FINANZIARIA 2007 - Disposizioni in materia ambientale
FINANZIARIA 2007
(Legge n. 296/2006, pubblicata nella GU n. 299 del 27.12.2006 - S. O. n.244).
Disposizioni in materia ambientale.
ACQUA
CC. 503 e 504 SOGESID
La Sogesid Spa (Società Gestione Impianti Idrici) verrà trasformata entro 180 gg dall’entrata in vigore della finanziaria, anche attraverso fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore. Sarà perseguita la finalità di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,
C. 1106 DERIVAZIONI DI ACQUE AD USO IDROELETTRICO NELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Le nuove concessioni sono rilasciate previo parere del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
C. 1284 ACCESSO ALLE RISORSE IDRICHE
E’ istituito un contributo pari a 0,1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Il contributo va a confluire nel fondo di solidarietà destinato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi per garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche, secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello universale.
AGRICOLTURA
C. 1047 QUALITA’ AGROALIMENTARE
Le funzioni statali di vigilanza sull’attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell’ambito delle dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all’Ispettorato centrale repressione frodi che assume la denominazione di “Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari”.
C. 1085 AGRICOLTURA BIOLOGICA
Incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per l’attuazione del piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici.
APPALTI
CC. 907 – 909 e 912 – 914 MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI
Per la realizzazione, l’acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti possono avvalersi del contratto di locazione finanziaria; in tal caso, il bando determina i requisiti di partecipazione, le caratteristiche dell’opera, costi, tempi e garanzie, parametri di valutazione tecnica e tecnico finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’offerta può essere presentata anche da un’associazione costituita dal soggetto finanziatore e da soggetto realizzatore. La disponibilità dei mezzi tecnici può essere assicurata anche da contratti di locazione finanziaria.
E’ aggiunto all’art. 86 del codice degli appalti il comma 3 bis, che richiede, ai fini della valutazione della congruità dell’offerta, il riferimento all’adeguatezza e alla sufficienza del valore economico rispetto al costo del lavoro, così come determinato periodicamente in apposite tabelle predisposte dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.
E’ modificato altresì l’art. 87, al quale è aggiunto il comma 4 bis. Ai fini delle qualificazioni di cui all’art. 40 vanno valutate anche le informazioni relative all’avvenuto adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
AREE PROTETTE
C. 265 BENI IMMOBILI DELLE FERROVIE DELLO STATO
E’ riconosciuto il diritto di prelazione a favore degli enti locali o degli altri enti pubblici gestori delle aree protette per il caso di alienazione dei beni immobili non più strumentali alla gestione dell’impresa, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, che siano ubicati in aree naturali protette e in territori sottoposti a vincolo paesaggistico.
C. 695 ENTI GESTORI AREE PROTETTE
I limiti di spesa di cui all’art. 1, c. 5 della L. 311/2004 (+ 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica) non si applicano alle spese per gli enti gestori delle aree naturali protette.
C. 940 PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E DEI MONTI DELLA LAGA E PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
Sono stanziati 2.000.000 di euro per la stabilizzazione del personale dipendente operante presso il parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e il Parco nazionale della Maiella.
CC. 1103 - 1105 OPERE ABUSIVE IN AREE PROTETTE
Per gli interventi di demolizione delle opere abusive realizzate in aree protette nazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Le opere abusive sono acquisite gratuitamente di diritto dagli organismi di gestione dell’area protetta o, in mancanza di questi, dai comuni.
Rimangono fermi gli obblighi di notifica al ministero dell’ambiente degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli abbattimenti effettuati direttamente.
Le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano sono confermate.
C. 1107 PERSONALE DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI
Nei limiti del territorio di competenza, al personale degli Enti Parco nazionale è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
C. 1126 S.I.C E Z.P.S.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 357/1997 o al loro completamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della finanziaria, sulla base dei criteri minimi indicati da apposito decreto del ministero dell’ambiente. La norma è dettata dalla necessità di evitare il reiterarsi di procedure d’infrazione contro la Repubblica Italiana.
BENI CULTURALI E AMBIENTALI
CC. 210 - 212 BENI IMMOBILI DELLO STATO
L’Agenzia del demanio individua i beni di proprietà dello Stato per i quali è necessario l’accertamento di conformità delle destinazioni d’uso, o una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite o realizzare in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Il ministero delle infrastrutture provvede a trasmettere detto elenco alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate in caso di presenza di vincoli. La mancata risposta o l’espressione negativa da parte di tali amministrazioni dà luogo alla convocazione di una conferenza di servizi.
CC. 1133 – 1151 NORME IN MATERIA DI BENI CULTURALI.
C. 1228 TURISMO ECOCOMPATIBILE
E’ autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le finalità di sviluppo del settore del turismo, nel rispetto del patrimonio paesaggistico e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile.
BOSCHI E FORESTE
C. 1082 PROGRAMMA QUADRO PER LA GESTIONE FORESTALE
Il ministero delle politiche agricole e il ministero dell’ambiente propongono un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali.
DANNO AMBIENTALE
C. 868 SOMME VERSATE ALLO STATO A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE
Entro il 31 gennaio 2007 sarà formulato il piano per la rassegnazione al Ministero dell’ambiente delle somme versate allo Stato a titolo di risarcimento per il danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006.
EDILIZIA
C. 389 BARRIERE ARCHITETTONICHE
E’ istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all’erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.
CC. 625 e 626 MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50% di tali importi è destinato ad opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali.
E’ previsto inoltre un piano sperimentale INAIL, per gli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore, per progetti di abbattimento delle barriere architettoniche e per l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro.
ENERGIA E CARBURANTI
C. 12 ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
A decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione è attribuita alla Regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo.
C. 143 ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanza, saranno individuate le province alle quali può essere assegnata la diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW.
C. 329 ACCISA SUL METANO PER AUTOTRAZIONE
Riduzione a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.
CC. 344 – 356; 358 - 360 DETRAZIONE D’IMPOSTA PER SPESE DESTINATE ALLA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
Sono concesse detrazioni di imposta, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per:
1) Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (55% degli importi rimasti a carico del contribuente, sino ad un massimo di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali)
2) Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (55% degli importi rimasti a carico del contribuente sino ad un massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali)
3) Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (55% degli importi rimasti a carico del contribuente sino ad un massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali)
4) Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali)
Ai fini della detrazione fiscale è richiesto che la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla norma sia asseverata da un tecnico abilitato e che il contribuente acquisisca, ove introdotta dalla regione o dall’ente locale, la certificazione energetica dell’edificio di cui al d.lgs. 192/2005.
5) Interventi di realizzazione di nuovi edifici, di volumetria superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per matro quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo n. 192/2005, nonché del fabbisogno energetico per il condizionamento estivo e l’illuminazione (contributo del 55% dei costi extra sostenuti per conseguire il predetto valore, incluse le maggiori spese di progettazione)
6) Sostituzione di frigoriferi congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe almeno A+ (20% degli importi rimasti a carico del contribuente fino ad un massimo di 200 euro, in unica rata)
7) Interventi di efficienza energetica per l’illuminazione da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa rientrante nel settore del commercio (36% dei costi sostenuti per sostituzione di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60%; per sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A, alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60%; sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all’80%, dotati di lampade a vapore di sdio al alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici; azione o integrazione di regolatori del flusso luminoso.
