasferisce una quantità equivalente di quote con tipo di unità supplementare pari a 4 dal conto di
deposito della Parte dove possono essere detenute solo quote con tipo di unità iniziale pari a 0 e tipo
di unità supplementare pari a 4 al conto di destinazione. Se il saldo del conto di deposito della Parte
che può contenere quote con tipo di unità supplementare pari a 4 è inferiore alla quantità di quote da
trasferire, prima del trasferimento nel conto di deposito della Parte viene creato il numero di quote
mancanti con tipo di unità supplementare pari a 4.»
7. L’allegato X è così modificato:
a) Al punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Finché non viene istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, ogni registro è tenuto a rispondere a
qualsiasi richiesta del CITL finalizzata ad ottenere le seguenti informazioni per un’ora e una data specifiche:».
b) Al punto 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Una volta istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, ogni registro è tenuto a rispondere a
qualsiasi richiesta del catalogo UNFCCC finalizzata ad ottenere le seguenti informazioni per un’ora e una data
specifiche:».
c) Al punto 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Una volta istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, ogni registro è tenuto a rispondere a
qualsiasi richiesta presentata dal catalogo UNFCCC per conto del CITL o dal CITL finalizzata ad ottenere le
seguenti informazioni per un’ora e una data specifiche:».
d) Il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il CITL controlla la versione del registro, l’autenticazione di quest’ultimo, la validità temporale del messaggio e
l’integrità dei dati durante la procedura di verifica della concordanza dei dati e, qualora sia rilevata una
difformità, invia gli appositi codici di risposta definiti nella tabella XII-1 e compresi tra 7900 e 7999. Tali
controlli corrispondono ai controlli riguardanti i codici di risposta definiti nelle specifiche funzionali e
tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di
Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC
e riprodotti nell’ultima colonna della tabella XII-1 assieme ai codici di risposta equivalenti compresi tra 7900 e
7999. Se l’amministratore del catalogo indipendente delle operazioni modifica un controllo previsto dalle
suddette norme per lo scambio dei dati equivalente ai controlli aventi i codici di risposta indicati nella tabella
XII-1 e compresi tra 7900 e 7999 o l’applicazione di tale controllo da parte del catalogo UNFCCC, l’ammi-
nistratore centrale disattiva il controllo equivalente.»
8. All’allegato XI, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Una volta istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC e quando tutte le procedure riguardanti le
quote, le emissioni verificate, i conti, le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione e
le unità di Kyoto sono svolte mediante lo scambio di dati attraverso il catalogo UNFCCC e il successivo
trasferimento al CITL, il CITL continua ad eseguire solo la procedura amministrativa di cui al punto 1, lettera b).»
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/23
9) L’allegato XII è così modificato:
a) Il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il CITL invia codici di risposta nell’ambito di ciascuna procedura se indicato negli allegati da VIII a XI bis.
Ciascun codice di risposta è composto da un numero intero compreso tra 7000 e 7999. Nella tabella XII-1 è
spiegato il significato dei vari codici di risposta.»
b) La tabella XII-1 è così modificata:
i) sono cancellate le colonne e la riga seguenti:
«Codice di
risposta Descrizione
7149 Il numero di fax (FaxNumber) della persona non è espresso in un formato valido o esce dal
campo previsto»
ii) sono inserite le seguenti colonne e righe nel corretto ordine numerico:
« Codice di
risposta Descrizione
Codici di rispo-
sta equivalenti
previsti dalle
norme per lo
scambio di dati
7161 L’impianto correlato al conto di deposito del gestore non è indicato come
“chiuso” nella tabella del piano nazionale di assegnazione e non è pertanto
possibile chiudere il conto.
7162 L’impianto correlato al conto di deposito del gestore non ha una voce
corrispondente nella tabella del piano nazionale di assegnazione e non è
pertanto possibile aprire il conto.
7221 Il conto che acquisisce o trasferisce le quote non può trovarsi in un
registro di cui all’articolo 63 bis.
7222 Le quote da trasferire non possono avere un tipo di unità supplementare
pari a 4.
7223 Il conto di destinazione deve essere il conto delle cancellazioni per il
periodo interessato.
7224 Le quote da rilasciare devono avere un tipo di unità supplementare pari
a 4.
