29 aprile 2007
RIFIUTI: REGOLE IMPORT-EXPORT IN VIGORE DAL 12
LUGLIO
01/05/07 16:46
(ANSA) - ROMA - Entra in vigore il 12 luglio 2007
la nuova disciplina sulle spedizioni di rifiuti
tra gli Stati Ue e sull'import/export con il
resto del mondo prevista dal regolamento (Ce) n.
1013/2006. Si tratta di una data non formale: da
allora tutti gli Stati membri saranno obbligati a
osservare il dettato della normativa in tutte le
sua parti, senza doverla trasporre nella
legislazione nazionale. La nuova normativa
sostituisce il regolamento Ce n. 259/93 e gli
altri provvedimenti 'figli': la decisione
94/774/Ce con il documento di accompagnamento
standard dei rifiuti, la decisione 1999/412/Ce
con il questionario che gli Stati Ue devono
utilizzare per relazionare l'Ue in materia di
spedizioni. Il provvedimento si caratterizza per
la semplificazione delle procedure di controllo
sullo spostamento dei rifiuti ma anche per
l'incremento della vigilanza nei punti nodali del
traffico, come soste e depositi intermedi.
Le spedizioni di rifiuti possono essere effettuate solo su autorizzazione rilasciata dalle competenti autorita' di controllo. Per le spedizioni di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento (ad eccezione di alcuni rifiuti non pericolosi) e' necessaria la preventiva notifica all'Autorita' di spedizione competente. Le notifiche relative alle spedizioni di rifiuti sono valutate dalla Autorita' di spedizione competente e da questa inoltrate alla autorita' di transito e di destinazione. Le spedizioni verso e da Paesi terzi soggiacciono a particolari limiti. In particolare e' proibito l'import/export di rifiuti destinati allo smaltimento da e verso Paesi extra Ue (ad eccezione di alcuni Paesi, come quelli aderenti alla Convenzione di Basilea); e' invece limitato (a particolari categorie) l'import/export di rifiuti destinati al recupero da e verso Paesi extra Ue (ad eccezione di alcuni Paesi, come quelli aderenti alla Convenzione di Basilea). (ANSA).
Le spedizioni di rifiuti possono essere effettuate solo su autorizzazione rilasciata dalle competenti autorita' di controllo. Per le spedizioni di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento (ad eccezione di alcuni rifiuti non pericolosi) e' necessaria la preventiva notifica all'Autorita' di spedizione competente. Le notifiche relative alle spedizioni di rifiuti sono valutate dalla Autorita' di spedizione competente e da questa inoltrate alla autorita' di transito e di destinazione. Le spedizioni verso e da Paesi terzi soggiacciono a particolari limiti. In particolare e' proibito l'import/export di rifiuti destinati allo smaltimento da e verso Paesi extra Ue (ad eccezione di alcuni Paesi, come quelli aderenti alla Convenzione di Basilea); e' invece limitato (a particolari categorie) l'import/export di rifiuti destinati al recupero da e verso Paesi extra Ue (ad eccezione di alcuni Paesi, come quelli aderenti alla Convenzione di Basilea). (ANSA).
ARRIVA DDL ECO-REATI, CARCERE ANCHE FINO A 10
ANNI
01/05/07 16:44
(ANSA) - ROMA - Arriva il ddl contro i criminali
dell'ambiente. Carcere che nei casi piu' gravi
potra' arrivare fino a dieci anni e multe salate,
fino 250 mila euro. Ma anche sconti di pena per
chi collabora. Domani in Consiglio dei Ministri
approda il Disegno di legge che contiene le
disposizioni concernenti i delitti contro
l'ambiente e da' la delega al Governo per il
riordino, il coordinamento e l'integrazione della
relativa disciplina. In particolare il ddl sugli
eco-reati, 5 articoli, prevede, tra l'altro: i
reati di associazione a delinquere finalizzata al
crimine ambientale, di disastro ambientale, di
traffico di rifiuti e inquinamento. Per il
traffico di rifiuti, sono tre le specie diverse
di reato e riguardano rifiuti ordinari, tossico
nocivi e materiale radioattivo o nucleare. Per il
piu' lieve la pena al massimo e' di 5 anni di
reclusione; per il piu' grave, che riguarda
materiale radioattivo o nucleare, si arriva a un
massimo di 6 anni con multe da 50 mila a 250
mila; ma se c'e' pericolo di vita per le persone
la reclusione puo' arrivare fino a 10 anni.
Secondo quanto si e' potuto apprendere, a sanzionare il traffico di materiale radioattivo o nucleare e l'abbandono di materiale radioattivo o nucleare e' l'articolo 452-octies. Si prevede che sia punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 250.000 euro ''chiunque illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa o esporta sorgenti radioattive o materiale nucleare''. Stessa pena per il detentore che si disfa illegittimamente di una sorgente radioattiva. Nel caso di pericolo concreto di compromissione rilevante di acqua, suolo, aria, flora e fauna, la pena sale a 8 anni mentre se ci sono rischi concreti per la vita o l'incolumita' delle persone la reclusione va da tre a dieci anni e la multa da quindicimila a centomila euro.
L'associazione per delinquere finalizzata al crimine ambientale, e' sanzionata con le stesse pene previste dal codice penale in materia (art.416) aumentate fino a un terzo. Il Ddl eco-reati prevede anche la possibilita' per il giudice di condannare l'autore del delitto ambientale al ripristino dello stato dei luoghi. Ma non solo pene e multe. Il provvedimento introduce anche sconti di pena in caso di ''ravvedimento operoso'', cioe' quando il responsabile del reato aiuta concretamente le autorita' a ricostruire i fatti, a individuare i complici. Secondo quanto si e' appreso, previsto anche un meccanismo di non punibilita' se l'autore, prima di essere incriminato, elimina spontaneamente le conseguenze del reato. (ANSA).
Secondo quanto si e' potuto apprendere, a sanzionare il traffico di materiale radioattivo o nucleare e l'abbandono di materiale radioattivo o nucleare e' l'articolo 452-octies. Si prevede che sia punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 250.000 euro ''chiunque illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa o esporta sorgenti radioattive o materiale nucleare''. Stessa pena per il detentore che si disfa illegittimamente di una sorgente radioattiva. Nel caso di pericolo concreto di compromissione rilevante di acqua, suolo, aria, flora e fauna, la pena sale a 8 anni mentre se ci sono rischi concreti per la vita o l'incolumita' delle persone la reclusione va da tre a dieci anni e la multa da quindicimila a centomila euro.
L'associazione per delinquere finalizzata al crimine ambientale, e' sanzionata con le stesse pene previste dal codice penale in materia (art.416) aumentate fino a un terzo. Il Ddl eco-reati prevede anche la possibilita' per il giudice di condannare l'autore del delitto ambientale al ripristino dello stato dei luoghi. Ma non solo pene e multe. Il provvedimento introduce anche sconti di pena in caso di ''ravvedimento operoso'', cioe' quando il responsabile del reato aiuta concretamente le autorita' a ricostruire i fatti, a individuare i complici. Secondo quanto si e' appreso, previsto anche un meccanismo di non punibilita' se l'autore, prima di essere incriminato, elimina spontaneamente le conseguenze del reato. (ANSA).