17 dicembre 2006
I gestori dei rifiuti iscritti mediante procedure semplificate non esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico scarico
Nella recente sentenza 19643/2006 la Corte di Cassazione ha affermato che "l'obbligo della tenuta dei registri in questione grava su tutti coloro che, con procedure normale o semplificata, effettuano operazioni di recupero dei rifiuti".
Conseguenza diretta di ciò è il fatto che , anche in passato , le ditte che erano iscritte all'(ex) Albo Gestori Rifiuti , mediante procedure semplificate (ex Dlgs 22/1997) , non erano esonerate dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico al pari di qualsiasi altra impresa che si occupasse della gestione dei rifiuti.
Un'attenuazione del regime è prevista nel caso in cui la violazione sia commessa per errore sul fatto. L 'agente, in siffatta situazione , non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
Conferenza di servizi sugli impianti di smaltimento e di recupero secondo i criteri della semplificazione e concentrazione istruttoria
In tema di funzionamento della Conferenza di servizi sugli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (Corte Costituzionale sentenza n. 79/1996), il divieto di commettere gli adempimenti istruttori ad un gruppo di valutazione di responsabili dei servizi regionali con esclusione dei Comuni interessati non implica di per sé che la partecipazione di costoro possa essere variamente limitata in ragione della prevalenza del criterio della semplificazione e concentrazione istruttoria su quello del raccordo e del reciproco coordinamento nell’ambito della conferenza di servizi, specie se priva di competenze decisorie come quella prevista dall'art. 27 D.Lgs. n. 22/1997 (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2004, n. 3505). Pres. Santoro - Est. Lamberti - Systema Ambiente a r.l. (avv.ti Ciampoli, Vaiano) C. Comune di Pozzo D’Adda (avv. Orlandi) (riforma T.A)
Autorizzazione alla realizzazione di una discarica esercitata dal dirigente
In materia di gestione dei rifiuti, con la soppressione ad opera della L.R. Lombardia n. 13/2002, delle lett. e) e l) dall’art. 2, co. 1, L.R. n. 16/1996, ai dirigenti regionali sono stati attribuiti tutti i provvedimenti amministrativi di competenza della regione previsti dalle leggi statali, ad eccezione di quelli attribuiti ad organi diversi (fra i quali la giunta e il consiglio) da leggi regionali ad hoc. Sicché, la distribuzione delle competenze così delineata ha ricondotto l’approvazione del progetto di smaltimento di rifiuti alla figura dell’atto autorizzatorio a rilevanza esterna, sottratto all’organo politico e soggetto ad un preciso "iter" procedurale volto semplicemente a verificare la rispondenza del progetto alle esigenze di carattere ambientale, nonché a quelle urbanistico - edilizie e paesaggistiche. (Cons. Stato, V, 8 agosto 2003, n. 4596). Pres. Santoro - Est. Lamberti - Systema Ambiente a r.l. (avv.ti Ciampoli, Vaiano) C. Comune di Pozzo D’Adda (avv. Orlandi) (riforma T.A.R. Lombardia - Milano - Sezione II del 5 maggio 2006, n. 1140).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21 Novembre 2006 (C.C. 12/09/2006), Sentenza n. 6809
Novità in materia di rifiuti nella Finanziaria 2007
Le disposizioni riguardanti i rifiuti , contenute nel maxiemendamento governativo al DDL finanziaria 2007 , sono incentrate sui sottoelencati aspetti della disciplina in questione :

1) il rinvio del termine per le discariche al 31.12.2007 per i nuovi criteri di conferimento dei rifiuti, senza però il riferimento al comma 1 lett. p), dell'art 6 del D.Lgs 36/03 e di conseguenza resta escluso, salvo interventi successivi, il rinvio per i rifiuti con p.c.i. > di 13.000 kJ/kg;

2) l'incremento degli obiettivi, a livello ATO delle raccolte differenziate, incentivate dai "rilevanti risparmi" di spesa e una "efficace utilizzazione delle risorse finanziarie", con previsione di intervento delle Regioni, in caso di inadempienza, con Commissari ad acta. Gli obiettivi di RD sono finalizzati a "rendere concretamente realizzabile l'obbiettivo "rifiuti zero";

3) nessuna variazione relativa al regime di prelievo relativo alla gestione dei RU per il 2007;
il ritorno alle norme del D.Lgs Ronchi per individuare i criteri nazionali di assimilazione dei rifiuti;

4) la realizzazione di un programma per la progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi di plastica per l'asporto di merci;

5) lo stanziamento di 5 milioni di euro per la realizzazione di un sistema integrato di controllo per la tracciabilità dei rifiuti, sistema che dovrebbe avere come conseguenza il superamento dell'utilizzazione del MUD nell'ambito delle modifiche del D.Lgs 152/06 ;