7225 Le quantità cumulative detenute dopo l’operazione nei due conti di depo-
sito della Parte interessati dall’operazione nel registro di cui all’articolo 63
bis devono corrispondere alle quantità cumulative detenute prima dell’o-
perazione.
7226 Il saldo del conto di deposito della Parte che può contenere quote con tipo
di unità supplementare 1, 2 o 3 deve essere pari o superiore alla quantità
da trasferire dal registro di cui all’articolo 63 bis.
7227 Il conto di destinazione deve essere il conto dei ritiri per il periodo in
corso.
7228 Le quote devono essere quelle rilasciate per il periodo in corso.
7363 La quantità di AAU da ritirare non è uguale alla quantità di quote con-
vertite con la procedura di “conversione di quote non assegnate ai fini del
ritiro”.
ITL 200/24 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
Codice di
risposta Descrizione
Codici di rispo-
sta equivalenti
previsti dalle
norme per lo
scambio di dati
7364 L’operazione non è avviata dopo il 30 giugno dell’anno successivo all’ul-
timo anno del periodo quinquennale interessato.
7365 Le unità da ritirare sono quote e non possono pertanto essere ritirate.
7366 La quantità da convertire non può essere superiore al numero di quote
rilasciate ma non assegnate.
7408 Il numero di quote cancellate deve essere uguale al numero di quote da
cancellare ai sensi dell’articolo 63 sexdecies.
7451 La quantità totale di quote indicata nel piano nazionale di assegnazione
(PNA) aggiornato deve essere uguale a quella del PNA in corso.
7452 La quantità assegnata ai nuovi entranti non può essere superiore alla
quantità di cui è decurtata la riserva.
7525 Il valore relativo alle emissioni verificate per l’anno X non può essere
corretto dopo il 30 aprile dell’anno X + 1 a meno che l’autorità compe-
tente non notifichi all’amministratore centrale il nuovo stato di adempi-
mento applicabile all’impianto di cui si è corretto il valore delle emissioni
verificate.
7700 Il codice relativo al periodo d’impegno esce dal campo previsto.
7701 Occorre prevedere l’assegnazione per tutti gli anni compresi nel periodo di
impegno, eccetto gli anni precedenti all’anno in corso.
7702 La nuova riserva deve essere un numero positivo o almeno uguale a zero.
7703 La quantità di quote da assegnare ad un impianto e per un determinato
anno deve essere uguale o superiore a zero.
7704 Il codice identificativo dell’autorizzazione deve esistere e corrispondere al
codice identificativo dell’impianto.
7705 La quantità totale di quote assegnate ad un impianto in un determinato
anno e indicata nel piano nazionale di assegnazione (PNA) aggiornato
deve essere uguale o superiore a quella del PNA in corso.
7706 La quantità di quote eliminate dalla tabella relativa al piano nazionale di
assegnazione per gli impianti deve essere uguale alla quantità di cui au-
menta la riserva.
7901 Il registro di partenza deve essere indicato nella tabella dei registri 1501
7902 Lo stato del registro di partenza deve permettere di proporre le operazioni.
(Il CITL manterrà lo stato in corso di ciascun registro. In questo caso, il
CITL deve riconoscere che il registro è pienamente operativo).
1503
7903 Lo stato del registro di destinazione deve permettere di accettare le ope-
razioni. (Il CITL manterrà lo stato in corso di ciascun registro. In questo
caso, il CITL deve riconoscere che il registro è pienamente operativo).
1504
7904 Lo stato del registro deve permettere di eseguire le operazioni di concor-
danza dei dati. (Il CITL manterrà lo stato in corso di ciascun registro. In
questo caso, il CITL deve riconoscere che il registro è pronto per la verifica
della concordanza dei dati).
