apr 2007

TAR NAPOLI, Sez. VIII, 02 Aprile 2007, (12/03/2007), Sentenza n. 3042

URBANISTICA E EDILIZIA - Chiusura di un vano scale con strutture in alluminio anodizzato e vetri infissi stabilmente nei muri portanti - Permesso di costruire - Necessità - Trasformazione non limitata nel tempo - Aumento della superficie utile - Modifica della sagoma dell'edificio. La chiusura di un vano scale con strutture in alluminio anodizzato e vetri infissi stabilmente nei muri portanti, non rientra nell'ambito delle opere interne, in quanto siffatta chiusura comporta la modifica della sagoma dell'edificio e l'aumento delle superfici utili (conforme T.A.R. Lazio, sez. II, 17 luglio 1986 , n. 1156). Infatti, normalmente, l'installazione di pannelli in vetro ed alluminio, quando comporta un trasformazione non limitata nel tempo e la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, determina l’aumento della superficie utile e la modifica della sagoma dell'edificio stesso. Sicché, la regolarità di tale manufatto è subordinata allora al previo rilascio del titolo concessorio (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28 febbraio 2006, n. 2451). (Pres. Speranza, est. Sabatino, Ric. Di Tella (avv. Criscuolo) c. Comune di Aversa (avv. Nerone). TAR NAPOLI, Sez. VIII, 02 Aprile 2007, (12/03/2007), Sentenza n. 3042

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 2 marzo 2007, sentenza n. 97

RIFIUTI - Discarica - Esaurimento - Prevedibilità e certezza - Ordinanza contingibile e urgente - Avviso del procedimento - Omissione - Illegittimità. L’esaurimento di una discarica non è evento contingibile, ma anzi prevedibile e certo, oggetto di una conoscenza non meramente statistica, ma addirittura scientifica, facilmente esplorabile con il ricorso a regole matematiche e appartenenti alla tecnica specifica, e quindi certo nell’an e ragionevolmente certo perfino nel quando. Ne deriva l’insussistenza delle “particolari esigenze di celerità” che, a norma dell’art. 8 della L.R. Sicilia n. 10/1991 autorizzano l’omissione agli interessati dell’avviso del procedimento. Pres. Virgilio, Est. Zucchelli - O.F.N. e altri (avv. Paterniti La Via) c. Comune di Misterbianco (n.c.) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 2 marzo 2007, n. 97

RIFIUTI - Ordinanza contingibile e urgente - Esercizio del potere extra ordinem ex art. 191 d.lgs. 152/2006 - Tutela della salute pubblica - Presupposti. L’articolo 12 del d.p.r. n. 915 del 1982 (oggi sostituito dall’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) attribuisce al Presidente della Regione o al Sindaco un potere extra ordinem strettamente connesso con la tutela della salute pubblica in relazione allo smaltimento dei rifiuti, esplicazione specifica del generale potere di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000. La necessità che giustifica l’esercizio di siffatto potere si deve essere verificata per una deviazione dall’ordine naturale delle cose che era lecito e ragionevole attendersi: non può pertanto condividersi l’impostazione secondo cui il potere è demandato al sindaco quando il pericolo per la salute sia comunque insorto, costituendo esso stesso, evento contingibile cui porre rimedio. Pres. Virgilio, Est. Zucchelli - O.F.N. e altri (avv. Paterniti La Via) c. Comune di Misterbianco (n.c.) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 2 marzo 2007, n. 97

RIFIUTI - Individuazione di una discarica - Natura del provvedimento - Forma “particolare” di smaltimento dei rifiuti - Esclusione. L’individuazione di una discarica non può considerarsi “particolare forma di smaltimento dei rifiuti” come da art. 12 del d.p.r. n. 915 del 1982 (oggi art. 191 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Individuare una forma speciale di smaltimento significa, infatti, dare disposizioni perché i rifiuti siano smaltiti in maniera differente dall’ordinario, e quindi l'esatto contrario della individuazione di una discarica ordinaria di smaltimento. Pres. Virgilio, Est. Zucchelli - O.F.N. e altri (avv. Paterniti La Via) c. Comune di Misterbianco (n.c.) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 2 marzo 2007, n. 97

