ACQUA - Servizio idrico integrato - CORTE COSTITUZIONALE - 23 aprile 2010, n. 142
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli
artt. 4, comma 1, lettera b), 5 e 8 della legge
della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1
(Modifiche alle disposizioni generali del servizio
idrico integrato di cui alla legge regionale 12
dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali
di interesse economico generale. Norme in materia
di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo
del sottosuolo e di risorse idriche»), e degli
artt. 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e 15, comma
9, della legge della Regione Lombardia 29 giugno
2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e
servizi di interesse economico generale –
Collegamento ordinamentale), promossi dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi
notificati il 2 aprile 2009 ed il 1° settembre
2009, depositati in cancelleria il 7 aprile 2009 ed
il 4 settembre 2009 ed iscritti al n. 26 ed al n.
56 del registro ricorsi 2009.
Visti gli atti di costituzione della Regione
Lombardia;
udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2010 il
Giudice relatore Franco Gallo;
uditi l’avvocato dello Stato Francesco Lettera per
il Presidente del Consiglio dei ministri e
l’avvocato Marcello Collevecchio per la Regione
Lombardia.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato tramite il servizio
postale, consegnato per la spedizione il 30 marzo
2009, pervenuto alla destinataria Regione Lombardia
il 2 aprile 2009, depositato il 7 aprile 2009 e
iscritto al n. 26 del registro ricorsi del 2009, il
Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, ha promosso questioni di legittimità
costituzionale degli articoli 4, comma 1, lettera
b), 5 e 8 della legge della Regione Lombardia 29
gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni
generali del servizio idrico integrato di cui alla
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche»), in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettere e) ed s), della Costituzione e,
quali parametri interposti, agli artt. 149, comma
6, 154, commi 2 e 4, 161, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) e all’art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento
per il riordino degli organismi operanti presso il
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248).
Il ricorrente, premesso che «della legge regionale
non è indicata la base costituzionale», sostiene
che le disposizioni denunciate, ponendosi in
contrasto con gli evocati parametri interposti,
violano le competenze legislative esclusive statali
in materia di tutela della concorrenza e tutela
dell’ambiente.
1.1. – Quanto al censurato art. 4, comma 1, lettera
b), della legge della Regione Lombardia n. 1 del
2009, la difesa dello Stato osserva che esso
aggiunge la lettera h-ter) al comma 1 dell’art. 44
della legge della stessa Regione 12 dicembre 2003,
n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo
e di risorse idriche), assegnando alla competenza
regionale «la verifica del piano d’ambito e dei
suoi aggiornamenti, approvati dall’Autorità
d’ambito ai sensi dell’articolo 48, comma 2,
lettera b), ferme restando le funzioni
dell’Autorità di cui all’articolo 149, comma 6, del
D.Lgs. 152/2006».
Il ricorrente lamenta che tale disposizione,
attribuendo la funzione di controllo sul piano
d’àmbito alla Giunta regionale, invade la sfera di
competenza legislativa esclusiva statale della
tutela della concorrenza e dell’ambiente, perché si
pone in contrasto con quanto disposto dagli evocati
artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del
d.lgs. n. 152 del 2006, i quali attribuiscono al
Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse
idriche (Coviri) e non alla Giunta regionale la
competenza alla verifica del piano d’àmbito. Tali
disposizioni, infatti, prevedono che: a) «Il piano
d’ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla
delibera di approvazione alla regione competente,
all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti e al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio. L’Autorità di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare
all’Autorità d’ambito, entro novanta giorni
decorrenti dal ricevimento del piano, i propri
rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario,
prescrizioni concernenti: il programma degli
interventi, con particolare riferimento
all’adeguatezza degli investimenti programmati in
relazione ai livelli minimi di servizio individuati
quali obiettivi della gestione; il piano
finanziario, con particolare riferimento alla
capacità dell’evoluzione tariffaria di garantire
l’equilibrio economico finanziario della gestione,
anche in relazione agli investimenti programmati»
(art. 149, comma 6); b) «Il Comitato […] verifica
la corretta redazione del piano d’ambito,
esprimendo osservazioni, rilievi e prescrizioni
sugli elementi tecnici ed economici e sulla
necessità di modificare le clausole contrattuali e
gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità
d’ambito e i gestori in particolare quando ciò sia
richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti»
(art. 161, comma 4, lettera b).
1.2. – Quanto al censurato art. 5 della legge della
Regione Lombardia n. 1 del 2009, il ricorrente
premette che esso, nel sostituire l’art. 48 della
legge reg. n. 26 del 2003, prevede che l’Autorità
d’àmbito «trasmette alla Regione il piano d’ambito
e i relativi aggiornamenti entro dieci giorni dalla
delibera di approvazione» e che «la Giunta
regionale verifica il piano in base ai criteri di
cui all’articolo 149, comma 6, del D.Lgs. 152/2006
e detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti».
A detta della difesa dello Stato, tale
disposizione, attribuendo la funzione di controllo
sul piano d’àmbito alla Giunta regionale, risulta
anch’essa in contrasto con quanto disposto dagli
artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del
d.lgs. n. 152 del 2006 e invade, perciò, le
competenze legislative statali in materia di tutela
della concorrenza e dell’ambiente.