1510
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/25
Codice di
risposta Descrizione
Codici di rispo-
sta equivalenti
previsti dalle
norme per lo
scambio di dati
7905 Il codice identificativo dell’operazione (TransactionID) deve essere costituito
da un codice di registro valido seguito da cifre. 2001
7906 Il codice relativo al tipo di operazione (TransactionType) deve essere valido. 2002
7907 Il codice relativo al tipo di operazione supplementare (SupplementaryTran-
sactionType) deve essere valido. 2003
7908 Il codice relativo allo stato dell’operazione (TransactionStatus) deve essere
valido. 2004
7909 Il codice relativo al tipo di conto (AccountType) deve essere valido. 2006
7910 L’identificatore del conto di partenza (InitiatingAccountIdentifier) deve essere
superiore a zero. 2007
7911 L’identificatore del conto di destinazione (AcquiringAccountIdentifier) deve
essere superiore a zero. 2008
7912 Il registro di partenza (Originating Registry) di tutti i blocchi di unità deve
essere valido. 2010
7913 Il codice identificativo del tipo di unità (Unit Type) deve essere valido. 2011
7914 Il codice identificativo del tipo di unità supplementare (SupplementaryUnit-
Type) deve essere valido. 2012
7915 Devono essere presenti lo Unit Serial Block Start e lo Unit Serial Block End. 2013
7916 Lo Unit Serial Block End deve essere uguale o superiore allo Unit Serial Block
Start. 2014
7917 Le RMU, le ERU convertite da RMU, le tCER e le lCER devono avere un
codice LULUCF Activity valido. 2015
7918 Le AAU, le ERU convertite da AAU e le CER non devono avere un codice
LULUCF Activity. 2016
7919 Le ERU, CER, tCER e lCER devono avere un codice identificativo del
progetto (Project ID) valido. 2017
7920 Le AAU e le RMU non devono avere un codice identificativo del progetto
(Project ID). 2018
7921 Le ERU devono avere un Track Code valido. 2019
7922 Le AAU, RMU, CER, tCER e lCER non devono avere un Track Code. 2020
7923 Le AAU, RMU, ERU e CER non devono avere una data di scadenza (Expiry
Date). 2022
7924 Il codice identificativo dell’operazione (TransactionID) per le operazioni
proposte non deve già esistere nel CITL. 3001
7925 Il codice identificativo dell’operazione (TransactionID) per le operazioni in
corso deve già esistere nel CITL. 3002
7926 Le operazioni precedentemente portate a termine non possono essere
portate a termine nuovamente. 3003
7927 Le operazioni precedentemente respinte non possono essere portate a
termine. 3004
7928 Le operazioni per le quali è stata precedentemente rilevata una difformità a
livello di CITL non possono essere portate a termine. 3005
ITL 200/26 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
Codice di
risposta Descrizione
Codici di rispo-
sta equivalenti
previsti dalle
norme per lo
scambio di dati
7930 Le operazioni precedentemente interrotte non possono essere portate a
termine. 3007
7931 Le operazioni precedentemente cancellate non possono essere portate a
termine. 3008
7932 Le operazioni esterne precedentemente accettate non possono essere in-
terrotte. 3009
7933 Lo stato dell’operazione “Accepted” (accettata) o “Rejected” (respinta) non è
valido per operazioni che non siano esterne. 3010
7934 Lo stato dell’operazione proveniente dal registro di partenza deve indicare
i seguenti stati: “Proposed” (proposta), “Completed” (completata) o “Termina-
ted” (interrotta).
3011
7935 Lo stato dell’operazione proveniente dal registro di destinazione per un
trasferimento esterno deve indicare lo stato “Rejected” (respinta) o “Accepted”
(accettata)
3012
7936 Il periodo di impegno applicabile deve corrispondere al periodo di impe-
gno in corso o a quello successivo (compresi i rispettivi periodi true-up,
durante i quali vengono reperite le quote necessarie per l’adempimento).
4001
7937 Le unità individuate nell’operazione devono già esistere nel CITL. 4002
7938 Le unità individuate nell’operazione devono essere detenute dal registro di
partenza. 4003
7939 Tutti gli attributi di tutti i blocchi di unità devono essere conformi agli
attributi dei blocchi di unità del CITL a meno che gli attribuiti non siano
modificati dall’operazione in corso.
4004
7940 Tutti i blocchi di unità interessati dall’operazione devono riguardare un
unico periodo di impegno applicabile (Applicable Commitment Period) 4005
7941 Per tutte le operazioni, tranne i trasferimenti esterni, i registri di partenza e
di destinazione devono essere gli stessi. 4006
7942 Per i trasferimenti esterni, i registri di partenza e di destinazione devono
essere diversi. 4007
7943 Le unità individuate nell’operazione non devono presentare incongruenze
emerse mediante la procedura di verifica della concordanza dei dati con il
CITL.