RIFIUTI - Discarica - Requisizione di un’area da adibire a discarica - Competenza sindacale e competenza prefettizia - Limiti. La requisizione di un’area da adibire a discarica di rifiuti, come espressione del potere di ordinanza contingibile e urgente ex art. 71 L. n. 2359/1865 (o ex art. 7 L. n. 2248/1865), può rientrare nell’ambito del potere sindacale anziché prefettizio nell’ipotesi di eccezionalità della situazione contingibile che non consenta nemmeno l’indugio necessario per permettere l’intervento del prefetto, quando, quindi, la necessità dell’intervento fosse ad horas. Pres. Virgilio, Est. Zucchelli - O.F.N. e altri (avv. Paterniti La Via) c. Comune di Misterbianco (n.c.) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 2 marzo 2007, n. 97

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 10479

BENI CULTURALI E AMBIENTALI URBANISTICA E EDILIZIA - Difformità dall’autorizzazione - Violazione paesaggistica - Tutela ambientale Rapporto tra Art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 e art. 181 D. L.vo n.42/2004. In materia di violazione paesaggistica, l'articolo 181 del decreto legislativo del 22 gennaio del 2004 n. 42 punisce con le pene ora previste dall'articolo 44 lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001 chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. La norma, in materia di tutela ambientale, non distingue tra difformità totale e difformità parziale per cui, escluse le attività consentite, qualsiasi difformità rispetto all'autorizzazione è idonea a configurare il reato purché abbia un'oggettiva possibilità d'impatto sul paesaggio. Pertanto è logica la previsione di un'unica sanzione applicabile sia per la mancanza dell'autorizzazione che per la difformità da essa. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 10479

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Rapporto tra disciplina urbanistica e tutela ambientale - Bene tutelato - Configurabilità del reato - D.P.R. n. 380/2001 e D. L.vo n.42/2004. Il problema di individuare se l'indagato ha costruito in difformità dalla concessione e dall'autorizzazione paesaggistica, si pone solo per la disciplina urbanistica perché per la configurabilità del reato paesaggistico, è sufficiente una qualsiasi difformità, purché astrattamente idonea a ledere il bene tutelato. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 10479

URBANISTICA E EDILIZIA - Posizionamento fabbricato - Difformità totale o parziale Autonoma utilizzabilità e specifica rilevanza - Art.31 del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico sull’edilizia). A i sensi dell'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico sull’edilizia), si verifica la difformità totale allorché l'opera realizzata è diversa per caratteristiche topologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quella oggetto del permesso stesso ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. La totale difformità, in linea di massima sussiste, allorché i lavori riguardino un'opera diversa per conformazione, struttura, destinazione o ubicazione rispetto a quella assentita ovvero allorché vengono realizzati volumi oltre i limiti del progetto approvato. In quest'ultimo caso però l'opera abusiva deve presentare il duplice requisito dell'autonoma utilizzabilità e della specifica rilevanza. Per l'autonoma utilizzabilità non si richiede però che la struttura difforme sia separata da quella assentita, ma solo che sia suscettibile di un uso diverso o indipendente da quello dell'opera autorizzata (ad esempio trasformazione di un sottotetto in mansarda Cass. 5891 del 1990). Con riferimento alla specifica rilevanza la norma si riferisce non ad una qualsiasi difformità ma a quella che abbia una rilevanza apprezzabile, sia in modo oggettivo, sia con riferimento alla struttura realizzata (Cfr. Cass. Sez. III 3350 del 2004). Si ha difformità parziale allorché le opere apportino variazioni circoscritte in senso qualitativo o quantitativo all'opera assentita. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 10479

URBANISTICA E EDILIZIA Traslazione delle unità abitative - Presentazione della domanda di condono - Sequestro preventivo Legittimità. La presentazione della domanda di condono per la traslazione delle unità abitative non impedisce, il compimento di atti urgenti, quale può essere un sequestro preventivo (cfr per tutte Cass. sez. III 18 maggio del 2005 n 18426). Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 10479


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 Febbraio 2007 (Ud. 30/11/2006), Sentenza n. 8408

URBANISTICA E EDILIZIA - Opere edilizie abusive - Responsabilità del proprietario o comproprietario dell'area - Individuazione della responsabilità penale - Elementi. In ordine alla individuazione della responsabilità per l'esecuzione di opere edilizie abusive, il semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno (o comunque della superficie) sul quale vengono svolti lavori illeciti di edificazione, pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da solo ad affermare la responsabilità penale, nemmeno qualora il soggetto che riveste tali qualità sia a conoscenza che altri eseguano opere abusive sul suo fondo, essendo necessario, a tal fine, rinvenire altri elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che egli abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori abusivi. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Martino ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud. 30/11/2006), Sentenza n. 8408