1.3. – Quanto alle altre previsioni del censurato
art. 5 e al parimenti censurato art. 8 della legge
reg. n. 1 del 2009, l’Avvocatura generale dello
Stato premette che essi modificano,
rispettivamente, gli artt. 48 e 51 della legge reg.
n. 26 del 2003. In particolare, la prima delle due
disposizioni modificate prevede che l’Autorità
d’àmbito «determina il sistema tariffario d’ambito
in conformità alle prescrizioni regionali che
tengono conto anche dell’esigenza di graduare nel
tempo le eventuali variazioni tariffarie e
articolare la tariffa per zone territoriali e
soggetti svantaggiati». La seconda delle due
disposizioni prevede che il sistema tariffario sia
determinato dall’Autorità d’àmbito in conformità
alle prescrizioni regionali e che la stessa
Autorità preveda indicazioni per la riscossione e
la ripartizione della tariffa tra il soggetto
erogatore e il gestore del servizio.
Il ricorrente evoca quali parametri interposti i
commi 2 e 4 dell’art. 154, del d.lgs. n. 152 del
2006, i quali, rispettivamente, prevedono che «Il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, su proposta dell’Autorità di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto
della necessità di recuperare i costi ambientali
anche secondo il principio “chi inquina paga”,
definisce con decreto le componenti di costo per la
determinazione della tariffa relativa ai servizi
idrici per i vari settori di impiego dell’acqua» e
che «L’Autorità d’ambito, al fine della
predisposizione del Piano finanziario di cui
all’art. 149, comma 1, lettera c), determina la
tariffa di base, nell’osservanza delle disposizioni
contenute nel decreto di cui al comma 2,
comunicandola all’Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio».
Evoca, altresí, il «combinato disposto» dell’art.
161, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, e dell’art. 6, del d.P.R. 14 maggio 2007,
n. 90, ai sensi del quale, sulla base dei criteri
fissati dal Comitato interministeriale prezzi
(CIP), il Coviri predispone con delibera il metodo
tariffario per la determinazione della tariffa di
cui al citato art. 154, in base al quale, con
decreto ministeriale del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio sono definite le
componenti di costo per la determinazione della
tariffa relativa ai servizi idrici, mentre
l’Autorità d’àmbito è tenuta a determinare la
tariffa di base, nell’osservanza delle disposizioni
contenute nel richiamato decreto ministeriale.
Ad avviso della difesa dello Stato, detti
parametri: a) fissano una «riserva statale sulla
determinazione dei criteri per l’individuazione
della tariffa di riferimento del servizio idrico
integrato, che devono essere presi in
considerazione dall’AATO nel definire il sistema
tariffario»; b) stabiliscono «standard quantitativi
e qualitativi della risorsa idrica che devono
garantire uniformità su tutto il territorio
nazionale».
Le norme censurate, stabilendo che le tariffe
debbano essere determinate sulla base delle
prescrizioni dell’amministrazione regionale,
contrasterebbero con tali parametri, perché
violerebbero la competenza legislativa statale in
materia di tutela della concorrenza e di tutela
dell’ambiente.
2. – Si è costituita in giudizio la Regione
Lombardia, chiedendo che le questioni proposte
siano dichiarate inammissibili o infondate.
La resistente premette che le materie della tutela
della concorrenza e della tutela dell’ambiente
hanno, secondo la giurisprudenza costituzionale,
carattere “trasversale”, con la conseguenza che
l’intervento legislativo statale in tali materie
non «deve essere considerato preclusivo ed
escludente rispetto ad altri livelli di governo.
Soprattutto quando questi ultimi, in ragione delle
peculiarità territoriali di cui sono espressione e
degli altri ambiti materiali che inevitabilmente
vengono coinvolti, si pongono la finalità di
integrare e rafforzare la funzione perseguita dalla
materia di tipo trasversale».
Secondo la difesa regionale, le norme censurate
«hanno operato proprio in base a tali criteri»,
perché «mirano a precisare il procedimento per la
determinazione della tariffa, in piena sintonia con
il sistema delineato dal legislatore nazionale, che
ben consente alla Regione la facoltà di essere
parte dell’attività di governance relativa alla
gestione del servizio idrico integrato».
In particolare, la Regione sostiene che il rilievo
di parte ricorrente circa la «mancata indicazione,
da parte del legislatore lombardo, della base
costituzionale sulla quale fonda il suo intervento»
è infondato, perché non esiste alcuna disposizione
costituzionale «che imponga al legislatore
regionale di indicare la base costituzionale del
suo agire».
2.1. – Quanto ai censurati artt. 4, comma 1,
lettera b), e 5 della legge reg. n. 1 del 2009, i
quali attribuiscono alla Giunta regionale la
potestà di verifica del piano d’àmbito e dei suoi
aggiornamenti, approvati dall’Autorità, la
resistente osserva che essi non invadono la sfera
dei poteri demandati in materia al Coviri, perché
tale potestà «ben lungi dal sostituirsi alle
prerogative statali, a queste si aggiunge e
coordina». Tale conclusione deriva dal tenore
«letterale dell’art. 44 L.R. n. 26/2003, che, in
generale, per tutte le funzioni elencate, fa salve
espressamente le competenze conferite dalle leggi
statali (comma 1) e, in particolare, assoggetta la
nuova funzione regionale di verifica al rispetto
delle attribuzioni dell’Autorità di cui all’art.
149, comma 6 del d.lgs 152/2006 – il Coviri –
(lettera h ter, introdotta dalla L.R. n. 1/2009)».
