FINANZIARIA 2007
(Legge n. 296/2006, pubblicata nella GU n. 299
del 27.12.2006 - S. O. n.244).
Disposizioni in materia ambientale.
ACQUA
CC. 503 e 504 SOGESID
La Sogesid Spa (Società
Gestione Impianti Idrici) verrà trasformata entro
180 gg dall’entrata in vigore della finanziaria,
anche attraverso fusione per incorporazione con
altri soggetti, società e organismi di diritto
pubblico che svolgono attività nel medesimo
settore. Sarà perseguita la finalità di renderla
strumentale alle esigenze e finalità del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare,
C. 1106 DERIVAZIONI DI
ACQUE AD USO IDROELETTRICO NELLA PROVINCIA DI
SONDRIO
Le nuove concessioni sono rilasciate
previo parere del Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare
C. 1284 ACCESSO
ALLE RISORSE IDRICHE
E’ istituito un contributo
pari a 0,1 centesimo di euro per ogni bottiglia
di acqua minerale o da tavola in materiale
plastico venduta al pubblico. Il contributo va a
confluire nel fondo di solidarietà destinato a
promuovere il finanziamento esclusivo di progetti
e interventi per garantire il maggior accesso
possibile alle risorse idriche, secondo il
principio della garanzia dell’accesso all’acqua a
livello universale.
AGRICOLTURA
C. 1047 QUALITA’ AGROALIMENTARE
Le funzioni
statali di vigilanza sull’attività di controllo
degli organismi pubblici e privati nell’ambito
delle dei regimi di produzioni agroalimentari di
qualità registrata sono demandate all’Ispettorato
centrale repressione frodi che assume la
denominazione di “Ispettorato centrale per il
controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari”.
C. 1085 AGRICOLTURA
BIOLOGICA
Incremento di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per
l’attuazione del piano d’azione nazionale per
l’agricoltura biologica e i prodotti biologici.
APPALTI
CC. 907 – 909 e 912 – 914 MODIFICHE AL CODICE
DEGLI APPALTI
Per la realizzazione,
l’acquisizione e il completamento di opere
pubbliche o di pubblica utilità i committenti
possono avvalersi del contratto di locazione
finanziaria; in tal caso, il bando determina i
requisiti di partecipazione, le caratteristiche
dell’opera, costi, tempi e garanzie, parametri di
valutazione tecnica e tecnico finanziaria
dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
L’offerta può essere presentata
anche da un’associazione costituita dal soggetto
finanziatore e da soggetto realizzatore. La
disponibilità dei mezzi tecnici può essere
assicurata anche da contratti di locazione
finanziaria.
E’ aggiunto all’art. 86 del codice
degli appalti il comma 3 bis, che richiede, ai
fini della valutazione della congruità
dell’offerta, il riferimento all’adeguatezza e
alla sufficienza del valore economico rispetto al
costo del lavoro, così come determinato
periodicamente in apposite tabelle predisposte
dal ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
E’ modificato altresì l’art. 87, al
quale è aggiunto il comma 4 bis. Ai fini delle
qualificazioni di cui all’art. 40 vanno valutate
anche le informazioni relative all’avvenuto
adempimento degli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.
AREE PROTETTE
C. 265 BENI IMMOBILI DELLE FERROVIE DELLO
STATO
E’ riconosciuto il diritto di prelazione a
favore degli enti locali o degli altri enti
pubblici gestori delle aree protette per il caso
di alienazione dei beni immobili non più
strumentali alla gestione dell’impresa, di
proprietà delle Ferrovie dello Stato, che siano
ubicati in aree naturali protette e in territori
sottoposti a vincolo paesaggistico.
C. 695 ENTI
GESTORI AREE PROTETTE
I limiti di spesa di cui
all’art. 1, c. 5 della L. 311/2004 (+ 2% rispetto
alle corrispondenti previsioni aggiornate del
precedente anno, come risultanti dalla Relazione
previsionale e programmatica) non si applicano
alle spese per gli enti gestori delle aree
naturali protette.
C. 940 PARCO NAZIONALE DEL
GRAN SASSO E DEI MONTI DELLA LAGA E PARCO
NAZIONALE DELLA MAIELLA
Sono stanziati 2.000.000
di euro per la stabilizzazione del personale
dipendente operante presso il parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga e il Parco
nazionale della Maiella.
CC. 1103 - 1105 OPERE
ABUSIVE IN AREE PROTETTE
Per gli interventi di
demolizione delle opere abusive realizzate in
aree protette nazionali è autorizzata la spesa di
3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
Le opere abusive sono acquisite
gratuitamente di diritto dagli organismi di
gestione dell’area protetta o, in mancanza di
questi, dai comuni.
Rimangono fermi gli obblighi
di notifica al ministero dell’ambiente degli
accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione
e degli abbattimenti effettuati direttamente.
Le
competenze delle province autonome di Trento e
Bolzano sono confermate.
C. 1107 PERSONALE DEGLI
ENTI PARCO NAZIONALI
Nei limiti del territorio di
competenza, al personale degli Enti Parco
nazionale è riconosciuta la qualifica di agente
di pubblica sicurezza.
C. 1126 S.I.C E Z.P.S.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano devono provvedere agli adempimenti
previsti dagli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 357/1997
o al loro completamento entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della finanziaria, sulla
base dei criteri minimi indicati da apposito
decreto del ministero dell’ambiente. La norma è
dettata dalla necessità di evitare il reiterarsi
di procedure d’infrazione contro la Repubblica
Italiana.
BENI CULTURALI E AMBIENTALI
CC. 210 - 212 BENI IMMOBILI DELLO STATO
L’Agenzia
del demanio individua i beni di proprietà dello
Stato per i quali è necessario l’accertamento di
conformità delle destinazioni d’uso, o una
dichiarazione di legittimità per le costruzioni
eseguite o realizzare in tutto o in parte in
difformità dal provvedimento di localizzazione.
Il ministero delle infrastrutture provvede a
trasmettere detto elenco alle amministrazioni
competenti alle tutele differenziate in caso di
presenza di vincoli. La mancata risposta o
l’espressione negativa da parte di tali
amministrazioni dà luogo alla convocazione di una
conferenza di servizi.
CC. 1133 – 1151 NORME IN
MATERIA DI BENI CULTURALI.
C. 1228 TURISMO
ECOCOMPATIBILE
E’ autorizzata la spesa di 48
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 per le finalità di sviluppo del
settore del turismo, nel rispetto del patrimonio
paesaggistico e al fine di promuovere forme di
turismo ecocompatibile.
BOSCHI E FORESTE
C. 1082 PROGRAMMA QUADRO PER LA GESTIONE
FORESTALE
Il ministero delle politiche agricole e
il ministero dell’ambiente propongono un
programma quadro per il settore forestale
finalizzato a favorire la gestione forestale
sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità
degli ecosistemi forestali.
DANNO AMBIENTALE
C. 868 SOMME VERSATE ALLO STATO A TITOLO DI
RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE
Entro il 31
gennaio 2007 sarà formulato il piano per la
rassegnazione al Ministero dell’ambiente delle
somme versate allo Stato a titolo di risarcimento
per il danno ambientale a seguito della
sottoscrizione di accordi transattivi negli anni
2005 e 2006.
EDILIZIA
C. 389 BARRIERE ARCHITETTONICHE
E’ istituito un
fondo con una dotazione di 5 milioni di euro
destinato all’erogazione di contributi ai gestori
di attività commerciali per le spese documentate
sostenute entro il 31 dicembre 2007 per
l’eliminazione delle barriere architettoniche nei
locali aperti al pubblico.
CC. 625 e 626 MESSA
IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Per
l’attivazione dei piani di edilizia scolastica è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il
2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Il 50% di tali importi è
destinato ad opere di messa in sicurezza e di
adeguamento a norma degli edifici scolastici da
parte dei competenti enti locali.
E’ previsto
inoltre un piano sperimentale INAIL, per gli
istituti di istruzione secondaria di primo grado
e superiore, per progetti di abbattimento delle
barriere architettoniche e per l’adeguamento
delle strutture alle vigenti disposizioni in tema
di sicurezza e igiene del lavoro.
ENERGIA E CARBURANTI
C. 12 ACCISA SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
A
decorrere dal 1° gennaio 2007 una quota
dell’accisa sul gasolio per autotrazione è
attribuita alla Regione a statuto ordinario nel
cui territorio avviene il consumo.
C. 143
ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
Con
successivo decreto del Ministro dell’economia e
delle finanza, saranno individuate le province
alle quali può essere assegnata la diretta
riscossione dell’addizionale sul consumo di
energia elettrica concernente i consumi relativi
a forniture con potenza impegnata superiore a 200
kW.
C. 329 ACCISA SUL METANO PER
AUTOTRAZIONE
Riduzione a euro 0,00291 per metro
cubo di prodotto.
CC. 344 – 356; 358 - 360
DETRAZIONE D’IMPOSTA PER SPESE DESTINATE ALLA
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
Sono
concesse detrazioni di imposta, per le spese
documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007
per:
1) Interventi di riqualificazione energetica
di edifici esistenti (55% degli importi rimasti a
carico del contribuente, sino ad un massimo di
100.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali)
2) Interventi su edifici esistenti,
parti o unità immobiliari, riguardanti strutture
opache verticali, orizzontali (coperture e
pavimenti), finestre comprensive di infissi (55%
degli importi rimasti a carico del contribuente
sino ad un massimo di 60.000 euro, da ripartire
in tre quote annuali)
3) Installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda
per usi domestici o industriali e per la
copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e università (55% degli
importi rimasti a carico del contribuente sino ad
un massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre
quote annuali)
4) Interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione (55% degli importi rimasti a carico
del contribuente, fino ad un massimo di 30.000
euro, da ripartire in tre quote annuali)
Ai fini
della detrazione fiscale è richiesto che la
rispondenza degli interventi ai requisiti
richiesti dalla norma sia asseverata da un
tecnico abilitato e che il contribuente
acquisisca, ove introdotta dalla regione o
dall’ente locale, la certificazione energetica
dell’edificio di cui al d.lgs. 192/2005.
