24 dicembre 2006
Continuità normativa tra l’articolo 163 D.Lv. n. 490/1999 e l’articolo 181 D.Lv. n. 42/2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Continuità normativa tra il D.Lv. n. 490/1999 - D.Lv. n. 42/2004.
Esiste perfetta continuità normativa tra l’articolo 163 D.Lv. n. 490/1999 e l’articolo 181 D.Lv. n. 42/2004 non solo sotto il profilo contenutistico, ma anche sotto quello temporale. In altri termini, non solo le nuove disposizioni, ma anche l'abrogazione delle vecchie disposizioni, fanno parte del nuovo "codice dei beni culturali e del paesaggio", e quindi entrano in vigore contemporaneamente dal 1.5.2004, senza che l'art. 184 possa essere estrapolato dal codice soltanto perché è susseguente all'art. 183, che ne stabilisce l'entrata in vigore. Pres. De Maio Est. Onorato Ric. Palermo ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 ottobre 2006 (Ud. 27/04/2006), Sentenza n. 34119
CLIMA:NEL MODENESE UNA FRA LE MIGLIORI 'KYOTO FORESTS' ITALIANE
ROMA - Si trova in provincia di Modena uno dei piu' significativi casi italiani di partecipazione alal riduzione delle emissioni di gas serra, come previsto dal protocollo di Kyoto. Si tratta, come riferisce Diana Izzo in uno studio pubblicato sull'Almanacco del Cnr, della bosco della Partecipanza nel comune di Nonantola, pianura padana. La Izzo riporta il bosco modenese fra i casi di 'Kyoto forests', vale a dire i boschi piantati a partire dal 1990 e in grado di incidere positivamernte sull'inquinamento atmosferico grazie al meccanismo di assorbimento-rilascio di anidride carbonica, Lo studio del Cnr ricorda che il protocollo di Kyoto, entrato in vigore il 16 febbraio del 2005, prevede per l Italia la diminuzione delle proprie emissioni di gas serra, tra il 2008 e il 2012, del 6,5% rispetto ai valori del 1990. Le emissioni pero' sono aumentate nel 2004 del 12,2%. Riguardo al bosco di Nonantola, lo studio della Izzo riporta il parere di Osvaldo Facini, della sezione di Bologna dell'Istituto di biometeorlogia (Ibimet) del Cnr: ''si tratta di un rimboschimento attuato nel 1992, in un' area di bonifica destinata a colture agricole intensive come frumento, erba medica e barbabietola e ripristinando un preesistente bosco distrutto nei primi anni del secolo scorso e pertanto di elevato valore ecologico. Le specie principali presenti nel bosco sono, oltre a farnia e frassino che rappresentano oltre il 50 per cento del popolamentoacero, salice, pioppo e magaleppo''. Dal 2001 fino al 2003 il bosco modenese e' rientrato tra i siti destinati al monitoraggio dell'assorbimento della CO2 nell'ambito del progetto europeo Carbo-Eurflux associato alla rete mondiale Fluxnet, che raggruppa progetti simili in America (AmericaFlux) e Asia (Asianet). Inoltre, da quest'anno ''fa parte del progetto italiano Carboitaly che coinvolge oltre 20 stazioni realizzate da Universita' e Cnr e che, assieme alla rete meteorologica nazionale, lavoreranno per un importantissimo obiettivo: controllare ogni giorno la quantita' di anidride carbonica assorbita da agricoltura e foreste nel nostro Paese''. ''I flussi di CO2, continua Facini, sono misurati con la tecnica dell'Eddy Covariance, che permette di calcolare lo scambio netto dell ecosistema (Nee), cioe' quanto biossido di carbonio viene sottratto dall'atmosfera al netto dei processi respirativi delle piante e degli organismi eterotrofi (batteri del terreno). Dal suo impianto fino a oggi, questo bosco ha fissato circa 4000 t di CO2 che a 8,7 euro a tonnellata (quotazione della CO2 del 21/11/2006) sarebbero 34.800 mila euro. In altri termini il bosco ha trasformato in legno il carbonio emesso dalla combustione di 1,6 milioni di litri di benzina. Ed e' lecito supporre che i valori tenderanno ad aumentare fino a quando il bosco raggiungera' la sua fase di maturita'''. (ANSA)
Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
(GU n. 274 del 24-11-2006)

3. All'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo correttivo, le autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.».
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui al comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come inserito dal comma 3, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorita' di bacino dal 30 aprile 2006.
5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.
6. All'articolo 224, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
7. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 novembre 2006
NAPOLITANO
Comuni "ok ambiente"
COMUNI MACERATESI I PIU' 'RICICLONI' NELLE MARCHE