A ciò deve aggiungersi che la disciplina statale
che si assume violata «non prevede competenze
esclusive né preclusioni ad un intervento regionale
in sede di verifica del piano approvato
dall’Autorità d’ambito», anche perché il comma 6
dell’art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede
che l’Autorità di vigilanza può operare eventuali
rilievi ed osservazioni limitatamente al programma
degli interventi e al piano finanziario, con la
conseguenza che, «sulle restanti componenti del
piano d’ambito, vale a dire la ricognizione delle
infrastrutture (lett. A) e il modello gestionale ed
organizzativo (lett. C), non è attribuito alcun
potere esclusivo all’Autorità di vigilanza, e
quindi ben può esservi in tali settori, un ruolo
regionale».
2.2. – Quanto alle questioni aventi ad oggetto le
disposizioni che prevedono competenze regionali
nella procedura di determinazione delle tariffe del
servizio idrico integrato, la Regione sostiene di
essersi «limitata ad esercitare un ruolo,
pienamente rispettoso degli ambiti statali, che le
consentisse di garantire un sistema tariffario
capace di rispondere in termini di efficienza,
efficacia ed economicità alle peculiarità
strutturali del proprio sistema idrico integrato».
Infatti – prosegue la resistente – l’intervento
regionale sul sistema tariffario non incide sulla
definizione delle componenti di costo, «ma opera
sul piano della modulazione della tariffa
nell’àmbito delle previsioni dell’art. 154, comma 6
e 7, del d.lgs. n. 152».
3. – Con memoria depositata in prossimità
dell’udienza, la Regione Lombardia ha ribadito
quanto già dedotto nella memoria di costituzione in
giudizio, precisando, in particolare, che la
previsione di una competenza regionale nella
procedura di determinazione delle tariffe del
servizio idrico integrato risponde all’esigenza di
garantire un sistema tariffario adeguato alle
esigenze delle realtà locali. Rileva, infatti, la
resistente che il metodo normalizzato fissato dalla
normativa statale per la determinazione della
tariffa è ispirato a criteri inadeguati alla realtà
lombarda, perché «determina aumenti tariffari
ingenti ed illogici, che si ripercuotono in maniera
insanabile a danno dei consumatori e degli utenti
piú deboli».
4. – Con ricorso notificato tramite il servizio
postale, consegnato per la spedizione il 28 agosto
2009, pervenuto alla destinataria il 1° settembre
2009, depositato il 4 settembre 2009 e iscritto al
n. 56 del registro ricorsi del 2009, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso
questioni di legittimità costituzionale degli
articoli 3, comma 1, lettere p), q) ed r), e 15,
comma 9, della legge della Regione Lombardia 29
giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di
ambiente e servizi di interesse economico generale
– Collegato ordinamentale), in riferimento agli
artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed s),
della Costituzione e, quali parametri interposti,
agli artt. 149, comma 6, 154, commi 2 e 4, 161,
comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Il ricorrente, premesso che «della legge regionale
non è indicata la base costituzionale», sostiene
che le disposizioni denunciate si pongono in
contrasto con gli evocati parametri interposti,
violando cosí le competenze legislative esclusive
statali in materia di tutela della concorrenza e
tutela dell’ambiente.
4.1. – Quanto alla censurata lettera p) del comma 1
dell’art. 3 della legge reg. n. 10 del 2009, che
modifica l’art. 48, comma 2, lettera e), della
legge reg. n. 26 del 2003, come sostituito
dall’art. 5 della legge reg. n. 1 del 2009, la
difesa dello Stato osserva che essa attribuisce
alla Regione la determinazione del sistema
tariffario limitatamente alle ipotesi di
separazione fra gestione delle reti ed erogazione
del servizio. Quanto alla censurata successiva
lettera r) del comma 1 dell’art. 3 della legge reg.
n. 10 del 2009, che sostituisce l’art. 51, comma 1,
della legge reg. n. 26 del 2003, come modificato
dall’art. 8 della legge reg. n. 1 del 2009, la
difesa dello Stato osserva che essa prevede che
l’autorità d’àmbito determina il sistema tariffario
«nel rispetto della normativa nazionale vigente e,
limitatamente alle ipotesi di separazione fra
gestione delle reti ed erogazione del servizio,
delle disposizioni regionali in materia».
Il ricorrente evoca quali parametri interposti i
commi 2 e 4 dell’art. 154, del d.lgs. n. 152 del
2006, i quali, rispettivamente, prevedono che «Il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, su proposta dell’Autorità di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto
della necessità di recuperare i costi ambientali
anche secondo il principio “chi inquina paga”,
definisce con decreto le componenti di costo per la
determinazione della tariffa relativa ai servizi
idrici per i vari settori di impiego dell’acqua» e
che «L’Autorità d’ambito, al fine della
predisposizione del Piano finanziario di cui
all’art. 149, comma 1, lettera c), determina la
tariffa di base, nell’osservanza delle disposizioni
contenute nel decreto di cui al comma 2,
comunicandola all’Autorità di vigilanza sulle
risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio».
Evoca, altresí l’art. 161, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi del
quale, sulla base dei criteri fissati dal Comitato
interministeriale prezzi (CIP), il Coviri
predispone con delibera il metodo tariffario per la
determinazione della tariffa di cui al citato art.
154.
Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, le
norme censurate presentano, in riferimento ai
parametri evocati, profili di illegittimità
analoghi a quelli già prospettati con il ricorso n.