5)
Interventi di realizzazione di nuovi edifici, di
volumetria superiore a 10.000 metri cubi, con
data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e
termine entro i tre anni successivi, che
conseguono un valore limite di fabbisogno di
energia primaria annuo per matro quadrato di
superficie utile dell’edificio inferiore di
almeno il 50% rispetto ai valori riportati
nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al
decreto legislativo n. 192/2005, nonché del
fabbisogno energetico per il condizionamento
estivo e l’illuminazione (contributo del 55% dei
costi extra sostenuti per conseguire il predetto
valore, incluse le maggiori spese di
progettazione)
6) Sostituzione di frigoriferi
congelatori e loro combinazioni con analoghi
apparecchi di classe almeno A+ (20% degli importi
rimasti a carico del contribuente fino ad un
massimo di 200 euro, in unica rata)
7) Interventi
di efficienza energetica per l’illuminazione da
parte dei soggetti esercenti attività d’impresa
rientrante nel settore del commercio (36% dei
costi sostenuti per sostituzione di apparecchi
illuminanti con altri ad alta efficienza
energetica, maggiore o uguale al 60%; per
sostituzione di lampade ad incandescenza con
lampade fluorescenti di classe A, alloggiate in
apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico,
maggiore o uguale al 60%; sostituzione, negli
ambienti esterni, di apparecchi illuminanti
dotati di lampade a vapori di mercurio con
apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico,
maggiore o uguale all’80%, dotati di lampade a
vapore di sdio al alta o bassa pressione o di
lampade a ioduri metallici; azione o integrazione
di regolatori del flusso luminoso.
8) Acquisto e
installazione di (o sostituzione di motori
esistenti con) motori ad elevata efficienza di
potenza elettrica, compresa tra 5 e 90kW (20 %
degli importi rimasti a carico del contribuente,
fino ad un massimo di 1500 euro, in unica
rata)
9) Acquisto e installazione di inverter su
impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e
90 kW (20% degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino ad un massimo di 1500 euro, in
unica rata)
C. 350 PANNELLI ENERGETICI
All’art.
4 del testo unico dell’edilizia (d.lgs. n.
380/2001) è aggiunto il seguente comma:
“1-bis.
Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del
rilascio del permesso di costruire, deve essere
prevista l’installazione dei pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica per gli edifici di nuova costruzione,
in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna
unità abitativa.”
CC. 362 - 364 FONDO PER GLI
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI
RIDUZIONE DEI COSTI DELLA FORNITURA ENERGETICA
PER FINALITA’ SOCIALI
Il maggiore gettito fiscale
derivante dall’IVA sui prezzi di carburanti e
combustibili di origine petrolifera è destinato
alla costituzione di un apposito fondo per la
copertura di interventi di efficienza energetica
e di riduzione dei costi della fornitura
energetica per finalità sociali.
CC. 367 – 384
CARBURANTI
Sono fissati gli obiettivi indicativi
nazionali di immissione in consumo di
biocarburanti e altri carburanti rinnovabili,
fino a raggiungere il 5,75% entro il 31 dicembre
2010. A decorrere dal 1° gennaio 2007, inoltre, i
soggetti che immettono in consumo benzina e
gasolio per autotrazione prodotti da fonti non
rinnovabili hanno l’obbligo di immettere in
consumo una quota minima (1 per cento per il
2007, 2 per cento a partire dal 2008) di
biocarburanti e altri carburanti rinnovabili. E’
possibile assolvere al predetto obbligo
acquistando l’equivalente quota o i relativi
diritti da altri soggetti.
Sarà emanato decreto
per l’attuazione dell’obbligo di immissione in
consumo di biocarburanti (biodiesel, bioetanolo e
suo derivati, ETBE e bioidrogeno) secondo
obiettivi ci sviluppo di filiere agroenergetiche.
La sottoscrizione di un contratto di filiera
costituirà titolo preferenziale nei bandi
pubblici per i finanziamenti dei progetti nel
settore della promozione delle energie
rinnovabili e dell’impiego di biocarburanti e nei
contratti di fornitura di biocarburante per il
trasporto e il riscaldamento pubblici. (si veda
anche il c. 1083)
La produzione e la cessione di
energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali e fotovoltaiche nonché di
carburanti ottenuti da prodotti agricoli
costituiscono attività connesse ai sensi
dell’art. 2135 c.c. e si considerano produttive
di reddito agrario.
Per le fonti energetiche a
ridotto impatto ambientale di cui al comma 372 è
stabilita una accisa ridotta. E’ esentato
dall’accisa l’impiego a fini energetici nel
settore agricolo, per autoconsumo nell’ambito
dell’impresa singola o associata, dell’olio
vegetale puro.
Sarà inoltre rivista la disciplina
dei certificati verdi (d.lgs. n. 79/1999) per il
perseguimento dei seguenti obiettivi: a)
incentivare l’impiego a fini energetici delle
materie prime provenienti dai contratti di
coltivazione di cui all’art. 90 del reg. CE n.
1782/2003 (colture energetiche); incentivare
l’impiego a fini energetici di prodotti e
materiali residui provenienti dall’agricoltura,
dalla zootecnia, dalle attività forestali e di
trasformazione alimentare (distretti localo
agro-energetici); c) incentivare l’impiego a fini
energetici di materia prima provenienti da
pratiche di coltivazione a basso consumo
energetico e in grado di conservare o integrare
il contenuto di carbonio nel suolo.
CC. 905- 906
RETI NAZIONALI DI TRASPORTO DEL GAS
NATURALE
Saranno emanate disposizioni per la
cessione delle quote superiori al 20 per cento
del capitale delle società che sono proprietarie
o che gestiscono reti nazionali di trasporto del
gas naturale controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato. Il termine è
rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di
attuazione.
C. 1083 INTEGRAZIONE DELLA FILIERA
FORESTALE CON QUELLA AGROENERGETICA
L’intesa di
filiera o il contratto quadro di cui agli artt. 9
e 10 del D. Lgs. n. 102/2005, hanno per scopo,
altresì, l’integrazione della filiera forestale
con quelle agroenergetica, la valorizzazione, la
produzione, la distribuzione e la trasformazione
di biomasse derivanti da attività forestali,
nonché lo sviluppo della filiera del legno. Gli
organismi che operano la gestione forestale in
forma associata e le imprese di lavorazione e
distribuzione del legno e di utilizzazione della
biomassa forestale a fini energetici nonché i
soggetti interessati, pubblici o privati,
stipulano contratti di coltivazione e fornitura
in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del
citato decreto legislativo n. 102/2005.
CC. 1117
- 1120 FONTI RINNOVABILI
- I finanziamenti
pubblici e gli incentivi ci competenza statale
finalizzati alla promozione delle fonti
rinnovabili per la produzione di energia
elettrica sono concessi esclusivamente per la
produzione di energia elettrica da fonti
energetiche rinnovabili, come definite dall’art.
2 della direttiva 2001/77/CE. Sono fatti salvi i
finanziamenti concessi ai soli impianti già
autorizzati e di cui sia stata avviata la
realizzazione.
Eventuali deroghe saranno
stabilite con decreto del ministro dello sviluppo
economico di concerto con il ministro
dell’ambiente.
- E’ abrogata la norma del D.Lgs.
152/2006 (art. 229, c. 6) che estendeva il regime
di incentivazione di cui al D. Lgs. 387/2003 al
CDR e al CDR-Q
- Sono inoltre abrogate le norme
di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 387/2003 che
ammettevano a beneficiare del regime riservato
alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti.
-
Stessa sorte per le fonti assimilate alle
rinnovabili, di cui alla L. 9/1991.
- L’art. 1,
c. 3 della L. 10/1991 è riformulato con la
soppressione dei riferimenti alle fonti
assimilate e ai rifiuti inorganici:
“3. Ai fini
della presente legge sono considerate fonti
rinnovabili di energia [o assimilate]: il sole,
il vento, l'energia idraulica, le risorse
geotermiche, le maree, il moto ondoso e la
trasformazione dei rifiuti organici [ed
inorganici] o di prodotti vegetali. [Sono
considerate altresì fonti di energia assimilate
alle fonti rinnovabili di energia: la
cogenerazione, intesa come produzione combinata
di energia elettrica o meccanica e di calore, il
calore recuperabile nei fumi di scarico e da
impianti termici, da impianti elettrici e da
processi industriali, nonchè le altre forme di
energia recuperabile in processi, in impianti e
in prodotti ivi compresi i risparmi di energia
conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi
sull'involucro edilizio e sugli impianti.] Per i
rifiuti organici ed inorganici resta ferma la
vigente disciplina ed in particolare la normativa
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, e successive
modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge
31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n.397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n.475.”
- E’ abrogato il comma 71
dell’art.1 della L. n. 239/2004, che si riporta
di seguito: “71. Hanno diritto alla emissione dei
certificati verdi previsti ai sensi dell'articolo
11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e successive modificazioni, l'energia elettrica
prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia
prodotta in impianti statici con l'utilizzo
dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile
nonche' l'energia prodotta da impianti di
cogenerazione abbinati al teleriscaldamento,
limitatamente alla quota di energia termica
effettivamente utilizzata per il
teleriscaldamento.”.
FAUNA E FLORA
C. 829 RANDAGISMO
I comuni singoli o associati e
le comunità montane provvedono ad attuare piani
di controllo delle nascite incruenti attraverso
la sterilizzazione. I comuni provvedono altresì
al risanamento dei canili comunali esistenti e
costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei
criteri stabiliti con legge regionale.
INQUINAMENTO / BONIFICA
C. 867 LAGUNA DI VENEZIA-PORTO MARGHERA E POLO
CHIMICO LAGHI DI MANTOVA
E’ autorizzata la spesa
complessiva di euro 209 milioni per gli
interventi di risanamento del Polo Chimico Laghi
di Mantova e degli interventi di cui all’accordo
di programma del 7 aprile 2006 relativo ai canali
portuali di grande navigazione della Laguna di
Venezia – Porto Marghera.
C. 898 BONIFICHE AREE
MILITARI
E’ istituito un fondo di 25 milioni di
euro destinato alle bonifiche delle aree
militari, sia dismesse che attive, e di
pertinenze dei poligoni di tiro, nonché delle
unità navali.
INQUINAMENTO / PROTOCOLLO DI KYOTO
CC. 1110 – 1115 PROTOCOLLO DI KYOTO
E’ istituito
un fondo rotativo per finanziare le misure di
attuazione del Protocollo di Kyoto. Le risorse
per il trienno 2007- 2009 ammontano a 200 milioni
di euro all’anno.
Il ministero dell’ambiente
individua le modalità per l’erogazione a soggetti
pubblici e privati di finanziamenti a tasso
agevolato e del relativo tasso di interesse.