4008
7945 Le unità individuate nell’operazione non devono essere interessate da
un’altra operazione. 4010
7946 Le unità cancellate non devono essere soggette ad altre operazioni. 4011
7947 Una proposta di operazione deve contenere almeno un blocco di unità. 4012
7948 In un’operazione non deve essere rilasciato più di un tipo di unità. 5004
7949 Il periodo di impegno originario (Original Commitment Period) deve essere
uguale per tutte le unità rilasciate nell’ambito dell’operazione. 5005
7950 Il periodo di impegno applicabile (Applicable Commitment Period) deve cor-
rispondere al periodo di impegno originario (Original Commitment Period)
per tutte le unità rilasciate nell’ambito dell’operazione.
5006
7951 La cancellazione nel conto Excess Issuance Cancellation Account non deve
avvenire in un registro nazionale. 5152
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/27
Codice di
risposta Descrizione
Codici di rispo-
sta equivalenti
previsti dalle
norme per lo
scambio di dati
7952 Il conto di destinazione (Acquiring Account) per un’operazione di cancel-
lazione deve essere un conto delle cancellazioni. 5153
7953 Nelle operazioni di cancellazione devono essere forniti i codici identifica-
tivi dei conti relativi ai conti di destinazione. 5154
7954 I blocchi di unità da cancellare devono avere lo stesso periodo di impegno
applicabile del conto delle cancellazioni. 5155
7955 Il registro di partenza che ritira le unità deve essere un registro nazionale o
il registro comunitario. 5251
7956 In un’operazione di ritiro il conto di destinazione deve essere un conto dei
ritiri. 5252
7957 Nelle operazioni di ritiro devono essere forniti i codici identificativi dei
conti relativi ai conti di destinazione. 5253
7958 I blocchi di unità ritirate devono avere lo stesso periodo di impegno
applicabile del conto dei ritiri. 5254
7959 Il registro di partenza che riporta le unità deve essere un registro nazio-
nale. 5301
7960 Il conto di partenza di un’operazione di riporto deve essere un conto di
deposito. 5302
7961 Le unità possono essere riportate solo al periodo di impegno successivo
immediatamente seguente. 5303
7962 Il codice identificativo della verifica della concordanza dei dati (Reconcilia-
tionID) deve essere superiore a zero. 6201
7963 Il codice identificativo della verifica della concordanza dei dati (Reconcilia-
tionID) deve essere costituito da un codice di registro valido seguito da
cifre.
6202
7964 Lo stato della verifica della concordanza dei dati (ReconciliationID) deve
corrispondere a un valore compreso tra 1 e 11. 6203
7965 L’istantanea (snapshot) della verifica della concordanza dei dati deve essere
una data compresa tra il 1o ottobre 2004 e la data del giorno più 30
giorni.
6204
7966 Il tipo di conto (Account Type) deve essere valido. 6205
7969 Il codice identificativo della verifica della concordanza dei dati deve figu-
rare nella tabella del registro delle verifiche della concordanza (Reconcilia-
tion Log).
6301
7970 Lo stato della verifica della concordanza dei dati inviato dal registro deve
essere valido. 6302
7971 Lo stato della verifica della concordanza dei dati in arrivo deve corrispon-
dere allo stato della verifica della concordanza dei dati registrato dal CITL. 6303
7972 La data/ora dell’istantanea della verifica della concordanza dei dati del
registro deve corrispondere a quella registrata dal CITL. 6304»
ITL 200/28 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
iii) la riga:
«7301 Attenzione: si sta per superare il limite della riserva per il periodo di impegno.»
è sostituita dalla seguente:
«7301 Attenzione: le quantità detenute calcolate secondo la decisione 18/CP.7 della conferenza
delle Parti della convenzione UNFCCC supera di appena l’1 % il limite della riserva per il
periodo di impegno.»
10. L’allegato XIII è così modificato:
a) Al punto 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) test della procedura integrata: viene verificata la capacità del registro di eseguire tutte le procedure, compresi
gli stati e le fasi di cui agli allegati da VIII a XI e XI bis, e di consentire interventi manuali sul database secondo
quanto previsto dall’allegato X;».
b) Il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’amministratore centrale chiede a ciascun registro di dimostrare che i codici di ingresso di cui all’allegato VII
e i codici di risposta di cui agli allegati da VIII a XI e XI bis siano contenuti nel database del registro medesimo
e siano interpretati e utilizzati correttamente rispetto alle procedure.»