8) Acquisto e installazione di (o sostituzione di motori esistenti con) motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90kW (20 % degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un massimo di 1500 euro, in unica rata)
9) Acquisto e installazione di inverter su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW (20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un massimo di 1500 euro, in unica rata)
C. 350 PANNELLI ENERGETICI
All’art. 4 del testo unico dell’edilizia (d.lgs. n. 380/2001) è aggiunto il seguente comma:
“1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa.”
CC. 362 - 364 FONDO PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI RIDUZIONE DEI COSTI DELLA FORNITURA ENERGETICA PER FINALITA’ SOCIALI
Il maggiore gettito fiscale derivante dall’IVA sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.
CC. 367 – 384 CARBURANTI
Sono fissati gli obiettivi indicativi nazionali di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, fino a raggiungere il 5,75% entro il 31 dicembre 2010. A decorrere dal 1° gennaio 2007, inoltre, i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio per autotrazione prodotti da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere in consumo una quota minima (1 per cento per il 2007, 2 per cento a partire dal 2008) di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili. E’ possibile assolvere al predetto obbligo acquistando l’equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
Sarà emanato decreto per l’attuazione dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti (biodiesel, bioetanolo e suo derivati, ETBE e bioidrogeno) secondo obiettivi ci sviluppo di filiere agroenergetiche. La sottoscrizione di un contratto di filiera costituirà titolo preferenziale nei bandi pubblici per i finanziamenti dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell’impiego di biocarburanti e nei contratti di fornitura di biocarburante per il trasporto e il riscaldamento pubblici. (si veda anche il c. 1083)
La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da prodotti agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario.
Per le fonti energetiche a ridotto impatto ambientale di cui al comma 372 è stabilita una accisa ridotta. E’ esentato dall’accisa l’impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell’ambito dell’impresa singola o associata, dell’olio vegetale puro.
Sarà inoltre rivista la disciplina dei certificati verdi (d.lgs. n. 79/1999) per il perseguimento dei seguenti obiettivi: a) incentivare l’impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai contratti di coltivazione di cui all’art. 90 del reg. CE n. 1782/2003 (colture energetiche); incentivare l’impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui provenienti dall’agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare (distretti localo agro-energetici); c) incentivare l’impiego a fini energetici di materia prima provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o integrare il contenuto di carbonio nel suolo.
CC. 905- 906 RETI NAZIONALI DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE
Saranno emanate disposizioni per la cessione delle quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie o che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. Il termine è rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione.
C. 1083 INTEGRAZIONE DELLA FILIERA FORESTALE CON QUELLA AGROENERGETICA
L’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli artt. 9 e 10 del D. Lgs. n. 102/2005, hanno per scopo, altresì, l’integrazione della filiera forestale con quelle agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo n. 102/2005.
CC. 1117 - 1120 FONTI RINNOVABILI
- I finanziamenti pubblici e gli incentivi ci competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concessi esclusivamente per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall’art. 2 della direttiva 2001/77/CE. Sono fatti salvi i finanziamenti concessi ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata la realizzazione.
Eventuali deroghe saranno stabilite con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell’ambiente.
- E’ abrogata la norma del D.Lgs. 152/2006 (art. 229, c. 6) che estendeva il regime di incentivazione di cui al D. Lgs. 387/2003 al CDR e al CDR-Q
- Sono inoltre abrogate le norme di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 387/2003 che ammettevano a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti.
- Stessa sorte per le fonti assimilate alle rinnovabili, di cui alla L. 9/1991.
- L’art. 1, c. 3 della L. 10/1991 è riformulato con la soppressione dei riferimenti alle fonti assimilate e ai rifiuti inorganici:
“3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia [o assimilate]: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici [ed inorganici] o di prodotti vegetali. [Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonchè le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.] Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.475.”
- E’ abrogato il comma 71 dell’art.1 della L. n. 239/2004, che si riporta di seguito: “71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonche' l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.”.
FAUNA E FLORA
C. 829 RANDAGISMO
I comuni singoli o associati e le comunità montane provvedono ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. I comuni provvedono altresì al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale.
INQUINAMENTO / BONIFICA
C. 867 LAGUNA DI VENEZIA-PORTO MARGHERA E POLO CHIMICO LAGHI DI MANTOVA
E’ autorizzata la spesa complessiva di euro 209 milioni per gli interventi di risanamento del Polo Chimico Laghi di Mantova e degli interventi di cui all’accordo di programma del 7 aprile 2006 relativo ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia – Porto Marghera.
C. 898 BONIFICHE AREE MILITARI
E’ istituito un fondo di 25 milioni di euro destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenze dei poligoni di tiro, nonché delle unità navali.
INQUINAMENTO / PROTOCOLLO DI KYOTO
CC. 1110 – 1115 PROTOCOLLO DI KYOTO
E’ istituito un fondo rotativo per finanziare le misure di attuazione del Protocollo di Kyoto. Le risorse per il trienno 2007- 2009 ammontano a 200 milioni di euro all’anno.
Il ministero dell’ambiente individua le modalità per l’erogazione a soggetti pubblici e privati di finanziamenti a tasso agevolato e del relativo tasso di interesse.
Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente:
a) l’installazione di impianti di microcogenerazione diffusa al alto rendimento elettrico e termico
b) l’installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore
c) la sostituzione di motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza
d) l’incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e terziario
e) l’eliminazione delle emissioni di protossido d’azoto dai processi industriali
f) i progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o a emissioni zero.
MARE E COSTE / DEMANIO
C. 250 – 258 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI MARITTIMI
- Le concessioni relative a beni demaniali marittimi sono revocate qualora il concessionario si renda responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione.
- Sono modificati i criteri relativi alla determinazione dei canoni per il rilascio o il rinnovo di concessioni di aree demaniali con finalità turistico-ricreative, di cui alla L. 494/1993.
- E’ precisata la durata delle concessioni, che possono avere durata superiore a sei anni, ma comunque inferiore a 20 anni, in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare.
- Le regioni, sentiti i comuni interessati, sono tenute a individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompressa nella concessione, anche al fine di balneazione.
- Con norma di interpretazione autentica dell’articolo 8 del D.L. 400/1993, conv. in L. 494/1993, si precisa che le utilizzazioni contemplate fanno riferimento alla mera occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenza. Qualora invece l’occupazione consista nella realizzazione di opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativi o in presenza di titolo abilitativi che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione e disciplina del bene demaniale, l’indennizzo è commisurato ai valor di mercato, ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso il ripristino dello stato dei luoghi.
C. 1100 TUTELA DEL MARE
E’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anno 2007, 2008 e 2009 per l’attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare (Convenzione di Barcellona del 1976)
CC. 1101 e 1102 DANNI DA INCIDENTI A NAVI O IMPIANTI SULLE PIATTAFORME
Per i danni derivanti dall’inquinamento causato da incidenti alle navi o agli impianti sulle piattaforme si applica il tariffario internazionale Scopic.
Le somme recuperate sono destinate nella misura del 50% a interventi di difesa del mare dagli inquinamenti.