Per
il triennio 2007-2009 sono finanziate
prioritariamente:
a) l’installazione di impianti
di microcogenerazione diffusa al alto rendimento
elettrico e termico
b) l’installazione di
impianti di piccola taglia per l’utilizzazione
delle fonti rinnovabili per la generazione di
elettricità e calore
c) la sostituzione di motori
elettrici industriali con potenza superiore a 45
kW con motori ad alta efficienza
d) l’incremento
dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei
settori civile e terziario
e) l’eliminazione
delle emissioni di protossido d’azoto dai
processi industriali
f) i progetti pilota di
ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove
fonti di energia a basse emissioni o a emissioni
zero.
MARE E COSTE / DEMANIO
C. 250 – 258 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI
MARITTIMI
- Le concessioni relative a beni
demaniali marittimi sono revocate qualora il
concessionario si renda responsabile di gravi
violazioni edilizie, che costituiscono
inadempimento agli obblighi derivanti dalla
concessione.
- Sono modificati i criteri relativi
alla determinazione dei canoni per il rilascio o
il rinnovo di concessioni di aree demaniali con
finalità turistico-ricreative, di cui alla L.
494/1993.
- E’ precisata la durata delle
concessioni, che possono avere durata superiore a
sei anni, ma comunque inferiore a 20 anni, in
ragione dell’entità e della rilevanza economica
delle opere da realizzare.
- Le regioni, sentiti
i comuni interessati, sono tenute a individuare
un corretto equilibrio tra le aree concesse a
soggetti privati e gli arenili liberamente
fruibili; devono inoltre individuare le modalità
e la collocazione dei varchi necessari al fine di
consentire il libero e gratuito accesso e
transito, per il raggiungimento della battigia
antistante l’area ricompressa nella concessione,
anche al fine di balneazione.
- Con norma di
interpretazione autentica dell’articolo 8 del
D.L. 400/1993, conv. in L. 494/1993, si precisa
che le utilizzazioni contemplate fanno
riferimento alla mera occupazione di beni
demaniali marittimi e relative pertinenza.
Qualora invece l’occupazione consista nella
realizzazione di opere inamovibili in difetto
assoluto di titolo abilitativi o in presenza di
titolo abilitativi che per il suo contenuto è
incompatibile con la destinazione e disciplina
del bene demaniale, l’indennizzo è commisurato ai
valor di mercato, ferma restando l’applicazione
delle misure sanzionatorie vigenti, ivi compreso
il ripristino dello stato dei luoghi.
C. 1100 TUTELA DEL MARE
E’ autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anno
2007, 2008 e 2009 per l’attuazione di programmi
annuali di interventi per la difesa del mare
(Convenzione di Barcellona del 1976)
CC. 1101 e
1102 DANNI DA INCIDENTI A NAVI O IMPIANTI SULLE
PIATTAFORME
Per i danni derivanti
dall’inquinamento causato da incidenti alle navi
o agli impianti sulle piattaforme si applica il
tariffario internazionale Scopic.
Le somme
recuperate sono destinate nella misura del 50% a
interventi di difesa del mare dagli inquinamenti.
MARE / DRAGAGGIO E BONIFICA / AUTORITA’ PORTUALE
C. 996 DRAGAGGIO E BONIFICA
Nei siti oggetto di
interventi di bonifica di interesse nazionale ai
sensi dell’art. 252 del d. lgs. 152/2006 le
operazioni di dragaggio possono essere svolte
anche contestualmente alla predisposizione del
progetto relativo alle attività di bonifica. Il
progetto va presentato all’autorità portuale che
lo approva entro trenta giorni e lo trasmette al
ministero dell’ambiente per l’approvazione
definitiva nei trenta giorni successivi.
L’autorizzazione produce gli effetti di cui al
comma 6 dell’art. 252 del D.Lgs. 152/2006 (“6.
L'autorizzazione del progetto e dei relativi
interventi sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le
intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi
previsti dalla legislazione vigente, ivi
compresi, tra l'altro, quelli relativi alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti e
delle attrezzature necessarie alla loro
attuazione. L'autorizzazione costituisce,
altresì, variante urbanistica e comporta
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori.”), nonché
limitatamente alle attività di dragaggio inerenti
al progetto, gli effetti di cui al comma 7 (“7.
Se il progetto prevede la realizzazione di opere
sottoposte a procedura di valutazione di impatto
ambientale, l'approvazione del progetto di
bonifica comprende anche tale valutazione.”)
Sono
altresì determinate le caratteristiche perché i
materiali derivanti dall’attività di dragaggio
possano essere immessi o refluiti in mare o
impiegati per formare terreni costieri o per il
rinascimento degli arenili.
I materiali derivanti
dall’attività di dragaggio e bonifica, se non
pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti
finalizzati esclusivamente alla rimozione degli
inquinanti, possono essere refluiti, su
autorizzazione della regione competente,
all’interno di casse di colmata, di vasche di
raccolta o comunque di strutture di contenimento
poste in ambito costiero, che presentino il
sistema di impermeabilizzazione richiesto dalla
norma. Nel caso in cui al termine delle attività
di refluimento, i materiali presentino livelli di
inquinamento superiori ai limiti di cui ala
tabella 1 dell’allegato 5 parte quarta, titolo V,
del d.lgs. 152/2006 deve essere attivata la
procedura di bonifica.
C. 997 PRESIDENTE
DELL’AUTORITA’ PORTUALE
La lettera m, c. 3, art.
8 L. 84/1994 (“assicura la navigabilità
nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento
del servizio escavazione porti di cui
all'articolo 26, e, in via subordinata, con le
modalità di cui all'articolo 6, comma 5, al
mantenimento ed approfondimento dei fondali,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 5,
commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al
visto del competente ufficio speciale del genio
civile per le opere marittime, nel rispetto della
normativa sulla tutela ambientale, anche
adottando, nei casi indifferibili di necessità ed
urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei
casi di interventi urgenti e straordinari di
escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità
diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 5.
Ai fini degli interventi di escavazione e
manutenzione dei fondali può indire, assumendone
la presidenza, una conferenza di servizi con le
amministrazioni interessate”) è così modificata:
“m) assicura la navigabilità nell’ambito portuale
e provvede al mantenimento e approfondimento dei
fondali, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli
interventi di escavazione e manutenzione dei
fondali può indire, assumendone la presidenza,
una conferenza di servizi con le amministrazioni
interessate da concludersi nel termine di
sessanta giorni. Nei casi di necessità e urgenza
può adottare provvedimenti di carattere coattivo.
Resta fermo quanto previsto all’articolo 5, commi
11-bis e seguenti. ove applicabili”
MOBILITA’ / INQUINAMENTO
CC. 224 – 233 INCENTIVI EURO 4 ED EURO 5
Previsto
un incentivo di 80 euro per la rottamazione di
veicoli euro 0 ed euro 1; chi non acquista nuovi
veicoli e non risulti intestatario di veicoli
registrati, può richiedere il rimborso
dell’abbonamento al traporto pubblico locale
nell’ambito del comune di residenza e di
domicilio di durata pari ad una
annualità.
Previsto inoltre un incentivo di 800
euro per chi acquisti un veicolo euro 4 ed euro
5, con cilindrata inferiore a 1300 cc; tali
veicoli saranno esentati dal pagamento delle
tasse automobilistiche per due
annualità.
L’incentivo è di 2000 euro per la
sostituzione di autocarri euro 0 o euro 1 con
veicoli di peso non superiore a 3, 5 tonnellate,
immatricolati come euro 4 o euro 5.
L’incentivo è
di euro 1500 (incrementato di ulteriori euro 500
se il veicolo abbia emissioni inferiori a 120
grammi per chilometro) per l’acquisto di
autovetture omologati per la circolazione
mediante alimentazione esclusiva o doppia a
metano o gpl, alimentazione elettrica o ad
idrogeno
Le norme valgono per i veicoli nuovi
acquistati a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino
al 31 dicembre 2007, ed immatricolati entro il 31
marzo 2008. Per i veicoli alimentati a metano,
gpl, elettricità o idrogeno, l’incentivo è
concesso per gli acquisti effettuati sino al 31
dicembre 2009.
CC. 236 – 241 INCENTIVI
MOTOCICLI
Incentivi previsti anche per la
sostituzione di motocicli euro 0. Ottanta euro
per la rottamazione ed esenzione dalle tasse
automobilistiche per cinque annualità.
CC. 1121
- 1123 QUALITA’ DELL’ARIA NELLE AREE URBANE
E’
istituito il Fondo per la mobilità sostenibile,
con uno stanziamento di 90 milioni si euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
finalizzato al finanziamento di interventi per il
miglioramento della qualità dell’aria nelle aree
urbane, nonché al potenziamento del trasporto
pubblico, come specificato al comma 1122
OGM
C. 1243 OGM
Gli investimenti per la ricerca
avanzata nel campo delle biotecnologie sono
ridotti di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per il
2009.
RIFIUTI
CC. 106-108 GESTORI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI – TRASMISSIONE DATI ALL’AGENZIA DELLE
ENTRATE
I soggetti gestori del servizio di
smaltimento dei rifiuti urbani comunicano
annualmente all’agenzia delle entrate i dati
relativi agli immobili insistenti sul territorio
comunale per i quali il servizio è istituito che
abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui
redditi.
C. 183 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI
Ai fini della determinazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti urbani,
continuerà a farsi riferimento ai criteri
indicati dal D.Lgs. 507/1993 (art. 70, c. 3,
secondo e terzo periodo) in materia di tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
C. 184
RIFIUTI E DISCARICHE
In attesa della completa
attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.
152/2006:
- Il regime di prelievo relativo al
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
adottato da ciascun comune per il 2006 resta
invariato anche per il 2007;
- Rimangono
applicabili le disposizioni di cui all’art. 18,
c. 2, lett. d) e 57 del Decreto Ronchi, in
materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai
rifiuti urbani;
- La disciplina transitoria del
decreto “discariche” (D.Lgs. 36/20003) è
ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2007. La
proroga non si applica alle discariche di II
categoria, tipo A, ex A2 e alle discariche per
rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di
matrice cementizia contenenti amianto.
CC. 1108
- 1109 RACCOLTA DIFFERENZIATA
La Regione deve
garantire, a livello di ambito territoriale
ottimale, previa diffida e successiva nomina di
un commissario ad acta, il raggiungimento delle
seguenti percentuali minime di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani:
- entro il 31
dicembre 2007 almeno il quaranta per cento
-
entro il 31 dicembre 2009 almeno il cinquanta per
cento
- entro il 31 dicembre 2011 almeno il
sessanta per cento.