11. All’allegato XIV, il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7. Lo schema XML per la presentazione alla Commissione della tabella del piano nazionale di assegnazione è il
seguente:
xmlns="urn:KyotoProtocol:RegistrySystem:CITL:1.0:0.0" elementFormDefault="qualified">
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/29
A = Add the installation to the NAP
U = Update the allocations for the installation in the NAP
D = Delete the installation from the NAP
For each action, all year of a commitment period need to be given
ITL 200/30 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
».
12. L’allegato XV è così modificato:
a) Al punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Finché non è istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure riguardanti le quote, le
modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione, le emissioni verificate e i conti sono
eseguite utilizzando un collegamento avente le seguenti caratteristiche:».
b) Il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2. Una volta istituito il collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure riguardanti le quote, le
modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione, le emissioni verificate, i conti e le
unità di Kyoto sono completate utilizzando un collegamento rispondente alle caratteristiche definite nelle
specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito
del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della
convenzione UNFCCC.»
13) L’allegato XVI è così modificato:
a) Il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’amministratore centrale pubblica e aggiorna le informazioni di cui ai punti da 2 a 4 bis relative al sistema
dei registri nell’area pubblica del sito web del CITL, secondo i tempi indicati, e l’amministratore di ciascun
registro pubblica e aggiorna tali informazioni nell’area pubblica del sito web del proprio registro, secondo i
tempi indicati.»
b) Il punto 2 è così modificato:
i) alla lettera a) è aggiunta la seguente frase:
«Per i conti di deposito del gestore, il nome del titolare del conto dovrebbe corrispondere al nome della
persona fisica o giuridica titolare della rispettiva autorizzazione ad emettere gas serra;»,
ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica dei
rappresentanti autorizzati principale e secondario del conto designati dal titolare del conto per quel
determinato conto, a meno che l’amministratore del registro non consenta al titolare del conto di chiedere
di mantenere riservate tutte queste informazioni o parte di esse e il titolare del conto non abbia richiesto
per iscritto all’amministratore del registro di non pubblicare tutte queste informazioni o parte di esse.»
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/31
c) Il punto 3 è così modificato:
i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le quote e le eventuali quote per casi di forza maggiore assegnate e rilasciate all’impianto associato al conto
di deposito del gestore, che rientra nella tabella del piano nazionale di assegnazione o che costituisce un
nuovo entrante ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2003/87/CE, ed eventuali correzioni apportate alle
suddette quote;»
ii) è aggiunta la seguente lettera e):
«e) data dell’entrata in vigore dell’autorizzazione ad emettere gas serra e data di apertura del conto.»
d) Il punto 4 è così modificato:
i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il valore relativo alle emissioni verificate e le eventuali correzioni a norma dell’articolo 51 per l’impianto
associato al conto di deposito del gestore per l’anno X devono essere pubblicati a partire dal 15 maggio
dell’anno (X+1);»
ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il simbolo che indica se l’impianto associato al conto di deposito del gestore restituisce o meno il numero
di quote necessario per l'anno X entro il 30 aprile dell’anno (X+1) ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2,
lettera e), della direttiva 2003/87/CE nonché le eventuali modifiche a tale stato in conformità delle
correzioni apportate alle emissioni verificate a norma dell’articolo 51, paragrafo 4, del presente regola-
mento devono essere pubblicati a partire dal 15 maggio dell’anno (X+1). In base al valore relativo allo
stato di adempimento dell’impianto e allo stato operativo del registro, sono indicati i seguenti simboli con
le seguenti dichiarazioni:
Tabella XVI-1: Dichiarazioni di adempimento
Valore dello stato di adempimento per l’anno X a
norma dell’articolo 55 al 30 aprile dell’anno
(X+1)
Simbolo Dichiarazione
da visualizzare nel CITL e nei registri
Numero totale di quote restituite a norma
degli articoli 52, 53, 54 per il periodo ≥
alle emissioni verificate nel periodo fino
all’anno in corso
A “Entro il 30 aprile è stato restituito un numero
di quote e di unità di Kyoto maggiore o uguale
alle emissioni verificate”
Numero totale di quote restituite a norma
degli articoli 52, 53, 54 per il periodo <
alle emissioni verificate nel periodo fino
all’anno in corso
B “Entro il 30 aprile è stato restituito un numero
di quote e di unità di Kyoto inferiore alle emis-
sioni verificate”
C “Fino al 30 aprile non sono state iscritte emis-
sioni verificate”
Le emissioni verificate nel periodo fino al-
l’anno in corso sono state corrette ai sensi
dell’articolo 51
D “Le emissioni verificate sono state corrette dal-
l’autorità competente dopo il 30 aprile dell’anno
X. L’autorità competente dello Stato membro ha
stabilito che l’impianto non è conforme per
l’anno X.”