MARE / DRAGAGGIO E BONIFICA / AUTORITA’ PORTUALE
C. 996 DRAGAGGIO E BONIFICA
Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’art. 252 del d. lgs. 152/2006 le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Il progetto va presentato all’autorità portuale che lo approva entro trenta giorni e lo trasmette al ministero dell’ambiente per l’approvazione definitiva nei trenta giorni successivi. L’autorizzazione produce gli effetti di cui al comma 6 dell’art. 252 del D.Lgs. 152/2006 (“6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”), nonché limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti di cui al comma 7 (“7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione.”)
Sono altresì determinate le caratteristiche perché i materiali derivanti dall’attività di dragaggio possano essere immessi o refluiti in mare o impiegati per formare terreni costieri o per il rinascimento degli arenili.
I materiali derivanti dall’attività di dragaggio e bonifica, se non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione competente, all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, che presentino il sistema di impermeabilizzazione richiesto dalla norma. Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento, i materiali presentino livelli di inquinamento superiori ai limiti di cui ala tabella 1 dell’allegato 5 parte quarta, titolo V, del d.lgs. 152/2006 deve essere attivata la procedura di bonifica.
C. 997 PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ PORTUALE
La lettera m, c. 3, art. 8 L. 84/1994 (“assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate”) è così modificata: “m) assicura la navigabilità nell’ambito portuale e provvede al mantenimento e approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi di necessità e urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all’articolo 5, commi 11-bis e seguenti. ove applicabili”
MOBILITA’ / INQUINAMENTO
CC. 224 – 233 INCENTIVI EURO 4 ED EURO 5
Previsto un incentivo di 80 euro per la rottamazione di veicoli euro 0 ed euro 1; chi non acquista nuovi veicoli e non risulti intestatario di veicoli registrati, può richiedere il rimborso dell’abbonamento al traporto pubblico locale nell’ambito del comune di residenza e di domicilio di durata pari ad una annualità.
Previsto inoltre un incentivo di 800 euro per chi acquisti un veicolo euro 4 ed euro 5, con cilindrata inferiore a 1300 cc; tali veicoli saranno esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche per due annualità.
L’incentivo è di 2000 euro per la sostituzione di autocarri euro 0 o euro 1 con veicoli di peso non superiore a 3, 5 tonnellate, immatricolati come euro 4 o euro 5.
L’incentivo è di euro 1500 (incrementato di ulteriori euro 500 se il veicolo abbia emissioni inferiori a 120 grammi per chilometro) per l’acquisto di autovetture omologati per la circolazione mediante alimentazione esclusiva o doppia a metano o gpl, alimentazione elettrica o ad idrogeno
Le norme valgono per i veicoli nuovi acquistati a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, ed immatricolati entro il 31 marzo 2008. Per i veicoli alimentati a metano, gpl, elettricità o idrogeno, l’incentivo è concesso per gli acquisti effettuati sino al 31 dicembre 2009.
CC. 236 – 241 INCENTIVI MOTOCICLI
Incentivi previsti anche per la sostituzione di motocicli euro 0. Ottanta euro per la rottamazione ed esenzione dalle tasse automobilistiche per cinque annualità.
CC. 1121 - 1123 QUALITA’ DELL’ARIA NELLE AREE URBANE
E’ istituito il Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni si euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al finanziamento di interventi per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane, nonché al potenziamento del trasporto pubblico, come specificato al comma 1122
OGM
C. 1243 OGM
Gli investimenti per la ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie sono ridotti di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per il 2009.
RIFIUTI
CC. 106-108 GESTORI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI – TRASMISSIONE DATI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
I soggetti gestori del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente all’agenzia delle entrate i dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
C. 183 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Ai fini della determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, continuerà a farsi riferimento ai criteri indicati dal D.Lgs. 507/1993 (art. 70, c. 3, secondo e terzo periodo) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
C. 184 RIFIUTI E DISCARICHE
In attesa della completa attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006:
- Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per il 2006 resta invariato anche per il 2007;
- Rimangono applicabili le disposizioni di cui all’art. 18, c. 2, lett. d) e 57 del Decreto Ronchi, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- La disciplina transitoria del decreto “discariche” (D.Lgs. 36/20003) è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2007. La proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex A2 e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto.
CC. 1108 - 1109 RACCOLTA DIFFERENZIATA
La Regione deve garantire, a livello di ambito territoriale ottimale, previa diffida e successiva nomina di un commissario ad acta, il raggiungimento delle seguenti percentuali minime di raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
- entro il 31 dicembre 2007 almeno il quaranta per cento
- entro il 31 dicembre 2009 almeno il cinquanta per cento
- entro il 31 dicembre 2011 almeno il sessanta per cento.
Negli anni successivi le percentuali saranno stabilite con decreto del ministero dell’ambiente, che perseguirà l’obiettivo “Rifiuti zero”.
C. 1116 CONTROLLO E TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
Per l’anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro è riservata alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, ai fini della prevenzione e della repressione dei fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.
CC. 1129 – 1131 SACCHETTI NON BIODEGRADABILI PER L’ASPORTO DI MERCI
E’ avviato un programma sperimentale per la riduzione progressiva della commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabili, al fine di giungere al definitivo divieto entro il 1° gennaio 2010. E’ destinata allo scopo una quota non inferiore a 1 milione di euro.
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
CC. 401 – 403 SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Sono previsti incentivi per l’ammortamento, la locazione (anche finanziaria) e la manutenzione di apparecchiature per servizi di comunicazione elettronica
SICUREZZA SUL LAVORO
CC. 780 - 781 RIDUZIONE DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
La riduzione dei premi è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tale riduzione è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626/1994 e dalle specifiche normative di settore le quali:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento della condizioni di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli ispettori del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
C. 782 - INFORTUNI SUL LAVORO
Integrazioni per la coperture in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, con previsione di percentuali di menomazione più favorevoli.
C. 910 MODIFICHE AL D. LGS. 626/94
Il committente risponde in solido con l’appaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore non risulti indennizzato a opera dell’Inail..
CC. 1173 – 1174 INDICI DI CONGRUITA’
Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall’ordinamento, vengono introdotti i cd. “indici di congruità” per i settori in cui risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
C. 1175 – 1179 DURC e INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA.
A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva.
Le sanzioni amministrative per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati.
C. 1180 COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE
I datori di lavoro devono anticipare la comunicazione di assunzione al giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, co. co. co. o socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione.
La comunicazione riguarda anche ai tirocini di formazione e di orientamento ed ogno altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.
Le agenzie di lavoro sono tenute a comunicare l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione.
C. 1186 DESTINAZIONE DELLE SOMME RISCOSSE DA CONTRAVVENZIONI IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Le somme riscosse da contravvenzioni in tema di sicurezza sul lavoro sono destinate, tra l’altro, al finanziamento di attività promozionali ed interventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico.
C. 1187 FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO
Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i caso in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria, è istituito presso il ministero del lavoro il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
SUOLO
C. 1132 DIFESA DEL SUOLO
E’ autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 209 per assicurare il monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo.
VARIE
CC. 145-149 COMUNI – ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI SCOPO
I comuni potranno istituire l’imposta di scopo destinata a parziale copertura delle spese per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al c. 149 (Trasporto pubblico urbano, opere viarie, opere di arredo e decoro, risistemazione di parchi e giardini, parcheggi, restauro, conservazione dei beni artistici e architettonici, nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti mussali e biblioteche, edilizia scolastica)
CC. 505 e 506 RISPARMI DI SPESA PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Le disposizioni sui risparmi di spesa per le amministrazioni pubbliche, in base agli elenchi ISTAT non si applicano, tra l’altro, all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per l’ambiente.