Negli anni successivi le
percentuali saranno stabilite con decreto del
ministero dell’ambiente, che perseguirà
l’obiettivo “Rifiuti zero”.
C. 1116 CONTROLLO E
TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
Per l’anno 2007 una
quota non inferiore a 5 milioni di euro è
riservata alla realizzazione di un sistema
integrato per il controllo e la tracciabilità dei
rifiuti, ai fini della prevenzione e della
repressione dei fenomeni di criminalità
organizzata nell’ambito dello smaltimento
illecito dei rifiuti.
CC. 1129 – 1131 SACCHETTI
NON BIODEGRADABILI PER L’ASPORTO DI MERCI
E’
avviato un programma sperimentale per la
riduzione progressiva della commercializzazione
dei sacchetti di plastica non biodegradabili, al
fine di giungere al definitivo divieto entro il
1° gennaio 2010. E’ destinata allo scopo una
quota non inferiore a 1 milione di euro.
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
CC. 401 – 403 SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA
Sono previsti incentivi per
l’ammortamento, la locazione (anche finanziaria)
e la manutenzione di apparecchiature per servizi
di comunicazione elettronica
SICUREZZA SUL LAVORO
CC. 780 - 781 RIDUZIONE DEI PREMI PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO
La riduzione dei premi è prevista a
decorrere dal 1° gennaio 2008. Tale riduzione è
prioritariamente riconosciuta alle imprese in
regola con tutti gli obblighi previsti dal
decreto legislativo n. 626/1994 e dalle
specifiche normative di settore le quali:
a)
abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione
per l’eliminazione delle fonti di rischio e per
il miglioramento della condizioni di sicurezza e
di igiene sui luoghi di lavoro, concordati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e territoriale, anche all’interno di
enti bilaterali, e trasmessi agli ispettori del
lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel
biennio precedente alla data della richiesta di
ammissione al beneficio.
C. 782 - INFORTUNI SUL
LAVORO
Integrazioni per la coperture in caso di
infortuni sul lavoro e di malattie professionali,
con previsione di percentuali di menomazione più
favorevoli.
C. 910 MODIFICHE AL D. LGS.
626/94
Il committente risponde in solido con
l’appaltatore per tutti i danni per i quali il
lavoratore non risulti indennizzato a opera
dell’Inail..
CC. 1173 – 1174 INDICI DI
CONGRUITA’
Al fine di promuovere la regolarità
contributiva quale requisito per la concessione
dei benefici e degli incentivi previsti
dall’ordinamento, vengono introdotti i cd.
“indici di congruità” per i settori in cui
risultano maggiormente elevati i livelli di
violazione delle norme in materia di incentivi ed
agevolazioni contributive ed in materia di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori.
C. 1175
– 1179 DURC e INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER LE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA.
A
decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici previsti
dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale sono subordinati al
possesso, da parte dei datori di lavoro, del
documento unico di regolarità contributiva.
Le
sanzioni amministrative per la violazione di
norme in materia di lavoro, legislazione sociale,
previdenza e tutela della sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1°
gennaio 1999 sono quintuplicati.
C. 1180
COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE
I datori di lavoro
devono anticipare la comunicazione di assunzione
al giorno precedente l’instaurazione del rapporto
di lavoro subordinato, co. co. co. o socio
lavoratore di cooperativa e di associato in
partecipazione.
La comunicazione riguarda anche
ai tirocini di formazione e di orientamento ed
ogno altro tipo di esperienza lavorativa ad essi
assimilata.
Le agenzie di lavoro sono tenute a
comunicare l’assunzione, la proroga e la
cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel
mese precedente entro il ventesimo giorno del
mese successivo alla data di assunzione.
C. 1186
DESTINAZIONE DELLE SOMME RISCOSSE DA
CONTRAVVENZIONI IN TEMA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
Le somme riscosse da contravvenzioni in
tema di sicurezza sul lavoro sono destinate, tra
l’altro, al finanziamento di attività
promozionali ed interventi in materia di salute e
sicurezza del lavoro, con particolare riferimento
ai settori a più elevato rischio
infortunistico.
C. 1187 FONDO DI SOSTEGNO PER LE
FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL
LAVORO
Al fine di assicurare un adeguato e
tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di
gravi incidenti sul lavoro, anche per i caso in
cui le vittime medesime risultino prive della
copertura assicurativa obbligatoria, è istituito
presso il ministero del lavoro il Fondo di
sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro.
SUOLO
C. 1132 DIFESA DEL SUOLO
E’ autorizzata la spesa
di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 209 per assicurare il monitoraggio delle
attività e dei dati relativi alla difesa del
suolo.
VARIE
CC. 145-149 COMUNI – ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA DI
SCOPO
I comuni potranno istituire l’imposta di
scopo destinata a parziale copertura delle spese
per la realizzazione delle opere pubbliche di cui
al c. 149 (Trasporto pubblico urbano, opere
viarie, opere di arredo e decoro, risistemazione
di parchi e giardini, parcheggi, restauro,
conservazione dei beni artistici e
architettonici, nuovi spazi per eventi e attività
culturali, allestimenti mussali e biblioteche,
edilizia scolastica)
CC. 505 e 506 RISPARMI DI
SPESA PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Le
disposizioni sui risparmi di spesa per le
amministrazioni pubbliche, in base agli elenchi
ISTAT non si applicano, tra l’altro, all’Agenzia
per la protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici e alle agenzie regionali per
l’ambiente.
C. 522 FORESTALI
Autorizzazione
all’assunzione di 166 forestali idonei non
vincitori del concorso svolto in attuazione
dell’art. 1, c. 2 della Legge n. 77/2004.
C.
1077 PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE PER IL
PERSONALE OPERAIO FORESTALE
Le procedure di
stabilizzazione si applicano anche in deroga alle
disposizioni della legge 5 aprile 1985, n.
124
C. 566 ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI
Autorizzazione all’assunzione di
personale a tempo determinato per le attività di
sorveglianza ed epidemiologia, prevenzione e
sperimentazione (L. n. 3/2001)
C. 574 COMANDO
DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE –
LOTTA ALL’ECOMAFIA
Il Ministero dell’Ambiente è
autorizzato ad avvalersi delle strutture
specialistiche del Comando dei carabinieri per la
tutela dell’ambiente al fine di potenziare gli
strumenti per la lotta all’ecomafia ed alle altre
forme di criminalità organizzata in campo
ambientale. Il comando è autorizzato a ricorrere
ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo
di 20 unità di personale, di cui 6 tenenti, 12
ispettori e 2 appuntati/carabinieri.
CC. 915-
919 INTERVENTI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E DI
SICUREZZA STRADALE – FONDI
CC. 1124 – 1128
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
E’ istituito il Fondo
per lo sviluppo sostenibile, con uno stanziamento
annuo di 25 milioni di euro per il triennio
2007-2009 per progetti internazionale di
cooperazione ambientale sostenibile.
E’
autorizzata la spesa di 50.000 euro per
l’attuazione e il monitoraggio di un piano
d’azione per la sostenibilità ambientale dei
consumi nel settore della pubblica
amministrazione, finalizzato a ridurre l’uso
delle risorse, sostituire e fonti energetiche non
rinnovabili con fonti rinnovabili, ridurre la
produzione di rifiuti, ridurre le emissioni
inquinanti e ridurre i rischi ambientali, anche
in relazione agli acquisti nelle categorie
merceologiche indicate al comma 1127.
C. 1155
PONTE SULLO STRETTO
Le risorse finanziare che
erano destinate al Ponte sullo Stretto
confluiranno in due capitoli di spese del
ministero delle infrastrutture e del ministero
dell’ambiente, denominati rispettivamente
“Interventi per la realizzazione di opere
infrastrutturali in Sicilia e in Calabria” e
“Interventi di tutela dell’ambiente e difesa del
suolo in Sicilia e in Calabria”.
C. 1234 CINQUE
PER MILLE
E’ confermata per il 2007 la
destinazione del 5 per mille dell’IRPEF a
sostegno delle ONLUS, delle associazioni di
promozione sociale e delle associazioni
riconosciute che operano nei settori di cui
all’art. 10 del d.lgs. n. 460/1997, degli enti di
ricerca scientifica e dell’università e degli
enti di ricerca sanitaria.
C. 1278 FONDO
NAZIONALE PER LA MONTAGNA E SOPPRESSIONE
DELL’IMONT
E’ autorizzata la spesa di 25 milioni
di euro per il 2007 per il finanziamento del
fondo nazionale per la montagna. E’ istituito
l’EIM (Ente italiano montagna) che sostituisce
l’IMONT (Istituto nazionale della
montagna)
Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative.
(GU n. 300 del 28-12-2006)
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 2.
Disposizioni in materia di
agricoltura
1. All'articolo 23, comma 6-bis, del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modificazioni, le parole: «30 giugno
2006» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2007».
2. All'articolo 2 del decreto
legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il
termine per l'iscrizione degli operatori del
settore ortofrutticolo alla banca dati nazionale
di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.
1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001,
e' fissato al 30 giugno 2007.».
3. Per le aziende
in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5
del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni, il termine per il versamento della
prima e della seconda rata e' effettuato entro il
29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed
interessi; il temine per il versamento della
terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma
116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e' posticipato al 30
giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000
euro per l'anno 2007, si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244. I versamenti tributari non eseguiti per
effetto della sospensione di cui all'articolo 5,
comma 3-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005,
n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni, sono effettuati
in unica soluzione
senza aggravio di sanzioni e di interessi entro
il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di
quattro rate trimestrali di pari importo. La
prima rata e' versata entro il 16 gennaio 2007.
Le rate successive alla prima sono maggiorate
degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio
2007. Gli adempimenti tributari diversi dai
versamenti non eseguiti per effetto della
sospensione di cui al predetto articolo 5, comma
3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono
effettuati entro il 31 gennaio 2007.
4. I compiti
del Commissario straordinario del Governo di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio
2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le
emergenze zootecniche e sono prorogati al 31
dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000
euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede
mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre
2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e
successive modificazioni.
5. Il termine di cui
all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo
29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel
registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di
fertilizzanti, e' prorogato al 31 luglio 2007.
Art. 3.