6)l'istituzione di un fondo di solidarietà per interventi diretti ad agevolare un maggior accesso alle risorse idriche a livello universale da costituire con l'applicazione di un contributo di 0,1 centesimo di € per ogni bottiglia di acqua minerale in materiale plastico ;

7) Relativamente alle modifiche al sistema di incentivazione CIP6 e alle fonti energetiche rinnovabili (FER), è stata variata la versione che salvava i finanziamenti e gli incentivi concessi per il CIP 6 ai soli impianti "già autorizzati e operativi", con "autorizzati e di cui è stata avviata concretamente la realizzazione" anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
A tale riguardo FISE Assoambiente e Federambiente hanno apportato il loro contributo per porre rimedio all'errore commesso e ripristinare l'attuale versione della disposizione .Sono stati inoltre soppressi gli incentivi FER per la quota non biodegradabile dei rifiuti e per i combustibili. Di conseguenza , nel sistema delle FER , per i rifiuti urbani ed industriali, rimangono incentivabili esclusivamente le frazioni biodegradabili.
Nuova normativa UE per i prodotti chimici
Il Parlamento, approvando il compromesso negoziato con il Consiglio, ha dato il via libera al nuovo regolamento sulle sostanze chimiche, noto come REACH. I produttori saranno obbligati a registrare tutte le sostanze chimiche prodotte e importate in quantità superiori a una tonnellata all'anno. Per le sostanze più pericolose, i fabbricanti dovranno sottoporre un piano di sostituzione con alternative più sicure. Se queste non esistono, dovranno presentare un piano di ricerca volto a trovarle.
Il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, più nota con l'acronimo REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals), è stata avanzata dalla Commissione nell'ottobre 2003 con lo scopo di sostituire più di quaranta testi legislativi esistenti con un unico provvedimento. L'obiettivo è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione. Il provvedimento, che si fonda sul principio di precauzione, stabilisce quindi disposizioni che si applicano alla fabbricazione, all'immissione sul mercato o all'uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e all'immissione sul mercato di preparati! .
Il testo intende superare l'attuale distinzione tra prodotti chimici nuovi ed esistenti. I primi riguardano circa 3.000 sostanze commercializzate dopo il 1981 (anno in cui è stata introdotto l'obbligo di richiedere un'autorizzazione), mentre tra i secondi si contano circa 100.000 sostanze poste sul mercato prima di tale data. Secondo la Commissione, le informazioni sulla sicurezza del 99% di questi ultimi prodotti sono inadeguate. Il regolamento intende quindi portare alla valutazione della sicurezza di circa 30.000 sostanze commercializzate prima del 1981 e prodotte o importate in quantità superiori a 1 tonnellata all'anno. D'altra parte, invertendo l'onere della prova, impone ai produttori o agli importatori di dimostrare che la commercializzazione dei loro prodotti chimici può avvenire senza pericolo per la salute umana e l'ambiente. Ad oggi, questo compito era affidato alle autorità pubbliche.

Fonte: Parlamento Europeo
Premio impresa ambiente
Imprese private, pubbliche ed ONG hanno tempo sino al 20 dicembre per concorrere al Premio Impresa Ambiente, promosso dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero dello Sviluppo Economico, da Unioncamere e dalle Camere di Commercio di Roma e Milano. Il Premio, che ha cadenza annuale, nasce con l'obiettivo di premiare le imprese private e pubbliche (Direttiva 2000/52/CE) che, attraverso processi di innovazione, si siano distinte in un'ottica di Sviluppo Sostenibile, Rispetto Ambientale e Responsabilità Sociale.
Il Premio Impresa Ambiente è strutturato in 4 distinte categorie: Migliore Gestione; Miglior Prodotto; Miglior Processo/Categoria; Migliore Cooperazione Internazionale per lo sviluppo sostenibile.
Per la categoria "Migliore cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile" possono concorrere anche le Amministrazioni pubbliche a qualsiasi livello territoriale, gli Enti non governativi (vale a dire le Organizzazioni Non Governative costituite dalla libera associazione tra privati che perseguono un fine di interesse generale: umanitario, scientifico, sociale, anche attraverso un legame di tipo nazionale e transnazionale fra enti), le istituzioni accademiche e di ricerca, se in partnership con almeno un'azienda avente la propria sede in Italia.
I premiati, ai quali sarà consegnato un riconoscimento espressamente realizzato per il Premio, potranno partecipare alla successiva edizione dell'European Business Awards for the Environment, gestito dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, la cui funzione principale è quella di proporre ed elaborare nuove norme in materia ambientale e di vigilare sull'effettiva applicazione negli Stati membri delle misure adottate. per ulteriori informazioni visitare il sito www.premioimpresaambiente.it
Fonte: Bollettino d'informazione a cura del BIC di Città della Scienza