26 del 2009, perché incidono illegittimamente nelle
materie della tutela della concorrenza e della
tutela dell’ambiente, di competenza legislativa
esclusiva statale. In particolare, la separazione
della gestione delle reti dall’erogazione del
servizio non giustificherebbe «un diverso sistema
tariffario, neppure riferito al metodo, attribuito
alla competenza esclusiva statale, in quanto anche
in questo caso risulta applicabile il Metodo
normalizzato di cui al DM 1 agosto 1996, visto che
detto Metodo prevede una tariffa reale media
costituita da tre componenti di cui due relativi
agli investimenti (ammortamento e remunerazione)
tra i quali possono rientrare le competenze del
gestore delle reti». A sostegno della sua
ricostruzione, cita la decisione dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del mercato n. AS446
del 21 febbraio 2008, secondo cui «è in primo luogo
dall’applicazione di una uniforme metodologia
tariffaria del servizio idrico integrato che si può
attendere un effettivo sviluppo in senso
concorrenziale del settore dei servizi idrici,
superando le disparità ancora esistenti a livello
nazionale». Cita, inoltre, la sentenza della Corte
costituzionale n. 246 del 2009, con la quale si è
affermato che la disciplina degli artt. 154 e 155
del d.lgs. n. 152 del 2006 «è ascrivibile, in
prevalenza, alla tutela dell’ambiente e alla tutela
della concorrenza, materie di competenza
legislativa esclusiva dello Stato».
4.2. – Quanto alla censurata lettera q) del comma 1
dell’art. 3 della legge reg. n. 10 del 2009, che
sostituisce l’art. 48, comma 4, secondo periodo,
della legge reg. n. 26 del 2003, come modificato
dall’art. 5 della legge reg. n. 1 del 2009, la
difesa dello Stato osserva che essa prevede che la
Giunta regionale, sentito il Comitato per la
vigilanza sull’uso delle risorse idriche, verifica
il piano d’ambito «per i profili di sua competenza
ai sensi dell’articolo 149 del D.Lgs. 152/2006 e
detta, ove necessario, prescrizioni vincolanti».
A detta della difesa dello Stato, tale
disposizione, attribuendo la funzione di controllo
sul piano d’àmbito alla Giunta regionale, si pone
in contrasto con quanto disposto dagli artt. 149,
comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del d.lgs. n.
152 del 2006, i quali attribuiscono alla competenza
esclusiva della Commissione nazionale per la
vigilanza sulle risorse idriche (già Coviri) la
fase di verifica del piano, e invade, perciò, le
competenze legislative statali in materia di tutela
della concorrenza e dell’ambiente.
4.3. – È impugnato, infine, l’art. 15, comma 9,
della legge reg. n. 10 del 2009, il quale dispone
che «Sono fatti salvi e si intendono approvati ai
sensi e per gli effetti delle prescrizioni
regionali di cui all’articolo 51 della L.R. n.
26/2003, come modificato dall’articolo 8 della
legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche
alle disposizioni generali del servizio idrico
integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre
2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di
interesse economico generale. Norme in materia di
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche»), gli atti emanati
in attuazione conforme della Delib. G.R. n. 8/5448
del 2007, ivi inclusi i Piani d’Ambito di cui
all’articolo 149 del D.Lgs. 152/2006, approvati
prima dell’entrata in vigore della presente legge».
Secondo la difesa dello Stato, tale disposizione
invade la competenza legislativa statale in materia
di tutela della concorrenza e di tutela
dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma,
lettere e) ed s), Cost., perché si pone in
contrasto con l’art. 154, commi 2 e 4, del d.lgs.
n. 152 del 2006, operando «una illegittima
sanatoria del vizio che affligge gli atti emanati
in attuazione della citata deliberazione della
Giunta Regionale, che reca “Metodo per la
determinazione della tariffa del servizio idrico
integrato per la regione Lombardia ai sensi della
legge n. 26/2003”, atteso che tali atti risultano
adottati in carenza di alcuna normativa che
attribuisse alla Regione il potere di determinare
un proprio metodo tariffario, non potendo trovare
applicazione, in ossequio al principio del tempus
regit actum, la l.r. n.1/2009, sopravvenuta alla
citata deliberazione della Giunta regionale».
A ciò deve aggiungersi – sempre secondo il
ricorrente – che la norma censurata víola il
«principio di buon andamento della pubblica
amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della
Costituzione», perché ha «effetti sananti, in
relazione alla medesima questione riguardante la
validità del piano d’Ambito dell’ATO di Pavia, per
la quale, da parte della la Commissione nazionale
per la vigilanza sulle risorse idriche, già
Co.Vi.Ri., è stato proposto ricorso al Capo dello
Stato».
5 – Si è costituita in giudizio la Regione
Lombardia, chiedendo che le questioni proposte
siano dichiarate inammissibili o infondate.
La ricorrente svolge rilievi analoghi a quelli già
svolti nella memoria di costituzione nel giudizio
r. ric. n. 26 del 2009, sia in generale, sia in
relazione alle singole questioni proposte.