URBANISTICA E EDILIZIA - Responsabilità del proprietario del terreno (o della superficie) - Responsabilità penale - Presupposti. Ai fini della responsabilità del proprietario dell'area per l'esecuzione di opere edilizie abusive occorre considerare, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest") bensì pure: dei rapporti di parentela o di affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario; del eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo durante l'effettuazione dei lavori; dello svolgimento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori; della richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; del regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale delle stesse [vedi, tra, le decisioni più recenti, Cass., Sez. III 27.9.2000, n. 10284, Cutaia ed altro; 3.5.2001, n. 17752, Zorzi ed altri; 10.8.2001, n. 31130, Gagliardi; 18.4.2003, n. 18756, Capasso ed altro; 2.3.2004, n. 9536, Mancuso ed altro; 28.5.2004, n. 24319, Rizzuto ed altro; 12.1.2005, n. 216, Fucciolo; 15.7.2005, n. 26121, Rosato; 2.9.2005, n. 32856, Farzone; 12.1.2007, Catanese]. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Martino ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud. 30/11/2006), Sentenza n. 8408

URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva - Responsabilità per la realizzazione - Onere della prova. La responsabilità per la realizzazione di una costruzione abusiva non prescinde, per il proprietario dell'area interessata dal manufatto, dall'esistenza di un consapevole contributo all'integrazione dell'illecito, ma grava sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (vedi Cass., Sez. feriale, 16.9.2003, n, 35537, Vitale ed altro). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Martino ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud. 30/11/2006), Sentenza n. 8408

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Abusivismo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Principio della subordinazione della sospensione condizionale della pena - Rimessione in pristino - Art. 181, 2° c., D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 165 cod. pen.. Il principio della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva [rivolta a rafforzare il ravvedimento del condannato indipendentemente della circostanza che egli sia o meno gravato da precedenti penali], (Cass. Sezioni Unite sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo) a maggior ragione, deve applicarsi all'ordine di rimessione in pristino già previsto dagli art. 1 sexies della legge n. 431/1985 e 164 del D.Lgs. 29.10,1999, n. 490 (ed attualmente dall'art. 181, 2° comma, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42), allorché si consideri che: è sicuramente possibile l'utilizzazione del disposto dell'art. 165 cod. pen., poiché la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, ben può comportare "conseguenze dannose o pericolose"; la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e quindi si riconnette al preminente interesse di giustizia sotteso all'esercizio stesso dell'azione penale; in relazione a tale peculiare sanzione la Corte Costituzionale ha affermato che essa costituisce un obbligo a carico del giudice - imposto per la più incisiva tutela di un interesse primario della collettività per la salvaguardia del valore ambientale predestinato dalla norma che lo prevede - e si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della Pubblica Amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di che il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale. (Corte Cost., Sent. 20.7.1994, n. 318). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Martino ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud. 30/11/2006), Sentenza n. 8408

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 23/03/2007 (C.c. 1/12/2006), Sentenza n. 1413

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Cose immobili e mobili che presentano interesse artistico storico, archeologico, o demo-etno-antropologico - Forme di protezione e di tutela - Elenco - Valore costitutivo - Esclusione - Art. 5 T.U. n. 490/1999 - D.P.R. n. 283/2000 - D.Lgs. n. 42/2004. La natura non costitutiva dell’elenco di cui all’art. 5 del T.U. n. 490 del 1999 non esclude la necessità che l’organo preposto alla tutela dei beni culturali avvii correttamente il procedimento volto alla verifica del carattere pregiato del bene pubblico e alla conseguente imposizione del regime protettivo; è tanto più necessario un atto espresso di riconoscimento del rilievo culturale quanto maggiori sono gli interessi configgenti e, soprattutto, quando il bene non è assistito da nessuna presunzione” di interesse culturale. In conclusione emerge, che sicuramente l’elenco non ha un valore costitutivo, ma anche che il bene di proprietà dell’ente locale deve presentare comunque un interesse culturale perché, a prescindere dall’inclusione nell’elenco, possono scattare le forme di protezione e di tutela di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 (ora sostituito dal “Codice” di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). Pres. Schinaia - Est. Cirillo - Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici Milano (Avv. Gen. Stato) c. Comune di Magenta (conferma, TAR della Lombardia sede di Milano Sez. I n. 5268/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 23/03/2007 (C.c. 1/12/2006), Sentenza n. 1413