Le emissioni verificate nel periodo fino al-
l’anno in corso sono state corrette ai sensi
dell’articolo 51
E “Le emissioni verificate sono state corrette dal-
l’autorità competente dopo il 30 aprile dell’anno
X. L’autorità competente dello Stato membro ha
stabilito che l’impianto è conforme per l’anno
X.”
X “Fino al 30 aprile non è stato possibile iscrivere
le emissioni verificate né/o le quote restituite
perché la procedura di restituzione delle quote
e/o la procedura di aggiornamento delle emis-
sioni verificate è sospesa per il registro dello
Stato membro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo
3.” »
ITL 200/32 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
iii) È aggiunta la seguente lettera d):
«d) il simbolo che indica se il conto dell’impianto è bloccato ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, deve essere
pubblicato a partire dal 31 marzo dell’anno (X+1).»
e) Sono inseriti i seguenti punti 4 bis e 4 ter:
«4 bis. La tabella del piano nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro che indica le quote assegnate agli
impianti e la quantità di quote destinate ad un’assegnazione successiva o alla vendita deve essere pub-
blicata e aggiornata dopo ogni correzione apportata alla tabella, indicando chiaramente dove è stata
apportata la correzione.
4 ter. Le tariffe applicate per l’apertura e la gestione annua dei conti di deposito di ciascun registro devono essere
pubblicate costantemente. Gli aggiornamenti di tali informazioni devono essere comunicati all’ammini-
stratore centrale da parte dell’amministratore del registro entro 15 giorni dalla modifica delle tariffe.»
f) Al punto 6, è aggiunta la seguente lettera e):
«e) eventuali tabelle degli accantonamenti stilate in conformità della decisione 2006/780/CE della Commis-
sione (*).
___________
(*) GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12.»
g) È inserito il seguente punto 12 bis:
«12 bis. L’amministratore centrale, a partire dal 30 aprile dell’anno (X+1), mette a disposizione sull’area pubblica
del sito web del CITL informazioni riguardanti la percentuale di quote restituite in ogni Stato membro
per l’anno X che, prima della restituzione, non sono state trasferite.».
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/33
ALLEGATO II
Al regolamento (CE) n. 2216/2004 è inserito il seguente allegato XI bis:
«ALLEGATO XI bis
Procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione
1. A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 44, paragrafo 2, i registri possono proporre al CITL di verificare e
applicare una modifica automatica al piano nazionale di assegnazione secondo la procedura descritta nel presente
allegato.
Requisiti per ciascuna procedura
2. Per le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione si applica la
seguente sequenza di messaggi:
a) l’amministratore del registro avvia la procedura riguardante le modifiche automatiche alla tabella del piano nazio-
nale di assegnazione assegnando alla richiesta un codice identificativo unico della verifica della concordanza dei dati
costituito dagli elementi definiti nell’allegato VI;
b) l’amministratore del registro invoca la funzione necessaria sul servizio web di modifica automatica della tabella del
piano nazionale di assegnazione del CITL;
c) il CITL convalida la richiesta invocando l’apposita funzione di convalida all’interno del CITL medesimo;
d) se la richiesta è convalidata e di conseguenza accettata, il CITL modifica in base a tale richiesta le informazioni da
esso detenute;
e) il CITL invoca la funzione “receiveNapManagementOutcome” sul servizio web di modifica automatica della tabella
del piano nazionale di assegnazione del registro che ha inviato la richiesta e comunica al registro se la richiesta è
stata convalidata e di conseguenza accettata oppure se la richiesta presenta una difformità ed è stata pertanto
respinta;
f) se la richiesta è stata convalidata e accettata, l’amministratore del registro che ha inviato la richiesta modifica le
informazioni contenute nel registro in base alla richiesta convalidata; se invece la richiesta è stata respinta in quanto
contenente una difformità, l’amministratore del registro che ha inviato la richiesta non modifica le informazioni
contenute nel registro in base alla richiesta respinta.