C. 522 FORESTALI
Autorizzazione all’assunzione di 166 forestali idonei non vincitori del concorso svolto in attuazione dell’art. 1, c. 2 della Legge n. 77/2004.
C. 1077 PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE PER IL PERSONALE OPERAIO FORESTALE
Le procedure di stabilizzazione si applicano anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124
C. 566 ISTITUTI ZOOPROFILATTICI
Autorizzazione all’assunzione di personale a tempo determinato per le attività di sorveglianza ed epidemiologia, prevenzione e sperimentazione (L. n. 3/2001)
C. 574 COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE – LOTTA ALL’ECOMAFIA
Il Ministero dell’Ambiente è autorizzato ad avvalersi delle strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all’ecomafia ed alle altre forme di criminalità organizzata in campo ambientale. Il comando è autorizzato a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di 20 unità di personale, di cui 6 tenenti, 12 ispettori e 2 appuntati/carabinieri.
CC. 915- 919 INTERVENTI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E DI SICUREZZA STRADALE – FONDI
CC. 1124 – 1128 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
E’ istituito il Fondo per lo sviluppo sostenibile, con uno stanziamento annuo di 25 milioni di euro per il triennio 2007-2009 per progetti internazionale di cooperazione ambientale sostenibile.
E’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’attuazione e il monitoraggio di un piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, finalizzato a ridurre l’uso delle risorse, sostituire e fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili, ridurre la produzione di rifiuti, ridurre le emissioni inquinanti e ridurre i rischi ambientali, anche in relazione agli acquisti nelle categorie merceologiche indicate al comma 1127.
C. 1155 PONTE SULLO STRETTO
Le risorse finanziare che erano destinate al Ponte sullo Stretto confluiranno in due capitoli di spese del ministero delle infrastrutture e del ministero dell’ambiente, denominati rispettivamente “Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria” e “Interventi di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria”.
C. 1234 CINQUE PER MILLE
E’ confermata per il 2007 la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF a sostegno delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, degli enti di ricerca scientifica e dell’università e degli enti di ricerca sanitaria.
C. 1278 FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA E SOPPRESSIONE DELL’IMONT
E’ autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2007 per il finanziamento del fondo nazionale per la montagna. E’ istituito l’EIM (Ente italiano montagna) che sostituisce l’IMONT (Istituto nazionale della montagna)
Decreto-Legge 28 dicembre 2006, n.300
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(GU n. 300 del 28-12-2006)
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 2.
Disposizioni in materia di agricoltura
1. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il termine per l'iscrizione degli operatori del settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, e' fissato al 30 giugno 2007.».
3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata e' effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il temine per il versamento della terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati
in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata e' versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.
4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, e' prorogato al 31 luglio 2007.
Art. 3.
Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia
1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 maggio 2007.
2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, le parole: « alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostitute dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».
3. I verbali di concordamento dell'indennita' di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.
4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.
Art. 5.
Proroga di termini in materia ambientale
1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.
2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Chiti, Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
L’edilizia trascina l’economia e sbanca gli alvei dei fiumi, 3,5 milioni di metri cubi di sabbia estratti illegalmente dall’alveo del Po'
L’edilizia trascina l’economia e sbanca gli alvei dei fiumi, 3,5 milioni di metri cubi di sabbia estratti illegalmente dall’alveo del Po
Fonte: Greenreport http://www.greenreport.it
FIRENZE. Estrazioni illegali di sabbia, enormi guadagni, imprese senza scrupoli con organizzazione paramilitare, fatturato in nero, presenza di criminalità organizzata, pochi mezzi e uomini delle forze dell’ordine a cercare di contrastare il fenomeno e pochi anche gli ispettori idraulici.
Questo è quanto avviene sul fiume Po ed emerso da un’inchiesta pubblicata sul Sole 24 Ore supportata da dati e monitoraggi di Legambiente che da anni denuncia il problema. 3,5 milioni di metri cubi di sabbia estratti illegalmente dall’alveo, 150 milioni di fatturato in nero e il letto del corso d’acqua che si abbassato di 5 metri negli ultimi 50 anni. Sono le nude cifre del fenomeno che è in atto sul più grande corso d’acqua italiano.
Ma l’attività di estrazione di inerti dai fiumi parte da lontano e non riguarda ovviamente solo il corso d’acqua che bagna la pianura Padana. Subito nel dopoguerra l’estrazione di sedimenti fluviali raggiunse proporzioni stratosferiche. Il grande boom economico, l’esigenza di dotarsi di un sistema di infrastrutture adeguate, ma anche la possibilità di costruire senza una corretta pianificazione, ha reso il settore edilizio tra quelli maggiormente trainanti per lo sviluppo del Paese. La richiesta del mercato era senza limiti, il materiale pregiato e di facile estrazione. Ma alle motivazioni economiche ben presto si associarono anche motivazioni di carattere idraulico: opinione diffusa (quanto errata) è quella che collega direttamente l’estrazione di materiali depositati dal fiume (ghiaie e sabbie) ad una maggior sicurezza idraulica. Per questo motivo ancora oggi, quando l’estrazione di inerti in Italia è generalmente proibita da molti anni per le conseguenze evidenti sugli ambienti fluviali e sui litorali, si rilasciano permessi di estrazione per il riassetto idraulico del corso d’acqua che in conseguenza poi degli scarsi controlli, sia la finalizzazione sia i volumi estratti hanno destinazioni e dimensioni diverse rispetto a quelle previste nella concessione di scavo. Quali sono le conseguenze più evidenti sugli ambienti fluviali? Gli effetti dell’escavazione di inerti sono sostanzialmente di tre tipi: effetto morfologico ed idrogeologico, effetto idraulico ed effetto ecologico-ambientale. Sinteticamente, dal punto di vista morfologico l’escavazione porta a modificazioni del profilo longitudinale del corso d’acqua con incisione a monte e a valle del punto di scavo; instabilità dell’alveo con variazioni di larghezza che innesca erosione delle sponde; instabilità di manufatti ed infrastrutture (scalzamento dei piloni dei ponti); erosione costiera; abbassamento della falda freatica con conseguenze anche per l’approvvigionamento idrico. Dal punto di vista idraulico l’estrazione di inerti fa aumentare la sezione nel punto di scavo e così si aumenta la pericolosità idraulica a valle per l’arrivo di portate di piena maggiori. L’effetto ecologico è a catena, riassumibile nella perdita di habitat acquatici e ripari con una banalizzazione del substrato. Ovviamente a questi effetti si associano gli impatti sul fiume direttamente derivanti dalle attività estrattive come torbidità delle acque a valle del punto di scavo, rumore, mezzi pesanti in alveo, alterazioni del paesaggio fluviale e ripario. Per i suddetti motivi l’attività estrattiva va regolamentata, pianificata e comunque ridotta al minimo dato che in Italia sono pochi i fiumi in sedimentazione diffusa.
Legge regionale n. 34 del 16 dicembre 2005
Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 34/1992)
1. L’articolo 30 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è sostituito dal seguente:
“Art. 30 (Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi)
1. I piani urbanistici attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all’articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Dell’avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all’albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni.