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7 Febbraio 2007 (Ud. 19/12/2006), Sentenza n. 5022

AREE PROTETTE - FAUNA E FLORA - Taglio di alberi - Riserva naturale delimitazione del territorio - Decreto istitutivo - Notorietà dell'imposizione del vincolo - Ininfluenza. L'eventuale mancanza di cartelli di segnalazioni circa la presenza di un vincolo non esclude l'elemento psicologico del reato paesaggistico qualora la natura stessa dell'intervento (nella fattispecie, sbancamento di roccia e taglio di alberi su una superficie di 11.000 mq). Inoltre il decreto istitutivo di una riserva naturale viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della regione con l'indicazione della delimitazione del territorio e quindi deve ritenersi noto ai proprietari dei suoli siti nella zona. Pres. De Maio - Est. Petti - Ric. Greco ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7 febbraio 2007 (Ud. 19/12/2006), Sentenza n. 5022

URBANISTICA E EDILIZIA - AREE PROTETTE - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - BOSCHI E FORESTE - Lavori di sbancamento della roccia e taglio di alberi - Permesso di costruire - Autorizzazione paesaggistica - Nulla osta dell'ente - Artt. 110 c.p. 146 lett. f) , 151 e 163 D. L.vo n 490/1999 e s.m.. Per la realizzazione di interventi in aree protette (parchi nazionali e regionali, riserve naturali ecc.) occorrono tre distinti ed autonomi provvedimenti autorizzativi: il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica e, ove necessario, il nulla osta dell'ente che gestisce la riserva naturale (nella specie, vincolo imposto da una riserva naturale alle prescrizioni urbanistiche). Invero il permesso di costruire é necessario tutte le volte che venga alterata la morfologia del territorio anche con scavi e sbancamenti diversi da quelli agricoli mentre gli le altre due autorizzazioni servono a valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento. Pres. De Maio - Est. Petti - Ric. Greco ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7 febbraio 2007 (Ud. 19/12/2006), Sentenza n. 5022

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c. 11.4.2006), Sentenza n. 1345


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - URBANISTICA E EDILIZIA - Area interessata ad un intervento edilizio - Deliberazione del Consiglio Comunale sulla localizzazione - Atto provvedimentale di contenuto potenzialmente lesivo - Configurazione - Fattispecie. Una deliberazione del Consiglio Comunale, determinata in considerazione di pareri istruttori, dai quali si evince la necessità della localizzazione di un'area interessata all’intervento edilizio costituisce a tutti gli effetti atto provvedimentale, di contenuto potenzialmente lesivo, collegabile all’esercizio dell’espressione di una precisa volontà politica. Fattispecie: diniego espresso dal Consiglio Comunale all'approvazione degli atti relativi alla realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata da combustibile derivato da rifiuti e biomasse. Pres. Iannotta - Est. Corradino - Comune di Canosa di Puglia (Avv.ti Amatucci, Giotta e Paccione) c. Solvic s.r.l. (Avv. Paparella) (riunisce ed annulla T.A.R. per la Puglia, Bari, Sezione II, n. 1958/02, pubblicata in data 16 aprile 2002 e n. 3605/03, pubblicata in data 29/09/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c. 11.4.2006), Sentenza n. 1345

URBANISTICA E EDILIZIA - RIFIUTI - Realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata da combustibile derivato da rifiuti e biomasse - Valutazione delle problematiche ambientali attinenti alla zona - Acquisizione di ulteriori elementi d’ufficio - Legittimità - Fattispecie: autoannullamento e rigetto della concessione edilizia. E' legittima la richiesta dell’Amministrazione, di acquisire d’ufficio, prima di deliberare in ordine alla localizzazione di una centrale termoelettrica, una relazione tecnica sugli effetti della coesistenza di tale opera con gli impianti per rifiuti speciali già realizzati nella medesima zona, al fine di potersi più compiutamente soddisfare l’esigenza per il Comune di esaminare e valutare le problematiche ambientali attinenti alla zona oggetto d'intervento. Fattispecie: procedimento di autoannullamento della concessione edilizia e conseguente rigetto dell'istanza di concessione edilizia. Pres. Iannotta - Est. Corradino - Comune di Canosa di Puglia (Avv.ti Amatucci, Giotta e Paccione) c. Solvic s.r.l. (Avv. Paparella) (riunisce ed annulla T.A.R. per la Puglia, Bari, Sezione II, n. 1958/02, pubblicata in data 16 aprile 2002 e n. 3605/03, del 29 settembre 2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c. 11.4.2006), Sentenza n. 1345

CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c. 17/11/06), Sentenza n. 1325

URBANISTICA E EDILIZIA - Opera abusiva - Irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione - Presupposti e limiti - Demolizione tecnicamente impossibile - Costosità della demolizione - Ininfluenza - Fattispecie. L’irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione è consentita dalla legge solo quando la demolizione sia impossibile, s’intende tecnicamente, e non quando sia costosa. Nella specie, l’autorità comunale ha giustificato la sanzione pecuniaria con la costosità della demolizione, tale motivazione stata ritenuta illogica e illegittima, sia perché essa vanifica la sanzione della demolizione prevista dalla legge (tutte le demolizioni essendo costose), sia perché la demolizione è a spese del contravventore e non già del comune. Pres. Iannotta - Est. Carboni - Comune di Orte (avv. Picozza) c. Sacchetti (avv.ti Sanino ed Anelli) (conferma TAR Lazio Sez. seconda-ter, sentenza 2 maggio 1996 n. 745). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c. 17/11/06), Sentenza n. 1325



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 Marzo 2007 (Ud. 29/11/2006), Sentenza n. 9794

Rifiuti - Traffico illecito di rifiuti - Continuità normativa tra l'art. 53 bis D.Lgs. 22/1997 e l’art. 260 D.Lgs. 152/2006. L'astratta configurabilità del reato, già previsto dall'art. 53 bis del D.Lgs. 22/1997 ed è ora ugualmente previsto in perfetta continuità normativa dall'art. 260 D.Lgs. 152/2006, ricorre sia nei suoi elementi materiali della condotta (gestione illecita organizzata) e dell'oggetto (ingente quantità di rifiuti, diesumibile dalla vastità dell'area interessata, dalla dimensione delle opere gestite in appalto, da cui provenivano i rifiuti, e dal prolungamento nel tempo della condotta), sia nell'elemento psicologico del dolo specifico. Sicché, il vigente art. 260 D.Lgs. 152/2006, non fa altro che riprodurre le disposizioni della norma previgente in tema di repressione penale dell'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Pres. Papa Est. Onorato Ric. Montigiani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 Marzo 2007 (Ud. 29/11/2006), Sentenza n. 9794

Rifiuti - Bonifica dei siti contaminati - Procedura per la bonifica o il ripristino - Presupposti - Art. 239 D.Lgs. 152/2006 Testo unico sull’Ambiente - Disciplina applicabile. Ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 152/2006, la disciplina in tema di bonifica di siti contaminati contenuta nel titolo V della parte IV dello stesso decreto non si applica all'abbandono dei rifiuti. In tal caso, qualora a seguito di rimozione, d'avvio al recupero o di smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area al fine di verificare la eventuale necessità di effettuare la bonifica o il ripristino ambientale ai sensi dello stesso titolo V. Quindi, la procedura per la bonifica o il ripristino deve essere attivata solo dopo che venga accertato il superamento dei livelli di attenzione. Pres. Papa Est. Onorato Ric. Montigiani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 Marzo 2007 (Ud. 29/11/2006), Sentenza n. 9794