3. Se le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione sono inoltrate
attraverso il catalogo UNFCCC, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di
ricevimento dal catalogo UNFCCC entro 60 secondi dall’invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore. In
tutti gli altri casi, l’amministratore del registro che invia una richiesta deve ricevere un avviso di ricevimento dal CITL
entro 60 secondi dall’invio e una notifica di convalida dal CITL entro 24 ore.
4. Le componenti e le funzioni utilizzate nella sequenza di messaggi sono riportate nelle tabelle da XI bis-1 a XI bis-6. I
parametri di ingresso di tutte le funzioni sono strutturati in modo da corrispondere ai requisiti sul formato e sul
contenuto, in linguaggio WSDL (Web Services Description Language), definiti nelle specifiche funzionali e tecniche relative
alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità
della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC. L’asterisco “(*)” indica che un elemento
può comparire varie volte come parametro di ingresso.
ITL 200/34 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
Tabella XI bis-1: Componenti e funzioni per le procedure riguardanti le modifiche automatiche alla tabella
del piano nazionale di assegnazione
Componente Funzione Ambito
NAPTableManagementWS AddNEInstallationtoNAP() Pubblico
IncreaseNAPallocationtoNEInstallation() Pubblico
RemoveNAPallocationofclosingInstallation() Pubblico
Tabella XI bis-2: Componente NAPTableManagementWS
Scopo
Questa componente tratta le richieste del servizio web per la gestione delle modifiche automatiche alla tabella del
piano nazionale di assegnazione
Funzioni disponibili tramite servizi web
AddNEInstallationtoNAP() Tratta le richieste di aggiunta di nuovi impianti di nuovi
entranti nella tabella del piano nazionale di assegnazione
IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAP() Tratta le richieste di aumento delle quote da assegnare
nella tabella del piano nazionale di assegnazione degli
impianti esistenti che sono nuovi entranti
RemoveNAPallocationofclosingInstallation() Tratta le richieste di eliminazione delle quote assegnate
dalla tabella del piano nazionale di assegnazione degli
impianti esistenti che chiudono
Altre funzioni
Non pertinente.
Ripartizione dei ruoli
CITL (per tutte le funzioni) e registro (solo per la funzione receiveNapManagementOutcome)
Tabella XI bis-3: Funzione NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP()
Scopo
Questa funzione riceve una richiesta di aggiunta di un nuovo impianto di un nuovo entrante alla tabella del piano
nazionale di assegnazione. Le quote assegnate per gli anni precedenti all’anno in corso avranno un valore pari a zero.
Se ad un nuovo impianto di un nuovo entrante non vengono assegnate quote, il valore attribuito alla quantità di
quote sarà pari a zero. Se un nuovo impianto di un nuovo entrante riceve delle quote, la riserva è ridotta di una
quantità equivalente.
Il CITL autentica il registro di partenza (Originating Registry) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la
versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion().
Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “1”,
senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è
messa in coda.
Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore
di risultato “0” con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.
Il parametro “PermitIdentifier” corrisponde al codice identificativo dell’autorizzazione, costituito dagli elementi indicati
nell’allegato VI.
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/35
Parametri di ingresso
From Obbligatorio
To Obbligatorio
CorrelationId Obbligatorio
MajorVersion Obbligatorio
MinorVersion Obbligatorio
InitiatingRegistry Obbligatorio
CommitmentPeriod Obbligatorio
NewValueofReserve Obbligatorio
Installation (*) Obbligatorio
PermitIdentifier Obbligatorio
InstallationIdentifier Obbligatorio
Allocation (*) Obbligatorio
YearinCommitmentPeriod Obbligatorio
AmountofAllowances Obbligatorio
Parametri di uscita
ResultIdentifier Obbligatorio
ResponseCode Facoltativo
Usi
— AuthenticateMessage
— WriteToFile
— CheckVersion
Utilizzata da
Non pertinente (servizio web).
Tabella XI bis-4: Funzione
NAPTableManagementWS.IncreaseAllocationtoNEInstallationinNAPIncreaseallocationtoNEInstallationinNAP()
Scopo
Questa funzione riceve una richiesta di aumento delle quote assegnate ad impianti già esistenti nella tabella del piano
nazionale di assegnazione considerati nuovi entranti. Le quote assegnate per gli anni precedenti all’anno in corso non
saranno modificate. La riserva è ridotta di una quantità equivalente alla quantità assegnata con la procedura.