3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.
4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2.
5. Il Comune, entro novanta giorni dall’approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano.”.
2. Sono abrogati la lettera h) del comma 1 dell’articolo 34 e l’articolo 35 della l.r. 34/1992.
Art. 2
(Disposizioni transitorie)
1. Dal giorno successivo al 3 agosto 2005, data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 29 luglio 2005, n. 343, si estendono a tutti i procedimenti di formazione dei piani urbanistici attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 34/1992, non conclusi con l’approvazione da parte dei Comuni entro la suddetta data di pubblicazione.
2. I Comuni che non vi hanno provveduto, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, inviano alla Provincia competente per territorio le deliberazioni e gli elaborati relativi ai piani attuativi adottati entro il 3 agosto 2005, ma approvati successivamente. La mancata trasmissione nel termine comporta la necessità di una nuova approvazione del piano ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 34/1992 come modificato dalla presente legge. La Provincia, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune motiva puntualmente sulle osservazioni della Provincia formulate nel termine e, se necessario, provvede a modificare o a rielaborare il piano approvato.
3. I Comuni che non vi hanno provveduto trasmettono alla Provincia competente per territorio le deliberazioni e gli elaborati relativi ai piani attuativi non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. La Provincia, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 47/1985. Il Comune delibera circa l’approvazione del piano motivando puntualmente sulle osservazioni formulate nel termine dalla Provincia, oppure, decorso inutilmente il termine, prescinde dalle osservazioni medesime.
ITER DELLA VICENDA
Fonte : Diritto & diritti
Lorenzotti Fabrizio
Corte costituzionale n. 343/ 2005 e il ritorno di una norma statale di principio: le osservazioni della Provincia sugli strumenti urbanistici attuativi comunali
1. Premessa. - La nuova legge regionale Marche, 16 dicembre 2005, n. 34: “Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, avente ad oggetto norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 114 del 19 dicembre 2005), intende risolvere la situazione creata dalla sentenza della Corte costituzionale 29 luglio 2005, n. 343.
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 30 della legge regionale n. 34/1992 nella parte in cui non prevedono che copia dei piani urbanistici attuativi, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata).
Infatti, l’art. 4 dispone che gli strumenti urbanistici attuativi (intendendo per tali i piani particolareggiati, i piani di recupero, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani per gli insediamenti produttivi, i piani di lottizzazione, gli altri strumenti urbanistici a carattere attuativo previsti e disciplinati da norme speciali dello Stato o della Regione), purché conformi agli strumenti urbanistici generali comunali (vale a dire al piano regolatore generale oppure al programma di fabbricazione), sono approvati in via definitiva dal Consiglio comunale con la soppressione di ogni autorizzazione o approvazione da parte di organi o uffici regionali previste da disposizioni statali e regionali.
Gli unici strumenti attuativi sui quali è previsto, prima dell’approvazione da parte del Consiglio comunale, un parere di conformità della Provincia sono quelli che comportano variante allo strumento urbanistico generale e, inoltre, per i Comuni - che non hanno ancora adeguato il proprio strumento generale al piano paesistico ambientale della Regione – quelli relativi a zone, totalmente o parzialmente, tutelate sotto il profilo paesaggistico.
In coerenza con l’art. 4, l’art. 30 della L.R. 34/1992, nel disciplinare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di sola competenza comunale, non prevedeva (prima della sentenza della Corte) l’invio di copia del piano alla Provincia.
L’art. 35 della medesima legge garantiva alla Provincia una informazione di carattere più ridotto: la trasmissione da parte dei Comuni di copia del riepilogo informativo statistico dei dati di ogni singolo piano entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo adotta definitivamente.
2. La rimessione della questione di legittimità alla Corte costituzionale. – Il TAR Marche, con ordinanza n. 4 del 31 gennaio 2004, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell’art. 117, comma 1, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 30 della L.R. n. 34/1992 in relazione al contrasto con l’art. 24 della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, ha rimesso l’esame della questione alla Corte costituzionale.
La questione era stata sollevata dal CODACONS (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti dei consumatori) e dalle sue articolazioni regionali nel contesto di un ricorso al giudice amministrativo avente ad oggetto l’annullamento delle deliberazioni di adozione e approvazione di un piano attuativo di un Comune.
Il TAR Marche ha osservato che l’art. 24 della legge statale n. 47/1985, al comma 1, ha escluso, in linea generale, che gli strumenti urbanistici attuativi necessitino di approvazione da parte della Regione: “salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle Regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani di edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi”.
Tuttavia, il comma 2 del medesimo art. 24 ha conferito alle Regioni il potere di disciplinare, con proprie norme, cui i Comuni debbono attenersi, il procedimento diretto all’approvazione degli strumenti attuativi, al fine di garantirne la snellezza e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati ed ha anche stabilito che i Comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla Regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi. Sulle eventuali osservazioni della Regione i Comuni debbono esprimersi con motivazioni puntuali.
Data la precisa disposizione contenuta nella norma statale, la legge regionale deve, in ogni caso, contemplare: l’obbligo dei Comuni di portare a conoscenza della Regione (o della Provincia cui la legge regionale abbia conferito le funzioni, come è specificamente avvenuto nel caso della Regione Marche) gli strumenti urbanistici attuativi, mediante trasmissione di copia di essi, entro 60 giorni; il potere della Regione (o della Provincia) di formulare proprie osservazioni e l’obbligo dei Comuni di fornire controdeduzioni specifiche e puntuali sulle osservazioni.
Ad avviso del TAR Marche “la legge statale ha prefigurato l’instaurazione, in tal modo, di una forma di controllo, per così dire attenuato e non coercitivo, e di partecipazione da parte della Regione, pur se non penetrante in via decisoria, nel senso che, il potere di approvazione essendo stato trasferito in via esclusiva all’ente locale, alla Regione residuano pur sempre facoltà di piena conoscenza e di ingerenza collaborativa nella formazione degli strumenti urbanistici di secondo rango; e tale ingerenza si esplica nel potere di fare osservazioni, sulle quali i Comuni debbono pronunciarsi in modo puntuale, anche se non hanno l’obbligo di recepirle (cioè di modificare gli strumenti stessi in conformità ad esse)”.
Al contrario, gli artt. 4 e 30 della L.R. 34/1992, in netto contrasto con l’art. 24 della legge n. 47/1985, aboliscono la trasmissione della copia degli strumenti attuativi alla Provincia e la possibilità di quest’ultima di prendere conoscenza e di valutare adeguatamente il contenuto di tali strumenti, con la esclusione del potere di presentare osservazioni determinanti nei Comuni l’obbligo di controdedurre in modo puntuale. I piani attuativi sono rimessi alla disponibilità esclusiva dell’ente locale comunale, sottraendo alla Regione (ovvero alla Provincia, come ente delegato o attributario della funzione) “ogni ingerenza ed addirittura la pura e semplice conoscenza in ordine alle scelte concrete ed effettive che attengono all’attuazione della pianificazione del territorio”.