Disposizioni in materia di costruzioni,
opere infrastrutturali e lavori in edilizia
1. Il
termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1,
del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data
di entrata in vigore del regolamento recante
norme sulla sicurezza degli impianti, di cui
all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera
a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il
31 maggio 2007.
2. All'articolo 1, comma 452,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al
completamento degli interventi infrastrutturali
per l'integrale attuazione della Convenzione tra
l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24
giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n.
475, le parole: « alla data di entrata in vigore
della presente legge» sono sostitute dalle
seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».
3. I
verbali di concordamento dell'indennita' di
espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa
connessa alla procedura di esproprio, relativi
alla realizzazione degli interventi di cui al
titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219,
conservano la loro efficacia indipendentemente
dall'emanazione del decreto di espropriazione.
4.
Il termine per il completamento degli
investimenti per gli adempimenti relativi alla
messa a norma delle strutture ricettive, previsto
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9
novembre 2004, n. 266, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
306, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007
per le imprese che abbiano presentato la
richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro
il 30 giugno 2005.
Art. 5.
Proroga di termini in materia
ambientale
1. Il termine di cui all'articolo 20,
comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005,
n. 151, e' prorogato fino alla data di adozione
dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli
13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto
legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno
2007.
2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito
dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto
dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del
presente decreto entra in vigore il 31 luglio
2007.».
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 dicembre
2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Chiti, Ministro per i rapporti con
il Parlamento e le riforme istituzionali
Padoa
Schioppa, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli:
Mastella
L’edilizia trascina l’economia e sbanca gli alvei
dei fiumi, 3,5 milioni di metri cubi di sabbia
estratti illegalmente dall’alveo del Po
Fonte: Greenreport http://www.greenreport.it
FIRENZE. Estrazioni illegali di sabbia, enormi
guadagni, imprese senza scrupoli con
organizzazione paramilitare, fatturato in nero,
presenza di criminalità organizzata, pochi mezzi
e uomini delle forze dell’ordine a cercare di
contrastare il fenomeno e pochi anche gli
ispettori idraulici.
Questo è quanto avviene sul fiume Po ed emerso da
un’inchiesta pubblicata sul Sole 24 Ore
supportata da dati e monitoraggi di Legambiente
che da anni denuncia il problema. 3,5 milioni di
metri cubi di sabbia estratti illegalmente
dall’alveo, 150 milioni di fatturato in nero e il
letto del corso d’acqua che si abbassato di 5
metri negli ultimi 50 anni. Sono le nude cifre
del fenomeno che è in atto sul più grande corso
d’acqua italiano.
Ma l’attività di estrazione di inerti dai fiumi
parte da lontano e non riguarda ovviamente solo
il corso d’acqua che bagna la pianura Padana.
Subito nel dopoguerra l’estrazione di sedimenti
fluviali raggiunse proporzioni stratosferiche. Il
grande boom economico, l’esigenza di dotarsi di
un sistema di infrastrutture adeguate, ma anche
la possibilità di costruire senza una corretta
pianificazione, ha reso il settore edilizio tra
quelli maggiormente trainanti per lo sviluppo del
Paese. La richiesta del mercato era senza limiti,
il materiale pregiato e di facile estrazione. Ma
alle motivazioni economiche ben presto si
associarono anche motivazioni di carattere
idraulico: opinione diffusa (quanto errata) è
quella che collega direttamente l’estrazione di
materiali depositati dal fiume (ghiaie e sabbie)
ad una maggior sicurezza idraulica. Per questo
motivo ancora oggi, quando l’estrazione di inerti
in Italia è generalmente proibita da molti anni
per le conseguenze evidenti sugli ambienti
fluviali e sui litorali, si rilasciano permessi
di estrazione per il riassetto idraulico del
corso d’acqua che in conseguenza poi degli scarsi
controlli, sia la finalizzazione sia i volumi
estratti hanno destinazioni e dimensioni diverse
rispetto a quelle previste nella concessione di
scavo. Quali sono le conseguenze più evidenti
sugli ambienti fluviali? Gli effetti
dell’escavazione di inerti sono sostanzialmente
di tre tipi: effetto morfologico ed
idrogeologico, effetto idraulico ed effetto
ecologico-ambientale. Sinteticamente, dal punto
di vista morfologico l’escavazione porta a
modificazioni del profilo longitudinale del corso
d’acqua con incisione a monte e a valle del punto
di scavo; instabilità dell’alveo con variazioni
di larghezza che innesca erosione delle sponde;
instabilità di manufatti ed infrastrutture
(scalzamento dei piloni dei ponti); erosione
costiera; abbassamento della falda freatica con
conseguenze anche per l’approvvigionamento
idrico. Dal punto di vista idraulico l’estrazione
di inerti fa aumentare la sezione nel punto di
scavo e così si aumenta la pericolosità idraulica
a valle per l’arrivo di portate di piena
maggiori. L’effetto ecologico è a catena,
riassumibile nella perdita di habitat acquatici e
ripari con una banalizzazione del substrato.
Ovviamente a questi effetti si associano gli
impatti sul fiume direttamente derivanti dalle
attività estrattive come torbidità delle acque a
valle del punto di scavo, rumore, mezzi pesanti
in alveo, alterazioni del paesaggio fluviale e
ripario. Per i suddetti motivi l’attività
estrattiva va regolamentata, pianificata e
comunque ridotta al minimo dato che in Italia
sono pochi i fiumi in sedimentazione
diffusa.
Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1992, n.
34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e
di assetto del territorio”
Art. 1
(Modifiche alla l.r.
34/1992)
1.
L’articolo 30 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34
(Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di
assetto del territorio) è sostituito dal
seguente:
“Art. 30 (Adozione e approvazione degli strumenti
urbanistici attuativi)
1. I piani urbanistici attuativi di cui
all’articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune
e le relative deliberazioni, corredate dagli
elaborati di cui all’articolo 34, sono depositate
presso la sede comunale per trenta giorni
consecutivi.
2. Dell’avvenuto deposito è data comunicazione al
pubblico mediante apposito avviso affisso
all’albo pretorio del Comune. Durante tale
periodo chiunque può prendere visione dei piani e
presentare, entro i successivi trenta giorni,
osservazioni e opposizioni.
3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al
comma 1 sono inviati contestualmente al deposito
alla Provincia competente per territorio, che,
entro sessanta giorni decorrenti dalla data di
ricezione della documentazione, può formulare
osservazioni ai sensi dell’articolo 24, comma 2,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune
approva i piani motivando puntualmente sulle
osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso
inutilmente il termine, prescindendo dalle
osservazioni medesime.
4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì,
in ordine alle osservazioni e opposizioni
presentate ai sensi del comma 2.
5. Il Comune, entro novanta giorni
dall’approvazione dei piani, trasmette alla
Provincia e alla Regione copia delle relative
deliberazioni. La Provincia e la Regione possono
richiedere anche copia degli elaborati del
piano.”.
2. Sono abrogati la lettera h) del comma 1
dell’articolo 34 e l’articolo 35 della l.r.
34/1992.
Art. 2
(Disposizioni
transitorie)
1. Dal giorno successivo al 3 agosto 2005, data
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, gli
effetti della sentenza della Corte costituzionale
29 luglio 2005, n. 343, si estendono a tutti i
procedimenti di formazione dei piani urbanistici
attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, della
l.r. 34/1992, non conclusi con l’approvazione da
parte dei Comuni entro la suddetta data di
pubblicazione.
2. I Comuni che non vi hanno provveduto, entro
trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, inviano alla Provincia competente
per territorio le deliberazioni e gli elaborati
relativi ai piani attuativi adottati entro il 3
agosto 2005, ma approvati successivamente. La
mancata trasmissione nel termine comporta la
necessità di una nuova approvazione del piano ai
sensi dell’articolo 30 della l.r. 34/1992 come
modificato dalla presente legge. La Provincia,
entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla
data di ricezione della documentazione, può
formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 24,
comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il
Comune motiva puntualmente sulle osservazioni
della Provincia formulate nel termine e, se
necessario, provvede a modificare o a rielaborare
il piano approvato.
3. I Comuni che non vi hanno provveduto
trasmettono alla Provincia competente per
territorio le deliberazioni e gli elaborati
relativi ai piani attuativi non ancora approvati
alla data di entrata in vigore della presente
legge. La Provincia, entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dalla data di ricezione della
documentazione, può formulare osservazioni ai
sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge
47/1985. Il Comune delibera circa l’approvazione
del piano motivando puntualmente sulle
osservazioni formulate nel termine dalla
Provincia, oppure, decorso inutilmente il
termine, prescinde dalle osservazioni medesime.
ITER DELLA VICENDA
Fonte
: Diritto & diritti
Lorenzotti Fabrizio
Corte
costituzionale n. 343/ 2005 e il ritorno di una
norma statale di principio: le osservazioni della
Provincia sugli strumenti urbanistici attuativi
comunali
1. Premessa. -
La nuova legge regionale Marche, 16 dicembre
2005, n. 34: “Modifiche alla legge regionale 5
agosto 1992, n. 34, avente ad oggetto norme in
materia urbanistica, paesaggistica e di assetto
del territorio” (pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 114 del 19 dicembre
2005), intende risolvere la situazione creata
dalla sentenza della Corte costituzionale 29
luglio 2005, n. 343.
La Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale degli artt. 4 e 30 della legge
regionale n. 34/1992 nella parte in cui non
prevedono che copia dei piani urbanistici
attuativi, per i quali non è prevista
l'approvazione regionale, sia trasmessa dai
Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata).
Infatti, l’art. 4 dispone che gli strumenti
urbanistici attuativi (intendendo per tali i
piani particolareggiati, i piani di recupero, i
piani per l'edilizia economica e popolare, i
piani per gli insediamenti produttivi, i piani di
lottizzazione, gli altri strumenti urbanistici a
carattere attuativo previsti e disciplinati da
norme speciali dello Stato o della Regione),
purché conformi agli strumenti urbanistici
generali comunali (vale a dire al piano
regolatore generale oppure al programma di
fabbricazione), sono approvati in via definitiva
dal Consiglio comunale con la soppressione di
ogni autorizzazione o approvazione da parte di
organi o uffici regionali previste da
disposizioni statali e regionali.
Gli unici strumenti attuativi sui quali è
previsto, prima dell’approvazione da parte del
Consiglio comunale, un parere di conformità della
Provincia sono quelli che comportano variante
allo strumento urbanistico generale e, inoltre,
per i Comuni - che non hanno ancora adeguato il
proprio strumento generale al piano paesistico
ambientale della Regione – quelli relativi a
zone, totalmente o parzialmente, tutelate sotto
il profilo paesaggistico.