Il CITL autentica il registro di partenza (Originating Registry) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la
versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion().
Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “1”,
senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è
messa in coda.
Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore
di risultato “0” con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.
ITL 200/36 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
Parametri di ingresso
From Obbligatorio
To Obbligatorio
CorrelationId Obbligatorio
MajorVersion Obbligatorio
MinorVersion Obbligatorio
InitiatingRegistry Obbligatorio
CommitmentPeriod Obbligatorio
NewValueofReserve Obbligatorio
Installation (*) Obbligatorio
InstallationIdentifier Obbligatorio
Allocation (*) Obbligatorio
Yearincommitmentperiod Obbligatorio
AmountofAllowances Obbligatorio
Parametri di uscita
ResultIdentifier Obbligatorio
ResponseCode Facoltativo
Usi
— AuthenticateMessage
— WriteToFile
— CheckVersion
Utilizzata da
Non pertinente (servizio web).
Tabella XI bis-5: Funzione NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationofclosingInstallation()
Scopo
Questa funzione riceve una richiesta di eliminazione degli impianti esistenti nella tabella del piano nazionale di
assegnazione. Le quote non ancora assegnate saranno soppresse e una quantità equivalente di quote sarà aggiunta
alla riserva.
Il CITL autentica il registro di partenza (Originating Registry) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la
versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion().
Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “1”,
senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è
messa in coda.
Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore
di risultato “0” con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/37
Parametri di ingresso
From Obbligatorio
To Obbligatorio
CorrelationId Obbligatorio
MajorVersion Obbligatorio
MinorVersion Obbligatorio
InitiatingRegistry Obbligatorio
CommitmentPeriod Obbligatorio
NewValueofReserve Obbligatorio
Installation (*) Obbligatorio
InstallationIdentifier Obbligatorio
Parametri di uscita
Result Identifier Obbligatorio
Response Code Facoltativo
Usi
— AuthenticateMessage
— WriteToFile
— CheckVersion
Utilizzata da
Non pertinente (servizio web).
Tabella XI bis-6: Funzione NAPTableManagementWS receiveNapManagementOutcome ()
Scopo
Questa funzione riceve il risultato di un’operazione di gestione del piano nazionale di assegnazione.
Il registro di partenza (Originating Registry) autentica il catalogo UNFCCC (o il CITL se le procedure di cui all’allegato
VIII sono inoltrate attraverso il CITL e successivamente trasmesse al catalogo UNFCCC) invocando la funzione
AuthenticateMessage() e verifica la versione del catalogo delle operazioni con la funzione CheckVersion().
Se i controlli dell’autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato “1”,
senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è
messa in coda.
Se i controlli dell’autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore
di risultato “0” con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato.
Se il risultato è “0” per ogni altro tipo di errore la lista dei codici di risposta è costituita da coppie (codice di risposta
possibilmente con un elenco di identificatori degli impianti).
ITL 200/38 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 1.8.2007
Parametri di ingresso
From Obbligatorio
To Obbligatorio
CorrelationId Obbligatorio
MajorVersion Obbligatorio
MinorVersion Obbligatorio
Outcome Obbligatorio
Response List Facoltativo
Parametri di uscita
Result Identifier Obbligatorio
Response Code Facoltativo
Usi
— AuthenticateMessage
— WriteToFile
— CheckVersion
Utilizzata da
Non pertinente (servizio web).
Tabella XI bis-7: Procedure riguardanti le modifiche alla tabella del piano nazionale di assegnazione
Descrizione della procedura Codici CITL
NAPTableManagementWS.AddNEInstallationtoNAP 7005, 7122, 7125, 7153, 7154, 7155,
7156, 7159, 7215, 7451, 7452, 7700,
7701, 7702, 7703, 7704
NAPTableManagementWS.IncreaseallocationtoNEInstallationinNAP 7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159,
7207, 7451, 7452, 7700, 7701, 7702,
7703, 7705
NAPTableManagementWS
RemoveNAPallocationofclosingInstallation 7005, 7153, 7154, 7155, 7156, 7159,7207, 7451, 7700, 7706
5. Se tutti i controlli vanno a buon fine, il CITL attiva automaticamente la modifica alla tabella del piano nazionale di
assegnazione nel proprio database e informa l’amministratore del registro e l’amministratore centrale.»
IT1.8.2007 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/39