Per il TAR la stessa formulazione letterale dell’art. 24 della legge statale n. 47/1985 (“Le Regioni emanano norme cui i Comuni debbono attenersi per l’approvazione degli strumenti...”) dimostra con tutta evidenza la natura e funzione di legge quadro e/o di legge che stabilisce principî fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Pertanto, è palese il contrasto tra le norme regionali sull’approvazione dei piani attuativi e la norma statale e, di conseguenza, la violazione dell’art. 117 Cost.
3. La sentenza della Corte costituzionale n. 343/2005. – La Corte rileva, in primo luogo, che il TAR, nel ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata, ha dedotto la violazione, da parte della legge della Regione, per non avere osservato i principî fondamentali delle leggi dello Stato, dell'art. 117, comma 1, Cost., nel testo originario, senza motivare in alcun modo le ragioni per le quali alla fattispecie in esame si applichi tale normativa e non anche quella novellata dalla legge costituzionale n. 3/2001. Ciò però non determina l'inammissibilità della questione di legittimità, motivata con riferimento ad un parametro costituzionale modificato, poiché, nella specie, nella vigenza sia del vecchio testo dell'art. 117 Cost. sia del nuovo, la Regione deve comunque esercitare la propria competenza nel rispetto dei principî fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato (cita a tal riguardo la propria precedente sentenza n. 200/2005).
Afferma, poi, che l’art. 24 della legge n. 47/1985 non è derogabile dalle leggi regionali, come si evince dall’art. 1, comma 1, della stessa legge secondo cui le Regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni in conformità ai principî definiti dai capi I, II e III. La norma, da una parte, istituzionalizza il disegno di semplificazione delle procedure in materia urbanistica, eliminando l'approvazione degli strumenti attuativi, dall'altra, però, accentua le forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati.
La statuizione dell'art. 24, comma 2, nella parte in cui prescrive l'invio degli strumenti attuativi comunali alla Regione, è chiaramente preordinata a soddisfare un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente regionale, anche di coordinamento dell'operato delle amministrazioni locali ed, in questo senso, la legge statale riserva alla Regione la potestà di formulare osservazioni sulle quali i Comuni devono esprimersi.
Il contrappeso all'abolizione dell'approvazione regionale è costituito dall'obbligo imposto al Comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a fornire puntuale motivazione.
Pertanto, il meccanismo istituito dall'art. 24 della legge n. 47/1985, è coerente allo scopo perseguito dalla legge e, configurando l'obbligo dei Comuni di trasmettere i piani urbanistici attuativi alla Regione, assume il carattere di principio fondamentale.
Invece, la legge urbanistica regionale n. 34/1992 abolisce l'approvazione regionale degli strumenti attuativi attribuendola al Consiglio comunale (art. 4), con l’unica eccezione delle zone vincolate dove è previsto un parere preliminare della Provincia. A sua volta la procedura di formazione del piano, prevista dall'art. 30, pur ammettendo opposizioni e osservazioni da parte di chiunque, non prevede specificamente l'invio alla Regione (o alla Provincia), a differenza di quanto stabilito dalla legislazione statale, al fine di sollecitare le osservazioni sulle quali la legge statale impone al Comune l'obbligo non di recepirle, ma di motivare puntualmente (quindi anche di non accogliere le osservazioni).
Conclude la Corte che la mancata previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principîo fondamentale della legge statale e determina l'incostituzionalità delle norme denunciate, nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è richiesta l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione o alla Provincia delegata.
Di conseguenza, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 30 della L.R. n. 34/1992, nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata).
4. Gli effetti della sentenza della Corte e la circolare del Presidente della Giunta regionale. – Subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica della sentenza della Corte costituzionale (prima serie speciale, Corte costituzionale n. 31 del 3 agosto 2005), la Regione ha fornito una prima disciplina degli effetti derivanti dalla pronuncia di illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 30 della L.R. n. 34/1992, con una circolare del Presidente rivolta ai Comuni e alle Province, in attesa di una legge regionale diretta a disciplinare la materia.
In sintesi, la circolare dispone che copia dei piani attuativi deve essere inviata alla Provincia territorialmente competente, in modo da consentirle la formulazione di osservazioni, come previsto dall’art. 24 della legge n. 47/1985. In ogni caso i Comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali sulle ragioni delle diverse scelte eventualmente effettuate.
La prima parte della circolare è del tutto chiara e lineare. Più complessa, invece, è la seconda parte che deve cimentarsi con il problema di individuare gli effetti della sentenza della Corte sui piani adottati o addirittura approvati prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza stessa.
Ai sensi dell’art. 136 Cost. le sentenze contenenti una declaratoria di illegittimità costituzionale producono effetti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie, a partire dal 4 agosto 2005.
In riferimento al momento di produzione degli effetti vengono prese in considerazione dalla menzionata circolare le diverse situazioni ipotizzabili, alle quali viene fatto qui soltanto un rapido cenno, perché le stesse soluzioni sono poi ripetute ma con ben altra e più intensa forza giuridica dalla L.R. n. 34/2005: a) i piani attuativi approvati definitivamente dai Comuni; b) i piani adottati prima di tale data ma approvati successivamente; c) i piani adottati, ma non ancora approvati; d) i piani che sono da adottare successivamente al ricevimento della presente nota.
Per i piani indicati alla lettera a), l’obbligo di trasmissione alla Provincia non sussiste, trattandosi di procedimenti di approvazione già conclusi.
Per i piani riportati alla lettera b), la trasmissione degli stessi alla Provincia va effettuata con sollecitudine. Ricevute le osservazioni il Comune interessato può apportare modifiche al piano approvato, qualora ne ravvisi i presupposti di legittimità o di opportunità.
Per i piani indicati alla lettera c), vanno trasmesse con tempestività alla Provincia le relative delibere di adozione.
Infine, per i piani che sono ancora da adottare (di cui alla lettera d) la trasmissione alla Provincia, dopo l’adozione, va effettuata contestualmente al loro deposito nella segreteria comunale.
In sede di approvazione definitiva i Comuni dovranno esprimersi con motivazioni puntuali sulle eventuali osservazioni della Provincia.
Come accennato, la questione di fondo con cui hanno dovuto confrontarsi la circolare e, poi, la L.R. 34/2005 riguarda i rapporti ancora in corso ed i rapporti esauriti al momento della pubblicazione delle decisioni della Corte costituzionale.
Assume al riguardo un ruolo di primo piano l’interpretazione dell’art. 136 Cost.: “Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali”.
Una funzione interpretativa, sia pure parziale, è stata svolta dall’art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che dispone: “Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
La questione comunque non è semplicissima: la stessa Corte costituzionale si è occupata più volte degli effetti delle proprie decisioni che dichiarano l’illegittimità costituzionale di una o più norme di legge o di atti aventi forza di legge.
La sentenza 29 dicembre 1966, n. 127 (per citare solo alcune sentenze particolarmente significative), proprio in relazione ai problemi che possono insorgere in dipendenza di una dichiarazione di illegittimità, rileva il mancato approfondimento da parte dell'Assemblea costituente (“salvo qualche accenno in un intervento”) e l’orientamento dei primi commentatori della Costituzione nel senso della produzione di effetti analoghi a quelli dell'abrogazione.
Quest’ultima soluzione non convince affatto la Corte, poiché rileva e pone una netta linea di demarcazione (già tracciata in precedenti sue pronunce): nel caso dell’abrogazione, la norma abrogata rimane pienamente valida fino all'entrata in vigore di quella abrogante, mentre, nel caso di dichiarazione di illegittimità, la norma viene colpita fin dalla sua origine, eliminata dall'ordinamento e resa inapplicabile ai rapporti giuridici.