ANCONA, 15 DIC - I Comuni maceratesi continuano a rafforzare una lunga carriera da ''ricicloni'', quelli cioe' che si sono maggiormente distinti nella riduzione della produzione di rifiuti e nella raccolta differenziata nel 2005. Ben 22 riconoscimenti, su un totale di 33 tra premi e menzioni, sono quelli portati a casa dai Comuni della provincia di Macerata nell' ambito del premio ''Comuni Ricicloni per la Regione Marche 2006'', promosso da assessorato regionale all'ambiente, Legambiente e Arpam, che ha chiuso oggi la quarta edizione. Alla competizione hanno aderito ben 153 Comuni, attraverso il sistema Orso (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) per la gestione on line dei dati sui rifiuti. ''Riconosciamo l' ottimo lavoro fatto finora dai Comuni piu' ricicloni, ma contemporaneamente sollecitiamo tutti gli altri a non perdere altro tempo'' ha commentato l' assessore Marco Amagliani, ricordando che la strategia delle ''4 R'' (riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero dei materiali), e' stata ribadita anche in quella regionale per lo sviluppo sostenibile 2005-2010. Nella distribuzione dei riconoscimenti, oltre al podio per il maceratese, spicca l' assenza dei Comuni della provincia di Ancona (soltanto 2 i premiati). Potenza Picena, Macerata e Recanati sono tra i pluripremiati di quest'anno, ma degne di nota sono anche le due new entry di Monte Urano e Porto Sant'Elpidio. Nella azione di riduzione della produzione procapite dei rifiuti brilla la Comunita' Montana del Tronto.(ANSA)
Rifiuti prodotti in uffici , mense, spacci, bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
Rifiuti prodotti in uffici , mense, spacci, bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
Esenzione ex art. 195 comma 2 lettera e , D.Lgs 152/06
Chiarimento sulla tenuta dei registri relativi ai rifiuti prodotti ed al corrispondente Mud

“ Una ditta di trasporti , collocata in una area produttiva , che ha la necessità di smaltire cartucce , toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampati ad aghi , è esentata dalla tenuta dei registri relativi ai rifiuti prodotti ed al corrispondente Mud solo se ha una superficie non superiore a 150 mq per i Comuni con popolazione inferiore ai 10000 abitanti e fino a 250 mq per Comuni con popolazione superiore a 10000 abitanti ? ”

In base al D.Lgs 152/06 , art 195 comma 2 lettera e , sono esentate dalla compilazione del registro carico-scarico per i rifiuti prodotti e dal corrispondente MUD
“Le imprese con una superficie non superiore a 150 mq per i Comuni con popolazione inferiore ai 10000 abitanti e fino a 250 mq per Comuni con popolazione superiore a 10000 abitanti . Inoltre, non è possibile di norma assimilare ai rifiuti urbani, quelli che si formano nelle aree produttive, nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti in uffici, mense, spacci, bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico”.
In considerazione di quanto sopra riportato una società che opera nel settore dei servizi , che ha la necessità di smaltire cartucce , toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampati ad aghi , non è tenuta a tenere il registro di carico e scarico, nonchè l'obbligo di effettuare la dichiarazione MUD.
Tali rifiuti saranno avviati al recupero tramite la consegna del materiale esclusivamente ad una ditta autorizzata ( trasportatori iscritti all’albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ) , preoccupandosi di avere come attestazione dell’avvenuto recupero o smaltimento un “Formulario di identificazione rifiuti”.
Tale impresa è esonerata dagli adempimenti relativi indicati , in quanto impresa collocata in area produttiva , per quanto concerne i rifiuti prodotti negli uffici , che sono assimilati agli urbani indipendentemente dal fatto che la superficie complessiva dell’impresa superi o no i 250 mq . Sarà cura della stessa preoccuparsi soltanto di ottenere , dalla ditta a cui sono conferiti i rifiuti , come attestazione dell’avvenuto recupero o smaltimento , un formulario di identificazione rifiuti . Il formulario infatti garantisce , in ogni momento , di rendere conto del fatto che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti correttamente.

Per scrupolo professionale si informa del fatto che , allo stato attuale , il codice dell’ambiente è oggetto di esame al Parlamento ed è possibile l’introduzione di modifiche e correzioni alla vigente disciplina . In considerazione pertanto della situazione normativa in continuo cambiamento , è nostra premura consigliare , come misura meramente cautelativa , qualora intervenissero novità in materia di rifiuti , di tenere comunque i registri relativi al quantitativo di rifiuti prodotto , anche se, si ripete , in base alla normativa attualmente vigente, non incombe nessun obbligo nel farlo , relativamente alla fattispecie sopra analizzata.