5.1. – In particolare, quanto alle questioni aventi
ad oggetto le disposizioni regionali che prevedono
competenze regionali nella procedura di
determinazione delle tariffe del servizio idrico
integrato, la Regione sostiene che «una volta
determinata la tariffa di base, sulla base delle
componenti di costo definite con decreto
ministeriale, è proprio la normativa statale che
ben consente e anzi espressamente prevede una
“modulazione” della tariffa che tenga conto della
necessità di assicurare agevolazioni per i consumi
domestici essenziali, nonché per i consumi di
determinate categorie, secondo prefissati scaglioni
di reddito e, ancora, degli investimenti pro capite
per residente effettuati dai comuni che risultino
utili ai fini dell’organizzazione del servizio
idrico integrato realtà territoriali locali (art.
154, comma 6 e 7, del d.lgs. n. 152)». A ciò si
deve aggiungere, sempre secondo la Regione che,
«nel caso di esercizio del servizio idrico
integrato con separazione fra gestione della rete
ed erogazione del servizio, è necessario che le
componenti di costo che concorrono alla
determinazione della tariffa non vengano imputate
unitariamente ad un unico soggetto
gestore-erogatore, ma vengano riferite a due
soggetti tra loro distinti»; esigenza che «appare
fortemente penalizzata dalla applicazione del
“Metodo normalizzato” di cui al DM 1 agosto 1996».
5.2. – Quanto, poi, alle questioni aventi ad
oggetto l’attribuzione alla competenza regionale
della verifica del piano d’àmbito, la resistente
osserva che essa «ben lungi dal sostituirsi alle
prerogative statali, a queste si aggiunge e
coordina». Inoltre, la verifica del piano d’ambito,
che la norma impugnata attribuisce anche alla
Giunta regionale, trova una sua ulteriore ragione
giustificativa nel fatto che le misure
organizzative contenute in detto piano incidono in
modo rilevante anche sui profili organizzativi e di
gestione dei distretti idrografici, in particolar
modo con riferimento al miglioramento qualitativo
dei corsi d’acqua. Vi è perciò – sempre per la
resistente – la necessità di coordinare i piani di
tutela per il risanamento dei corpi idrici con i
piani d’àmbito e con i piani di gestione e tutela
dei bacini idrografici, con la conseguenza che il
legislatore regionale può legittimamente prevedere
«un momento di verifica dei piani d’ambito al fine
di riscontrare la piena coerenza delle misure
adottate nei piani di tutela con quanto previsto
nei piani d’ambito (in relazione al miglioramento
qualitativo dei corsi d’acqua), cosí come previsto
dalla norma regionale impugnata».
5.3. – Quanto, infine, alle questioni relative
all’art. 15, comma 9, della legge reg. n. 10 del
2009, la difesa regionale osserva che «le
affermazioni dell’Avvocatura, in ordine agli
asseriti effetti “sananti” che la norma avrebbe
rispetto agli atti adottati in attuazione della DGR
n. 8/5448, risultano prive di pregio», per tre
ordini di ragioni: a) l’affermazione
dell’illegittimità degli atti adottati in
attuazione della richiamata delibera è immotivata,
anche perché detta delibera «non è stata oggetto di
alcuna impugnazione da parte del Governo, né,
ovviamente di alcuna pronuncia di illegittimità»;
b) «destituita di fondamento è l’affermazione
relativa alla “carenza di alcuna normativa che
attribuisse alla Regione il potere di determinare
un proprio metodo tariffario”»; c) la mera
proposizione di un ricorso al Capo dello Stato da
parte della Commissione nazionale per la vigilanza
sulle risorse idriche non autorizza a ritenere che
«le norme impugnate abbiano l’obbiettivo di
conseguire un illegittimo effetto sanante».
6. – Con memoria depositata in prossimità
dell’udienza, la Regione Lombardia ha ribadito
quanto già dedotto nella memoria di costituzione in
giudizio.
Considerato in diritto
1. – Con il ricorso iscritto al n. 26 del registro
ricorsi del 2009, il Presidente del Consiglio dei
ministri censura gli artt. 4, comma 1, lettera b),
5 e 8 della legge della Regione Lombardia 29
gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni
generali del servizio idrico integrato di cui alla
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche»), in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettere e) ed s), della Costituzione e,
quali parametri interposti, agli artt. 149, comma
6, 154, commi 2 e 4, 161, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) e all’art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento
per il riordino degli organismi operanti presso il
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248).
Con il ricorso iscritto al n. 56 del registro
ricorsi del 2009, il Presidente del Consiglio dei
ministri censura gli articoli 3, comma 1, lettere
p), q) ed r), e 15, comma 9, della legge della
Regione Lombardia 29 giugno 2009, n. 10
(Disposizioni in materia di ambiente e servizi di
interesse economico generale – Collegato
ordinamentale), in riferimento agli artt. 3, 97 e
117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost. e,
quali parametri interposti, agli artt. 149, comma
6, 154, commi 2 e 4, 161, comma 4, del decreto
legislativo n. 152 del 2006.
2. – I giudizi vanno riuniti per essere
congiuntamente trattati e decisi, in considerazione
dell’identità delle parti e dell’analogia delle
questioni proposte.
2.1. – In primo luogo, il ricorrente impugna l’art.
4, comma 1, lettera b), della legge reg. n. 1 del
2009, nella parte in cui esso aggiunge la lettera
h-ter) al comma 1 dell’art. 44 della legge della
stessa Regione 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche), assegnando alla competenza regionale «la
verifica del piano d’ambito e dei suoi
aggiornamenti, approvati dall’Autorità d’ambito ai
sensi dell’articolo 48, comma 2, lettera b), ferme
restando le funzioni dell’Autorità di cui
all’articolo 149, comma 6, del D.Lgs. 152/2006».