La dichiarazione di illegittimità ha carattere sostanzialmente invalidante e produce effetti assimilabili a quelli dell'annullamento “con incidenza quindi, in coerenza con gli effetti di tale istituto, anche sulle situazioni pregresse, verificatesi nello svolgimento del giudizio nel quale é consentito sollevare, in via incidentale, la questione di costituzionalità, salvo il limite invalicabile del giudicato, con le eccezioni espressamente prevedute dalla legge, e salvo altresì il limite derivante da situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili”.
L’operatività dei principi che disciplinano l’annullamento impedisce l’applicazione del principio tempus regit actum, che è ricollegato, invece, a quello più generale della normale irretroattività delle leggi che modificano o sostituiscono le precedenti.
Anche la sentenza 2 aprile 1970, n. 49, distingue tra l'effetto di abrogazione, prodotto dal sopravvenire di nuove leggi, e l'effetto di annullamento, derivante dalle sentenze di accoglimento della Corte: “l'abrogazione non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi l'applicabilità, ai fatti verificatisi sino ad un certo momento del tempo: che coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla nuova legge, con l'entrata in vigore di quest'ultima”. Ben diversamente, dalla dichiarazione della illegittimità costituzionale di una disciplina legislativa, consegue di necessità il divieto per tutti, a cominciare dagli organi giurisdizionali, di assumere le norme dichiarate incostituzionali a canoni di valutazione di qualsivoglia fatto o rapporto, anche se venuto in essere anteriormente alla pronuncia della Corte “perché gli atti e i comportamenti che pretendessero trovare in quelle (norme) la propria regola sarebbero privi di fondamento legale”.
Sulla base di queste sentenze è abbastanza agevole sottolineare che, all’effetto di annullamento, sfuggono le situazioni giuridiche divenute irrevocabili. I rapporti esauriti, in quanto è intervenuta una sentenza passata in giudicato o sono trascorsi i termini di decadenza o di prescrizione, continueranno ad essere disciplinati dalla norma dichiarata incostituzionale (in dottrina, sulla salvezza dei rapporti esauriti rispetto alle sentenze declaratorie di illegittimità della Corte costituzionale, cfr.: MORTATI, Questioni sul controllo di costituzionalità sostanziale della legge, Foro amm., 1948, I, 326; SANDULLI, Natura, funzione ed effetti delle sentenze della Corte costituzionale sulla legittimità delle leggi, Riv. trim. dir. pubbl., 1959, p. 42; BALLADORE PALLIERI, Effetti e natura delle sentenze della Corte costituzionale, Riv. dir. proc., 1965, p. 165; PIZZORUSSO, Lezioni di diritto costituzionale, Roma, 1981, p. 647; CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, 1984, p. 346; MARTINES, Diritto costituzionale, Milano, 1986, p. 571; CARTABIA, Portata e limiti della retroattività delle sentenze della Corte costituzionale che incidono sugli status giuridici della persona. In margine ad alcune recenti sentenze della Corte di cassazione in materia di cittadinanza, in Giur. cost., 1996, p. 3260).
Tra le situazioni giuridiche ormai irrevocabili vanno incluse quelle determinate da atti amministrativi solitari o da procedimenti amministrativi giunti a conclusione (per spunti in questo senso: Cass., Sez. III, 28 luglio 1997, n. 7057; Cass., 28 gennaio 2000, n. 948. Per Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 1995, n. 1312, l'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte costituzionale recanti dichiarazione di illegittimità costituzionale incontra il limite della irrevocabilità degli effetti prodotti dalla norma invalidata nell'ambito dei rapporti esauriti).
E’ di notevole interesse quanto affermato da Cons. Stato, Sez. IV, 30 marzo 1998, n. 502: quando una pubblica amministrazione revoca un atto ormai perfetto, valido ed efficace, basandosi sull'assunto che l'atto risulta essere in vigore in base ad una norma incostituzionale, nonostante che l'atto stesso risulti avere tali requisiti sin dall'inizio o li abbia acquisiti nel corso del tempo e, comunque, prima della sentenza d'incostituzionalità ovvero, in caso di vizi, quest'ultimi non siano stati fatti valere nella sede opportuna rispettando i modi e i tempi dell'impugnazione, è possibile ricorrere ai TAR per l'annullamento del provvedimento.
Fermo il limite dei rapporti esauriti, viceversa la pronuncia di illegittimità costituzionale esplica efficacia relativamente ai rapporti giuridici sorti anteriormente ad essa e ancora pendenti (Corte cost., 15 luglio 1983, n. 223; Cass., 25 febbraio 1994, n. 1910; Cass., 10 marzo 1994, n. 2326; Cass., 14 giugno 1994, n. 5756; Cass., 15 novembre 1994, n. 9604; Cass. 25 marzo 1996, n. 2629; Cass. 19 febbraio 2000, n. 1935; Cass., Sez. un., 6 maggio 2002, n. 6487; Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sez. Giurisdizionale, ordinanza n. 201 dell’11 aprile 2005).
Nel caso della sentenza della Corte cost. n. 343/2005, la dichiarazione di illegittimità costituzionale riguarda la carenza di un elemento nel corso della fase procedimentale di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, in questo senso: l’art. 24 della legge statale n. 47/1985, emancipa la formazione dei piani attuativi dall'approvazione regionale, però configura l'obbligo dei Comuni di inviare copia del piano alla Regione per eventuali osservazioni.
Più specificamente, l’art. 4 della L.R. n. 34/1992 attribuisce l'approvazione al Consiglio comunale e sopprime ogni approvazione regionale, mentre l’art. 30, nel regolare la procedura, si limita a prevedere il deposito del piano attuativo dopo la sua adozione (e non anche l'invio alla Provincia), e poi l'approvazione del Consiglio comunale. Pertanto, secondo la sentenza n. 343/2005, l’invio in Provincia doveva avvenire prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale.
Lo stesso art. 24, comma 2, della legge n. 47/1985 fa espresso riferimento al procedimento di approvazione del piano attuativo: “Le Regioni emanano norme cui i Comuni debbono attenersi per l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla Regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della Regione i Comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali”.
Di nuovo, nel punto 3.2. del “considerato in diritto”, la Corte aggiunge: “La procedura di formazione del piano, prevista dall'art. 30, pur ammettendo opposizioni e osservazioni da parte di chiunque, non prevede specificamente l'invio alla Regione (o alla Provincia), previsto dalla legislazione statale (art. 24, comma 2, della legge n. 47/1985), al fine di sollecitare le osservazioni sulle quali la legge statale impone al Comune l'obbligo (non già di recepirle, ma) di motivare puntualmente (quindi anche di non accoglierle): obbligo di invio che la legge statale distingue facendone un quid pluris rispetto alle forme partecipative consentite a soggetti privati e pubblici (art. 25)”.
Se, per le considerazioni sopra svolte, l’illegittimità costituzionale riguarda un elemento del procedimento di approvazione del piano attuativo, gli effetti della sentenza della Corte non possono coinvolgere i procedimenti già conclusi (alla data della pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale) con l’approvazione dei piani attuativi.