In coerenza con l’art. 4, l’art. 30 della L.R.
34/1992, nel disciplinare il procedimento di
adozione e approvazione degli strumenti
urbanistici attuativi di sola competenza
comunale, non prevedeva (prima della sentenza
della Corte) l’invio di copia del piano alla
Provincia.
L’art. 35 della medesima legge garantiva alla
Provincia una informazione di carattere più
ridotto: la trasmissione da parte dei Comuni di
copia del riepilogo informativo statistico dei
dati di ogni singolo piano entro trenta giorni
dalla data di esecutività della deliberazione del
Consiglio comunale che lo adotta definitivamente.
2. La rimessione della questione di legittimità
alla Corte costituzionale.
– Il TAR Marche, con ordinanza n. 4 del 31
gennaio 2004, ritenendo rilevante e non
manifestamente infondata, per violazione
dell’art. 117, comma 1, della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale degli
artt. 4 e 30 della L.R. n. 34/1992 in relazione
al contrasto con l’art. 24 della legge statale 28
febbraio 1985, n. 47, ha rimesso l’esame della
questione alla Corte costituzionale.
La questione era stata sollevata dal CODACONS
(Coordinamento delle associazioni per la difesa
dell’ambiente e dei diritti dei consumatori) e
dalle sue articolazioni regionali nel contesto di
un ricorso al giudice amministrativo avente ad
oggetto l’annullamento delle deliberazioni di
adozione e approvazione di un piano attuativo di
un Comune.
Il TAR Marche ha osservato che l’art. 24 della
legge statale n. 47/1985, al comma 1, ha escluso,
in linea generale, che gli strumenti urbanistici
attuativi necessitino di approvazione da parte
della Regione: “salvo che per le aree e per gli
ambiti territoriali individuati dalle Regioni
come di interesse regionale in sede di piano
territoriale di coordinamento o, in mancanza, con
specifica deliberazione, non è soggetto ad
approvazione regionale lo strumento attuativo di
strumenti urbanistici generali, compresi i piani
di edilizia economica e popolare nonché i piani
per gli insediamenti produttivi”.
Tuttavia, il comma 2 del medesimo art. 24 ha
conferito alle Regioni il potere di disciplinare,
con proprie norme, cui i Comuni debbono
attenersi, il procedimento diretto
all’approvazione degli strumenti attuativi, al
fine di garantirne la snellezza e le necessarie
forme di pubblicità e di partecipazione dei
soggetti pubblici e privati ed ha anche stabilito
che i Comuni sono comunque tenuti a trasmettere
alla Regione, entro sessanta giorni, copia degli
strumenti attuativi. Sulle eventuali osservazioni
della Regione i Comuni debbono esprimersi con
motivazioni puntuali.
Data la precisa disposizione contenuta nella
norma statale, la legge regionale deve, in ogni
caso, contemplare: l’obbligo dei Comuni di
portare a conoscenza della Regione (o della
Provincia cui la legge regionale abbia conferito
le funzioni, come è specificamente avvenuto nel
caso della Regione Marche) gli strumenti
urbanistici attuativi, mediante trasmissione di
copia di essi, entro 60 giorni; il potere della
Regione (o della Provincia) di formulare proprie
osservazioni e l’obbligo dei Comuni di fornire
controdeduzioni specifiche e puntuali sulle
osservazioni.
Ad avviso del TAR Marche “la legge statale ha
prefigurato l’instaurazione, in tal modo, di una
forma di controllo, per così dire attenuato e non
coercitivo, e di partecipazione da parte della
Regione, pur se non penetrante in via decisoria,
nel senso che, il potere di approvazione essendo
stato trasferito in via esclusiva all’ente
locale, alla Regione residuano pur sempre facoltà
di piena conoscenza e di ingerenza collaborativa
nella formazione degli strumenti urbanistici di
secondo rango; e tale ingerenza si esplica nel
potere di fare osservazioni, sulle quali i Comuni
debbono pronunciarsi in modo puntuale, anche se
non hanno l’obbligo di recepirle (cioè di
modificare gli strumenti stessi in conformità ad
esse)”.
Al contrario, gli artt. 4 e 30 della L.R.
34/1992, in netto contrasto con l’art. 24 della
legge n. 47/1985, aboliscono la trasmissione
della copia degli strumenti attuativi alla
Provincia e la possibilità di quest’ultima di
prendere conoscenza e di valutare adeguatamente
il contenuto di tali strumenti, con la esclusione
del potere di presentare osservazioni
determinanti nei Comuni l’obbligo di
controdedurre in modo puntuale. I piani attuativi
sono rimessi alla disponibilità esclusiva
dell’ente locale comunale, sottraendo alla
Regione (ovvero alla Provincia, come ente
delegato o attributario della funzione) “ogni
ingerenza ed addirittura la pura e semplice
conoscenza in ordine alle scelte concrete ed
effettive che attengono all’attuazione della
pianificazione del territorio”.
Per il TAR la stessa formulazione letterale
dell’art. 24 della legge statale n. 47/1985 (“Le
Regioni emanano norme cui i Comuni debbono
attenersi per l’approvazione degli strumenti...”)
dimostra con tutta evidenza la natura e funzione
di legge quadro e/o di legge che stabilisce
principî fondamentali ai sensi dell’art. 117
della Costituzione. Pertanto, è palese il
contrasto tra le norme regionali
sull’approvazione dei piani attuativi e la norma
statale e, di conseguenza, la violazione
dell’art. 117 Cost.
3. La sentenza della Corte costituzionale n.
343/2005.
– La Corte rileva, in primo luogo, che il TAR,
nel ritenere rilevante e non manifestamente
infondata la questione di costituzionalità
sollevata, ha dedotto la violazione, da parte
della legge della Regione, per non avere
osservato i principî fondamentali delle leggi
dello Stato, dell'art. 117, comma 1, Cost., nel
testo originario, senza motivare in alcun modo le
ragioni per le quali alla fattispecie in esame si
applichi tale normativa e non anche quella
novellata dalla legge costituzionale n. 3/2001.
Ciò però non determina l'inammissibilità della
questione di legittimità, motivata con
riferimento ad un parametro costituzionale
modificato, poiché, nella specie, nella vigenza
sia del vecchio testo dell'art. 117 Cost. sia del
nuovo, la Regione deve comunque esercitare la
propria competenza nel rispetto dei principî
fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato
(cita a tal riguardo la propria precedente
sentenza n. 200/2005).
Afferma, poi, che l’art. 24 della legge n.
47/1985 non è derogabile dalle leggi regionali,
come si evince dall’art. 1, comma 1, della stessa
legge secondo cui le Regioni emanano norme in
materia di controllo dell'attività urbanistica ed
edilizia e di sanzioni in conformità ai principî
definiti dai capi I, II e III. La norma, da una
parte, istituzionalizza il disegno di
semplificazione delle procedure in materia
urbanistica, eliminando l'approvazione degli
strumenti attuativi, dall'altra, però, accentua
le forme di pubblicità e di partecipazione dei
soggetti pubblici e privati.
La statuizione dell'art. 24, comma 2, nella parte
in cui prescrive l'invio degli strumenti
attuativi comunali alla Regione, è chiaramente
preordinata a soddisfare un'esigenza, oltre che
di conoscenza per l'ente regionale, anche di
coordinamento dell'operato delle amministrazioni
locali ed, in questo senso, la legge statale
riserva alla Regione la potestà di formulare
osservazioni sulle quali i Comuni devono
esprimersi.
Il contrappeso all'abolizione dell'approvazione
regionale è costituito dall'obbligo imposto al
Comune di inviare alla Regione il piano
attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni
riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a
fornire puntuale motivazione.
Pertanto, il meccanismo istituito dall'art. 24
della legge n. 47/1985, è coerente allo scopo
perseguito dalla legge e, configurando l'obbligo
dei Comuni di trasmettere i piani urbanistici
attuativi alla Regione, assume il carattere di
principio fondamentale.
Invece, la legge urbanistica regionale n. 34/1992
abolisce l'approvazione regionale degli strumenti
attuativi attribuendola al Consiglio comunale
(art. 4), con l’unica eccezione delle zone
vincolate dove è previsto un parere preliminare
della Provincia. A sua volta la procedura di
formazione del piano, prevista dall'art. 30, pur
ammettendo opposizioni e osservazioni da parte di
chiunque, non prevede specificamente l'invio alla
Regione (o alla Provincia), a differenza di
quanto stabilito dalla legislazione statale, al
fine di sollecitare le osservazioni sulle quali
la legge statale impone al Comune l'obbligo non
di recepirle, ma di motivare puntualmente (quindi
anche di non accogliere le
osservazioni).
Conclude la Corte che la mancata
previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta
con un principîo fondamentale della legge statale
e determina l'incostituzionalità delle norme
denunciate, nella parte in cui non prevedono che
copia dei piani attuativi, per i quali non è
richiesta l'approvazione regionale, sia trasmessa
dai Comuni alla Regione o alla Provincia
delegata.
Di conseguenza, dichiara l'illegittimità
costituzionale degli artt. 4 e 30 della L.R. n.
34/1992, nella parte in cui non prevedono che
copia dei piani attuativi, per i quali non è
prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa
dai Comuni alla Regione (o alla Provincia
delegata).
4. Gli effetti della sentenza della Corte e la
circolare del Presidente della Giunta
regionale.
– Subito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica della sentenza della
Corte costituzionale (prima serie speciale, Corte
costituzionale n. 31 del 3 agosto 2005), la
Regione ha fornito una prima disciplina degli
effetti derivanti dalla pronuncia di
illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 30
della L.R. n. 34/1992, con una circolare del
Presidente rivolta ai Comuni e alle Province, in
attesa di una legge regionale diretta a
disciplinare la materia.
In sintesi, la circolare dispone che copia dei
piani attuativi deve essere inviata alla
Provincia territorialmente competente, in modo da
consentirle la formulazione di osservazioni, come
previsto dall’art. 24 della legge n. 47/1985. In
ogni caso i Comuni devono esprimersi con
motivazioni puntuali sulle ragioni delle diverse
scelte eventualmente effettuate.