Impugna, del pari, l’art. 5 della stessa legge reg.
n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce il
secondo periodo del comma 4 dell’art. 48 della
citata legge reg. n. 26 del 2003, prevedendo che la
Giunta regionale verifica il piano d’àmbito «in
base ai criteri di cui all’articolo 149, comma 6,
del D.Lgs. 152/2006 e detta, ove necessario,
prescrizioni vincolanti».
2.1.1. – Secondo la difesa dello Stato, tali
disposizioni, attribuendo la funzione di verifica
del piano d’àmbito alla Regione, violano gli artt.
149, comma 6, e 161, comma 4, lettera b), del
decreto legislativo n. 152 del 2006, i quali
attribuiscono, invece, tale funzione al Comitato
per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e
non a organi regionali. Di conseguenza, esse
violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettere e)
ed s), Cost., secondo cui lo Stato ha competenza
legislativa esclusiva nelle materie della tutela
della concorrenza e della tutela dell’ambiente.
2.1.2. – Le questioni sono fondate.
Le norme censurate attribuiscono alla Regione le
competenze amministrative di controllo relative
alla pianificazione d’àmbito, che sono, invece,
attribuite dagli evocati parametri interposti al
Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse
idriche.
Questa Corte ha già affermato che tale
pianificazione deve essere ricondotta alla materia
della «tutela della concorrenza, di competenza
legislativa esclusiva dello Stato, perché è
strettamente funzionale alla gestione unitaria del
servizio e ha, perciò, lo scopo di consentire il
concreto superamento della frammentazione della
gestione delle risorse idriche, al fine di inserire
armonicamente tale gestione in un piú ampio quadro
normativo diretto alla razionalizzazione del
mercato del settore» (sentenza n. 246 del 2009,
punto 13.1. del Considerato in diritto).
Ne consegue l’illegittimità costituzionale delle
disposizioni regionali denunciate, perché recano
una disciplina difforme da quella statale in un
settore, quello della pianificazione d’àmbito, che
è precluso alla Regione.
2.2. – In secondo luogo, sono censurati gli artt. 5
e 8 della legge reg. n. 1 del 2009, nella parte in
cui essi modificano gli artt. 48 e 51 della legge
reg. n. 26 del 2003, prevedendo, rispettivamente,
che: a) l’Autorità d’àmbito «determina il sistema
tariffario d’àmbito in conformità alle prescrizioni
regionali che tengono conto anche dell’esigenza di
graduare nel tempo le eventuali variazioni
tariffarie e articolare la tariffa per zone
territoriali e soggetti svantaggiati» (art. 48,
comma 2, lettera e); b) il sistema tariffario è
determinato dall’Autorità d’àmbito in conformità
alle prescrizioni regionali (art. 51, comma 1).
2.2.1. – Secondo la difesa dello Stato, tali
disposizioni, stabilendo che la tariffa del
servizio idrico integrato sia determinata sulla
base delle prescrizioni dell’amministrazione
regionale, si pongono in contrasto con l’art. 117,
secondo comma, lettere e) ed s), Cost., in base al
quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva
nelle materie della tutela della concorrenza e
della tutela dell’ambiente, perché violano, quali
norme interposte: a) i commi 2 e 4 dell’art. 154
del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevedono,
rispettivamente, che «Il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, su proposta
dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti, tenuto conto della necessità di
recuperare i costi ambientali anche secondo il
principio “chi inquina paga”, definisce con decreto
le componenti di costo per la determinazione della
tariffa relativa ai servizi idrici per i vari
settori di impiego dell’acqua» (comma 2) e che
«L’Autorità d’àmbito, al fine della predisposizione
del Piano finanziario di cui all’art. 149, comma 1,
lettera c), determina la tariffa di base,
nell’osservanza delle disposizioni contenute nel
decreto di cui al comma 2, comunicandola
all’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti ed al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio» (comma 4); b) il «combinato
disposto» dell’art. 161, comma 4, lettera a), del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e
dell’art. 6, comma 2, lettera b) del d.P.R. n. 90
del 2007, ai sensi del quale, sulla base dei
criteri fissati dal Comitato interministeriale
prezzi, il Comitato per la vigilanza sull’uso delle
risorse idriche – che, in forza dell’art. 1, comma
5, del decreto legislativo 8 novembre 2006
(Disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale), ha sostituito l’Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti –
predispone con delibera il metodo tariffario per la
determinazione della tariffa di cui al citato art.
154.
2.2.2. – Le questioni riferite alle norme
interposte dei commi 2 e 4 dell’art. 154 del d.lgs.
n. 152 del 2006 sono fondate, con conseguente
assorbimento delle altre.
Le norme censurate recano una disciplina della
tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo
che questa sia determinata sulla base delle
prescrizioni dell’amministrazione regionale, mentre
i citati parametri interposti dei commi 2 e 4
dell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006
attribuiscono al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio la definizione delle
componenti di costo per la determinazione della
«tariffa relativa ai servizi idrici per i vari
settori di impiego dell’acqua» e all’Autorità
d’àmbito la determinazione della tariffa di base.