Rifiuti - Procedura operativa e amministrativa per la bonifica dei siti - Rapporto tra gli artt. 17 D.L.vo 22/97, 242 D.Lv. 152/2006 e D.M. n. 471/1999 - Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) - Concentrazione soglia di rischio (CSR). Ai sensi dall'art. 242 D.Lgs. 152/2006, la procedura operativa e amministrativa per la bonifica dei siti è ora disciplinata con regole che non sono completamente sovrapponibili con quelle stabilite dal previgente art. 17 D.Lgs. 22/1997, in quanto: il presupposto generalmente previsto per l'apertura della procedura, secondo la normativa previgente, consisteva nel superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione stabiliti con D.M. 25.10.1999 n. 471, ovvero nel pericolo concreto e attuale del superamento dei medesimi limiti (art. 17 cit., comma 2,); mentre, secondo la normativa vigente, l'anzidetto presupposto consiste nell'accertamento di più precise concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) al di sopra delle quali si apre un procedimento di caratterizzazione e di analisi rischio sito specifica, in esito al quale, se è accertato il superamento di concentrazione soglia di rischio (CSR), è richiesta la messa in sicurezza e la bonifica del sito (art. 242 cit., in relazione all'art. 240). Pres. Papa Est. Onorato Ric. Montigiani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 Marzo 2007 (Ud. 29/11/2006), Sentenza n. 9794

Rifiuti - Mancata bonifica - Reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità negativa - Struttura del reato contravvenzionale - Art. 257 D.Lv. 152/2006 e art. 51 bis D.Lgs. 22/1997 - D.M. 25.10.1999 n. 471. La struttura del reato contravvenzionale di cui all'art. 51 bis D.Lgs. 22/1997 è stata ora riprodotta nella fattispecie prevista dall'art. 257 D.Lgs. 156/2006, giacché entrambe le norme puniscono chiunque cagiona l'inquinamento del sito se non provvede alla bonifica secondo la relativa procedura prevista. Trattasi, di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità negativa. Tuttavia, l’evento è diversamente configurato nelle due fattispecie: in quella previgente, desumibile dal combinato disposto degli artt. 17 e 51 bis, l'evento consiste nell'inquinamento, definito come superamento dei limiti di accettabilità previsti dal D.M. 25.10.1999 n. 471; o nel pericolo concreto e attuale di inquinamento, in qualche modo definibile come avvicinamento ai quei limiti di accettabilità; nella fattispecie vigente prevista dall'art. 257 D.Lgs. 152/2006, invece, l'evento è esclusivamente di danno, perché consiste solo nell'inquinamento (non nel pericolo di inquinamento) ed è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). Anche la condizione obiettiva di punibilità (non provvedere alla bonifica) è configurata nelle due fattispecie a confronto secondo presupposti e regole procedimentali non perfettamente sovrapponibili. Pres. Papa Est. Onorato Ric. Montigiani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 Marzo 2007 (Ud. 29/11/2006), Sentenza n. 9794

Rifiuti - Bonifica - Limiti di accettabilità (CSC) e (CSR) - L'inquinamento che perfeziona il reato - Trattamento sanzionatorio - Rapporti tra D.Lgs 22/1997 e D.Lgs. 152/2006. Le tabelle allegate al D.M. 471/1999, per definire i limiti di accettabilità, coincidono con quelle inserite nell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 per definire le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC); e che una volta superate le CSC si deve procedere alla caratterizzazione e alla analisi di rischio sito specifica, in esito alla quale se si accerta il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) si deve far luogo alla messa in sicurezza e alla bonifica. Ne deriva che secondo la fattispecie vigente l'evento del reato è diverso sotto un duplice profilo: a) perché è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) perché l'inquinamento è definito come superamento delle CSR, che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle CSC e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. 471/1999. In altri termini, l'inquinamento che perfeziona il reato di cui all'art. 257 D.Lgs. 152/2006 è più grave dell'inquinamento che perfezionava il reato di cui all'art. 51 bis D.Lgs. 22/1997. Quanto al trattamento sanzionatorio, l'art. 51 bis D.Lgs 22/1997 prevedeva la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, mentre l'art. 257 D.Lgs. 152/2006 prevede la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (con arrotondamento della pena pecuniaria). Solo nel caso in cui l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose, sia la norma previgente che quella vigente prevedono la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda (sempre con arrotondamento di quest'ultima nella norma vigente). Sul punto, si deve mettere in evidenza che la nuova fattispecie penale, pur avendo la stessa struttura di quella precedente, è meno grave perché riduce l'area dell'illecito (restringendola alla condotta di chi cagiona inquinamenti più invasivi) e attenua il trattamento sanzionatorio. Pres. Papa Est. Onorato Ric. Montigiani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 Marzo 2007 (Ud. 29/11/2006), Sentenza n. 9794