5. La nuova L.R. 34/2005. – La nuova legge è composta di due soli articoli. Il primo disciplina a regime il procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in conformità alla sentenza della Corte costituzionale.
Il Comune adotta i piani attuativi e si aprono in parallelo due subprocedimenti: da un lato, le deliberazioni di adozione del piano con tutti gli elaborati previsti dalla legge sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi. In tale periodo chiunque può prendere visione del piano e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni; dall’altro lato, contestualmente al deposito, la stessa deliberazione con i relativi elaborati è inviata alla Provincia, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell’art. 24, comma 2, della legge n. 47/1985.
Il Comune approva il piano motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia e decidendo in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate dagli altri soggetti.
Se le osservazioni della Provincia non vengono formulate oppure giungono dopo la scadenza del suddetto termine di sessanta giorni, il Comune approva ugualmente il piano prescindendo dalle osservazioni.
Una volta approvato definitivamente il piano attuativo (più precisamente, entro novanta giorni dall’approvazione definitiva), il Comune provvede a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche la copia di tutti gli elaborati del piano.
Le disposizioni del testo previgente della L.R. n. 34/1992 che stabilivano l’invio del solo riepilogo informativo statistico relativamente ai piani approvati vengono abrogate.
L’art. 2 disciplina gli effetti della sentenza della Corte relativamente ai rapporti ancora in corso (una tipica disciplina transitoria).
Dal giorno successivo al 3 agosto 2005, data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 343/2005, si estendono a tutti i procedimenti di formazione dei piani urbanistici attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, della L.R. n. 34/1992, che non risultino conclusi con l’approvazione da parte dei Comuni entro la suddetta data di pubblicazione.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della L.R. n. 34/2005 (qualora non abbiano già provveduto in seguito alla circolare del Presidente o autonomamente), i Comuni trasmettono alla Provincia le deliberazioni e gli elaborati relativi ai piani attuativi adottati entro il 3 agosto 2005, ma approvati successivamente. La mancata trasmissione nei termini alla Provincia comporta la necessità di una nuova approvazione del piano attuativo in base alla disciplina regionale adeguata alla sentenza della Corte.
La Provincia, entro e non oltre il breve termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni sul piano Il Comune è tenuto a motivare puntualmente sulle osservazioni della Provincia (purché pervengano nei termini) e, se reso necessario dalla rilevanza delle osservazioni, provvede a modificare o a rielaborare il piano approvato.
Ugualmente, i Comuni (che non abbiano provveduto) trasmettono alla Provincia le deliberazioni e gli elaborati relativi ai piani attuativi adottati, ma non ancora approvati alla data di entrata in vigore della L.R. n. 34/2005. La Provincia, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare le proprie osservazioni Il Comune delibera circa l’approvazione del piano motivando puntualmente sulle osservazioni formulate nel termine dalla Provincia, oppure, decorso inutilmente il termine, prescinde dalle osservazioni medesime.
6. Una breve valutazione della sentenza n. 343/2005. – La Regione ha provveduto, come necessario, ad adeguare la legge urbanistica regionale alla sentenza della Corte costituzionale. Bisogna, però, interrogarsi sul senso dell’applicazione di una norma statale definita di principio venti anni dopo la sua entrata in vigore. Rimettere le lancette dell’orologio indietro di venti anni, anche se doveroso, rischia di essere una forzatura non in linea con le nuove forme che l’urbanistica ha assunto durante questo lungo periodo.
Nel 1985 ancora non erano stati approvati i piani urbanistici e paesaggistici regionali ai quali le Regioni hanno posto mano negli anni ’90 e che condizionano fortemente la pianificazione comunale tanto sotto il profilo urbanistico quanto sotto quello paesaggistico. Nella Regione Marche il PPAR (piano paesaggistico ambientale regionale) ha incisivamente determinato e determina i contenuti e gli obiettivi degli strumenti urbanistici comunali che debbono obbligatoriamente adeguarsi al piano regionale.
Sempre nel 1985 non erano immaginabili i PTC, i piani territoriali di coordinamento delle Province (bisognerà attendere la legge 8 giugno 1990, n. 142), mentre attualmente numerose Province (nelle Marche tutte le Province) dispongono di questo tipo di piani che ha una forte incidenza sui contenuti e gli obiettivi della pianificazione comunale.
Sia nel caso del PPAR sia nel caso dei PTC è possibile, rispettivamente, alla Regione ed alla Provincia, orientare positivamente (ex ante) fin dalla prima elaborazione la formazione dei piani urbanistici comunali, in primo luogo gli strumenti urbanistici generali e, in secondo luogo, gli strumenti urbanistici attuativi.
A loro volta, per definizione, gli strumenti urbanistici attuativi debbono rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Quando lo strumento attuativo introduce una variante al PRG o al PdF non è più possibile la sola approvazione da parte del Consiglio comunale, ma è necessario il previo parere di conformità della Provincia.
In presenza di queste situazioni e di detti condizionamenti non si comprende perché la Corte costituzionale richieda che il piano attuativo, dopo l’adozione, debba essere inviato in Provincia per la formulazione di osservazioni (ex post).
Ad avviso della Corte, l’art. 24 della legge n. 47/1985 accentua le forme di pubblicità e di partecipazione non solo dei soggetti privati, ma anche di quelli pubblici e, nella parte in cui prescrive l'invio degli strumenti attuativi comunali alla Provincia (cui la Regione ha delegato o attribuito le relative funzioni), è chiaramente preordinata a soddisfare un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente provinciale, anche di coordinamento dell'operato delle amministrazioni locali.
Tuttavia, come si è sopra rilevato, le forme di partecipazione e le esigenze di coordinamento della Regione o della Provincia sono ormai meglio garantite dalla presenza delle indicazioni, prescrizioni e direttive, del PPAR e del PTC.
La soluzione fornita dalla Corte risulta non molto convincente anche alla luce di ulteriori considerazioni. A partire dagli anni ’90 la normativa statale e quella comunitaria hanno dato vita ad una multiforme serie di piani complessi a) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493; b) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179; c) i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994; d) i contratti di quartiere di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997; e) i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998; f) i contratti di quartiere II di cui ai decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti 27 dicembre 2001 e 30 dicembre 2002; g) i programmi di cui all'art. 27 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ecc.
Tutti questi piani, che condizionano fortemente l’assetto delle principali aree urbane, dispongono di procedure abbreviate di approvazione, spesso consistenti in accordi di programma, quasi sempre in deroga alle procedure dell’urbanistica tradizionale, nelle quali non è lasciato alcuno spazio alle osservazioni ex post delle Regioni o delle Province.
Infine, sempre a partire dagli anni ’90, le Regioni si sono dotate di leggi urbanistiche organiche, che tendono ad ampliare, sia pure in un contesto dove sono presenti piani urbanistici regionali e provinciali, le tipologie di piani minori rimessi alla completa autonomia comunale, anticipando la stessa soluzione della sussidiarietà contenuta nell’art. 118 della Costituzione che vorrebbe riservare ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative di interesse locale, quindi anche quelli attinenti alla pianificazione del territorio.
Vi è dunque un’ampia serie di elementi di cui la sentenza della Corte avrebbe dovuto tenere conto prima di recuperare una norma di una legge del 1985, ormai abbastanza superata dalle vicende e dalle norme in materia urbanistica degli anni successivi.