Come affermato da questa Corte nella citata
sentenza n. 246 del 2009, la disciplina della
tariffa del servizio idrico integrato contenuta
nell’art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 è
ascrivibile, «in prevalenza, alla tutela
dell’ambiente e alla tutela della concorrenza,
materie di competenza legislativa esclusiva dello
Stato». Attraverso la determinazione della tariffa
nell’àmbito territoriale ottimale, il legislatore
statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di
tutela dell’ambiente, perché ha inteso perseguire
la finalità di garantire la tutela e l’uso, secondo
criteri di solidarietà, delle risorse idriche,
salvaguardando la vivibilità dell’ambiente e «le
aspettative ed i diritti delle generazioni future a
fruire di un integro patrimonio ambientale» e le
altre finalità tipicamente ambientali individuate
dagli artt. 144 (Tutela e uso delle risorse
idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e
146 (Risparmio idrico) dello stesso decreto
legislativo. La finalità della tutela dell’ambiente
viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla
scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è
diretta a recuperare, perché tra tali costi sono
espressamente inclusi quelli ambientali, da
recuperare «anche secondo il principio “chi inquina
paga”» (art. 154, comma 2). I profili della tutela
della concorrenza vengono poi in rilievo, perché,
nella determinazione della tariffa, si persegue
anche il fine di ottenere un equilibrio
economico-finanziario della gestione e di
assicurare all’utenza efficienza ed affidabilità
del servizio (art. 151, comma 2, lettere c, d, e);
fine che è raggiunto determinando la tariffa
secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e
154, comma 1), diretto ad evitare che il
concessionario unico abusi della sua posizione
dominante (punto 17.4. del Considerato in diritto
della richiamata sentenza).
Ne consegue l’illegittimità costituzionale
dell’art. 5 della legge reg. n. 1 del 2009, nella
parte in cui sostituisce la lettera e) del comma 2
dell’artt. 48 della legge reg. n. 26 del 2003, e
dell’art. 8 della stessa legge reg. n. 1 del 2009,
nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell’art.
51 della citata legge reg. n. 26 del 2003, perché
tali disposizioni intervengono, con una disciplina
difforme da quella statale, in un settore, quello
della tariffa del servizio idrico integrato, la cui
regolamentazione è preclusa alla Regione.
2.3. – In terzo luogo, sono censurate le lettere p)
ed r) del comma 1 dell’art. 3 della legge reg. n.
10 del 2009.
La censurata lettera p) del comma 1 dell’art. 3
della legge reg. n. 10 del 2009, che modifica
l’art. 48, comma 2, lettera e), della legge reg. n.
26 del 2003, come sostituito dall’art. 5 della
legge reg. n. 1 del 2009, attribuisce alla Regione
la competenza a fissare disposizioni per la
determinazione del sistema tariffario da parte
dell’Autorità d’àmbito, limitatamente alle ipotesi
di separazione fra gestione delle reti ed
erogazione del servizio.
Analogamente, la censurata successiva lettera r),
che sostituisce l’art. 51, comma 1, della legge
reg. n. 26 del 2003, come modificato dall’art. 8
della legge reg. n. 1 del 2009, prevede che
l’Autorità d’ambito determina il sistema tariffario
«nel rispetto della normativa nazionale vigente e,
limitatamente alle ipotesi di separazione fra
gestione delle reti ed erogazione del servizio,
delle disposizioni regionali in materia».
2.3.1. – Secondo l’Avvocatura generale dello Stato,
tali disposizioni violano i commi 2 e 4 dell’art.
154 del d.lgs. n. 152 del 2006 e l’art. 161, comma
4, dello stesso decreto legislativo e, di
conseguenza, violano l’art. 117, secondo comma,
lettere e) ed s), Cost., perché incidono
illegittimamente nelle materie della tutela della
concorrenza e della tutela dell’ambiente, di
competenza legislativa esclusiva statale, per
motivi analoghi a quelli già prospettati con il
ricorso n. 26 del 2009. In particolare, l’ipotesi
della separazione della gestione delle reti
dall’erogazione del servizio contemplata dalle
norme censurate non giustificherebbe un diverso
sistema tariffario, perché anche in tal caso
risulterebbe applicabile la disciplina generale del
d.m. 1° agosto 1996 (Metodo normalizzato per la
definizione delle componenti di costo e la
determinazione della tariffa di riferimento del
servizio idrico integrato).
2.3.2. – Le questioni riferite alle norme
interposte dei commi 2 e 4 dell’art. 154, del
d.lgs. n. 152 del 2006 sono fondate, per i motivi
già esposti al punto 2.2.2., con conseguente
assorbimento delle altre.
Anche in questo caso le norme censurate recano una
disciplina della tariffa del servizio idrico
integrato, prevedendo, seppure nel particolare caso
della separazione della gestione delle reti
dall’erogazione del servizio, che detta tariffa sia
determinata sulla base delle prescrizioni
dell’amministrazione regionale, mentre i citati
parametri interposti dei commi 2 e 4 dell’art. 154
del d.lgs. n. 152 del 2006 – come visto –
attribuiscono al Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio la definizione delle
componenti di costo per la determinazione della
«tariffa relativa ai servizi idrici per i vari
settori di impiego dell’acqua» e all’Autorità
d’àmbito la determinazione della tariffa di base.
Poiché la disciplina della tariffa del servizio
idrico integrato è ascrivibile alla tutela
dell’ambiente e alla tutela della concorrenza,
materie di competenza legislativa esclusiva dello
Stato, è precluso al legislatore regionale
intervenire nel settore, con una disciplina
difforme da quella statale.