La prima parte della circolare è del tutto chiara
e lineare. Più complessa, invece, è la seconda
parte che deve cimentarsi con il problema di
individuare gli effetti della sentenza della
Corte sui piani adottati o addirittura approvati
prima della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della sentenza stessa.
Ai sensi dell’art. 136 Cost. le sentenze
contenenti una declaratoria di illegittimità
costituzionale producono effetti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie, a partire
dal 4 agosto 2005.
In riferimento al momento di produzione degli
effetti vengono prese in considerazione dalla
menzionata circolare le diverse situazioni
ipotizzabili, alle quali viene fatto qui soltanto
un rapido cenno, perché le stesse soluzioni sono
poi ripetute ma con ben altra e più intensa forza
giuridica dalla L.R. n. 34/2005: a) i piani
attuativi approvati definitivamente dai Comuni;
b) i piani adottati prima di tale data ma
approvati successivamente; c) i piani adottati,
ma non ancora approvati; d) i piani che sono da
adottare successivamente al ricevimento della
presente nota.
Per i piani indicati alla lettera a), l’obbligo
di trasmissione alla Provincia non sussiste,
trattandosi di procedimenti di approvazione già
conclusi.
Per i piani riportati alla lettera b), la
trasmissione degli stessi alla Provincia va
effettuata con sollecitudine. Ricevute le
osservazioni il Comune interessato può apportare
modifiche al piano approvato, qualora ne ravvisi
i presupposti di legittimità o di opportunità.
Per i piani indicati alla lettera c), vanno
trasmesse con tempestività alla Provincia le
relative delibere di adozione.
Infine, per i piani che sono ancora da adottare
(di cui alla lettera d) la trasmissione alla
Provincia, dopo l’adozione, va effettuata
contestualmente al loro deposito nella segreteria
comunale.
In sede di approvazione definitiva i Comuni
dovranno esprimersi con motivazioni puntuali
sulle eventuali osservazioni della Provincia.
Come accennato, la questione di fondo con cui
hanno dovuto confrontarsi la circolare e, poi, la
L.R. 34/2005 riguarda i rapporti ancora in corso
ed i rapporti esauriti al momento della
pubblicazione delle decisioni della Corte
costituzionale.
Assume al riguardo un ruolo di primo piano
l’interpretazione dell’art. 136 Cost.: “Quando la
Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di
una norma di legge o di un atto avente forza di
legge, la norma cessa di avere efficacia dal
giorno successivo alla pubblicazione della
decisione. La decisione della Corte è pubblicata
e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario provvedano nelle forme
costituzionali”.
Una funzione interpretativa, sia pure parziale, è
stata svolta dall’art. 30, comma 3, della legge
11 marzo 1953, n. 87, che dispone: “Le norme
dichiarate incostituzionali non possono avere
applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione”.
La questione comunque non è semplicissima: la
stessa Corte costituzionale si è occupata più
volte degli effetti delle proprie decisioni che
dichiarano l’illegittimità costituzionale di una
o più norme di legge o di atti aventi forza di
legge.
La sentenza 29 dicembre 1966, n. 127 (per citare
solo alcune sentenze particolarmente
significative), proprio in relazione ai problemi
che possono insorgere in dipendenza di una
dichiarazione di illegittimità, rileva il mancato
approfondimento da parte dell'Assemblea
costituente (“salvo qualche accenno in un
intervento”) e l’orientamento dei primi
commentatori della Costituzione nel senso della
produzione di effetti analoghi a quelli
dell'abrogazione.
Quest’ultima soluzione non convince affatto la
Corte, poiché rileva e pone una netta linea di
demarcazione (già tracciata in precedenti sue
pronunce): nel caso dell’abrogazione, la norma
abrogata rimane pienamente valida fino
all'entrata in vigore di quella abrogante,
mentre, nel caso di dichiarazione di
illegittimità, la norma viene colpita fin dalla
sua origine, eliminata dall'ordinamento e resa
inapplicabile ai rapporti giuridici.
La dichiarazione di illegittimità ha carattere
sostanzialmente invalidante e produce effetti
assimilabili a quelli dell'annullamento “con
incidenza quindi, in coerenza con gli effetti di
tale istituto, anche sulle situazioni pregresse,
verificatesi nello svolgimento del giudizio nel
quale é consentito sollevare, in via incidentale,
la questione di costituzionalità, salvo il limite
invalicabile del giudicato, con le eccezioni
espressamente prevedute dalla legge, e salvo
altresì il limite derivante da situazioni
giuridiche comunque divenute irrevocabili”.
L’operatività dei principi che disciplinano
l’annullamento impedisce l’applicazione del
principio
tempus regit actum,
che è ricollegato, invece, a quello più generale
della normale irretroattività delle leggi che
modificano o sostituiscono le precedenti.
Anche la sentenza 2 aprile 1970, n. 49, distingue
tra l'effetto di abrogazione, prodotto dal
sopravvenire di nuove leggi, e l'effetto di
annullamento, derivante dalle sentenze di
accoglimento della Corte: “l'abrogazione non
tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne
delimita la sfera materiale di efficacia, e
quindi l'applicabilità, ai fatti verificatisi
sino ad un certo momento del tempo: che coincide,
per solito e salvo sia diversamente disposto
dalla nuova legge, con l'entrata in vigore di
quest'ultima”. Ben diversamente, dalla
dichiarazione della illegittimità costituzionale
di una disciplina legislativa, consegue di
necessità il divieto per tutti, a cominciare
dagli organi giurisdizionali, di assumere le
norme dichiarate incostituzionali a canoni di
valutazione di qualsivoglia fatto o rapporto,
anche se venuto in essere anteriormente alla
pronuncia della Corte “perché gli atti e i
comportamenti che pretendessero trovare in quelle
(norme) la propria regola sarebbero privi di
fondamento legale”.
Sulla base di queste sentenze è abbastanza
agevole sottolineare che, all’effetto di
annullamento, sfuggono le situazioni giuridiche
divenute irrevocabili. I rapporti esauriti, in
quanto è intervenuta una sentenza passata in
giudicato o sono trascorsi i termini di decadenza
o di prescrizione, continueranno ad essere
disciplinati dalla norma dichiarata
incostituzionale (in dottrina, sulla salvezza dei
rapporti esauriti rispetto alle sentenze
declaratorie di illegittimità della Corte
costituzionale, cfr.: MORTATI,
Questioni sul controllo di costituzionalità
sostanziale della legge, Foro amm.,
1948, I, 326; SANDULLI,
Natura, funzione ed effetti delle sentenze
della Corte costituzionale sulla legittimità
delle leggi, Riv. trim. dir. pubbl.,
1959, p. 42; BALLADORE PALLIERI,
Effetti e natura delle sentenze della Corte
costituzionale, Riv. dir. proc.,
1965, p. 165; PIZZORUSSO,
Lezioni di diritto
costituzionale,
Roma, 1981, p. 647; CRISAFULLI,
Lezioni di diritto costituzionale,
II,
Padova, 1984, p. 346; MARTINES,
Diritto
costituzionale,
Milano, 1986, p. 571; CARTABIA,
Portata e limiti della retroattività delle
sentenze della Corte costituzionale che incidono
sugli status giuridici della persona. In margine
ad alcune recenti sentenze della Corte di
cassazione in materia di
cittadinanza,
in
Giur. cost.,
1996, p. 3260).
Tra le situazioni giuridiche ormai irrevocabili
vanno incluse quelle determinate da atti
amministrativi solitari o da procedimenti
amministrativi giunti a conclusione (per spunti
in questo senso: Cass., Sez. III, 28 luglio 1997,
n. 7057; Cass., 28 gennaio 2000, n. 948. Per
Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 1995, n. 1312,
l'efficacia retroattiva delle pronunce della
Corte costituzionale recanti dichiarazione di
illegittimità costituzionale incontra il limite
della irrevocabilità degli effetti prodotti dalla
norma invalidata nell'ambito dei rapporti
esauriti).
E’ di notevole interesse quanto affermato da
Cons. Stato, Sez. IV, 30 marzo 1998, n. 502:
quando una pubblica amministrazione revoca un
atto ormai perfetto, valido ed efficace,
basandosi sull'assunto che l'atto risulta essere
in vigore in base ad una norma incostituzionale,
nonostante che l'atto stesso risulti avere tali
requisiti sin dall'inizio o li abbia acquisiti
nel corso del tempo e, comunque, prima della
sentenza d'incostituzionalità ovvero, in caso di
vizi, quest'ultimi non siano stati fatti valere
nella sede opportuna rispettando i modi e i tempi
dell'impugnazione, è possibile ricorrere ai TAR
per l'annullamento del provvedimento.
Fermo il limite dei rapporti esauriti, viceversa
la pronuncia di illegittimità costituzionale
esplica efficacia relativamente ai rapporti
giuridici sorti anteriormente ad essa e ancora
pendenti (Corte cost., 15 luglio 1983, n. 223;
Cass., 25 febbraio 1994, n. 1910; Cass., 10 marzo
1994, n. 2326; Cass., 14 giugno 1994, n. 5756;
Cass., 15 novembre 1994, n. 9604; Cass. 25 marzo
1996, n. 2629; Cass. 19 febbraio 2000, n. 1935;
Cass., Sez. un., 6 maggio 2002, n. 6487;
Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sez.
Giurisdizionale, ordinanza n. 201 dell’11 aprile
2005).
Nel caso della sentenza della Corte cost. n.
343/2005, la dichiarazione di illegittimità
costituzionale riguarda la carenza di un elemento
nel corso della fase procedimentale di
approvazione degli strumenti urbanistici
attuativi, in questo senso: l’art. 24 della legge
statale n. 47/1985, emancipa la formazione dei
piani attuativi dall'approvazione regionale, però
configura l'obbligo dei Comuni di inviare copia
del piano alla Regione per eventuali
osservazioni.
Più specificamente, l’art. 4 della L.R. n.
34/1992 attribuisce l'approvazione al Consiglio
comunale e sopprime ogni approvazione regionale,
mentre l’art. 30, nel regolare la procedura, si
limita a prevedere il deposito del piano
attuativo dopo la sua adozione (e non anche
l'invio alla Provincia), e poi l'approvazione del
Consiglio comunale. Pertanto, secondo la sentenza
n. 343/2005, l’invio in Provincia doveva avvenire
prima dell’approvazione definitiva da parte del
Consiglio comunale.
Lo stesso art. 24, comma 2, della legge n.