Rifiuti - Terre e rocce da scavo - Storico normativo - Esclusione dalla categoria dei rifiuti - Condizioni - Disciplina applicabile. Vero è che le terre e rocce da scavo sono escluse dalla disciplina dei rifiuti a norma dell'art.8 lett. f bis) D. Lgs. 22/1997 (aggiunta dall'art. 10, comma 1, legge 23.3.2001 n. 93); che questa disposizione è stata interpretata estensivamente dall'art. 1, comma 17, legge 21.12.2001 n. 443, poi modificato dall'art. 23 della legge 31.10.2003 n. 306; che infine la esclusione è stata ribadita dall'art. 186 D.Lgs. 152/2006. Ma è altrettanto vero che, in ognuna delle versioni della travagliata normativa sulla materia, la esclusione dalla categoria dei rifiuti è disposta a condizione che le terre e rocce da scavo, anche se contaminate per effetto del processo di escavazione o perforazione entro una soglia di inquinamento tollerata, siano destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati. Pres. Papa Est. Onorato Ric. Montigiani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 Marzo 2007 (Ud. 29/11/2006), Sentenza n. 9794

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I, 22 febbraio 2007, sentenza n. 617

ENERGIA ELETTRICA - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Centrali termoelettriche - Autorizzazione all’esercizio e fissazione dei limiti di emissione - Potestà legislativa statale - Provincia - Accordo transattivo - Ambito oggettuale sottratto alla competenza provinciale - Conseguenze - Fattispecie: “Polo brindisino”. La definizione della disciplina di esercizio delle centrali termoelettriche e dei relativi limiti di emissione rientra fra le materie di potestà legislativa statale; del pari, rientrano nell’ambito delle competenze statali i profili della gestione amministrativa (con riferimento alla materia delle autorizzazioni e della fissazione di limiti di emissione) ed essi risultano, pertanto, sottratti in toto alla disponibilità da parte dei livelli di governo comunale e provinciale, residuando in capo alla provincia solo limitati poteri - essenzialmente, in sede di controllo (cfr. articoli 29, comma 2, lett. g) ed 83, comma 1, lett. o) del d.lgs. 112 del 1998, nonché l’art. 1 del d.l. 7 del 2002; cfr. inoltre la sent. Cort. Cost. n. 6/2004, quanto alla compatibilità del citato riparto di competenze con il nuovo tit. V della Cost.). Ne deriva l’impossibilità per l’Ente locale di includere in un accordo transattivo un ambito oggettuale (quello della fissazione dei limiti di emissione delle centrali termoelettriche) sottratto alla propria sfera di competenza. Un eventuale accordo in tal senso andrebbe incontro alla conseguenza (di ordine civilistico) della radicale nullità per impossibilità dell’oggetto (artt. 1418, c. 2 c.c.), in relazione alla previsione di cui all’art. 1966 c.c., secondo cui per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della composizione di interessi cui essa è finalizzata; nonché alla conseguenza (di ordine pubblicistico) del surrettizio quanto inammissibile ampliamento delle sfere di competenza dei vari livelli di governo, in violazione del principio di legalità in ordine alla definizione delle sfere di competenza delle amministrazioni pubbliche (fattispecie in materia di determinazione dei limiti delle emissioni massiche di una centrale termoelettrica nell’ambito del cd. “polo brindisino”). Pres. Ravalli, Est. Contessa - E.P. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Provincia di Brindisi (avv.ti Durano, Giampietro e Portaluri) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, sez. I - 22 febbraio 2007, n. 617

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Riparto di attribuzione tra organi - Artt. 42 e 48 del d.lgs. n. 267/2000 - Convenzioni tra soggetti pubblici - Competenza consiliare - Strumenti convenzionali con soggetti privati - Competenza residuale della giunta. In base ai generali principi in tema di riparto di attribuzione fra gli organi (anche) provinciali rinvenibili agli articoli 42 e 48 del d.lgs. 267/2000, spettano alla competenza consiliare le convenzioni concluse tra soggetti pubblici, mentre sono correttamente attribuite alla competenza residuale della giunta le diverse ipotesi di strumenti convenzionali con soggetti privati riconducibili alla figura degli accordi ex art. 11, l. n. 241 del 1990 Pres. Ravalli, Est. Contessa - E.P. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Provincia di Brindisi (avv.ti Durano, Giampietro e Portaluri) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, sez. I - 22 febbraio 2007, n. 617