2.4. – In quarto luogo, è censurata la lettera q)
del comma 1 dell’art. 3 della legge reg. n. 10 del
2009, che sostituisce l’art. 48, comma 4, secondo
periodo, della legge reg. n. 26 del 2003, come
modificato dall’art. 5 della legge reg. n. 1 del
2009, prevedendo che la Giunta regionale, sentito
il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse
idriche, verifica il piano d’àmbito «per i profili
di sua competenza ai sensi dell’articolo 149 del
D.Lgs. 152/2006 e detta, ove necessario,
prescrizioni vincolanti».
2.4.1. – Per la difesa dello Stato, tale
disposizione, attribuendo la funzione di controllo
sul piano d’àmbito alla Giunta regionale, si pone
in contrasto con quanto disposto dai piú volte
evocati artt. 149, comma 6, e 161, comma 4, lettera
b), del d.lgs. n. 152 del 2006 e invade, perciò, le
competenze legislative statali in materia di tutela
della concorrenza e dell’ambiente di cui all’art.
117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.
2.4.2. – Le questioni sono fondate, per i motivi
già esposti al punto 2.1.2.
La norma censurata attribuisce alla Giunta
regionale le competenze amministrative di controllo
relative alla pianificazione d’àmbito, che sono,
invece, attribuite dagli evocati parametri
interposti al Comitato per la vigilanza sull’uso
delle risorse idriche.
Poiché la disciplina della pianificazione d’àmbito
rientra – come visto – nella materia della tutela
della concorrenza, di competenza legislativa
esclusiva dello Stato, le disposizioni regionali
denunciate sono illegittime, perché intervengono in
un settore, quello della pianificazione d’àmbito,
che è precluso alla Regione.
2.5. – È infine censurato l’art. 15, comma 9, della
legge reg. n. 10 del 2009, il quale dispone che
«Sono fatti salvi e si intendono approvati ai sensi
e per gli effetti delle prescrizioni regionali di
cui all’articolo 51 della L.R. n. 26/2003, come
modificato dall’articolo 8 della legge regionale 29
gennaio 2009, n. 1 […], gli atti emanati in
attuazione conforme della Delib. G.R. n. 8/5448 del
2007, ivi inclusi i Piani d’Ambito di cui
all’articolo 149 del D.Lgs. 152/2006, approvati
prima dell’entrata in vigore della presente legge».
2.5.1. – Per la difesa dello Stato, tale
disposizione invade la competenza legislativa
statale in materia di tutela della concorrenza e di
tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo
comma, lettere e) ed s), Cost., perché si pone in
contrasto con: a) i commi 2 e 4 dell’art. 154 del
d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto opera una
illegittima sanatoria del vizio che affligge gli
atti emanati in attuazione della citata
deliberazione della Giunta Regionale, «atteso che
tali atti risultano adottati in carenza di alcuna
normativa che attribuisse alla Regione il potere di
determinare un proprio metodo tariffario»; b) il
«principio di buon andamento della pubblica
amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della
Costituzione», perché ha effetti sananti in
relazione a una analoga situazione, per la quale
«da parte della Commissione nazionale per la
vigilanza sulle risorse idriche […] è stato
proposto ricorso al Capo dello Stato».
2.5.2. – Le questioni riferite alle norme
interposte dei commi 2 e 4 dell’art. 154 del d.lgs.
n. 152 del 2006 sono fondate, con conseguente
assorbimento delle altre.
La norma censurata reca una disciplina della
tariffa del servizio idrico integrato, facendo
«salvi» e dichiarando «approvati», «ai sensi e per
gli effetti delle prescrizioni regionali di cui
all’articolo 51 della L.R. n. 26/2003, come
modificato dall’articolo 8 della legge regionale 29
gennaio 2009, n. 1», gli atti di determinazione
della tariffa delle Autorità d’àmbito e i piani
d’àmbito già adottati; i citati parametri
interposti dei commi 2 e 4 dell’art. 154, del
d.lgs. n. 152 del 2006 – come visto piú volte –
attribuiscono, invece, al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio la definizione delle
componenti di costo per la determinazione della
«tariffa relativa ai servizi idrici per i vari
settori di impiego dell’acqua» e all’Autorità
d’àmbito la determinazione della tariffa di base.
Come già piú volte osservato, la disciplina della
tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Ne consegue l’illegittimità costituzionale della
disposizione denunciata, perché essa interviene in
settori, quelli della tariffa del servizio idrico
integrato e della pianificazione d’àmbito, la cui
disciplina è preclusa alla Regione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
4, comma 1, lettera b), della legge della Regione
Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle
disposizioni generali del servizio idrico integrato
di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
«Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo
e di risorse idriche»), nella parte in cui aggiunge
la lettera h-ter) al comma 1 dell’art. 44 della
legge della stessa Regione 12 dicembre 2003, n. 26
(Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo
e di risorse idriche);
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5
della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009,
nella parte in cui sostituisce la lettera e) del
comma 2 e il secondo periodo del comma 4 dell’art.
48 della legge n. 26 del 2003 della stessa Regione;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8
della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009,
nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell’art.
51 della legge n. 26 del 2003 della stessa Regione;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
3, comma 1, lettere p), q) ed r), e dell’art. 15,
comma 9, della legge della Regione Lombardia 29
giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di
ambiente e servizi di interesse economico generale
– Collegato ordinamentale).
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14
aprile 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2010.