47/1985 fa espresso riferimento al procedimento
di approvazione del piano attuativo: “Le Regioni
emanano norme cui i Comuni debbono
attenersi per l'approvazione degli
strumenti
di cui al comma precedente, al fine di garantire
la snellezza del procedimento e le necessarie
forme di pubblicità e di partecipazione dei
soggetti pubblici e privati. I Comuni sono
comunque tenuti a
trasmettere alla Regione, entro sessanta
giorni,
copia degli strumenti attuativi di cui al
presente articolo. Sulle eventuali osservazioni
della Regione i Comuni devono esprimersi con
motivazioni puntuali”.
Di nuovo, nel punto 3.2. del “considerato in
diritto”, la Corte aggiunge: “La
procedura di formazione del
piano,
prevista dall'art. 30, pur ammettendo opposizioni
e osservazioni da parte di chiunque, non prevede
specificamente l'invio alla Regione (o alla
Provincia), previsto dalla legislazione statale
(art. 24, comma 2, della legge n. 47/1985), al
fine di sollecitare le osservazioni sulle quali
la legge statale impone al Comune l'obbligo (non
già di recepirle, ma) di motivare puntualmente
(quindi anche di non accoglierle): obbligo di
invio che la legge statale distingue facendone
un
quid pluris
rispetto alle forme partecipative consentite a
soggetti privati e pubblici (art. 25)”.
Se, per le considerazioni sopra svolte,
l’illegittimità costituzionale riguarda un
elemento del procedimento di approvazione del
piano attuativo, gli effetti della sentenza della
Corte non possono coinvolgere i procedimenti già
conclusi (alla data della pubblicazione della
sentenza sulla Gazzetta Ufficiale) con
l’approvazione dei piani attuativi.
5. La nuova L.R. 34/2005. –
La nuova legge è composta di due soli articoli.
Il primo disciplina a regime il procedimento di
approvazione degli strumenti urbanistici
attuativi in conformità alla sentenza della Corte
costituzionale.
Il Comune adotta i piani attuativi e si aprono in
parallelo due subprocedimenti: da un lato, le
deliberazioni di adozione del piano con tutti gli
elaborati previsti dalla legge sono depositate
presso la sede comunale per trenta giorni
consecutivi. In tale periodo chiunque può
prendere visione del piano e presentare, entro i
successivi trenta giorni, osservazioni e
opposizioni; dall’altro lato, contestualmente al
deposito, la stessa deliberazione con i relativi
elaborati è inviata alla Provincia, che, entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di
ricezione della documentazione, può formulare
osservazioni ai sensi dell’art. 24, comma 2,
della legge n. 47/1985.
Il Comune approva il piano motivando puntualmente
sulle osservazioni formulate dalla Provincia e
decidendo in ordine alle osservazioni e
opposizioni presentate dagli altri soggetti.
Se le osservazioni della Provincia non vengono
formulate oppure giungono dopo la scadenza del
suddetto termine di sessanta giorni, il Comune
approva ugualmente il piano prescindendo dalle
osservazioni.
Una volta approvato definitivamente il piano
attuativo (più precisamente, entro novanta giorni
dall’approvazione definitiva), il Comune provvede
a trasmettere alla Provincia e alla Regione copia
delle relative deliberazioni. La Provincia e la
Regione possono richiedere anche la copia di
tutti gli elaborati del piano.
Le disposizioni del testo previgente della L.R.
n. 34/1992 che stabilivano l’invio del solo
riepilogo informativo statistico relativamente ai
piani approvati vengono abrogate.
L’art. 2 disciplina gli effetti della sentenza
della Corte relativamente ai rapporti ancora in
corso (una tipica disciplina transitoria).
Dal giorno successivo al 3 agosto 2005, data
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, gli
effetti della sentenza della Corte costituzionale
n. 343/2005, si estendono a tutti i procedimenti
di formazione dei piani urbanistici attuativi di
cui all’articolo 4, comma 1, della L.R. n.
34/1992, che non risultino conclusi con
l’approvazione da parte dei Comuni entro la
suddetta data di pubblicazione.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
L.R. n. 34/2005 (qualora non abbiano già
provveduto in seguito alla circolare del
Presidente o autonomamente), i Comuni trasmettono
alla Provincia le deliberazioni e gli elaborati
relativi ai piani attuativi adottati entro il 3
agosto 2005, ma approvati successivamente. La
mancata trasmissione nei termini alla Provincia
comporta la necessità di una nuova approvazione
del piano attuativo in base alla disciplina
regionale adeguata alla sentenza della Corte.
La Provincia, entro e non oltre il breve termine
di trenta giorni decorrenti dalla data di
ricezione della documentazione, può formulare
osservazioni sul piano Il Comune è tenuto a
motivare puntualmente sulle osservazioni della
Provincia (purché pervengano nei termini) e, se
reso necessario dalla rilevanza delle
osservazioni, provvede a modificare o a
rielaborare il piano approvato.
Ugualmente, i Comuni (che non abbiano provveduto)
trasmettono alla Provincia le deliberazioni e gli
elaborati relativi ai piani attuativi adottati,
ma non ancora approvati alla data di entrata in
vigore della L.R. n. 34/2005. La Provincia, entro
e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data
di ricezione della documentazione, può formulare
le proprie osservazioni Il Comune delibera circa
l’approvazione del piano motivando puntualmente
sulle osservazioni formulate nel termine dalla
Provincia, oppure, decorso inutilmente il
termine, prescinde dalle osservazioni medesime.
6. Una breve valutazione della sentenza n.
343/2005.
– La Regione ha provveduto, come necessario, ad
adeguare la legge urbanistica regionale alla
sentenza della Corte costituzionale. Bisogna,
però, interrogarsi sul senso dell’applicazione di
una norma statale definita di principio venti
anni dopo la sua entrata in vigore. Rimettere le
lancette dell’orologio indietro di venti anni,
anche se doveroso, rischia di essere una
forzatura non in linea con le nuove forme che
l’urbanistica ha assunto durante questo lungo
periodo.
Nel 1985 ancora non erano stati approvati i piani
urbanistici e paesaggistici regionali ai quali le
Regioni hanno posto mano negli anni ’90 e che
condizionano fortemente la pianificazione
comunale tanto sotto il profilo urbanistico
quanto sotto quello paesaggistico. Nella Regione
Marche il PPAR (piano paesaggistico ambientale
regionale) ha incisivamente determinato e
determina i contenuti e gli obiettivi degli
strumenti urbanistici comunali che debbono
obbligatoriamente adeguarsi al piano regionale.
Sempre nel 1985 non erano immaginabili i PTC, i
piani territoriali di coordinamento delle
Province (bisognerà attendere la legge 8 giugno
1990, n. 142), mentre attualmente numerose
Province (nelle Marche tutte le Province)
dispongono di questo tipo di piani che ha una
forte incidenza sui contenuti e gli obiettivi
della pianificazione comunale.
Sia nel caso del PPAR sia nel caso dei PTC è
possibile, rispettivamente, alla Regione ed alla
Provincia, orientare positivamente
(ex
ante)
fin dalla prima elaborazione la formazione dei
piani urbanistici comunali, in primo luogo gli
strumenti urbanistici generali e, in secondo
luogo, gli strumenti urbanistici attuativi.
A loro volta, per definizione, gli strumenti
urbanistici attuativi debbono rispettare le
previsioni degli strumenti urbanistici generali.
Quando lo strumento attuativo introduce una
variante al PRG o al PdF non è più possibile la
sola approvazione da parte del Consiglio
comunale, ma è necessario il previo parere di
conformità della Provincia.
In presenza di queste situazioni e di detti
condizionamenti non si comprende perché la Corte
costituzionale richieda che il piano attuativo,
dopo l’adozione, debba essere inviato in
Provincia per la formulazione di osservazioni
(ex
post).
Ad avviso della Corte, l’art. 24 della legge n.
47/1985 accentua le forme di pubblicità e di
partecipazione non solo dei soggetti privati, ma
anche di quelli pubblici e, nella parte in cui
prescrive l'invio degli strumenti attuativi
comunali alla Provincia (cui la Regione ha
delegato o attribuito le relative funzioni), è
chiaramente preordinata a soddisfare un'esigenza,
oltre che di conoscenza per l'ente provinciale,
anche di coordinamento dell'operato delle
amministrazioni locali.
Tuttavia, come si è sopra rilevato, le forme di
partecipazione e le esigenze di coordinamento
della Regione o della Provincia sono ormai meglio
garantite dalla presenza delle indicazioni,
prescrizioni e direttive, del PPAR e del PTC.
La soluzione fornita dalla Corte risulta non
molto convincente anche alla luce di ulteriori
considerazioni. A partire dagli anni ’90 la
normativa statale e quella comunitaria hanno dato
vita ad una multiforme serie di piani complessi
a) i programmi di recupero urbano di cui all'art.
11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493; b) i
programmi integrati di intervento di cui all'art.
16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179; c) i
programmi di riqualificazione urbana di cui al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 21
dicembre 1994; d) i contratti di quartiere di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 22
ottobre 1997; e) i programmi di riqualificazione
urbana e di sviluppo sostenibile del territorio
(PRUSST) di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 8 ottobre 1998; f) i contratti di
quartiere II di cui ai decreti del Ministro per
le infrastrutture e i trasporti 27 dicembre 2001
e 30 dicembre 2002; g) i programmi di cui
all'art. 27 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
ecc.
Tutti questi piani, che condizionano fortemente
l’assetto delle principali aree urbane,
dispongono di procedure abbreviate di
approvazione, spesso consistenti in accordi di
programma, quasi sempre in deroga alle procedure
dell’urbanistica tradizionale, nelle quali non è
lasciato alcuno spazio alle osservazioni
ex post
delle Regioni o delle Province.
Infine, sempre a partire dagli anni ’90, le
Regioni si sono dotate di leggi urbanistiche
organiche, che tendono ad ampliare, sia pure in
un contesto dove sono presenti piani urbanistici
regionali e provinciali, le tipologie di piani
minori rimessi alla completa autonomia comunale,
anticipando la stessa soluzione della
sussidiarietà contenuta nell’art. 118 della
Costituzione che vorrebbe riservare ai Comuni la
generalità delle funzioni amministrative di
interesse locale, quindi anche quelli attinenti
alla pianificazione del territorio.
Vi è dunque un’ampia serie di elementi di cui la sentenza della Corte avrebbe dovuto tenere conto prima di recuperare una norma di una legge del 1985, ormai abbastanza superata dalle vicende e dalle norme in materia urbanistica degli anni successivi.